Titolo I NORME PROCEDURALI. CAPO I L iniziativa



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1 Titolo I NORME PROCEDURALI CAPO I L iniziativa Sezione I - Soggetti art. 1 - Provvedimenti abilitativi e denuncia di inizio attività pag. 10 art. 2 - Autorizzazione paesaggistica pag. 11 Istituto previsto dal Decreto legislativo. n.490 del 29 Ottobre 1999 art. 3 - Piani Attuativi pag. 11 art. 4 - Licenza d uso (abitabilità e/o agibilità) pag. 11 Sezione II - Contenuti dell'istanza art.5 - Domanda di concessione o di autorizzazione edilizia pag. 12 art. 6 - Domanda di voltura pag. 12 art. 7 - Modalità di presentazione della denuncia di inizio attività Istituto previsto dall art.2, comma 60 della Legge n.662 del 23/12/96, esteso dalla Legge Regionale n.22 del 19/12/1999 pag. 13 art. 8 - Procedimento per le opere interne Istituto previsto dall art.26 della Legge 47/85 pag. 14 art. 9 - Domanda di autorizzazione paesaggistica pag. 15 art. 10 - Proposte di Piani Attuativi di iniziativa privata pag. 15 art. 11 - Richiesta di abitabilità e/o agibilità pag. 16 Sezione III - Documenti ed elaborati da allegare alle istanze art. 12 - Documenti ed elaborati da allegare alle istanze pag. 16 art. 13 - Concessione edilizia pag. 16 art. 14 - Autorizzazione edilizia Istituto previsto dall art.49 della Legge 457/78 e dall art.7 della Legge.94/82 pag. 17 art. 15 - Licenza d uso pag. 18 art. 16 - Autorizzazione paesaggistica pag. 18 art. 17 - Piani Attuativi pag. 20

2 Sezione IV - Autocertificazione ed asseverazione art. 18 - Autocertificazione pag. 22 art. 19 - Asseverazione pag. 23 CAPO II Le fasi del procedimento amministrativo Sezione I - Fase di avvio art. 20 - Presentazione dell istanza pag. 23 art. 21 - Responsabilità del procedimento pag. 24 Sezione II - Fase istruttoria art. 22 - Denuncia di Inizio Attività pag. 24 art. 23 - Comunicazione ex art. 26 Legge 47/85 pag. 24 art. 24 - Concessione edilizia pag. 24 art. 25 - Autorizzazione edilizia pag. 25 art.26 - Autorizzazione paesaggistica pag. 26 art. 27 - Piani Attuativi pag. 26 Sezione III - Fase decisionale art. 28 - Concessione edilizia pag. 27 art. 29 - Autorizzazione edilizia pag. 27 art. 30 - Autorizzazione paesaggistica pag. 28 art. 31 - Piani Attuativi pag. 28 Sezione IV - Provvedimento finale art. 32 - Provvedimento di Concessione edilizia pag. 29 art. 33 - Autorizzazione edilizia pag. 29 art. 34 - Termine di inizio e ultimazione dei lavori pag. 30 art. 35 - Rilascio della licenza d uso pag. 30 Sezione V - Fase integrativa dell efficacia art. 36 - Libretto d uso e di manutenzione pag. 31 art. 37- Comunicazione del provvedimento pag. 31

3 art. 38 - Pubblicazione del provvedimento pag. 32 art. 39 - Autorizzazione paesaggistica pag. 32 CAPO III Semplificazione dei procedimenti amministrativi Sezione I - Conferenza dei servizi art. 40 Conferenza dei servizi tra strutture interne al Comune pag. 32 art. 41 - Conferenza dei servizi tra amministrazioni diverse pag. 33 Sezione II - Sportello unico per le attività produttive art. 42 - Ambito di applicazione pag. 33 art. 43 - Definizione di impianti a struttura semplice pag. 33 art. 44 - Struttura organizzativa pag. 34 art. 45 - Procedimento mediante Conferenza dei servizi pag. 34 art. 46 - Procedimento mediante autocertificazione pag. 35 art. 47 - Verifica pag. 36 art. 48 - Procedura di collaudo pag. 37 Sezione III - Collaborazione tra privati e Comune art. 49 - Indicazioni interpretative pag. 37 CAPO IV L accesso ai documenti Sezione I - Fonti normative art. 50 - Norme applicabili pag. 38 art. 51 - Casi di esclusione pag. 38 art. 52 - Differimento dell accesso ai documenti pag. 39 Sezione II - Procedimento di accesso art. 53 - Modalità di accesso ai documenti pag. 39 art. 54 - Richiesta di accesso pag. 39 art. 55 - Conclusione del procedimento pag. 40

4 Sezione III - Rilascio di copie art. 56 - Esame del documento pag. 40 art. 57 - Estrazione di copia del documento pag. 40 CAPO V Vigilanza e sanzioni Sezione I - Fonti normative art. 58 - Sanzioni edilizie pag. 41 art. 59 - Sanzioni paesaggistiche pag. 42 Sezione II - Attività di vigilanza art. 60 - Modalità di controllo pag. 42 art. 61 - Verifiche e visite tecniche di controllo pag. 42 Sezione III - Fasi del procedimento sanzionatorio art. 62 - Avvio del procedimento pag. 43 art. 63 - Fase istruttoria pag. 43 art. 64 - Fase decisionale pag. 43 art. 65 - Fase integrativa dell efficacia pag. 44 art. 66 - Fase di esecuzione d ufficio pag. 44 Titolo II LA COMMISSIONE EDILIZIA CAPO I Composizione e nomina Sezione I - Composizione art. 67 - Composizione pag. 44 Sezione II - Nomina e durata

5 art. 68 - Nomina e designazione pag. 45 art. 69 - Scadenza pag. 45 Sezione III - Casi di incompatibilità art. 70 - Incompatibilità pag. 45 art. 71 - Conflitto d interessi pag. 46 Sezione IV - Casi di decadenza dei commissari art. 72 - Incompatibilità sopravvenuta pag. 46 art. 73 - Assenze ingiustificate pag. 46 CAPO II Le attribuzioni Sezione I - Individuazione delle attribuzioni art. 74 - Attribuzioni della Commissione pag. 47 art. 75 - Pareri obbligatori ex lege pag. 47 art. 76 - Altri pareri obbligatori pag. 47 Sezione II - Casi di esclusione del parere art. 77 - Casi di esclusione del parere pag. 48 Sezione III - Ambito di valutazione art. 78 - Modalità di valutazione della Commissione Edilizia pag. 48 art. 79 - Modalità di valutazione ai fini della autorizzazione paesaggistica pag. 49 CAPO III Funzionamento Sezione I - Modalità di convocazione art. 80 - Convocazione pag. 49 art. 81 - Ordine del giorno pag. 50

