REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DELL IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA AL PENSIONATO PIAGGI

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Transcript:

REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DELL IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA AL PENSIONATO PIAGGI Approvato con Determina dirigenziale n. 109 del 10.03.2015

INDICE Art. 1 Finalità Art. 2 Definizione D.Lgs. n. 196/03 Art. 3 Caratteristiche tecniche dell impianto Art. 4 Responsabile della gestione e del trattamento delle immagini Art. 5 Conservazione delle registrazioni Art. 6 Principi nel trattamento dei dati personali sottoforma di immagini Art. 7 Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie Art. 8 Informativa Art. 9 Diritti degli interessati Art. 10 Disposizioni attuative e di rinvio Art. 1 - Finalità Il Regolamento per la videosorveglianza al Pensionato Piaggi viene redatto per garantire la riservatezza atta a tutelare il pieno rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone, attuando quanto previsto dalle leggi e dalle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali. La finalità che AltaVita-Istituzioni Riunite di Assistenza-I.R.A. intende perseguire con la videosorveglianza del Pensionato Piaggi, struttura residenziale per anziani autosufficienti, è di tutelare gli anziani residenti, tenendo monitorati i loro spostamenti e comportamenti oltrechè di chi ha avuto accesso al Pensionato dall esterno, il tutto nel rispetto del principio del divieto del controllo a distanza dell attività dei lavoratori. La disponibilità tempestiva di immagini costituisce uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell azione degli Infermieri, degli Operatori Socio Sanitari e delle altre figure professionali di AltaVita e del personale esterno adibito al servizio di portineria e sorveglianza notturna, attualmente gestito dalla Società Cooperativa Sociale Bramasole con Sede Legale in Padova in Via Svezia 9/8, operanti al Pensionato Piaggi. Art. 2 - Definizione D.Lgs. n. 196/03 a) Trattamento: qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la selezione, l estrazione, il raffronto, l utilizzo, l interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca dati. b) Dato personale: qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale. c) Dati identificativi: i dati personali che permettono l identificazione diretta dell interessato. 2

d) Dati sensibili: dati personali idonei a rilevare l origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l adesione ai partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché rilevare lo stato di salute e la vita sessuale. e) Dati giudiziari: dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all art. 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale. f) Titolare: la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento dei dati personali e degli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo di sicurezza. g) Responsabile: la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali. h) Incaricati: le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile. i) Interessato: la persona fisica cui si riferiscono i dati personali. j) Comunicazione: il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione. k) Diffusione: dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione. l) Dato anonimo: dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato o identificabile. m) Misure minime: il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti nell art. 31. Art. 3 - Caratteristiche tecniche dell impianto Il sistema, di proprietà della Bramasole Società Cooperativa Sociale con Sede Legale in Padova in Via Svezia 9/8, si compone di 12 telecamere fisse, una al quinto piano e nel seminterrato, due dal piano terra al quarto piano. Sono a circuito chiuso, connesse a un videoregistratore digitale per la registrazione su hard disk delle immagini, che sono archiviate per una durata massima di cinque giorni, dopodichè le stesse vengono cancellate e soprascritte dalle registrazioni successive, e a un monitor presente nella Portineria, area di controllo degli accessi del Pensionato Piaggi. Le telecamere, che riprendono le aree d accesso ai vani scala e agli ascensori, sono in funzione 24 h su 24. Solo in situazioni di comprovata necessità e urgenza che attengono alla sicurezza degli Ospiti residenti, sarà possibile rivedere le immagini registrate mediante apposita password, 3

divisa in quattro parti come da disposizione della Direzione Territoriale del Lavoro di Padova con provvedimento Prot. n. 3744 del 6 febbraio 2015: a) una parte digitata da un rappresentante di AltaVita; b) una parte digitata da un rappresentante di Bramasole; c) una parte digitata da un rappresentante dei lavoratori di Bramasole; d) una parte digitata da un rappresentante dei lavoratori di AltaVita. Le immagini non potranno essere visionate tramite controllo da remoto (cellulare o collegamento internet). Art. 4 - Responsabile della gestione e del trattamento delle immagini Il Titolare della gestione e trattamento delle immagini è AltaVita, rappresentato dal Direttore Generale. Il Responsabile è individuato nella persona del Direttore Generale. Alle immagini in diretta delle telecamere può accedere solo il personale in servizio presso la Portineria del Pensionato Piaggi. Art. 5 - Conservazione delle registrazioni La conservazione delle registrazioni sarà limitata ai cinque giorni successivi alla rilevazione. Su specifica richiesta investigativa dell Autorità giudiziaria o di Polizia giudiziaria, la conservazione delle immagini e le modalità di ripresa potranno subire eccezioni al presente Regolamento. I supporti di memorizzazione delle immagini del sistema di videosorveglianza, non più utilizzati, devono essere distrutti prima di essere eliminati. Art. 6 - Principi del trattamento dei dati personali sottoforma di immagini Le prescrizioni del presente Regolamento hanno come presupposto il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza, all identità e alla protezione dei dati personali, in particolare: a) Principio di liceità: ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, AltaVita effettua il trattamento dei dati attraverso il sistema di videosorveglianza solo ed esclusivamente per le finalità di cui all art. 1 e comunque nel rispetto del principio del divieto del controllo a distanza dell attività dei lavoratori; b) Principio di necessità: al trattamento dei dati attraverso il sistema di videosorveglianza è applicato il principio di necessità, pertanto qualsiasi trattamento non conforme a tale principio è da ritenersi illecito (artt. 3 e 11, comma 1, lettera a), del D.Lgs.n. 196 del 2003; c) Principio di proporzionalità: ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, l installazione del sistema è proporzionato all effettivo grado di rischio presente nel Pensionato Piaggi. d) Principio di finalità: gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi (art. 11, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 196 del 2003. Art. 7 - Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziaria o di Polizia 4

Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti che possono portare a ipotesi di reato o di eventi rilevati ai fini della sicurezza pubblica, l incaricato della videosorveglianza ne darà immediata comunicazione al Direttore Generale di AltaVita per le valutazioni del caso. Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l Autorità Giudiziaria. L apparato potrà essere utilizzato anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria o di organi di Polizia. Art. 8 - Informativa Della presenza del servizio di videosorveglianza è stata fornita informativa alle Rsu seguita da confronto e viene data informazione a mezzo di appositi cartelli che si adeguano al modello standard previsto dalla normativa in vigore. Art. 9 - Diritti degli interessati Ai sensi del Codice Privacy, all interessato è assicurato l esercizio dei propri diritti, in particolare: a) accedere ai dati che lo riguardano; b) verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento; c) ottenere l interruzione di un trattamento illecito. Art. 10 Disposizioni attuative e di rinvio Il presente Regolamento si colloca nella cornice normativa relativa allo svolgimento delle funzioni istituzionali di AltaVita. Per tutto quanto non specificatamente dettagliato nel presente Regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali ed ai provvedimenti a carattere generale del Garante per la protezione dei dati personali. 5