Capitolo Secondo... I doveri dell avvocato

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1 Capitolo Secondo... I doveri dell avvocato 1. I doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza Ai sensi dell art. 9 cod. deont., l avvocato deve ispirare la propria condotta professionale ai doveri di indipendenza, probità, dignità, decoro, correttezza e competenza, nel rispetto dei principi della corretta e leale concorrenza, tenendo conto della rilevanza costituzionale (art. 24 Cost.) e sociale dell attività difensiva. A titolo esemplificativo, viola i doveri di probità, dignità e decoro: l avvocato che commetta una serie ripetuta di falsificazioni; la richiesta di un prestito di denaro al proprio cliente per soddisfare situazioni contingenti di sofferenza finanziaria del professionista e senza provvedere alla restituzione; l avvocato il quale, oltre a richiedere l esecutorietà di un decreto ingiuntivo non eseguibile (non essendo l ingiunzione assistita da efficacia esecutiva ex art. 647 c.p.c.), rivolga all indirizzo del legale di controparte espressioni offensive; l avvocato che non partecipi all udienza per altri concomitanti impegni professionali senza garantire un adeguata sostituzione; le condotte estorsive (con conseguente turbativa d asta) commesse da un avvocato. Infatti, nella figura professionale dell avvocato che nell espletamento del mandato affidatogli dal cliente contribuisce all attuazione dell ordinamento giuridico i terzi devono poter riporre la fiducia del rispetto delle leggi e dei principi dell ordinamento posti a tutela dell intera collettività. 2. La pubblicità informativa La pubblicità informativa deve essere svolta con modalità che non siano lesive della dignità e del decoro della professione forense (art. 35 cod. deont.). Il codice deontologico, infatti, non consente una pubblicità indiscriminata ma soltanto la diffusione di specifiche informazioni sull attività svolta, sul titolo professionale, sulla denominazione dello studio e sull ordine di appartenenza (art. 35, co. 3, cod. deont.), al fine di orientare razionalmente le scelte di colui che cerchi assistenza. Analogamente, nel pubblicizzare la propria attività l avvocato: non può rivelare i nomi dei propri clienti, anche se questi vi consentano (art. 35, co. 8, cod. deont.);

2 72 Parte Seconda - La deontologia forense non deve dare informazioni comparative con altri professionisti né equivoche, ingannevoli, denigratorie, suggestive o che contengano riferimenti a titoli, funzioni o incarichi non inerenti l attività professionale; non può utilizzare il nome di professionista defunto che abbia fatto parte dello studio; non può indicare i nominativi di professionisti non organicamente o direttamente collegati con lo studio dell avvocato. Può utilizzare il titolo accademico di «professore» solo se sia o sia stato docente universitario di materie giuridiche, specificando la qualifica e la materia di insegnamento (art. 35, co. 4, cod. deont.). L iscritto nel registro dei praticanti può usare esclusivamente e per esteso il titolo di «praticante avvocato», con l eventuale indicazione di «abilitato al patrocinio» qualora abbia conseguito tale abilitazione. 3. I doveri di diligenza e fedeltà L avvocato deve svolgere la propria attività professionale con coscienza e diligenza assicurando la qualità della prestazione professionale (art. 12 cod. deont.). L avvocato, inoltre: deve adempiere l incarico con diligenza, indipendenza e imparzialità se è chiamato a far parte delle istituzioni forensi; deve gestire con diligenza il denaro ricevuto dalla parte assistita o da terzi nell adempimento dell incarico professionale e quello ricevuto nell interesse della parte assistita e deve renderne conto sollecitamente (art. 30, co. 1, cod. deont.). L art. 10 aggiunge che l avvocato deve svolgere fedelmente il proprio incarico e fedeltà significa anche fedeltà all ordinamento. Pertanto, l avvocato che viola le norme generali a tutela della collettività commette illecito deontologico laddove, contravvenendo all impegno assunto di esercitare l attività professionale nel rispetto dei doveri che la funzione impone per i fini della giustizia e secondo i principi dell ordinamento, non adegui la propria condotta al rispetto e alla salvaguardia dei diritti. 4. Dovere di segretezza e riservatezza L art. 13 cod. deont. sancisce l obbligo per l avvocato di mantenere, nell interesse del cliente e della parte assistita, il segreto professionale e il massimo riserbo su fatti e circostanze in qualsiasi modo apprese nell attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale e, comunque, per ragioni professionali. L avvocato deve rispettare i doveri di segretezza e riservatezza anche quando fornisce informazioni sulla propria attività professionale (art. 35, co. 1, cod. deont.).

