Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 4, 2013

Documenti analoghi
Corte d Appello di Roma, sezione Lavoro e Previdenza, sentenza del , n. 881

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 3, 2016.

Arricchimento senza causa anche con prima memoria istruttoria se riferita a stessa vicenda sostanziale dedotta

Studio Legale AVV. Anna Panunzio

Assegno divorzile: funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, con la firma delle Sezioni Unite

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 3, 2017.

Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, sentenza del [dott.ssa E. Coppola]

Editrice. Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada- Nesso causale onere della prova soddisfacimento prova atipica - sussistenza

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 4, 2013

Tribunale di. Atto di citazione. Formula di Elena BRUNO. Il sig., nato a ( ) il. e residente in alla via

Opposizione a decreto ingiuntivo: no alla produzione della copia notificata del decreto opposto a pena di improcedibilità.

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 3, 2015.

I termini a ritroso non beneficiano dei commi 4 e 5 dell art. 155 c.p.c.

CHIAMATA IN CAUSA DEL TERZO: LE ECCEZIONI POSSIBILI. Annotazione a Cassazione Civile, sezione sesta, sentenza del , n.

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 6, 2014.

Contratti Produzione fatture Decreto ingiuntivo Opposizione

Articolo di Maurizio VILLANI

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 5, 2014

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 3, 2015.

Opposizione a decreto ingiuntivo ed opposizione a precetto: unico atto? Nota a Tribunale di Lecce, sentenza non definitiva del

L udienza di trattazione e comparizione. La modifica delle domande e la rinunzia

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 5, 2016.

SESTA SEZIONE CIVILE 1. Dott. LUIGI MACIOCE - Consigliere - Re P. Dott. STEFANO SCHIRO' - Consigliere - ORDINANZA

Il criterio della competenza territoriale nel procedimento di separazione consensuale di cui all art. 711 c.p.c.

Notifica di citazione in appello non seguita da iscrizione a ruolo: ammissibile una seconda impugnazione, ma attenzione ai termini.

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 6, 2014.

Giudicato e posizione del terzo litisconsorte necessario pretermesso.

Termini c.d. a ritroso e giornata di sabato

L'ordinanza che ha pronunciato soltanto sulla competenza e sulle spese processuali deve essere impugnata con il mezzo ordinario di impugnazione

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 2, 2016.

Comparsa di costituzione nel procedimento ex art. 317 bis c.c. Formula di Elena BRUNO

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 3, 2017.

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 3, 2018.

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 4, 2018.

NULLA LA NOTIFICA EFFETTUATA TRAMITE CORRIERI PRIVATI. Annotazione alla sentenza Cass. Civ., sez. VI, 30/01/2014 n Mariantonietta CROCITTO

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 2, 2016.

Azione esecutiva del fisco, pretese della p.a.: quale regime per la prescrizione?

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 1, 2015.

Divieto di sentenze della terza via: in caso di vulnus, non c è sempre nullità

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 2, 2015.

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 3, 2015.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE. - Consigliere - - Rel. Consigliere - ORDINANZA

La decadenza dall azione per rovina e difetti di cose immobili è materia di eccezione in senso stretto

Domanda nuova ed accettazione del contraddittorio.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI. Sentenza 27 dicembre 2010, n Svolgimento del processo

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 4, 2017.

Opposizione a decreto ingiuntivo ed azione di ingiustificato arricchimento: nuove regole dalla Cassazione

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 2, 2016.

Nuovo appello motivato: conta la sostanza. La tesi formale è di dubbia costituzionalità.

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 5, 2014

UDIENZA DI PRIMA COMPARIZIONE DELLE PARTI E TRATTAZIONE DELLA CAUSA. Schema di Giulio SPINA. (art. 183 c.p.c.)

Opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 3, 2015.

Giudicato esterno ed effetti

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 1, 2017.

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 2, 2014

Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza 22 febbraio 13 aprile 2017, n Presidente Chiarini. Relatore Tatangelo

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 5, 2016.

Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo

Eccezione di incapacità a testimoniare: deve essere seguita da quella di nullità della deposizione, altrimenti vi è sanatoria.

Cass. 3613/2013: Violazione amministrativa commessa da minore di anni diciotto.

15,037/16 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA. SEZIONE CIVILE. Dott. ANIELLO NAPPI - Presidente -

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 6, 2016.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A.A. 2010/2011 I anno DIRITTO PROCESSUALE CIVILE 1 (50 ore) Dott.ssa Lucia Esposito Magistrato Materiali didattici - 07

Termini minimi a comparire non rispettati: l eventuale differimento d ufficio della prima udienza non sana.

