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Articolo 1 - Oggetto del Regolamento 1. L articolo 92 del D.Lgs.163 del 12/04/2006 prevede l istituzione di un incentivo che premia lo svolgimento delle varie attività connesse all esecuzione di un opera pubblica, qualora esse siano direttamente svolte dal personale dipendente dell amministrazione aggiudicatrice. 2. Tale incentivo, nella percentuale massima del 2% dell importo posto a base di gara di un opera o di un lavoro, è stabilito in rapporto all entità ed alla complessità dell opera da realizzare e compete al responsabile unico del procedimento, agli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo nonché ai loro collaboratori così come meglio dettagliato al successivo art. 3. 3. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. 4. Con il provvedimento che dispone la corresponsione dell incentivo viene attestato il positivo espletamento delle attività svolte dai dipendenti interessati quale condizione per dar corso alla liquidazione delle somme spettanti. Le quote parti dell incentivo prive di tale attestazione costituscono economie di bilancio. 5. La normativa citata prevede inoltre l incentivo alla redazione degli atti di pianficazione riferiti alla realizzazione di opere pubbliche qualora essi siano redatti da personale dipendente dell amministrazione. 6. Il presente Regolamento specifica gli organi preposti al processo di progettazione e pianificazione e disciplina rispetto ad essi la gestione dell incentivo sia per la progettazione di lavori pubblici sia per la redazione degli atti di pianificazione riferiti all esecuzione di opere pubbliche. TITOLO I ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE, AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE Articolo 2 - Responsabile unico del procedimento per le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione delle OO.PP. 1. Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente della Unità di Servizio cui afferisce l opera pubblica da realizzarsi ed è responsabile di ogni singolo intervento previsto dal programma triennale dei lavori pubblici, per le fasi della progettazione, dell affidamento e dell esecuzione. Il Dirigente può, con proprio motivato atto, assegnare ad altro dipendente addetto all Unità di Servizio l incarico di Responsabile Unico del Procedimento. 2. Nei casi previsti dal Regolamento, il Responsabile unico del procedimento può coincidere anche con il progettista e con il direttore dei lavori. 3. Il Responsabile unico del procedimento, per la natura del ruolo, deve avere la necessaria qualifica professionale tecnica, la categoria di inquadramento non inferiore alla D, con anzianità di servizio di almeno cinque anni. La qualifica tecnica del RUP deve risultare adeguata alla tipologia delle progettazioni e lavorazioni da svolgere; in particolare, dovendo provvedere anche alla validazione del progetto esecutivo, questa deve corrispondere a quella che la Legge prevede per l esercizio della Professione come stabilito dai R.D. 23/10/1925 n. 2537 e R.D. 10/02/1929, n. 274 e dalle altre analoghe disposizioni di Legge.

