ATTIVITA DI LAVORO AUTONOMO

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EVOLUZIONE DELLA MISURA DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI OBBLIGATORI DOVUTI PER L ISCRIZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA INPS DI CUI ALL ART. 2, C. 26, DELLA L. 335/95 - ATTIVITA DI LAVORO AUTONOMO - RAPPORTI DI COLLABORAZIONI COORDINATA E CONTINUATIVA - INCARICATI DELLE VENDITE A DOMICILIO - ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE - LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI San Fior - gennaio 2006 rev. genn. 2009

TABELLA RIASSUNTIVA DEI CONTRIBUTI SULLE COLLABORAZIONI DOVUTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS DOPO LE MODIFICHE DI CUI ALLA LEGGE N. 488/99 (dopo la L. 27/12/2002, n. 289 e prima del DECRETO-LEGGE 30 settembre 2003, n.269) Decorrenza dal 1 gennaio1998 1 fino al 31/12/2002 e Tipologia dei soggetti: - lavoratori autonomi; - collaboratori co.co. Iscritti contemporaneamente ad altro fondo obbligatorio e titolari di pensione Ivs (aliquot a finanz. pension e) Maternità e assegni familiari 10,0% No 10% Importo complessivo dal 1 gennaio 1998 al 31/12/1999 dal 1 gennaio 2000 al 31/12/2001 dal 1 gennaio 2002 al 31/12/2003 Non iscritti... (scoperti) 11,5% 0,50% 12% Non iscritti... (scoperti) 12,5% 0,50% 13% Non iscritti... (scoperti) 13,5% 0,50% 14% dal 1 gennaio 2003 al 31/12/2003 dal 1 gennaio 2003 Iscritti alla gestione DPC che percepiscono redditi da pensione previdenziale diretta (i contributi sono incrementati di 2,5 punti a partire dal 1º gennaio 2003 e di ulteriori 2,5 punti a partire dal 1º gennaio 2004) 2 Iscritti contemporaneamente ad altro fondo obbligatorio ovvero titolari di pensione non diretta 12,5% No 12,5% 10% No 10% 1 gennaio 2004 3 Non iscritti... (scoperti) 14,5% 0,50% 15% 1 gennaio 2004 Iscritti alla gestione DPC che percepiscono redditi da pensione previdenziale diretta (i contributi sono incrementati di ulteriori 2,5 punti a partire dal 1º gennaio 2004) 15,0% No 15% 1 Fino al 31/12/1997 la misura del contributo era del 10% per tutti. 2 La condizione di titolare di pensione diretta prevale su tutte le altre. 3 L evoluzione delle aliquote è stata modificata dal D.L. n. 269/2003. 2

1 gennaio 2006 Non iscritti... (scoperti) 15,5% 0,50% 16% 1 gennaio 2008 Non iscritti... (scoperti) 16,5% 0,50% 17% 1 gennaio 2010 Non iscritti... (scoperti) 17,5% 0,50% 18% 1 gennaio 2012 Non iscritti... (scoperti) 18,5% 0,50% 19% 1 gennaio 2013 Non iscritti... (scoperti) 19,0% 0,50% 19,5% I dati di cui alla superiore tabella sono indicativi della tormentata evoluzione del contributo previdenziale, ma non trovano ovviamente applicazione dopo l emanazione del DECRETO- LEGGE 30 settembre 2003, n.269). 3

TABELLA RIASSUNTIVA DEI CONTRIBUTI DOVUTI ALLA GESTIONE SEPARATA DELL INPS DOPO LE MODIFICHE DI CUI ALLA LEGGE N. 488/99 (nonché dopo le ulteriori modifiche di cui alla L. 27/12/2002, n. 289, al D.L. 30 settembre 2003, n.269, alla legge 30 dicembre 2004, n. 311 Finanziaria 2005, alla legge 27/12/2006, n. 296 Finanziaria 2007, al DM 12/07/2007, alla L. Decorrenza 24/12/2007, n. 247, alla L. 12/11/2011 n. 183 (Stabilità 2012) ed alla L. 28/06/2012, n. 92.) Tipologia dei soggetti: Ivs (aliquota Maternità - lavoratori autonomi; finanziam. e assegni - collaboratori co.co.; pensione) familiari - associati in partecipaz.; 4 - incaricati delle vendite a domicilio e lavoratori autonomi occasionali 5. Aliquote compless. dal 1 gennaio 2003 dal 1 gennaio 2007 6 dal 1 gennaio 2008 Iscritti contemporaneamente ad altro fondo obbligatorio ovvero titolari di pensione non diretta Iscritti contemporaneamente ad altro fondo obbligatorio ovvero titolari di pensione non diretta Iscritti contemporaneamente ad altro fondo obbligatorio ovvero titolari di pensione non diretta 10,00% No 10,00% 16,00% No 16,00% 7 17,00% No 17,00% 8 4 Gli associati in partecipazione sono iscritti alla Gestione Separata di cui all art. 2. comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 333 (art. 1, comma 157 Legge 311/2004 Finanziaria 2005 ), in luogo della apposita gestione di cui all art. 43 del DL 269/2003. 