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 1, 2017.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 1, 2016.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO. Sentenza n Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - 3 composta dai signori magistrati: dott. Adelaide AMENDOLA dott. Lina RUBINO

Separazione personale dei coniugi: sì ai danni non patrimoniali, indipendentemente dall addebito della separazione.

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 4, 2018.

Divieto di domande nuove: la domanda di rendimento del conto include la domanda di condanna al pagamento delle somme che risultano dovute

Articolo di Alfonso CERRATO (Avvocato del Foro di Roma e Dottore di ricerca in Diritto processuale civile)

REPUBBLICA ITALIANA. Cass /2018. Omesso invio delle bozze: nullità della CTU. Scritto da Francesco Annunziata Lunedì 17 Settembre :29

Nota a TRIBUNALE PER I MINORENNI DI MILANO, DECRETO

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 6, 2018.

REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE ORDINANZA

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 3, 2016.

Non oltre la prima udienza, nel giudizio ordinario Eccezione di parte Rilevabilità d ufficio Nel procedimento monitorio

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA

Compensazione delle spese: le gravi ed eccezionali ragioni si basano sulla giurisprudenza ex ante.

Dolo revocatorio processuale anche in caso di silenzio.

Revisione dell assegno di mantenimento per i figli: è ininfluente quando maturano di fatto nuovi presupposti.

Dott. Pietro Lisa Consigliere Dott. Manila Salvà Consigliere ha pronunziato la seguente

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 1, 2018.

Associazione Italiana Giovani Avvocati Sezione di Messina. L attività professionale dei praticanti abilitati

Giudizio di appello nel rito del lavoro: l omessa notifica è insanabile.

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 3, 2015.

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 3, 2017.

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 6, 2014.

PROCESSO CIVILE A COGNIZIONE PIENA PROCESSO ORDINARIO TRIBUNALE

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 3, 2014

SCHEMA DI DECRETO LEGGE MISURE URGENTI PER LA CRESCITA DEL PAESE CAPO VII - ULTERIORI MISURE PER LA GIUSTIZIA CIVILE

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 5, 2014.

Transcript:

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN 228-8693 Pubblicazione del 24.0.203 La Nuova Procedura Civile, 4, 203 Comitato scientifico: Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, segreteria del Consiglio Superiore della Magistratura) - Vittorio CORASANITI (Magistrato) - Francesco ELEFANTE (Magistrato) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato). --------------------------- Reconventio reconventionis nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. La reconventio reconventionis - nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - nasce dall'eventuale domanda riconvenzionale formulata dall'opponente, a seguito della quale la parte opposta si venga a trovare a sua volta nella posizione processuale di convenuto, cui non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione, appunto, di una reconventio reconventionis. Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 4.0.203, n. 22754 omissis. Con il primo motivo si denunzia violazione di norme di diritto e vizio di motivazione in relazione alla presunta assenza di forma scritta. Sostiene il ricorrente che le la delibere per riconoscimento di debiti fuori bilancio adottate dal Comune perseguono uno scopo economico sociale equivalente a quello che informa di sè i contratti disciplinati dalla legge e quindi il riconoscimento di debito, in quanto generativo di obbligazioni in capo alla pubblica amministrazione alla stregua di un contratto, può farsi rientrare nella categoria degli atti sostitutivi del contratto. 2. Il motivo è infondato. La Corte di appello ha affermato che le delibere poste a base del decreto ingiuntivo non potevano considerarsi ricognizione di debito, perchè non portate a conoscenza del creditore. La motivazione deve essere integrata con i seguenti principi.