6 Sezione II - Validità delle sedute e delle decisioni art. 82 - Validità delle sedute e delle decisioni pag. 50 art. 83 - Relazione degli esperti in materia di tutela paesistico-ambientale pag. 50 art. 84 - Pubblicità delle sedute pag. 50 art. 85 - Verbalizzazione pag. 51 art. 86 - Sopralluogo pag. 51 Sezione III - Rapporto con le strutture organizzative del Comune art. 87 - Rapporto tra Commissione Edilizia e strutture organizzative comunali pag. 51 Titolo III DISPOSIZIONI SULL ATTIVITA EDILIZIA CAPO I Tipologia degli interventi e Ambiente Urbano Sezione I - Tipologia art. 88 - Tipologia degli interventi edilizi pag. 52 art. 89 - Manutenzione ordinaria pag. 52 art. 90 - Manutenzione straordinaria pag. 54 art. 91 - Restauro e risanamento conservativo pag. 55 art. 92 - Ristrutturazione edilizia pag. 57 art. 93 - Sopralzo pag. 57 art. 94 - Ampliamento pag. 57 art. 95 - Demolizione pag. 57 art. 96 - Ricostruzione edilizia pag. 58 art. 97 - Nuova costruzione pag. 58 Sezione II - Spazi pubblici o ad uso pubblico art. 98 - Disciplina del verde su aree pubbliche pag. 58 art. 99 - Decoro degli spazi pubblici o ad uso pubblico pag. 59 art. 100 - Insegne e mezzi pubblicitari pag. 60 art. 101 - Chioschi, cabine telefoniche, edicole pag. 60 art. 102 - Passaggi pedonali pag. 60

7 art. 103 - Percorsi ciclabili pag. 61 art. 104 - Spazi porticati pag. 61 art. 105 - Occupazione degli spazi pubblici pag. 62 art. 106 - Disciplina d uso del sottosuolo pag. 62 art. 107 - Reti di servizi pubblici pag. 63 art. 108 - Volumi tecnici ed impiantistici pag. 63 art. 109 - Intercapedini e griglie di aerazione pag. 63 Sezione III - Spazi privati art. 110 - Norme di comportamento degli operatori a tutela dell ambiente urbano pag. 64 art. 111 - Accessi e passi carrabili pag. 64 art. 112 - Strade private pag. 65 art. 113 - Allacciamento alle reti fognarie pag. 66 art. 114 - Allacciamento alle reti impiantistiche pag. 66 art. 115 - Recinzioni e muri di sostegno pag. 67 art. 116 - Spazi inedificati pag. 69 art. 117 - Sistemazioni esterne ai fabbricati pag. 69 art. 118 - Toponomastica e segnaletica pag. 70 art. 119 - Numeri civici pag. 70 art. 120 - Cassette per la corrispondenza pag. 70 CAPO II Requisiti delle costruzioni in rapporto all ambiente e allo spazio urbano Sezione I - Inserimento ambientale delle costruzioni art. 121 - Decoro delle costruzioni pag, 71 art. 122 - Allineamenti pag. 71 art. 123 - Spazi conseguenti ad arretramenti pag. 72 art. 124 - Prospetti su spazi pubblici pag. 72 art. 125 - Sporgenze e aggetti pag. 73 art. 126 - Tende aggettanti su suolo pubblico pag. 73 art. 127 - Portici e gallerie pag. 73 art. 128 - Disciplina del colore pag. 74 art. 129 - Disciplina dell uso dei materiali di finitura pag. 74 art. 130 - Disciplina del verde su aree private pag. 75 Sezione II - Manutenzione ed interventi di adeguamento delle costruzioni

8 art. 131 - Manutenzione e revisione periodica delle costruzioni pag. 76 CAPO III Realizzazione degli interventi Sezione I - Disciplina delle opere art. 132 - Requisiti delle costruzioni pag. 76 art. 133 - Richiesta e consegna dei punti fissi pag. 76 art. 134 - Inizio dei lavori pag. 77 art. 135 - Disciplina del cantiere pag. 77 art. 136 - Occupazione del suolo pubblico e recinzioni provvisorie pag. 78 art. 137 - Sicurezza del cantiere pag. 79 art. 138 - Scavi e demolizioni pag. 79 art. 139 - Conferimento dei materiali di risulta pag. 80 art. 140 - Rinvenimenti pag. 80 art. 141 - Ultimazione dei lavori pag. 80 CAPO IV Modalità di predisposizione dei progetti Sezione I - Unificazione grafica art. 142 - Modalità di rappresentazione grafica pag. 81 Sezione II - Criteri di rappresentazione dell inserimento ambientale art. 143 - Rappresentazione del contesto ambientale pag. 81 Sezione III - Elenco degli elaborati grafici e degli elementi di dimensionamento soggetti a verifica tecnica art. 144 - Documentazione tecnica pag. 82 Sezione IV - Indice dei capitoli della relazione illustrativa e degli allegati di calcolo art. 145 - Relazione illustrativa pag. 85

9 Titolo IV NORME FINALI E TRANSITORIE CAPO I Durata del Regolamento Edilizio art. 146 - Modifiche al Regolamento Edilizio pag. 87 art. 147 - Testi coordinati pag. 87 CAPO II Rapporti tra Regolamento Edilizio, N.T.A. del P.R.G., Regolamento di Igiene art. 148 - Correlazione tra Regolamento Edilizio e Regolamento di Igiene pag. 87 art. 149 - Prevalenza tra Regolamento Edilizio ed N.T.A. del P.R.G. pag. 87 CAPO III Validità e Deroghe art. 150 - Decorrenza della validità pag. 88 art. 151 - Casi in cui è applicabile la deroga pag. 88

10 Titolo I NORME PROCEDURALI CAPO I L iniziativa Sezione I - Soggetti Articolo 1 Provvedimenti abilitativi e denuncia di inizio attività 1. Sono legittimati a presentare domanda di provvedimento abilitativo (concessione edilizia, autorizzazione edilizia), nonché a presentare la denuncia di inizio attività (D.I.A.), i seguenti soggetti: a) il proprietario, nel caso di comproprietà, pro quota indivisa, la domanda deve essere firmata da tutti i comproprietari; b) l amministratore del condominio per quanto riguarda i beni comuni; c) il singolo condomino, previo consenso dell'assemblea condominiale quando l intervento avviene su parti comuni; d) il rappresentante volontario del proprietario, laddove nominato, con l indicazione della procura; e) il rappresentante legale del proprietario; f) il titolare di diritto di superficie; g) l usufruttuario, nei limiti di cui all art.986 Codice Civile; h) l enfiteuta; i) il titolare del diritto di servitù, sia volontaria che coattiva, limitatamente alle opere necessarie per l esercizio della servitù; l) l affittuario di fondo rustico, limitatamente alle opere consentite in base al titolo vantato, secondo quanto prevede la Legge 3 Maggio 1982, n.203; m) il concessionario di terre incolte per il miglioramento dei fabbricati rurali e delle case di abitazione; n) il beneficiario di decreto di occupazione d'urgenza; o) il concessionario di miniere, limitatamente alle opere necessarie all esercizio dell attività in concessione; p) il conduttore o l affittuario, nel caso in cui in base al contratto abbia la facoltà, espressamente conferitagli dal proprietario, di eseguire interventi edilizi; q) colui che abbia ottenuto dall Autorità Giudiziaria provvedimento, di qualunque natura, che lo legittimi all esecuzione di interventi edilizi su fondi altrui;

