LEGGE REGIONALE 16 LUGLIO 1972, N. 15. Norme sull'iniziativa popolare nella formazione delle leggi regionali e provinciali 1



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LEGGE REGIONALE 16 LUGLIO 1972, N. 15 Norme sull'iniziativa popolare nella formazione delle leggi regionali e provinciali 1 TITOLO I Diritto di iniziativa Art. 1 1. Ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali per le elezioni del Consiglio regionale 2 del Trentino - Alto Adige può farsi promotore, ai sensi dell'articolo 53 3 dello Statuto speciale, di progetti di legge nelle materie e nei limiti entro cui la Regione, o la Provincia di appartenenza, hanno potestà di emanare norme legislative. 1 2 3 In B.U 1 agosto 1972, n. 35. Con riferimento all oggetto del titolo della presente legge, si fa presente che la medesima trova applicazione limitatamente all ambito regionale, posto che per quanto concerne le due circoscrizioni provinciali di Trento e Bolzano si applica la relativa normativa delle rispettive due Province autonome. A seguito della legge costituzionale 2/2001 che ha modificato l art. 25 dello Statuto speciale, stabilendo che Il Consiglio regionale è composto dai membri dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano - l iscrizione si intende ora riferita alle liste elettorali per l elezione dei Consigli provinciali. L articolo dello Statuto speciale a cui riferirsi è l articolo n. 60 e non l articolo 53 così come sostituito dal comma 1, lett. ff) dell articolo 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

LEGGE REGIONALE 16 LUGLIO 1972, N. 15 2. La proposta deve contenere il testo del progetto di legge, redatto in articoli, e deve essere accompagnata da una relazione che ne illustri il contenuto e le finalità. 3. L'iniziativa popolare non è ammessa per le leggi regionali e provinciali in materia tributaria e di bilancio. TITOLO II Esame e approvazione delle proposte di legge Art. 2 1. La Presidenza del Consiglio regionale assegna alle competenti Commissioni legislative i progetti di legge pervenuti ai sensi dell'articolo 1, quando la relativa proposta sia sottoscritta da almeno quattromila elettori, dei quali non più di duemila devono risultare iscritti nelle liste elettorali dei Comuni compresi in uno stesso comprensorio o comunità di valle. 4 2. In modo analogo procede la Presidenza del Consiglio provinciale per i progetti di sua competenza, quando la relativa proposta sia sottoscritta da almeno duemila elettori, dei quali non più di mille devono risultare iscritti nelle liste elettorali dei Comuni compresi in uno stesso comprensorio o comunità di valle della provincia interessata. 5 3. Il numero minimo delle sottoscrizioni stabilite dai precedenti commi è ridotto a mille qualora i proponenti o i firmatari delle relative proposte - appartenenti al gruppo linguistico ladino - risultino iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della provincia di Bolzano. Detto numero minimo è 4 5 Comma così sostituito dall'articolo unico della l.r. 2 settembre 1974, n. 7. Comma così sostituito dall'articolo unico della l.r. 2 settembre 1974, n. 7.

ulteriormente ridotto a cinquecento per le iniziative sottoscritte da cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della provincia di Trento ove è parlato il ladino. 6 4. Di ciascuna iniziativa è dato l'immediato annuncio nel Bollettino ufficiale della Regione a cura della Presidenza del Consiglio regionale o provinciale. 5. Per l'ulteriore procedimento si applicano le norme del regolamento interno del Consiglio regionale o provinciale, salvo quanto disposto dalla presente legge. Art. 3 1. Qualora la Presidenza del Consiglio regionale o provinciale, interessato dall'iniziativa, ritenga il progetto di legge improponibile, perché in contrasto con la Costituzione, o con lo Statuto speciale, o con il principio di tutela delle minoranze linguistiche tedesca e ladina, o per inosservanza dei requisiti prescritti dalla presente legge, entro quindici giorni dalla data di ricezione della proposta provvederà a respingerlo con provvedimento motivato, che viene inviato ai primi tre presentatori di cui al successivo articolo 8 e per conoscenza alle Commissioni legislative consiliari. Di tale provvedimento dovrà essere data notizia sul Bollettino ufficiale della Regione. 2. Un progetto di legge dichiarato improponibile in base al comma precedente, può essere ripresentato, decorsi almeno tre mesi, in un testo modificato che tenga conto delle osservazioni 6 Comma così sostituito dall'articolo unico della l.r. 2 settembre 1974, n. 7 e successivamente modificato dall art. 3, comma 1, della l.r. 29 maggio 1980, n. 9.