Questa Corte ha affermato che il riconoscimento, da parte dei comuni, province o comunità montane, di debiti fuori bilancio, ai sensi del D.L. 2 marzo 989, n. 66, art. 24 (conv, con modif., nella L. 24 aprile 989, n. 44) e del D.L. 2 gennaio 99, n. 6, art. 2 bis (conv., con modif., nella L. 5 marzo 99, n. 80), rientra in un regime provvisorio che consente di far salvi gli impegni di spesa in precedenza assunti senza copertura contabile, ma non innova in alcun modo alla disciplina che regolamenta la conclusione dei contratti da parte della P.A., nè introduce una sanatoria per i contratti eventualmente nulli o comunque invalidi, come quelli conclusi, senza la forma scritta prescritta - appunto per i contratti conclusi iure privatorum dalla P.A. - ad substantiam. 3. Un tale riconoscimento, quindi, presuppone necessariamente l'esistenza di un'obbligazione validamente assunta dall'ente locale, anche se sprovvista di copertura finanziaria, e non può costituire esso stesso fonte di obbligazione. Cass. n. 942 del 20 Cass. 5.2.2007 n. 2489; Cass. 25.5.2005 n. 02; v. anche Cass. 4.2.2006 n. 26826. 4. Nella specie è certo che la fornitura di merce in favore del Comune è stata effettuata dal B. senza che vi fosse un contratto in forma scritta. Il ricorrente, in realtà, vorrebbe indebitamente estendere la sanatoria legale della nullità di cui al D.L. n. 66 del 989 oltre il suo ambito di applicazione, che concerne solo le nullità derivanti dal fatto che l'ente ebbe ad assumere impegni di spesa privi di regolare copertura. 5. La procedura di riconoscimento dei debiti fuori bilancio sana la nullità conseguente alla mancata indicazione della copertura finanziaria: ha cioè l'effetto contabile di rendere possibile il pagamento, in applicazione della complessa disciplina approvata ai fini del risanamento delle finanze degli enti locali. Non vale a sanare altre cause di nullità, nè in particolare quella derivante dalla mancata attribuzione dell'incarico in forma scritta Cass. civ. n. 7966/2008, cit. Cass., Cass. civ n. 27406 del 2008. 6. Il profilo della censura con cui si denunzia vizio di motivazione è inammissibile perchè effettuate senza la precisa indicazione delle lacune argomentative, ovvero delle illogicità consistenti nell'attribuzione agli elementi di giudizio di un significato estraneo al senso comune, oppure con l'indicazione dei punti inficiati da mancanza di coerenza logica, e cioè connotati da un'assoluta incompatibilità razionale degli argomenti, sempre che questi vizi emergano appunto dal ragionamento logico svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza. (Cass., n. 478 del 2007; Cass., n. 3777 del 2007; Cass., n. 5604 del 2007). 7. Con il secondo motivo si denunzia violazione di norme di diritto e vizio di motivazione in relazione alla domanda di arricchimento senza causa. Sostiene il ricorrente che la domanda di arricchimento senza causa poteva essere proposta fino alla precisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado in virtù della normativa anteriore alla L. n. 53 del 990 applicabile alla presente controversia,e che la domanda

ex art. 204 c.c. costituisce una ementadio e non una mutatio della domanda originaria. 8. Il motivo è infondato. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che le domande di adempimento contrattuale e di arricchimento senza causa, quali azioni che riguardano entrambe diritti eterodeterminati, si differenziano, strutturalmente e tipologicamente, sia quanto alla "causa petendi" (esclusivamente nella seconda rilevando come fatti costitutivi la presenza e l'entità del proprio impoverimento e dell'altrui locupletazione, nonchè, ove l'arricchito sia una P.A., il riconoscimento dell'utilitas da parte dell'ente), sia quanto al "petitum" (pagamento del corrispettivo pattuito o indennizzo). Ne consegue che, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo - al quale si devono applicare le norme del rito ordinario, ai sensi dell'art. 645, comma 2, e, dunque, anche l'art. 83 c.p.c., comma 5 - è ammissibile la domanda di arricchimento senza causa avanzata con la comparsa di costituzione e risposta dall'opposto (che riveste la posizione sostanziale di attore) soltanto qualora l'opponente abbia introdotto nel giudizio, con l'atto di citazione, un ulteriore tema di indagine, tale che possa giustificare l'esame di una situazione di arricchimento senza causa. In ogni altro caso, all'opposto non è consentito di proporre, neppure in via subordinata, nella comparsa di risposta o successivamente, un'autonoma domanda di arricchimento senza causa, la cui inammissibilità è rilevabile d'ufficio dal giudice. Cass. S.U. 27-2-200 n. 2628. 9. In ordine ai limiti temporali dell'esercizio di questa facoltà all'attore è consentito nell'ordinario giudizio di cognizione di proporre, nell'udienza di cui all'art. 83 c.p.c., quelle domande ed eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto, perchè questa rappresenta il primo atto difensivo utile, in quanto temporalmente successivo a quello che ne determina la proponibilità. 0. Invece, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il limite temporale preclusivo alla proponibilità della domanda di arricchimento senza causa deve farsi risalire alla comparsa di costituzione e risposta dell'opposto equivalente, per le ragioni già dette, alla comparsa di risposta del convenuto ai sensi dell'art. 67 c.p.c., nell'ordinario giudizio di cognizione. La comparsa di costituzione e risposta, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, rappresenta, infatti, il primo atto difensivo, in cui l'opposto, a seguito delle difese contenute nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo dell'opponente, deve proporre, a pena di decadenza (arg. ex art. 67 c.p.c., comma 2), la domanda di ingiustificato arricchimento.. Al di fuori di tali ristretti termini, la domanda di ingiustificato arricchimento non può essere proposta nel giudizio di primo grado conseguente alla proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo, e la sua tardiva proposizione è soggetta al rilievo officioso,

indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte. Il regime di preclusioni introdotto nel rito civile ordinario riformato è finalizzato a tutelare, non solo l'interesse di parte, ma anche l'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo (v. in questo senso, anche Cass. 5.7.2007 n. 547; Cass. 29.3.2006 n. 7243; Cass. 27.5.2005 n. 38; inoltre S.U..5.2006 n. 083). Al che consegue che neppure l'accettazione del contraddittorio vale a sanare la sua tardiva proposizione. 2. Si osserva che il testo attuale dell'art. 83 c.p.c., comma 5, (come sostituito dal D.L. 4 marzo 2005, n. 35, art. 2, lett. e ter, conv., con mod., dalla L. 4 maggio 2005, n. 80, con decorrenza dal marzo 2006 (per effetto del D.L 30 dicembre 2005, n. 273, art. 39 bis, conv., con mod., dalla L. 23 febbraio 2006, n. 5; ed applicabile ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore) riproduce lo stesso schema e tenore letterale dell'art. 83 c.p.c., comma 4 (norma quest'ultima applicabile, con decorrenza dal 30.4.995, per effetto della L. 26 novembre 990, n. 353, art. 7), nonchè dell'art. 83 c.p.c., comma 4, nel testo anteriore alla novella del 990. Afferma la disposizione citata: "Nella stessa udienza l'attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto. Può altresì chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi dell'art. 06 e art. 269, comma 3, se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto. Le parti possono precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate". 3. Di tal che tali principi sono applicabili anche alla presente controversia in quanto l'art. 83 c.p.c., comma 4 nel testo anteriore alla novella del 990, temporalmente applicabile alla presente controversia, è rimasto immutato fino alla formulazione dell'attuale all'art. 83 c.p.c., comma 5. 4. La reconventio reconventionis - nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - nasce dall'eventuale domanda riconvenzionale formulata dall'opponente, a seguito della quale la parte opposta si venga a trovare a sua volta nella posizione processuale di convenuto, cui non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione, appunto, di una reconventio reconventionis (v. in questo senso Cass. 3.2.2009 n. 3639 ; Cass. 3.3.2007 n. 8077; Cass. 7.2.2006 n. 2529; Cass. 8.6.2004 n. 45; Cass. 29.7.2002 n. 80). La massima ufficiale così recita: nel giudizio di cognizione ordinario, che si instaura con la proposizione di una domanda mediante atto di citazione, l'attore non può proporre domande diverse rispetto a quelle originariamente formulate nell'atto di citazione, trovando peraltro tale principio una deroga nel caso in cui, per effetto di una domanda riconvenzionale proposta dal convenuto, l'attore venga a trovarsi, a sua volta, in una posizione processuale di convenuto, così che al medesimo, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, non può essere negato il diritto di difesa mediante la "reconventio reconventionis".

5. Nella specie la necessità di introdurre la domanda di arricchimento senza causa è conseguenza della difesa del Comune opponente, che ha contrastato l'azione contrattuale proposta dal B. eccependo la nullità dei contratti perchè non stipulati in forma scritta, ma la domanda di arricchimento è stata introdotta dall'opposto non nella comparsa di costituzione, ma nel corso del giudizio di primo grado, ed è quindi tardiva come affermato dalla sentenza impugnata. 6. Il profilo della censura con cui si denunzia vizio di motivazione è inammissibile perchè effettuato senza la precisa indicazione delle lacune argomentative, ovvero delle illogicità consistenti nell'attribuzione agli elementi di giudizio di un significato estraneo al senso comune, oppure con l'indicazione dei punti inficiati da mancanza di coerenza logica, e cioè connotati da un'assoluta incompatibilità razionale degli argomenti, sempre che questi vizi emergano appunto dal ragionamento logico svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza. Le spese del giudizio seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori come per legge. Così deciso in Roma, il 9 giugno 203 Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 203