GIUDICE DI PACE DI CAVALESE Ricorso in opposizione ex art. 22 legge n. 689/81 per La Sig.ra (omissis), residente a (omissis), in qualità di proprietaria dell autocaravan targata (omissis); - ricorrente - contro Commissariato del Governo per la provincia di Trento - resistente - per l annullamento previa sospensione dell ordinanza-ingiunzione proc. nr. (omissis)emanata dal Commissariato del Governo per la provincia di Trento * * * * * * In punto di fatto, al fine di comprendere pienamente il susseguirsi degli eventi, occorre ripercorrere alcuni aspetti significativi della vicenda occorsa. In data 23 luglio 2008 l autocaravan targata (omissis) proprietà dell odierna ricorrente si trovava regolarmente in sosta in nel Comune di Canazei alla pari di altri autoveicoli. Come evidenziato dalla rappresentazione fotografica, l autocaravan si trovava perfettamente all interno dello stallo di sosta, nel pieno rispetto del codice della strada (doc. 1). Al ritorno da una passeggiata la ricorrente rinveniva inaspettatamente sul proprio veicolo l avviso di violazione al codice della strada n. (omissis)redatto dalla Polizia Municipale del Comune di Canazei con il quale veniva accertata la violazione dell art. 7/14 comma per sosta in zona riservata ad altre categorie di veicoli Polizia- Autovettura Autobus 1
Motocicli. In particolare veniva redatta a mano la dicitura solo autovetture no autocaravan (doc. 2). Successivamente, in data 30 ottobre 2008 veniva notificato verbale di contestazione n. redatto dalla Polizia Municipale del Comune di Canazei con il quale viene contestato che il conducente del suddetto autocaravan ha violato l articolo 7 c. 1 e 14 del Codice della strada perché Sostava in zona riservata ad altre categorie di veicoli indicati dalla segnaletica verticale e/o orizzontale (doc. 3). Nei confronti di tale verbale in data 20 dicembre 2008 veniva presentato ricorso al Commissariato del Governo per la provincia di Trento chiedendone l annullamento (doc. 4). In particolare venivano censurati: a) la violazione dell art. 185 del codice della strada alla luce della direttiva del Ministero dei Trasporti prot. n. 0031543 del 02 aprile 2007 e del Ministero dell Interno prot. n. 0000277 del 14 gennaio 2008; b) la presumibile illegittimità dell ordinanza istitutiva della limitazione per violazione degli articoli 6 e 7 del codice della strada anche alla luce della direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con direttiva 16 giugno 2008 prot. n. 0050502; c) l erronea ed inesatta individuazione e indicazione della norma violata; d) la mancata corrispondenza tra atto di accertamento e verbale di contestazione in punto di individuazione della norma violata. Contestualmente all invio del ricorso l odierna ricorrente, ritenendo di avere diritto alla libera circolazione e sosta, chiedeva al Sindaco di Canazei una serie di documenti tra cui la copia dell ordinanza che istituiva e regolamentava l area destinata a parcheggio oggetto del verbale di contestazione (doc. 5) Merita sin d ora evidenziare che a tutt oggi la ricorrente non ha ancora ricevuto la documentazione richiesta. 2
Si fa notare questa carenza al Giudice non per cruccio di non essere presi in considerazione ma per dimostrare l arrogante procedere (vizio storico della burocrazia italiana, ereditata dalle due principali burocrazie preunitarie, borbonica e sabauda, ed incurante dell articolo 98 della Costituzione) di un ente pubblico che, senza considerare l obbligo gravante sulla P.A. di comportamento secondo buona fede nei confronti del cittadino, non si cura neanche di contestare le giuste rimostranze di questo e non fornisce copia di un ordinanza. A fronte del ricorso proposto al Commissariato del Governo per la provincia di Trento avverso il verbale di violazione, il dirigente dell area III Dott.ssa M. Mazzola respingeva il ricorso e in data 14 luglio 2009 notificava l ordinanza proc. nr. 291/09-R Doc. nr 10196/09 con la quale ingiungeva il pagamento della sanzione pecuniaria di euro 91,81 comprensivi delle spese di notifica (doc. 6). Avverso tale erronea ed ingiusta decisione si interpone opposizione per i seguenti motivi di DIRITTO I. Illegittimità della riserva di parcheggio alle autovetture con conseguente divieto