LEGGE REGIONALE 16 LUGLIO 1972, N. 15 mosse dalla Presidenza del Consiglio regionale o dalla Presidenza del Consiglio provinciale. Art. 4 7 1. La Commissione legislativa competente deve riunirsi per trattare la proposta di legge entro trenta giorni dalla sua ricezione ed è tenuta ad ammettere alla discussione del progetto di legge il primo proponente dell'iniziativa. Esso può farsi rappresentare da uno dei presentatori indicati al successivo art. 8 ed assistere da un esperto. Il proponente può intervenire allo stesso titolo e con la stessa modalità che il Regolamento del Consiglio regionale o provinciale prevede per i rappresentanti della Giunta o i Consiglieri proponenti in sede di esame e discussione nelle Commissioni legislative di progetti di legge; le stesse prerogative sono attribuite all'esperto che è equiparato ai funzionari ed esperti che assistono gli Assessori. 2. Gli eventuali emendamenti introdotti dalla Commissione al testo della proposta di legge vengono comunicati entro sette giorni dalla conclusione dei lavori della Commissione stessa al primo proponente dell'iniziativa, che può presentare le suo osservazioni entro i successivi quindici giorni, alla Presidenza del Consiglio regionale o provinciale. Art. 5 8 7 8 Articolo sostituito dal comma 1 dell art. 1 della l.r. 29 maggio 1980, n. 9. Articolo implicitamente abrogato dal comma 1 dell art. 1 della l.r. 29 maggio 1980, n. 9.

Art. 6 1. Eventuali disegni di legge analoghi, inoltrati alla Presidenza del Consiglio regionale o provinciale dopo la presentazione di una proposta di legge di iniziativa popolare, potranno essere discussi solo dopo l'approvazione, la decadenza o la reiezione di tale proposta, salvo che i primi tre presentatori della stessa non ne accettino l'abbinamento. Art. 7 9 1. In caso di rinvio da parte del Commissario del Governo del progetto di legge, la Presidenza del Consiglio dispone entro quarantacinque giorni una nuova votazione dell'assemblea, facendola precedere dall'esame delle Commissioni legislative con l'osservanza delle norme di cui all articolo 4. TITOLO III Norme procedurali Art. 8 1. Al fine di raccogliere le firme necessarie a promuovere l'iniziativa prevista dall'articolo 1, i promotori della raccolta, in numero non inferiore a quattro, devono presentarsi, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali in 9 Articolo modificato dal comma 1 dell art. 2 della l.r. 29 maggio 1980, n. 9.