4. Nel caso in cui l'organico dell Amministrazione presenti carenze accertate e che non sia possibile individuare alcun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti del responsabile del procedimento, secondo quanto attestato dal dirigente competente, dovranno essere individuati uno o più soggetti, anche esterni all Amministrazione ma aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, ai quali affidare il compito di supportare il RUP nelle attività di alta specializzazione. 5. Il RUP esplica il proprio incarico svolgendo tutte le attribuzioni derivanti specificamente dal Codice e dal Regolamento, ed in particolare: a) individua, unitamente al Dirigente responsabile dell Unità di Servizio cui afferisce l opera da realizzare, i componenti del Nucleo di Progettazione, Affidamento ed Esecuzione; b) propone al Dirigente responsabile dell Unità di Servizio cui afferisce l opera da realizzare gli eventuali incarichi esterni da assegnare secondo le procedure previste dal Codice e dal Regolamento; c) propone la liquidazione degli incentivi nelle modalità previste dal Codice e secondo quanto indicato nel presente regolamento. Articolo 3 - Nucleo di progettazione, dell affidamento e dell esecuzione 1. Il Nucleo di progettazione, di affidamento e di esecuzione (da qui anche semplicemente N.P.A.E.) è di norma così composto: Responsabile unico del Procedimento; Collaboratori al RUP (dipendenti che nell ambito dei propri profili professionali supportano direttamente le attività del RUP); Incaricati della redazione del progetto (tecnici che nell ambito delle competenze professionali connesse al proprio titolo professionale assumono la responsabilità delle varie componenti della progettazione/pianificazione firmando i relativi elaborati); Collaboratori tecnici al progettista (dipendenti che nell ambito delle proprie competenze professionali forniscono direttamente assistenza tecnica per la realizzazione della progettazione/pianificazione); Incaricati della redazione del Piano della sicurezza (tecnico incaricato dell adempimento degli obblighi di cui all art. 91 del D.Lgs. 9/4/2008, n. 81); Incaricati della direzione dei Lavori (tecnico preposto alla verifica che i lavori siano eseguiti a regola d arte ed in conformità del progetto e del contratto); Collaboratori tecnici al direttore dei lavori (dipendenti che nell ambito delle proprie competenze professionali forniscono direttamente assistenza tecnica per la direzione dei lavori ed in materia di sicurezz ain fase esecutiva; Incaricati del collaudo tecnico amministrativo (tecnici e laureati in giurisprudenza preposti alla verifica della buona esecuzione dei lavori. Nei casi di Legge in cui il certificato di collaudo sia sostituito dal Certificato di Regolare esecuzione, il ruolo del collaudatore ai fini della ripartizione dell incentivo è svolto dal Direttore del Lavori). 2. L incarico ai componenti del N.P.A.E. viene conferito con atto scritto dirigenziale, nel quale sono specificate 3

a) le figure professionali ed operative necessarie e gli strumenti necessari per la formulazione e redazione degli elaborati progettuali; b) caratteristiche e limiti di professionalità, ai sensi della vigenti normative; c) qualità ed entità dell opera o dell atto di pianificazione da progettare; d) tempi di progettazione o di pianificazione; e) quote di ripartizione degli incentivi, suddivise per ogni componente, secondo i criteri stabiliti dai seccessivi articoli f) l entità del fondo assegnato alla progettazione o fase di progettazione; g) gli incarichi e consulenze esterne che si rendono necessarie per la progettazione e/o realizzazione dell opera. Articolo 4 - Criteri per l individuazione del Nucleo di Progettazione, Affidamento ed Esecuzione 1. I criteri per il conferimento dell incarico ai componenti il N.P.A.E. dovranno essere i seguenti: 1.a trasparenza ed informazione delle scelte effettuate dai responsabili; 1.b competenza, capacità professionale ed abilitazione all esercizio della professione, in relazione al progetto da redigere; 1.c attitudine e/o esperienza professionale acquisita, verificata anche attraverso l esame di specifici curricula; 1.d integrazione tra diverse competenze professionali in relazione alla tipologia del progetto; 1.e equa ripartizione, di norma ed in relazione alla tipologia dei progetti, degli incarichi, secondo il criterio di rotazione del personale, per quanto possibile, e tenendo conto della consequenzialità e complementarità con altri incarichi; 1.f rispetto della vigente normativa, in relazione alle competenze e ai vincoli posti agli iscritti nei diversi ordini professionali. 