5 Gli incaricati delle vendite a domicilio ed i lavoratori autonomi occasionali sono iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (art. 44 DL 269/2003). Tali soggetti sono iscritti alla predetta gestione separata solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5000 (art. 44 D.L. 269/2003). 6 Il comma 772 dell art. 1 della L. Finanziaria 2007 stabilisce che incremento contributivo di cui al comma 770 non può in ogni caso determinare una riduzione del compenso netto percepito dal lavoratore superiore ad un terzo dell aumento dell aliquota. A tal fine, si assume a riferimento il compenso netto mensile già riconosciuto alla data di entrata in vigore della presente legge, in caso di rapporti in essere alla medesima data, ovvero il compenso netto mensile riconosciuto sulla base dell ultimo contratto stipulato dal lavoratore con il medesimo committente. 7 L art. 1, comma 770, della L. 27/12/2006, n. 296 (Finanziaria 2007), prevede, con effetto dal 1 gennaio 2007, che l aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 16 per cento. 8 L art. 79 della L. 24/12/2007 n. 247 così dispone: 79. Con riferimento agli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche e' stabilita in misura pari al 24 per cento per l'anno 2008, in misura pari al 25 per cento per l'anno 2009 e in misura pari al 26 per cento a decorrere dall'anno 2010. Con effetto dal 1 gennaio 2008 per i rimanenti iscritti alla predetta gestione l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 17 per cento. 4

dal 1 gennaio 2012 dal 1 gennaio 2013 Iscritti contemporaneamente ad altro fondo obbligatorio ovvero titolari di pensione non diretta Iscritti contemporaneamente ad altro fondo obbligatorio ovvero titolari di pensione non diretta 18,00% No 18,00% 9 20,00% No 20,00% 10 dal 1 gennaio 2004 Iscritti alla gestione DPC che percepiscono redditi 15,00% No 15,00% da pensione previdenziale diretta 11 9 L art. 22, co. 1 della L. 12/11/2011, n. 183 ha previsto che dal 1 gennaio 2012 l aliquota contributiva pensionistica e la relative aliquota di computo sono aumentate di un punto percentuale. 10 Per effetto delle modifiche introdotte dall art. 2, co. 57, della L. 28/06/2012, N. 92, per i soggetti assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie o titolari di pensione, l aliquota contributiva e di computo sono elevate al 20%. 11 Questa categoria comprende anche i soggetti che, pur percependo una pensione diretta, siano contemporaneamente iscritti ad un altra gestione previdenziale obbligatoria (Circ. Inps n. 42 del 26/02/2003); è il caso, ad esempio, dell artigiano che continua a lavorare anche dopo aver conseguito la pensione. 5

dal 1 gennaio 2007 12 Iscritti alla gestione DPC che percepiscono redditi 16,00% No 16,00% 14 da pensione previdenziale diretta 13 dal 1 gennaio 2008 dal 1 gennaio 2012 dal 1 gennaio 2013 Iscritti alla gestione DPC che percepiscono redditi da pensione previdenziale diretta Iscritti alla gestione DPC che percepiscono redditi da pensione previdenziale diretta Iscritti alla gestione DPC che percepiscono redditi da pensione previdenziale diretta 17,00% No 17,00% 15 18,00% No 18,00% 16 20,00% No 20,00% 17 dal 1 gennaio al 31 dicembre 2004 Non iscritti... (scoperti) 17,30% 