alle autocaravan per violazione degli articoli 5, 6, 7, 185 del codice della strada e per violazione di direttive ministeriali. In relazione alla riserva di parcheggio per autovetture, la cui ordinanza istitutiva veniva richiesta dalla ricorrente con istanza datata 20 dicembre 2008, poiché il Sindaco del Comune di Canazei non ha mai fornito copia della suddetta ordinanza, la presente difesa viene stilata disponendosi di un non del tutto esaustivo rapporto sulla controversia, di tal ché viene chiesto sin d ora termine per integrare le difese. Fermo restando quanto esposto in narrativa, si contesta la legittimità della limitazione adottata dal Sindaco del Comune di Canazei in quanto la facoltà concessagli dall articolo 7, comma 1, lett. a) del codice della strada 3
di poter adottare i provvedimenti indicati nell art. 6, commi 1, 2 e 4 in particolare la lettera b) del comma 4, con cui si conferisce al Sindaco il potere di stabilire obblighi divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti è subordinata alla condizione, stabilita dal codice stesso, che detti obblighi, divieti e limitazioni vengano posti in essere non per qualsivoglia motivo o ragione, ma soltanto in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con direttiva 16 giugno 2008 prot. n. 0050502 avente ad oggetto la corretta applicazione delle disposizioni del codice della strada nell ambito della predisposizione delle ordinanze da parte degli enti locali ha chiarito che qualora nelle ordinanze di cui all articolo 5, comma 3, del codice della Strada, siano stabiliti obblighi, divieti o limitazioni in relazione a esigenze della circolazione o a caratteristiche strutturali delle strade (articolo 6, comma 4, lett. b)), oppure sia disposta la sospensione della circolazione per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico (articolo 6, comma 4, lett. a)), da tali ordinanze si dovrà evincere come l ente proprietario della strada abbia effettuato una dettagliata analisi tecnica al fine di comprovare la sussistenza delle esigenze e dei motivi previsti dall articolo 6, comma 4, lettere a) e b) del codice della Strada. In mancanza di tale attività istruttoria l ordinanza dovrebbe ritenersi illegittima per violazione di legge o eccesso di potere riscontrandosi quantomeno un difetto di motivazione o di istruttoria (doc. 7). Invero per poter ritenere giustificata, ove giustificabile, una siffatta ordinanza il Comune di Canazei dovrebbe essere in grado di dimostrare di avere eseguito una specifica e dettagliata analisi tecnica dei luoghi finalizzata a comprovare la sussistenza delle esigenze e delle caratteristiche volute dalla legge, tali da rendere necessaria l emanazione 4
dell ordinanza in questione. In mancanza di tutto ciò una tale delibera assume l aspetto di un atto illegittimo, frutto di eccesso di potere. Non solo. La recentissima direttiva prot. 0065235 del 25 giugno 2009 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito la corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni del codice della strada in materia di sosta e parcheggio (doc. 8). In particolare il Ministero ha sancito che Fermo restando che la sosta è un momento della circolazione stradale, gli enti proprietari della strada devono garantirne la possibilità oggettiva per tutte le tipologie di veicoli, anche in caso di parcheggio a loro riservato. L obbligo deriva dal diritto alla libertà di circolazione, sancito dall art. 16 della Costituzione, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza; conseguentemente l ente proprietario, nelle ordinanze di regolamentazione della sosta e del parcheggio, deve tener conto di tutte le categorie di veicoli, con riferimento alla composizione delle correnti di traffico, cosicché è difficilmente sostenibile un divieto di sosta, ad esempio, su tutto o in larga parte del territorio di un comune, per una sola categoria di veicoli, in assenza di motivazioni tanto stringenti da giustificarlo. Pertanto l ente proprietario della strada non può vietare la sosta o il parcheggio ad una sola tipologia di veicoli su tutto o in larga parte del territorio ancorché riservi un parcheggio a tale categoria (pag. 3, rigo 26). Prosegue il Ministero affermando che qualora l ente proprietario riservi un parcheggio ad una sola categoria di veicoli il relativo provvedimento è viziato da eccesso di potere se non è giustificato da comprovate esigenze della circolazione o caratteristiche della strada e comunque da una motivazione congrua e logica nonché adeguata alla fattispecie (pag 4, rigo 9). Infine il Ministero ribadisce che In ogni caso l ente proprietario della strada non può adottare misure discriminatorie nei confronti di una o più tipologie di 5
