del 3 settembre 2003 (Stato 23 settembre 2003)



Похожие документы
Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame per la medicina dentaria

Ordinanza del DFI

Ordinanza della SEFRI sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base

Транскрипт:

Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame presso la Facoltà di medicina dell Università di Zurigo del 3 settembre 2003 (Stato 23 settembre 2003) Il Dipartimento federale dell interno, visto l articolo 46a dell ordinanza generale del 19 novembre 1980 1 sugli esami federali per le professioni mediche (OPMed), ordina: Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina il modulo speciale d insegnamento e d esame (modulo speciale) applicato presso la Facoltà di medicina dell Università di Zurigo (Facoltà). Art. 2 Campo d applicazione e diritto applicabile 1 La presente ordinanza si applica a tutti gli studenti di medicina umana e di medicina dentaria del primo anno di studio. 2 Sempre che la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell OPMed e dell ordinanza del 19 novembre 1980 2 sugli esami dei medici. Sezione 2: Programmi e composizione degli studi Art. 3 Programmi d insegnamento Il primo anno di studio verte sull acquisizione delle conoscenze, tecniche e competenze concernenti i fondamenti scientifici e umani della medicina e si fornisce un primo approccio ai fondamenti della professione medica. RU 2003 3388 1 RS 811.112.1 2 RS 811.112.2 1

Professioni sanitarie Art. 4 Studio di base e studio complementare 1 Il corso di studi consiste in uno studio di base e in uno studio complementare. 2 Lo studio di base comprende il programma d insegnamento obbligatorio per tutti gli studenti. 3 Lo studio complementare comprende i corsi di formazione che gli studenti possono scegliere individualmente nell ambito del ciclo di studi (materie obbligatorie a scelta). Sezione 3: Ordinamento degli esami e delle promozioni Art. 5 Verifica delle prestazioni degli studenti 1 Le prestazioni degli studenti sono verificate durante e al termine del primo anno di studio mediante complessivamente quattro singole prove d esame. 2 Ogni singola prova d esame può includere diversi esami parziali. 3 L ammissione a singole prove d esame alla fine dell anno di studio è indipendente dal risultato delle singole prove d esame sostenute durante l anno di studio. Art. 6 Sistema di crediti formativi e promozione 1 Gli studenti che superano una singola prova d esame ricevono il numero totale di punti di credito previsto. 2 Si considera superato il primo anno di studio se lo studente ha ottenuto 60 punti di credito. Art. 7 Ripetizione e continuazione di esami 1 L esame del primo anno di studio può essere ripetuto una volta sola. 2 Gli studenti che non hanno superato singole prove d esame durante o alla fine dell anno di studio devono ripetere unicamente quelle non superate. 3 Prima dell inizio del secondo anno di studio, la Facoltà permette agli studenti di ripetere le singole prove d esame teoriche. Questa opportunità è concessa anche agli studenti che, per motivi gravi, non hanno potuto sostenerle durante o alla fine dell anno di studio. Art. 8 Promozione Per essere ammessi al secondo anno di studio è necessario aver concluso con successo il primo anno di studio. 2

