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COMUNE DI BETTOLA Provincia di Piacenza P.zza C. Colombo n. 10 29021 Bettola (PC) Tel. 0523 917718 0523 917305 Fax 0523 911620 e-mail: comune.bettola@sintranet.it Approvato con deliberazione G.C. n. 74 del 09.08.2010

ARTICOLO 1 Ambito di applicazione Il presente regolamento che costituisce parte integrante del regolamento sull ordinamento degli uffici e dei servizi, disciplina i limiti, i criteri e le procedure per il conferimento di incarichi di collaborazione, di studio o ricerca, ovvero di consulenza, a soggetti estranei all amministrazione, secondo quanto previsto dall art. 7, comma 6, 6-bis, 6-ter, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, dall art. 3, commi 55 e 56, della Legge n. 244 del 24.12.2007 come sostituiti dall art. 46 del D.L. 112 del 25.06.2008 convertito con Legge 6 agosto 2008, n. 133. ARTICOLO 2 Definizioni delle tipologie degli incarichi. 1. Ai fini del presente regolamento si intendono per: a) incarichi di collaborazione, quelli identificabili nello svolgimento di prestazioni di tipo intellettuale con contratti di lavoro autonomo nella forma della prestazione occasionale, della collaborazione di natura coordinata e continuativa (co.co.co.), dell incarico professionale esterno soggetto ad IVA, non rientranti nelle categorie di cui ai successivi punti b), c) e d); b) incarichi di studio, quelli identificabili nello svolgimento di una attività di studio o di soluzione di questioni nell interesse dell Amministrazione, documentata da una relazione scritta finale di illustrazione dei risultati contenenti le soluzioni proposte, nonché di elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi; c) incarichi di ricerca gli incarichi che presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell Amministrazione, che ne fissa ambiti e limiti ed a cui segue la ricerca da parte dell incaricato esterno; d) incarichi di consulenza gli incarichi identificabili con prestazioni professionali d opera intellettuale, finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressioni di giudizi da rendersi per iscritto in materie specifiche. 2. Gli incarichi di cui al comma precedente possono configurarsi nel seguente modo: a) i contratti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.), costituiti da rapporti di collaborazione non occasionale, che si concretizzano in prestazioni d opera intellettuale rese con continuità e sotto il coordinamento dell Amministrazione committente, ma senza vincolo di subordinazione, conferite ex art. 2222 e ss. e degli art. 2229 e ss. del Codice Civile, nonché dell art. 409 c.p.c.; b) i contratti di lavoro autonomo occasionale, costituiti da rapporti di lavoro che si concretizzano in prestazioni d opera intellettuale, resa senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento da parte dell Amministrazione

committente, conferire ex art. 2222 e ss. cod. civ. e art. 2229 e ss. cod. civ., in cui l incarico genera obbligazioni che si esauriscono con il compimento di una attività occasionale e tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorché prolungata nel tempo. Non è richiesta l iscrizione in albi professionali. c) i contratti di lavoro autonomo professionale, costituiti da rapporti di lavoro che si concretizzano in prestazioni d opera intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento da parte dell Amministrazione committente, conferite ex art. 2222 e ss. cod. civ. e art. 2229 e ss. cod. civ., in cui l incarico genera obbligazioni che richiedono il compimento di un attività professionale, per la quale, di norma, è richiesta l iscrizione in ordini o albi professionali ed individuabili come titolari di partita IVA. ARTICOLO 3 Presupposti giuridici e requisiti per l affidamento degli incarichi e soggetti destinatari. Gli incarichi di cui all art. 1 sono conferiti solo in presenza dei seguenti presupposti: 1. l oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall ordinamento al Comune; 2. l affidamento della prestazione deve essere originata dalla necessità di dare attuazione a obiettivi e progetti specifici e determinati in relazione a previsioni legislative riguardanti l attività istituzionale dell Ente o ad attività individuate nell ambito del programma approvato dal Consiglio Comunale ai sensi dell art. 42, comma 2, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. L oggetto dell incarico deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell Ente; 3. il Comune deve avere preliminarmente accertato l impossibilità oggettiva di poter utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno, per assenza di professionalità adeguate nel proprio organico, oppure per accertata impossibilità oggettiva di utilizzare il personale dipendente dell Ente impegnato in altre indifferibili attività istituzionali dell Ente, in relazione alla carenza effettiva di personale rispetto alle previsioni della dotazione organica o all assenza temporanea e contingente del personale in servizio; 4. la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata, conferita ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell attività informatica, nonché a supporto dell attività di didattica o ricerca, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

