Spett.le DITTA / SOCIETÀ Circolare n. 6 Oggetto: Circolare informativa del mese di MAGGIO 2013. Con la presente circolare mensile, lo Studio desidera informare e aggiornare i signori clienti in merito alle recenti novità in materia di lavoro e in campo previdenziale. Riportiamo di seguito per Vostra conoscenza una selezione delle recenti variazioni legislative e degli interventi ministeriali o da parte degli istituti, ricordandovi che lo studio è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e approfondimenti. Sommario Obbligo di iscrizione all INPS commercianti dei soci di srl Scadenza dei contributi per artigiani e commercianti: comunicazioni solo online. Contributo addizionale contratti non a tempo indeterminato Voucher baby sitting o contributo per servizi all infanzia OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALL INPS COMMERCIANTI DEI SOCI DI SRL La Corte costituzionale con la sentenza n. 15 del 23 gennaio 2012 (depositata in cancelleria il 26 dello stesso mese) ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell art. 12, co. 11, del predetto D.L. 31 maggio 2010, n. 78 con la quale si prevede l obbligo per i soci delle società a responsabilità limitata di iscriversi alla gestione INPS commercianti laddove prestino attività nella propria società. Dunque, la lunga e tormentata vicenda dell obbligo di contribuzione INPS commercianti dei soci di srl ha trovato il suo epilogo ponendo fine ad un atavico contenzioso che ha visto contrapposti i soci delle srl e l istituto previdenziale in un braccio di ferro che in un primo momento ha dato ragione ai primi. Non è questa la sede per ripercorrere la lunga vicenda e, dunque, ci si sofferma ad illustrare quella che è la situazione di fatto. Srl senza dipendenti Se una srl opera nel settore del commercio e dei servizi (non in quello dell industria) e non ha lavoratori dipendenti, deve darsi per scontato che almeno uno dei soci svolge attività lavorativa nella società. Ebbene se detto socio non ha altra copertura previdenziale obbligatoria diversa dall INPS gestione separata, egli deve iscriversi alla gestione commercianti e versare i contributi (minimale + quota percentuale sul reddito eccedente). Anche nell ipotesi in cui detto socio dovesse essere amministratore della predetta società e ricevendo a tale titolo un compenso fosse iscritto all INPS gestione separata (Legge n. 335/95), deve comunque iscriversi anche alla gestione INPS Pagina 1 di 5
commercianti e versare i contributi relativi a quest ultima gestione. In altre parole, l unica possibilità affinchè nessun socio nella srl senza dipendenti versi i contributi INPS è dato dal fatto (piuttosto difficile da realizzarsi) che la società si avvalga per la propria gestione operativa dell opera di un socio che ha già una copertura previdenziale obbligatoria (ma non, si ripete, gestione separata INPS) prevalente rispetto al lavoro svolto nella società. S immagini ad esempio, una srl gestita da un socio dipendente a tempo pieno (o in part time) presso una diversa azienda. In questo caso egli non deve versare i contributi INPS commercianti. È del tutto evidente che ciò è di fatto impossibile in caso di negozi che dovendo rispettare un orario di apertura (esempio: 9,00 19,00) richiedono la presenza del suddetto socio rendendo di fatto incompatibile tale escamotage. Srl con dipendenti In presenza di lavoratori dipendenti assunti dalla srl, posto che secondo l INPS è da ritenersi che vi debba comunque essere una attività direttiva-organizzativa svolta da qualcuno, occorre verificare se tale funzione è di fatto esercitata da uno o più dei suddetti dipendenti o anche, è da ritenersi, da soggetti esterni, professionisti con specifico incarico attribuito dal consiglio di amministrazione. Affinchè il socio di srl non debba iscriversi alla gestione INPS commercianti occorre però valutare se l incarico di coordinamento attribuito al dipendente sia effettivo e, in quest ottica, occorre verificare: se la declaratoria contrattuale del livello in cui è inquadrato il dipendente consenta tale funzione di coordinamento; se al dipendente sia stato di fatto attribuito l incarico di coordinamento, posto che la declaratoria contrattuale ha solo il compito di elencare le diverse funzioni a cui può essere chiamato il dipendente medesimo, ma non comprova di per se che la funzione sia effettivamente svolta. Srl con dipendenti che non necessitano di alcun coordinamento Si tratta di un caso certamente più teorico che pratico. S immagini, ad esempio, una srl che ha come oggetto la vendita di castagne tramite