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Città di Tortona Provincia di Alessandria REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Sommario ART. 1 - FONTI E FINALITÀ... 3 ART. 2 - OGGETTO... 3 ART. 3 - SOGGETTI... 3 ART. 4 - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO... 4 ART. 5 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI ACCESSO... 5 ART. 6 - TERMINI DEL PROCEDIMENTO... 5 ART. 7 - CASI DI ESCLUSIONE... 5 ART. 8 - DIFFERIMENTO... 6 ART. 9 - RICORSI... 7 ART. 10 - ACCESSO INFORMALE... 7 ART. 11 - PROCEDIMENTO DI ACCESSO FORMALE... 7 ART. 12 - PROCEDIMENTO DI ACCESSO FORMALE MEDIANTE RICHIESTA A MEZZO POSTA... 9 ART. 13 - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO... 9 ART. 14 - VISIONE DEI DOCUMENTI... 9 ART. 15 - RILASCIO DI COPIE... 10 ART. 16 - TARIFFE E MODALITÀ DI PAGAMENTO... 10 ART. 17 - RILASCIO DI COPIE AUTENTICATE... 10 ART. 18 - RILASCIO DI COPIE IN BOLLO... 10 ART.19 - DIRITTO DI ACCESSO E TUTELA DELLA PRIVACY... 10 ART. 20 - RINVIO... 11 ART. 21 - ENTRATA IN VIGORE... 11 TARIFFE... 12 Comune di Tortona Pagina 2 di 12

ART. 1 - FONTI E FINALITÀ Il presente regolamento è adottato in applicazione dell art. 7 della legge 8.6.1990 n. 142, degli artt. 22 e seguenti della legge 7.8.1990 n. 241, del D.P.R. 27.6.1992 n. 352, dell art. 17, c. 91, della legge 15/5/97 n. 127 e dello Statuto Comunale, al fine di garantire e disciplinare l esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi. ART. 2 - OGGETTO 1) Per accesso ai documenti amministrativi si intende la possibilità della piena conoscenza di questi, mediante visione o estrazione di copia ovvero mediante altra modalità idonea a consentire l esame dell atto in qualsiasi forma ne sia rappresentato il contenuto. 2) Per documento amministrativo si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o qualsiasi altra forma rivesta il contenuto di atti o provvedimenti, anche interni, prodotti o comunque utilizzati dagli organi di questo Comune e dall Azienda Servizi Municipalizzati Tortonesi e dai soggetti che gestiscono per concessione dello stesso pubblici servizi comunali. 3) Il diritto di accesso si esercita, con riferimento agli atti del procedimento e anche durante il corso dello stesso, nei confronti dell organo che è competente a formare l atto conclusivo o a detenerlo stabilmente. 4) Il diritto di accesso si intende realizzato con la pubblicazione, il deposito o altra forma di pubblicità dei documenti di cui sia consentito l accesso secondo le modalità stabilite dal presente regolamento. 5) L esercizio del diritto di accesso si sostanzia nella possibilità di acquisire piena conoscenza del documento amministrativo, mediante visione o estrazione di copia ovvero mediante altra modalità idonea a consentire l esame dell atto in qualsiasi forma ne sia rappresentato il contenuto, secondo le modalità precisate nel presente regolamento. ART. 3 - SOGGETTI 1) Salvo quanto previsto dal comma 2, il diritto di accesso ai documenti amministrativi è riconosciuto a chiunque vi abbia un interesse personale, attuale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. 2) La sussistenza dell interesse di cui al comma precedente non è richiesta per l accesso ai seguenti documenti comunali che pertanto sono accessibili a chiunque ne faccia richiesta: deliberazioni degli organi collegiali e relativi allegati; determinazioni dirigenziali; contratti rogati in forma pubblica amministrativa a registrazione avvenuta; scritture private in cui è parte il Comune iscritte al repertorio degli atti soggetti a registrazione in termine fisso; ordinanze; concessioni; autorizzazioni; documenti e dati informativi, per i quali non sussistano ragioni di riservatezza, forniti al Comune di Tortona Pagina 3 di 12