5. I soggetti cui possono essere affidati gli incarichi individuali ai sensi dell articolo 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e art. 3, commi 54, 55 e 56 della Legge n. 244/2007 sono: persone fisiche, esercenti, in forma singola o associata, l attività professionale in via abituale, necessitanti di abilitazione o di iscrizione ad albi professionali; persone fisiche, esercenti, in forma singola o associata, l attività professionale in via abituale, non necessitanti di abilitazione o di iscrizione ad albi professionali; persone fisiche esercenti l attività nell ambito di rapporti di collaborazione consentiti dalla legge vigente; persone fisiche esercenti l attività in via occasionale I soggetti incaricati devono possedere i seguenti requisiti: essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell unione europea; godere dei diritti civili e politici; non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso che impediscano la costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione; non aver riportato l applicazione di misure di prevenzione; ARTICOLO 4 Individuazione del fabbisogno e competenza per l affidamento degli incarichi. La necessità di fare ricorso ad incarichi esterni viene accertata dal Responsabile del Servizio competente per materia, sulla base delle disposizioni contenute negli articoli precedenti e più precisamente: a) rispondenza dell incarico alle funzioni istituzionali, a programmi ed obiettivi specifici dell Amministrazione e quindi nell ambito delle previsioni di cui al programma approvato dal Consiglio Comunale e degli obiettivi previsti nel PEG (Piano Esecutivo di Gestione) o in mancanza nel PRO (Piano delle risorse e degli obiettivi) del servizio competente, ovvero in mancanza di entrambi, nelle materie indicate nei rispettivi Decreti Sindacali di attribuzione delle Responsabilità di Servizio. b) inesistenza, all interno dell Amministrazione, di figure professionali idonee allo svolgimento dell incarico, ovvero impossibilità di far fronte all incarico con il personale in servizio, attraverso interpelli interni, tenendo conto delle mansioni esigibili e nel rispetto dei principi di razionalizzazione e della migliore possibile utilizzazione e flessibilità delle risorse umane disponibili all interno dell apparato; il Responsabile del servizio che conferisce l incarico dovrà pertanto dare atto, nella

determinazione a contrattare, dell avvenuto espletamento della ricognizione all interno dell Amministrazione e dell assenza di professionalità che siano in grado di svolgere l incarico; c) temporaneità della necessità; d) rispetto del limite di spesa previsto nel bilancio preventivo approvato dal Comune. Il Responsabile del Servizio determina durata, luogo, oggetto e compenso per la collaborazione, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e del prezzo di mercato. Relativamente al prezzo opera una ricognizione presso associazioni di categoria, ordini professionali, altre amministrazioni ed altri soggetti, al fine di individuare un compenso congruo con la prestazione richiesta e l utilità che l Amministrazione intende conseguire. Qualora l incarico non si riferisca alle attività istituzionali dell Ente o non derivi direttamente da previsioni già assentite dal Consiglio Comunale, il Responsabile del Servizio dovrà promuovere preventivamente uno specifico programma da approvarsi ai sensi dell art. 42, comma 2, del T.U.E.L.. ARTICOLO 5 Limite massimo per la spesa annua. In conformità a quanto previsto dall art. 3, comma 56, della Legge n. 244/2007, come sostituito dall art. 46, comma 3, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 come modificato dalla relativa legge di conversione, il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione autonoma, indipendentemente dall oggetto della prestazione, è fissato nel Bilancio preventivo approvato dal Comune, così come eventualmente modificato con variazioni effettuate nel corso della gestione. ARTICOLO 6 Esclusioni. 1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano: a) alle prestazioni nella resa del servizi, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati, nonché gli appalti e le esternalizzazioni di servizi necessari per raggiungere gli scopi dell Amministrazione, avuto riguardo per tutte queste fattispecie all elenco dei servizi allegato al D. Lgs. 12.04.2006, n. 163 (codice contratti); b) agli incarichi di progettazione e direzione lavori regolati dal Codice dei contratti, approvato con D. Lgs. n. 163/2006; c) alla rappresentanza processuale ed al patrocinio dell Amministrazione in giudizio; d) agli incarichi per attività rogatoria notarile nei contratti in cui l Ente è parte; e) agli incarichi di collaborazione presso gli uffici di supporto agli organi di direzione politica, ai sensi dell art. 90 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

