adottata nella riunione del 22 settembre 1988; Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia. Emana il seguente decreto:



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Codice di procedura penale

D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447. Approvazione del codice di procedura penale (Suppl. ord. n. 92 alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 250 del 24 ottobre 1988) e avvisi di rettifica in Gazzetta Ufficiale n. 291 del 13 dicembre 1988, n. 293 del 15 dicembre 1988 e n. 304 del 29 dicembre 1988. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli artt. 76 e 87 della Costituzione; Vista la L. 16 febbraio 1987, n. 81, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per l emanazione del nuovo codice di procedura penale; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1988; Visto il parere espresso in data 16 maggio 1988 della Commissione parlamentare istituita a norma dell art. 8 della citata legge n. 81 del 1987; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 luglio 1988; Visto il parere espresso in data 4 agosto 1988 dalla Commissione parlamentare a norma dell art. 8, comma 3, della citata legge n. 81 del 1987; Visto il parere espresso in data 19 luglio 1988 dal Consiglio Superiore della Magistratura; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 settembre 1988; Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia. Emana il seguente decreto: 1. 1. È approvato il testo del codice di procedura penale, allegato al presente decreto. 2. Le disposizioni del nuovo codice di procedura penale entrano in vigore un anno dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 settembre 1988. COSSIGA De Mita, Presidente del Consiglio dei Ministri VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia

Libro I Soggetti Titolo I Giudice Capo I Giurisdizione 1. Giurisdizione penale ( 1 ). 1. La giurisdizione penale è esercitata dai giudici previsti dalle leggi di ordinamento giudiziario (102 Cost.) secondo le norme di questo codice. ( 1 ) Si veda il R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, recante la normativa fondamentale sull ordinamento giudiziario. 2. Cognizione del giudice. 1. Il giudice penale risolve ogni questione da cui dipende la decisione, salvo che sia diversamente stabilito (3, 30, 263 3, 324 8, 479) ( 1 ). 2. La decisione del giudice penale che risolve incidentalmente una questione civile, amministrativa o penale non ha efficacia vincolante in nessun altro processo (651, 652, 654). ( 1 ) La pregiudiziale relativa alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge è di competenza della Corte costituzionale (art. 134 Cost.). Per la c.d. pregiudiziale comunitaria e la competenza della Corte di giustizia della Comunità europea, si veda l art. 3 della L. 13 marzo 1958, n. 204. 3. Questioni pregiudiziali. 1. Quando la decisione dipende dalla risoluzione di una controversia sullo stato di famiglia o di cittadinanza, il giudice, se la questione è seria e se l azione a norma delle leggi civili è già in corso, può sospendere il processo fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce la questione (479, 630, lett. b); 324 c.p.c.) ( 1 ) ( 2 ). 2. La sospensione è disposta con ordinanza soggetta a ricorso per cassazione. La corte decide in camera di consiglio (127). 3. La sospensione del processo non impedisce il compimento degli atti urgenti (467). 4. La sentenza irrevocabile del giudice civile che ha deciso una questione sullo stato di famiglia o di cittadinanza ha efficacia di giudicato nel procedimento penale. ( 1 ) Ipotesi di sospensione obbligatoria del processo penale sono quelle di pregiudiziale costituzionale e di pregiudiziale comunitaria di cui alla nota 1 dell articolo precedente. ( 2 ) A norma dell art. 20 del D.L.vo 10 marzo 2000, n. 74, il procedimento amministrativo di accertamento e il processo tributario non possono essere sospesi per la pendenza del procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti o fatti dal cui accertamento comunque dipende la relativa definizione. Capo II Competenza Sezione I Disposizione generale 4. Regole per la determinazione della competenza. 1. Per determinare la competenza (coord. 210) si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato (56 c.p.). Non si tiene conto della continuazione (81 c.p.), della recidiva (99 c.p.) e delle circostanze del reato, fatta eccezione delle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale (63 3 c.p.). Sezione II Competenza per materia ( 1 ) ( 1 ) Per la competenza per materia del giudice di pace si veda l art. 4 del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274. 5. Competenza della corte di assise. 1. La corte di assise è competente: a) per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni ( 1 ), esclusi Codice Procedura Penale