Sperimentazione modulo speciale d insegnamento e d esame presso la Facoltà di medicina dell Università di Zurigo 811.112.243 Sezione 4: Procedura generale d esame Art. 9 Informazione agli studenti All inizio di ogni anno di studio, la Facoltà comunica per scritto agli studenti: a. un sommario dei contenuti dell insegnamento determinanti per le singole prove d esame; b. i corsi d insegnamento dichiarati obbligatori dalla Facoltà e gli eventuali test di verifica intermedi; c. l offerta di materie obbligatorie a scelta; d. le condizioni per l ottenimento di punti di credito; e. la procedura di valutazione applicata ai singoli esami parziali; f. le date in cui svolgono gli esami parziali; g. le date riservate agli esami di ripetizione o alla conclusione di esami prima dell inizio del nuovo anno di studio, conformemente all articolo 7 capoverso 2; h. la ripartizione dei punti di credito per ogni singola prova d esame; i. la ponderazione degli esami parziali di cui è costituita ogni singola prova d esame; j. le condizioni per compensare le prestazioni di esami parziali all interno di una singola prova d esame. Art. 10 Condizioni di ammissione 1 Chi intende sostenere gli esami deve iscriversi secondo la procedura stabilita dall OPMed. 2 Sono ammessi agli esami gli studenti che hanno frequentato i corsi d insegnamento dichiarati obbligatori dalla Facoltà e inclusi nello studio di base e complementare, e che hanno superato gli eventuali test di verifica intermedi. 3 La Facoltà comunica alla Giunta direttiva degli esami per le professioni mediche (Giunta direttiva) i nominativi degli studenti che non soddisfano i requisiti di cui al capoverso 2. 4 La Giunta direttiva decide in merito all ammissione agli esami o alla revoca di un ammissione già concessa. Art. 11 Esaminatori, valutazione 1 Gli esaminatori sono scelti tra le persone che hanno partecipato al programma d insegnamento del modulo speciale. Sono nominati dalla Giunta direttiva su proposta della Facoltà. 2 Gli esami scritti sono valutati da un unico esaminatore. Gli esami svolti secondo altre modalità sono condotti e valutati da due esaminatori. 3

Professioni sanitarie 3 Agli esami orali è inoltre presente un presidente della commissione d esame (presidente locale o supplente). Gli esami pratici sono sorvegliati per campione da un presidente della commissione d esame. Art. 12 Comunicazione dei risultati degli esami 1 La Facoltà comunica il risultato degli esami al presidente locale. 2 Al termine degli esami il presidente locale comunica agli studenti l esito degli esami mediante decisione formale. Art. 13 Esclusione definitiva L esclusione definitiva dal modulo speciale comporta l esclusione definitiva da ogni ulteriore esame comparabile nelle professioni mediche (ciclo di studi secondo il modulo speciale o ciclo di studi convenzionale in altre facoltà). Art. 14 Procedura di ricorso La procedura di ricorso è retta dall articolo 46 OPMed e dagli articoli 19 e 20 della legge federale del 19 dicembre 1877 3 sulla libera circolazione del personale medico nonché dalla legge federale del 20 dicembre 1968 4 sulla procedura amministrativa. Sezione 5: Tasse e indennità Art. 15 Tasse La tassa d esame ammonta a 140 franchi. Art. 16 Indennità per liberi professionisti I medici liberi professionisti ricevono un supplemento del 200 per cento sulle indennità fissate dagli articoli 7 e 11 dell ordinanza del 12 novembre 1984 5 che stabilisce le tasse e le indennità riguardanti gli esami federali per le professioni mediche. Sezione 6: Verifiche e modifiche del modulo speciale Art. 17 Verifiche Le esperienze acquisite con il modulo speciale sono sottoposte a continue verifiche. 3 RS 811.11 4 5 RS 172.021 RS 811.112.11 4

Sperimentazione modulo speciale d insegnamento e d esame presso la Facoltà di medicina dell Università di Zurigo 811.112.243 Art. 18 Comunicazione delle modifiche Le modifiche della presente ordinanza vanno comunicate agli studenti entro l inizio del pertinente anno di studio. Sezione 7: Disposizioni finali Art. 19 Disposizioni transitorie 1 Il presente modulo speciale si applica agli studenti del primo anno di studio a partire dall anno accademico 2003/2004. 2 Il primo esame propedeutico per medici e dentisti secondo il diritto anteriore si tiene per l ultima volta nel 2004. 3 La Facoltà può autorizzare, su domanda degli studenti interessati, il computo di parti della formazione basata sul diritto anteriore seguita da studenti che non hanno superato entro il 2004 il primo esame propedeutico per medici e dentisti, ma che non sono stati ancora esclusi definitivamente. Art. 20 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1 ottobre 2003. 5

Professioni sanitarie 6