Convenzione tra la Svizzera e l Italia relativa alla sistemazione idraulica del torrente Breggia al confine italo-svizzero



Documenti analoghi
Testo originale. Ministero degli Affari Esteri Roma, 15 giugno A S. E. il Signor Jean de Rham Ambasciatore di Svizzera Roma

Trattato di Commercio tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Cecoslovacca 2. Traduzione 1. (Stato 4 maggio 2004)

Accordo

Traduzione 1 Accordo commerciale complementare tra la Svizzera e il Cile

Convenzione fra la Svizzera e l Austria circa il riconoscimento e l esecuzione delle sentenze giudiziarie 2

Atto aggiuntivo di Monaco

Traduzione 1 Convenzione fra la Svizzera e la Francia per le linee d accesso al Sempione

Traduzione 1. (Stato 4 ottobre 1967)

Convenzione tra la Svizzera e la Svezia circa il riconoscimento e l esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali

Convenzione

Convenzione per l esecuzione delle sentenze arbitrali estere 2

Traduzione 1. (Stato 17 dicembre 2002)

Convenzione che regola i rapporti giudiziari in materia civile e commerciale tra la Svizzera e la Turchia

Conchiusa il 21 settembre 1959 Approvata dall Assemblea federale il 10 marzo Entrata in vigore il 1 o luglio 1960

Convenzione tra la Svizzera e l Italia relativa alla regolazione del lago di Lugano

Conchiusa il 16 maggio 1903 Approvata dall Assemblea federale il 16 dicembre Ratificazioni scambiate il 13 gennaio 1904

Accordo tra la Svizzera e l Italia sulla compensazione finanziaria in materia d assicurazione-disoccupazione dei frontalieri

tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d Austria circa il riconoscimento e l esecuzione delle sentenze giudiziarie 2

Testo originale. (Stato il 1 gennaio 1998)

Convenzione europea sull equivalenza generale dei periodi di studi universitari

Convenzione europea sul riconoscimento accademico delle qualifiche universitarie. Traduzione 1. (Stato 27 agosto 2002)

Convenzione europea sul riconoscimento della personalità giuridica delle organizzazioni internazionali non governative

Protocollo aggiuntivo alla Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali

Visita sanitaria dei viaggiatori e dei loro bagagli

Accordo d assicurazione-disoccupazione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d Austria

Convenzione internazionale sulla proibizione dell uso del fosforo bianco (giallo) nell industria dei fiammiferi

Convenzione culturale europea. Traduzione 1. (Stato 23 settembre 2003)

Convenzione europea sullo statuto giuridico dei figli nati fuori matrimonio

Accordo

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2036

Traduzione 1 Convenzione tra la Svizzera e l Italia per la congiunzione della ferrovia del Gottardo colle ferrovie italiane a Chiasso e a Pino

Protocollo

Convenzione europea sullo statuto giuridico dei figli nati fuori matrimonio

Convenzione internazionale concernente l esenzione delle navi-ospedale dalle tasse portuarie

Convenzione internazionale concernente l esenzione delle navi-ospedale dalle tasse portuarie

Convenzione tra la Svizzera e l Italia circa il riconoscimento e l esecuzione delle decisioni giudiziarie 2

Conchiusa il 28 marzo 1958 Approvata dall Assemblea federale il 1 ottobre Entrata in vigore il 1 dicembre 1958

Convenzione concernente le derivazioni d acqua dal lago di Costanza

Capitolo I Disposizioni generali. Traduzione 1

Traduzione 1. (Stato 1 gennaio 2010)

Convenzione

Accordo agricolo tra la Svizzera e la Turchia

Traduzione 1. i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, sonosi concertati nelle disposizioni seguenti:

Quarta Convenzione completiva alla Convenzione del 15 novembre 1967 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d Austria sulla sicurezza sociale

Traduzione 1. (Stato 11 aprile 2013)

Convenzione provvisoria di Commercio tra la Svizzera e la Grecia

Convenzione di domicilio tra la Svizzera e la Turchia. Traduzione. (Stato 16 aprile 1932)

Traduzione 1. Ministero degli Affari Esteri Parigi, 19 dicembre Ambasciata di Svizzera Parigi

Accordo. Traduzione 1

Secondo protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione

Convenzione concernente l unificazione di taluni elementi del diritto dei brevetti d invenzione

Traduzione 1. i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, sonosi concertati nelle disposizioni seguenti:

Traduzione 1. (Stato 30 aprile 2002)

Accordo d assicurazione-disoccupazione tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein

Trattato di conciliazione e d arbitrato tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Croazia

Protocollo addizionale alla Convenzione europea sull immunità degli Stati. Titolo 1. Traduzione. (Stato 1 maggio 1987)

Accordo dell Aja concernente il deposito internazionale dei disegni o modelli industriali riveduto a Londra il 2 giugno

Protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea relativa all equipollenza dei diplomi per l ammissione alle università

Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nel Foglio federale.

