Dott. Geol. Matteo Stoico



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ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI ED EVENTO FORMATIVO GRATUITO IN MATERIA DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE CONTINUO E DI TERRE E ROCCE DA SCAVO PONTE SAN GIOVANNI (PG) - 23 MAGGIO 2014

ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA Bonifiche Art. 186 r.i.p. LR 2/2000 Test cessione Rifiuti da manutenzione infrastrutture

D.M. 161/2012 Art. 15 Disposizioni finali e transitorie 1. Fatti salvi gli interventi realizzati e conclusi alla data dientrata in vigore del presente regolamento, al fine di garantire chenon vi sia alcuna soluzione di continuita' nel passaggio dallapreesistente normativa prevista dall'articolo 186 del decretolegislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni a quellaprevista dal presente regolamento, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i progetti per iquali e' in corso una procedura ai sensi e per gli effettidell'articolo 186, del decreto legislativo n. 152 del 2006, possonoessere assoggettati alla disciplina prevista dal presente regolamentocon la presentazione di un Piano di Utilizzo ai sensi e per glieffetti dell'articolo 5. Decorso il predetto termine senza che siastato presentato un Piano di Utilizzo ai sensi dell'articolo 5, iprogetti sono portati a termine secondo la procedura previstadall'articolo 186 del decreto legislativo n. 152 del 2006. In ognicaso, dall'applicazione del presente comma non possono derivare oneriaggiuntivi per la spesa pubblica.

D. LGS. 152/06 Art. 242 Procedure opertive e amministrative 1. Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 304, comma 2. La medesima procedura si applica all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione. 2. Il responsabile dell'inquinamento, attuate le necessarie misure di prevenzione, svolge, nelle zone interessate dalla contaminazione, un'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento e, ove accerti che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia stato superato, provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione, al comune ed alla provincia competenti per territorio entro quarantotto ore dalla comunicazione. L'autocertificazione conclude il procedimento di notifica di cui al presente articolo, ferme restando le attività di verifica e di controllo da parte dell'autorità competente da effettuarsi nei successivi quindici giorni. Nel caso in cui l'inquinamento non sia riconducibile ad un singolo evento, i parametri da valutare devono essere individuati, caso per caso, sulla base della storia del sito e delle attività ivi svolte nel tempo.

D.L. 25-1-20122012 n. 2 Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale. Art. 3 Interpretazione autentica dell'articolo 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006, disposizioni in materia di matrici materiali di riporto e ulteriori disposizioni in materia di rifiuti In vigore dal 21 agosto 2013 1. Ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati, i riferimenti al «suolo» contenuti all'articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano come riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui all'allegato 2 alla parte IV del medesimo decreto legislativo, costituite da una miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito, e utilizzate per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri.

D.L. 25-1-20122012 n. 2 Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale. Art. 3 Interpretazione autentica dell'articolo 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006, disposizioni in materia di matrici materiali di riporto e ulteriori disposizioni in materia di rifiuti 1. Ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati 2. Fatti salvi gli accordi di programma per la bonifica sottoscritti prima della data di entrata in vigore della presente disposizione che rispettano le norme in materia di bonifica vigenti al tempo della sottoscrizione, ai fini dell'applicazione dell'articolo 185, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 152 del 2006, le matrici materiali di riporto devono essere sottoposte a test di cessione effettuato sui materiali granulari ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1998, n. 88, ai fini delle metodiche da utilizzare per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee e, ove conformi ai limiti del test di cessione, devono rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati.

D.L. 25-1-20122012 n. 2 Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale. Art. 3 Interpretazione autentica dell'articolo 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006, disposizioni in materia di matrici materiali di riporto e ulteriori disposizioni in materia di rifiuti 1. Ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati 3. Le matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi ai limiti del test di cessione sono fonti di contaminazione e come tali - devono essere rimosse - o devono essere rese conformi ai limiti del test di cessione tramite operazioni di trattamento che rimuovano i contaminanti - o devono essere sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentano di utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute. Modulo 2 Lezione 1

smaltimento Rifiuti recupero Materiali da scavo esclusioni Non Rifiuti sottoprodotti

MdS D.M. 27-09-2010 Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica Rifiuti Art. 2 Caratterizzazione di base (produttore) + All. 1 Art. 3 Verifica di conformità (gestore) smaltimento + All. 2 All. 3 Campionamento e analisi dei rifiuti (campione rappresentativo ex UNI 10802)

MdS Rifiuti recupero D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. All. 1 Suball. 1 7.31-bis Tipologia: terre e rocce di scavo [170504] 7.31-bis.1 Provenienza: attività di scavo 7.31-bis.2 Caratteristiche del rifiuto: materiale inerte vario costituito da terra con presenza di ciotoli, sabbia, ghiaia, trovanti, anche di origine antropica 7.31-bis.3 Attività di recupero: a) industria della ceramica e dei laterizi [R5]; b) utilizzo per recuperi ambientali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R10]; c) formazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5] 7.31- bis.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: prodotti ceramici nelle forme usualmente commercializzate.

