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TABELLA DEGLI ADEMPIMENTI CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO Accordo del 20/02/2012 Da Pubblicare in GU In vigore 12 mesi dopo la pubblicazione in GU Accordo Stato regioni formazione attrezzature di lavoro E passato solo un paio di mesi dalla pubblicazione degli accordi Stato Regioni per la formazione dei lavoratori, preposti, dirigenti e Datori di Lavoro RSPP di cui abbiamo già dato ampia comunicazione con altre notizie. L accordo relativo alla formazione dei lavoratori del 21/12/2011 non contemplava la formazione delle attrezzature di lavoro di cui all art 73 che viene normata da un diverso e specifico accordo tra lo Stato e le Regioni e province autonome. Nella riunione della Conferenza Stato Regioni del 22/2/2012 è stato sancito l accordo per la formazione relativo alle attrezzature di lavoro o meglio l individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell art 73, comma 5 del D.lgs 81/08. Il testo dell accordo oltre che nel nostro sito è disponibile nel sito della Conferenza Stato Regioni. Illustrazione dell accordo da parte ing. Riccardo Borghetto L oggetto dell accordo è la formazione per qualificare gli operatori che utilizzano attrezzature di lavoro a rischio. Tale formazione è fuori dal computo delle ore minime per la formazione dei lavoratori di cui all accordo del 21/12/2011. E in pratica una formazione specialistica che è obbligatoria per : -i lavoratori come definiti dall art 2 del D.lgs 81/08 - i soggetti di cui all art 21 del Testo Unico (componenti impresa familiare, i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti). Questo secondo punto merita un approfondimento. Infatti, i soggetti di cui all art 21 non hanno l obbligo della formazione in generale, ma con il presente accordo hanno l obbligo della formazione per conseguire la specifica abilitazione all uso delle attrezzature di lavoro. Il mancato assolvimento di questo obbligo è sanzionato penalmente con l art 21 comma 1 lettera a) che rimanda esplicitamente al titolo III di cui fa parte l art 73 c 5 di cui l accordo è attuazione.

Per quanto attiene invece un committente che si affidi a lavoratori autonomi che non hanno effettuato la formazione in conformità al presente accordo la sanzione è quella dell art 26 comma 1 lettera a) relativa alla verifica dei requisiti tecnico professionali. Il testo chiarisce che i contenuti formativi e durata sono minimi e che la formazione in oggetto è specifica e quindi non è sostitutiva di quella ai sensi art 37 (che è specificata nell accordo del 21/12/2011). Tanto per essere chiari: la formazione all uso del muletto non può essere computata tra le ore che il lavoratore deve fare in base all accordo del 21/12/2011. Allegato A-Elenco attrezzature di lavoro per le quali è richiesta specifica abilitazione degli operatori (art 73 comma 5 D.lgs 81/08) Nell allegato A sono riportate le attrezzature cui si applica l accordo. L elenco è tassativo. Ci sono molte altre attrezzature non comprese nell accordo. Per quest ultime la formazione non è normata, ma rimane in ogni caso obbligatoria. Un suggerimento potrebbe essere quello di utilizzare i requisiti minimi organizzativi e di durate anche le attrezzature fuori accordo. Le attrezzature citate dall accordo sono: A. Piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) B. Gru a torre

C. Gru mobile D. Gru su autocarro

E. Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (sia a braccio telescopico, carrelli industriali semoventi, carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi) F. Trattori agricoli forestali G. Macchine movimento terra (escavatori idraulici, escavatori a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabile a cingoli

H. Pompe per calcestruzzo Una cosa che si nota è che manca nell elenco la gru a ponte o carroponte che è molto usato, come pure la gru a bandiera.

