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Esame avvocato, plagio, annullamento prove

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.

Scritto da Valentina Magnano Sabato 07 Maggio :51 - Ultimo aggiornamento Lunedì 09 Maggio :57

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contro nei confronti di per l'annullamento, anche con motivi aggiunti,

ha pronunciato la presente

contro nei confronti di per l'annullamento,

ha pronunciato la presente

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Transcript:

N. 05843/2013REG.PROV.COLL. N. 02662/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2662 del 2009, proposto da: Ministero dell'università e della Ricerca, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", in persona del Rettore, rappresentati e difesi in giudizio dall'avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, 12 contro -------; per la riforma della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III BIS n. 9558/2008, resa tra le parti, concernente concorso per scuole di specializzazione in medicina fisica e riabilitazione Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 novembre 2013 il consigliere di Stato Giulio Castriota Scanderbeg e udito per le amministrazioni appellanti l avvocato dello Stato --------.; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO 1.Il Ministero dell Università e della ricerca scientifica, unitamente all Università degli studi di Roma Tor Vergata, impugnano la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio 17 novembre 2008 n.9558 che ha accolto il ricorso della dott.ssa ----- avverso gli atti con i quali è stata negata la sua ammissione alla scuola di specializzazione in medicina e chirurgia per l anno 2006/2007 perché sfornita, alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda, della prescritta abilitazione all esercizio della professione medica. 2. Le amministrazioni appellanti lamentano l erroneità della gravata sentenza che, sull assunto della mancata indicazione, nella disciplina normativa di riferimento, del possesso del titolo dell abilitazione all esercizio della professione quale requisito necessario per l accesso alle scuole di specializzazione in medicina, ha ritenuto irragionevole la clausola del bando che richiedeva i candidati avessero maturato alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande e non invece al momento del concreto avvio dei corsi. Esse assumono che, per converso, dalla disciplina normativa della materia, anche di matrice comunitaria, si trarrebbero indicazioni diverse da quelle poste a base dell impugnata decisione, posto che il medico specializzando, anche in considerazione delle delicate funzioni assistenziali cui sarebbe chiamato durante il corso di specializzazione, dovrebbe essere necessariamente munito del titolo di abilitazione all esercizio della professione. Concludono, pertanto, per

l accoglimento dell appello e per la reiezione, in riforma dell impugnata sentenza, del ricorso di primo grado. 3. La parte appellata non si è costituita nel presente giudizio di appello. 4. Con ordinanza cautelare n.4562 del 29 agosto 2007 questa Sezione ha sospeso la esecutività della impugnata sentenza. 5. All udienza pubblica del 12 novembre 2013 la causa è stata trattenuta per la sentenza. 6. L appello è fondato e merita accoglimento. 7. La causa pone sostanzialmente due questioni giuridiche: a) se i medici debbano essere muniti dell abilitazione all esercizio della professione per l accesso alle scuole di specializzazione in medicina; b) se sia ragionevole richiedere il possesso del suddetto titolo abilitativo già alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di iscrizione. A entrambe le quetioni va data risposta affermativa. 8.- Sulla prima questione lo stesso giudice di primo grado appare condividere la soluzione del necessario possesso, ai fini dell accesso ai corsi di specializzazione, del titolo abilitativo all esercizio della professione. Per come è agevole desumere dal nuovo ordinamento delle scuole di specializzazione in medicina, delineato a seguito del recepimento, ad opera del d.lgs. 17 agosto 1999 n. 368, della direttiva n.93/16 CE (recante libera circolazione dei medici e mutuo riconoscimento dei diplomi), la formazione del medico specialista implica la sua fattiva partecipazione alle attività medico-assistenziali proprie dell unità medica alla quale è assegnato, di modo che il possesso del titolo è da ritenere indispensabile requisito di partecipazione al concorso per titoli ed esami d accesso alle scuole. D altra parte, all atto della iscrizione alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia il medico stipula uno specifico

