ORDINAMENTO DELLO STATO CIVILE



Documenti analoghi
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 Novembre 2000 n. 396

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni;

Decreto Ministero Giustizia n 209, G.U Notifiche telematiche, regole tecniche.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n del 4 agosto Entrata in vigore: 5 agosto 2017.

D.P.R n. 311

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, numeri 77, 78 e 108, e successive modificazioni;

Riforma penale: in Gazzetta le modifiche ai giudizi d impugnazione

DECRETO LEGISLATIVO 2 ottobre 2018, n. 122

DECRETO LEGISLATIVO 13 febbraio 2014, n. 12. Attuazione della direttiva 2011/51/UE, che modifica la direttiva

DECRETO LEGISLATIVO 13 febbraio 2014, n. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 2018, n. 27

DECRETO LEGISLATIVO 29 novembre 2018, n. 141

DECRETO LEGISLATIVO 20 luglio 2018, n. 95. (GU n.185 del )


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vigente al:


Atti Parlamentari XVII Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Regolamento recante disciplina dell'elenco dei funzionari internazionali di cittadinanza italiana. (14G00115)

(GU Serie Generale n. 192 del ) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA. Visti gli articoli 1, comma 3, e 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 2015, n. 207

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Visti gli articoli 76, 87 e 97 della Costituzione; Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante riorganizzazione

EMANA il seguente regolamento:

DECRETO LEGISLATIVO 13 ottobre 2014, n (GU n.250 del )

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 2013, n (GU n.279 del Suppl. Ordinario n. 81)

DECRETO LEGISLATIVO 17 febbraio 2017, n. 41

19 novembre 1997, n. 514

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 251 del 2016; VISTO il parere del Consiglio di Stato n. 83 del 17 gennaio 2017;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 aprile 2018, n. 67

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Il Presidente della Repubblica

VISTA la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, recante Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta Costituzionale ;

Dal 13 gennaio per l accesso alle forze armate non si guarderà più alla statura. Previsti nuovi parametri fisici

Decreto del presidente del consiglio dei ministri 23 luglio 2016, n. 144, pubblicato in G.U. n. 175 del 28 luglio 2016

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 2011, n. 173

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 luglio 2016, n. 144

Testo in vigore dal 9 settembre 2014

Vigente al: Capo I. Ambito di riferimento IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

dell articolo 64, comma 4, lettera a), del decretolegge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2018, n. 43. (GU n.102 del )

Decreto del Presidente della Repubblica del 12 settembre 2016, n. 194, pubblicato in G.U. del 27 ottobre 2016, n. 252

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 3350

D.M. 3 APRILE 2013, N. 48

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. 12 Gennaio 1998, n. 37

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 2010, n. 150 Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 2010 Entrata in vigore: 25 settembre 2010

Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 135; G.U. 31 agosto 2015 n. 201

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 2015, n. 8

Nuove norme in tema di aggiunzione di cognome

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIRITTO AL NOME. 90 libro primo - titolo primo. 1. Domanda di aggiunta di cognome al proprio cognome

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Emana. il seguente decreto legislativo:

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 17 luglio 2018

Decreto del Ministro della giustizia n. 209 del 15 ottobre 2012 recante modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro della Giustizia 21 febbraio

difesa civile, politiche di protezione civile e prevenzione incendi, salve le specifiche competenze in materia del Presidente del Consiglio dei

399B LN 3B 1PR /19/1999 GU 13 01/18/2000 8o3o2

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 2010, n. 195

DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 2019, n. 18

Decreto del Presidente della Repubblica del 4 aprile 2001 n. 235

Congelamento e confisca di beni strumentali e proventi da reato: attuata la direttiva europea

Reati procedibili a querela: in Gazzetta il decreto che amplia l elenco. Decreto legislativo, 10/04/2018 n 36, G.U. 24/04/2018. di Redazione Altalex

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 8 marzo 2018, n. 37

DECRETO LEGISLATIVO 4 dicembre 2015, n. 204

Regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno.

