REGOLAMENTO IN MATERIA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI COMUNALI. Regolamento in materia di definizione agevolata dei tributi Comunali.

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Transcript:

Comune di Canicattì Provincia di Agrigento REGOLAMENTO IN MATERIA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI TRIBUTI COMUNALI Regolamento in materia di definizione agevolata dei tributi Comunali. - Art.1 Ambito di Applicazione - Art. 2 - Violazioni sanabili - Art. 3 Irregolarità sanabili - Art. 4 TOSAP INDICE - Art. 5 Imposta Comunale sugli Immobili - Art. 6 Imposta Comunale sulla Pubblicità - Art. 7 TARSU - Art. 8 Definizione dei provvedimenti di accertamento e di liquidazione in corso e dei procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale. - Art. 9 Rigetto delle domande di definizione agevolata - Art. 10 Disposizioni finali, rinvio dinamico ed entrata in vigore - Art. 11 Pubblicità del Regolamento ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE Il presente Regolamento disciplina le agevolazioni e le procedure per la definizione dei Tributi Comunali nella facoltà concessa dall art.13 della legge 27 Dicembre 2002, n. 289 e si applica ai seguenti tributi: 1

- Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni (T.AR.S.U.) - Tassa per l occupazione di spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.) - Imposta Comunale sulla pubblicità Art. 2 VIOLAZIONI SANABILI Possono essere definite, con la procedura agevolata, tutte le violazioni commesse fino al 31.12.2002, e per tutte le annualità pregresse non ancora prescritte, relative a: a) omessa denuncia o dichiarazione, b) infedele o inesatta denuncia o dichiarazione; c) omessi totali o parziali versamenti. ART. 3 IRREGOLARITA SANABILI Sono sanabili le istanze di definizione agevolata contenenti: a) errori materiali, anche di calcolo; b) elementi contraddittori; Il responsabile del servizio, accertata la irregolarità, con lettera raccomndata, invita il contribuente a rettificare l istanza ed, eventualmente, a produrre documentazione integrativa. La rettifica dell istanza nonché la presentazione della documentazione integrativa deve avvenire, a pena di decadenza, entro giorni 30 dal ricevimento della richiesta di regolarizzazione. ART. 4 T.O.S.A.P. Per le annualità d imposta comprese tra il 1999 ed il 2002 è prevista l esclusione tributari, in tutto o in parte non adempiuti, relativi alla tassa per l occupazione degli spazi ed aree pubbliche. Per accedere alla definizione agevolata gli interessati devono presentare all Ufficio Tributi di questo Comune, a pena di decadenza, entro il 31 Luglio 2003, apposita richiesta di adesione al beneficio di condono fiscale su modelli distribuiti gratuitamente dall Ufficio Tributi. La richiesta, resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, deve contenere i seguenti elementi: 2

- la superficie occupata riferita a ciascun anno di imposta oggetto della definizione spontanea; - importo dovuto per ogni anno oggetto della definizione spontanea; - la ricevuta del versamento effettuato su c/c postale. ART. 5 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI Per le annualità delle imposte comprese tra il 1998 e il 2002, è prevista l esclusione tributari, in tutto o in parte non adempiuti riferiti all imposta comunale sugli immobili. La definizione spontanea degli obblighi tributari deve avvenire entro il 30 Settembre 2003, apposita richiesta di adesione al beneficio del condono fiscale su modelli distribuiti gratuitamente dall Ufficio Tributi. La richiesta del contribuente di definizione del tributo, resa ai sensi per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, deve contenere i seguenti elementi: - la situazione immobiliare analitica, riferita a ciascun anno d imposta oggetto della definizione spontanea; - l importo dovuto per ogni anno oggetto della definizione spontanea; - la ricevuta del versamento effettuato utilizzando l apposito modulo I.C.I. violazioni. ART. 6 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA Per le annualità di imposta 2001/2002, è prevista l esclusione delle sanzioni e degli interessi per la definizione spontanea dei relativi obblighi tributari, in tutto o in parte non adempiuti riferiti all imposta comunale sulla pubblicità. La definizione spontanea degli obblighi tributari deve avvenire entro il 30 Giugno 2003, attraverso apposita richiesta di adesione al beneficio del condono fiscale su modelli distribuiti gratuitamente dall Ufficio Tributi. La richiesta del contribuente di definizione del tributo, resa ai sensi per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, deve contenere i seguenti elementi: - l indicazione dei dati relativi alla pubblicità non dichiarata ovvero dichiarata in modo infedele, riferita a ciascun anno d imposta oggetto della definizione spontanea; - l importo dovuto per ogni anno oggetto della definizione spontanea; - la ricevuta del versamento effettuato su c/c postale. 3