venditori ambulanti che si riforniscono presso un punto d acquisto e svolgono, come evidente, la propria attività in completa autonomia, salvo depositare l incasso giornaliero nelle mani del legale rappresentante della società, il quale provvede poi a pagare gli stipendi e l unico fornitore della materia prima. Non sembra che l attività possa richiedere alcun coordinamento e, dunque, si possa supporre l impegno lavorativo di qualsivoglia socio. Neanche all amministratore (per quanto socio) si può eccepire che svolge una concreta attività lavorativa nella società posto che, di fatto, egli meramente e semplicemente, amministra la società. Conclusioni Laddove, dunque, il socio della srl commerciale dovesse essere refrattario alla iscrizione INPS commercianti, egli deve dimostrare che la sua attività nella società è del tutto marginale e saltuaria. Ciò è possibile, come intuitivo, solo se la società si avvale di dipendenti. Di per se questo non è però sufficiente, poiché potrebbe essere eccepito che il socio, comunque, svolge una attività di direzione e coordinamento dell attività e/o dei dipendenti. Ebbene, tale presunzione può tuttavia essere superata se la società di avvale di lavoratori dipendenti che si occupano dell intero ciclo produttivo della medesima e che all interno vi è una figura (o più figure), in qualità di lavoratore Pagina 2 di 5
dipendente, ovvero in qualità di lavoratore autonomo, che svolge le predette funzioni di direzione e coordinamento. In alternativa, il socio della srl dovrà dimostrare che la società svolge, avvalendosi di dipendenti o collaboratori, una attività che per le sue caratteristiche non richiede alcuna direzione ed alcun coordinamento (cosa assai difficile) e che l attività da questi svolta come amministratore resta interamente confinata in quella tipica amministrativa propria della funzione e non vi è alcuna attività attribuibile alla qualifica di socio. Diversamente, occorre dimostrare che il socio lavoratore è già contributivamente coperto da altra gestione previdenziale (ma non la gestione separata INPS L. 335/95) poiché svolge altra attività lavorativa in modo prevalente rispetto a quelle di socio nella srl. Se, tuttavia, in questo caso, vi sono altri soci senza alcuna copertura contributiva (diversa dalla gestione separata) è probabile che l Istituto eccepisca che vi sia una loro attività lavorativa. I predetti soci non avranno difficoltà a dimostrare la loro estraneità alla gestione, ad esempio, se abitano altrove, oppure in caso di età avanzata, ovvero di evidente incompatibilità tra le caratteristiche dell attività della società e il curriculum del socio. Per il resto va detto che qualunque prova documentale è utile (a favore o contro) per la dimostrazione. Dunque attenzione ai documenti firmati o email che possono smascherate il socio che di fatto è un lavoratore. Ultima notazione: se vi è un amministratore (magari amministratore Unico) non socio, potrebbe risultare ragionevole e dimostrabile che egli oltre ad amministrare la società percependo un emolumento, presti la propria opera nella società; ma non essendo socio non scatta l obbligo contributivo INPS commercianti. SCADENZA DEI CONTRIBUTI PER ARTIGIANI E COMMERCIANTI: COMUNICAZIONI SOLO ONLINE. L Inps, con messaggio n.6216 del 12 aprile, ha ricordato che ai soggetti iscritti alla gestione artigiani e commercianti, a partire dalla prima emissione 2013, non verrà più recapitata alcuna comunicazione cartacea relativa alla scadenza dei contributi e alle avvertenze per la compilazione del modello F24. Gli interessati, dal 30 aprile, troveranno queste informazioni accedendo online al Cassetto Previdenziale, previo inserimento delle credenziali di accesso, È comunque possibile delegare una persona di propria fiducia, o un associazione di categoria, per comunicare con l Istituto e per presentare eventuali domande relative alla propria posizione. (Inps, Messaggio 12/04/2013, n.6216) CONTRIBUTO ADDIZIONALE CONTRATTI NON A TEMPO INDETERMINATO Con risposta a interpello n.15 del 17 aprile 2013, il Ministero del Lavoro, precisando che la terminologia utilizzata dal legislatore si riferisce a qualsiasi tipologia di rapporto subordinato per la quale sia individuata la data di cessazione, ha confermato l applicazione del contributo addizionale dell 1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali ai contratti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato nell ambito della somministrazione a termine, anche in caso di lavoratori in mobilità, salvo che il lavoratore somministrato non rientri nelle eccezioni previste e cioè: lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti; Pagina 3 di 5
lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali ex DPR n.1525/63 e, per i periodi contributivi dal 2013 al 2015, di quelle definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative; apprendisti; lavoratori dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, ex art.1, co.2, D.Lgs. n.165/01 (solo qualora il datore di lavoro sia pubblico e non anche nel caso in cui la Pubblica Amministrazione sia utilizzatrice di lavoro somministrato). VOUCHER BABY SITTING O CONTRIBUTO PER SERVIZI ALL INFANZIA Con la circolare n.48/13 l Inps ha fornito la propria lettura delle disposizioni introdotte dalla legge di Riforma del lavoro in merito alla possibilità, per il triennio 2013-2015, per la madre lavoratrice di richiedere voucher per l acquisto di servizi di baby-sitting, oppure un contributo per il pagamento degli oneri della rete dei servizi per l'infanzia, da utilizzare negli undici mesi successivi al congedo obbligatorio, in sostituzione di quello facoltativo. Il contributo è di 300,00 mensili, ridotti in proporzione per i part-time, per massimo sei mesi (o tre per le iscritte alla Gestione Separata), divisibile solo per frazioni mensili intere, in alternativa al congedo parentale cui la lavoratrice deve rinunciare. Per frazione mensile si intende un mese continuativo da collocarsi a piacere, purché entro undici mesi dal termine del congedo di maternità. Madri aventi diritto al beneficio Hanno diritto al beneficio le madri, anche adottive o affidatarie, sia dipendenti che iscritte alla Gestione Separata, purché versino la contribuzione piena, per i bambini già nati (o entrati in famiglia o in Italia) o quelli la cui data presunta del parto sia fissata entro i quattro mesi successivi alla scadenza del bando per la presentazione della domanda fissata dall Inps, anche qualora abbiano già usufruito, ma solo in parte, del congedo facoltativo e anche per più figli. Madri escluse dal beneficio Sono escluse dal beneficio: le lavoratrici esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l infanzia dei servizi privati convenzionati; le lavoratrici che usufruiscono dei benefici del Fondo per le Politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità; le lavoratrici autonome iscritte ad altre gestioni (coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali, imprenditrici agricole a titolo principale, pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne). Pagina 4 di 5
Modalità di erogazione dell agevolazione Le modalità di erogazione differiscono in relazione all agevolazione scelta: il contributo per la fruizione della rete dei servizi per l infanzia sarà erogato mediante pagamento diretto alla struttura scelta dalla lavoratrice tra quelle disponibili in apposito elenco predisposto dall Inps; il contributo per il pagamento dei servizi di baby-sitting sarà erogato mediante consegna di voucher cartacei direttamente alla lavoratrice, che poi dovrà provvedere a tutti gli adempimenti connessi all utilizzo del lavoro occasionale accessorio prima di consegnare gli stessi in pagamento per le prestazioni della baby-sitter. Presentazione istanze Per avere il contributo le lavoratrici devono presentare domanda telematica all Inps che, nei limiti delle risorse disponibili, stilerà la graduatoria delle lavoratrici ammesse, definita tenendo conto dell ISEE, con ordine di priorità per i nuclei familiari con ISEE di valore inferiore e, a parità di ISEE, secondo l ordine di presentazione della domanda. La graduatoria sarà pubblicata entro 15 giorni dalla scadenza del bando sul sito dell Inps, che avviserà il datore di lavoro della lavoratrice della proporzionale riduzione del periodo di congedo parentale conseguente alla concessione del beneficio. La domanda potrà essere presentata solo dopo che l Inps avrà aperto l apposito bando e fornito le istruzioni riguardo ai tempi e alle modalità. Per l invio della domanda occorre essere in possesso del PIN dispositivo dell Inps e accedere al sito www.inps.it attraverso il seguente percorso: Al servizio del cittadino Autenticazione con PIN Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito Invio delle domande per l assegnazione dei contributi per l acquisto dei servizi per l infanzia. La lavoratrice potrà anche rinunciare al beneficio, ma solo dal giorno successivo alla pubblicazione della graduatoria, esclusivamente in via telematica sul sito www.inps.it. Santa Maria degli Angeli 09/05/2013 Studio Consulenza del Lavoro Alessandretti Stefano Pagina 5 di 5