CONVENZIONE TIROCINI DI REINSERIMENTO LAVORATIVO TRA Il soggetto promotore: Segretariato Generale della Difesa, I Reparto 3 Ufficio per il sostegno alla ricollocazione professionale dei volontari congedati, con sede nel Comune di Roma in via XX settembre,8 P. IVA 80235530583; autorizzato alla intermediazione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, e successive modifiche e integrazioni; di seguito denominato soggetto promotore; rappresentato dalla Dott.ssa Paola Maja nata a Roma il 24/06/1963 in qualità di Capo Ufficio Sostegno alla ricollocazione professionale dei volontari congedati ivi domiciliato per la carica. Il soggetto ospitante: Centro di Dematerializzazione e Conservazione Unico della Difesa con sede nel Comune di Gaeta (LT) via VIA L. M. PLANCO, 1^TRAVERSA C.A.P. 04024 P.IVA 97254170588, unità produttiva dell Agenzia Industrie Difesa, in qualità di Impresa, di seguito denominato soggetto ospitante; rappresentato da Ing. Francesco Grillo nato a Vibo Valentia (VV) il 07/08/1970 in qualità di Direttore del Centro di Dematerializzazione e Conservazione Unico della Difesa ivi domiciliato per la carica. PREMESSO - che il tirocinio è una misura formativa di politica attiva, finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l arricchimento del bagaglio di conoscenze, l acquisizione di competenze professionali e l inserimento o il reinserimento lavorativo e consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione in situazione che non si configura come un rapporto di lavoro; - che l Ufficio per il sostegno al reinserimento professionale dei volontari congedati persegue come finalità istituzionale l accompagnamento al lavoro e la formazione professionalizzante dei volontari suddetti;
- che l Agenzia Industrie Difesa persegue lo scopo di gestire unitariamente le attività delle unità produttive ed industriali della difesa assegnate in gestione; - che il Centro di Dematerializzazione e Conservazione Unico della Difesa sito in Gaeta (LT), unità produttiva (Business Unit) dell Agenzia Industrie Difesa, potrà rappresentare per il futuro, grazie al processo di riconversione che lo vede coinvolto, un possibile bacino occupazionale per gli utenti dell Ufficio per il sostegno alla ricollocazione professionale dei volontari congedati e che ad oggi si è mostrato disponibile ad accogliere tirocinanti in formazione; - che le disposizioni della deliberazione della Giunta regionale n. 199 del 18/07/2013 Attuazione dell Accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013, in applicazione dell art. 1, co. 34, legge 28 giugno 2012, n. 92 in ordine alla regolamentazione dei tirocini costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione; VISTI l art. 1 co.34 della Legge n.92/2012 Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita ; l art. 1013 del Decreto Legislativo n. 66/2010 (recante Codice dell Ordinamento Militare) e successive integrazioni e modificazioni; l Accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013 sui tirocini, in applicazione dell art. 1, co. 34, legge 28 giugno 2012, n. 92 ; l autorizzazione N.0001421 rilasciata in data 19/02/2013 dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, che riconosce l Ufficio per il sostegno alla ricollocazione professionale dei volontari congedati e le Sezioni Collocamento ed euroformazione, soggetti autorizzati all esercizio dell attività di intermediazione ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; la Deliberazione della Giunta regionale del Lazio del 18 luglio 2013, n. 199 Attuazione dell Accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013 sui tirocini, in applicazione dell art. 1, co. 34, legge 28 giugno 2012, n. 92 l Accordo quadro stipulato fra il Segretariato Generale della Difesa e Agenzia Industrie Difesa in data 27 maggio 2016 con il quale le parti si sono impegnate ad avviare, prevedendone le modalità, tirocini formativi in favore dei volontari congedati iscritti alla Banca Dati SILDifesa (Sistema Informativo Lavoro Difesa).