Art. 6 Libro I - Soggetti 76 i delitti, comunque aggravati, di tentato omicidio, di rapina, di estorsione e di associazioni di tipo mafioso anche straniere, e i delitti, comunque aggravati, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 ( 2 ); b) per i delitti consumati previsti dagli artt. 579, 580, 584 [, 600, 601 e 602] ( 3 ) del codice penale; c) per ogni delitto doloso se dal fatto è derivata la morte di una o più persone, escluse le ipotesi previste dagli artt. 586, 588 e 593 del codice penale; d) per i delitti previsti dalle leggi di attuazione della XII disposizione finale della Costituzione ( 4 ), dalla L. 9 ottobre 1967 n. 962 ( 5 ) e nel titolo I del libro II del codice penale (241-313 c.p.), sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni ( 6 ). d bis) per i delitti consumati o tentati di cui agli articoli 416, sesto comma, 600, 601, 602 del codice penale, nonché per i delitti con finalità di terrorismo sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni ( 7 ). ( 1 ) Si tratta dei delitti previsti e puniti dagli artt. 422, 438, 439, 575, 576, 577, 578 2 c.p. ( 2 ) Questa lettera è stata così, da ultimo, sostituita dall art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 12 febbraio 2010, n. 10, convertito, con modificazioni, nella L. 6 aprile 2010, n. 52. A norma dell art. 1, comma 2, dello stesso decreto tali disposizioni si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto solo nei casi in cui alla data del 30 giugno 2010, non sia stata esercitata l azione penale. A norma del art. 2, comma 1, del citato D.L. n. 10/2010, in deroga a quanto previsto nell articolo 1, comma 2, nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, relativi ai delitti di cui all articolo 416 bis, c.p., comunque aggravati, è competente il tribunale, anche nell ipotesi in cui sia stata già esercitata l azione penale, salvo che, prima della suddetta data, sia stato dichiarato aperto il dibattimento davanti alla corte di assise. ( 3 ) Le parole poste fra parentesi quadrate sono state soppresse dall art. 6, comma 1, lett. a), della L. 11 agosto 2003, n. 228, recante misure contro la tratta di persone. A norma dell art. 16, comma 1, della stessa legge, questa disposizione si applica solo ai reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. ( 4 ) Si tratta delle norme che prevedono e puniscono la ricostituzione del partito fascista (L. 20 giugno 1952, n. 645 e successive modificazioni). ( 5 ) Si tratta della normativa in tema di prevenzione e repressione del delitto di genocidio. ( 6 ) Il rinvio, per quanto attiene il codice penale, è da intendersi fatto agli artt. 241, 242, 243 2, 244 1, 245, 247, 248, 249, 252, 253, 255, 256 4, 257, 258, 261 1-2-3-4, 262 1-2-3-4, 263, 264, 265, 267, 269, 270 1-2, 270 bis, 276, 277, 280, 283, 284, 285, 286, 287, 289 1, 289 bis, 295, 303, 305 1, 306 1. ( 7 ) Questa lettera è stata aggiunta dall art. 1, comma 1, lett. b), del D.L. 12 febbraio 2010, n. 10, convertito, con modificazioni, nella L. 6 aprile 2010, n. 52. 6. ( 1 ) Competenza del tribunale. 1. Il tribunale è competente per i reati che non appartengono alla competenza della corte di assise o del giudice di pace ( 2 ) (5; 210, 259 coord.). ( 1 ) Questo articolo è stato così sostituito dall art. 166 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999. Si riporta il testo previgente: «6. (Competenza del tribunale). 1. Il tribunale è competente per i reati che non appartengono alla competenza della corte di assise o del pretore. «2. Il tribunale è altresì competente per i reati, consumati o tentati, previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, esclusi quelli di cui agli artt. 329, 330, primo comma, 331, primo comma, 332, 333, 334 e 335». ( 2 ) Le parole: «o del giudice di pace» sono state aggiunte dall art. 47 del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274. Per la relativa disciplina si veda l art. 4 del predetto D.L.vo. 7. ( 1 ) [Competenza del pretore. 1. Il pretore è competente per i reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni ovvero una pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena detentiva. 2. Il pretore è inoltre competente per i seguenti reati: a) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall art. 336 comma 1 del codice penale; b) resistenza a un pubblico ufficiale prevista dall art. 337 del codice penale; c) oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma dell art. 343 comma 2 del codice penale;