Consiglio Comunale. 3) Il diritto di accesso è altresì riconosciuto ad enti, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici o diffusi, e in tal caso si applicano le disposizioni del presente regolamento in quanto compatibili. 4) Il diritto di accesso dei consiglieri comunali alle notizie e alle informazioni utili all espletamento del mandato è disciplinato nell apposito regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. ART. 4 - UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO 1) E istituito l Ufficio Relazioni con il Pubblico preposto allo svolgimento dei seguenti compiti: a) servizio all utenza per i diritti di partecipazione di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241; b) informazione all utenza relativa agli atti ed allo stato dei procedimenti; c) ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di proposte per il miglioramento degli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l utenza. 2) Con riguardo al diritto di accesso, l Ufficio Relazioni con il Pubblico provvede a: fornire ai richiedenti tutte le informazioni sulle modalità e i termini di esercizio del diritto di accesso, sui relativi costi e sulle competenze dei diversi Settori Comunali, indicandone l ubicazione e favorendone l accesso; indirizzare l utente, per l avvio del procedimento informale o formale, al Settore competente assumendo con questo gli opportuni contatti ovvero soddisfare le richieste accoglibili in via informale presso l Ufficio stesso; curare direttamente i procedimenti di accesso formale relativi ad atti e documenti che siano nella disponibilità dell Ufficio, nonché gli ulteriori procedimenti di acceso formale che potranno essere attribuiti dall Amministrazione alla sua competenza; ricevere e registrare le richieste di accesso ad esso presentate; inviare ai responsabili dei procedimenti non conclusi tempestiva segnalazione della scadenza del termine entro il giorno precedente quello ultimo per la risposta; segnalare al dirigente del settore interessato le richieste alle quali non è stata data risposta entro il termine fissato dal regolamento; distribuire ai richiedenti le guide informative relative alle procedure ed ai procedimenti amministrativi. accogliere ed istruire un primo esame delle doglianze e dei reclami in materia di diritto di accesso, favorendo i necessari chiarimenti con gli Uffici; curare rilevazioni statistiche inerenti all esercizio del diritto di accesso anche al fine di realizzare l archivio di cui all art. 11 del D.P.R. 27.6.1992 n. 352. 3) L Ufficio Relazioni con il Pubblico assicura: a) la consultazione, in appositi ed idonei locali, della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, del Bollettino Ufficiale della Regione, del Foglio Annunzi Legali della provincia, della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, dello statuto e dei regolamenti comunali, delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta e delle ordinanze del Sindaco, dei bandi di concorso, di gara e degli altri avvisi pubblicati dal Comune; Comune di Tortona Pagina 4 di 12

b) in una sezione degli stessi locali la consultazione della serie speciale della Gazzetta Ufficiale relativa ai concorsi indetti dallo Stato e da altre pubbliche amministrazioni, gli estratti dal Bollettino Ufficiale della Regione relativi ai concorsi sullo stesso pubblicati e la raccolta dei bandi di concorso e di gara ancora aperti presso il Comune e presso le altre amministrazioni che ne hanno fatto pervenire copia; c) la circolazione delle informazioni nell ambito degli organi e dell organizzazione del Comune, per concorrere all efficacia, alla semplificazione ed all economicità dell azione amministrativa. 4) L Ufficio Relazioni con il Pubblico attua un programma d interventi per le informazioni dei cittadini riferite all attività del Comune e, per quanto possibile, di altre pubbliche amministrazioni, assicurando che i cittadini possano prendere tempestivamente conoscenza dei provvedimenti d interesse generale e delle scadenze relative a bandi di gara, concessioni, adempimenti di varia natura. 5) L Amministrazione adotta tutte le misure idonee per l attuazione di quanto previsto dai commi precedenti, con particolare riguardo alla predisposizione di apposite tecnologie informatiche, le quali dovranno altresì assicurare che l accesso ai dati raccolti medianti strumenti informatici avvenga nel rispetto delle esigenze di cui all art. 24, comma 2, della l. 7/8/1990, n.241. ART. 5 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI ACCESSO 1) Responsabile del procedimento di accesso è il dirigente del Settore o depositario dell originale della documentazione richiesta ovvero altro dipendente da questi designato. 2) Per tutti i procedimenti di accesso che possano esaurirsi presso l Ufficio Relazioni con il Pubblico responsabile del procedimento è il soggetto preposto all Ufficio stesso o altro soggetto da questi designato. 