2. Maternità e Paternità nel



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2. Maternità e Paternità nel LAVORO AUTONOMO, PROFESSIONALE, PARASUBORDINATO 2.1 Lavoro autonomo La normativa: La tutela della maternità nell ambito del lavoro autonomo ha trovato il primo riconoscimento normativo nella L. n. 546/87, le cui disposizioni sono state trasfuse nel T.U. delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (D.Lgs. n. 151/2001) e, successivamente, integrate dal D.lgs. n.115/2003. L art.9, L n. 53/2000, offre la possibilità ai/alle lavoratori/lavoratici autonomi/e di presentare progetti finanziabili per godere di periodi di astensione dal lavoro in presenza di necessità di cura parentale (v. cap. 4). Quali lavoratrici e lavoratori? Lavoratrici autonome coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane, esercenti attività commerciali ed imprenditrici agricole a titolo principale (art.66, D.lgs 151/01). I lavoratori autonomi non beneficiano di indennità in occasione della nascita di un/una figlio/a; possono tuttavia accedere ai finanziamenti a favore della conciliazione lavoro-famiglia, ex art. 9, L 53/00. Per maggiori informazioni rinviamo allo spazio dedicato all argomento (Cap.4). 47

48 L indennità di maternità Le lavoratrici autonome hanno diritto ad un indennità giornaliera per i 2 mesi antecedenti la data del parto e per i 3 mesi successivi al parto (art. 66, D.lgs 151/01). Astensione dal lavoro: le lavoratrici autonome non hanno l obbligo di astensione dal lavoro. Misura dell indennità: per le coltivatrici dirette, colone e mezzadre, imprenditrici agricole, è pari all 80% della retribuzione minima giornaliera degli operai agricoli a tempo indeterminato relativa all anno precedente il parto. per le lavoratrici autonome, artigiane ed esercenti attività commerciali, è pari all 80% del salario minimo giornaliero previsto per la qualifica di impiegato. Requisiti: per avere diritto all indennità di maternità la lavoratrice autonoma, all inizio del periodo indennizzabile, deve risultare iscritta o avere richiesto l iscrizione nella relativa gestione previdenziale entro il termine previsto dalla legge; deve inoltre avere pagato i contributi Inps relativi al periodo indennizzabile stesso. In caso di interruzione di gravidanza, spontanea o volontaria, verificatasi dopo il terzo mese di gravidanza, l indennità è corrisposta per un periodo di 30 giorni. Domanda: le lavoratrici autonome devono presentare apposita domanda all Inps (modulo MAT. AUT.), dopo il parto, corredata dal certificato di assistenza al parto (o dichiarazione sostitutiva), attestante le generalità della richiedente, del neonato e il loro rapporto di parentela. La domanda può essere presentata anche tramite i Patronati che, per legge, offrono assistenza gratuita, o inviata per posta. I moduli MAT. AUT. sono disponibili presso le sedi Inps e sul sito dell Istituto www.inps.it alla sezione moduli. Prescrizione: la domanda di indennità di maternità deve essere presentata entro il termine di 1 anno a decorrere dal giorno successivo all ultimo giorno dei tre mesi indennizzabili dopo il parto, pena la prescrizione del diritto.

In caso di adozione e affido: l indennità di maternità spetta per 3 mesi successivi all effettivo ingresso del/della bambino/a nella famiglia, a condizione che non abbia più di 6 anni, se italiano, o più di 18 se straniero (art. 67, D.lgs 151/01). L indennità non spetta al padre lavoratore autonomo in alternativa alla madre, come avviene invece nel lavoro dipendente. Il congedo parentale Le lavoratrici autonome hanno diritto al congedo parentale (astensione facoltativa dal lavoro) retribuito per un periodo di 3 mesi, fruibile anche in modo frazionato, entro il primo anno di vita del/della bambino/a (art. 69, D.lgs 151/01). Il congedo parentale di 3 mesi complessivi spetta anche in caso di adozione o affidamento, fino a 12 anni di età del/della bambino/a, purché sia fruito entro il primo anno dall ingresso in famiglia (art. 69 bis, D.lgs 151/01; circ. Inps n. 46/2006). Il congedo parentale non spetta ai padri lavoratori autonomi. Astensione dal lavoro: le lavoratrici autonome che chiedono il congedo parentale devono astenersi effettivamente dall attività, sottoscrivendo dichiarazione di responsabilità la cui veridicità potrà essere accertata con gli abituali sistemi di verifica (circ. Inps n. 109/2000; circ. Inps n. 177/2000). Trattamento economico: per le coltivatrici dirette, colone e mezzadre, imprenditrici agricole, è pari al 30% della retribuzione minima giornaliera degli operai agricoli a tempo indeterminato relativa all anno precedente il parto. per le lavoratrici autonome, artigiane ed esercenti attività commerciali, è pari al 30% del salario minimo giornaliero previsto per la qualifica di impiegato della categoria di appartenenza. Domanda: la domanda di congedo parentale va presentata all Inps prima dell inizio del congedo. Sono indennizzabili solo i periodi successivi alla data di presentazione della domanda. 49