77 Titolo I - Giudice Art. 8 d) violazione di sigilli aggravata a norma dell art. 349 comma 2 del codice penale; e) favoreggiamento reale previsto dall art. 379 del codice penale; f) maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli, quando non ricorre l aggravante prevista dall art. 572 comma 2 del codice penale; g) rissa aggravata a norma dell art. 588 comma 2 del codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime; h) omicidio colposo previsto dall art. 589 del codice penale; i) violazione di domicilio aggravata a norma dell art. 614 comma 4 del codice penale; l) furto aggravato a norma dell art. 625 del codice penale; m) truffa aggravata a norma dell art. 640 comma 2 del codice penale; n) ricettazione prevista dall art. 648 del codice penale]. ( 1 ) Questo articolo è stato abrogato dall art. 218 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999. Sezione III Competenza per territorio ( 1 ) ( 1 ) Per la competenza per territorio del giudice di pace si veda l art. 5 del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274. 8. Regole generali ( 1 ). 1. La competenza per territorio è determinata dal luogo in cui il reato è stato consumato (coord. 210). 2. Se si tratta di fatto dal quale è derivata la morte di una o più persone, è competente il giudice del luogo in cui è avvenuta l azione o l omissione (16 2 ). 3. Se si tratta di reato permanente, è competente il giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, anche se dal fatto è derivata la morte di una o più persone. 4. Se si tratta di delitto tentato (56 c.p.), è competente il giudice del luogo in cui è stato compiuto l ultimo atto diretto a commettere il delitto. ( 1 ) Deroghe a questi criteri sono contenute: nell art. 3 del R.D. 20 luglio 1934, n. 1404, convertito in L. 27 maggio 1935, n. 835, per i reati commessi dai minorenni, secondo cui il Tribunale per i minorenni ha giurisdizione su tutto il territorio della Corte d appello o della sezione di Corte d appello in cui è istituito; nell art. 14 della L. 2 aprile 1962, n. 161, che fissa la competenza del giudice del luogo in cui è stata effettuata la prima proiezione in pubblico del film o la prima rappresentazione dell opera teatrale per i reati commessi a mezzo della cinematografia o della rappresentazione teatrale; nell art. 29 comma 2 della L. 13 settembre 1982, n. 646, che per i reati finanziari e societari contestati a persone sottoposte a misure di prevenzione secondo la L. n. 575/1965, o condannate per il delitto di cui all art. 416 bis c.p. attribuisce la competenza al tribunale che ha applicato la misura di prevenzione o che è stato competente per l associazione mafiosa; nell art. 11 comma 1 della L. Cost. 16 gennaio 1989, n. 1, per i reati ministeriali, che attribuisce la competenza «al tribunale del capoluogo di distretto di Corte d appello competente per territorio»; nell art. 30 comma 5 del L. 6 agosto 1990, n. 223, secondo cui, per i reati di diffamazione consistenti nell attribuzione di un fatto determinato commessi attraverso trasmissioni la competenza è determinata dal luogo di residenza della persona offesa; identico criterio è fissato nell art. 11 comma e bis del D.L. 27 agosto 1993, n. 323, convertito in L. 27 ottobre 1993, n. 422, per i reati di diffamazione consistenti nell attribuzione di un fatto determinato commessi attraverso trasmissioni televisive in forma codificata; nell art. 14 comma 3 della L. 8 luglio 1998, n. 230, per i reati in materia di obiezione di coscienza al servizio militare, che fissa la competenza «nel luogo dove deve essere svolto il servizio civile o il servizio militare»; nell art. 18 del D.L.vo 10 marzo 2000, n. 74, che adotta il criterio del «luogo di accertamento per i reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto». 9. Regole suppletive. 1. Se la competenza non può essere determinata a norma dell art. 8, è competente il giudice dell ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell azione o dell omissione. 2. Se non è noto il luogo indicato nel comma 1, la competenza appartiene successivamente al giudice della residenza, della dimora o del domicilio dell imputato. 3. Se nemmeno in tale modo è possibile determinare la competenza, questa appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall art. 335. Codice Procedura Penale

