Giovedì 27 Febbraio 2014 Imposta Unica Comunale (IUC). Proroga detrazioni risparmio energetico e ristrutturazioni edilizie Tracciabilità pagamento canoni locazione Ufficio Fiscale Confcommercio Ascom Bologna
I U C (Imposta Unica Comunale) IMU Imposta Patrimoniale dovuta dai possessori degli immobili con esclusione dell abitazione principale TARI Tassa sulla raccolta dei rifiuti solidi urbani la Tari sostituisce la TARES TASI Tariffa comunale per i servizi indivisibili 1
I M U E dovuta dai possessori di unità immobiliari (unità abitative e non, terreni edificabili ed agricoli) L abitazione principale non è soggetta ad IMU ad esclusione di quelle censite come A1 A8 A9 sono escluse da IMU: a) Unità abitative appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari b) Unità abitative destinate ad alloggi sociali c) La casa coniugale assegnata all ex coniuge a seguito di sentenza di separazione d) I terreni montani 2
I M U Ogni comune potrà considerare abitazione principale e quindi escludere da IMU, le unità immobiliari: a) Possedute da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari purchè non locate; b) Possedute da cittadini italiani residenti all estero purchè non locate c) Concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori / figli) che utilizzano l immobile come abitazione principale per la parte di rendita catastale non eccedente 500, oppure se il comodatario appartiene ad un nucleo familiare con un ISEE non superiore a 15 mila. 3
I M U BASE IMPONIBILE: La base imponibile dell IMU è la rendita catastale rivalutata dell immobile moltiplicata per: 160, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; 140, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; 65, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; 80, per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5; 55, per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. Nel caso di terreni agricoli o incolti il procedimento è simile. La base imponibile è costituita dal valore convenzionale ottenuto moltiplicando il reddito dominicale del terreno (così come risulta dal catasto), da rivalutare del 25%, per i seguenti coefficienti, che valgono solo per l IMU: 75 nel caso di terreni appartenenti ed utilizzati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali; 135, per tutti gli altri terreni 4
I M U ALIQUOTE: Ogni Comune potrà deliberare in piena autonomia le aliquote da applicare; unico limite imposto è quello di non poter superare tra aliquota IMU ed aliquota TASI il 10,60 per mille. MOLTO PROBABILE ACCORDO STATO - COMUNI PER AUMENTO ALIQUOTA TASI DELLO 0,8 PER MILLE CHE PORTEREBBE IL LIMTE DAL 10,60 ALL 11,40 PER MILLE 5
IMU IMU ASSOLTA SUGLI IMMOBILI STRUMENTALI (PER DESTINAZIONE E/O PER NATURA) DEDUCIBILE NELLA DETERMINAZIONE DEL REDDITO D IMPRESA (IRES / IRPEF) Nella misura: Periodo d imposta 2013 30 % Dal periodo d imposta 2014 20 % L IMU resta indeducibile agli effetti IRAP 6
TASI La tassa sui servizi indivisibili è destinata a finanziare i servizi comunali rivolti all intera collettività non specificamente attribuibili (es. pubblica illuminazione) E dovuta dai possessori di unità immobiliari (unità abitative e non, terreni edificabili e aree scoperte) compresa l abitazione principale come definita ai fini IMU sono escluse dalla TASI: a) Aree scoperte pertinenziali o accessorie a unità immobiliari imponibili se non operative b) Aree comuni condominiali (non utilizzate in via esclusiva da uno o più condomini) 7
TASI BASE IMPONIBILE: La base imponibile della TASI è la stessa dell IMU cioè la rendita catastale rivalutata dell immobile moltiplicata per i coefficienti stabiliti (vedi base imponibile IMU) ALIQUOTE aliquota minima 1 %o. Aliquota massima (per il 2014) 2,5 %o ( 3,3 %o?) Ogni Comune potrà deliberare aliquote maggiori (dal 2015) con l obbligo di non poter superare l aliquota massima gravante su un immobile del 10,60 %o tra IMU E TASI. (molto probabile aumento al 3,3 %o) 8
TASI Ogni comune potrà presenza di: a) Abitazioni con unico occupante deliberare riduzioni od esenzioni in b) Abitazioni a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo c) Locali diversi da abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo d) Abitazioni occupate da soggetti che risiedono all estero per più di 6 mesi all anno e) Fabbricati rurali ad uso abitativo 9