2. Le figure professionali operative facenti parte del N.P.A.E. contribuiscono, con propria esperienza, professionalità ed attività intellettuale e materiale, alla formulazione e redazione degli elaborati progettuali. Articolo 5 - Polizze assicurative 1. Ai sensi dell art. 90, comma 5 del D.Lgs. 163/2006, è a carico dell Amministrazione la stipula di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati delle attività di progettazione delle opere, ivi inclusa le fattispecie di cui all art 112 del D.Lgs. 163/2006 i cui costi potranno trovare previsione nei quadri di spesa delle singole opere. 2. In sede di approvazione dell opera dovra essere indicata anche la copertura delle risorse necessarie per la stipula delle polizze assicurative. 3. Il RUP, prima dell inizio dell attività, e dopo che lo stesso avrà perfezionato la relativa determina di prenotazione di impegno, dovrà richiedere la stipula delle polizze all Ufficio economato ed attendere la conferma del loro perfezionamento. Articolo 6 - Progetti soggetti all incentivo 1. Le tipologie di lavori pubblici soggette all incentivo dal punto di vista funzionale si possono così articolare: 4

LAVORI NUOVI: progetti che riguardano la realizzazione di nuove opere o l ammodernamento di infrastrutture esistenti che comportano un importante miglioramento delle caratteristiche funzionali dell opera stessa (ristrutturazioni, riqualificazioni, ammodernamento, adeguamento ecc); LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA: progetti che riguardano lavori su infrastrutture esistenti che, senza modificare in modo sostanziale le caratetristiche funzionali dell opera, ne migliorano o ripristinano i contenuti tecnico prestazionali, adeguandoli a determinati parametri di riferimento. 2. I progetti per i quali sono previsti gli incentivi devono essere elaborati progettuali redatti secondo il livello di elaborazione richiesto per l affidamento ai sensi della normativa vigente in materia di lavori pubblici (art. 93 c. 3,4,5 D.Lgs. n. 163/2006). 3. Ai fini della erogazione degli incentivi di cui al presente Regolamento, il progetto deve intendersi concluso quando, a seguito di approvazione, è iniziata la procedura di gara di appalto attraverso la pubblicazione del bando o spedizione delle lettere di invito. 4. Le varianti in corso d opera determinano il diritto a percepire il compenso aggiuntivo soltanto se comportano un attività di progettazione ed una maggiore spesa, sempre che le stesse non siano originate da errori o da omissioni progettuali di cui all art. 132, comma 1, lettera e) del Codice. Il compenso in questo caso è calcolato sull importo della perizia di variante e suppletiva. 5. I lavori di somma urgenza determinano il diritto a percepire il compenso aggiuntivo soltanto se comportano un attività di progettazione e presentano i caratteri di opera pubblica o di lavoro finalizzato alla realizzazione di un opera pubblica. 6. Qualora il procedimento di realizzazione dell intervento si arresti per scelte o motivazioni non dipendenti dal personale incaricato, il compenso incentivante verrà corrisposto per le attività fino a quel momento espletate, ferma comunque restando l avvenuta pubblicazione del bando o spedizione delle lettere di invito. 