11 r) colui che ha ottenuto il godimento di beni immobili appartenenti al demanio. 2. I soggetti indicati al comma precedente sono inoltre legittimati ad attivare la procedura di cui all'art.26 della Legge 28 Febbraio 1985 n.47 relativa alla realizzazione di opere interne. 3. I soggetti legittimati a presentare istanze per i provvedimenti abilitativi, oppure a presentare denuncia di inizio attività, oppure ad attivare la procedura di cui all art.26 della Legge n.47/85, sono altresì legittimati a presentare domanda per ottenere i pareri o i provvedimenti autorizzatori nei procedimenti o nei subprocedimenti relativi, fatto comunque salvo quanto previsto al successivo art.2. Articolo 2 Autorizzazione paesaggistica. Istituto previsto dal Decreto Legislativo n.490 del 29 Ottobre 1999 1. Sono legittimati a presentare istanza di autorizzazione paesaggistica, secondo quanto prevede l art.51 Decreto Legislativo n.490/99, il proprietario, il possessore, o il detentore del bene che si intende trasformare. 2. In conformità a quanto disposto dall'art.25 del Regio Decreto 3 Giugno 1940, per gli interventi da eseguirsi su aree vincolate paesaggisticamente in base al Decreto Legislativo 490/99, il rilascio dell'autorizzazione di cui all art.51 del Decreto Legislativo 490/99 è, in ogni caso, preliminare all'avvio dei procedimenti edilizi. Articolo 3 Piani Attuativi 1. Sono legittimati a presentare proposta di piani attuativi di iniziativa privata i titolari del diritto di proprietà o del diritto di superficie di tutte le aree comprese nel piano. 2. La proposta di piano attuativo di cui al comma precedente può essere presentata anche dagli usufruttuari previo assenso dei proprietari. 3. La proposta di piano di recupero può essere presentata, ai sensi dell'art.30 della Legge 5 Agosto 1978 n.457, dai proprietari degli immobili e delle aree facenti parte delle zone di recupero, rappresentanti, in base all'imponibile catastale, almeno i tre quarti del valore degli immobili interessati. Articolo 4 Licenza d uso (abitabilità e/o agibilità) 1. Sono legittimati a chiedere la licenza d uso (autorizzazione di cui all art.221 del T.U. delle LL.SS. approvato con Regio Decreto 27.7.1934 n.1265 come modificato dall art. 4 del DPR 425/94 e successive integrazioni) tutti i soggetti intestatari dei provvedimenti abilitativi di cui ai precedenti

12 articoli o comunque legittimati alla realizzazione di opere per le quali sia richiesta tale certificazione di conformità alla normativa igienico-sanitaria. Sezione II - Contenuti dell'istanza Articolo 5 Domanda di concessione o di autorizzazione edilizia 1. La domanda di concessione edilizia, ovvero di autorizzazione edilizia, indirizzata alla struttura competente e redatta su modulo prestampato fornito dal Comune, deve contenere tutti i seguenti dati: a) generalità del richiedente, nel caso di soggetto collettivo (società, ente, condominio) è necessario anche indicare le generalità della persona fisica che rappresenta il soggetto collettivo o che, comunque, è legittimata a presentare la domanda in base allo statuto o a specifico atto deliberativo da indicare nella domanda; b) numero del codice fiscale del richiedente; c) generalità del progettista, con indicazione dell Ordine o del Collegio professionale di appartenenza; d) ubicazione ed estremi catastali dell immobile oggetto dell intervento con la specificazione: - della zona urbanistica in cui l immobile oggetto dell intervento insiste; - di eventuali vincoli ambientali, monumentali, o di altra natura (idrogeologico, sismico, ecc.), che gravano sull immobile oggetto dell intervento; e) qualificazione dell intervento stesso secondo la classificazione riportata al Titolo III, Capo I; f) luogo e data di presentazione della domanda nonché sottoscrizione del richiedente e del progettista; g) indirizzo esatto, ove non coincidente con la residenza, dove comunicare o notificare gli atti amministrativi inerenti il procedimento; Articolo 6 Domanda di voltura 1. Nell ipotesi di trasferimento della concessione o dell autorizzazione edilizia, i successori o gli eventuali aventi causa possono chiedere che la concessione edilizia o l autorizzazione edilizia sia intestata agli stessi. 2. Il successore o l avente causa presenta alla struttura competente la domanda di nuova intestazione (voltura) con indicazione, in via di autocertificazione, dell atto con cui è stata trasferita la titolarità del diritto che ha costituito il presupposto per il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia. 3. Gli obblighi nascenti dall autorizzazione e dalla concessione sono trasferiti a carico del soggetto subentrante, a partire dal giorno in cui viene notificato al subentrante l atto di voltura. 4. Le variazioni d intestazione della autorizzazione e della concessione edilizia non comportano revisione del relativo atto amministrativo.