3 Capitolo Secondo - I doveri dell avvocato 73 Occorre precisare, inoltre, che la rivelazione di notizie relative a una controversia in corso è lesiva dell interesse delle parti alla non pubblicizzazione delle vicende giudiziarie che le riguardano indipendentemente dal fatto che nella specie una di esse non se ne sia lamentata, costituendo una condotta idonea a pregiudicare la dignità della professione e l immagine dell intera classe forense. 5. Dovere di indipendenza e conflitto di interessi Nell esercizio dell attività professionale l avvocato ha il dovere di conservare la propria indipendenza (artt. 6, co. 2, e 9, cod. deont.). Anche l avvocato chiamato a far parte delle istituzioni forensi deve adempiere l incarico con diligenza, indipendenza e imparzialità (art. 69, co. 1, cod. deont.). Inoltre, ai sensi dell art. 24 cod. deont., l avvocato: deve astenersi dal prestare attività professionale quando possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di un altro incarico, anche non professionale; deve conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti di ogni genere, anche correlati a interessi riguardanti la propria sfera personale. Approfondimenti Il conflitto di interessi sussiste anche nel caso in cui: il nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da un altra parte assistita o cliente; la conoscenza degli affari di una parte possa favorire ingiustamente un altra parte assistita o cliente; l adempimento di un precedente mandato limiti l indipendenza dell avvocato nello svolgimento del nuovo incarico. L avvocato, quindi, è tenuto a fornire, nell interesse superiore della giustizia, l assistenza legale di cui il cliente ha bisogno. Anche l avvocato chiamato a svolgere la funzione di arbitro deve vigilare che il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza e deve comunicare per iscritto alle parti ogni ulteriore circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza, al fine di ottenere il consenso delle parti stesse all espletamento dell incarico (art. 61 cod. deont.). 6. Dovere di difesa e rapporto di colleganza Ai sensi dell art. 46 cod. deont., nell attività giudiziale l avvocato deve ispirare la propria condotta al dovere di difesa, salvaguardando, per quanto possibile, il rapporto con i colleghi (c.d. rapporto di colleganza).

4 74 Parte Seconda - La deontologia forense A questo fine è dovere dell avvocato esporre con vigore le ragioni del proprio assistito, utilizzando tutti gli strumenti processuali di cui dispone, senza tuttavia superare il limite invalicabile costituito dal divieto di assumere comportamenti non improntati alla dignità e al rispetto del giudice e del suo operato o di insinuare nei confronti del magistrato il sospetto di illiceità o la violazione del dovere di imparzialità nell esercizio delle funzioni. 7. Dovere di competenza Tra i presupposti essenziali dell attività professionale rientrano la diligenza e la competenza: la prima assicura la qualità della prestazione, mentre la seconda impone all avvocato, al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali, di non accettare incarichi che non sia in grado di svolgere adeguatamente (art. 14 cod. deont.). L accettazione di un incarico professionale presuppone, infatti, la competenza a svolgerlo (art. 26, co. 1, cod. deont.). L avvocato deve anche comunicare alla parte assistita e al cliente l esistenza di circostanze impeditive per la prestazione dell attività richiesta (art. 24, co. 4, cod. deont.), prospettando al cliente e alla parte assistita, in caso di incarichi che comportino competenze diverse dalle proprie, la necessità di integrare l assistenza con un altro collega in possesso di tali competenze (art. 26, co. 2, cod. deont.). 8. Dovere di aggiornamento e formazione professionale continua L avvocato deve curare costantemente la preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attività prevalente (art. 15 cod. deont.). Tuttavia, in un sistema normativo enormemente complesso e spesso pletorico come il nostro, la mancata conoscenza di una norma di legge non può di per sé costituire infrazione al precetto deontologico dell art. 15 cod. deont. L avvocato realizza la propria formazione permanente con lo studio individuale e la partecipazione a iniziative culturali in campo giuridico e forense. È dovere deontologico dell avvocato rispettare i regolamenti del CNF e del consiglio dell ordine di appartenenza riguardanti gli obblighi e i programmi formativi. Con l espressione formazione professionale continua si intende «ogni attività di accrescimento ed approfondimento delle conoscenze e delle competenze professionali, nonché il loro aggiornamento mediante la partecipazione ad iniziative culturali in campo giuridico e forense» (CNF 6/2014). Il periodo di valutazione della formazione continua ha durata triennale.

