CONVENZIONE PER TIROCINI CURRICULARI TRA
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- Evaristo Bosco
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1 CONVENZIONE PER TIROCINI CURRICULARI TRA L Università degli Studi di Cagliari, codice fiscale , con sede legale in Cagliari, Via Università 40, d ora in poi denominata Soggetto promotore, in persona del legale rappresentante, Magnifico Rettore pro tempore Prof. Giovanni Melis, e l Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, codice fiscale , con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande, n. 21, d ora in poi denominato "INPS o soggetto ospitante in persona del Direttore Centrale Organizzazione, legale rappresentante, dott.ssa Cristina Deidda, delegata dal Direttore Generale dott. Mauro Nori con determinazione n. 29 del 14 luglio 2011; premesso che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti d alternanza tra studio e lavoro nell ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all art. 18, comma 1, lettera a) della legge , n. 196, e successive modifiche ed integrazioni, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento; il regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (già Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale) con decreto del 25 marzo 1998, n. 142, all art. 4, prevede che i tirocini sono svolti sulla base di convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati; l Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano- Linee guida in materia di tirocini ai sensi dell articolo 1, commi 34-36, legge 28 giugno 2012, n emanato il 24 gennaio che stabilisce che i tirocini curriculari non rientrano tra le materie oggetto delle Linee guida;
2 si conviene quanto segue: Art. 1 Ai sensi della normativa indicata in premessa, l INPS si impegna ad accogliere presso le proprie Strutture studenti in tirocinio formativo e di orientamento, su proposta del soggetto promotore, in numero compatibile con la disponibilità delle medesime Strutture. Art. 2 Il programma di tirocinio concordato dall INPS con l Università ha come oggetto l acquisizione pratica della conoscenza di realtà economiche e produttive, al fine di integrare il percorso accademico dello studente nonché agevolare la scelta professionale del laureato. Art. 3 Il tirocinio attivato ai sensi dell art. 1, non costituisce rapporto di lavoro né collaborazione professionale ad alcun titolo. L attività di formazione del tirocinante durante il periodo di permanenza in "INPS" è seguita e controllata da un tutor INPS, cui il tirocinante si rivolgerà per ogni necessità e al quale risponderà senza vincoli gerarchici per la parte organizzativa e formativa del tirocinio, nonché da un tutor dell Università. Per il tirocinante, inserito in INPS in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento, con allegata una dichiarazione del tirocinante a rilasciare copia di eventuali elaborati da conservare alla biblioteca dell INPS per future consultazioni (allegato A ), contenente: il nominativo del tirocinante; il nominativo del tutor dell INPS; il nominativo del tutor dell Università; obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio con l indicazione dei tempi di presenza in INPS; le strutture INPS (sedi, reparti e uffici) presso cui si svolge il tirocinio; gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.
3 Per la durata del tirocinio si fa riferimento a quanto previsto nell art. 7 del Decreto Interministeriale , n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 4 Ai sensi della normativa indicata in premessa, l INPS accoglie presso le sue strutture i tirocinanti segnalati dal soggetto promotore ai soli fini dell effettuazione del tirocinio medesimo. In caso si presentassero motivi ostativi alla presenza del tirocinante presso le strutture dell Istituto, l INPS ne darà immediata comunicazione all Università che, in ogni caso, inviterà il tirocinante ad astenersi dal frequentare dette strutture. Art. 5 L INPS si impegna a garantire al tirocinante le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza. Art. 6 Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a: svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento; rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; mantenere, nel rispetto del decreto legislativo , n. 196, la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio; attenersi alle indicazioni fornite dal tutor universitario e dal tutor dell INPS. La partecipazione del tirocinante ad attività aziendali fuori sede è consentita previa comunicazione al tutor universitario e al soggetto promotore al fine della tutela assicurativa di cui al successivo art. 7. Sono consentite, per giustificati motivi, una o più interruzioni temporanee del tirocinio, previo accordo tra il tirocinante e il soggetto ospitante con il consenso del tutor universitario, ferma restando la data di scadenza indicata nel progetto formativo individuale. È consentita, inoltre, l interruzione anticipata definitiva del tirocinio per giustificati motivi, d iniziativa del tirocinante oppure del soggetto
4 ospitante. Della interruzione anticipata dovrà essere data, da parte del soggetto ospitante, tempestiva comunicazione scritta al soggetto promotore. Tutte le eventuali proroghe del tirocinio sono ammesse, previo accordo tra le parti, entro i limiti massimi di durata indicati dalla già citata normativa. Art. 7 Il soggetto promotore assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l INPS s impegna a segnalare l evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed all Università. Il soggetto promotore solleva l INPS da ogni responsabilità verso il tirocinante durante la sua permanenza presso le strutture dell Istituto e, inoltre, assume ogni responsabilità nei confronti di terzi per i danni imputabili agli stessi tirocinanti. Art. 8 Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell esecuzione della presente Convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati, a seguito preventiva autorizzazione, a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente il soggetto promotore e il soggetto ospitante. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall art. 7 del decreto legislativo , n. 196.
5 Art. 9 La presente Convenzione ha la durata di anni 3 (tre) dalla data della firma e può essere rinnovata su conforme volontà delle Parti da manifestarsi per atto scritto. Art. 10 Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alla normativa vigente. Roma, lì... PER L'INPS PER L UNIVERSITA
6 All. A ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE SEDE DI. Il/la sottoscritto/a autore della pubblicazione dal titolo autorizza la conservazione e la consultazione di una copia della suddetta pubblicazione presso la biblioteca dell INPS. Data Firma Indirizzo Recapito telefonico Fax
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