CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (D ALEMA) DAL MINISTRO DELLA SANITÀ (BINDI) (ZECCHINO)



Documenti analoghi
CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (D ALEMA) (LETTA) E DAL MINISTRO DELLA SANITÀ (BINDI)

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2500

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

XIII LEGISLATURA DISEGNO DI LEGGE. presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (D'ALEMA) dal Ministro della sanità (BINDI)

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2715

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

approvato dalla Camera dei deputati il 14 giugno 2018 Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 14 giugno 2018

con l Università di cui all art. 2, comma 2 lett. b) del Decreto Legislativo 21/12/1999, n.517.

Decreto Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 (in GU 17 febbraio 1998, n. 39)

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (RENZI)

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 5 giugno 2008 (v. stampato Senato n. 585)

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 15 maggio 2014 (v. stampato Senato n. 1430)

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 542

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 4 dicembre 2008

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 3350

Approvato dal Senato della Repubblica

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1254

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 6 aprile 2017

Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. VISTI gli articoli 33 sesto comma, 76 e 87 quinto comma della Costituzione;

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 17 luglio 2018

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. 12 Gennaio 1998, n. 37

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (BERLUSCONI) (TREMONTI)

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA

DECRETO-LEGGE 29 marzo 2016, n. 42

DECRETO-LEGGE 30 giugno 2008, n. 113 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (Gazzetta Ufficiale n. 151 del )

Legge 12 luglio 2006, n. 228

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Promulga. Art. 1.

SENATO DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 maggio 2003;

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1417

E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 9. Entrata in vigore. Art. 1.

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 24 aprile 2014 (v. stampato Senato n. 1417)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 2011, n. 173

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 4 luglio 2012 (v. stampato Senato n. 3349)

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 251 del 2016; VISTO il parere del Consiglio di Stato n. 83 del 17 gennaio 2017;

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (GENTILONI SILVERI)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Presidente della Repubblica

D.P.R. 12 Gennaio 1998, n. 37

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2569

SENATO DELLA REPUBBLICA

Direzione Regionale: POLITICHE SOCIALI, AUTONOMIE, SICUREZZA E SPORT Area: POL.MIGR. INT.SOC. RAPP.IST. DI ASSIST. E BENEF.

Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca

dell articolo 64, comma 4, lettera a), del decretolegge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2495

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca

SENATO DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 28 ottobre 2015 (v. stampato Senato n. 2070)

m_ef.rps-to registro UFFICIALE

REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (RENZI)

Pagina 1 di 5. DECRETO-LEGGE 10 settembre 2004, n.238. Misure urgenti per il personale appartenente ai ruoli degli ispettori delle Forze di polizia.

VISTA la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, recante Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta Costituzionale ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1196

Regione Lazio. Leggi Regionali 16/07/ BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 57

DECRETO-LEGGE 10 novembre 2008, n. 180

DECRETO-LEGGE 10 settembre 2004, n.238 Misure urgenti per il personale appartenente ai ruoli degli ispettori delle Forze di polizia.

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

(GU Serie Generale n. 192 del ) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1709

SENATO DELLA REPUBBLICA

DECRETO LEGISLATIVO 2 ottobre 2018, n. 122

proposta di legge n. 365

DECRETO-LEGGE 9 novembre 2004, n.266 Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SENATO DELLA REPUBBLICA

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna in materia di sanità penitenziaria. (11G0181)

SENATO DELLA REPUBBLICA

ASSESSORATO ALLE POLITICHE DELLA SALUTE

in G.U. n. 181 del sommario DM SVILUPPO 13_07_12 Pag: 1

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI

Transcript:

Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 6415 DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (D ALEMA) DAL MINISTRO DELLA SANITÀ (BINDI) E DAL MINISTRO DELL UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA (ZECCHINO) DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA (AMATO) Conversione in legge del decreto-legge 1 o ottobre 1999, n. 341, recante disposizioni urgenti per l Azienda Policlinico Umberto I e per l Azienda ospedaliera Sant Andrea di Roma Presentato il 4 ottobre 1999 ONOREVOLI DEPUTATI! Il presente decreto-legge prevede interventi straordinari ed urgenti per la costituzione della Azienda Policlinico Umberto I di Roma e dell Azienda ospedaliera Sant Andrea di Roma. Il provvedimento costituisce attuazione del protocollo di intesa stipulato tra la regione Lazio e l Università La Sapienza di Roma in data 3 agosto 1999, conseguente al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 1999, relativo all individuazione, quale ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione, della struttura ospedaliera Sant An-

Atti Parlamentari 2 Camera dei Deputati 6415 drea di Roma, nelle more dell esercizio della delega di cui all articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419, concernente i rapporti tra Servizio sanitario nazionale e università. L adozione del decreto-legge, nel consentire la costituzione in tempi brevi delle due aziende, assicura anche l ordinato svolgimento dello sdoppiamento della facoltà di medicina e chirurgia dell Università La Sapienza di Roma e l avvio dei corsi da parte di entrambe le università entro il 1 o novembre 1999. Al comma 1 dell articolo 1 si prevede quindi la costituzione delle due aziende, con decorrenza dalla data di nomina dei rispettivi direttori generali (che dovrà intervenire entro quindi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decretolegge), con contestuale cessazione dell attuale azienda universitaria Policlinico Umberto I di Roma. Al comma 2 si prevede l applicazione all Azienda Policlinico Umberto I dell ordinamento previsto nel protocollo di intesa tra regione Lazio e Università La Sapienza di Roma. Tale ordinamento riveste peraltro carattere transitorio, in quanto dovrà essere adeguato alle disposizioni attuative della delega legislativa di cui all articolo 6 della legge n. 419 del 1998, ovvero, in mancanza di tali disposizioni, a decorrere dal 1 o aprile 2000, alla disciplina generale sulle aziende ospedaliere. Per quanto riguarda l Azienda ospedaliera Sant Andrea di Roma, l ordinamento è quello già vigente per aziende ospedaliere regionali sulle quali insiste il triennio clinico della facoltà di medicina e chirurgia. Il comma 3 individua le modalità per la nomina dei direttori generali delle due aziende, che deve intervenire entro il predetto termine di quindici giorni, decorso inutilmente il quale il Governo interverrà in via sostitutiva. Il comma 4 prevede in ogni caso l adeguamento dei rispettivi ordinamenti ai decreti legislativi di cui al predetto articolo 6 della legge n. 419 del 1998, alla data della loro emanazione. All articolo 2 si prevedono apposite disposizioni per la rilevazione, tramite un apposito commissario di nomina del Ministro del tesoro di tutte le attività e passività imputabili alla gestione sanitaria del Policlinico Umberto I ai fini delle successive, eventuali iniziative di ripianamento del passivo rilevato. La norma prevede inoltre apposite disposizioni per il subentro delle due aziende neo-istituite al Policlinico universitario Umberto I, al comune di Roma e agli Istituti fisioterapici ospedalieri (IFO).

Atti Parlamentari 3 Camera dei Deputati 6415 RELAZIONE TECNICA (Art. 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni). La costituzione delle due aziende Policlinico Umberto I e Sant Andrea non comporta nuovi oneri in quanto rientranti nei fondi già disponibili per le attività del Servizio sanitario nazionale. Anche l articolo 2 non comporta oneri. In particolare, si dettano disposizioni di carattere procedimentale per l accertamento delle attività e passività imputabili alla gestione sanitaria del cessato Policlinico universitario Umberto I. Solo in seguito a tale accertamento ed alla consistenza patrimoniale rilevata dal commissario, sulla base del procedimento concorsuale, sarà possibile verificare l onere finanziario e provvedere, se del caso, a stanziare eventuali risorse aggiuntive, con un nuovo provvedimento legislativo che prevederà l eventuale necessaria copertura. L approvazione da parte del Ministero del tesoro del piano di estinzione delle eventuali passività predisposto da parte del commissario, naturalmente, è subordinata alla disponibilità a quel momento delle risorse finanziarie.

