15 maggio 2008, n. 13

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ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO PER LA PROTEZIONE CIVILE Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3609/2007 15 maggio 2008, n. 13 OGGETTO: Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2007 n. 3609. Ordinanza Commissario delegato 23 ottobre 2007, n. 64. Approvazione Piano di intervento Contributi ai soggetti privati danneggiati. VISTO l'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; VISTO l articolo 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; VISTO il decreto del Presidente del Consiglio del Ministri in data 13 gennaio 2006, con il quale è stato dichiarato lo stato d'emergenza in relazione agli eventi meteorologici avversi che hanno colpito il territorio della regione Umbria nei giorni 15, 16, 26 e 27 novembre 2005; VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 7 giugno 2007, n. 910, concernente il programma di utilizzo delle risorse finanziarie stanziate dall art. 1, comma 1014, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; VISTA l Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3609 del 29 agosto 2007, recante Ripartizione delle risorse finanziarie di cui all art. 1, comma 1014, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in favore della regione Umbria ; VISTO, in particolare, il comma 1 dell art. 2 della citata O.P.C.M. n. 3609/2007 che dispone Il Commissario delegato sulla base dei criteri e delle priorità stabilite dalla Giunta Regionale con deliberazione del 7 giugno 2007, n. 910, predispone un piano di interventi ed opere urgenti e necessarie per fronteggiare la situazione di crisi determinatasi a seguito dell esondazione del fiume Tevere e di corsi d acqua minori, dei dissesti e frane che hanno interessato il territorio regionale, della frana in località Morre del comune di Città di Castello ; VISTO l art. 1 dell ordinanza commissariale del 23 ottobre 2007, n. 64 ed in particolare: - il comma 1, che prevede la predisposizione, a cura delle competenti strutture regionali, di specifici piani settoriali di intervento; - il comma 4, che prevede, per gli immobili oggetto di ordinanza di sgombero emessa a seguito degli eventi alluvionali del 15, 16, 26 e 27 novembre 2005, l ammissione ai contributi previsti all art. 3 comma 1 dell ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3609/2007, dei soggetti privati proprietari di immobili e di ogni altro soggetto in possesso di titolo idoneo ad usufruirne; VISTA la proposta di Piano Contributi ai soggetti privati danneggiati, predisposta dal Servizio regionale Protezione Civile che individua criteri, procedure e modalità per la concessione dei contributi di cui all art. 1, comma 4 dell ordinanza commissariale n. 64/2007;

O R D I N A Art. 1 Condizioni di ammissibilità ai contributi 1. Le presenti disposizioni stabiliscono i criteri, le procedure e le modalità per la concessione dei contributi previsti dal comma 1 dell art. 3 dell Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2007 n. 3609 e dal comma 4 dell art. 1 dell ordinanza commissariale 23 ottobre 2007 n. 64. 2. Il contributo è concesso ai soggetti privati proprietari di immobili e a ogni altro soggetto in possesso di titolo idoneo a usufruirne, oggetto di ordinanza di sgombero emessa a seguito degli eventi alluvionali del 15, 16, 26 e 27 novembre 2005. Nel caso di imprese, il contributo è concesso ai titolari o legali rappresentanti di attività produttive in esercizio alle date dell evento sopra citato. 3. Il contributo di cui al precedente comma 2 viene erogato al netto di una franchigia di euro 3.000,00 e costituisce anticipazione su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, così come disposto all art. 3, comma 4, dell Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3609/2007. 4. Qualora i danni subiti a seguito degli eventi alluvionali siano in tutto o in parte ripianati con l erogazione di indennizzi da parte di compagnie assicuratrici, la corresponsione del contributo previsto dalla presente ordinanza ha luogo solo fino alla concorrenza dell eventuale differenza, fermo restando l applicazione della franchigia di cui al precedente comma 3. 5. I comuni danno ampia divulgazione dei contenuti e del termine di presentazione della domanda di richiesta del contributo di cui alla presente ordinanza. 6. Lo schema di domanda è pubblicato sul sito internet della Regione Umbria, all indirizzo http://www.protezionecivile.regione.umbria.it. Art. 2 Beni per i quali può essere chiesto il contributo 1. Il contributo è concesso per beni immobili, mobili, mobili registrati, scorte vive e morte di proprietà dei soggetti di cui all art. 1, comma 2, danneggiati a causa degli eventi alluvionali del 15, 16, 26 e 27 novembre 2005. Ai nuclei familiari residenti nell immobile oggetto di ordinanza di sgombero di cui all art.1, comma 2, è concesso un contributo per l autonoma sistemazione. 2. Ai fini dell individuazione dei beni per i quali può essere richiesto il contributo, si distinguono: a) beni immobili: le unità immobiliari ad uso abitativo o produttivo e le relative pertinenze funzionalmente collegate all'uso medesimo con esclusione degli immobili o porzioni di immobili realizzati in difformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie in vigore; b) beni mobili: nel caso di abitazione, per beni mobili si intendono beni mobili necessari all uso abitativo e tenuti nell immobile destinato ad abitazione, quali elettrodomestici principali (frigorifero, lavatrice, piano cottura e forno, lavastoviglie, congelatore, televisore), mobili della cucina e altri mobili necessari (letti, armadi guardaroba, tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie); nel caso di impresa, per beni mobili si intendono quelli necessari per lo svolgimento dell attività della stessa (strutture, macchinari, attrezzature, strumenti) e tenuti nell azienda destinata ad attività produttiva; pag. n. 2