13 Articolo 7 Modalità di presentazione della denuncia di inizio attività. Istituto previsto dall art.2, comma 60 della Legge n.662 del 23/12/96, esteso dalla Legge Regionale n.22 del 19/12/1999 1. Il soggetto legittimato presenta alla struttura competente nei modi e nei tempi previsti dalla legislazione vigente, apposita dichiarazione, redatta in forma libera su modulo prestampato fornito dal Comune e sottoscritta dal soggetto legittimato e dal progettista, nella quale vanno descritte le opere edilizie che si intendono realizzare con la specificazione dei seguenti dati: a) generalità del dichiarante, nel caso di soggetto collettivo (società, ente, condominio) è necessario anche indicare le generalità della persona fisica che rappresenta il soggetto collettivo o che, comunque, è legittimata a presentare la denuncia in base allo statuto o a specifico atto deliberativo da indicare nella denuncia stessa; b) numero del codice fiscale del richiedente; c) generalità del progettista, con indicazione dell Ordine o del Collegio professionale di appartenenza; d) ubicazione ed estremi catastali dell immobile oggetto dell intervento con la seguente specificazione; - della zona urbanistica in cui l immobile oggetto dell intervento insiste; - di eventuali vincoli ambientali, monumentali, o di altra natura (idrogeologico, sismico, ecc.), che gravano sull immobile oggetto dell intervento; e) dichiarazione del titolo che legittima il dichiarante a presentare la denuncia di inizio attività; f) generalità del professionista al quale è affidata la direzione dei lavori, con indicazione dell Ordine o del Collegio professionale di appartenenza; g) indicazione dell impresa alla quale si intende affidare i lavori; h) indirizzo esatto, ove non coincidente con la residenza, dove comunicare o notificare gli atti amministrativi inerenti il procedimento. 2. La domanda deve riportare l elenco dettagliato dei documenti e degli elaborati allegati. 3. Il professionista dovrà, nella relazione, descrivere in modo analitico le opere oggetto della Denuncia d Inizio Attività, ed asseverare che tali opere siano conformi agli strumenti urbanistici vigenti, sia generali che particolari, e al vigente Regolamento Edilizio e non in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati, sia generali che particolari; dovrà altresì asseverare il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie vigenti. 4. Qualora la Denuncia d Inizio Attività riguardi opere per le quali siano dovuti oneri di urbanizzazione e contributo costo di costruzione, il relativo calcolo deve essere allegato alla Denuncia d Inizio Attività stessa il pagamento degli oneri deve essere effettuato prima dell inizio dei lavori.

14 Articolo 8 Procedimento per le opere interne. Istituto previsto dall art.26 della Legge 47/85 1. Il soggetto legittimato deve presentare alla struttura competente una propria comunicazione con cui dà notizia che, contestualmente al deposito della stessa, ha dato inizio ai lavori relativi ad opere interne alle costruzioni, allegando una relazione a firma di un professionista abilitato alla progettazione che asseveri le opere da compiersi ed il rispetto delle norme di sicurezza e delle norme igienico-sanitarie vigenti. 2. La comunicazione deve contenere i seguenti dati: a) generalità del richiedente, nel caso di soggetto collettivo (società, ente, condominio) è necessario anche indicare le generalità della persona fisica che rappresenta il soggetto collettivo o che, comunque, è legittimata a presentare la domanda in base allo statuto o a specifico atto deliberativo da indicare nella domanda stessa; b) numero di codice fiscale di colui che dà la comunicazione; c) estremi ed ubicazione dell immobile, con l indicazione della zona urbanistica ove insiste l immobile oggetto dell intervento; d) dichiarazione che l immobile non è soggetto a vincoli ai sensi della Legge n.490/99. e) dichiarazione di proprietà dell immobile oggetto dell intervento o indicazione di altro titolo che legittima il dichiarante all esecuzione delle opere interne; f) generalità del professionista, con relativo codice fiscale, nonché gli estremi dell iscrizione all Ordine o al Collegio professionale; g) generalità dell imprenditore che è stato incaricato della esecuzione delle opere interne; h) sottoscrizione del dichiarante, data e luogo di presentazione della comunicazione. 3. Il professionista, nella relazione, deve: a) autocertificare di essere abilitato alla progettazione, indicando gli estremi dell iscrizione al Collegio o all Ordine professionale di appartenenza; b) descrivere analiticamente le opere da compiersi; c) asseverare che le opere da compiersi: - non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati o approvati e con il presente Regolamento Edilizio; - non comportino modifiche alla sagoma della costruzione, ai prospetti, né aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari; - non modifichino la destinazione d uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari; - non rechino pregiudizio alla statica dell immobile; - per quanto riguarda gli immobili compresi nelle zone A, che gli stessi rispettino le originarie caratteristiche costruttive. 4. La relazione deve inoltre asseverare il rispetto delle norme di sicurezza e delle norme igienicosanitarie vigenti.

15 Articolo 9 Domanda di autorizzazione paesaggistica 1. I soggetti legittimati, ai sensi dell art.51 del Decreto Legislativo 490/99, a presentare istanza di autorizzazione paesaggistica devono indicare nell istanza medesima i seguenti elementi: a) generalità del richiedente, nel caso di soggetto collettivo (società, ente, condominio) è necessario anche indicare le generalità della persona fisica che rappresenta il soggetto collettivo o che, comunque, è legittimata a presentare la domanda in base allo statuto o a specifico atto deliberativo da indicare nella domanda; b) numero del codice fiscale del richiedente; c) estremi catastali e ubicazione dell immobile oggetto dell intervento; d) generalità del progettista, con indicazione dell Ordine o del Collegio professionale di appartenenza; e) specificazione della natura del vincolo apposto, in base alle procedure previste dal Decreto Legislativo 490/99 (ex Legge 1497/39 ed ex Legge 431/85); f) segnalazione in ordine all eventuale inserimento dell immobile all interno del perimetro del Parco Sovraccomunale denominato parco del Lura o in altre zone oggetto di particolari vincoli (es. D.Lvo 152/99); g) indirizzo esatto, ove non coincidente con la residenza, dove comunicare o notificare gli atti amministrativi inerenti il procedimento. 2. La domanda deve riportare l elenco dettagliato dei documenti e degli elaborati allegati. Articolo 10 Proposte di Piani Attuativi di iniziativa privata 1. La proposta di piani attuativi di iniziativa privata, deve essere indirizzata all Amministrazione Comunale e deve indicare: a) generalità del proponente, nel caso di soggetto collettivo (società, ente, condominio) è necessario anche indicare le generalità della persona fisica che rappresenta il soggetto collettivo o che, comunque, è legittimata a presentare la proposta in base allo statuto o a specifico atto deliberativo da indicare nella domanda; b) numero del codice fiscale del richiedente; c) generalità del progettista, con indicazione dell Ordine o del Collegio professionale di appartenenza; d) ubicazione ed estremi catastali dell immobile oggetto dell intervento con la specificazione: - della zona urbanistica in cui l immobile oggetto dell intervento insiste; - di eventuali vincoli ambientali, monumentali, o di altra natura (idrogeologico, sismico, ecc.), che gravano sull immobile oggetto dell intervento; e) indicazione del titolo che legittima il proponente ad avanzare la proposta di piano attuativo di iniziativa privata; f) luogo e data di presentazione della domanda nonché sottoscrizione del richiedente e del progettista.