Atti Parlamentari 4 Camera dei Deputati 6415 RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA Il presente provvedimento non si pone in contrasto con alcuna disposizione comunitaria al riguardo ed è altresì conforme alla vigente legislazione in materia di istituzione di strutture ospedaliere, relativamente alle quali si colloca con finalità migliorative e di razionalizzazione del sistema.

Atti Parlamentari 5 Camera dei Deputati 6415 DISEGNO DI LEGGE ART. 1. 1. È convertito in legge il decreto-legge 1 o ottobre l999, n. 341, recante disposizioni urgenti per l Azienda Policlinico Umberto I e per l Azienda ospedaliera Sant Andrea di Roma. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Atti Parlamentari 6 Camera dei Deputati 6415 Decreto-legge 1 o ottobre 1999, n. 341, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 4 ottobre 1999. Disposizioni urgenti per l Azienda Policlinico Umberto I e per l Azienda ospedaliera Sant Andrea di Roma. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla costituzione dell Azienda Policlinico Umberto I e dell Azienda ospedaliera Sant Andrea di Roma, dotate di autonoma personalità giuridica di diritto pubblico, al fine di assicurare una migliore funzionalità delle relative strutture ospedaliere, nonché di dare piena attuazione al protocollo d intesa stipulato tra la regione Lazio e l Università La Sapienza di Roma in data 3 agosto 1999; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 settembre 1999; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro della sanità e del Ministro dell università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; E M A N A il seguente decreto-legge: ARTICOLO 1. 1. A decorrere dalla nomina dei rispettivi direttori generali, da effettuare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono costituite in Roma l Azienda Policlinico Umberto I e l Azienda ospedaliera Sant Andrea, previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 1999, e dal protocollo d intesa stipulato tra la regione Lazio e l Università La Sapienza di Roma in data 3 agosto 1999. Le aziende, con autonoma personalità giuridica di diritto pubblico, insistono sulle omonime strutture ospedaliere. Dalla data di nomina del direttore generale dell Azienda Policlinico Umberto I cessa l omonima azienda universitaria. 2. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nei decreti legislativi di attuazione dell articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419, e comunque non oltre il 1 o aprile 2000, l ordinamento dell Azienda Policlinico Umberto I è definito in con-

Atti Parlamentari 7 Camera dei Deputati 6415 formità al richiamato protocollo d intesa di cui al comma 1 e ad intese applicative tra le parti, sentite le organizzazioni sindacali in materia di utilizzo del personale; l ordinamento dell Azienda ospedaliera Sant Andrea di Roma è definito in conformità alle disposizioni dell articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. 3. Il direttore generale dell Azienda Policlinico Umberto I è nominato dal rettore dell Università La Sapienza, d intesa con la regione Lazio. Il direttore generale dell Azienda ospedaliera Sant Andrea è nominato dalla regione Lazio, d intesa con il rettore dell Università La Sapienza. 4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nei decreti legislativi di attuazione dell articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419, la regione Lazio e l Università La Sapienza adottano, d intesa, i provvedimenti di rispettiva competenza per adeguare le due aziende ai modelli gestionali e funzionali ivi previsti. ARTICOLO 2. 1. L Azienda Policlinico Umberto I succede all omonima azienda universitaria nei rapporti in corso, relativi alla gestione dell assistenza sanitaria, con utenti, autorità competenti e altre amministrazioni, nei contratti in corso per la costruzione di strutture destinate ad attività assistenziali, nonché nei contratti in corso per la fornitura di beni e servizi destinati all assistenza sanitaria, per un periodo massimo di dodici mesi; entro tale data il direttore generale risolve i predetti contratti con indizione di nuove procedure, ovvero procede alla loro conferma o, con l accordo del contraente, alla revisione in tutto o in parte delle condizioni. 2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto: a) non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell Azienda Policlinico Umberto I e dell Università La Sapienza per i debiti, assunti dall omonima azienda universitaria, relativi alla gestione dell assistenza sanitaria; b) le procedure esecutive pendenti, per le quali sono scaduti i termini per l opposizione giudiziale da parte dell Azienda universitaria Policlinico Umberto I e dell Università La Sapienza, ovvero la stessa benché proposta, sia stata rigettata, sono dichiarate estinte dal giudice, con inserimento, da parte del commissario, nella massa passiva di cui al comma 3 dell importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese; c) i pignoramenti eventualmente eseguiti non hanno efficacia e non vincolano l Azienda Policlinico Umberto I, l Università La Sapienza e il commissario di cui al comma 3; d) i debiti insoluti non producono interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria. 3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nomina un commissario con il compito di accertare la massa attiva e passiva relativa alla gestione dell assistenza sanitaria da

