SULLE REGISTRAZIONI CONTABILI

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Transcript:

IVA PER CASSA: NOVITÀ E CONSIDERAZIONI SULLE REGISTRAZIONI CONTABILI IL NUOVO REGIME DEL CASH ACCOUNTING O DELL IVA PER CASSA Come noto, i soggetti che adottano il regime del cash accounting (c.d. Iva per cassa), liquidano l IVA secondo il principio di cassa, e dunque: per le fatture emesse, il cedente o prestatore computerà l imposta relativa alle operazioni per le quali ha esercitato l opzione, nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre nel corso del quale il corrispettivo è stato incassato; per le fatture di acquisto, invece, l imposta relativa sarà detraibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi o, comunque, decorso un anno dal momento in cui l operazione si considera effettuata ai sensi dell art. 6, D.P.R. n. 633/1972. I limiti per l applicabilità del regime del cash accounting sono riportati nella seguente tabella: E applicabile che Ai soggetti che operano nell esercizio di impresa, arti o professioni - a norma degli art. 4 e 5 D.P.R. n. 633/1972 hanno realizzato nell anno precedente un volume d affari non superiore a due milioni di euro, ai sensi dell art. 20, D.P.R. n. 633/1972 e sostituisce integralmente quello vigente all entrata in vigore della nuova disposizione, previsto dall art. 7, D.L. 29 novembre 2008, n. 185, c.d. fatturazione ad IVA differita

esclusioni Gli artt. 2 e 3, del Decreto 11 ottobre 2012, individuano le operazioni attive e passive per le quali il regime dell IVA per cassa NON E` CONSENTITO. Tra quelle di maggior rilievo si devono rilevare - tra le attive: 1) quelle eseguite nei confronti di soggetti non titolari di partita IVA. 2) quelle soggette ad inversione contabile; - tra le passive: 1) quelle riguardanti acquisti e servizi soggetti a inversione contabile; 2) acquisti intracomunitari; 3) importazioni ed estrazioni dai depositi IVA. In tali casi, tuttavia, si deve sottolineare comunque la possibilità di applicare il regime dell IVA per cassa limitatamente alle operazioni assoggettate al regime ordinario, subordinatamente alla tenuta della contabilità separata relativamente alle diverse tipologie di attività (prevista ex art. 36, D.P.R. n. 633/192). SCRITTURE CONTABILI Nonostante il nuovo regime dell IVA per cassa non ponga particolari problematiche da un punto di vista contabile, con la nota operativa n.10/2012 la Fondazione Accademia Romana di Ragioneria ha voluto mettere in evidenza che per i soggetti che aderiscono a tale regime, per la registrazione delle fatture emesse (e ricevute) dal 1º dicembre 2012 è preferibile utilizzare due nuovi conti: IVA A DEBITO DIFFERITA e IVA A CREDITO DIFFERITA. L accorgimento si rende necessario al fine di tenere separata l IVA che concorrerà alla liquidazione alla prima scadenza utile, rispetto a quella non ancora esigibile in quanto riferita ad operazioni per le quali il corrispettivo non e` stato ancora liquidato e, pertanto, l IVA, seppure da registrare in contabilità, non

concorrerà a determinare l importo a saldo della posizione nei confronti dell erario. Successivamente, al momento del pagamento o dell incasso della fatture sarà necessario stornare l IVA dal conto IVA differita al conto ordinario che sarà poi utilizzato per calcolare la liquidazione. La richiamata Fondazione Accademia Romana di Ragioneria, precisa, inoltre, che il giroconto da IVA a debito differita - ad IVA a debito dovrà essere effettuato per ogni singola operazione alla data in cui l imposta diventa esigibile. Effettuare un unico giroconto per tutte le operazioni del medesimo periodo sarebbe infatti contrario al principio generale relativo alla corretta tenuta della contabilità (del libro giornale). LIMITE ANNUALE Relativamente al limite annuale precedentemente evidenziato (trascorso il quale l IVA diventerà detraibile nonostante il mancato pagamento), vi è una eccezione che riguarda le operazioni effettuate nei confronti di cessionari o committenti che, prima del decorso di un anno, siano stati assoggettati a procedure concorsuali. Per i suddetti soggetti, dunque, non si applica il limite annuale. A tal fine è necessario che la procedura sia stata avviata prima del decorso di un anno. In particolare, le procedure concorsuali si considerano avviate nel momento in cui l organo competente emette il provvedimento di apertura della procedura (ad esempio, per il fallimento, la data della sentenza dichiarativa di fallimento pronunciata dal tribunale). Se il cessionario o committente è assoggettato a una procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi), si

ritiene che l esigibilità dell imposta sia sospesa a beneficio di tutti i cedenti o prestatori che abbiano emesso fatture con IVA per cassa, fino all effettivo incasso del corrispettivo, momento in cui l imposta diviene esigibile limitatamente all ammontare di quest ultimo. In caso di eventuale revoca della procedura concorsuale, l IVA diviene comunque esigibile e deve essere computata nella prima liquidazione successiva alla data di revoca, a meno che non sia ancora decorso un anno dalla data di effettuazione dell operazione (in questo caso, infatti rimane fermo il termine annuale). SUPERAMENTO SOGLIA INDICATA Nel caso in cui la verifica del volume d affari evidenzi il superamento della soglia indicata, pari a 2 milioni di euro, le operazioni attive e passive effettuate dal mese successivo a quello in cui detto limite è stato superato, dovranno essere sottoposte al regime ordinario e sarà necessario liquidare l Iva, a debito e a credito, relativa a tutte le fatture non ancora saldate. Per la verifica del volume d affari occorrerà considerare sia le operazioni soggette al regime per cassa sia quelle escluse. INDICAZIONE FATTURA I soggetti che adottano il regime in questione, dovranno indicare sulle fatture emesse che si tratta di operazione con IVA PER CASSA EX ART. 32 BIS, D.L. 22 GIUGNO 2012 N. 83. L omessa indicazione sulle fatture costituisce, ai fini sanzionatori, una violazione formale.

Dunque questa omissione non fa venir meno il diritto all esigibilità differita, ma sottopone il soggetto ad una sanzione da un minimo di 258 ad un massimo di 2.065. LA DICHIARAZIONE IVA 2013 Essendo il regime di cash accounting applicabile già dal 1 Dicembre 2012, risulta facilmente intuibile che l applicazione dello stesso dovrà essere indicato nel Modello di dichiarazione IVA 2013. In particolare dovrà essere indicato: al rigo VE36 l importo delle fatture attive non ancora incassate, al rigo VF19 l importo delle fatture passive non ancora pagate. Infine, i soggetti che hanno usufruito del nuovo regime saranno chiamati a manifestare l opzione in tal senso nel quadro VO della dichiarazione IVA relativa all anno in cui si è adottato il comportamento concludente (Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate 21 novembre 2012, n.165746). Nonostante la necessità di manifestare l opzione, il regime del cash accounting si desume comunque dal comportamento concludente, sicché ai sensi dell art. 1, D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, il contribuente è vincolato, di fatto, all applicazione dell IVA per cassa per almeno un triennio, salvo possibilità di revoca.