TASI PLURALITÀ DI POSSESSORI In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria LEASING in caso di locazione finanziaria, l imposta è dovuta dal locatario a decorrere dalla data di stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso, ossia fino alla riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna. DETENZIONE TEMPORANEA in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dell anno, la TASI è dovuta soltanto dal possessore/detentore a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie MULTIPROPRIETÀ per i locali in multiproprietà ed i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo per i locali e le aree scoperte di uso comune e i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori UNITÀ IMMOBILIARE LOCATA Se l unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale (ad esempio perché locata) è stabilito che: - il titolare del diritto reale e l occupante sono titolari di un autonoma obbligazione tributaria - l occupante versa il tributo nella misura, stabilita dal Comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30% dell importo complessivamente dovuto. La parte residua va pagata dal titolare del diritto reale. 10
TARI Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti Dalla TARI sono escluse: a) Aree scoperte pertinenziali o accessorie a unità immobiliari imponibili se non operative b) Aree comuni condominiali (non utilizzate in via esclusiva da uno o più condomini) La base imponibile della TARI: La base imponibile è la superficie dichiarata o accertata ai fini delle precedenti normative riguardanti la raccolta rifiuti (TARES TARSU ecc.) 11
TARI Fino all attivazione di procedure di interscambio tra Comuni ed Agenzia Entrate la superficie rilevante ai fini della TARI è: LA SUPERFICIE CALPESTABILE ALLA QUALE SI APPLICHERA UNA TARIFFA CALCOLATA (alternativamente): a) Secondo i criteri del DPR 158/89 b) Secondo le quantità e qualità medie ordinarie dei rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli utilizzi e tipologia di attività svolte 12
13 TARI
TARI RIDUZIONI TARIFFARIE: Ogni Comune potrà prevedere riduzioni o esenzioni in relazione alle seguenti fattispecie: 14
IMU TARI - TASI PAGAMENTI: IMU (2 RATE ANNUALI) SCADENZE CLASSICHE 16/06 16/12 TASI (POSSIBILI 2 RATE ANNUALI) AL MOMENTO SEMBRA COFERMATA UNA SOLA RATA AL 16/06 TARI (al momento nessuna indicazione) 15
DETRAZIONI CASA INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA INTERVENTI IN GENERALE 01/01/2014 31/12/2014 31/12/2015 65 % 50 % 36%? 16
DETRAZIONI CASA INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA INTERVENTI PARTI COMUNI EDIFICI O SU TUTTE LE UNITA DI CUI SI COMPONE UN CONDOMINIO 01/01/2014 30/06/2015 30/06/2016 65% 50% 36%? 17
DETRAZIONI CASA INTERVENTI DI RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO 01/01/2014 31/12/2014 31/12/2015 50 % 40 % 36%? Esempi di manutenzione straordinaria: installazione di ascensori e scale di sicurezza realizzazione e miglioramento dei servizi igienici sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso rifacimento di scale e rampe interventi finalizzati al risparmio energetico recinzione dell area privata costruzione di scale interne. Limite di spesa 96 mila (singola unità abitativa) 18
DETRAZIONI CASA ACQUISTO MOBILI ED ELETTRODOMESTICI (in presenza di interventi di recupero patrimonio edilizio) 01/01/2014 31/12/2014 50% Limite di spesa 10 mila 19
PAGAMENTO CANONI LOCAZIONE DAL 1 GENNAIO 2014 OBBLIGO DI: EFFETTUAZIONE PAGAMENTO CANONE LOCAZIONE IMMOBILI ABITATIVI CON MEZZI DI PAGAMENTO DIVERSI DAL CONTANTE INDIPENDENTEMENTE DALL AMMONTARE AMMONTARE DEL CANONE 20
PAGAMENTO CANONI LOCAZIONE IL PAGAMENTO DEVE ESSERE EFFETTUATO CON STRUMENTI TRACCIABILI ASSEGNO BANCARIO BONIFICO BANCARIO BANCOMAT CARTA DI CREDITO VALE ANCHE PER I CONTRATTI IN CORSO AL 01/01 01/2014 21
PAGAMENTO CANONI LOCAZIONE A CONTRATTI : LA NUOVA REGOLA NON SI APPLICA: LOCAZIONE RELATIVI AD EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCAZIONI COMMERCIALI A PAGAMENTI: CAPARRE SPESE CONDOMINIALI 22
PAGAMENTO CANONI LOCAZIONE ASPETTI SANZIONATORI LA VIOLAZIONE DELL OBBLIGO DI EFFETTUARE IL PAGAMENTO CON MEZZI TRACCIABILI SI TRADUCE: LOCATORE: PERDITA ULTERIORE RIDUZIONE DEL 30 % IN CASO DI LOCAZIONE A CANONE C.D. CONCORDATO PERDITA EVENTUALE RIDUZIONE ALIQUOTA IMU SE STABILITA DAL COMUNE PERDITA BENEFICI DELLA CEDOLARE SECCA? 23
PAGAMENTO CANONI LOCAZIONE ASPETTI SANZIONATORI LA VIOLAZIONE DELL OBBLIGO DI EFFETTUARE IL PAGAMENTO CON MEZZI TRACCIABILI SI TRADUCE: CONDUTTORE: PERDITA DETRAZIONE GENERICA PER INQUILINI DI ALLOGGI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE PERDITA DETRAZIONE RELATIVA AD IMMOBILI LOCATI A CANONE CONVENZIONATO PERDITA DETRAZIONE SPETTANTE A GIOVANI COMPRESI TRA I 20 E I 30 ANNI PERDITA DETRAZIONE STUDENTI UNIVERSITARI FUORI SEDE (detrazione fruibile dai genitori) PERDITA DETRAZIONE PER DIPENDENTI TRASFEITISI PER MOTIVI DI LAVORO 24
PAGAMENTO CANONI LOCAZIONE ASPETTI SANZIONATORI OLTRE LA PERDITA DELLE AGEVOLAZIONI DI CUI IN PRECEDENZA (LOCATORE- CONDUTTORE) IL PAGAMENTO IN CONTANTI PER IMPORTI INFERIORI A 1000 COSTITUISCE VIOLAZIONE DELLE NORME ANTIRICICLAGGIO? Con Nota DT 10492 del 05/02/2014 ii MEF Dipartimento del Tesoro ha chiarito che per pagamenti al di sotto della soglia di 1000 euro non sussiste l obbligo di bonifico e per le agevolazioni connesse al contratto sarà sufficiente idonea documentazione a comprova del pagamento. Domanda: è sufficiente la nota del MEF a disapplicare il disposto normativo? 25