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CITTA` DI FOLLONICA Largo Cavallotti, 1-58022 Follonica (GR) Tel. 0566/59111 - Fax. 41709 - C.F. 00080490535 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE Numero 251 del 19-11-2015 OGGETTO: DETERMINAZIONE VALORE MINIMO DELLE AREE EDIFICABILI AI FINI IMU E TASI PER L'ANNO 2015 L'anno duemilaquindici e questo giorno diciannove del mese di novembre alle ore 10:30 nella Sede Comunale, si e' riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg. Andrea Benini SINDACO P Andrea Pecorini VICESINDACO P Alberto Aloisi ASSESSORE P Massimo Baldi ASSESSORE P Barbara Catalani ASSESSORE P Mirjam Giorgieri ASSESSORE P Presiede l'adunanza Andrea Benini in qualità di SINDACO, partecipa il SEGRETARIO GENERALE SERENA BOLICI incaricato della redazione del presente verbale. IL SINDACO accertata la validità dell adunanza per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e sottopone all'approvazione della Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione. Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici del Comune.

LA GIUNTA COMUNALE Richiamato il D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale ed in particolare gli artt. 8 e 9 che trattano in materia di Imposta Municipale Propria (IMU). Visto l art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 il quale dispone in merito all istituzione sperimentale dell imposta municipale propria a decorrere dal 1 gennaio 2012. Visto il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 concernente il Riordino delle finanza degli enti territoriali, a norma dell art. 4 della legge 23 ottobre 1992 n. 421 con il quale è stata istituita l Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) a decorrere dall anno 1993. Richiamato l art. 1 comma 639 della L. 27.12.2013 n. 147 il quale istituendo la I.U.C. Imposta Unica Comunale riconferma l applicazione dell IMU quale componente di natura patrimoniale. Tenuto presente che a norma dell art. 1 comma 2 del D. Lgs. 504/1992, presupposto dell imposta è, fra l altro, il possesso di aree fabbricabili e che per esse, a norma dell art. 5 comma 5 del medesimo D. Lgs. 504/92, la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1 gennaio dell anno di imposizione, avendo riguardo ad una serie di parametri di ordine tecnico e richiamati di seguito nel dettaglio: zona territoriale di ubicazione; indice di edificabilità; destinazione d uso consentita; oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per renderlo idoneo alla costruzione; prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Considerato che la suddetta normativa riferita all ICI è applicabile anche alla nuova IMU per espresso richiamo previsto dall art. 13 commi 2 e 3 del citato D.L. 6/2011. Visto il regolamento comunale per la disciplina dell imposta municipale propria approvato con deliberazione del C.C. n. 22 del 31.08.2012, ed in particolare l art. 3 Determinazione dei valori venali per le aree edificabili il quale individua nella Giunta Comunale l Organo preposto alla determinazione del valore minimo delle aree edificabili. Dato atto che il valore venale determinato dal Comune costituisce un autolimitazione unilaterale del potere di accertamento nel senso che il soggetto passivo che spontaneamente dichiari e provveda al pagamento dell imposta calcolata sulla base imponibile in linea con i valori pubblicati, esclude la potestà di accertamento da parte della stessa Amministrazione (Corte di Cassazione Sezione Tributaria Sentenza 03.12.2010 n. 24573). Considerato che la determinazione dei valori minimi accertabili ha la funzione di ausilio nei confronti del contribuente che individuando correttamente la sua base imponibile per il calcolo dell imposta consegue l obiettivo di ridurre il sorgere del contenzioso. D.G.C n. 251 del 19-11-2015 - Pag. 2 di 6