16 2. La domanda deve riportare l elenco dettagliato dei documenti e degli elaborati allegati. Articolo 11 Richiesta di abitabilità/agibilità 1. La domanda di licenza d uso deve indicare: a) generalità del richiedente, nel caso di soggetto collettivo (società, ente, condominio) è necessario anche indicare le generalità della persona fisica che rappresenta il soggetto collettivo o che, comunque, è legittimata a presentare la domanda in base allo statuto o a specifico atto deliberativo da indicare nella domanda stessa; b) numero del codice fiscale del richiedente; c) estremi del titolo abilitativo in base al quale sono state realizzate le opere delle quali si chiede di certificare l abitabilità o l agibilità; d) estremi della denuncia di ultimazione dei lavori presentata (riportando la relativa data); e) luogo e data di presentazione della richiesta, nonché sottoscrizione del richiedente. 2. La domanda deve riportare l elenco dettagliato dei documenti e degli elaborati allegati. Sezione III - Documenti ed elaborati da allegare alle istanze Articolo 12 Documenti ed elaborati da allegare alle istanze 1. Alle istanze di autorizzazione o concessione edilizia, alle dichiarazioni di inizio attività ed alle proposte di piani attuativi di iniziativa privata deve essere allegata la documentazione come indicato al successivo art.144 del presente Regolamento. 2. Il titolo legittimante l istanza è oggetto di autocertificazione Articolo 13 Concessione edilizia 1. A corredo delle domande di concessione edilizia devono essere presentati gli elaborati di progetto redatti secondo quanto disposto dall art.143 del presente Regolamento. 2. Deve altresì essere presentata la seguente documentazione: a) autocertificazione relativa al titolo che abilita alla richiesta; b) modello debitamente compilato per la determinazione del costo di costruzione; c) assunzione di impegno per la esecuzione delle opere di urbanizzazione eventualmente carenti; d) dichiarazione impegnativa di assunzione di responsabilità in ordine al rispetto di tutte le norme igienico-sanitarie del Regolamento d'igiene; e) relazione geologica e/o geotecnica, ove prevista ai sensi del Decreto Ministeriale 11.03.1988;

17 f) se necessario, copia dell'autorizzazione della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici in caso di immobile assoggettato a vincolo storico, artistico, archeologico; g) se necessario, copia dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art.51 Decreto Legislativo n.490/99; h) parere di conformità del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, se necessario. i) progetto degli impianti ai sensi della Legge 46/90 o dichiarazione di esonero, se necessario per legge; l) dimostrazione grafica con dichiarazione asseverata del rispetto delle norme relative al superamento delle barriere architettoniche; m) ulteriori dichiarazioni e/o elaborati previsti dal Regolamento d Igiene o da altri regolamenti o norme speciali in materia di sicurezza. 3. Qualora l istanza non sia corredata dalla predetta documentazione, il responsabile del procedimento richiede, nel termine perentorio di 15 giorni di cui all art.4 della Legge 493/93, la documentazione mancante; sempre nel predetto termine, la competente struttura può richiedere, sulla base di specifica motivazione, integrazioni documentali anche non precedentemente elencate, purché le stesse si pongano in relazione con la documentazione elencata e non siano connesse con differenti procedure. 4. In tal caso i termini di conclusione del procedimento sono interrotti e decorrono nuovamente per intero dalla data di presentazione di quanto richiesto. Qualora il soggetto richiedente la concessione non presenti la necessaria documentazione entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della richiesta, la pratica è archiviata d ufficio. 5. Qualora la richiesta di integrazione documentale sia successiva alla scadenza dei termini previsti dalla normativa vigente, la richiesta stessa, pur essendo valida, non produce interruzione dei termini fissati dalla legge per l emanazione del provvedimento finale. Articolo 14 Autorizzazione edilizia. Istituto previsto dall art.49 della Legge 457/78 e dall art.7 della Legge 94/82 1. A corredo delle domande di autorizzazione edilizia devono essere presentati gli elaborati di progetto redatti secondo quanto disposto dall art.143 del presente Regolamento. 2. Deve altresì essere presentata la seguente documentazione: a) titolo che abilita alla richiesta; b) modello debitamente compilato per la determinazione del costo di costruzione; c) assunzione di impegno per la esecuzione delle opere di urbanizzazione eventualmente carenti; d) dichiarazione impegnativa di assunzione di responsabilità in ordine al rispetto di tutte le norme igienico-sanitarie del Regolamento d'igiene; e) relazione geologica e/o geotecnica, ove prevista ai sensi del Decreto Ministeriale 11.03.1988; f) ove necessario, copia dell'autorizzazione della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici in caso di immobile assoggettato a vincolo storico, artistico, archeologico; g) ove necessario, copia dell autorizzazione rilasciata ai sensi dell art.51 del Decreto Legislativo n.490/99; h) parere di conformità del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ove necessario.

18 i) dimostrazione grafica, con dichiarazione asseverata, del rispetto delle norme relative al superamento delle barriere architettoniche. Articolo 15 Licenza d uso 1. A corredo delle richieste di licenza d uso devono essere allegati i seguenti documenti: a) denuncia di ultimazione dei lavori; b) certificato di collaudo statico delle opere realizzate, ovvero, se le opere non rientrano nell ambito di applicazione della Legge 1086/71, dichiarazione asseverata del Direttore Lavori; c) copia della dichiarazione presentata per l iscrizione in catasto dell immobile, redatta in conformità alle norme vigenti in materia, nonché copia delle planimetrie delle nuove unità immobiliari e delle modifiche alle unità preesistenti; d) dichiarazione del direttore dei lavori che, ai sensi dell art.4 del Decreto Presidente della Repubblica 425/94, certifichi, sotto la sua responsabilità, la conformità delle opere rispetto al progetto approvato, la prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti. In tale dichiarazione deve essere altresì attestato il rispetto del vigente Regolamento comunale d Igiene nonché di tutte le altre norme in vigore in materia di igiene, di sicurezza, di prevenzione degli incendi, di contenimento dei consumi energetici, di tutela dall inquinamento e delle specifiche normative per il tipo di intervento realizzato. Tale dichiarazione dovrà inoltre essere accompagnata da ogni altro certificato di collaudo e di conformità richiesto dalle leggi e normative vigenti, rilasciato dagli enti competenti; e) autorizzazione all allacciamento alla fognatura comunale e in caso di sostanziali modifiche in fase esecutiva anche la planimetria aggiornata degli impianti tecnologici e degli allacciamenti ai pubblici servizi; f) certificati di collaudo degli impianti tecnologici resi dalle ditte installatrici, altre dichiarazioni e/o elaborati previsti dal Regolamento d Igiene o da altri regolamenti o norme speciali in materia di igiene e sicurezza; g) dichiarazione del direttore dei lavori attestante il rispetto della normativa vigente sulla eliminazione delle "barriere architettoniche" (Legge 9 Gennaio 1989, n.13 e Decreto Ministeriale 14 Giugno 1989, n.236). Articolo 16 Autorizzazione paesaggistica 1. Le domande di autorizzazione paesaggistica devono essere corredate dai documenti e dagli elaborati indicati nell allegato A della Deliberazione di Giunta Regionale n.6/30194 del 25 Luglio 1997 che di seguito si riporta. 2. Elaborati per la rappresentazione dello stato di fatto:

19 a) planimetria quotata nelle scale 1:5.000, 1:2.000 o 1:1.000 in relazione alla dimensione e localizzazione dell intervento, con individuazione degli elementi costitutivi e rappresentativi del paesaggio che si ritengano utili da considerare; b) fotopiano se esistente; c) documentazione fotografica che rappresenti da più punti di vista in modo panoramico, l edificio o l area oggetto dell intervento; d) rilievo dello stato di fatto dell edificio o di altri manufatti (piante e coperture, prospetti e sezioni significative in scala 1:100) sui quali si intenda intervenire, descrittivo anche delle caratteristiche di finitura originali (quali, ad esempio, il tipo di intonaco, di pitturazione delle superfici, di trattamento delle opere metalliche e lignee, dei materiali di gronda e di copertura, ecc.); e) piano quotato almeno in scala 1:200 comprendente le specie vegetali presenti relazionato alla più vicina sede stradale; nel caso di territorio in declivio il progetto sarà corredato da una o più sezioni quotate estese a tutto il territorio oggetto dell intervento, sede stradale ed edifici circostanti; nello stesso elaborato saranno indicati i movimenti di terra previsti in scavo e riporto, nonché le opere di contenimento delle terre; f) eventuali studi, indagini e rilievi specialistici in funzione del tipo di trasformazione: I - indagini geologiche II - ricerche storiche III - indagine sulla vegetazione. 3. Elaborati di progetto: a) planimetria con l inserimento ambientale del progetto (1:500, 1:5.000); b) piante, prospetti e sezioni significative in scala 1:100 per gli edifici, o superiore per interventi di maggiore estensione territoriale; c) particolari costruttivi significativi in scala 1:20; d) indicazione dei materiali di impiego, dei relativi colori (campionati), dei sistemi costruttivi e delle essenze impiegate; e) ripresa fotografica della simulazione in loco dell opera progettata o fotomontaggio che ne evidenzi l inserimento nel contesto paesistico; f) rappresentazione prospettica o assonometrica dell intervento; g) sezioni ambientali schematiche (1:500, 1:1.000) rappresentative del rapporto percettivo e altimetrico fra l intervento e il contesto territoriale assoggettato al vincolo; h) relazione tecnica contenente tutti gli elementi descrittivi che consentono di valutare l intervento proposto sul paesaggio. 4. In relazione ai diversi tipi di intervento occorre presentare la seguente documentazione: a) per gli interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo gli elaborati indicati ai punti 2. a)- 2. c)- 2. d)- 2. f) II- 3. b) - 3. c)- 3. d)- 3. h). b) per gli interventi di ristrutturazione e ampliamenti di edifici gli elaborati indicati ai punti 2. a)- 2. c)- 2. d)- 2. e)- 2. f) II- 3. b) - 3. c)- 3. d)- 3. e)- 3. f)- 3. h). c) per gli interventi di nuova edificazione gli elaborati indicati ai punti 2. a)- 2. b)- 2. c)- 2. e)- 3. a)- 3. b)- 3. c)- 3. d)- 3. e)- 3. f)- 3. g)- 3. h). d) per gli interventi di recinzione gli elaborati indicati ai punti 2. a)- 2. c)- 3. b)- 3. d)- 3. h).

20 e) per l installazione di cartelli o altri mezzi pubblicitari gli elaborati indicati ai punti 2. a)- 2. c)- 3. b)- 3. d)- 3. e)- 3. h). f) per la posa di condotte interrate gli elaborati indicati ai punti 2. a)- 2. b)- 2. c)- 3. a)- 3. b) - 3. d)- 3. h). g) per la posa di linee aeree gli elaborati indicati ai punti 2. a)- 2. b)- 2. c)- 2. e)- 3. a)- 3. b)- 3. d)- 3. e)- 3. g)- 3. h). h) per opere di viabilità puntuale o circoscritte gli elaborati indicati ai punti 2. a)- 2. c)- 2. d)- 2. f) I- 3. a)- 3. b)- 3. c)- 3. d)- 3. e)- 3. f), solo nel caso di particolare impatto visivo 3. h). i) per opere di viabilità estese gli elaborati indicati ai punti 2. a)- 2. b)- 2. c)- 2. e)- 2. f) I- 2. f) III- 3. a)- 3. b)- 3. c)- 3. d)- 3. e)- 3. g)- 3. h). j) per opere idrauliche puntuali o circoscritte gli elaborati indicati ai punti 2. a)- 2. c)- 2. f) I- 3. b)- 3. c)- 3. d)- 3. h). k) per opere idrauliche estese gli elaborati indicati ai punti 2. a)- 2. b)- 2. c)- 2. e)- 2. f) I- 2. f) III- 3. a)- 3. b)- 3. c)- 3. d)- 3. e)- 3. g)- 3. h). l) per opere di recupero ambientale gli elaborati indicati ai punti 2. a)- 2. b)- 2. c)- 2. e)- 2. f) I- 2. f) III- 3. a)- 3. b)- 3. c)- 3. d)- 3. e)- 3. g)- 3. h). m) per gli interventi di manutenzione o integrazione del patrimonio arboreo gli elaborati indicati ai punti 2. a)- 2. b)- 2. c)- 2. e)- 2. f) I- 2. f) III- 3. b)- 3. d)- 3. e)- 3. g)- 3. h). Articolo 17 Piani Attuativi 1. I progetti dei piani attuativi devono essere corredati dai documenti e dagli elaborati indicati dalla Delibera di Giunta Regionale n.6/30267 del 25 Luglio 1997 che di seguito si riporta. 2. Piani attuativi in aree libere: a) Stralcio del vigente programma pluriennale di attuazione interessante la zona oggetto dell intervento nel caso in cui si tratti di Comuni dotati di Programma Pluriennale di Attuazione. b) Relazione circa i caratteri e l entità dell intervento, da cui risulti la dimostrazione della conformità dell intervento previsto con le disposizioni dello strumento urbanistico generale vigente, eventualmente corredata da specifiche norme di attuazione del piano attuativo. c) Stralcio dell azzonamento dello strumento urbanistico generale vigente e delle relative norme di attuazione, con l individuazione delle aree interessate; nonché stralcio di eventuale strumento in itinere e delle relative norme di attuazione. d) Estratto catastale con l indicazione delle aree interessate e con l elenco delle proprietà. e) Planimetria dello stato di fatto, almeno in scala 1:500, della zona interessata con l individuazione delle curve di livello o dei capisaldi di riferimento delle presenze monumentali naturalistiche ed ambientali, degli eventuali vincoli apposti in forza della vigente legislazione con adeguata estensione al territorio circostante per consentire una opportuna conoscenza del contesto di intervento. f) Progetto planivolumetrico, almeno in scala 1:500, definito nelle sue componenti tipologiche e di destinazione d uso, con indicazione delle sagome di ingombro e delle coperture dei singoli edifici;