0,50% 18,30% 18 17,80% 19 18,80% 20 Dal 1 gennaio al 31 Non iscritti... (scoperti) 17,50% dicembre 2005 21 0,50% 18,00% 22 12 Il comma 772 dell art. 1 della L. Finanziaria 2007 stabilisce che incremento contributivo di cui al comma 770 non può in ogni caso determinare una riduzione del compenso netto percepito dal lavoratore superiore ad un terzo dell aumento dell aliquota. A tal fine, si assume a riferimento il compenso netto mensile già riconosciuto alla data di entrata in vigore della presente legge, in caso di rapporti in essere alla medesima data, ovvero il compenso netto mensile riconosciuto sulla base dell ultimo contratto stipulato dal lavoratore con il medesimo committente. 13 Questa categoria comprende anche i soggetti che, pur percependo una pensione diretta, siano contemporaneamente iscritti ad un altra gestione previdenziale obbligatoria (Circ. Inps n. 42 del 26/02/2003); è il caso, ad esempio, dell artigiano che continua a lavorare anche dopo aver conseguito la pensione. 14 L art. 1, comma 770, della L. 27/12/2006, n. 296 (Finanziaria 2007), prevede, con effetto dal 1 gennaio 2007, che per i rimanenti iscritti l aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 16 per cento. 15 L art. 79 della L. 24/12/2007 n. 247 così dispone: 79. Con riferimento agli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche e' stabilita in misura pari al 24 per cento per l'anno 2008, in misura pari al 25 per cento per l'anno 2009 e in misura pari al 26 per cento a decorrere dall'anno 2010. Con effetto dal 1 gennaio 2008 per i rimanenti iscritti alla predetta gestione l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 17 per cento. 16 L art. 22, co. 1 della L. 12/11/2011, n. 183 ha previsto che dal 1 gennaio 2012 l aliquota contributiva pensionistica e la relative aliquota di computo sono aumentate di un punto percentuale. 17 Per effetto delle modifiche introdotte dall art. 2, co. 57, della L. 28/06/2012, N. 92, per i soggetti assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie o titolari di pensione, l aliquota contributiva e di computo sono elevate al 20%. 18 Oltre il tetto pensionabile e fino al massimale contributivo scatta la maggiorazione dell 1%. 19 L art. 45 del DL 269/2003 prevede, con effetto dal 1 gennaio 2004, l aliquota contributiva pensionistica... in misura identica a quella prevista per la gestione pensionistica dei commercianti. La medesima aliquota va applicata al netto del contributo 0,09% per la rottamazione negozi. Dal tenore letterale della norma citata si desume che continua a non essere previsto un minimale contributivo. 20 Oltre il tetto pensionabile e fino al massimale contributivo scatta la maggiorazione dell 1%. 21 E previso l aumento annuo di 0,20 punti percentuali dell aliquota di finanziamento per la pensione (fissata al 1 gennaio 2004 al 6

18,50% 19,00% 23 Dal 1 gennaio 2006 24 Non iscritti... (scoperti) 17,70% 25 18,70% 0,50% 18,20% 19,20% 26 Dal 1 gennaio 2007 27 Non iscritti... (scoperti) 23,00% 28 0,50% 23,50% 24,00% 29 24,50% Dal 7 novembre 2007 Non iscritti... (scoperti) 23,00% 0,72% 30 23,72% 24,00% 31 24,72% 17,30% - al 1 gennaio 2005 al 17,50%) fino a che l aliquota per il finanziamento della pensione non raggiunga la misura del 19%. 22 L art. 45 del DL 269/2003 prevede, con effetto dal 1 gennaio 2004, l aliquota contributiva pensionistica... in misura identica a quella prevista per la gestione pensionistica dei commercianti. La medesima aliquota va applicata al netto del contributo 0,09% per la rottamazione negozi. Dal tenore letterale della norma citata si desume che continua a non essere previsto un minimale contributivo. 