veicoli, ad esempio vietando la sosta ad una sola tipologia di veicoli ancorché riservi un parcheggio a tale categoria (pag. 7 rigo 13). Ciò premesso vale ricordare che l articolo 5 del codice della strada attribuisce al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il potere di impartire ai prefetti e agli enti proprietari delle strade le direttive per l applicazione delle norme concernenti la regolamentazione della circolazione sulle strade. Di conseguenza, l inosservanza della direttiva sopra citata configura violazione di legge e nello specifico dell art. 5 del D.Lgs. 285/1992. II. Violazione dell art. 185 codice della strada e violazione di direttive ministeriali in materia di circolazione e sosta delle autocaravan. L accertamento compiuto e contestato alla ricorrente viola le norme e le direttive in materia di circolazione e sosta delle autocaravan. A tale proposito appare opportuno richiamare l articolo 185, comma 1 del codice della strada, secondo cui le autocaravan ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli. Trovandosi l autocaravan oggetto della sanzione in sosta, si ritiene utile riportare le principali direttive in materia di autocaravan e di sosta e parcheggio dei veicoli. Il Ministero dei Trasporti con direttiva 02 aprile 2007 prot. n. 0031543, nell esercizio del potere di direttiva per l applicazione delle norme concernenti la regolamentazione della circolazione sulle strada ai sensi dell articolo 5 del codice della strada 1 e dell articolo 6 del relativo 1 Art. 5 Regolamentazione della circolazione in generale 1. Il Ministro dei lavori pubblici può impartire ai prefetti e agli enti proprietari delle strade le direttive per l applicazione delle norme concernenti la regolamentazione della circolazione sulle strade di cui all articolo 2. 2. In caso di inosservanza di norme giuridiche, il Ministro dei lavori pubblici può diffidare gli enti proprietari ad emettere i relativi provvedimenti. Nel caso in cui gli enti proprietari non ottemperino nel termine indicato, il Ministro dei lavori pubblici, dispone, in ogni caso di 6
Regolamento di esecuzione e di attuazione 2 e quindi vincolante per i prefetti e per gli enti proprietari delle strade ha fornito la corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni del codice della strada in materia di circolazione delle autocaravan. In particolare la direttiva dispone che Ai sensi dell articolo 185 del codice della Strada non si può escludere dalla circolazione la autocaravan (autoveicolo ai sensi dell articolo 54 del codice della Strada) da una strada e/o da un parcheggio ed allo stesso tempo consentirlo alle autovetture che sono anch esse autoveicoli. Per quanto detto, se la zona è sottoposta ad un traffico sostenuto e vi sono a disposizione pochi stalli di sosta è auspicato l attivare una sosta limitata nel tempo in modo che tutti, a prescindere dall autoveicolo che utilizzano, possano fruire del territorio senza subire discriminazione ( ). Pertanto, non conforme a legge, e frutto di eccesso di potere, dovrebbe essere ritenuta l'ordinanza che interdica la circolazione o l'accesso alle autocaravan in un parcheggio e/o in uno stallo di sosta sulla strada dove è, al contrario, consentito alle autovetture e ad altri veicoli aventi lo stesso ingombro. Il Ministero dell Interno ha inviato a tutte le Prefetture la circolare prot. n. 0000277 del 14 gennaio 2008 avente ad oggetto la direttiva del Ministero dei Trasporti sopra citata e ribadendo che non conforme a legge e frutto di eccesso di potere, dovrebbe essere ritenuta l ordinanza che interdica la circolazione o l accesso alle autocaravan in un parcheggio e/o in stalli di sosta sulla strada dove è, al contrario, consentito alle autovetture e ad altri veicoli aventi stesso ingombro. grave pericolo per la sicurezza, l esecuzione delle opere necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti degli enti medesimi. 3. omiss 2 Articolo 6 Modalità e procedura per l esercizio della diffida da parte del Ministro dei lavori pubblici. Sostituzione in caso di inadempienza. 1. Il potere di diffida di cui all articolo 5, comma 2, del codice è esercitato dal Ministro dei lavori pubblici, in tutti i casi in cui sia accertata l inosservanza, da parte dell ente proprietario della strada, delle disposizioni del codice e del presente regolamento nonché delle leggi o degli atti aventi forza di legge da essi richiamate. 2-9. omiss 7