7. Qualora, a causa della tipologia dell opera, venga a configurarsi una possibile sovrapposizione tra funzioni di progettazione di un opera pubblica e funzioni procedurali di valutazione di impatto ambientale di competenza provinciale, sarà cura del Responsabile Unico del Procedimento di costituire il nucleo di progettazione escludendo ogni possibile sovrapposizione di funzioni dei funzionari incaricati. Ciò previa necessaria intesa con il coordinatore della Struttura Operativa per la V.I.A.. Articolo 7 - Aliquota di riferimento per il calcolo dell incentivo 1. La ripartizione degli incentivi è operata in relazione al grado di responsabilità professionale e di partecipazione connesso alle specifiche prestazioni da svolgere. Le responsabilità di più prestazioni possono essere cumulate nel rispetto dei criteri previsti dal presente Regolamento ai fini della corresponsione degli incentivi. Gli incentivi sono ripartiti tra il personale degli uffici dell amministrazione aggiudicatrice o titolare dell atto di progettazione qualora esso abbia svolto direttamente le varie attività connesse all esecuzione di un opera pubblica. 2. L incentivo trova copertura nel quadro di spesa di ogni singola opera pubblica tra le spese a disposizione dell amministrazione ed è calcolato sulle somme poste a base d asta, oneri per l adeguamento ai piani della sicurezza inclusi, IVA esclusa. 5

3. Ai fini della definizione degli incentivi, ai sensi dell articolo 92 del D.Lgs. 163/2006, la percentuale da applicare alle singole opere è calcolata in relazione alla tipologia dell opera (complessità del lavoro) ed all entità dell importo posto a base d asta dei lavori, secondo la seguente Tabella A: NUOVI LAVORI BASE D ASTA PERCENTUALE inferiore o uguale a 2.000.000 1,99% da 2.000.000,01 a 4.000.000 1,90 % da 4.000.000,01 a 8.000.000 1,55 % da 8.000.000,01 a 12.000.000 1,25% da 12.000.000,01 a 20.000.000 0,95 % da 20.000.000, 01 0,80 % LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BASE D ASTA PERCENTUALE inferiore o uguale a 2.000.000 1,81% da 2.000.000,01 a 4.000.000 1,72 % da 4.000.000,01 a 8.000.000 1,40 % da 8.000.000,01 a 12.000.000 1,12% da 12.000.000,01 a 20.000.000 0,85 % da 20.000.000, 01 0,72 % 4. Qualora l Amministrazione fosse tenuta, per legge, provvedimento giudiziale o per qualsiasi altra causa, a calcolare l I.R.A.P. separatamente in aggiunta all importo derivante dall applicazione delle aliquote della tabella A, dovranno essere applicate in loro sostituzione le aliquote di cui alla seguente Tabella A bis: NUOVI LAVORI BASE D ASTA PERCENTUALE inferiore o uguale a 2.000.000 1,88 % da 2.000.000,01 a 4.000.000 1,79 % da 4.000.000,01 a 8.000.000 1,46 % da 8.000.000,01 a 12.000.000 1,18 % da 12.000.000,01 a 20.000.000 0,90 % da 20.000.000, 01 0,75 % 6

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA BASE D ASTA PERCENTUALE inferiore o uguale a 2.000.000 1,71% da 2.000.000,01 a 4.000.000 1,62 % da 4.000.000,01 a 8.000.000 1,32 % da 8.000.000,01 a 12.000.000 1,06 % da 12.000.000,01 a 20.000.000 0,80 % da 20.000.000, 01 0,68 % Articolo 8 - Ripartizione degli incentivi per la realizzazione di opere e lavori pubblici 1. Una volta definito l ammontare dell incentivo per la progettazione spettante al N.P.A.E. esso sarà suddiviso tra le varie figure professionali e i rispettivi collaboratori che lo costituiscono, secondo le percentuali indicate nella seguente Tabella B: Percentuali comprensive di RUP 12% Collaboratori al RUP 8% Incaricati della redazione del 36% 9% (collaboratori) progetto Incaricati della redazione del 5% Piano della sicurezza Incaricati della direzione dei 33% 7% (direttori op.vi) 8% (CSE) Lavori Incaricati del collaudo tecnico 6% amministrativo TOTALE 100 2. Tra parentesi è indicata la percentuale massima per compensare i collaboratori ed il Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva; il RUP, sentiti il progettista o il direttore dei lavori, fissa le aliquote da attribuire ai fini della liquidazione dell incentivo. 3. Rispetto alla percentuale complessiva del 36% riconosciuta agli incaricati della progettazione, la pesatura delle singole fasi progettuali è ripartita secondo le percentuali indicate nella seguente Tabella C Fase della progettazione 36% di cui Progettazione preliminare 10% Progettazione definitiva 50% Progettazione esecutiva 40% 7