23 Oltre il tetto pensionabile e fino al massimale contributivo scatta la maggiorazione dell 1%. 24 E previso l aumento annuo di 0,20 punti percentuali dell aliquota di finanziamento per la pensione (fissata al 1 gennaio 2004 al 17,30% - al 1 gennaio 2005 al 17,50%) fino a che l aliquota per il finanziamento della pensione non raggiunga la misura del 19%. 25 L art. 45 del DL 269/2003 prevede, con effetto dal 1 gennaio 2004, l aliquota contributiva pensionistica... in misura identica a quella prevista per la gestione pensionistica dei commercianti. La medesima aliquota va applicata al netto del contributo 0,09% per la rottamazione negozi. Dal tenore letterale della norma citata si desume che continua a non essere previsto un minimale contributivo. 26 Oltre il tetto pensionabile e fino al massimale contributivo scatta la maggiorazione dell 1%. 27 Il comma 772 dell art. 1 della L. Finanziaria 2007 stabilisce che incremento contributivo di cui al comma 770 non può in ogni caso determinare una riduzione del compenso netto percepito dal lavoratore superiore ad un terzo dell aumento dell aliquota. A tal fine, si assume a riferimento il compenso netto mensile già riconosciuto alla data di entrata in vigore della presente legge, in caso di rapporti in essere alla medesima data, ovvero il compenso netto mensile riconosciuto sulla base dell ultimo contratto stipulato dal lavoratore con il medesimo committente. 28 L art. 1, comma 770, della L. 27/12/2006, n. 296, prevede, con effetto dal 1 gennaio 2007, l aliquota contributiva pensionistica... e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche in misura pari al 23 per cento. 29 Dal 1 gennaio 2004 al 31/12/2009, oltre il tetto pensionabile e fino al massimale contributivo scattava la maggiorazione dell 1%. Sebbene la legge finanziaria 2007 non abbia abrogato espressamente l art. 3-ter del DL 19/09/1992, n. 384 (che prevede la maggiorazione dell 1% per i redditi eccedenti il tetto pensionabile), secondo la Circ. Inps 11-1-2007 n. 7 la maggiorazione non è più dovuta a partire dall 1/01/2007. 30 L art. 7 del Dm 12/07/2007, in G.U. del 23/10/2007, stabilisce che le prestazioni economiche a favore delle lavoratrici sono finanziate con l aliquota aggiuntiva dello 0,22% che si somma a quella dello 0,50%, istituita dall art. 59, 16 c,, della L. 449/1997, dovuta dai soggetti scoperti. L aumento si applica a partire dal 7/11/2007 ed i relativi conguagli possono avvenire, senza aggravio di somme aggiuntive, entro il 16/02/2008 (Mess. Inps 27090). 31 Dal 1 gennaio 2004 al 31/12/2009, oltre il tetto pensionabile e fino al massimale contributivo scattava la maggiorazione dell 1%. Sebbene la legge finanziaria 2007 non abbia abrogato espressamente l art. 3-ter del DL 19/09/1992, n. 384 (che prevede la maggiorazione dell 1% per i redditi eccedenti il tetto pensionabile), secondo la Circ. Inps 11-1-2007 n. 7 la maggiorazione non è più dovuta a partire dall 1/01/2007. 7

Dal 1 gennaio 2008 Non iscritti... (scoperti) 24,00% 32 0,72% 33 24,72% 34 Dal 1 gennaio 2009 Non iscritti... (scoperti) 25,00% 35 0,72% 25,72% Dal 1 gennaio 2010 Non iscritti... (scoperti) 26,00% 36 0,72% 26,72% Dal 1 gennaio 2012 Non iscritti... (scoperti) 27,00% 37 0,72% 27,72% dal 1 gennaio al 31 dicembre 2004 Associati in partecipazione di solo lavoro 17,30% 18,30 0,50% 38 17,80% 39 18,80% 40 32 L art. 79 della L. 24/12/2007 n. 247 così dispone: 79. Con riferimento agli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche e' stabilita in misura pari al 24 per cento per l'anno 2008, in misura pari al 25 per cento per l'anno 2009 e in misura pari al 26 per cento a decorrere dall'anno 2010. Con effetto dal 1 gennaio 2008 per i rimanenti iscritti alla predetta gestione l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 17 per cento. 