3) Nel caso di atti infraprocedimentali, responsabile del procedimento è il dirigente competente all adozione dell atto conclusivo ovvero a detenerlo stabilmente, oppure il dipendente delegato o designato dal dirigente. ART. 6 - TERMINI DEL PROCEDIMENTO 1) Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni, decorrenti dalla ricezione della richiesta da parte dell Ufficio competente, ai sensi dell art. 4, comma 5, del D.P.R. 27.6.1992 n. 352 e dell art. 25 della l. 7.8.1990 n. 241. 2) Ai sensi dell art. 25, comma 4, della legge 7.8.1990 n. 241, decorsi inutilmente trenta giorni dalla ricezione della richiesta da parte dell Ufficio competente, questa si intende respinta. 3) E in facoltà dell Ufficio competente di emanare un provvedimento motivato di diniego prima del compimento dei 30 giorni di cui ai commi precedenti. ART. 7 - CASI DI ESCLUSIONE 1) Sono esclusi dall accesso senza limiti di tempo i registri di Stato Civile, lo schedario anagrafico, i Comune di Tortona Pagina 5 di 12

fascicoli personali degli elettori, lo schedario delle carte d identità e tutti gli altri documenti o categorie di documenti la cui esclusione sia prevista in disposizioni speciali vigenti. 2) Sono esclusi dall accesso i pareri legali resi all Amministrazione da consulenti esterni o da servizi o uffici interni del Comune. 3) Sono esclusi dal diritto di accesso i documenti amministrativi formati dall Amministrazione comunale o dalla stessa stabilmente detenuti e le informazioni dagli stessi desumibili: a. quando i documenti riguardano le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell ordine pubblico, alla prevenzione e repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione ed alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, nonché all attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini; b. quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi, imprese ed associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario e commerciale di cui siano in concreto titolari, anche nel caso in cui i dati relativi siano stati forniti al Comune dagli stessi soggetti a cui si riferiscono c. quando si tratti di atti e documenti relativi a dati personali e la cui divulgazione non sia consentita dall ordinamento in difetto di consenso dell interessato, in base a quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1996 n. 675 e successive modificazioni e integrazioni. Dal divieto di divulgazione di cui alla lett. b del comma precedente sono esclusi gli atti dei procedimenti amministrativi la cui visione è comunque garantita ai soggetti che la richiedono per curare o per difendere i loro interessi giuridici. 4) Ciascun dirigente di Settore potrà proporre al Sindaco di dichiarare con apposito elenco l esclusione temporanea dall accesso di categorie di documenti, di documenti singoli o di parti di documenti tenuto conto dei principi indicati nel precedente comma. 5) Sono respinte con provvedimento motivato del responsabile del procedimento le richieste relative a intere categorie di documenti. Possono essere differite, con provvedimento motivato e con le modalità di cui all articolo successivo, le richieste riguardanti documenti di cui al 2 comma dell art. 3 del presente regolamento la cui onerosità costituisca elemento di pregiudizio per il corretto funzionamento degli uffici. ART. 8 - DIFFERIMENTO 1) L accesso è differito ove sia necessario assicurare una temporanea tutela della riservatezza di terzi, persone, gruppi od imprese. 2) L accesso è altresì differito ove sia necessario salvaguardare esigenze di riservatezza dell Amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell azione amministrativa. 3) Fatte salve le norme di pubblicità che regolano i procedimenti di formazione di atti amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, l accesso è differito per gli atti preparatori dei procedimenti stessi. Comune di Tortona Pagina 6 di 12