50 Requisiti: per le artigiane e le commercianti, la sospensione dell obbligo contributivo e l accredito della contribuzione figuarativa possono avvenire solo per mesi interi di calendario privi di attività lavorativa. I finanziamenti in caso di sostituzione del/della lavoratore/lavoratrice autonomo/a per esigenze di cura familiare: Ogni anno, attraverso l art. 9, lett. c, della legge 8 marzo 2000, n.53, vengono stanziati finanziamenti per progetti che consentano la sostituzione del titolare d impresa o lavoratore autonomo, che benefici del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo. L azione di sostituzione può avere una durata massima di 12 mesi complessivi, e a beneficiarne possono essere i seguenti soggetti: - titolare di impresa, inteso come colui/colei che esercita individualmente l attività d impresa (con o senza dipendenti/collaboratori); - lavoratore/lavoratrice autonomo/a, inclusi/e i/le liberi/e professionisti/e; - lavoratori/lavoratrici a progetto (a condizione che vi sia l assenso esplicito del committente sulla sostituzione e sul sostituto). Segnaliamo che anche i padri lavoratori autonomi possono beneficiare dei finanziamenti. Per una trattazione più approfondita dell argomento, si rimanda al Capitolo 4.

2.2 Libera professione La normativa: La tutela della maternità delle libere professioniste ha trovato il primo riconoscimento normativo nella L. n. 379/1990, le cui disposizioni sono state integralmente trasfuse nel T.U. delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (D.Lgs. n. 151/2001) e, successivamente, innovate dal D.lgs n. 115/2003 e dalla L. n. 289/2003. L art.9, L n. 53/2000, offre la possibilità anche ai/alle liberi/e professionisti/e di presentare progetti finanziabili per godere di periodi di astensione dal lavoro in presenza di necessità di cura parentale (v. cap. 4). Quali lavoratrici e lavoratori? Libere professioniste iscritte ad un ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza, di cui alla Tab. D allegata al testo unico (art.70, D.lgs 151/01): Cassa nazionale del notariato; Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense; Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti; Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari.; Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici; Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti; Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti; Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti; Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali; Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro; Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi; Ente di previdenza dei periti industriali; Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi; Cassa di previdenza ed assistenza a favore degli infermieri professionali, assistenti sanitarie e vigilatrici d infanzia; Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale; Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «G. Amendola», limitatamente alla gestione separata per i giornalisti professionisti; Ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura, limitatamente alle gestioni separate dei periti agrari e degli agrotecnici. I liberi professionisti non beneficiano di indennità in occasione della nascita di un/una figlio/a; possono tuttavia accedere ai finanziamenti a favore della conciliazione lavoro-famiglia, ex art. 9, L 53/00. Per maggiori informazioni rinviamo allo spazio dedicato all argomento (Cap.4). 51

52 L indennità di maternità È riconosciuta una indennità di maternità per i 2 mesi antecedenti la data del parto e per i 3 mesi successivi al parto (art. 70, D.lgs 151/01). Astensione dal lavoro: l indennità di maternità spetta indipendentemente dall effettiva astensione dall attività lavorativa (art. 71, D.lgs 151/01). Misura dell indennità: l indennità di maternità è corrisposta in misura pari all 80% di 5/12 del reddito professionale dichiarato nel secondo anno antecedente alla data del parto (o alla data dell ingresso del bambino nel nucleo familiare in caso di affidamento o adozione). L indennità non può essere inferiore a 5 mensilità di retribuzione calcolata nella misura pari all 80% del salario minimo giornaliero degli impiegati del commercio, né superiore a 5 volte l importo minimo come sopra individuato. L indennità di maternità non è cumulabile con altre provvidenze eventualmente spettanti a carico di altri Istituti assicuratori e la relativa corresponsione è condizionata all attestazione dell inesistenza del diritto alle relative indennità. Nel caso di aborto spontaneo o terapeutico intervenuto dopo il terzo mese di gestazione ma prima del sesto, l indennità spetta nella misura pari all 80% di 1/12 del reddito professionale come sopra individuato. Spetta in misura intera in caso di interruzione di gravidanza dopo il sesto mese di gravidanza. Domanda: l erogazione dell indennità è condizionata alla presentazione della domanda alla propria Cassa di previdenza, a partire dal compimento del sesto mese di gravidanza ed entro il termine di 180 giorni dal parto. In caso di adozione e affido: l indennità di maternità spetta altresì per l ingresso del/della bambino/a adottato o in affido a condizione che quest ultimo non abbia compiuto i 6 anni d età. In caso di adozione internazionale, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 371/2003, ha esteso la tutela anche nel caso in cui il/la bambino/a abbia superato il limite di 6 anni di età, fino al compimento della maggiore età. La Corte Costituzionale, con pronuncia n.385/2005, ha dichiarato l illegittimità costituzionale degli artt. 70 e 72 del D.Lgs. n. 151/2001 nella parte in cui non prevedono, in caso di adozione o di affidamento, che al padre spetti