33 L art. 7 del Dm 12/07/2007, in G.U. del 23/10/2007, stabilisce che le prestazioni economiche a favore delle lavoratrici sono finanziate con l aliquota aggiuntiva dello 0,22% che si somma a quella dello 0,50%, istituita dall art. 59, 16 c,, della L. 449/1997, dovuta dai soggetti scoperti. L aumento si applica a partire dal 7/11/2007 ed i relativi conguagli possono avvenire, senza aggravio di somme aggiuntive, entro il 16/02/2008 (Mess. Inps 27090). 34 L art. 79 della L. 24/12/2007 n. 247 stabilisce la misura delle aliquote contributive senza fare più alcun riferimento a quelle previste per la gestione commercianti (In precedenza, invece, l'art. 45 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, disponeva che dal 1' gennaio 2004 l'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non siano assicurati ad altre forme obbligatorie, era stabilita in misura identica a quella prevista per la Gestione pensionistica dei commercianti); pertanto, non dovrebbe più applicarsi la maggiorazione dell 1%. 35 L art. 79 della L. 24/12/2007 n. 247 così dispone: 79. Con riferimento agli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche e' stabilita in misura pari al 24 per cento per l'anno 2008, in misura pari al 25 per cento per l'anno 2009 e in misura pari al 26 per cento a decorrere dall'anno 2010. Con effetto dal 1 gennaio 2008 per i rimanenti iscritti alla predetta gestione l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 17 per cento. 36 L art. 79 della L. 24/12/2007 n. 247 così dispone: 79. Con riferimento agli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche e' stabilita in misura pari al 24 per cento per l'anno 2008, in misura pari al 25 per cento per l'anno 2009 e in misura pari al 26 per cento a decorrere dall'anno 2010. Con effetto dal 1 gennaio 2008 per i rimanenti iscritti alla predetta gestione l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 17 per cento. 37 L art. 22, co. 1 della L. 12/11/2011, n. 183 ha previsto che dal 1 gennaio 2012 l aliquota contributiva pensionistica e la relative aliquota di computo sono aumentate di un punto percentuale. 38 Pur riconoscendo che nelle norme istitutive dell obbligo previdenziale degli associati in partecipazione non si rinviene alcun richiamo formale al contributo di finanziamento del fondo per le prestazioni non pensionistiche (maternità, Anf, malattia), con la circolare n. 30/2005, l INPS ha precisato che l aliquota 0,50 non si applica SOLO nel caso di associati già pensionati o iscritti ad altra gestione previdenziale. 39 L'importo del contributo dovuto dall'associato in partecipazione che apporta lavoro è pari al contributo pensionistico previsto nella gestione separata Inps per i soggetti non iscritti ad altre forme previdenziali, di cui alla legge 335/97. 40 Oltre il tetto pensionabile e fino al massimale contributivo scatta la maggiorazione dell 1%. 8

Dal 1 gennaio al 31 dicembre 2005 Associati in partecipazione di solo lavoro 17,50% 18,50% 18,00% 0,50% 41 19,00% 42 Dal 1 gennaio 2006 Associati in partecipazione di solo lavoro 17,70% 18,70% 18,20% 0,50% 43 19,20% 44 Dal 1 gennaio 2007 45 Associati in partecipazione di solo lavoro non 23,00% iscritti... (scoperti) 46 0,50% 47 23.50% 24,00% 24,50% 48 Dal 7 novembre 2007 Associati in partecipazione di solo lavoro non 23,00% 0,72% 49 23,72% 41 Pur riconoscendo che nelle norme istitutive dell obbligo previdenziale degli associati in partecipazione non si rinviene alcun richiamo formale al contributo di finanziamento del fondo per le prestazioni non pensionistiche (maternità, Anf, malattia), con la circolare n. 30/2005, l INPS ha precisato che l aliquota 0,50 non si applica SOLO nel caso di associati già pensionati o iscritti ad altra gestione previdenziale. 