SI CONVIENE di favorire l avviamento a tirocini formativi di reinserimento lavorativo, di volontari congedati senza demerito iscritti nella banca dati SILDifesa presso il Centro di Dematerializzazione e Conservazione Unico della Difesa sito in Gaeta (LT), unità produttiva dell Agenzia Industrie Difesa, di seguito denominato soggetto ospitante, con lo scopo di consentire ai tirocinanti di acquisire, on the job, la professionalità necessaria ad operare in autonomia nell ambito del processo informatico di acquisizione e archiviazione degli atti sottoposti alla procedura di dematerializzazione. Articolo 1 - Oggetto Il soggetto ospitante si impegna a realizzare presso la propria sede OPERATIVA sita in via L.M. PLANCO s.n.c., 04024 GAETA (LT) n. 14 (quattordici) tirocini professionalizzanti per il seguente profilo professionale: Impiegati addetti alla archiviazione e conservazione della documentazione (4.4.2) per lo svolgimento delle attività di Dematerializzazione della documentazione cartacea, di cui al progetto formativo allegato al presente atto. Articolo 2 Obblighi del soggetto promotore Al soggetto promotore spetta, per il corretto ed efficace svolgimento del tirocinio, il presidio della qualità dell esperienza di tirocinio come previsto dall art. 10, co. 1 dell All. A della deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 199 del 18 luglio 2013, Regione ove ha sede il soggetto ospitante; Articolo 3 Obblighi del soggetto ospitante 1.Al soggetto ospitante spettano gli obblighi per il corretto ed efficace svolgimento del tirocinio, come previsto dall art.10, co. 2 dell All. A della deliberazione della Giunta regionale N. 199 cit. 2.Tramite bando - pubblicato sul sito web di Agenzia Industrie Difesa, di cui l Ufficio per il sostegno alla ricollocazione professionale dei volontari congedati invierà copia tramite e-mail massiva agli iscritti nella banca dati SILDifesa in possesso dei requisiti - il soggetto ospitante provvederà alla ricerca delle candidature ed alla loro selezione attraverso criteri trasparenti e di evidenza pubblica; Articolo 4 Garanzie assicurative Ai sensi dell art. 8 co. 1 e 4 All. A della deliberazione della Giunta regionale N. 199 del 18/07/2013, gli obblighi di copertura assicurativa INAIL e responsabilità civile verso terzi sono a carico del soggetto ospitante.
Articolo 5 Indennità di partecipazione 1. Il soggetto ospitante corrisponde un indennità per la partecipazione al tirocinio pari a 400,00 mensili lordi, che verrà parzialmente rimborsata dal soggetto promotore, secondo quanto stabilito nell Accordo-quadro del 27 maggio 2016, nella misura del 50% (200,00 euro); 2. Per la disciplina e il calcolo dell indennità si applica quanto previsto all art. 13 dell All. A della deliberazione della Giunta regionale N. 199 cit. Articolo 6 Comunicazioni 1. Il soggetto ospitante effettua le comunicazioni obbligatorie ai sensi dell art. 9, co. 1 dell All. A della deliberazione della Giunta regionale N. 199 del 18/07/2013. 2. Il soggetto ospitante è tenuto a trasmettere al soggetto promotore le comunicazioni ai sensi dell art. 10, co. 2, lett. e) dell All. A della deliberazione della Giunta regionale N. 199 del 18/07/2013. Articolo 7 Attestazione delle competenze 1. Il soggetto ospitante trasmette la relazione sull esperienza svolta dal tirocinante ai fini del rilascio, da parte del soggetto promotore, dell attestazione dell attività svolta e delle competenze acquisite. 2. Al termine del tirocinio, il soggetto promotore rilascia un attestazione dei risultati dell attività svolta secondo quanto previsto dall art. 12 dell All. A della deliberazione della Giunta regionale N. 199 del 18/07/2013. Articolo 8 Durata La presente convenzione ha durata di 2 anni a partire dalla data di sottoscrizione. Articolo 9 Sanzioni 1. L accertamento definitivo da parte degli organismi ispettivi di cui al decreto legislativo 24 aprile 2004, n. 124 Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'art. 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30, in ordine al mancato rispetto delle disposizioni di cui all art. 10, co. 2 dell All. A della deliberazione della Giunta regionale N. 199 cit. comporta la sospensione della possibilità di realizzare tirocini per i soggetti ospitanti. 2. La sospensione, di cui al co. 1, ha una durata massima di ventiquattro mesi e concorre con le eventuali sanzioni civili e amministrative derivanti dall accertamento giudiziale della natura subordinata del rapporto di lavoro.
3. La sospensione di cui co. 1 viene altresì applicata ai soggetti promotori, qualora dall accertamento definitivo da parte degli organismi ispettivi di cui al decreto legislativo 24 aprile 2004, n. 124 emerga il mancato rispetto delle disposizione di cui all art. 10, co. 1 dell allegato A della deliberazione della Giunta regionale N. 199 del 18/07/2013. 4. Sono altresì applicabili le previsioni generali in materia di sanzioni amministrative di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. 5. In coerenza con quanto definito dalla legge n. 92 del 2012, la mancata corresponsione dell indennità di partecipazione prevista dall art. 5, comporta una sanzione amministrativa il cui ammontare è proporzionato alla gravità dell illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000,00 ad un massimo di 6.000,00 euro. Articolo 10 Trattamento dati personali Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano reciprocamente di essere informati e di acconsentire, espressamente, che i dati personali, concernenti i firmatari della presente convenzione e dell allegato progetto formativo, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell esecuzione della convenzione, saranno trattati esclusivamente per le finalità della convenzione stessa. Titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto ospitante e il soggetto promotore. Articolo 11 Rinvio Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia all All. A della deliberazione della Giunta regionale N. 199 del 18/07/2013, nonché alle disposizioni vigenti in materia. Per il soggetto promotore Dott.ssa Paola MAJA Per il soggetto ospitante Ing. Francesco GRILLO ROMA