Soggetti formatori, durata, indirizzi, requisiti minimi dei corsi di formazione teorica pratica. Mentre oggi la formazione è sostanzialmente libera, cioè può essere svolta da chiunque, l accordo effettua una restrizione mettendo dei paletti e riservando tale attività solamente ai soggetti che rispondono a specifici requisiti (in sostanza gli stessi dei corsi per RSPP più qualche associazione specifica). Nel dettaglio 1. Soggetti formatori e sistema di accreditamento I soggetti abilitati alla formazione e relativi corsi di aggiornamento sono: a) Regioni e province autonome che possono anche accreditare altri soggetti (che però devono dimostrare di possedere esperienza almeno triennale nel settore di impiego delle attrezzature oggetto dell accordo b) Ministero del Lavoro e politiche sociali mediante i propri tecnici c) L Inail d) Associazioni sindacali datori di lavoro e sindacali nel settore di impiego delle attrezzature oggetto della formazione e) Ordini e collegi professionali autorizzati ad organizzare corsi per coordinatori per la sicurezza (ingegneri, architetti, periti, geometri ecc.). Associazioni di professionisti senza scopo di lucro riconosciute dai rispettivi ordini e collegi f) Aziende produttrici/distributrici/noleggiatrici/utilizzatrici di attrezzature oggetto della formazione. Organizzate per la formazione e accreditate secondo il modello di accreditamento. Per le aziende utilizzatrici la formazione può essere effettuata solamente per i loro dipendenti. g) Soggetti formatori specializzati nella formazione per le specifiche attrezzature con esperienza documentata almeno triennale (alla data di entrata in vigore dell accordo), accreditati h) Soggetti formatori specializzati nella formazione per le attrezzature con esperienza documentata almeno di 6 anni (alla data di entrata in vigore dell accordo), accreditati

i) Organismi paritetici, istituiti nel settore di impiego delle attrezzature oggetto della formazione i) Le scuole edili costituite nell ambito degli organismi paritetici Viene ribadito che tutti i soggetti formatori devono essere in possesso dell accreditamento regionale e dei requisiti minimi e dotazioni espressi nell allegato I: a) Area opportunamente delimitata senza impianti e attrezzature che possono interferire con l attività pratica di addestramento e con caratteristiche tali da svolgere l attività in sicurezza. b) Carichi, ostacoli ecc per l effettuazione delle manovre pratiche c) Attrezzature ed accessori idonei e conformi alla tipologia per la quale viene rilasciata la categoria di abilitazione d) Dpi per lo svolgimento delle attività in sicurezza Riteniamo che il possesso dell area per lo svolgimento delle prove possa essere inteso anche a titolo di comodato d uso supportato da contratto. 2. Requisiti dei docenti I docenti con riferimento al singolo argomento, dovranno possedere: - esperienza documentata, almeno triennale, sia nel settore della formazione, sia nel settore della sicurezza e salute -personale con esperienza pratica, documentata almeno triennale, nelle tecniche di uso dell attrezzatura Le docenze possono anche essere effettuate da personale interno alle aziende produttrici, distributrici, noleggiatrici, utilizzatrici, purchè in possesso dei requisiti indicati sopra. 3. Organizzazione dei corsi Sono obbligatori: a) Individuazione responsabile progetto formativo che dovrà firmare gli attestati. Il responsabile del progetto formativo si assume notevole responsabilità dal momento che i corsi abilitano l uso delle attrezzature pericolose. b) Tenuta registro presenza

c) Numero partecipanti max 24 unità d) Per le attività pratiche: rapporto istruttore/ allievi non superiore a 1 a 6. e) Area idonea per le attività pratiche f) assenze ammesse: max 10% dell orario complessibo Percorso formativo E strutturato in moduli teorici e pratici con verifiche intermedie e finali. La durata dei vari contenuti è definita negli allegati dell accordo. La declinazione dei contenuti teorici e pratici è effettuata con notevole dettaglio. Metodologia didattica Si privilegiano metodologie attive con mix tra lezioni frontali, esercitazioni, prove, simulazioni, comprese la gestione delle anomalie e condizioni straordinarie e di emergenza. Inoltre è riconosciuta la modalità e-learning esclusivamente per la parte di formazione generale(modulo giuridico normativo) e tecnico e sempre che siano rispettati i requisiti di cui all'allegato II. Nel testo dell accordo l utilizzo di degli strumenti informatici viene ritenuto utile per una migliore conciliazione tra esigenze professionali ed esigenze di vita personale dei discenti e dei docenti NB: Tenendo conto che tutti i corsi si compongono di una parte giuridica normativa, un modulo tecnico e uno pratico, tutto il corso meno la parte pratica si può effettuare in E-Learning. I requisiti per l E-learning sono identici a quelli degli accordi del 21/12/2011: a) Sede e strumentazione La formazione può svolgersi presso la sede del soggetto formatore, presso l azienda o presso il domicilio del partecipante, purché le ore dedicate alla formazione vengano considerate orario di lavoro effettivo. La formazione va realizzata attraverso una strumentazione idonea a permettere l utilizzo di tutte le risorse necessarie allo svolgimento del percorso formativo. b) Programma e materiale didattico formalizzato Il progetto realizzato dovrà prevedere un documento di presentazione con le seguenti informazioni: Titolo del corso Ente o Soggetto che lo ha prodotto