5 Capitolo Secondo - I doveri dell avvocato 75 Approfondimenti L unità di misura della formazione continua è il credito formativo: ogni iscritto deve conseguire nel triennio almeno 60 crediti formativi. Ogni iscritto sceglie liberamente gli eventi e le attività formative da svolgere, in relazione ai settori di attività professionale esercitata, ma almeno 15 crediti formativi nel triennio devono derivare da attività ed eventi formativi aventi ad oggetto l ordinamento professionale e previdenziale e la deontologia. Sono valutate ai fini dell assolvimento dell obbligo formativo la partecipazione a corsi, seminari, master, congressi, ma anche a relazioni o lezioni nelle scuole di specializzazione e pubblicazioni di libri su agomenti giuridici. L accreditamento viene concesso valutando la tipologia e la qualità dell evento formativo, nonché gli argomenti trattati. A tal fine gli enti ed associazioni che intendono ottenere l accreditamento preventivo di eventi formativi da loro organizzati devono presentare al consiglio dell ordine locale o al CNF, secondo la rispettiva competenza, una relazione dettagliata con tutte le indicazioni necessarie a consentire la piena valutazione dell evento. Sono esonerati dagli obblighi formativi, relativamente alle materie di insegnamento, ma fermo l obbligo di aggiornamento in materia deontologica, previdenziale e di ordinamento professionale, i docenti universitari di prima e seconda fascia, nonché i ricercatori con incarico di insegnamento. Il consiglio dell ordine, su domanda dell interessato, può esonerare, anche parzialmente determinandone contenuto e modalità, l iscritto dallo svolgimento dell attività formativa, nei casi di: gravidanza, parto, adempimento da parte dell uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori; grave malattia o infortunio od altre condizioni personali; interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell attività professionale o trasferimento dell attività all estero; altre ipotesi indicate dal CNF. All esonero consegue la riduzione dei crediti formativi da acquisire nel corso del triennio, proporzionalmente alla durata dell esonero, al suo contenuto ed alle sue modalità, se parziale. Costituiscono illecito disciplinare il mancato adempimento dell obbligo formativo e la mancata o infedele certificazione del percorso formativo seguito. La sanzione è commisurata alla gravità della violazione. Ciascun consiglio dell ordine dà attuazione alle attività di formazione professionale e vigila sull effettivo adempimento dell obbligo formativo da parte degli iscritti nei modi e con i mezzi ritenuti più opportuni, regolando le modalità del rilascio degli attestati di partecipazione agli eventi formativi organizzati dallo stesso consiglio. Approfondimenti Il consiglio dell ordine verifica l effettivo adempimento dell obbligo formativo da parte degli iscritti, attribuendo agli eventi e alle attività formative documentate i crediti formativi. Ai fini della verifica svolge un attività di controllo, anche a campione, e può chiedere all iscrit-

6 76 Parte Seconda - La deontologia forense to e ai soggetti che hanno organizzato gli eventi formativi chiarimenti e documentazione integrativa. Se i chiarimenti non sono forniti e la documentazione integrativa richiesta non è depositata entro 30 giorni dalla richiesta, il consiglio non attribuisce crediti formativi per gli eventi e le attività non adeguatamente documentate. 9. Dovere di verità L avvocato non ha alcuna responsabilità per la ricostruzione dei fatti fornita dal cliente. Tuttavia, ai sensi dell art. 50 cod. deont. l avvocato non deve introdurre né utilizzare, nel processo, prove o elementi di prova, dichiarazioni o documenti che sappia (o che apprenda nel corso del processo) essere falsi. Qualora dopo l inizio del procedimento venga a sapere che prove o elementi di prova, dichiarazioni o documenti provenienti dalla parte assistita sono falsi, non può utilizzarli e deve rinunciare al mandato (l obbligo di rinuncia non sussiste se la produzione o l introduzione di tali prove avvenga ad opera di un soggetto diverso dal proprio assistito). L avvocato, inoltre, non deve impegnare, di fronte al giudice, la propria parola sulla verità dei fatti esposti in giudizio né deve rendere false dichiarazioni sull esistenza o inesistenza di fatti di cui abbia diretta conoscenza e suscettibili di essere assunti come presupposto di un provvedimento del magistrato. Nella presentazione di istanze o richieste riguardanti lo stesso fatto, deve indicare i provvedimenti già ottenuti, compresi quelli di rigetto. La violazione di quest ultimo dovere comporta la sanzione disciplinare dell avvertimento, mentre la violazione di tutti gli altri doveri suindicati comporta la sospensione dall esercizio dell attività professionale da uno a tre anni. 10. Informazioni sull attività professionale L avvocato può dare informazioni sulla propria attività professionale, sull organizzazione e la struttura dello studio, sulle eventuali specializzazioni e sui titoli scientifici e professionali posseduti. Le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico: devono essere trasparenti, veritiere, corrette, non equivoche, non ingannevoli, non denigratorie o suggestive e non comparative; devono fare riferimento alla natura e ai limiti dell obbligazione professionale (art. 17 cod. deont.). 11. Rapporti con gli organi di comunicazione L avvocato, fatte salve le esigenze di difesa della parte assistita, nei rapporti con gli organi di informazione e in ogni attività di comunicazione non deve (art. 57 cod. deont.): fornire notizie coperte dal segreto di indagine;