21 il progetto dovrà altresì individuare le aree di uso pubblico, le aree da cedere in proprietà al Comune nonché le opere di sistemazione delle aree libere. g) Progetto di massima delle opere di urbanizzazione relativo alle strade, agli accessi, ai parcheggi pubblici e privati nonché agli impianti tecnici di collegamento con la rete dei pubblici servizi. h) Nel caso di piano di lottizzazione deve essere allegato anche lo schema di convenzione contenente l impegno per la cessione gratuita delle aree per l urbanizzazione primaria e secondaria, e per l esecuzione delle opere relative a carico del lottizzante; o per l assunzione degli oneri sostitutivi; la determinazione dell importo da versare a garanzia delle urbanizzazioni; le modalità e i tempi di attuazione. 3. Piani attuativi in aree edificate: a) Stralcio del vigente programma pluriennale di attuazione interessante la zona oggetto dell intervento nel caso in cui si tratti di Comuni dotati di Programma Pluriennale di Attuazione. b) Relazione circa i caratteri e l entità dell intervento, da cui risulti la dimostrazione della conformità dell intervento previsto con le disposizioni dello strumento urbanistico generale vigente, eventualmente corredata da specifiche norme di attuazione del piano attuativo nonché da schede di rilevamento degli edifici compresi nel piano. c) Stralcio dell azzonamento dello strumento urbanistico generale vigente e delle relative norme di attuazione, con l individuazione delle aree interessate; nonché stralcio di eventuale strumento in itinere e delle relative norme di attuazione. d) Estratto catastale con l indicazione degli immobili e delle aree interessate e con l elenco delle proprietà. e) Planimetria quotata dello stato di fatto dell area e degli edifici esistenti, almeno in scala 1:500. f) Profili dello stato di fatto verso gli spazi pubblici e sezioni progressive schematiche, almeno in scala 1:500, estesi all edificato in diretta relazione con l ambito del piano attuativo. g) Progetto urbanistico-architettonico definito nelle componenti tipologiche e di destinazione d uso, nelle masse e nelle altezze delle costruzioni; il progetto dovrà contenere altresì le indicazioni relative agli spazi riservati ad opere ed impianti di interesse pubblico o di uso pubblico, nonché gli edifici destinati a demolizione o ricostruzione ovvero soggetti a restauro e risanamento conservativo ed a ristrutturazione edilizia. h) Profili regolatori verso gli spazi pubblici, almeno in scala 1:500. i) Relazione di previsione di massima delle spese occorrenti per l acquisizione delle aree e per le sistemazioni generali necessarie per l attuazione del piano. j) Nel caso di piano di recupero di iniziativa privata deve essere allegato lo schema di convenzione con i contenuti di cui all art.28 della Legge 1150/1942 e successive modifiche. 4. Piani di zona per l edilizia economica e popolare ex legge 167/1962: a) Relazione illustrativa e relazione sulle previsioni della spesa occorrente per le sistemazioni generali necessarie per l attuazione del piano. b) Norme urbanistico edilizie per la buona esecuzione del piano. c) Planimetria in scala non inferiore a 1:10.000 contenente le previsioni del P.R.G. ovvero, quando questo non esistesse, le indicazioni del P. di F. con la precisa individuazione delle zone destinate all edilizia popolare. d) Progetto in scala non inferiore a 1:2.000 disegnata sulla mappa catastale e contenente:

22 - la rete stradale e la delimitazione degli spazi riservati ad opere ed impianti di interesse pubblico, nonché ad edifici pubblici o di culto; - la suddivisione in lotti delle aree con l indicazione e l ubicazione della volumetria dei singoli lotti; - la profondità delle zone laterali ad opere pubbliche, la cui occupazione serve ad integrare le finalità delle opere stesse ed a soddisfare prevedibili esigenze future. e) Progetto planivolumetrico, almeno in scala 1:500, definito nelle sue componenti tipologiche e di destinazione d uso, con indicazione delle sagome di ingombro e delle coperture dei singoli edifici. f) Estratto catastale con l indicazione degli immobili e delle aree interessate e con l indicazione delle proprietà. g) Planimetria in scala non inferiore a 1:2.000 indicante lo stato di fatto. 5. Nel caso di piani attuativi di cui ai punti 2.- 3.- 4. ricadenti in aree sottoposte a vincolo idrogeologico deve essere allegata anche la relazione geologica particolareggiata comprovante l ammissibilità dell intervento e contenente le eventuali condizioni alle quali l intervento dovrà essere subordinato. 6. Nel caso di aree dichiarate sismiche, deve essere allegato anche il parere della competente sezione provinciale del Genio Civile, a norma dell art.13 della Legge n.64/1974. 7. I piani attuativi di cui all art.6, comma 2, della Legge Regionale n.23/1997, ai quali si applica la procedura di approvazione disciplinata dall art.3, dovranno essere inoltre corredati della documentazione prevista dalla D.G.R. n.5/52776 del 18 Maggio 1994 e successive modifiche ed integrazioni, oltre che della scheda informativa approvata dalla Giunta regionale con Deliberazione n.29534 dell 1 Luglio 1997 e successive modifiche e integrazioni. 8. I piani attuativi di cui all art.9 della Legge Regionale n.23/1997, ai quali si applica la procedura di approvazione disciplinata dall art.10, dovranno essere corredati inoltre da documentazione fotografica, preferibilmente a colori, che rappresenti da più punti di vista lo stato di fatto dell area di intervento, documenti le caratteristiche ambientali e naturali della stessa nonché i rapporti intercorrenti con il territorio circostante. Sezione IV - Autocertificazione ed asseverazione Articolo 18 Autocertificazione 1. Al fine di favorire lo snellimento delle procedure di cui al presente Regolamento ed in ottemperanza alle disposizioni delle Leggi 4 Gennaio 1968 n.15 e 15 Maggio 1997 n.127 come successivamente modificate ed integrate, nonché in attuazione delle disposizioni del D.P.R. 20 Ottobre 1998 n.403, recante norme di attuazione degli artt.1, 2, 3, della Legge 15 Maggio 1997 n.127 in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative, tutte le situazioni giuridiche relative alla materia oggetto del presente Regolamento, risultanti da atti pubblici, potranno essere autocertificate mediante l'attestazione delle stesse in una dichiarazione redatta e sottoscritta dall'interessato che contenga il richiamo esplicito alle norme sopra richiamate e l'indicazione espressa degli estremi dell'atto pubblico che sostituisce.

