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La presentazione della candidature deve avere luogo entro il ventiseiesimo giorno antecedente la data delle elezioni. Art. 3 (Elettorato attivo) Ai sensi dell art 6 comma 2 del D.P.R. 28 febbraio 2003 l elettorato attivo per l elezione del direttore del Conservatorio spetta: a) ai docenti di prima e seconda fascia titolari in organico presso il Conservatorio di Santa Cecilia; b) ai docenti titolari di cattedra e agli accompagnatori al pianoforte con contratto di lavoro a tempo indeterminato in servizio attivo presso l Istituzione; c) ai docenti di prima e seconda fascia con contratto di lavoro a tempo determinato annuale su cattedre e posti vacanti; d) ai docenti titolari del Conservatorio di Santa Cecilia collocati in posizione di comando presso l Accademia Nazionale di Santa Cecilia ovvero incaricati della Direzione di altri Conservatori. Il decreto di indizione delle elezioni prevede le modalità di pubblicazione dell elenco degli aventi diritto al voto e delle operazioni ad essa connesse. Art. 4 (Commissione di garanzia) La Commissione di Garanzia è costituita da tre docenti che abbiano almeno 15 anni di servizio in ruolo, nominati con apposito provvedimento del Presidente, su designazione del Collegio dei professori, regolarmente costituito con la presenza della metà più uno degli aventi titolo, che deve avvenire non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni. I componenti della Commissione di garanzia devono dichiarare all atto dell elezione di non volersi candidare e, se candidati, decadono. In mancanza di designazione ovvero in caso di decadenza di uno o più componenti, la Commissione è nominata ovvero integrata con provvedimento del Presidente del Conservatorio. La Commissione è presieduta dal docente più anziano in ruolo. La Commissione decide a maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Direttore Amministrativo partecipa con funzioni di segretario verbalizzante e può esprimere pareri. La Commissione di garanzia provvede ai seguenti adempimenti: 1. verifica, entro il ventunesimo giorno antecedente la data delle elezioni, l ammissibilità delle candidature in relazione al possesso dei requisiti di cui all art. 2 del presente Regolamento; 2. emette i provvedimenti di dichiarazione di inammissibilità delle candidature o di esclusione dei candidati, che sono affissi all albo del Conservatorio e pubblicati sul sito web a partire dal giorno successivo alla conclusione dei lavori di verifica, di cui al punto 1; 3. esamina eventuali ricorsi da presentarsi entro cinque giorni dalla pubblicazione di cui al punto 2, secondo le modalità previste nel decreto di indizione, adottando senza indugio i dovuti provvedimenti; 4. decide in via definitiva sull attribuzione dei voti contestati ovvero di dubbia attribuzione sia al primo turno che all eventuale ballottaggio entro le ventiquattro ore successive alla scadenza dei termini di cui all art. 10; 5. esamina, entro le ventiquattro ore successive alla stessa, dietro segnalazione del Direttore Amministrativo, eventuali omissioni o indebite inclusioni che risultano nell elenco degli aventi diritto al voto, adottando i dovuti provvedimenti.