Art. 10 Libro I - Soggetti 78 10. Competenza per reati commessi all estero ( 1 ). 1. Se il reato è stato commesso interamente all estero (att. 78; 7 ss. c.p.; 1240 c.n.), la competenza è determinata successivamente dal luogo della residenza, della dimora, del domicilio, dell arresto o della consegna dell imputato. Nel caso di pluralità di imputati, procede il giudice competente per il maggior numero di essi. 2. Se non è possibile determinare nei modi indicati nel comma 1 la competenza, questa appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall art. 335. 3. Se il reato è stato commesso in parte all estero (6 c.p.), la competenza è determinata a norma degli artt. 8 e 9. ( 1 ) I reati di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato sono puniti secondo la legge italiana anche se commessi all estero, ai sensi dell art. 182 D.L.vo 24 febbraio 1998, n. 58 come sostituito con L. 18 aprile 2005, n. 62. 11. ( 1 ) Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati. 1. I procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, che secondo le norme di questo capo sarebbero attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte d appello in cui il magistrato esercita le proprie funzioni o le esercitava al momento del fatto, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto di corte di appello determinato dalla legge. 2. Se nel distretto determinato ai sensi del comma 1 il magistrato stesso è venuto ad esercitare le proprie funzioni in un momento successivo a quello del fatto, è competente il giudice che ha sede nel capoluogo del diverso distretto di corte d appello determinato ai sensi del medesimo comma 1. 3. I procedimenti connessi (12 ss.) a quelli in cui un magistrato assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato sono di competenza del medesimo giudice individuato a norma del comma 1. ( 1 ) Questo articolo è stato così sostituito dall art. 1 della L. 2 dicembre 1998, n. 420. Ai sensi dell art. 8 della predetta legge, questo articolo, così come sostituito, si applica ai procedimenti relativi ai reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore della L. 2 dicembre 1998, n. 420, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 7 dicembre 1998. 11 bis. ( 1 ) Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati della Direzione nazionale antimafia. 1. I procedimenti in cui assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato un magistrato addetto alla Direzione nazionale antimafia di cui all articolo 76 bis dell ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono di competenza del giudice determinato ai sensi dell articolo 11. ( 1 ) Questo articolo è stato inserito dall art. 2 della L. 2 dicembre 1998, n. 420. Sezione IV Competenza per connessione ( 1 ) ( 1 ) Per i procedimenti davanti al giudice di pace si vedano gli artt. 6-8 del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274. 12. Casi di connessione. 1. Si ha connessione di procedimenti (17): a) se il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso o cooperazione fra loro (110 c.p.), o se più persone con condotte indipendenti hanno determinato l evento; b) se una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione ovvero con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso (297 3, 423; 81 c.p.) ( 1 ); c) se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri [o in occasione di questi ovvero per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l impunità] ( 2 ) ( 3 ). ( 1 ) Lettera così sostituita dall art. 1 del D.L. 20 novembre 1991, n. 367, istitutivo della Direzione Nazionale Antimafia, convertito, con modificazioni, nella L. 20 gennaio 1992, n. 8. Le disposizioni da esse previste, ai sensi dell art. 15 del medesimo decreto, si applicano solo ai procedimenti iniziati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso. ( 2 ) Le parole poste fra parentesi quadre sono state soppresse dall art. 1, comma 1, della L. 1 marzo 2001, n. 63, sul giusto processo.

