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Legge 8 marzo 1968, n. 221 Provvidenze a favore dei farmacisti rurali (*) 1. Le farmacie sono classificate in due categorie: Art. 1 a) farmacie urbane, situate in comuni o centri abitati con popolazione superiore a 5.000 abitanti; b) farmacie rurali ubicate in comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 5.000 abitanti. 2. Non sono classificate farmacie rurali quelle che si trovano nei quartieri periferici delle citta', congiunti a queste senza discontinuita' di abitati. 3. Nei comuni, frazioni o centri abitati di cui alla lettera b) del primo comma, ove non sia aperta la farmacia privata o pubblica prevista dalla pianta organica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono dispensari farmaceutici. 4. La gestione dei dispensari, disciplinata mediante provvedimento delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e' affidata alla responsabilita' del titolare di una farmacia privata o pubblica della zona con preferenza per il titolare della farmacia piu' vicina. Nel caso di rinunzia il dispensario e' gestito dal comune. I dispensari farmaceutici sono dotati di medicinali di uso comune e di pronto soccorso, gia' confezionati. 5. Nelle stazioni di soggiorno, di cura e di turismo, nonche' nelle altre localita' climatiche, balneari o termali o comunque di interesse turistico, di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, con popolazione non superiore a 12.500 abitanti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, in aggiunta alle farmacie esistenti ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, l'apertura stagionale di dispensari farmaceutici, tenuto conto della media giornaliera delle presenze annuali rilevate dalle aziende di promozione turistica di cui all'articolo 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217. Art. 2 1. L'accordo collettivo nazionale di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, stabilisce i criteri da utilizzare da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la determinazione dell'indennita' di residenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi sanitarie approvate con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, in favore dei titolari delle farmacie rurali. I predetti criteri tengono conto della popolazione della localita' o agglomerato rurale in cui e' ubicata la

farmacia, nonche' di altri parametri indicatori di disagio, in relazione alla localizzazione delle farmacie, nonche' all'ampiezza del territorio servito. 2. Fino a quando non viene stipulato l'accordo collettivo nazionale di cui al primo comma, l'indennita' di residenza in favore dei titolari delle farmacie rurali continua ad essere determinata sulla base delle norme preesistenti. 3. Al comune che gestisca la farmacia rurale secondo le norme stabilite dal regio decreto 15 ottobre 1925, numero 2578, ed in base alla presente legge, spetta un contributo annuo a carico dello Stato pari alla misura dell'indennita' stabilita ai commi precedenti a favore dei farmacisti rurali, ridotta della quota dovuta dal comune. 4. Per i comuni e i centri abitati con popolazione fino a 3.000 abitanti le amministrazioni comunali hanno facolta' di concedere ai titolari delle farmacie rurali di nuova istituzione, nonche' ai dispensari di cui al terzo comma dell'articolo 1, i locali idonei. Art. 3 1. L'indennita' di residenza di cui all'articolo precedente spetta al farmacista direttore responsabile che sostituisca il titolare nei casi consentiti, nonche' al farmacista che abbia la gestione provvisoria dell'esercizio a termini dell'articolo 129 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nella misura fissata per il titolare. 2. Al farmacista gestore o al sanitario cui e' affidato il dispensario farmaceutico istituito a norma del precedente articolo 2, spetta un'indennita' di gestione nella misura fissa di lire 80.000 annue, ridotta a meta' nel caso che il dispensario sia ubicato in locali messi a disposizione dal comune. Art. 4 1. I titolari, i direttori responsabili e i gestori provvisori di farmacie rurali ed i sanitari gestori incaricati dei dispensari farmaceutici, aspiranti alla indennita', devono, entro il 31 marzo del primo anno di ogni biennio, presentare apposita istanza in bollo al medico provinciale corredata da: 1) un certificato del sindaco attestante che la farmacia o il dispensario sono aperti; 2) limitatamente ai farmacisti di cui al secondo comma dell'articolo 2, un certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette rilasciato in data anteriore al 1 marzo del primo anno del biennio in cui viene presentata la domanda, dal quale risulti il reddito di ricchezza mobile a carico della farmacia per ciascuno degli ultimi tre anni definitivamente accertati o, in mancanza del triennio, in quel minor periodo di imposta per cui fu effettuato l'accertamento nei confronti dei titolari delle farmacie o degli altri farmacisti di cui all'articolo 3.

