pubblica, di norma, dovranno essere costruiti sia su un'unica fila di pali diritti e con una sola sorgente luminosa per palo sia con l'ottica di cui

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REGOLAMENTO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA E PRIVATA ESTERNA ATTRAVERSO IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO ENERGETICO E L'ABBATTIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO ART. 1 Finalità. Si considera inquinamento luminoso ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperda al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata e se orientata al di sopra della linea dell'orizzonte. ART. 2 - Impianti di illuminazione esterna preesistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento. A. Gli impianti di illuminazione pubblica esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, in caso di ricostruzione radicale di tutto l'impianto, o di manutenzione straordinaria, dovranno essere rispondenti alle disposizioni di cui all'art.2; B. Gli impianti di illuminazione, particolarmente inquinanti od abbaglianti, tipo globi luminosi, fari, torri faro, ottiche aperte, insegne luminose, se pubblici dovranno essere sostituiti con gradualità ed in relazione alle risorse finanziarie disponibili. Le sostituzioni o le messe a norma dovranno essere rispondenti alle disposizioni di cui all'art.2 seguente; C. Entro (60) sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, è vietato usare fasci luminosi roteanti o fissi rivolti verso l'alto, quali i fari "Laser". In occasione di particolari manifestazioni o ricorrenze e per non più dì 30 giorni all'anno, può essere concessa deroga a tale prescrizione. ART. 3 - Impianti di illuminazione pubblica da costruirsi successivamente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento. A. Le specifiche tecniche, i capitolati di appalto, la progettazione, degli impianti di illuminazione per esterni, dovranno rispettare i criteri della massima economicità sia riguardo l'esercizio e la manutenzione degli impianti sia riguardo la costruzione, nel rispetto primario della normativa antinquinamento luminoso del presente Regolamento. In particolare gli impianti di illuminazione

pubblica, di norma, dovranno essere costruiti sia su un'unica fila di pali diritti e con una sola sorgente luminosa per palo sia con l'ottica di cui a comma 2. e parallela al terreno. Eventuali deroghe ai criteri sopraesposti dovranno costituire eccezione e motivati dal progettista dell'impianto con apposita relazione da presentarsi all'u.t.c. Per le prestazioni illuminotecniche degli impianti di illuminazione si assumono come limite massimo gli stessi valori riportati sulla attuale Norma UNI 10439 ed i suddetti valori, nel caso di modifica della Norma, potranno variare in diminuzione e mai in aumento. Compete al Comune adeguare il regolamento urbanistico edilizio (RUE), di cui all'articolo 29 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), alle disposizioni della presente legge e predisporre un abaco in cui siano indicate, zona per zona, le tipologie dei sistemi e dei singoli corpi illuminanti ammessi tra cui i progettisti e gli operatori potranno scegliere quale installare. B. E' vietato installare sorgenti luminose che provochino l'abbagliamento ottico dei pedoni e/o degli automobilisti e che comunque che in conseguenza di ciò possano costituire pericolo. E' vietato, altresì, installare sorgenti luminose che inviino in maniera preponderante il flusso luminoso contro le facciate degli edifici abitati od all'interno od immobili abitati, onde evitare disturbi del sonno ai cittadini che vi abitino. C. Tutte le lampade dei lampioni stradali e non, dovranno essere al sodio ad alta pressione aventi un'efficienza luminosa maggiore od uguale a 100 lumen/watt e con potenza nominale non superiore a 250 W; in deroga è ammesso l'uso di lampade al sodio con potenza fino a 400 W laddove esistano condizioni ambientali particolari come incroci stradali, ordine pubblico, giustizia, difesa, zone fluviali, purché opportunamente giustificate dal progettista dell'impianto. Sono, altresì, consigliate le lampade al sodio a bassa pressione aventi un'efficienza luminosa maggiore od uguale a 130 lumen/watt e con potenza nominale minore od uguale a 135 W; in deroga sono ammesse lampade al sodio a bassa pressione con potenza fino a 180 W laddove esistano condizioni