La direttiva del Ministero dei Trasporti è stata inoltre recepita dall A.N.C.I. (Associazione Nazionale Comuni Italiani) in data 10 marzo 2008, dall U.P.I. (Unione delle Province d Italia) in data 18 aprile 2008 e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Corpo Forestale dello Stato Ispettorato Generale Divisione I - con circolare 1721 3/B in data 07 maggio 2008. Nonostante il sottoscritto abbia richiamato l attenzione del Commissariato del Governo per la Provincia di Trento sulle due sopracitate direttive in particolare sulla direttiva del Ministero dell Interno, quale autorità gerarchicamente sovraordinata il Commissariato ha ignorato le suddette direttive ministeriali. III. Erronea individuazione della norma presuntivamente violata. Il verbale è nullo e invalido in quanto non indica in modo preciso e dettagliato la norma di legge che si presume essere stata violata dal sottoscritto, quale elemento essenziale dell accertamento. Infatti l unico richiamo alle norme del codice della strada è fatto in relazione all articolo 7, comma 1 e 14. L articolo 201 del codice della strada dispone che il verbale debba contenere gli estremi precisi e dettagliati della violazione. Nel verbale di accertamento viene contestata la violazione dell articolo 7, comma 1 e 14. Superflua è ogni considerazione sul coma 14 che prevede solamente la sanzione da applicare. Con riguardo al comma 1, questo prevede ben nove ipotesi, formulate in altrettante lettere. Peraltro la dicitura contenuta nel verbale Sostava in zona riservata ad altre categorie di veicoli indicati dalla segnaletica verticale e/o orizzontale non consente di comprendere in modo inequivocabile a quale norma dell art. 7, comma 1, il verbale si riferisce. 8
Infatti la sosta per autocaravan potrebbe essere stata vietata sulla base della lettera a) del comma 1 dell articolo 7, la quale tuttavia fa rinvio all articolo 6, commi 1, 2 e 4. Ed ulteriormente il comma 4 dell articolo 6 prevede sei ipotesi formulate in altrettante lettere di talché il divieto di sosta per autocaravan potrebbe essere stato disposto sulla base della lettera b), ovvero d) ovvero f) del comma 4 dell articolo 6. Per quanto sopra, l indicazione contenuta nel verbale viola l art. 201 del Codice della strada e non garantisce la completezza della contestazione in relazione alle necessità di esercizio del diritto di difesa della sottoscritta. Al presunto trasgressore non viene comunicato un dato essenziale e propedeutico per esercitare il diritto di difesa in quanto non essendovi una chiara indicazione della norma violata non è possibile verificare i presupposti e la corretta applicazione della norma che si pretende applicare. Ovviamente a nulla vale che in realtà sia conosciuto il motivo dell emissione del verbale impugnato: da un lato per il tenore inequivoco dell art. 201 del codice della strada e dall altro per la diversità dei presupposti e requisiti richiesti dalle varie norme contenute nelle disposizioni di cui all articolo 7 del codice della strada. Ma vi è di più. È appena il caso di rilevare la discrasia tra il verbale di contestazione e l atto di accertamento nel quale viene accertata la violazione del solo comma 14 dell articolo 7 senza alcuna indicazione della norma di legge primaria. Orbene il comportamento sanzionato dal codice della strada deve perfettamente corrispondere in entrambi gli atti (atto di accertamento e verbale di contestazione) sì da consentire al presunto trasgressore, da un lato, un pagamento anticipato della sanzione inflitta (senza aggravio di spese di notifica e di procedimento) e, dall altro, un possibile riscontro ex post della regolarità e legittimità del verbale di contestazione rispetto 9