4) L accesso ad atti e documenti relativi a procedure concorsuali non ancora ultimate è differito sino alla approvazione della graduatoria. 5) L accesso può infine essere differito nel caso di richieste che possano compromettere o ostacolare il normale svolgimento dell attività amministrativa o il perseguimento delle finalità istituzionali dell ente. 6) Il differimento dell accesso è disposto dal responsabile del procedimento di accesso con motivazione scritta e deve avere durata determinata. ART. 9 - RICORSI 1) Avverso i provvedimenti di diniego o di differimento di accesso nonché nei casi di cui all art. 6 in cui, trascorsi i termini, la richiesta si intende respinta, è dato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 30 giorni ai sensi dell art. 25 comma 5 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990. 2) I provvedimenti concernenti il diniego o il differimento di accesso devono indicare termine e autorità per la proposizione del ricorso giurisdizionale avverso i provvedimenti medesimi. ART. 10 - ACCESSO INFORMALE 1) Il servizio d informazione e di consultazione di pubblicazioni ufficiali di cui all art. 4, comma 3, lettere a e b, è effettuato su richiesta informale degli interessati, espressa verbalmente o con altre modalità, senza necessità che si provveda all identificazione del richiedente. 2) Il diritto di accesso ad atti e documenti diversi da quelli indicati al comma precedente si esercita in via informale mediante richiesta, anche verbale, al responsabile dell Ufficio Relazioni con il Pubblico che, qualora non sia in grado di evadere direttamente la richiesta, indirizzerà l interessato all Ufficio che detiene l atto oggetto della richiesta stessa o altrimenti competente ad evadere la richiesta. 3) La richiesta deve essere motivata, anche con riferimento all interesse che la legittima, e deve indicare con esattezza il documento oggetto dell accesso ovvero gli elementi utili alla sua individuazione. L interessato deve documentare la propria identità e - ove occorra - i propri poteri di rappresentanza. La richiesta proveniente da una pubblica amministrazione è presentata dal titolare dell ufficio interessato o dal responsabile del procedimento amministrativo. 4) Quando gli elementi indicati siano sufficienti a consentire l immediato accoglimento della richiesta, l accesso è disposto senza ulteriori formalità. ART. 11 - PROCEDIMENTO DI ACCESSO FORMALE 1) Qualora l Ufficio che riceve la richiesta non possa soddisfare immediatamente la stessa in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell interesse in ordine alle informazioni e alle documentazioni fornite o sull accessibilità del documento, il richiedente è invitato contestualmente a presentare istanza formale presso l Ufficio Relazioni con il Pubblico ovvero, in subordine, presso l Ufficio competente. 2) Salvi i casi previsti dagli artt. 17 e 18, la richiesta formale è redatta in carta libera, preferibilmente Comune di Tortona Pagina 7 di 12

mediante l utilizzo di apposito modulo prestampato dall Amministrazione, e deve in ogni caso contenere i seguenti elementi: a) cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo, telefono e/o telefax del richiedente; b) gli estremi del documento di identificazione o la dichiarazione di conoscenza da parte di un membro dell ufficio; c) la posizione di rappresentante legale, procuratore e curatore, con l indicazione del titolo dal quale derivano tali funzioni; d) l oggetto dell accesso, con specificazione: delle informazioni richieste; degli atti o documenti amministrativi dei quali si richiede la visione o la copia, indicando i dati necessari per la loro individuazione e precisando, per le copie conformi richieste, l uso che ne consente l eventuale rilascio in esenzione dell imposta di bollo, previsto dalla tabella B allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, nel testo vigente; dell eventuale procedimento amministrativo nel quale i documenti sono inseriti; e) la motivazione prescritta dal secondo comma dell art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241; per i soggetti di cui all art. 22 della stessa legge la motivazione e costituita dall indicazione dell interesse, correlato ai contenuti dei documenti richiesti, per la tutela del quale viene esercitato l accesso. f) l indicazione del tipo di accesso richiesto (semplice esame e visione del documento; richiesta di rilascio di copia semplice; richiesta di rilascio di copia conforme); g) l autorizzazione del richiedente al trattamento dei dati personali; h) la data e la sottoscrizione del richiedente. Ove la richiesta formale sia presentata direttamente presso l Ufficio competente, una copia della stessa è inviata all Ufficio Relazioni con il Pubblico per lo svolgimento delle relative funzioni statistiche e di controllo. La richiesta formale presentata all Ufficio Relazioni con il Pubblico è trasmessa entro 24 ore al competente Settore del Comune. 