in alternativa alla madre l indennità di maternità attribuita solo a quest ultima. Spetta ora al legislatore il compito di approntare un meccanismo attuativo che consenta anche al lavoratore padre un adeguata tutela. I finanziamenti in caso di sostituzione del/della libero/a professionista per esigenze di cura familiare: Ogni anno, attraverso l art. 9, lett. c, della legge 8 marzo 2000, n.53, vengono stanziati finanziamenti per progetti che consentano la sostituzione del titolare d impresa o lavoratore autonomo, che benefici del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo. L azione di sostituzione può avere una durata massima di 12 mesi complessivi, e a beneficiarne possono essere i seguenti soggetti: - titolare di impresa, inteso come colui/colei che esercita individualmente l attività d impresa (con o senza dipendenti/collaboratori); - lavoratore/lavoratrice autonomo/a, inclusi/e i/le liberi/e professionisti/e; - lavoratori/lavoratrici a progetto (a condizione che vi sia l assenso esplicito del committente sulla sostituzione e sul sostituto). Segnaliamo che anche i padri liberi professionisti possono beneficiare dei finanziamenti. Per una trattazione più approfondita dell argomento, si rimanda al Capitolo 4. 53

54 2.3 Lavoro parasubordinato La normativa: - art. 64, D.lgs 151/01, - Decreto Ministero del lavoro e P.S. 4 aprile 2002 - art.66, Decreto legislativo 276/2003 - Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 1/2004 - art. 1, c. 788, 791, Legge 27.12.2006, n. 296 (finanziaria 2007) - Decreto Ministero del Lavoro e P.S. 12 luglio 2007 Quali lavoratrici e lavoratori? Iscritte/i alla gestione separata Inps che hanno, cioè, redditi derivanti da: - collaborazione coordinata e continuativa o a progetto; - attività professionale (professionisti senza cassa previdenziale, con cassa ma con redditi diversi da quelli inerenti all iscrizione all albo, professionisti che sono anche lavoratori dipendenti); - lavoro autonomo occasionale (se il reddito annuo è superiore a 7 5.000); - vendita a domicilio (se il reddito annuo è superiore a 7 5.000); - associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro; - attività di spedizioniere doganale; - borse di studio per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca. Sono escluse/i le/gli iscritte/i ad altre forme previdenziali obbligatorie e le/i pensionate/i. L indennità di maternità Le madri lavoratrici iscritte alla gestione separata hanno diritto a un indennità di maternità per i 2 mesi precedenti la data del parto e i 3 mesi successivi al parto. La gravidanza della collaboratrice a progetto non comporta l estinzione del rapporto contrattuale che rimane sospeso. La durata del rapporto è prorogata per un periodo di 180 giorni salva più favorevole disposizione del contratto individuale. Astensione dal lavoro: la lavoratrice non può essere adibita al lavoro: nei 2 mesi precedenti la data presunta del parto; tra la data presunta e la data effettiva del parto, qualora quest ultima sia successiva alla prima;