c) beni mobili registrati: i beni che sono iscritti in pubblici registri (art. 815 C.C.); d) scorte vive e morte: l insieme delle scorte impiegate nel processo produttivo dell impresa; si considerano tali anche le riserve di materiali necessari alla produzione di prodotti semilavorati o finiti, accantonati in attesa di un utilizzazione futura, le riserve in giacenza di prodotti finiti da smerciare. Art. 3 Determinazione del danno 1. La determinazione del danno viene effettuata mediante perizia giurata, articolata per tipologia di beni, redatta da professionisti abilitati iscritti ai rispettivi ordini o collegi e comprovante i danni oggetto della richiesta di contributo. 2. A seconda del tipo di bene, la perizia giurata di cui al precedente comma 1 viene redatta in base a criteri, documentazione, modalità e procedure di stima idonee a quantificare e a dimostrare l ammontare del danno ed in particolare: a) per i beni immobili, il danno è determinato sulla base dell importo dei lavori necessari per il ripristino dell agibilità dell edificio; la perizia contiene: a1) la descrizione completa dell immobile distrutto o danneggiato corredata da planimetrie, elaborati grafici e relazione tecnica; a2) la causa specifica a seguito della quale è stata emessa l ordinanza di sgombero; a3) la descrizione del danno riscontrato; a4) il computo metrico estimativo delle opere necessarie per la riparazione del danno; per gli interventi già eseguiti deve essere utilizzato il prezzario regionale edizione 2006, per le opere da realizzare quello vigente alla data della presente ordinanza. Le opere di finitura sono computate nei limiti qualitativi e quantitativi preesistenti e risultate danneggiate a seguito dell evento; per queste ultime viene utilizzato il prezzo più economico rinvenibile nel prezzario regionale, edizione 2006 se già eseguite ovvero quello vigente. b) per i beni mobili, così come individuati all art. 2, comma 2, lettera b), il danno è calcolato mediante la stima della spesa per il ripristino del bene oppure, se il bene non fosse riparabile, il danno viene equiparato al costo per l acquisto di un bene di analoghe caratteristiche; c) per i beni mobili registrati, il danno è determinato: c1) in caso di distruzione o danno irreparabile, dal valore di un bene mobile registrato di analoghe caratteristiche, riferito all anno di immatricolazione del bene distrutto, desumibile dai listini delle riviste specializzate; c2) in caso di danno riparabile, dal costo per la riparazione del danno causato dall'evento alluvionale, comunque non superiore al valore del bene come calcolato alla precedente lettera c1); c3) qualora il bene mobile registrato danneggiato sia stato ceduto, il danno è dato dal valore del bene come calcolato alla precedente lettera c1) al netto dell'importo indicato nei documenti di vendita; d) per le scorte vive e morte il danno è calcolato in base al prezzo di acquisto di merci deperibili, deperite o distrutte a causa degli eventi alluvionali e non utilizzate, né più utilizzabili; in alternativa si applicano le disposizioni generali previste per i beni mobili. pag. n. 3