all atto di accertamento. Stante la diversa indicazione della norma violata nell atto di accertamento e nel verbale di contestazione, sussiste una situazione di incertezza sulla norma presuntivamente violata dalla ricorrente e quindi su un elemento essenziale dell accertamento. IV. Carenza di motivazione dell ordinanza-ingiunzione L ordinanza-ingiunzione è stata adottata con la seguente motivazione non si accolgono le motivazioni addotte nel ricorso in quanto, nel caso di specie, l autocaravan di cui trattasi, sostava negli spazi riservati ad altra categoria di veicoli; infatti la relativa ordinanza sindacale consente sul luogo del contesto, la sosta alle sole autovetture e agli autobus. Appare evidente che una simile indicazione si risolve in una motivazione apparente in quanto la ricorrente aveva censurato proprio la potenziale illegittimità dell ordinanza che, si ripete, non è mai stata inviata sebbene richiesta. L odierna ricorrente infatti aveva riportato all attenzione del Commissariato la direttiva 16 giugno 2008 prot. n. 0050502 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, avente ad oggetto la corretta applicazione delle disposizioni del codice della strada nell ambito della predisposizione delle ordinanze da parte degli enti locali con particolare riguardo all istituzione dei divieti di transito per altezza. In merito ai presupposti di fatto e alle ragioni di diritto suesposte la sottoscritta propone ricorso in opposizione avverso l ordinanzaingiunzione proc. nr. (omissis)emanata dal Commissariato del Governo per la provincia di Trento per ivi sentire accogliere le seguenti CONCLUSIONI a) in via preliminare, sospendere ex art. 22 u.c., legge n. 689/81 in combinato disposto con l art. 204-bis commi 2 e 9 del codice della strada, l esecuzione dell atto impugnato attesa la fondatezza dei motivi addotti; 10
b) in via principale, in accoglimento del presente ricorso, annullare l ordinanza-ingiunzione impugnata con ogni presupposta e/o conseguente statuizione; c) in via principale, condannare il Commissariato del Governo per la provincia di Trento a risarcire il danno patrimoniale arrecato alla sottoscritta per aver sostenuto le seguenti voci di spesa da liquidarsi in via equitativa e che per quanto occorrer possa si quantificano in euro 200,00. Spese che non saranno prodotte in dettaglio ma che sono state sostenute come spese vive certamente esistenti, per la necessità di comprendere come rappresentare il proprio diritto. Si tratta di costi per la predisposizione del ricorso al Prefetto avverso il verbale di accertamento nonché costi sostenuti per ricorrere al Giudice di pace avverso l ordinanza-ingiunzione prefettizia (spese per telefonate, telefax, e-mail, fotografie, materiale, valori bollati, necessari per la predisposizione e spedizione dei ricorsi suddetti; spese di trasporto per recarsi in Firenze, presso la sede dell Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti per il necessario supporto nella predisposizione dei suddetti ricorsi; spese telefoniche e di trasporto per reperire e contattare un difensore che si prestasse a tutelare il sottoscritto in giudizio); d) in via principale, condannare il Commissariato del Governo per la provincia di Trento al risarcimento del danno non patrimoniale causato dallo stress e dal disagio che la sottoscritta ha dovuto patire per far fronte ad un comportamento del Commissariato che nel rifiutarsi di annullare la sanzione nonostante avesse notizia delle direttive del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell Interno, ha costretto il ricorrente a far presente in modo defatigante una situazione che lo sottrae al potere repressivo in tema di circolazione stradale ed in ultima analisi ad adire le vie giudiziarie e quindi ad intraprendere uno snervante percorso di tutela, altrimenti evitabile. Tale pregiudizio venga compensato con il 11