f) all acquisizione di prestazioni a titolo oneroso o gratuito da altri enti locali e/o pubbliche amministrazioni, in applicazione dell art. 30, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 ovvero dell art. 43, comma 3, della Legge 27.12.1997, n. 449 nonché degli incarichi conferiti ai sensi dell art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001; g) agli incarichi conferiti ai componenti degli organismi di controllo interno e del nucleo di valutazione. 2. Sono in ogni caso escluse dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni per le quali ricorra il requisito della particolare urgenza, da motivarsi nella relativa determinazione di incarico, connessa alla realizzazione dell attività discendente dall incarico, ovvero quando l Amministrazione dimostri di avere necessità di prestazioni professionali tali da non consentire forme di comparazione con riguardo alla natura dell incarico, all oggetto della prestazione ovvero alle abilità / conoscenze / qualificazioni dell incaricato. ARTICOLO 7 Conferimento degli incarichi mediante procedure comparative. L Amministrazione procede, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 10, alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali o di collaborazione mediante procedure comparative, pubblicizzate con specifici avvisi, nei quali sono evidenziati: a) L oggetto e le modalità di realizzazione dell incarico; b) Il tipo di rapporto; c) La sua durata; d) I requisiti culturali e professionali; e) Il compenso previsto; f) I criteri per la selezione. L avviso di selezione sarà pubblicato all Albo Pretorio e sul sito internet del Comune per un periodo di tempo non inferiore a 10 giorni, salvo i casi di comprovata urgenza per i quali detto termine può essere ridotto alla metà. ARTICOLO 8 Criteri per la selezione mediante procedure comparative. L Amministrazione procede alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali o di collaborazione con le seguenti modalità:

- Valutando in termini comparativi gli elementi curriculari, le proposte operative e le proposte economiche di norma secondo il metodo dell offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei seguenti criteri: a) abilità professionali riferibili allo svolgimento dell incarico; b) caratteristiche qualitative e metodologiche dell offerta, desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell incarico; c) riduzione della tempistica di realizzazione delle attività professionali; d) ribasso del compenso professionale offerto rispetto a quello proposto dall Amministrazione. In relazione alla peculiarità dell incarico, l Amministrazione stabilisce i singoli pesi ponderali da attribuire ai criteri di affidamento, nonché valuta l utilizzo di tutti i criteri indicati al punto a) al punto d) di cui al primo capoverso ovvero solo alcuni di essi, oppure procede a definire ulteriori criteri di selezione, a titolo esemplificativo: abilitazioni professionali, vari titoli accademici, attività didattica, pubblicazioni ecc. Per l espletamento della selezione il Responsabile del Servizio competente per materia può procedere anche attraverso Commissioni appositamente costituite. ARTICOLO 9 Procedure comparative per il conferimento di incarichi tramite formazione di elenchi. Per incarichi ricorrenti nell arco dell anno o per incarichi professionali quali incarichi di consulenza legale e prestazioni notarili di consulenza, il Responsabile del Servizio presso cui verrà svolta la collaborazione o la prestazione di lavoro autonomo occasionale o professionale può procedere alla pubblicazione di un bando o un avviso finalizzato alla formazione di un elenco di soggetti professionali disponibili a prestare la loro opera in favore dell Amministrazione comunale. Il bando / avviso deve contenere: a) i termini e i contenuti della domanda che gli interessati devono presentare per ottenere l ammissione all elenco; b) la documentazione relativa ai titoli di istruzione, culturali e professionali (curriculum) da allegare alla domanda; c) la predeterminazione dei criteri per la formazione comparativa dell Elenco. La pubblicizzazione del bando / avviso avviene mediante affissione all Albo Pretorio e pubblicazione sul sito istituzionale del Comune. A seguito della formazione dell Elenco il Responsabile del Servizio competente per materia potrà affidare il singolo incarico ad alcuno dei soggetti indicati nell elenco in