ART. 7 TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI Per le annualità delle imposte comprese tra il 1999 e il 2002, è prevista l esclusione tributari, in tutto o in parte non adempiuti, riferiti alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni. La definizione spontanea degli obblighi tributari deve avvenire attraverso apposita richiesta di adesione al beneficio del condono fiscale su modelli distribuiti gratuitamente dall Ufficio Tributi, e non può riguardare le situazioni tributarie iscritte a ruolo per gli anni in questione. La richiesta del contribuente di definizione del tributo, resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, deve contenere i seguenti elementi: - la superficie complessivamente occupata per i vari anni d imposta oggetto della definizione spontanea; - la superficie, eventualmente, riferita alle iscrizioni a ruolo per gli anni in questione; - ogni altra informazione utile a definire l esatta posizione tributaria della TARSU, per gli anni oggetto della definizione spontanea. - la ricevuta di versamento effettuato su c/c postale. Per importi inferiori a 250,00 la procedura del condono si perfeziona con il pagamento della somma dovuta in un'unica soluzione. Per importi superiori a 250,00 la procedura del condono si perfeziona con il pagamento della somma dovuta che può pagarsi in un unica soluzione o in 3 rate di pari importo di cui la prima alla presentazione dell istanza e le altre alle seguenti scadenze: - 31 Maggio - 31 Luglio - 30 Settembre. ART. 8 DEFINIZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI ACCERTAMENTO E DI LIQUIDAZIONE IN CORSO E DEI PROCEDIMENTI CONTENZIOSI IN SEDE GIURISDIZIONALE. - Gli accertamenti notificati prima della entrata in vigore del presente regolamento, ancorchè divenuti definitivi per omessa impugnazione sono definiti con le agevolazioni e le procedure previste dal presente regolamento. Non si fà comunque luogo a rimborso di tributi, sanzioni ed interessi già pagati. 4

- Per i procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale, la richiesta di sospensione del giudizio effettuata dal contribuente alla commissione tributaria competente, provinciale o regionale, con la quale il contribuente stesso dichiara di volersi avvalere della definizione agevolata disciplinata dal presente regolamento, comporta la sospensione del procedimento giurisdizionale, per una durata pari a quella prevista per il condono. - Il procedimento si estingue con l adempimento, da parte del contribuente, degli obblighi imposti dal provvedimento di sanatoria introdotto, previa comunicazione, al giudice competente, dell avvenuto esatto adempimento tributario. ART. 9 RIGETTO DELLA DOMANDA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA 1. - Il Comune qualora per giustificati e legittimi motivi, non ritenga di accogliere la richiesta di definizione agevolata disciplinata dal presente Regolamento, ne dà comunicazione al contribuente mediante atto motivato, notificato a mezzo del servizio postale ovvero del messo comunale entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dell istanza. 2. - In assenza dell atto di rigetto, come notificato ai sensi del precedente comma 1, la richiesta di definizione agevolata si intende accolta ad ogni effetto. ART. 10 DISPOSIZIONI FINALI - RINVIO DINAMICO ENTRATA IN VIGORE Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione regolamentare si applica la normativa sopraordinata. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. ART. 11 PUBBLICITA DEL REGOLAMENTO Al presente Regolamento è data, a cura del responsabile del servizio, la massima pubblicità a mezzo di manifesti, stampa locale ed altri mezzi ritenuti idonei. Il presente regolamento è distribuito gratuitamente a chiunque ne faccia richiesta. Copia del presente regolamento è trasmessa, agli effetti di cui al precedente art.8, alle competenti commissioni tributarie e regionali. 5