Servizio di documentazione tributaria

DECRETO 8 marzo 2018, n.37

MINISTERO DELLA SALUTE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 marzo 2014, n. 85. (GU n.129 del )

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 6 aprile 2017

L ITALIA ADOTTA IL CONTRASSEGNO DISABILI EUROPEO

DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2009, n. 142

Vigente al:

Atti Parlamentari XVII Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Approvato dal Senato della Repubblica

76/211/CEE. (10G0026)

D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37 G.U. serie generale n.57 del 10/3/1998)

DECRETO 4 agosto 2014, n. 139

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

LEGGE 28 Febbraio 2008, n. 31

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. VISTO l articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

Vigente al:

Transcript:

ORDINAMENTO DELLO STATO CIVILE A CURA DI GIUSEPPE BUFFONE DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, 3 NOVEMBRE 2000 N. 396 Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127 Modifiche apportate dal d.p.r.13 marzo 2012, n. 54: Regolamento recante modifica delle disposizioni in materia di stato civile relativamente alla disciplina del nome e del cognome prevista dal titolo X del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 Entrata in vigore del provvedimento: 9 luglio 2012 VECCHIO TESTO NUOVO TESTO 89. Modificazioni del nome o del cognome. 1. Salvo quanto disposto per le rettificazioni, chiunque vuole cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome ovvero vuole cambiare il cognome perché ridicolo o vergognoso o perché rivela origine naturale, deve farne domanda al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile dove si trova l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce. 2. Nella domanda si deve indicare la modificazione che si vuole apportare al nome o al cognome oppure il nome o il cognome che si intende assumere. 3. In nessun caso può essere richiesta l'attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l'appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova l'atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza. 89. Modificazioni del nome o del cognome. 1. Salvo quanto disposto per le rettificazioni, chiunque vuole cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome ovvero vuole cambiare il cognome, anche perché ridicolo o vergognoso o perché rivela l'origine naturale o aggiungere al proprio un altro cognome, deve farne domanda al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione e' situato l'ufficio dello stato civile dove si trova l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce. Nella domanda l'istante deve esporre le ragioni a fondamento della richiesta. 2. Nella domanda si deve indicare la modificazione che si vuole apportare al nome o al cognome oppure il nome o il cognome che si intende assumere. 3. In nessun caso può essere richiesta l'attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l'appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova l'atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza. 90. Affissione. 1. Il prefetto, assunte informazioni sulla domanda, se la ritiene meritevole di essere presa in considerazione, autorizza con suo decreto il richiedente a fare affiggere all'albo pretorio del 90. Affissione. 1. Il prefetto, assunte informazioni sulla domanda, se la ritiene meritevole di essere presa in considerazione, autorizza con suo decreto il richiedente a fare affiggere all'albo pretorio del

comune di nascita e di attuale residenza del medesimo richiedente un avviso contenente il sunto della domanda. L'affissione deve avere la durata di giorni trenta consecutivi e deve risultare dalla relazione fatta dal responsabile in calce all'avviso. comune di nascita e di attuale residenza del medesimo richiedente un avviso contenente il sunto della domanda. L'affissione deve avere la durata di giorni trenta consecutivi e deve risultare dalla relazione fatta dal responsabile in calce all'avviso. 1-bis. Il decreto di autorizzazione della pubblicazione può stabilire che il richiedente notifichi a determinate persone il sunto della domanda. 91. Opposizione 1. Chiunque ne ha interesse può fare opposizione alla domanda entro il termine di trenta giorni dalla data dell'ultima affissione. L'opposizione si propone con atto notificato al prefetto. 91. Opposizione 1. Chiunque ne abbia interesse può fare opposizione alla domanda entro il termine di trenta giorni dalla data dell'ultima affissione ovvero dalla data dell'ultima notificazione alle persone interessate, effettuata ai sensi dell'articolo 90. L'opposizione si propone con atto notificato al prefetto 92. Decreto di concessione del prefetto. 1. Trascorso il termine di cui all'articolo 87, comma 1, il richiedente presenta al prefetto un esemplare dell'avviso con la relazione attestante l'eseguita affissione e la sua durata. 2. Il prefetto, accertata la regolarità delle affissioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvede sulla domanda con decreto. 92. Decreto di concessione del prefetto 1. Trascorso il termine di cui all'articolo 91, il richiedente presenta al prefetto un esemplare dell'avviso con la relazione attestante l'eseguita affissione e la sua durata nonchè la documentazione comprovante le avvenute notificazioni, ove prescritte. 2. Il prefetto, accertata la regolarità delle affissioni e delle notificazioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvede sulla domanda con decreto. 3. Il decreto di concessione di cui al comma 2, nei casi in cui vi e' stata opposizione, deve essere notificato, a cura del richiedente, agli opponenti. Art. 84 Cambiamento del cognome Art. 85 Presentazione della richiesta Art. 86 Affissioni Art. 87 Opposizione Art. 88 Decreto di concessione del Ministro ABROGATI Artt. 84, 85, 86, 87, 88 ENTRATA IN VIGORE: 9 LUGLIO 2012. Ai sensi dell art. 8, comma I, il regolamento entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il saggio di legificazione è stato