42 Oltre il tetto pensionabile e fino al massimale contributivo scatta la maggiorazione dell 1%. 43 Pur riconoscendo che nelle norme istitutive dell obbligo previdenziale degli associati in partecipazione non si rinviene alcun richiamo formale al contributo di finanziamento del fondo per le prestazioni non pensionistiche (maternità, Anf, malattia), con la circolare n. 30/2005 ritiene che l aliquota 0,50 non si applica SOLO nel caso di associati già pensionati o iscritti ad altra gestione previdenziale. 44 Pur riconoscendo che nelle norme istitutive dell obbligo previdenziale degli associati in partecipazione non si rinviene alcun richiamo formale al contributo di finanziamento del fondo per le prestazioni non pensionistiche (maternità, Anf, malattia), con la circolare n. 30/2005, l INPS ha precisato che l aliquota 0,50 non si applica SOLO nel caso di associati già pensionati o iscritti ad altra gestione previdenziale. 45 Il comma 772 dell art. 1 della L. Finanziaria 2007 stabilisce che incremento contributivo di cui al comma 770 non può in ogni caso determinare una riduzione del compenso netto percepito dal lavoratore superiore ad un terzo dell aumento dell aliquota. A tal fine, si assume a riferimento il compenso netto mensile già riconosciuto alla data di entrata in vigore della presente legge, in caso di rapporti in essere alla medesima data, ovvero il compenso netto mensile riconosciuto sulla base dell ultimo contratto stipulato dal lavoratore con il medesimo committente. 46 Siccome l art. 1, comma 770, della L. 27/12/2006, n. 296, ha previsto le due distinte aliquote del 23 e del 16% rispettivamente per i soggetti per i soggetti che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie e per i rimanenti iscritti, gli associati in partecipazione che siano assicurati ad altro fondo obbligatorio o che percepiscano redditi da pensione diretta scontano l aliquota del 16% e, perciò, godono di una riduzione rispetto al 2006 (quando il contributo era fissato nelle misure del 17,70% e del 18,70%). 47 Pur riconoscendo che nelle norme istitutive dell obbligo previdenziale degli associati in partecipazione non si rinviene alcun richiamo formale al contributo di finanziamento del fondo per le prestazioni non pensionistiche (maternità, Anf, malattia), con la circolare n. 30/2005, l INPS ha precisato che l aliquota 0,50 non si applica SOLO nel caso di associati già pensionati o iscritti ad altra gestione previdenziale. 48 Dal 1 gennaio 2004 al 31/12/2009, oltre il tetto pensionabile e fino al massimale contributivo scattava la maggiorazione dell 1%. Sebbene la legge finanziaria 2007 non abbia abrogato espressamente l art. 3-ter del DL 19/09/1992, n. 384 (che prevede la maggiorazione dell 1% per i redditi eccedenti il tetto pensionabile), secondo la Circ. Inps 11-1-2007 n. 7 la maggiorazione non è più dovuta a partire dall 1/01/2007. 49 L art. 7 del Dm 12/07/2007, in G.U. del 23/10/2007, stabilisce che le prestazioni economiche a favore delle lavoratrici sono finanziate con l aliquota aggiuntiva dello 0,22% che si somma a quella dello 0,50%, istituita dall art. 59, 16 c,, della L. 449/1997, dovuta dai soggetti scoperti. L aumento si applica a partire dal 7/11/2007 ed i relativi conguagli possono avvenire, senza aggravio di somme aggiuntive, entro il 16/02/2008 (Mess. Inps 27090). 9