questione, previa verifica della congruità dell offerta economica richiesta rispetto all andamento del mercato di settore. L Elenco così formato potrà essere soggetto a revisione periodica mediante nuova sollecitazione del mercato professionale di interesse con un nuovo avviso. ARTICOLO 10 Presupposti per il conferimento di incarichi professionali in via diretta senza esperimento di procedura compartiva. Fermo restando quanto previsto dagli articoli precedenti, l Amministrazione può conferire ad esperti esterni incarichi professionali e di collaborazione in via diretta, senza l esperimento di procedure di selezione, quando ricorrano le seguenti situazioni: a) quando a seguito di procedura compartiva di selezione non sia stata presentata o non risulti ammissibile alcuna manifestazione di disponibilità, ferme restando le condizioni previste dall avviso di selezione; b) in casi di particolare urgenza, ( precedente articolo 6, comma 2) quando le condizioni per la realizzazione delle attività oggetto dell incarico non rendono possibile l esperimento di procedure comparative di selezione; c) per attività comportanti prestazioni di natura artistica, scientifica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni; d) per incarichi relativi ad attività di consulenza inerenti innovazioni normative o organizzative da attuarsi con tempistiche ridotte, tali da non permettere l esperimento di procedure comparative di selezione; e) per incarichi relativi a programmi o progetti finanziari o cofinanziati da altre amministrazioni pubbliche o dall unione europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l esperimento di procedure comparative di selezione per l individuazione dei soggetti attuatori. ARTICOLO 11 Formalizzazione dell incarico L Amministrazione formalizza il conferimento dell incarico conferito mediante stipulazione di apposito disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per l incarico / collaboratore. Il disciplinare di incarico contiene, quali elementi essenziali, l indicazione della durata, del luogo, dell oggetto, delle modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali, nonché del compenso dovuto. L efficacia degli incarichi conferiti dal Comune è subordinata alla pubblicazione di un apposito avviso sul sito internet dell Ente contenente le generalità dell incaricato, l oggetto dell incarico e l ammontare del compenso dovuto.

In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo costituirà illecito disciplinare e determinerà la responsabilità erariale del Responsabile del Servizio che ha proceduto a tale adempimento. ARTICOLO 12 Verifica dell esecuzione e del buon esito dell incarico e liquidazione del corrispettivo. L Amministrazione verifica il corretto svolgimento dell incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso è correlata a varie fasi di sviluppo. L Amministrazione verifica anche il buon esito dell incarico, mediante riscontro delle attività dell incaricato e dei risultati dello stesso. La liquidazione del corrispettivo avviene a seguito della verifica di cui ai commi precedenti. ARTICOLO 13 Divieto d uso delle collaborazioni esterne per funzioni ordinarie o come lavoro subordinato. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie e l utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. ARTICOLO 14 Trasmissione degli atti di spesa al controllo della Corte dei Conti. Gli atti di spesa conseguenti agli incarichi di cui al presente regolamento, superiori a 5.000,00 sono trasmessi, entro 30 giorni dalla loro pubblicazione, alla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo, ai fini del controllo sulla gestione, ai sensi dell art. 1, comma 173, della Legge n. 266/2005. ARTICOLO 15 Pubblicità. 1. Oltre agli adempimenti di pubblicità di cui agli art. 7, 2 capoverso, art. 9, 3 capoverso (in tema di avviso di procedure comparative) e art. 11, 3 capoverso (in tema di efficacia dell incarico) gli incarichi di consulenza, studi e ricerca nonché di collaborazione, sia occasionali che coordinati e continuativi, devono essere pubblicati all Anagrafe delle Prestazioni presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, entro il 31 dicembre ed il 30 giugno di ciascun anno, relativamente al semestre precedente, ai sensi dell art. 53, comma 14, del D. Lgs. n. 165/2001;

2. Tale comunicazione verrà effettuata, cumulativamente per tutto l Ente, dal Servizio Personale; 3. A tale fine i Responsabili dei Servizi competenti devono trasmettere al predetto Servizio, entro il 31 ottobre e 31 marzo di ogni anno, i dati di ciascun incarico affidato e/o ancora in essere (nominativo, sede, codice fiscale dell incaricato, ragione dell incarico e sua durata, importi liquidati / pagati). ARTICOLO 16 Disposizioni finali. 1. Gli articoli del regolamento comunale delle spese in economia e del regolamento sull ordinamento degli uffici e dei servizi che trattano la materia degli incarichi mantengono la loro validità ma vanno raccordati con il presente regolamento per gli incarichi che ne costituiscono l oggetto e possono essere applicati nella misura in cui risultino compatibili. 2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla conseguita esecutività della delibera di adozione da parte della Giunta Comunale.