pubblicato nella G.U. del 10 maggio 2012 e, pertanto, entra definitivamente in vigore il 9 luglio 2012. IL TESTO DEL DECRETO IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396; Ravvisata l'esigenza di apportare modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, per adeguarne la disciplina a criteri di semplificazione e snellimento; Sentito il Garante per la protezione dei dati personali; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2011; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Acquisito il parere della Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 3 novembre 2011; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 dicembre 2011; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 febbraio 2012; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto 1. Il presente regolamento introduce modifiche ed abrogazioni al Titolo X del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Art. 2 Cambiamenti del nome o del cognome 1. All'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Salvo quanto disposto per le rettificazioni, chiunque vuole cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome ovvero vuole cambiare il cognome, anche perche' ridicolo o vergognoso o perche' rivela l'origine naturale o aggiungere al proprio un altro cognome, deve farne domanda al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione e' situato l'ufficio dello stato civile dove si trova l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce. Nella domanda l'istante deve esporre le ragioni a fondamento della richiesta Art. 3 Eventuale notifica del contenuto della domanda di modificazione del nome o del cognome

1. All'articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: "1-bis. Il decreto di autorizzazione della pubblicazione puo' stabilire che il richiedente notifichi a determinate persone il sunto della domanda.". Art. 4 Opposizione 1. L'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e' sostituito dal seguente: "Art. 91. (Opposizione) 1. Chiunque ne abbia interesse puo' fare opposizione alla domanda entro il termine di trenta giorni dalla data dell'ultima affissione ovvero dalla data dell'ultima notificazione alle persone interessate, effettuata ai sensi dell'articolo 90. L'opposizione si propone con atto notificato al prefetto.". Note all'art. 4: Si riporta il testo dell'art. 91 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, come sostituito dal presente decreto: «Art. 91. (Opposizione) - 1. Chiunque ne abbia interesse puo' fare opposizione alla domanda entro il termine di trenta giorni dalla data dell'ultima affissione ovvero dalla data dell'ultima notificazione alle persone interessate, effettuata ai sensi dell'articolo 90. L'opposizione si propone con atto notificato al prefetto.». Art. 5 Decreto di concessione del prefetto 1. L'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e' sostituito dal seguente: "Art. 92. (Decreto di concessione del prefetto) 1. Trascorso il termine di cui all'articolo 91, il richiedente presenta al prefetto un esemplare dell'avviso con la relazione attestante l'eseguita affissione e la sua durata nonche' la documentazione comprovante le avvenute notificazioni, ove prescritte. 2. Il prefetto, accertata la regolarita' delle affissioni e delle notificazioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvede sulla domanda con decreto. 3. Il decreto di concessione di cui al comma 2, nei casi in cui vi e' stata opposizione, deve essere notificato, a cura del richiedente, agli opponenti.". Note all'art. 5: Art. 6 Norme abrogate 1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati gli articoli 84, 85, 86, 87 e 88 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396. Note all'art. 6: Il testo degli articoli 84, 85, 86, 87 e 88 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, abrogati dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2000, n. 303, S.O. Art. 7 Clausola di invarianza della spesa 1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Agli adempimenti previsti dal presente regolamento

l'amministrazione provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Art. 8 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 13 marzo 2012 NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri Patroni Griffi, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Cancellieri, Ministro dell'interno Severino, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Severino Registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2012 Registro n. 3, foglio n. 344