3) In relazione a documentati motivi d urgenza, la domanda potrà indicare il termine massimo per l accesso utile all interesse del richiedente. Il mancato accoglimento della richiesta di anticipazione del termine dovrà comunque essere motivato in forma scritta da parte del responsabile del procedimento di accesso. 4) L Ufficio responsabile del procedimento di accesso registra la richiesta e rilascia al richiedente una copia della domanda a titolo di ricevuta. Su tale copia indica la data in cui verrà soddisfatta la richiesta ovvero ne verrà comunicato all interessato il rifiuto o il differimento. Su tale copia dovranno altresì essere annotati di volta in volta gli eventuali rinvii nonché gli estremi dell eventuale provvedimento di rifiuto o di differimento. 5) Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, il Settore competente a riceverla è tenuto a darne comunicazione al richiedente entro la data di cui al precedente comma 4. Il termine del procedimento, di cui all art. 6, ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta perfezionata. Comune di Tortona Pagina 8 di 12

ART. 12 - PROCEDIMENTO DI ACCESSO FORMALE MEDIANTE RICHIESTA A MEZZO POSTA 1) La richiesta a mezzo posta può essere indirizzata al Settore che detiene l atto ovvero all Ufficio Relazioni con il Pubblico. 2) La richiesta indirizzata a Settore diverso da quello competente viene trasmessa direttamente da questo al Settore competente o, se non conosciuto, all Ufficio Relazioni con il Pubblico per il successivo corretto inoltro della pratica. 3) L Ufficio che detiene l atto o l Ufficio Relazioni con il Pubblico provvedono ad inviare al richiedente quale risposta una comunicazione scritta, contenente l indicazione dell ufficio in cui si può prendere visione degli atti ovvero, qualora siano richieste copie, la data in cui le stesse saranno disponibili ed i relativi costi, ovvero la notificazione del diniego o del differimento. 4) Su esplicita richiesta dell interessato, la copia potrà essere trasmessa direttamente al recapito da questi indicato, con addebito delle relative spese postali, previo pagamento delle somme dovute. 5) Qualora la richiesta sia irregolare o incompleta, ovvero non risulti chiaramente la legittimazione del richiedente, l Ufficio di cui al precedente comma 3 richiede i chiarimenti necessari ed i termini di cui al precedente art. 6 ricominciano a decorrere dal ricevimento della richiesta perfezionata. ART. 13 - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO 1) Il diritto di accesso si esercita con le modalità indicate nel comma 1 dell art. 2, secondo quanto precisato negli articoli seguenti. 2) Fatte salve le eccezioni di cui all art. 7, l accoglimento della richiesta di accesso ad un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati ed appartenenti al medesimo procedimento. 3) Nel caso in cui l interessato richieda documenti connessi ai sensi del precedente comma 2, i termini del procedimento di cui all art 6 decorrono dalla nuova richiesta. 4) L esame ed il rilascio di copie dei documenti avviene presso l Ufficio depositario dell atto ovvero, ove possibile, presso l Ufficio Relazioni con il Pubblico, durante i giorni e le ore di apertura degli stessi al pubblico, alla presenza, ove necessaria, di personale addetto. 5) Dell avvenuto accesso deve essere redatto un verbale in triplice copia, sottoscritto dal richiedente e dal responsabile del procedimento, una copia del quale viene consegnata al richiedente, una trattenuta al responsabile del procedimento, una inviata all Ufficio Relazioni con il Pubblico. ART. 14 - VISIONE DEI DOCUMENTI 1) La visione dei documenti è gratuita, salve le eventuali spese di ricerca il cui pagamento potrà essere richiesto anticipatamente. 2) L esame è effettuato dall interessato o da persona da lui incaricata, fatta constatare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri rappresentativi. 3) L interessato ha facoltà di prendere appunti, di trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in visione, ma non può asportare i documenti dal luogo presso cui sono dati in visione, né tracciare segni su di essi o comunque alterarli in qualsiasi modo, salva comunque l applicazione delle norme Comune di Tortona Pagina 9 di 12

