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COMUNE DI GRAGNANO (Provincia di Napoli) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA, NELL AMBITO DELL IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), DEL <<TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)>> (IN VIGORE DAL 01/01/2014) 1

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente regolamento, nell ambito della normativa introdotta dalla legge n.147/2013 in materia di IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), disciplina l applicazione del TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). 2. Presupposto della TASI, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli. 3. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio specificati dal successivo articolo 8 del presente regolamento. ART. 2 SOGGETTI PASSIVI 1. Nel caso in cui l unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest ultimo e l occupante sono titolari di un autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 10% mentre il titolare del diritto reale sull immobile della restante quota del tributo. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull immobile o di detentori, essi sono tenuti in solido all adempimento dell unica obbligazione tributaria. 2. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, uso, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per l individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto. 3. Nel caso in cui l immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna. 4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronto di quest ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. ART. 3 IMMOBILI SOGGETTI 1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi compresa l abitazione principale e le aree edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo, così come definiti ai fini IMU. 2. Per fabbricato si intende l unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto fabbricati, considerandosi parte integrante del fabbricato l area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Affinché un area possa considerarsi pertinenza del fabbricato, ai fini dell applicazione del tributo, è necessario che intervenga un oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, che sterilizzi in concreto e stabilmente il diritto edificatorio che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, e che il contribuente provveda ad effettuare la dichiarazione originaria o di variazione in cui siano indicate e dimostrate le predette circostanze. 3. Per abitazione principale si intende l immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza 2

anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, si considera abitazione principale per il nucleo familiare un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l effettività dell esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile. Per pertinenze dell abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di n.1 (una) unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all unità ad uso abitativo. 4. Per area edificabile si intende l area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, anche semplicemente adottati e non approvati dall organo competente, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell indennità di espropriazione per pubblica utilità. L area inserita nello strumento urbanistico generale è, ai fini del tributo, edificabile, a prescindere dall approvazione di eventuali strumenti attuativi necessari per la sua edificazione. 5. Nel caso di fabbricato di nuova costruzione lo stesso è soggetto all imposta a partire dalla data di accatastamento come ultimato o da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. 6. Sono comunque esenti dal tributo le fattispecie previste dall art.1, comma 3, del Decreto Legge 06/03/2014, n.16 e le altre fattispecie individuate dalla vigente normativa in materia. ART. 4 PERIODICITA 1. Il tributo è dovuto per anni solari proporzionalmente ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso o la detenzione; a tal fine, il mese durante il quale il possesso o la detenzione si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. In ogni caso il tributo è dovuto dal soggetto che ha posseduto o detenuto l immobile per il maggior numero di giorni nel mese di riferimento. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione. ART. 5 BASE IMPONIBILE 1. La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l applicazione dell imposta municipale propria (IMU). ART. 6 ALIQUOTE 1. Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i servizi e con i costi individuati ai sensi dell articolo 8 del presente regolamento e nel rispetto dei limiti indicati nel presente articolo, anche differenziandole in ragione della tipologia e della destinazione degli immobili. 3

ART. 7 DETRAZIONI 1. La deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote, di cui al precedente art.6, può prevedere per le abitazioni principali apposite detrazioni d imposta in misura fissa, in base al numero dei figli e con specifico riguardo ai figli disabili. 2. La detrazione spetta per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, a condizione che lo stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. 3. La detrazione spetta per ogni figlio disabile, con disabilità al 100% con certificazione rilasciata da Autorità sanitaria pubblica, indipendentemente dall età dello stesso a condizione che esso dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. ART. 8 SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI 1. Il tributo concorre alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili erogati dal Comune: Servizio di polizia locale; Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale; Servizio di illuminazione pubblica; Servizi di istruzione pubblica; Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all ambiente; Servizi di manutenzione ordinaria; Servizi sociali; Servizi demografici; Servizi generali e altri servizi indivisibili. 2. Il costo dei servizi viene determinato annualmente nella deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote di cui al precedente art.6, in apposito prospetto. 3. La deliberazione sopra richiamata dovrà altresì indicare la percentuale di copertura dei costi dei servizio assicurata dalla TASI. Art. 9 VERSAMENTO 1. La TASI è di regola determinata in autoliquidazione alle scadenze di legge, in analogia all IMU e con le medesime modalità; il Comune, al fine di facilitare l assolvimento dell obbligazione tributaria, può procedere alla bollettazione della TASI. 2. La TASI è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato (mod. F24) o bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all art.17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n.241. 3. Il pagamento del tributo avviene secondo le modalità e le scadenze prescritte dall'art. 1, comma 688, della Legge n.147/2013, di regola 16 giugno (acconto) e 16 dicembre (saldo). 4. L importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge n.296/2006. L arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo. 4

ART. 10 IMPORTI MINIMI 1. Il limite minimo di versamento della TASI in autoliquidazione è di euro 5,00 ed è riferito al tributo dovuto per l intero anno solare. 2. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, ed in deroga al Regolamento generale delle entrate, approvato con deliberazione C.C. n.26/2006, non si procede alla notifica degli avvisi di accertamento ed non si procede alla successiva riscossione coattiva per importi unitari inferiori ad euro 15,00; il predetto importo, riferito a ciascuna annualità d imposta, è da intendersi comprensivo di sanzione ed interessi. 3. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento. ART. 11 FUNZIONARIO RESPONSABILE IUC/TASI 1. Ai sensi dell art.1, comma 692, della Legge n.147/2013, con la medesima deliberazione della Giunta Comunale con cui si designa il FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA IUC è designato il FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA TASI, che di regola corrisponde con esso. ART. 12 DISPOSIZIONI FINALI 1. Per tutto quanto non disposto dal presente regolamento, si rinvia dinamicamente alle vigenti disposizioni normative in materia di IUC e di TASI ed alla loro evoluzione diacronica. 2. In ordine alla disciplina regolamentare ai fini della TASI di dichiarazioni, accertamenti, sanzioni ed interessi, riscossione coattiva, rimborsi e contenzioso tributario, si rinvia dinamicamente agli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 del vigente Regolamento per la disciplina dell IMU, per quanto applicabili. 3. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2014. 5