contratto annuale di formazione-lavoro, finalizzato all acquisizione delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista mediante la frequenza programmata delle attività didattiche formali e lo svolgimento di attività assistenziali funzionali alla acquisizione delle competenze previste dall ordinamento didattico delle singole scuole (art. 37 d.lgs. cit.). 9.- La seconda questione riguarda la fissazione della scansione temporale utile per dimostrare il possesso del suddetto titolo abilitativo. Il bando di concorso impugnato in primo grado, uniformandosi alle previsioni del d.m. 6 marzo 2006 n. 172 (art.2), ha prescritto il possesso del titolo al momento della presentazione delle domande. Il giudice di primo grado, in accoglimento sul punto del ricorso originario, ha ritenuto irragionevole la fissazione di tale limitazione temporale, ritenendo piuttosto congruo e ragionevole richiedere il possesso del requisito prima dell effettivo inizio dei corsi; e tanto al fine di consentire l iscrizione al corso a quei candidati che, per ragioni indipendenti dalla loro volontà, conseguano l abilitazione professionale immediatamente dopo (ma pur sempre prima dell avvio materiale delle attività didattiche) la scadenza del termine di presentazione delle domande di iscrizione alla scuola di specializzazione. Il Collegio ritiene che sulla questione la sentenza impugnata non resista alle censure d appello. Come già anticipato da questa Sezione in sede cautelare (ordinanza n.4562 del 29 agosto 2007), il principio generale in materia di selezioni pubbliche di personale è che i requisiti partecipativi richiesti ai candidati siano posseduti alla scadenza dei termini di presentazione delle domande. Tale principio, in sé non inderogabile, ha tuttavia un fondamento nella necessità di corrispondere al rispetto di esigenze organizzative proprie dell amministrazione che avvia la selezione, avuto riguardo in particolare alla necessità di fissare una data certa, che sia scaduta in epoca

antecedente dell avvio delle operazioni di controllo sul possesso dei requisiti ai fini delle determinazioni di ammissione o non ammissione dei candidati. Il principio è finalizzato ad assicurare esigenze di buona amministrazione, il cui carattere preminente, rispetto all interesse antagonista che possa far capo a taluno dei candidati a dilazione il termine per comprovare i requisiti partecipativi, appare davvero evidente e corrisponde a ragioni di certezza giuridica che ne giustificano l applicazione anche a prescindere dal richiamo al principio costituzionale di buon andamento degli uffici (art. 97 Cost.). Sul piano sistematico, nella fattispecie in esame va osservato come l art. 36 del d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368, nel prevedere l adozione di un decreto attuativo del Ministro dell università e della ricerca scientifica per la determinazione delle modalità per l ammissione alle scuole di specializzazione, delle prove d esame e dei criteri per la valutazione dei titoli, nulla ha stabilito in ordine alla fissazione del termine utile a dimostrare il possesso dei requisiti curriculari nei concorsi per l accesso alle scuole di specializzazione. Pertanto, la fissazione di tale momento temporale è stata rimessa alla discrezionalità ministeriale, che la ha in concreto esercitata con il decreto n. 172 del 2006, in conformità alla prassi e alla regola tradizionale, cioè fissando il termine per comprovare il possesso del titolo della abilitazione professionale al momento della scadenza del termine di presentazione della domanda. Ritiene perciò il Collegio che l abilitazione all esercizio della professione sia un requisitoindispensabile per l ammissione alla scuola di specializzazione e che il possesso di detto titolo sia stato richiesto, in applicazione della ragionevole disciplina regolamentare vigente all epoca dei fatti, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di iscrizione. Per conseguenza, immuni da censura vanno considerati, sotto i dedotti profili, gli atti in primo grado impugnati, e cioè sia l art. 2 del decreto ministeriale n. 172 del 6

marzo 2006 (nella sua originaria formulazione), sia il bando di concorso del Rettore dell Università degli studi Tor Vergata del 4 maggio 2007. 10. -Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate tra le parti, in considerazione della particolarità della vicenda trattata. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull'appello (r.g. n. 2662/09), come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l effetto, in riforma della impugnata sentenza, respinge il ricorso di primo grado. Spese del doppio grado di giudizio compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati: Giuseppe Severini, Presidente Maurizio Meschino, Consigliere Vito Carella, Consigliere Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore Bernhard Lageder, Consigliere L'ESTENSORE IL PRESIDENTE DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 06/12/2013 IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)