79 Titolo I - Giudice Art. 13 ( 3 ) Ai sensi dell art. 25 della L. 1 marzo 2001, n. 63, sul giusto processo, ai fini della determinazione della competenza per materia e per territorio le disposizioni di cui all articolo 1, comma 1, si applicano solo per i reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. 13. Connessione di procedimenti di competenza di giudici ordinari e speciali. 1. Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla competenza di un giudice ordinario e altri a quella della Corte costituzionale (134 Cost.), è competente per tutti quest ultima ( 1 ). 2. Fra reati comuni e reati militari, la connessione di procedimenti opera soltanto quando il reato comune è più grave di quello militare, avuto riguardo ai criteri previsti dall art. 16 comma 3. In tale caso, la competenza per tutti i reati è del giudice ordinario (264 c.p.m.p.). ( 1 ) Per effetto della L.C. 16 gennaio 1989, n. 1, che ha innovato la materia dei reati ministeriali, sostituendo l art. 96 Cost., la giurisdizione penale della Corte costituzionale riguarda esclusivamente i reati di alto tradimento e attentato alla Costituzione imputati al Presidente della Repubblica ex art. 90 Cost. 14. Limiti alla connessione nel caso di reati commessi da minorenni ( 1 ). 1. La connessione non opera fra procedimenti relativi a imputati che al momento del fatto erano minorenni e procedimenti relativi a imputati maggiorenni. 2. La connessione non opera, altresì, fra procedimenti per reati commessi quando l imputato era minorenne e procedimenti per reati commessi quando era maggiorenne. ( 1 ) Si veda anche il D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, sul processo penale a carico di imputati minorenni. 15. ( 1 ) Competenza per materia determinata dalla connessione. 1. Se alcuni dei procedimenti connessi (12) appartengono alla competenza della corte di assise (5) ed altri a quella del tribunale, è competente per tutti la corte di assise. ( 1 ) Questo articolo è stato così sostituito dall art. 167 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999. Si riporta il testo previgente: «15. (Competenza per materia determinata dalla connessione). 1. Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla competenza della corte di assise ed altri a quella del tribunale o del pretore, è competente per tutti la corte di assise. «2. Se alcuni dei procedimenti appartengono alla competenza del tribunale ed altri a quella del pretore, è competente per tutti il tribunale». 16. Competenza per territorio determinata dalla connessione. 1. La competenza per territorio per i procedimenti connessi rispetto ai quali più giudici sono ugualmente competenti per materia appartiene al giudice competente per il reato più grave e, in caso di pari gravità, al giudice competente per il primo reato. 2. Nel caso previsto dall art. 12 comma 1 lett. a) se le azioni od omissioni sono state commesse in luoghi diversi e se dal fatto è derivata la morte di una persona (8 2 ), è competente il giudice del luogo in cui si è verificato l evento. 3. I delitti si considerano più gravi delle contravvenzioni. Fra delitti o fra contravvenzioni si considera più grave il reato per il quale è prevista la pena più elevata nel massimo ovvero, in caso di parità dei massimi, la pena più elevata nel minimo; se sono previste pene detentive e pene pecuniarie, di queste si tiene conto solo in caso di parità delle pene detentive. Capo III Riunione e separazione di processi ( 1 ) ( 1 ) Per i procedimenti davanti al giudice di pace si vedano l art. 9 del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274 e l art. 38 del D.L.vo 8 giugno 2001, n. 231. 17. Riunione di processi. 1. La riunione di processi pendenti nello stesso stato e grado davanti al medesimo giudice può essere disposta (19) quando non determini un ritardo nella definizione degli stessi ( 1 ): a) nei casi previsti dall art. 12; [b) nei casi di reato continuato] ( 2 ); c) nei casi previsti dall articolo 371, comma 2, lettera b) ( 3 ). 1 bis. Se alcuni dei processi pendono davanti al tribunale collegiale (33 bis) ed altri davanti al tribunale monocratico (33 ter), la riunione è disposta davanti al tribunale in composizione collegiale. Tale composizione resta ferma anche nel caso di successiva separazione dei processi (18) ( 4 ). ( 1 ) Le parole: «quando non pregiudichi la rapida definizione degli stessi» sono state così sostituite dalle attuali: «quando non determini un ritardo Codice Procedura Penale