4. Gli importi definiti attraverso le percentuali di cui alla Tabella B, possono variare, in relazione alla quantità e qualità dell apporto professionale richiesto, fino a un massimo in più o in meno del 30%. Di tali variazioni dovrà esserne dato atto al momento della costituzione del N.P.A.E. 5. Ove si verificasse la necessità del ricorso a quanto disposto dall art. 10, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, ovvero qualora venissero affidati compiti di supporto all attività del RUP a soggetti estranei alla progettazione, la percentuale spettante al RUP verrà adeguatamente ridimensionata. Qualora tali soggetti fossero dipendenti della stazione appaltante, gli stessi parteciperanno alla ripartizione dell incentivo per la quota corrispondente alla riduzione operata sulla percentuale del RUP. Le quote parti delle suddette somme corrispondenti a prestazioni che non sono svolti da dipendenti della Provincia in quanto affidate a personale esterno all organico dell Amministrazione costituiscono economie. 6. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non necessarie o non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, saranno portate in detrazione dell importo dell incentivo e costituiscono economie. Articolo 9 - Liquidazione dell incentivo 1. La determinazione di liquidazione e l impegno di spesa degli importi relativi all incentivo sono adottati dal dirigente responsabile della struttura competente, previo accertamento positivo attestato dal RUP in relazione alle specifiche attività svolte dai dipendenti coinvolti. 2. L importo dell incentivo determinato in applicazione delle aliquote di cui alla Tabella A del presente Regolamento è al lordo degli oneri accessori e dell IRAP. 3. Si procede alla liquidazione dell incentivo spettante per la realizzazione di opere pubbliche secondo il seguente schema: a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando o spedizione delle lettere di invito: 50% delle spettanze del RUP e dei suoi collaboratori; 100% delle spettanze del gruppo di progettazione e del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione. b) in quote percentuali corrispondenti agli stati di avanzamento dei lavori e allo stato finale, per il 90% delle rimanenti spettanze del RUP e suoi collaboratori, per il 90% delle spettanze dell ufficio della Direzione Lavori e del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione; c) entro 30 giorni dall approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione: 10% delle rimanenti spettanze del RUP e suoi collaboratori; 10% delle rimanenti spettanze dell ufficio della Direzione Lavori e del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione; 100% delle spettanze del collaudatore. 4. Il pagamento delle competenze, così come previsto nella determinazione di liqudazione e relativo impegno di spesa, verrà erogato previa verifica che l importo è contenuto nel fondo del salario accessorio di cui all art. 15 del CCNL 01/04/1999, come qauntifiicato in sede di costituzione del Fondo, al netto della quota parte destinata ai dirigenti che deve essere prevista nello specifico Fondo per la retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti. 5. L'incentivo corrisposto al singolo dipendente non può superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo. 8

TITOLO II ATTIVITA DI PIANIFICAZIONE Articolo 10 - Responsabile unico dell atto di pianificazione 1. È Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente della Unità di Servizio cui afferisce l intervento di pianificazione derivante da previsioni di Legge o da scelte dell Amministrazione. Ad esso è demandata la responsabilità complessiva delle fasi della pianificazione (analisi quadro conoscitivo, contenuto propositivo, descrittivo e grafico, testi normativi) nonché delle fasi di pubblicazione e raccolta delle osservazioni ove previsti. Il Dirigente può, con proprio motivato atto, assegnare ad altro dipendente addetto all Unità di Servizio l incarico di Responsabile Unico del Procedimento 2. Il Responsabile unico del procedimento, per la natura del ruolo, deve avere la necessaria qualifica professionale tecnica, di categoria di inquadramento non inferiore alla D, con anzianità di servizio di almeno cinque anni. 3. Esso esplica il proprio incarico, oltre alle attribuzioni specificamente derivanti dal Codice e del Regolamento, attraverso le seguenti funzioni: a) assicura il controllo sulla qualità dei progetti di pianificazione e sulla rispondenza agli obiettivi fissati dall Amm.ne, nonché sul rispetto dei tempi assegnati; b) assicura il corretto e razionale svolgimento