Atti Parlamentari 8 Camera dei Deputati 6415 parte dell Azienda universitaria Policlinico Umberto I, determinatasi fino alla data di cessazione della medesima, ed istituisce apposita gestione separata nella quale confluiscono crediti e debiti maturati fino alla medesima data. 4. Il commissario ha potere di accesso a tutti gli atti dell Università La Sapienza e dell Azienda universitaria Policlinico Umberto I relativi alla gestione della medesima azienda universitaria. L Azienda Policlinico Umberto I è tenuta a fornire, a richiesta del commissario, idonei locali, attrezzature ed il personale necessario. Il commissario può, per motivate esigenze, avvalersi di consulenze. 5. Il commissario provvede all accertamento della massa attiva e passiva mediante la formazione, entro duecentoquaranta giorni dall insediamento, di un piano di rilevazione, con l applicazione, per quanto compatibili, delle disposizioni di cui all articolo 87, commi 2, 4 e 5, con esclusione delle parole: «di cui al comma 3», nonché 6 e 7, con esclusione delle parole: «di cui al comma 3» del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77; le competenze ivi attribuite al Ministero dell interno sono esercitate dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 6. A seguito del definitivo accertamento della massa attiva e passiva, il commissario, sulla base dei mezzi finanziari all occorrenza messi a disposizione con apposito provvedimento legislativo, predispone il piano di estinzione delle eventuali passività e lo sottopone all approvazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica entro i successivi centoventi giorni. A seguito dell approvazione del piano di estinzione il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede, a valere e nei limiti dei predetti mezzi finanziari, al pagamento delle eventuali passività, applicando le disposizioni di cui all articolo 90-bis, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, con esclusione delle parole: «entro sei mesi dalla data di conseguita disponibilità del mutuo di cui all articolo 88, comma 2», dando priorità temporale al pagamento dei crediti per i quali sia stata accolta la proposta di transazione di cui alla predetta disposizione. 7. L Azienda Policlinico Umberto I assume la qualità di sostituto processuale dell Università La Sapienza di Roma nel contenzioso giudiziale ed extragiudiziale concernente appalti o concessioni per opere pubbliche a prevalente o esclusiva destinazione sanitaria. 8. L Azienda ospedaliera Sant Andrea, dalla data di trasferimento alla stessa dei beni immobili e mobili costituenti il complesso ospedaliero Sant Andrea, succede al comune di Roma ed agli Istituti fisioterapici ospedalieri di Roma in tutti i rapporti in corso comunque connessi ai beni trasferiti. L azienda ospedaliera assume la qualità di sostituto processuale dei predetti enti nel contenzioso giudiziale ed extra-giudiziale concernente appalti e forniture relativi ai beni trasferiti. ARTICOLO 3. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Atti Parlamentari 9 Camera dei Deputati 6415 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1o ottobre 1999. CIAMPI D ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri. BINDI, Ministro della sanità. ZECCHINO, Ministro dell università e della ricerca scientifica e tecnologica. AMATO, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-6415 Lire 500