Art. 4 Misura del contributo 1. Il contributo è concesso a rimborso parziale delle spese già sostenute o da sostenere per il ripristino dei beni danneggiati. 2. Ai fini della concessione e quantificazione del contributo per i beni immobili, questi ultimi sono distinti tra: a) immobili destinati ad abitazione principale e relative pertinenze, intendendosi per abitazione principale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica del proprietario o di altro soggetto avente diritto, di seguito denominati abitazione principale ; b) immobili adibiti ad abitazione propria, diversa da quella principale, e relative pertinenze, di seguito denominati abitazione secondaria ; c) immobili ad uso produttivo. 3. Il contributo per i beni di cui al precedente comma 2 è concesso: a) per l abitazione principale e per gli immobili ad uso produttivo, fino ad un massimo dell 80% del danno ammesso a contributo; b) per l abitazione secondaria, fino a un massimo del 60% del danno ammesso a contributo. 4. Nel caso di attività produttive, il contributo per i beni mobili e scorte vive e morte è concesso fino ad un massimo dell 80% del danno ammesso a contributo. Nei casi di abitazione principale e abitazione secondaria, il contributo per i beni mobili è concesso nel limite dell 80% e non può superare euro 20.000,00. 5. Il contributo per i beni mobili registrati è pari al danno ammesso a contributo. 6. Il contributo per l autonoma sistemazione è calcolato sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare risultante dalla certificazione anagrafica riferita alla data dell ordinanza di sgombero, ed è pari a euro 129,00 a persona al mese e fino ad un massimo di euro 309,00 a nucleo familiare al mese; dove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo medesimo è stabilito in euro 200,00. Il contributo può essere concesso dalla data in cui ha avuto effettivamente inizio l autonoma sistemazione, e comunque non prima della data dell ordinanza di sgombero dell'immobile, e sino alla data di emissione del certificato di agibilità dell edificio o di idonea documentazione attestante l utilizzazione dell immobile, ovvero sino ad altra sistemazione avente carattere di stabilità e comunque per il periodo risultante dalla documentazione attestante l autonoma sistemazione. Qualora l autonoma sistemazione abbia avuto luogo per un periodo uguale o superiore a quindici giorni e comunque inferiore ad un mese, si applica quanto previsto dal presente comma per un mese di autonoma sistemazione; nel caso in cui l autonoma sistemazione abbia avuto una durata inferiore a quindici giorni, non è concedibile alcun contributo. Art. 5 Modalità di presentazione delle domande 1. La domanda di contributo è redatta nella forma della dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, secondo l apposito modello allegato (Allegato A) ed è presentata al Commissario delegato per la Protezione civile presso il Servizio Protezione Civile, Piazza Partigiani n. 1, 06121 - Perugia, entro quarantacinque giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione. 2. Alla domanda deve essere allegata: a) la perizia giurata di cui all art. 3, commi 1 e 2; pag. n. 4

b) l eventuale documentazione allegata alla perizia per: beni immobili; beni mobili; beni mobili registrati; scorte vive e morte; autonoma sistemazione; c) la copia del documento d identità del dichiarante. Art. 6 Formazione delle graduatorie e priorità 1. Entro sessanta giorni dalla scadenza della presentazione delle domande per la richiesta di contributo, il Commissario delegato determina l entità del contributo concedibile e formula la graduatoria in base alle seguenti priorità: 1) soggetti privati proprietari di beni immobili denominati abitazione principale e ogni altro soggetto in possesso di titolo idoneo a usufruirne (art. 4, comma 2, lettera a)); 2) titolari o legali rappresentanti di attività produttive (art. 4, comma 4, lettera c)); 3) soggetti privati proprietari di immobili denominati abitazione secondaria (art. 4, comma 4, lettera b)). Art. 7 Erogazione dei contributi 1. Il contributo concedibile, al netto della franchigia, viene erogato in due quote di pari importo, previa presentazione di idonea documentazione. 2. Al fine dell erogazione dei contributi per i danni ai beni immobili, devono essere soddisfatti tutti gli obblighi previsti dalla normativa edilizia e urbanistica vigente, nonché gli obblighi in materia prevenzione e sicurezza sul lavoro e di regolarità contributiva. Art. 8 Attività di controllo e revoca del contributo 1. Il Commissario delegato si riserva, anche successivamente all erogazione dei contributi, di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese. 2. Qualora dal controllo di cui al comma 1 emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, fatte salve le eventuali sanzioni di carattere penale prevista dall art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, il soggetto beneficiario decade immediatamente dai benefici prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione mendace, con l obbligo di restituire la somma percepita aumentata degli interessi legali a decorrere dal giorno dell erogazione. pag. n. 5

Art. 9 Copertura finanziaria 1. Le risorse da destinare agli interventi di cui alla presente ordinanza saranno determinate con successiva ordinanza del Commissario delegato. 2. Alla copertura finanziaria della spesa si provvede sulla base dello stanziamento all uopo previsto dall art. 1 dell ordinanza commissariale n. 64/2007. La presente ordinanza unitamente agli allegati è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito internet della Regione Umbria all indirizzo: http://www.protezionecivile.regione.umbria.it. Perugia, 15 maggio 2008 f.to L O R E N Z E T T I pag. n. 6