delle procedure anche ai fini delle dovute garanzie di informazione (laddove richiesto è il garante dell informazione); c) forma il piano di lavoro, assicura il coordinamento delle attività specifiche nonché la individuazione delle risorse finanziarie; d) individua, unitamente al Dirigente responsabile dell Unità di Servizio cui afferisce l opera da realizzare, i componenti del Nucleo di Progettazione, Affidamento ed Esecuzione; e) convoca le riunioni (interne ed esterne all Ente) necessarie a verificare lo sviluppo delle attività progettuali ed ove necessario promuove le attività preordinate alla stipula di specifico accordo di Pianificazione; f) segnala, altresì, eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi nell attuazione degli interventi; g) propone la liquidazione degli incentivi nelle modalità previste dal Codice e secondo quanto indicato nel presente Regolamento. 4. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Titolo, per gli atti di pianificazione si applicano le norme del presente Regolamento riferito alla progettazione di opere pubbliche. Articolo 11 - Atti di pianificazione 1. Il presente Regolamento si applica, ai sensi dell art. 92 del Codice, esclusivamente agli atti di pianificazione riferiti alla realizzazione di lavori pubblici. Ai fini della erogazione definizione degli incentivi, il progetto di pianificazione deve intendersi concluso quando è possibile procedere all adozione dello stesso da parte dei competenti Organi della Provincia. 2. Il trenta per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione riferito alla realizzazione di lavori pubblici è ripartito tra i dipendenti che lo abbiano materialmente redatto. L ammontare dell incentivo è determinato sulla base della tariffa professionale Ingegneri e Architetti. 9

3. Gli atti di pianificazione da ammettere al fondo incentivante e la loro riferibilità all opera pubblica (connessione e strumentalità alla realizzazione di un opera pubblica) dovranno essere approvati dalla Giunta, su proposta motivata del Dirigente competente per materia, in sede di approvazione del PEG/PDO nel quale dovrà essere anche previsto l apposito stanziamento di bilancio. Articolo 12 - Ripartizione degli incentivi per la realizzazione di opere e lavori pubblici 1. La ripartizione degli incentivi è operata in relazione al grado di responsabilità professionale e di partecipazione connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Le responsabilità di più prestazioni parziali possono essere cumulate comunque nei limiti successivamente previsti. Gli incentivi sono ripartiti tra il personale degli uffici dell amministrazione aggiudicatrice o titolare dell atto di progettazione qualora esso abbia svolto direttamente le varie attività connesse alla pianificazione. 2. In caso di coinvolgimento nell atto di pianificazione di personale appartenente a più Unità di Servizio, o Strutture diversamente denominate, il dirigente competente alla ripartizione degli incentivi è quello dell Unità di Servizio cui appartiene la responsabilità dell atto di pianificazione. 3. La ripartizione secondo i ruoli assegnati avverrà in base alle seguenti percentuali: RUP 15% Collaboratori del RUP 10% Gruppo di progettazione Progettista 50% Collaboratori 25% 4. Rispetto alla percentuale complessiva del 75% riconosciuta al gruppo di progettazione, la pesatura delle singole fasi progettuali è ripartita secondo le percentuali indicate nella seguente Tabella C Fase della progettazione, di cui 75% Progettazione preliminare 10% Progettazione definitiva 50% Progettazione esecutiva 40% 5. Gli importi definiti attraverso le percentuali di cui sopra possono variare, in relazione alla quantità e qualità dell apporto professionale richiesto, fino a un massimo in più o in meno del 30%. Di tali variazioni dovrà esserne dato atto al momento della costituzione del N.P.A.E.. 6. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, saranno portate in detrazione dell importo dell incentivo e costituiscono economie. 10