Art. 5 (Seggio elettorale) Il seggio elettorale è costituito da tre docenti aventi diritto all elettorato attivo, nominati con apposito provvedimento del Presidente su designazione del Collegio dei professori, regolarmente costituito con la presenza della metà più uno degli aventi titolo, entro i termini e con le stesse modalità di cui all'art. 4. Il seggio elettorale presiede alle operazioni di voto ed è presieduto dal più anziano in ruolo. Ai componenti del seggio si applicano le stesse incompatibilità previsti per i componenti della Commissione di garanzia. Le cariche di componente il seggio elettorale e della Commissione di garanzia sono tra loro incompatibili. Il seggio elettorale provvede ai seguenti adempimenti: 1. acquisisce dall Amministrazione tutto il materiale elettorale necessario; 2. procede preventivamente alla vidimazione e al controllo delle schede elettorali; 3. garantisce il diritto di voto, la sua regolarità libertà e segretezza, entro i termini temporali previsti dal decreto di indizione; 4. procede alla conta dei voti, sia nel primo turno che nell eventuale ballottaggio; Le operazioni elettorali sono verbalizzate da un segretario nominato dal Direttore Amministrativo tra gli Assistenti amministrativi, preferibilmente di ruolo. Art. 6 (Pubblicità) Le candidature ammesse, i relativi curricula ed elenchi titoli e gli eventuali programmi, questi ultimi se tempestivamente trasmessi alla Direzione Amministrativa, sono affissi all albo del Conservatorio e pubblicati nel sito web dell Istituto, e restano a disposizione degli aventi diritto al voto fino alla chiusura delle operazioni elettorali. Il candidato può indicare nel programma le modalità attraverso cui può essere contattato dagli elettori. I candidati, al fine di esporre il proprio programma e rispondere anche ad eventuali domande di chiarimento, avranno modo di incontrare i docenti del Conservatorio, in un apposita riunione del collegio dei professori, che sarà convocato almeno una settimana prima della data delle elezioni, coordinata dai tre docenti facenti parte della Commissione di Garanzia. Art. 7 (Modalità di voto) Il voto è personale, diretto e segreto. Le votazioni si svolgono a scrutinio segreto, in apposita urna, all uopo predisposta, nell ambito di un giorno lavorativo. A ciascun elettore sarà consegnata una scheda elettorale, recante i nominativi dei candidati, aperta e siglata da almeno due componenti del seggio, previo accertamento dell identità personale, anche mediante conoscenza diretta. L elettore accede ad una postazione che consente la riservatezza nell espressione del voto ed esprime la propria preferenza apponendo una crocetta sul nome del candidato prescelto. La scheda, ripiegata, viene inserita dallo stesso elettore o da un componente il seggio elettorale nell apposita urna.

Sono nulle le schede dalle quali non risulti in modo univoco la volontà dell elettore ovvero quelle nelle quali siano apposti segni di riconoscimento e in tutti i casi in cui non è ragionevolmente e univocamente desumibile la volontà dell elettore. I non vedenti esprimono il voto avvalendosi di un assistente da essi personalmente prescelto, identificato dal seggio, con le stesse modalità previste per gli elettori, che sia maggiorenne, persona estranea al conservatorio e comunque non candidato. La partecipazione al voto è attestata dalla firma dell elettore stesso sull elenco elettorale che è soggetto alla normativa sulla privacy. Art. 8 (Metodo d elezione) Viene eletto direttore il candidato che nel corso del primo turno elettorale raggiunge la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Se a seguito della prima votazione nessun candidato raggiunge tale maggioranza, ovvero non si presenta a votare almeno la maggioranza degli aventi diritto al voto, si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano conseguito il maggior numero di voti. Il ballottaggio è considerato valido qualunque sia il numero dei votanti e viene eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti. A parità di voti viene dichiarato eletto il candidato più anziano nei ruoli, e in caso di ulteriore parità, il più anziano d età. Art. 9 (Modalità di scrutinio) Il seggio elettorale procede allo scrutinio dei voti immediatamente dopo la chiusura del turno elettorale, senza soluzione di continuità. La seduta è pubblica e di tutte le operazioni elettorali è redatto processo verbale, nel quale deve essere dato atto anche di eventuali contestazioni presentate durante le operazioni di voto e di scrutinio nonché delle conseguenti decisioni adottate e trasmesso immediatamente al Presidente della Commissione di garanzia, unitamente al materiale elettorale. Il Presidente della Commissione di Garanzia, preso atto del risultato elettorale, procede alla proclamazione dei risultati tramite avviso da pubblicare immediatamente all esterno del seggio elettorale e, nei tre giorni successivi, sul sito web e all albo del Conservatorio. Art.10 (Reclami) Entro ventiquattro ore dal compimento dello scrutinio sia del primo turno che dell eventuale ballottaggio, gli interessati possono proporre reclamo scritto alla Commissione di Garanzia per contestare la validità o l attribuzione dei voti. Il reclamo è presentato per il tramite del Direttore Amministrativo che lo acquisisce al protocollo all atto della ricezione. La Commissione di Garanzia decide ai sensi dell art. 4 comma 6 punto 4, rinnovando, se del caso, la proclamazione dei risultati. Il presente regolamento elettorale viene pubblicato all albo del Conservatorio di Musica Santa Cecilia, inserito nel sito web del Conservatorio ed inviato per posta elettronica a tutte le istituzioni dell Alta Formazione Artistica e Musicale (A.F.A.M.) affinché possano assicurarne la massima diffusione tra coloro che vi hanno interesse. F.to Il Presidente del Conservatorio Avv. Danilo Del Gaizo