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 123 del 21.05.2012 avente per oggetto Determinazione dei criteri per l attribuzione dei valori minimi delle aree edificabili ed approvazione tabelle valevoli per gli anni 2011 e 2012. Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 126 del 24.05.2013 con la quale si confermano per l anno 2013 i valori minimi approvati con la suddetta deliberazione 123/2012. Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 191 del 14.10.2014 con la quale si confermavano per l anno 2014 i valori minimi approvati con la suddetta deliberazione n. 126/2013. Vista la relazione illustrativa predisposta dal Settore Edilizia Privata dell Ente, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, con la quale si confermano anche per l anno 2015 i criteri ed i valori già determinati con la citata deliberazione 191/2014 per l anno 2014 con la sola eccezione dell area RQ09a considerando che lo scorso anno non è stato valutato il valore successivo all accorpamento delle precedenti previsioni suddivise per RQ09a1 e RQ09a2 che così veniva quindi riportato nei nuovi valori di riferimento. Tenuto conto che ove il soggetto passivo non dichiari una base imponibile in linea con i valori stabiliti dal Comune di Follonica, è facoltà dello stesso Ente procedere a stima diretta ed accertare importi anche superiori a quanto deliberato, purchè, con adeguata motivazione, vengano rappresentate le ragioni che hanno indotto alla mancata applicazione del minimo tabellare; allo stesso modo i contribuenti che dovessero ritenere eccessivo il valore accertato dal Comune di Follonica potranno sempre dimostrare, attraverso l istituto dell accertamento con adesione ovvero in sede di contenzioso tributario, la sussistenza di circostanze di fatto o di diritto che conducano ad una minore valutazione economica dell area edificabile. Considerato che a norma dell art. 31, comma 20, della L. n. 289/2002 è stata data idonea comunicazione a tutti i proprietari a mezzo raccomandata AR sulla natura di area fabbricabile dei propri terreni. Premesso che la costante giurisprudenza della S.C. (una per tutte Corte Cassazione Sez. tributaria n. 16700 del 27.07.2007) individua come perfettamente legittima l utilizzazione di valori predeterminati per norma regolamentare quali indici di valutazione e parametri di riferimento con valenza presuntiva, utili a fornire elementi di giudizio anche per periodi temporali anteriori a quelli di emanazione del regolamento stesso, senza che ciò comporti peraltro alcuna applicazione retroattiva di norma ma solo l applicazione di un legittimo ragionamento presuntivo; in altre parole la S.C., con la sentenza suddetta, ha previsto che i provvedimenti di determinazione periodica e per zone omogenee dei valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, pur non avendo natura imperativa, costituiscono fonti di presunzioni dedotte da dati di comune esperienza idonei a costruire supporti razionali offerti dall Amministrazione al giudice ed utilizzabili, quali indici di valutazione, anche retroattivamente, analogamente al c.d. redditometro. Ritenuto opportuno rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134 del D. Lgs. 267/2000, constatata l urgenza di fornire ai contribuenti interessati una indicazione in merito circa gli utili strumenti che il Comune di Follonica intende adottare ai fini della quantificazione IMU e TASI 2014, con il primario obiettivo di limitare al massimo l insorgenza del contenzioso. Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Dirigenti responsabili ai sensi dell art. 49 del Dlgs.267/00, inseriti nel presente atto. D.G.C n. 251 del 19-11-2015 - Pag. 3 di 6

Con voti favorevoli espressi all unanimità. DELIBERA 1) Di confermare per l anno 2015 i valori minimi delle aree edificabili secondo i criteri precedentemente approvati per gli anni dal 2011 al 2014 con le deliberazioni della G.C. nn. 123/2012, 126/2013 e 191/2014, così come riportati nella relazione predisposta dal Settore Urbanistica Edilizia Privata ed allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, con la sola eccezione relativa alla zona RQ09a considerando che lo scorso anno non è stato valutato il valore successivo all accorpamento delle precedenti previsioni suddivise per RQ09a1 e RQ09a2. 2) Di dare atto che i valori individuati negli allegati ed approvati con la presente deliberazione, sono utilizzabili esclusivamente ai fini della determinazione dell IMU e della TASI e non possono essere considerati fonte di determinazione di altri valori economici altrimenti utilizzabili siano essi di natura urbanistica che di altre fattispecie. 3) Di dare atto che qualora da documenti ufficiali quali atti notarili, accertamenti da parte del Ministero delle Finanze, dichiarazioni di contribuenti ed altri di similare specie il valore delle aree risultasse superiore a quello indicato nell Allegato, il Funzionario Responsabile della IUC potrà, in deroga al presente atto, emettere avvisi di accertamento per un valore maggiore rispetto a quello minimo risultante dalla tabella suddetta. 4) Di dichiarare, con successiva e separata votazione, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/00. D.G.C n. 251 del 19-11-2015 - Pag. 4 di 6

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 Dlgs. 267/2000 Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA SETTORE 3 si esprime parere: Favorevole Data, 17-11-2015 IL DIRIGENTE VITO DISABATO Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE si esprime parere: Favorevole Data, 17-11-2015 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Paolo Marelli D.G.C n. 251 del 19-11-2015 - Pag. 5 di 6

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto con firma digitale. IL SINDACO Andrea Benini IL SEGRETARIO GENERALE SERENA BOLICI D.G.C n. 251 del 19-11-2015 - Pag. 6 di 6