Articolo 13 - Liquidazione dell incentivo 1. La determinazione di liquidazione e l impegno di spesa degli importi relativi all incentivo sono adottati dal dirigente responsabile della struttura competente, previo accertamento positivo attestato dal RUP in relazione alle specifiche attività svolte dai dipendenti coinvolti. 2. L importo dell incentivo determinato in applicazione dell aliquota prevista dal presente Regolamento è al lordo degli oneri accessori e dell IRAP. 3. Si procede alla liquidazione dell incentivo spettante per la realizzazione di atti di pianificazione secondo il seguente schema: 100% delle spettanze di tutte le figure professionali entro 30 giorni dall approvazione della pianificazione da parte dell Organo competente. 4. Il pagamento delle competenze, così come previsto nella determinazione di liqudazione e relativo impegno di spesa, verrà erogato previa verifica che l importo è contenuto nel fondo del salario accessorio di cui all art. 15 del CCNL 01/04/1999, come quantifiicato in sede di costituzione del Fondo, al netto della quota parte destinata ai dirigenti che deve essere prevista nello specifico Fondo per la retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti. 5. L'incentivo corrisposto al singolo dipendente non può superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo. Articolo 14 - Penalità 1. Nel caso di ritardo rispetto ai tempi di progettazione o di pianificazione così come indicati nell atto scritto di conferimento dell incarico ai compoentid el N.P.A.E. sarà applicata una penale pari all 1% del compenso spettante a ciascun soggetto coinvolto per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo di 30 giorni. 2. Trascorso il predetto termine, è facoltà del Dirigente revocare l incarico e affidarlo ad altri ovvero a persone titolari del primo affidamento, non risultate responsabili del ritardo; la revoca è subordinata alla garanzia del contraddittorio con gli interessati, sentito il Responsabile del Procedimento. Parimenti si procederà nei confronti del Responsabile del Procedimento e dei componenti del gruppo di Lavoro deputato a svolgere atti di pianificazione. 3. Diversamente da quanto previsto ai comma 1 e 2, non si applica la penale nel caso in cui sia dimostrato, con congruo anticipo rispetto al termine ultimo assegnato, che le motivazioni del ritardo siano da imputare a fattori esterni non attribuibili allo stesso Gruppo. La giustificazione del ritardo è disposta con provvedimento del Dirigente, sentito il Responsabile del Procedimento. Analogamente si procederà per le altre fasi del procedimento. 4. E facoltà del Dirigente, sentito il Responsabile del Procedimento, rimuovere dal gruppo di lavoro soggetti tecnici e/o amministrativi che non assolvono i compiti assegnati nei termini richiesti; in tal caso i soggetti rimossi dall incarico, con atto debitamente motivato, non hanno nulla a pretendere in ordine agli incentivi di cui al presente regolamento, per quanto svolto sino ad allora. Articolo 15 - Collaborazione con i Comuni 1. Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall art. 30 del D.lgs. 18/8/2000 n. 267, al fine di svolgere in modo coordinato determinate funzioni e servizi i Comuni, o loro associazioni, e la 11

Provincia possono stipulare specifiche convenzioni finalizzate alla costituzione di specifici Nuclei di Progettazione, per la redazione di progetti o atti di pianificazione. 2. Le convenzioni dovranno attenersi al presente Regolamento per quanto attiene alla disciplina degli incentivi per la progettazione, della copertura assicurativa e la tipologia di progetto riguardante i dipendenti della Provincia. 3. Le risorse necessarie ad assicurare gli incentivi per la progettazione stabiliti dalla legge, saranno trasferiti dall ente finanziatore all ente convenzionato, per la quota parte riferita al personale di quest ultimo partecipante al Nucleo di Progettazione. Articolo 16 - Entrata in vigore 1. Le diposizioni e percentuali dell incentivo previste nel presente regolamento si applicano a tutti i progetti ed atti di pianificazione la cui approvazione è avvenuta dopo la sua entrata in vigore. 2. Il presente regolamento entra i vigore dopo l avvenuta publicazione per quindici giorni all Albo Pretorio dell Ente e sostituisce tutte le precedenti disposizioni approvate in materia. Formattazione del testo a cura della Segreteria Generale 20.12.2013 12