durante i 3 mesi dopo il parto; qualora il parto avvenga anticipatamente rispetto alla data presunta, i giorni non goduti prima del parto sono aggiunti al periodo di astensione dopo il parto. (art. 16, D. lgs. 151/2001; D. Min. Lav 12 luglio 2007). Astensione anticipata: la lavoratrice può chiedere alla Direzione provinciale del lavoro-servizi ispettivi l astensione anticipata dal lavoro, in qualunque momento della gravidanza, nei seguenti casi: in presenza di gravi complicazioni della gestazione o di preesistenti patologie che si presume possano aggravarsi con lo stato di gravidanza. In questo caso la lavoratrice dovrà rivolgersi allo specialista dell Asl, che predisporrà la prevista autorizzazione da presentare alla Direzione provinciale del lavoro in allegato alla domanda della lavoratrice; quando le condizioni di lavoro o ambientali siano pregiudizievoli alla salute della donna e del/lla bambino/a e la lavoratrice non possa essere adibita a mansioni meno disagevoli (questo secondo caso non riguarda le lavoratrici esercenti attività libero professionali iscritte alla gestione separata Inps). In questo caso, su istanza del datore di lavoro o della lavoratrice, decide direttamente la Direzione provinciale del lavoro. (art. 17, D. lgs n. 151/2001; D. Min. Lav 12 luglio 2007). In caso di adozione e affido: l indennità di maternità spetta per i 3 mesi successivi all effettivo ingresso in famiglia: del/la bambino/a che non abbia superato i 6 anni di età, in caso di adozione e affidamento nazionale; del/la bambino/a che non abbia superato i 18 anni di età, in caso di adozione e affidamento preadottivo internazionale. Misura dell indennità: l indennità giornaliera è pari alll 80% di 1/365 del reddito prodotto nei 12 mesi precedenti l inizio del periodo indennizzabile, nei limiti del massimale annualmente previsto. Requisiti contributivi: l indennità di maternità è corrisposta alle lavoratrici in favore delle quali, nei 12 mesi precedenti i 2 mesi anteriori alla data del parto (o l effettivo ingresso in famiglia in caso di adozione e affidamento), risultino attribuite almeno 3 mensilità di contribuzione. Nei casi in cui l anzianità assicurativa sia inferiore ai 12 mesi, il periodo di riferimento e l indennità di maternità sono determinati proporzionalmente in relazione alla data di decorrenza della anzianità stessa. 55

56 I contributi sono accreditati a decorrere dal mese di gennaio, salvo iscrizione successiva, dell anno in cui il compenso è effettivamente corrisposto, indipendentemente dal periodo lavorativo cui si riferisce. Nel caso in cui la lavoratrice non risulti più iscritta alla Gestione separata, ma sia in possesso del requisito contributivo minimo, ha ugualmente diritto all indennità di maternità, salvo che abbia diritto ad un diverso trattamento economico a carico di un altra gestione pensionistica. Domanda: la domanda per ottenere l indennità va presentata dopo il parto, ed entro 1 anno dalla fine del periodo indennizzabile, presso gli uffici dell Inps compilando l apposito modulo. L indennità di paternità Il padre lavoratore, iscritto alla gestione separata Inps, ha diritto all indennità di paternità per i 3 mesi successivi al parto, o per il periodo residuo che sarebbe spettato alla lavoratrice madre, in caso di: morte o grave infermità della madre; abbandono da parte della madre; affidamento esclusivo al padre; in alternativa alla madre che non ne faccia richiesta, in caso di adozione o di affidamento. I parametri per il calcolo della misura sono gli stessi di quelli dell indennità di maternità, e il requisito contributivo è di 3 mesi di contribuzione nei 12 mesi precedenti l evento che ha determinato il diritto del padre. Il congedo parentale Dal 1 gennaio 2007, i lavoratori e le lavoratrici iscritti/e alla gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, hanno diritto ad un trattamento economico per congedo parentale, per un periodo di 3 mesi entro il primo anno di vita del/della bambino/a (o del suo ingresso in famiglia). L indennità è pari al 30% del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell indennità di maternità (art. 1, c. 788, L. n. 296/2006).

I finanziamenti in caso di sostituzione del/della collaboratore/collaboratrice per esigenze di cura familiare Ogni anno, attraverso l art. 9, lett. c, della legge 8 marzo 2000, n.53, vengono stanziati finanziamenti per progetti che consentano la sostituzione del titolare d impresa o lavoratore autonomo, che benefici del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo. L azione di sostituzione può avere una durata massima di 12 mesi complessivi, e a beneficiarne possono essere i seguenti soggetti: - titolare di impresa, inteso come colui/colei che esercita individualmente l attività d impresa (con o senza dipendenti/collaboratori); - lavoratore/lavoratrice autonomo/a, inclusi/e i/le liberi/e professionisti/e; - lavoratori/lavoratrici a progetto (a condizione che vi sia l assenso esplicito del committente sulla sostituzione e sul sostituto). Segnaliamo che anche i padri lavoratori a progetto possono beneficiare dei finanziamenti. Per una trattazione più approfondita dell argomento, si rimanda al Capitolo 4. 57

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