7 Capitolo Secondo - I doveri dell avvocato 77 spendere il nome dei propri clienti e assistiti; enfatizzare le proprie capacità professionali; sollecitare articoli o interviste e convocare conferenze stampa. La violazione dei divieti comporta la sospensione dall esercizio dell attività professionale da due a sei mesi. L art. 57 del codice deontologico forense impone, quindi, al professionista di improntare il proprio comportamento nei confronti degli organi di informazione a criteri di misura e di equilibrio. 12. L accaparramento di clientela L avvocato non può acquisire clienti avvalendosi di agenzie o procacciatori di clienti, né utilizzando modalità non conformi a correttezza e decoro, né deve offrire o corrispondere, a colleghi o a terzi, provvigioni o altri compensi come corrispettivo per la presentazione di un cliente o per l ottenimento di incarichi professionali (art. 37 cod. deont.). Costituisce infrazione disciplinare anche l offerta di omaggi o prestazioni a terzi, nonché la corresponsione (o la promessa) di vantaggi per ottenere incarichi. È visto con sfavore anche l avvocato a domicilio, il quale cioè offra le proprie prestazioni professionali, direttamente o per interposta persona, direttamente al domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico. È altresì vietato offrire, senza esserne richiesto, una prestazione personalizzata rivolta a una persona determinata per uno specifico affare. Tali violazioni comportano l applicazione della sanzione disciplinare della censura. 13. Divieto di uso di espressioni sconvenienti od offensive Ai sensi dell art. 52 cod. deont., l avvocato deve evitare espressioni offensive o sconvenienti negli scritti in giudizio e nell esercizio dell attività professionale nei confronti di colleghi, magistrati, controparti o terzi. La circostanza che l espressione offensiva o sconveniente sia stata ricavata da un testo letterario è del tutto irrilevante e non vale a escludere la rilevanza deontologica della stessa. L avvocato ha il dovere di comportarsi con dignità e decoro anche nella dimensione privata. La responsabilità disciplinare non è esclusa dal fatto che la condotta contestata sia stata posta in essere non in qualità di avvocato ma di privato cittadino, dal momento che l avvocato deve sempre ispirare la propria condotta all osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. La rilevanza disciplinare della condotta (sanzionata con la censura) non è esclusa dalla provocazione altrui, dalla reciprocità delle offese o dallo stato d ira o di agitazione che da questa dovesse derivare, non trovando applicazione, in tale sede, l esimente prevista dall art. 599 c.p.

8 78 Parte Seconda - La deontologia forense 14. Divieto di attività professionale senza titolo o di uso di titoli inesistenti Ai sensi dell art. 36 cod. deont., l iscrizione all albo costituisce il presupposto per l esercizio dell attività giudiziale e stragiudiziale di assistenza e consulenza in materia legale e per l utilizzo del relativo titolo. Costituisce un illecito disciplinare l uso di un titolo professionale non conseguito ovvero lo svolgimento di attività in mancanza di titolo o in periodo di sospensione. Commette un illecito disciplinare anche l avvocato che consenta a un soggetto, cancellato dall albo degli avvocati, di trattare con continuità pratiche legali nel proprio studio. Costituisce altresì illecito disciplinare il comportamento dell avvocato che agevoli o, in qualsiasi altro modo diretto o indiretto, renda possibile a soggetti non abilitati o sospesi l esercizio abusivo dell attività di avvocato o consenta che tali soggetti ne possano ricavare benefici economici, anche se limitatamente al periodo di eventuale sospensione dall esercizio. L avvocato può utilizzare il titolo accademico di professore solo se sia docente universitario di materie giuridiche. In ogni caso dovrà specificare la qualifica e la materia di insegnamento (art. 35, co. 4, cod. deont.). L iscritto nel registro dei praticanti avvocati può usare esclusivamente e per esteso il titolo di «praticante avvocato», con l eventuale indicazione di «abilitato al patrocinio» qualora abbia conseguito tale abilitazione (art. 35, co. 5, cod. deont.).

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