penali. ART. 15 - RILASCIO DI COPIE 1) Il rilascio di copie è subordinato al rimborso del costo di riproduzione oltre che alle eventuali spese di ricerca. 2) I diritti di segreteria e l imposta di bollo sono applicati secondo le rispettive normative. ART. 16 - TARIFFE E MODALITÀ DI PAGAMENTO Con propria delibera la Giunta Comunale aggiorna periodicamente, in relazione ai costi effettivi di ricerca e di riproduzione dei documenti, le relative tariffe e fissa le modalità di pagamento anche anticipato delle somme dovute. ART. 17 - RILASCIO DI COPIE AUTENTICATE 1) L interessato, per ottenere copia autenticata, deve precisarlo espressamente nella richiesta e presentare la stessa in regola con le vigenti disposizioni in materia di bollo. 2) Ai fini del rilascio di copie autenticate, oltre alle norme del presente regolamento, si applicano le disposizioni contenute nella legge 4 gennaio 1968, n. 15 in quanto compatibili con le norme della legge 7.8.1990 n. 241. 3) I dirigenti autenticano le copie degli atti i cui originali sono depositati presso il loro Settore. ART. 18 - RILASCIO DI COPIE IN BOLLO 1) Ai fini del rilascio di copie in bollo, il richiedente deve allegare all istanza in bollo le marche da bollo necessarie, calcolate in base a quanto prescritto dal D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e successive modificazioni e novazioni. 2) Nel caso in cui il richiedente abbia presentato istanza in carta semplice è ammessa la regolarizzazione successiva, mediante consegna delle marche da bollo occorrenti. ART.19 - DIRITTO DI ACCESSO E TUTELA DELLA PRIVACY 1) Ai fini dell applicazione della l. 31 dicembre 1996, n. 675, il Comune è titolare del trattamento dei dati personali, contenuti nelle banche dati automatizzate o cartacee del Comune stesso. 2) Gli adempimenti previsti dalla l. 675/96 sono effettuati dal Sindaco in quanto rappresentante dell ente o da persona da questi delegata. 3) Ogni richiesta di accesso rivolta dai privati al Comune e finalizzata ad ottenere il trattamento, la diffusione e la comunicazione dei dati personali anche contenuti in banche di dati dev essere scritta e motivata e deve indicare le norme di legge o di regolamento in base alle quali è avanzata. 4) Il Comune dopo avere valutato che il trattamento, la diffusione e la comunicazione dei dati personali Comune di Tortona Pagina 10 di 12

sono compatibili con i propri fini istituzionali e non ledono i diritti tutelati dalla l. 675/96 e, in particolare, il diritto alla riservatezza e il diritto all identità personale dei soggetti cui i dati si riferiscono, provvede alla trasmissione dei dati stessi nella misura e secondo le modalità strettamente necessarie a soddisfare la richiesta. 5) Le richieste di comunicazione e diffusione dei dati provenienti da altri enti pubblici sono soddisfatte, oltre che quando siano disciplinate da una norma di legge o di regolamento, quando siano necessarie al perseguimento dei fini istituzionali del richiedente, che quest ultimo avrà cura di indicare, oltre che dei fini istituzionali del Comune. ART. 20 - RINVIO Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le norme della Legge 8/6/90 n. 142, della Legge 7/8/90 n. 241, del D.P.R. 27/6/92 n. 352, del D. Lgs. 3/2/93 n. 29, del vigente Statuto Comunale nonché le ulteriori norme legislativi e regolamentari emanate in materia. ART. 21 - ENTRATA IN VIGORE 1) Il presente regolamento entra in vigore, dopo il favorevole esito del controllo di legittimità da parte del Comitato Regionale di controllo, esperite le procedure previste dallo statuto comunale. 2) La Giunta comunale, dopo l adozione dei provvedimenti per la prima organizzazione del servizio, cura la diffusione del presente regolamento e dispone che ne siano dotate di copie le strutture pubbliche nelle quali il cittadino può effettuarne la consultazione. 3) Copia del regolamento, divenuto esecutivo, viene trasmessa alla Commissione per l accesso ai documenti amministrativi, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in conformita a quanto stabilito dagli artt. 22 e 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall art. 10 del D.P.R. 27 giugno 1992 n. 352. Comune di Tortona Pagina 11 di 12

TARIFFE Tariffa per il rimborso delle spese di ricerca Per documenti con data: non anteriore a 1 anno. 1.000 oltre 1 e fino a 10 anni. 5.000 oltre 10 e fino a 20 anni. 10.000 oltre 20 anni. 20.000 Tariffa per la riproduzione dei documenti e dei loro allegati Diritto fisso di L. 500 per ogni due pagine di una sola facciata o per ogni pagina da due facciate. Comune di Tortona Pagina 12 di 12