LEGGE REGIONALE 16 LUGLIO 1972, N. 15 un Comune della provincia di Trento o di Bolzano, alla Segreteria generale della Presidenza del Consiglio regionale o provinciale, che ne dà atto con verbale, copia del quale viene rilasciata ai promotori. 2. Di ciascuna iniziativa è dato annuncio nel Bollettino ufficiale della Regione a cura della Presidenza del Consiglio regionale o provinciale. 3. Per la raccolta delle firme, di cui all'articolo 2, devono essere usati moduli forniti e vidimati dalla Regione o dalla Provincia. Su tali moduli deve essere riportato, a cura dei promotori, il testo del progetto; le firme saranno apposte in calce. 4. Sul modulo, in calce al testo del progetto, sono indicati nell'ordine, sempre a cura dei promotori, il primo proponente o almeno altri tre presentatori della proposta legittimati ad esercitare rispettivamente le funzioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6. 5. Se il testo della proposta supera le tre facciate di ogni foglio, esso va contenuto in un foglio unito a quello contenente le firme, in modo che non possa essere distaccato, e da vidimarsi contemporaneamente a quello. 6. La proposta non può essere presentata su fogli vidimati da oltre sei mesi. Art. 9 1. La proposta viene esercitata dall'elettore proponente mediante apposizione della propria firma sui moduli di cui all'articolo precedente; accanto alla firma devono essere indicati per esteso il suo nome e cognome, luogo e data di nascita, il comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto e, nel caso di

iniziativa popolare di appartenenti al gruppo linguistico ladino della provincia di Bolzano, il gruppo linguistico di appartenenza. 10 2. Le sottoscrizioni degli elettori devono essere autenticate dai soggetti e con le modalità indicati dall articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni. 11 3. L'autenticazione delle firme deve indicare la data in cui essa avviene; può essere unica per tutte le firme contenute in ciascuno modulo, ma in questo caso deve indicare il numero di firme contenute nel modulo. 4. Alla proposta devono essere allegati i certificati, anche collettivi, da rilasciarsi dai sindaci dei Comuni ai quali appartengono i sottoscrittori, attestanti l'iscrizione dei medesimi nelle relative liste elettorali. 5. I sindaci debbono rilasciare tali certificati entro cinque giorni dalla relativa richiesta. I certificati collettivi possono essere sostituiti da dichiarazione apposta in calce ai singoli fogli contenenti le firme dei sottoscrittori quando i firmatari di un foglio risultino tutti iscritti nelle liste elettorali di un medesimo Comune. Art. 10 1. La proposta e la relazione di cui all'articolo 1 vanno presentate all'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale o provinciale, corredate dalla prescritta documentazione, da parte 10 Comma così sostituito dall art. 3, comma 2, della l.r. 29 maggio 1980, n. 9. 11 Comma così sostituito dall art. 2, comma 1, della l.r. 29 ottobre 2014, n. 10.

LEGGE REGIONALE 16 LUGLIO 1972, N. 15 di almeno tre presentatori designati ai sensi del precedente articolo 8. 2. Un funzionario di detto ufficio, mediante processo verbale, dà atto della presentazione della proposta, della sua data e del deposito dei documenti. Nel verbale indica inoltre, giusta dichiarazione dei presentatori, il numero delle firme raccolte, il nome ed il domicilio del primo proponente e degli altri presentatori, in numero non inferiore a tre e non superiore a dieci, delegati a partecipare ai lavori della Commissione legislativa competente per materia, ai sensi dell'articolo 5. Art. 11 1. Le spese per l'autenticazione del minimo delle firme sono a carico della Regione o della Provincia, nella misura stabilita per i diritti dovuti per l'autentica ai segretari comunali. 2. Per ottenere il rimborso di tali spese, i presentatori della proposta devono farne domanda scritta da depositarsi insieme con la proposta, indicando il nominativo del delegato a riscuotere la somma complessiva, con effetto liberatorio. 3. Se la proposta viene dichiarata improponibile, ai sensi dell'articolo 3, non è dovuto il rimborso di cui al precedente comma. Art. 12 1. Ai primi proponenti, ai presentatori ed agli esperti ammessi alla discussione in seno alla Commissione legislativa competente, ai sensi dell'articolo 5, è corrisposto un gettone individuale di presenza nella misura di lire cinquemila per ogni

giornata di partecipazione alle relative riunioni, oltre al rimborso delle spese forzose. Art. 13 1. All'onere per l'attuazione della presente legge, previsto in lire un milione in ragione d'anno, si provvede per l'esercizio 1972 mediante prelevamento dal fondo speciale iscritto al capitolo 670 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.