obiettivi formativi; struttura, durata e argomenti trattati nelle Unità Didattiche. Tali informazioni non sono necessarie in relazione alla formazione dei lavoratori, trattandosi di formazione generale. Se del caso, ove previsto dal presente accordo, devono essere indicati i rischi specifici del comparto produttivo di appartenenza e sui quali si svolgerà attività di formazione; regole di utilizzo del prodotto; eventuali modalità di valutazione dell apprendimento; strumenti di feedback. c) Tutor Deve essere garantito un esperto (tutor o docente) a disposizione per la gestione del percorso formativo. Il tutor deve essere in possesso dei seguenti requisiti: esperienza almeno triennale di docenza o insegnamento o professionale in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro. d) Valutazione Devono essere previste prove di autovalutazione, distribuite lungo tutto il percorso. Le prove di valutazione in itinere possono essere effettuate (ove tecnologicamente possibile) in presenza telematica. La verifica di apprendimento finale va effettuata in presenza. Delle prove e della verifica finale deve essere data presenza agli atti dell azione formativa. e) Durata Deve essere indicata la durata del tempo di studio previsto, il quale va ripartito su unità didattiche omogenee. Deve essere possibile memorizzare i tempi di fruizione (ore di collegamento) ovvero dare prova che l intero percorso sia stato realizzato. La durata della formazione deve essere validata dal tutor e certificata dai sistemi di tracciamento della piattaforma per l e-learning. f) Materiali Il linguaggio deve essere chiaro e adeguato ai destinatari. Deve essere garantita la possibilità di ripetere parti del percorso formativo secondo gli obiettivi formativi, purché rimanga traccia di tali ripetizioni in modo da tenerne conto in sede di valutazione finale, e di effettuare stampe del materiale utilizzato per le attività formative. L accesso ai contenuti successivi deve avvenire secondo un percorso obbligato (che non consenta di evitare una parte del percorso) 4. Programma dei corsi I requisiti minimi dei programmi sono definiti dagli allegati. Per quanto attiene al modulo giuridico normativo può essere effettuato una sola volta a fronte di attrezzature simili ed è riconosciuto come credito formativo permanente per le attrezzature simili.

5. Attestazione La valutazione dell apprendimento (verifiche intermedie e finali) viene effettuata dal responsabile del progetto formativo (o da docente da lui delegato) che formula il proprio giudizio, redige il relativo verbale e lo trasmette alle Regioni per la costituzione dello specifico registro informatizzato. Non è specificato molto ma sembra che lo scopo sia quello di creare un registro di chi è abilitato all uso delle varie attrezzature. Gli attestati di abilitazione sono rilasciati dalle Regioni e dagli altri enti autorizzati ad erogare i corsi e devono contenere i seguenti elementi minimi: 1) Soggetto formatore organizzatore del corso 2) Dati anagrafici e profilo professionale del partecipante al corso 3) Specifica tipologia di corso e relativo monte ore 4) Periodo di svolgimento 5) Firma del soggetto formatore organizzatore del corso Le regioni si impegnano a riconoscere reciprocamente gli attestati. 6.Durata della validità dell abilitazione ed aggiornamento L abilitazione va rinnovata ogni 5 anni dalla data di rilascio dell abilitazione, previa verifica della partecipazione a corso di aggiornamento. Il corso di aggiornamento ha durata minima di 4 ore di cui 3 ore di aggiornamento della parte pratica. 7.Libretto formativo del cittadino Le competenze acquisite vengono registrate nel libretto formativo del cittadino. 8. Documentazione Gli enti di formazione si devono organizzare per la custodia del fascicolo del corso dal momento che tutta la documentazione deve essere conservata per 10 anni. Nello specifico il fascicolo deve contenere; 1) Dati anagrafici del partecipante