Convenzione intercantonale

Accordo. Traduzione 1

Traduzione. (Stato 23 gennaio 2018)

Traduzione dai testi originali francese e inglese 1. (Stato 19 luglio 2004)

Interventi regionali in materia di sistemazione di bacini montani, opere idraulico-forestali, opere idrauliche di competenza regionale. Art. 1.

Traduzione 1. (Stato 27 febbraio 2001)

Protocollo tra la Confederazione svizzera e la Repubblica italiana relativo all istituzione di centri di cooperazione di polizia e doganale

Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento dei condannati

Convenzione tra la Svizzera e il Granducato di Baden per regolarizzazione di confine presso Costanza

Accordo europeo sulla trasmissione delle domande di assistenza giudiziaria

Conchiuso a Parigi il 10 marzo 1965 Approvato dall Assemblea federale il 16 dicembre Entrato in vigore con scambio di note il 1 aprile 1966

Conchiuso il 21 agosto 1948 Approvato dall Assemblea federale il 29 settembre Entrato in vigore con effetto retroattivo al 17 luglio 1948

Accordo dell Aja concernente il deposito internazionale dei disegni o modelli industriali riveduto a Londra il 2 giugno

Accordo europeo sul mantenimento delle borse di studio versate a studenti che proseguono i loro studi all estero

Traduzione 1

del 29 marzo 1950 (Stato 13 giugno 2006)

Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione

del 20 marzo 1981 (Stato 1 gennaio 2009)

Accordo europeo sul mantenimento delle borse di studio versate a studenti che proseguono i loro studi all estero

Legge federale sulla circolazione stradale

Accordo

Convenzione doganale concernente i pezzi di ricambio per la riparazione dei carri EUROP

Traduzione 1 Convenzione internazionale fra la Svizzera, la Germania e l Italia concernente la ferrovia del San Gottardo 2

Convenzione tra la Svizzera e la Francia, per la costruzione di una ferrovia da Thonon a Bouveret, passando per San Gingolfo 2

Accordo. Traduzione 1. (Stato 1 marzo 2008)

del 20 marzo 1981 (Stato 13 giugno 2006)

Accordo tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein

Convenzione concernente il rilascio gratuito e la dispensa di legalizzazione degli atti di stato civile

Loc. Casone gabbionata in sponda destra idraulica in stato di dissesto strutturale

Legge federale sulla sistemazione dei corsi d acqua

Legge federale sui binari di raccordo ferroviario

Transcript:

Testo originale 0.721.194.546.2 Convenzione tra la Svizzera e l Italia relativa alla sistemazione idraulica del torrente Breggia al confine italo-svizzero Conclusa il 23 giugno 1972 Approvata dall Assemblea federale il 27 giugno 1973 1 Istrumenti di ratificazione scambiati il 5 ottobre 1976 Entrata in vigore il 5 ottobre 1976 Il Consiglio federale svizzero e il Presidente della Repubblica Italiana Considerata la necessità di attuare la sistemazione del tronco idraulico del torrente Breggia che costituisce confine tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana. hanno deciso di concludere una convenzione ed hanno nominato loro plenipotenziari: (seguono i nomi dei plenipotenziari) i quali scambiatisi i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni seguenti: Art. 1 È approvato e reso esecutivo il progetto redatto in data 5 agosto 1968 in base alle risultanze delle prove effettuate su modello idraulico costruito a cura dell Ufficio Strade Nazionali Svizzere del Canton Ticino ed eseguito sotto la sorveglianza dell Ufficio predetto e dell Ufficio del Genio Civile di Como per la realizzazione delle opere da eseguire sul torrente Breggia rispettivamente dai due Stati. Tale approvazione sostituisce quella prevista dalle rispettive legislazioni dei due Stati. Art. 2 (1) Al fine di evitare interferenze negli appalti, nella direzione e nella esecuzione dei lavori, pur nei limiti della suddivisione dei rispettivi oneri, si conviene che in attuazione degli accordi tecnici intercorsi tra l Ingenere Capo dell Ufficio del Genio Civile di Como ed il Capo dell Ufficio Strade Nazionali del Canton Ticino, giusta verbali in data 12 dicembre 1967 e 8 marzo 1968 2 che costituiscono parte integrante della presente convenzione: RU 1976 2019; FF 1972 789 1 Art. 1 cpv. 1 lett. a del DF del 27 giu. 1973 (RU 1976 2017). 2 RS 0.721.194.546.1 allegati 1