iscritti... (scoperti) Dal 1 gennaio 2008 Dal 1 gennaio 2009 Dal 1 gennaio 2010 Dal 1 gennaio 2012 Associati in partecipazione di solo lavoro non iscritti... (scoperti) Associati in partecipazione di solo lavoro non iscritti... (scoperti) Associati in partecipazione di solo lavoro non iscritti... (scoperti) Associati in partecipazione di solo lavoro non iscritti... (scoperti) 24,00% 24,72% 50 24,00% 51 0,72% 24,72% 52 25,00% 0,72% 25,72% 26,00% 0,72% 26,72% 27,00% 0,72% 27,72% 50 Dal 1 gennaio 2004 al 31/12/2009, oltre il tetto pensionabile e fino al massimale contributivo scattava la maggiorazione dell 1%. Sebbene la legge finanziaria 2007 non abbia abrogato espressamente l art. 3-ter del DL 19/09/1992, n. 384 (che prevede la maggiorazione dell 1% per i redditi eccedenti il tetto pensionabile), secondo la Circ. Inps 11-1-2007 n. 7 la maggiorazione non è più dovuta a partire dall 1/01/2007. 51 L art. 79 della L. 24/12/2007 n. 247 così dispone: 79. Con riferimento agli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche e' stabilita in misura pari al 24 per cento per l'anno 2008, in misura pari al 25 per cento per l'anno 2009 e in misura pari al 26 per cento a decorrere dall'anno 2010. Con effetto dal 1 gennaio 2008 per i rimanenti iscritti alla predetta gestione l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 17 per cento. 52 L art. 79 della L. 24/12/2007 n. 247 stabilisce la misura delle aliquote contributive senza fare più alcun riferimento a quelle previste per la gestione commercianti (In precedenza, invece, l'art. 45 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, disponeva che dal 1' gennaio 2004 l'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non siano assicurati ad altre forme obbligatorie, era stabilita in misura identica a quella prevista per la Gestione pensionistica dei commercianti); pertanto, non dovrebbe più applicarsi la maggiorazione dell 1%. 10

TABELLA RIASSUNTIVA DEI MASSIMALI IMPONIBILI (Gestione Separata di cui alla L. n. 335/1995) Anno Massimale imponibile Tetto pensionabile Minimale per riconoscimento contribuzione intero anno 53 1996 L. 132.000.000 L. 20.871.448 1997 L. 137.148.000 L. 21.634.600 1998 L. 139.480.000 L. 21.979.984 1999 L. 141.991.000 L. 22.351.889 2000 L. 144.263.000 L. 22.688.224 2001 L. 148.014.000 L. 23.243.896 2002 78.507,00 12.312,00 2003 80.391,00 12.590,00 2004 54 82.401,00 37.883,00 12.889,00 2005 55 56 84.049,00 38.641,00 13.133,00 2006 57 58 85.478,00 39.297,00 13.345,00 53 Per la gestione separata non sono previsti minimali; tuttavia l annualità è interamente accreditata solo se i contributi versati sono calcolati su un imponibile almeno pari al particolare minimale indicato nella tabella; diversamente, l accredito è proporzionato a quanto effettivamente versato. 54 L'art. 45 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, dispone che dal 1' gennaio 2004 l'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non siano assicurati ad altre forme obbligatorie, e' stabilita in misura identica a quella prevista per la Gestione pensionistica dei commercianti. 55 L'art. 45 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, dispone che dal 1' gennaio 2004 l'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non siano assicurati ad altre forme obbligatorie, e' stabilita in misura identica a quella prevista per la Gestione pensionistica dei commercianti. 56 Il massimale non è rapportabile ad eventuali periodi di occupazione inferiori all anno. 57 L'art. 45 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, dispone che dal 1' gennaio 2004 l'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non siano assicurati ad altre forme obbligatorie, e' stabilita in misura identica a quella prevista per la Gestione 11