pagamento di una somma da liquidarsi in via equitativa e che per quanto occorrer possa si quantifica in euro 200,00; e) in via subordinata, ridurre la sanzione irrogata al minimo edittale; Con espressa riserva di ulteriormente precisare o modificare le presenti conclusioni, articolare mezzi istruttori, depositare documenti. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari se successivamente rappresentata da un difensore, anche alla luce della giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui le spese di lite non possono essere compensate in relazione alla possibilità di difendersi personalmente, senza considerare che il cittadino, con l adire il Giudice e con il farsi assistere innanzi ad esso da un professionista, ha esercitato dei diritti espressamente attribuitigli dall ordinamento e garantiti dalla Carta fondamentale; onde risulta in contrasto con gli uni e con l'altra oltre che con la razionale obiettiva considerazione delle difficoltà cui va incontro il cittadino stesso, inesperto non solo delle norme sostanziali e processuali, ma anche degli uffici e delle loro prassi imputare a colpa il mancato esercizio della facoltà di difendersi personalmente innanzi al giudice, facoltà che, proprio in quanto tale, implica l'esclusione dell'obbligatorietà della condotta alternativa per espressa previsione del legislatore, e pertanto non è consentito al giudice sanzionare indirettamente e di fatto il detto suo mancato esercizio attraverso l'accollo delle spese (Cass., sez. II, n. 23993/2007). Al fine della trasmissione degli avvisi e delle comunicazioni dichiara di volerli ricevere all indirizzo di posta elettronica: (omissis) In alternativa, come stabilito ai sensi del comma 2 dell articolo 204 bis del codice della strada e degli articoli 22 e 23 della Legge n. 689 datata 24 novembre 1981, la sottoscritta chiede che il funzionario incaricato di curare gli adempimenti in vista dell udienza, provveda a notificare tutti gli atti relativi al contenzioso al seguente indirizzo, anche se trattasi di residenza fuori del comune ove ha sede l'ufficio giudiziario, così come confermato dalla sentenza della Cassazione Civile - Sezione Lavoro - n. 13531 datata 3 12
luglio 2001 e depositata il 30 ottobre 2001. (Cfr. Corte di Cassazione n. 13531/01 In caso di opposizione ad ordinanza ingiunzione proposta ex art. 23 legge n. 689 del 1981, ove il ricorrente costituito personalmente abbia indicato la propria residenza, la notifica del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione non può essere eseguita mediante deposito nella cancelleria, ai sensi dell'art. 22, comma 5, della legge citata, ancorché tale residenza sia situata fuori del comune dove ha sede il giudice adito); (omissis)ai sensi dell art. 10, u.c. del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dichiara che il presente giudizio è esente dal contributo unificato sulla base del combinato disposto di cui al comma 1, dell art. 10 D.P.R. 115/2002 e al comma 10 dell art. 23 legge n. 689/81. Con osservanza, 22 luglio 2009 (omissis) Si allegano i seguenti documenti: 1. Fotografia autocaravan all interno dello stallo di sosta. 2. Avviso di violazione al codice della strada n. (omissis)redatto dalla Polizia Municipale del Comune di Canazei, in copia. 3. Verbale di contestazione redatto dalla Polizia Municipale del Comune di Canazei, in copia 4. Ricorso al Commissariato di Governo per la provincia di Trento. 5. Richiesta di accesso al Sindaco del comune di Canazei. 6. Ordinanza-ingiunzione proc. nr. (omissis) emanata dal Commissariato del Governo per la provincia di Trento, in originale 7. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, direttiva prot. 0050502 del 16 giugno 2008 Corretta applicazione delle disposizioni del 13
codice della strada nell ambito della predisposizione delle ordinanze da parte degli enti locali. 8. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti direttiva prot. direttiva prot. 0065235 del 25 giugno 2009 sulla corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni del Codice della strada in materia di sosta e parcheggio. 9. Ministero dei Trasporti direttiva prot. 031543 del 02 aprile 2007 sulla corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni del Codice della strada in materia di circolazione delle autocaravan. 10. Ministero dell Interno circolare prot. 0000277 del 14 gennaio 2008 avente ad oggetto la direttiva del Ministero dei Trasporti ai sensi dell art. 35 del Codice della strada. Linee guida in materia di circolazione e sosta delle autocaravan. 14