MdS Rifiuti D.M. 5-2-1998 Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. recupero

MdS Non Rifiuti esclusioni 185. Esclusioni dall ambito di applicazione 1 b) il terreno (in situ), inclusi il suolo* contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati; 1 c) ) il suolo* non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato 4. il suolo* escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati

esclusioni matrici materiali di riporto costituite da una miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito, e utilizzate per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri (DL 2/2012 art. 3 così come modificato dal DL 69/2013) materiali da scavo come definiti dall art. 1 e dall allegato 9 (?) del D.M. 161/2012 (in quanto applicabile ai sensi del c. 7 dell art. 41 bis del D.L. 69/2013)

esclusioni 1 b) il terreno (in situ), inclusi il suolo* contaminato non scavato 1 c) ) il suolo* non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato D.L. 2-2012 art. 3 c.2. ai fini dell'applicazione dell'articolo 185, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 152 del 2006, le matrici materiali di riporto devono essere sottoposte a test di cessione effettuato sui materiali granulari 4. il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati e il comma 4 dell art. 185?

MdS Non Rifiuti 184 bis D. Lgs. 152/06 Sottoprodotti c. 1 art. 41 bis D.L. 69/2013 sottoprodotti dimostrazione produttore

RIFIUTI DA MANUTENZIONE DELLE INFRASTRUTTURE 230. Rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture. 1. Il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture, effettuata direttamente dal gestore dell'infrastruttura a rete e degli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o tramite terzi, può coincidere con la sede del cantiere che gestisce l'attività manutentiva o con la sede locale del gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione ovvero con il luogo di concentramento dove il materiale tolto d'opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento. 1bis (omissis) 2. La valutazione tecnica del gestore della infrastruttura di cui al comma 1 è eseguita non oltre sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori. La documentazione relativa alla valutazione tecnica è conservata, unitamente ai registri di carico e scarico, per cinque anni. 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai rifiuti derivanti da attività manutentiva, effettuata direttamente da gestori erogatori di pubblico servizio o tramite terzi, dei mezzi e degli impianti fruitori delle infrastrutture di cui al comma 1. (omissis)

TRS da attività di manutenzione D. M. 161/2012 CONDIZIONI ART. 4 Piano di Utilizzo SOTTOPRODOTTI VALUTAZIONE TECNICA ART. 230 MATERIALE TOLTO D OPERA D. LGS. 152/06

TRS da attività di manutenzione D. L. 69/2012 CONDIZIONI c. 1 Dimostrazione del produttore SOTTOPRODOTTI VALUTAZIONE TECNICA ART. 230 MATERIALE TOLTO D OPERA D. LGS. 152/06

L.R. 2/2000 Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni Art. 6 Art. 12 Ricomposizione e Contributo per la tutela compensazione ambientale dell ambiente. 7. Per l'attività di ricomposizione si possono utilizzare i seguenti materiali: a) terre e rocce da scavo b) materiali da scavo provenienti dalle attività estrattive c) materiali provenienti dalla prima lavorazione (frantumazione, selezione e lavaggio) di materiale di scarto. R.R. 3/05 Art. 2 c.1. Ai fini del presente regolamento si intende: a) attività di cava o attività estrattiva: i lavori di escavazione dei materiali di cava e di ricomposizione ambientale delle aree di cava comma 8 Materiali assimilabili > 5.000 mc da scavi di opere private sono assoggettati al pagamento del contributo per la tutela ambientale

L.R. 2/2000 Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni comma 1 Materiali assimilabili a materiali di cava da opere Pubbliche o Private Art. 18-ter Valorizzazione di materiali assimilabili. comma 3 Materiali assimilabili a materiali di cava da opere private Stoccaggio in: Aree di cava in esercizio Aree di pertinenza Aree messe a disposizione dal Comune (comprese cave dismesse) l'autorizzazione ad eseguire i lavori contiene la previsione della qualità e quantità dei materiali di cui al comma 1 o di altri materiali non assimilabili. La comunicazione di inizio lavori contiene l'ubicazione delle aree di stoccaggio, le generalità dei titolari di cava o impianti, la qualità e quantità dei materiali da conferire e la viabilità interessata. Modulo 2 Lezione Dott. Geol. 1 Dott. Matteo Geol. Stoico Matteo Stoico Il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 3, è tenuto ad inviare alla Regione copia della comunicazione di inizio lavori, limitatamente a lavori da cui derivino quantità di materiali superiori a mille metri cubi.

MATERIALI da SCAVO?

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Casi pratici Procedura bonifica ex c. 1 art 242 e 245 D Lgs 152/06 Rimozione MdS