Art. 18 Libro I - Soggetti 80 nella definizione degli stessi» dall art. 1, comma 2, della L. 1 marzo 2001, n. 63, sul giusto processo. ( 2 ) Lettera soppressa dall art. 1 del D.L. 20 novembre 1991, n. 367, istitutivo della Direzione Nazionale Antimafia, convertito, con modificazioni, nella L. 20 gennaio 1992, n. 8. Questa disposizione, ai sensi dell art. 15 del medesimo decreto, si applica solo ai procedimenti iniziati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso. ( 3 ) Le originarie lettere c) e d) sono state così sostituite dall attuale lett. c), dall art. 1, comma 3, della L. 1 marzo 2001, n. 63, sul giusto processo. ( 4 ) Questo comma è stato inserito dall art. 168 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno 1999. 18. Separazione di processi. 1. La separazione di processi (19, 491 2, 610 3 ) è disposta, salvo che il giudice ritenga la riunione assolutamente necessaria per l accertamento dei fatti: a) se, nell udienza preliminare (416 ss.), nei confronti di uno o più imputati o per una o più imputazioni è possibile pervenire prontamente alla decisione, mentre nei confronti di altri imputati o per altre imputazioni è necessario acquisire ulteriori informazioni a norma dell art. 422; b) se nei confronti di uno o più imputati o per una o più imputazioni è stata ordinata la sospensione del procedimento (3, 41, 47, 71, 344, 479) ( 1 ); c) se uno o più imputati non sono comparsi al dibattimento per nullità dell atto di citazione o della sua notificazione (171, 178, lett. c), 429 2, 487), per legittimo impedimento (486, 487 6 ) o per mancata conoscenza incolpevole dell atto di citazione (485, 487 6 ); d) se uno o più difensori di imputati non sono comparsi al dibattimento per mancato avviso ovvero per legittimo impedimento (486, 487 6 ); e) se nei confronti di uno o più imputati o per una o più imputazioni l istruzione dibattimentale (496 ss.) risulta conclusa, mentre nei confronti di altri imputati o per altre imputazioni è necessario il compimento di ulteriori atti che non consentono di pervenire prontamente alla decisione; e bis) se uno o più imputati dei reati previsti dall articolo 407, comma 2, lettera a), è prossimo ad essere rimesso in libertà per scadenza dei termini per la mancanza di altri titoli di detenzione ( 2 ). 2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, la separazione può essere altresì disposta, sull accordo delle parti, qualora il giudice la ritenga utile ai fini della speditezza del processo. ( 1 ) A norma dell art. 23 2 della L. 11 marzo 1953, n. 87, recante norme sulla Costituzione e il funzionamento della Corte costituzionale, il giudizio è sospeso quando sorga incidente di costituzionalità e gli atti siano trasmessi alla Corte. ( 2 ) Questa lettera è stata aggiunta dall art. 1, comma 1, del D.L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, nella L. 19 gennaio 2001, n. 4. Ai sensi dell art. 5 del predetto provvedimento, questa disposizione si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del D.L. n. 341/2000. 19. Provvedimenti sulla riunione e separazione. 1. La riunione e la separazione di processi sono disposte con ordinanza (125), anche di ufficio, sentite le parti. Capo IV Provvedimenti sulla giurisdizione e sulla competenza ( 1 ) ( 1 ) Il configurarsi di una «giurisdizione prioritaria» a favore del Tribunale internazionale (art. 3 del D.L. 28 dicembre 1993, n. 544, convertito in L. 14 febbraio 1994, n. 120) impone la pronuncia di sentenza di non doversi procedere da parte dell autorità giudiziaria italiana. Si veda, altresì, l art. VII della Convenzione di Londra sul Trattato NATO per ipotesi di giurisdizione esclusiva dello Stato di origine. Per la competenza del giudice di pace dichiarata da altro giudice si veda l art. 48 del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274. 20. Difetto di giurisdizione. 1. Il difetto di giurisdizione è rilevato, anche di ufficio, in ogni stato e grado del procedimento. 2. Se il difetto di giurisdizione è rilevato nel corso delle indagini preliminari (326 ss.), si applicano le disposizioni previste dall art. 22 commi 1 e 2. Dopo la chiusura delle indagini preliminari (405 ss., 554) e in ogni stato e grado del processo il giudice pronuncia sentenza e ordina, se del caso, la trasmissione degli atti all autorità competente. 21. Incompetenza. 1. L incompetenza per materia (5 ss.) è rilevata, anche di ufficio, in ogni stato e grado del processo, salvo quanto previsto dal comma 3 e dall art. 23 comma 2.