0.721.194.546.2 Lavori pubblici A) a cura ed a carico della Confederazione Svizzera saranno eseguite le seguenti opere: 1 Opere di confluenza fra Faloppia e Breggia, con prolungamento del muraglione di destra per m. 5 oltre la briglia terminale; 2 muraglione di sinistra (sponda Svizzera) tra il termine della detta opera di confluenza e la briglia di Pizzamiglio; 3 rivestimento di fondo completo, in conformità al progetto del tronco tra le opere di confluenza e la briglia di Pizzamiglio, nonché di tutti gli scavi di sbancamento e di fondazione per attuare il rivestimento stesso; 4 fondazioni, compresi gli scavi, del muraglione e delle successive difese spondali in destra (sponda italiana) fino alla briglia di Pizzamiglio e sua sopraelevazione fino alla quota superiore del rivestimento di fondo; B) a cura e a carico della Repubblica Italiana saranno eseguite le seguenti opere: 5 muraglione di destra (sponda italiana) a partire da m 5 dalla briglia del manufatto di confluenza (Faloppia-Breggia) e successiva difesa spondale fino alla briglia di Pizzamiglio, limitatamente alla parte di elevazione, misurata dalla quota superiore del rivestimento di fondo fino alla sommità dei manufatti, secondo i disegni di progetto, da eseguire per campioni immediatamente dopo l esecuzione delle relative fondazioni da parte Svizzera; 6 drenaggio e riempimento a tergo dei muraglioni di destra e delle opere spondali a valle di cui al presente n. 5; 7 tutte le opere di sistemazione in destra e sinistra a valle della briglia di Pizzamiglio prevista in progetto. (2) I lavori saranno completati entro due anni dalla data dell entrata in vigore della presente Convenzione. Art. 3 (1) I due Governi convengono di riconoscere di utilità pubblica le opere di cui all articolo precedente. Le competenti Autorità dei due Stati disporranno conseguentemente, ciascuna per il proprio territorio, se del caso, gli atti di espropriazione dei fondi necessari all esecuzione e alla manutenzione delle opere, come pure dei diritti che vi si oppongano. (2) Le aree pubbliche demaniali potranno essere occupate e utilizzate gratuitamente nella misura necessaria all esecuzione e alla manutenzione delle opere. 2

Sistemazione idraulica del torrente Breggia Conv. con l Italia 0.721.194.546.2 Art. 4 I due Governi s impegnano ad agevolare l esecuzione dei lavori concedendo segnatamente le facilitazioni seguenti: a) alle rispettive direzioni dei lavori è assicurato l appoggio delle competenti Autorità Amministrative dei due Paesi; b) le persone addette ai lavori potranno circolare liberamente sulle rive svizzera e italiana durante l esecuzione delle opere di sistemazione, restando peraltro soggette alle necessarie norme di polizia e doganali; c) i due Governi s impegnano a concedere l esenzione dai diritti doganali, tasse e licenze di importazione ed esportazione per i materiali originari e provenienti dal libero traffico interno dei due Stati, destinati all esecuzione delle opere, dall inizio dei lavori previsti dagli accordi tecnici di cui all articolo 2, fermo restando l obbligo della dichiarazione, di volta in volta, alla competente Dogana. Art. 5 (1) Il costo dei lavori precisati all articolo 2 (lettera A) valutato a titolo indicativo in franchi svizzeri 2 233 000 sarà assunto interamente dalla Svizzera. (2) Il costo dei lavori precisati al prefato articolo (lettera B) valutato a titolo indicativo in L. 152 000 000 sarà assunto interamente dall Italia. Art. 6 Durante l esecuzione dei lavori, ove si rendessero necessarie varianti o modificazioni al progetto approvato, esse dovranno essere preventivamente concordate tra l Ingegnere Capo dell Ufficio del Genio Civile di Corno ed il Capo dell Ufficio Strade Nazionali svizzere del Canton Ticino, ed approvate dalle rispettive competenti Autorità e cioè, per la Svizzera dall Ufficio federale delle strade e arginature, per l Italia dal Magistrato per il Po con sede in Parma. Art. 7 1) Il collaudo dei lavori ad opere ultimate sarà affidato in comune anche in deroga, se del caso, alle rispettive legislazioni dei due Stati esclusivamente a due tecnici designati l uno dall Ufficio delle Strade Nazionali Svizzere del Canton Ticino e l altro dal Magistrato per il Po con sede in Parma. 2) Il certificato di collaudo dovrà essere approvato esclusivamente dalle predette Autorità dei due Stati. Art. 8 Le spese di manutenzione delle opere eseguite saranno assunte dai rispettivi Stati ciascuno per la parte ricadente nel proprio territorio. 3

0.721.194.546.2 Lavori pubblici Art. 9 1) I due Governi s impegnano ad adottare i provvedimenti atti a mantenere il buon regime idraulico del torrente Breggia prendendo, ove si dovessero verificare dissesti, le misure atte a rimediarvi. 2) Nell ambito del proprio territorio ogni Governo provvederà a prendere le misure necessarie per impedire che il buon regime idraulico del torrente Breggia sia ostacolato e compromesso e che la riva appartenente all altro Stato ne risulti danneggiata a seguito di costruzione e di modificazione di opere artificiali come strade, ponti, edifici, lavori idraulici ecc. Art. 10 La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma. Essa entrerà in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica. In fede di che i plenipotenziari dei due Stati hanno firmato la presente Convenzione. Fatto a Berna il 23 giugno 1972 in due esemplari originali in lingua italiana. Per la Confederazione Svizzera: Graber Per la Repubblica Italiana: A. Figarolo di Gropello 4

Sistemazione idraulica del torrente Breggia Conv. con l Italia 0.721.194.546.2 Allegato 3 Sistemazione Breggia internazionale 3 Vedi RS 0.721.194.546.1 allegati 5

0.721.194.546.2 Lavori pubblici 6