2007 59 87.187,00 40.083,00 60 13.598,00 2008 61 88.669,00 13.819,00 2009 91.507,00 14.240,00 2010 92.147,00 14.334,00 2011 93.622,00 14.552,00 2012 96.149,00 14.930,00 2013 99.034,00 15.357,00 pensionistica dei commercianti. 58 Il massimale non è rapportabile ad eventuali periodi di occupazione inferiori all anno. 59 L'art. 45 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, dispone che dal 1' gennaio 2004 l'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non siano assicurati ad altre forme obbligatorie, e' stabilita in misura identica a quella prevista per la Gestione pensionistica dei commercianti. 60 Dl 1 gennaio 2004 al 31/12/2009, oltre il tetto pensionabile e fino al massimale contributivo scattava la maggiorazione dell 1%. Sebbene la legge finanziaria 2007 non abbia abrogato espressamente l art. 3-ter del DL 19/09/1992, n. 384 (che prevede la maggiorazione dell 1% per i redditi eccedenti il tetto pensionabile), secondo la Circ. Inps 11-1-2007 n. 7 la maggiorazione non è più dovuta a partire dall 1/01/2007. 61 L art. 79 della L. 24/12/2007 n. 247 stabilisce la misura delle aliquote contributive senza fare più alcun riferimento a quelle previste per la gestione commercianti (In precedenza, invece, l'art. 45 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, disponeva che dal 1' gennaio 2004 l'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non siano assicurati ad altre forme obbligatorie, era stabilita in misura identica a quella prevista per la Gestione pensionistica dei commercianti); pertanto, non dovrebbe più applicarsi la maggiorazione dell 1%. 12

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE ALIQUOTE DI COMPUTO (Gestione Separata di cui alla L. n. 335/1995) 62 Anno Soggetti non iscritti ad altra gestione Titolari di pensione diretta Titolari di altra prestazione pensionistica o iscritti ad altra gestione Associati in partecipazione 1996 10% 10% 10% 1997 10% 10% 10% 1998 12,50% 10% 10% 1999 12,50% 10% 10% 2000 14,50% 10% 10% 2001 14,50% 10% 10% 2002 15,50% 10% 10% 2003 15,50% 12,50% 10% 2004 63 19,30% - 20% 15% 10% 19,30% - 20% 2005 64 19,50% - 20% 15% 10% 19,50% - 20% 2006 65 19,70% - 20% 15% 10% 19,70% - 20% 2007 66 23,00% 16% 16% 23,00% 2008 67 24,00% 17% 17% 24,00% 62 Le aliquote di computo vengono utilizzate per l accantonamento della contribuzione utile per la liquidazione della pensione. 63 Le aliquote di computo sono differenziate per redditi fino a 37.883 ed oltre. 64 Le aliquote di computo sono differenziate per redditi fino a 38.641 ed oltre. 65 Le aliquote di computo sono differenziate per redditi fino a 39.297 ed oltre. 66 L art. 1, c. 770, della L. n. 296/2006, prevede, dal 1 gennaio 2007, l allineamento tra l aliquota contributiva e quella pensionistica. 67 L art. 79 della L. 24/12/2007 n. 247 così dispone: 79. Con riferimento agli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche e' stabilita in misura pari al 24 per cento per l'anno 2008, in misura pari al 25 per cento per l'anno 2009 e in misura pari al 26 per cento a decorrere dall'anno 2010. Con 13

2009 25,00% 17% 17% 25,00% 2010 26,00% 17% 17% 26,00% 2012 68 27,00% 18% 18% 27,00% 2012 69 27,00% 20% 20% 27,00% effetto dal 1 gennaio 2008 per i rimanenti iscritti alla predetta gestione l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 17 per cento. 68 L art. 22, co. 1 della L. 12/11/2011, n. 183 ha previsto che dal 1 gennaio 2012 l aliquota contributiva pensionistica e la relative aliquota di computo sono aumentate di un punto percentuale. 69 Per effetto delle modifiche introdotte dall art. 2, co. 57, della L. 28/06/2012, N. 92, per i soggetti assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie o titolari di pensione, l aliquota contributiva e di computo sono elevate al 20%. 14