23 Articolo 19 Asseverazione 1. Nelle ipotesi in cui l'amministrazione comunale debba verificare la sussistenza di dati di fatto o di requisiti di legittimità di atti riguardanti le procedure previste dal presente Regolamento, il progettista e/o l'interessato possono produrre una asseverazione consistente, secondo quanto disposto dalla Decreto Giunta Regionale 25 Settembre 1998 n.6/38573, in una attestazione chiara ed esplicita sulla sussistenza dei dati di fatto o dei requisiti di legittimità dell'atto richiesti nelle distinte procedure. 2. Qualora si voglia semplificare la procedura d esame della pratica per accelerare la conclusione dei procedimenti relativi al rilascio di atti abilitativi, dovranno sempre essere asseverate: a) la conformità dei progetti agli strumenti urbanistici, alle disposizioni legislative ed ai regolamenti vigenti; b) la superficie delle aree da edificare; c) la volumetria di fabbricati esistenti; d) le distanze di edifici esistenti dal confine; e) i distacchi dagli edifici; f) l'altezza dei fabbricati. CAPO II Le fasi del procedimento amministrativo Sezione I - Fase di avvio Articolo 20 Presentazione dell istanza 1. L istanza di concessione edilizia o autorizzazione edilizia o paesaggistica o di Denuncia Inizio Attività o di comunicazione ex art.26, Legge 47/85, redatta in conformità con la vigente normativa sull imposta di bollo, deve essere presentata nei giorni e nelle ore previsti dal responsabile della struttura competente, corredata dei documenti di cui al Titolo I, Capo I, Sezione III del presente Regolamento, redatti secondo quanto disposto al successivo Titolo III, Capo IV. 2. Alla presentazione dell istanza, utilizzando la modulistica fornita dal Comune, viene rilasciata ricevuta dell avvenuto deposito dell istanza con l indicazione: a) del protocollo d ingresso; b) delle indicazioni previste dal successivo art.21, comma 2; 3. Ogni istanza deve concernere un unico procedimento abilitativo. 4. L esame delle domande deve avvenire secondo l ordine di presentazione riscontrabile in base al protocollo di ingresso della domanda stessa.

24 Articolo 21 Responsabilità del procedimento 1. L Amministrazione comunale provvede, secondo quanto disposto dall art.7 della Legge 241/90, a comunicare all interessato l avvio del procedimento. 2. Nella comunicazione di avvio del procedimento devono essere comprese: a) le generalità del responsabile dell istruttoria, il suo numero telefonico, i giorni e gli orari in cui è disponibile al pubblico; b) l unità organizzativa e il soggetto responsabile del procedimento; c) la persona legittimata ad assumere l atto finale; d) l indicazione che le richieste di accesso agli atti e la presentazione di eventuali memorie devono essere inoltrate al responsabile del procedimento. Sezione II - Fase istruttoria Articolo 22 Denuncia di Inizio Attività 1. Nel termine di 20 giorni dalla presentazione della Denuncia di Inizio Attività di cui all art.2, comma 60, Legge 662/96 e all art.4 della Legge Regionale n. 22 del 19/11/99 il responsabile del procedimento verifica la sussistenza di tutte le condizioni previste dalla legge per la legittimità della Denuncia di Inizio Attività. 2. Qualora venga riscontrata l assenza di una o più delle condizioni stabilite, il responsabile della struttura competente, con provvedimento motivato da notificare nello stesso termine di cui al comma 1, ordina all interessato di non effettuare le previste trasformazioni. Articolo 23 Comunicazione ex art. 26 Legge 47/85 1. L istruttoria è rivolta all accertamento dei requisiti previsti dall art.26, Legge 47/85. La comunicazione, qualora tale accertamento risulti positivo, abilita alla esecuzione degli interventi. Articolo 24 Concessione edilizia 1. Completato l esame dei documenti allegati alla pratica edilizia secondo quanto previsto dall art.13 del presente Regolamento, e calcolato il contributo concessorio, e comunque entro il termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento, laddove necessario, chiede al Presidente di convocare la Commissione Edilizia secondo le procedure previste nel Titolo II, Capo III, Sezione I del presente Regolamento per l espressione del parere di competenza.

25 2. Ottenuto il parere della Commissione edilizia, il responsabile del procedimento (o dell istruttoria) predispone, entro 10 giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma 1, una motivata relazione scritta diretta al soggetto competente per l emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento. 3. Qualora la Commissione Edilizia non si esprima nel termine di cui al precedente comma 1, il responsabile del procedimento prescinde dalla necessità del parere della Commissione stessa e predispone una relazione scritta diretta al soggetto competente per l emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento indicando i motivi per cui il termine non è stato rispettato. 4. La relazione di cui al precedente comma 2 deve individuare: a) il richiedente (legittimazione, titolo, elezionedel domicilio nell ambito del Comune ecc.) e il progettista (abilitazione professionale al tipo di intervento proposto); b) l area (individuazione catastale, disciplina urbanistica, vincoli, superficie reale, urbanizzazioni ecc.); c) il progetto (descrizione dell intervento, elaborati presentati ecc.); d) le autorizzazioni, i nulla-osta, i permessi acquisiti; e) la qualificazione dell intervento; f) la conformità del progetto alle norme urbanistico-edilizie, mettendo in rilievo con puntualità, in caso contrario, le difformità. Articolo 25 Autorizzazione edilizia 1. Il responsabile del procedimento, qualora emerga carenza o incompletezza della documentazione prevista dal Titolo I, Capo I, Sezione III del presente Regolamento, provvede a formulare la richiesta di completamento o regolarizzazione della documentazione stessa. 2. Completato l esame dei documenti allegati alla pratica edilizia, e comunque almeno 10 giorni prima della scadenza del termine previsto dall art.7 della Legge 25 Marzo 1982, n.94 per la formazione del silenzio-assenso, il responsabile del procedimento predispone una relazione motivata per l emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento. 3. La relazione di cui al comma precedente deve contenere: a) i dati del soggetto richiedente e del progettista; b) le caratteristiche edilizie ed urbanistiche dell area sulla quale dovrà essere realizzata l opera; c) le autorizzazioni, i nulla-osta, i permessi acquisiti; d) la qualificazione tecnico-giuridica dell intervento richiesto; e) la valutazione della conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie vigenti con le relative dimostrazioni.