81 Titolo I - Giudice Art. 22 2. L incompetenza per territorio (8 ss.) è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell udienza preliminare (424) o, se questa manchi (449, 453, 459, 554), entro il termine previsto dall art. 491 comma 1. Entro quest ultimo termine deve essere riproposta l eccezione di incompetenza respinta nell udienza preliminare. 3. L incompetenza derivante da connessione (15, 16) è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, entro i termini previsti dal comma 2. 22. Incompetenza dichiarata dal giudice per le indagini preliminari. 1. Nel corso delle indagini preliminari (326 ss.) il giudice, se riconosce la propria incompetenza per qualsiasi causa, pronuncia ordinanza e dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero (54). 2. L ordinanza pronunciata a norma del comma 1 produce effetti limitatamente al provvedimento richiesto. 3. Dopo la chiusura delle indagini preliminari (405 ss., 554) il giudice, se riconosce la propria incompetenza per qualsiasi causa, la dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente. 23. Incompetenza dichiarata nel dibattimento di primo grado. 1. Se nel dibattimento di primo grado (470 ss., 567) il giudice ritiene che il processo appartiene alla competenza di altro giudice, dichiara con sentenza la propria incompetenza per qualsiasi causa e ordina la trasmissione degli atti al giudice competente ( 1 ) ( 2 ). 2. Se il reato appartiene alla cognizione di un giudice di competenza inferiore, l incompetenza è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, entro il termine stabilito dall art. 491 comma 1. Il giudice, se ritiene la propria incompetenza, provvede a norma del comma 1. ( 1 ) La Corte costituzionale, con sentenza n. 76 dell 11 marzo 1993, ha dichiarato l illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui dispone che, quando il giudice del dibattimento dichiara con sentenza la propria incompetenza per materia, ordina la trasmissione degli atti al giudice competente anziché al pubblico ministero presso quest ultimo. ( 2 ) La Corte costituzionale, con sentenza n. 70 del 15 marzo 1996, ha dichiarato l illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui prevede la trasmissione degli atti al giudice competente anziché al pubblico ministero presso quest ultimo quando il giudice del dibattimento dichiara con sentenza la propria incompetenza per territorio. 24. Decisioni del giudice di appello sulla competenza. 1. Il giudice di appello (596) pronuncia sentenza di annullamento e ordina la trasmissione degli atti al giudice di primo grado competente quando riconosce che il giudice di primo grado era incompetente per materia a norma dell art. 23 comma 1 ovvero per territorio o per connessione, purché, in tali ultime ipotesi, l incompetenza sia stata eccepita a norma dell art. 21 e l eccezione sia stata riproposta nei motivi di appello ( 1 ) ( 2 ). 2. Negli altri casi il giudice di appello pronuncia nel merito, salvo che si tratti di decisione inappellabile (593). ( 1 ) La Corte costituzionale, con sentenza n. 214 del 5 maggio 1993, ha dichiarato l illegittimità costituzionale di questo comma nella parte in cui dispone che, a seguito dell annullamento della sentenza di primo grado per incompetenza per materia, gli atti siano trasmessi a giudice ritenuto competente, anziché al pubblico ministero presso quest ultimo. ( 2 ) La Corte costituzionale, con sentenza n. 70 del 15 marzo 1996, ha dichiarato l illegittimità costituzionale di questo comma, nella parte in cui dispone che, a seguito dell annullamento della sentenza di primo grado per incompetenza per territorio, gli atti sono trasmessi al giudice competente anziché al pubblico ministero presso quest ultimo. 25. Effetti delle decisioni della Corte di cassazione sulla giurisdizione e sulla competenza. 1. La decisione della Corte di cassazione sulla giurisdizione (620, lett. b) o sulla competenza è vincolante nel corso del processo, salvo che risultino nuovi fatti che comportino una diversa definizione giuridica da cui derivi la modificazione della giurisdizione o la competenza di un giudice superiore (627). 26. Prove acquisite dal giudice incompetente. 1. L inosservanza delle norme sulla competenza non produce l inefficacia delle prove già acquisite. 2. Le dichiarazioni rese al giudice incompetente per materia, se ripetibili, sono utilizzabili soltanto nell udienza preliminare e per le contestazioni a norma degli artt. 500 e 503. Codice Procedura Penale