ambientali particolari quali incroci stradali, ordine pubblico, giustizia, difesa, zone fluviali, purché opportunamente giustificate dal progettista dell'impianto. E' lasciata libera scelta circa l'uso delle lampade al sodio a bassa od alta pressione, pur consigliando le lampade al sodio a bassa pressione per le zone periferiche, depositi o scali, svincoli autostradali, industrie, cimiteri, distributori di benzina. D. Tutti i lampioni, le torri faro, i fari e loro similari dovranno avere caratteristiche "antinquinamento luminoso con basso fattore dì abbagliamento ed a ridotto consumo energetico". I corpi illuminanti dovranno avere una intensità di 0 candele per 1.000 lumen a 90 gradi ed oltre. Non è necessaria la protezione perimetrale schermante per le torri faro con proiettori asimmetrici dotati di vetro piano, purché accuratamente installati. E. E' vietato l'uso di apparecchi di illuminazione altamente inquinanti quali globi luminosi non schermati, lanterne non schermate, ottiche aperte, insegne luminose con fascio luminoso verso l'alto. E' opportuno installare globi luminosi dotati di adeguato schermo non riflettente verso l'alto o lanterne schermate dotate di schermo riflettente ospitante la lampada opportunamente incassata nello schermo, gli schermi dei globi e delle lanterne dovranno riflettere la luce verso terra. Sia per i globi che per le lanterne schermate si consiglia l'uso di lampade al sodio ad alta pressione di potenza minore o uguale a 150 W. Solo per casi particolari interessanti sia globi che lanterne schermate di piccole dimensioni ed in numero ridotto, sono ammesse le lampade elettroniche a basso consumo. F. Al fine di ridurre ulteriormente il consumo energetico e l'inquinamento luminoso, tutti i nuovi impianti, fatto salvo il livello di luminanza media previsto dalle normative e quelli destinati a: ordine pubblico, difesa o le seguenti zone: incroci stradali per i quali tale norma non risulta applicabile, dovranno fare uso di dispositivi (riduttori di flusso) o equipaggiamenti, in grado di ridurre il flusso luminoso emesso dalle lampade e che deve risultare non inferiore al 30% rispetto al regime di piena operatività, dopo le ore 23.00.

In ogni caso deve essere rispettato il risultato di avere almeno una luminanza di una candela a metro quadro. G. Per l'illuminazione monumentale è consentita la tecnica di illuminazione radente dall'alto verso il basso con lampade del tipo del punto 2.D. È ammessa l'illuminazione dal basso verso l'alto per monumenti o aree di particolare valore storico-artistico-architettonìco, nel qual caso i fasci di luce dovranno comunque essere proiettati con precisione sulle superfici da illuminare (il flusso non interessato dall'edificio o da altri ostacoli fissi deve essere quanto più possibile evitato); in questo caso si possono usare anche lampade agli alogenuri. Nei casi particolari per i quali non si riesce a rientrare nelle prescrizioni di cui alla presente norma, ad esempio a causa della particolare forma del soggetto da illuminare, il progettista dovrà fornire apposita motivazione da presentarsi all'u.t.c. H. I fari su palo o su parete debbono essere asimmetrici e con l'ottica parallela al terreno. E' ammessa deroga per i fari simmetrici purché l'ottica sia rivolta verso il basso ed abbia un'inclinazione massima di 30 rispetto alla verticale al terreno. I campi sportivi e gli stadi devono essere illuminati con fari asimmetrici con l'integrazione di fari simmetrici (inclinati verso il basso, direzionali e muniti di appositi schermi atti a ridurre al massimo l'emissione di luce verso l'alto e fuori dalla struttura sportiva), laddove i fari asimmetrici non riescano ad illuminare a sufficienza tutta l'area richiesta. ART. 4 - Regime autorizzativo. A. Per la realizzazione di nuovi impianti o il radicale rifacimento di quelli esistenti o la sostituzione parziale di apparecchi illuminazione di cui agli arti 1 e 2, qualora l'impianto non risulti conforme alle norme del presente Regolamento, il progettista deve predisporre ed inviare all'u.t.c. apposite motivazioni. Successivamente e comunque non oltre 60 giorni dalla richiesta l'u.t.c, autorizza o meno l'esecuzione dell'opera. II diniego dovrà essere circostanziatamente motivato B. L'impresa installatrice dovrà rilasciare al committente/appaltante un'apposita certificazione di rispondenza delle sorgenti di luce ai criteri indicati nel presente

Regolamento. La certificazione avrà valore legale di corrispondenza dell'impianto al presente Regolamento nel caso di controllo da parte della Polizia Municipale,. ART. 5- Prevenzione, controlli, diffusione della disciplina antinquinamento luminoso. Il controllo dell'applicazione e del rispetto dei criteri esposti nel presente Regolamento è demandato al Corpo dì Polizia Municipale di propria iniziativa o su segnalazione dell'ufficio Tecnico Comunale. ART. 6 - Sanzioni. 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque realizza impianti di illuminazione pubblica e privata in difformità alla presente legge è punito con la sanzione amministrativa da 500,00 euro a 2.500,00 euro oltre a provvedere all'adeguamento entro sessanta giorni dalla notifica dell'infrazione. 2. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dal comma 1 sono introitate dal Comune.