Art. 5 1. La commissione prevista dall'articolo 105 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, delibera sul diritto all'indennita' e sulla misura di essa in base ai dati ufficiali della popolazione residente in ciascun capoluogo, frazione o centro abitato, pubblicati dall'istituto centrale distatistica o in mancanza su attestazione della prefettura ed in base alla documentazione prodotta dal farmacista rurale o dal sanitario gestore, o incaricato, del dispensario farmaceutico. 2. La commissione delibera altresi' sul diritto al contributo spettante ai comuni gestori di farmacie rurali o sulla misura di esso, previo accertamento d'ufficio in ordine alla funzionalita', ed al reddito netto di ricchezza mobile della farmacia rurale ubicata nelle localita' con popolazione superiore a 3.000 abitanti. 3. La decisione della commissione e' definitiva e deve essere trasmessa al Ministero della sanita' ed al competente comune entro il 30 giugno del primo anno del biennio. Art. 6 1. L'onere dell'indennita' di residenza grava come spesa fissa obbligatoria sul bilancio del comune nella misura di lire 80.000 e sul bilancio dello Stato per la rimanente parte. 2. L'onere dell'indennita' di gestione del dispensario farmaceutico e del contributo a favore del comune gestore della farmacia rurale grava sul bilancio dello Stato. 3. La decisione della commissione di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente e' notificata, a cura del medico provinciale, anche all'esattore del comune debitore, facendogli obbligo di versare in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata l'ammontare corrispondente al contributo da versare ai farmacisti rurali, prelevandolo sui proventi dei tributi comunali riscuotibili con ruolo o, in mancanza, sul gettito dell'imposta di consumo. 3. La liquidazione dell'indennita' per la quota spettante al comune deve essere effettuata entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno, quella spettante allo Stato viene effettuata dal medico provinciale in due rate uguali e posticipate con scadenza, rispettivamente, al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno con ordinativi diretti facenti capo all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita'. 4. L'indennita' spettante al farmacista o al sanitario incaricato del dispensario farmaceutico viene liquidata in unica rata posticipata a cura del medico provinciale. 5. Il contributo a favore del comune previsto dal terzo comma del precedente articolo 2 determinato secondo le norme previste al secondo comma dell'articolo 5 viene versato, a cura del medico provinciale, in due rate uguali e posticipate con scadenza al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno, mediante ordinativi diretti facenti capo all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della sanita'.

6. Per la liquidazione delle indennita' e del contributo previsto dai precedenti commi quarto, quinto e sesto, il Ministero della sanita' provvede a mettere a disposizione dei medici provinciali i fondi necessari mediante decreti di ripartizione delle somme stanziate sull'apposito capitolo di spesa con le modalita' previste dalla legge 17 agosto 1960, n. 908. Art. 7 1. All'articolo 91 lettera h) del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e' aggiunto il seguente numero: "8) somministrazione del contributo a favore delle farmacie rurali". Art. 8 1. Per l'erogazione dell'indennita' di residenza a carico dello Stato, dell'indennita' di gestione del dispensario farmaceutico e del contributo a favore del comune gestore della farmacia rurale, sara' iscritto, nello stato di previsione del Ministero della sanita', apposito stanziamento il cui ammontare sara' costituito: 1) dal contributo a carico delle farmacie non rurali nella misura prevista dall'articolo 2 della legge 12 agosto 1962, n. 1352; 2) da un contributo dello 0,30 per cento sull'ammontare delle spese sostenute per la somministrazione di medicinali agli aventi diritto a carico degli enti mutualistici, con cessazione di ogni altro contributo degli enti stessi convenzionalmente versato a tale titolo ai farmacisti rurali. Il provento del contributo stesso affluira' ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato; 3) da un concorso dello Stato, nella misura di lire 1.670 milioni annui. Art. 9 1. Ai farmacisti che abbiano esercitato in farmacie rurali per almeno 5 anni come titolari o come direttori o come collaboratori verra' riconosciuta una maggiorazione del 40 per cento sul punteggio in base ai titoli relativi all'esercizio professionale, fino ad un massimo di punti 6,50. Art. 10 1. Per il biennio 1968-69 l'istanza prevista al primo comma dell'articolo 4 e' prorogata al 30 giugno 1968 e la liquidazione della prima rata dell'indennita' e del contributo a carico dello Stato previsti al quarto e sesto comma dell'articolo 6 sara' effettuata entro il 31 agosto 1968.

Art. 11 1. Per l'anno finanziario 1967 e' concesso ai titolari di farmacie rurali e ai comuni che gestiscono farmacie rurali secondo le norme del regio decreto 15 settembre 1925, n. 2578, che ne facciano domanda entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge e con le modalita' previste dal precedente articolo 4, una indennita' straordinaria una tantum pari al 65 per cento dell'indennita' prevista dall'articolo 2. 2. L'ammontare complessivo dell'indennita', comprese quelle eventualmente percepite per lo stesso anno, non puo' superare le misure previste dall'articolo 2 medesimo. Art. 12 1. All'onere derivante dalla concessione della indennita' straordinaria di cui al precedente articolo valutato in lire 1.670 milioni, si provvede con riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. 2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 2.600 milioni annui, si provvede per l'anno finanziario 1968, per lire 130 milioni con lo stanziamento del capitolo n. 1241 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita' per l'anno finanziario medesimo; per lire 1.670 milioni con una riduzione di pari importo del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il predetto anno finanziario e per lire 800 milioni con i proventi del contributo di cui al n. 2) dell'articolo 8 della presente legge. 3. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 13 1. La corresponsione dell'indennita' annua prevista dallo articolo 2 decorre dal 1 gennaio 1968. 2. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 8 marzo 1968 (*) Testo aggiornato al 25 marzo 2012