3) Registro del corso con elenco e firme partecipanti, nominativi e firme docenti, ore inizio fine, modelli di valutazione complessiva finale di ogni partecipante. 9.Riconoscimento formazione pregressa I tempi e le modalità del riconoscimento della formazione pregressa faranno sicuramente discutere. La tempistica per l ingresso nel nuovo regime è particolarmente lunga (1 anno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale + 24 mesi nei casi restrittivi). In pratica gli obblighi relativi al possesso dei nuovi requisiti si applicheranno praticamente tra circa 3 anni. Nello specifico: Sono riconosciuti i corsi già effettuati che soddisfano i seguenti requisiti: a) Durata complessiva non inferiore a quella prevista dagli allegati, comprensivi di parte teorica ed esercitazioni pratiche con verifica apprendimento, relativa alla tipologia di attrezzatura oggetto del corso b) corsi composti di modulo teorico, pratico e verifica finale di durata complessiva inferiore a quella prevista a condizione che siano integrati con un corso di durata minima di 4 ore entro 24 mesi dall'entrata in vigore dell'accordo. c) corsi di qualsiasi durata senza verifica finale di apprendimento a condizione che siano integrati entro 24 mesi dall'entrata in vigore dell'accordo con il modulo di aggiornamento (di 4 ore) con verifica dell apprendimento. I corsi già effettuati restano validi per 5 anni dalla data di superamento della verifica di apprendimento. Alla scadenza il lavoratore dovrà frequentare i corsi di aggiornamento. La data da cui iniziare a calcolare i 5 anni è 1) Data di superamento della verifica finale per il caso del punto 9.a 2) Data di aggiornamento per il caso del punto 9.a 3) Data di attestazione superamento della verifica finale di apprendimento per il caso del punto 9.c 9.3 Affinchè i corsi già effettuati possano essere riconosciuti validi devono essere documentati tramite: registro corso con firme dei partecipanti, nominativi e firme dei docenti, contenuti, ora di inizio e fine, esiti della valutazione teorica ed esercitazione pratica: tale documentazione va conservata per almeno 10 anni dalla data di conclusione del corso. Il partecipante al corso deve essere in possesso del relativo attestato. 9.4 I lavoratori del settore agricolo che alla data di entrata in vigore dell accordo sono in possesso di esperienza documentata di almeno 2 anni sono soggetti solo al corso

di aggiornamento di cui al punto 6 da effettuarsi dalla data di pubblicazione dell accordo. 10. Buone Prassi -Omissis 11. Monitoraggio attività formative e aggiornamento accordo -Omissis 12.Norma transitoria I lavoratori che alla data di entrata in vigore dell accordo sono incaricati dell uso delle attrezzature devono effettuare i corsi entro 24 mesi. 13. Clausola di salvaguardia Le Regioni o province autonome possono introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli in materia. In sede di prima applicazione le province di Trento e Bolzano che avevano già un sistema che disciplinava la materia mantengono la validità dei corsi già effettuati fino alla scadenza della validità dell abilitazione. L accordo entra in vigore 12 mesi dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Tabella della durata minima dei corsi NB: il modulo giuridico normativo (1ora) costituisce credito formativo permanente. Può essere effettuato una sola volta a fronte di attrezzature simili.

Attrezzatura modulo Modulo Durata modulo pratico (ore) giuridico (*) tecnico (*) Piattaforma di Lavoro mobili elevabili (PLE) 1 3 4 (PLE con stabilizzatori) 4 (PLE senza stabilizzatori) 6 (PLE con e senza stabilizzatori) Gru per autocarro 4 8 Gru a Torre 1 3 4 (gru a rotazione in basso) 4 (gru a rotazione in alto) Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo 6 (gru a rotazione in basso e in alto) 1 7 4 (carrelli industriali semoventi) 4 (carrelli semoventi a braccio telescopico) Conduzione gru mobili (solo per gru mobili su ruote con falcone telescopico o brandeggiabile) 1 6 4 4 (carrelli elevatori telescopici rotativi) 7 4 Trattori agricoli o forestali 1 2 5 per trattori a ruote

5 per trattori a cingoli Escavatori, pale caricatrici, terne ecc 1 3 6 per scavatori idraulici 6 per scavatori a fune 6 per caricatori frontali 6 per terne 6 per autoribaltabili a cingoli 12 per scavatori idraulici, caricatori frontali e a terne Pompe per calcestruzzo 1 6 7 (*) anche in E-Learning