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SENATO ACCADEMICO 19/02/2007; 29/01/2010; 25/01/2016 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 27/02/2007; 16/03/2010; 29/01/2016 DECRETO RETTORALE 01/03/07 n. 292; 31/03/2010, n. 414; 03/02/2016, n. 185 (Albo n. 26/2016 Prot n. 11801 del 03/02/2016) UFFICIO COMPETENTE Ufficio Selezione del Personale DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO 3/02/2016 REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PRESTAZIONE D'OPERA AUTONOMA Art. 1 - Finalità ed ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina le procedure per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, come definiti dall art. 7 del Decreto Legislativo 165/2001 e dalla normativa vigente in materia. 2. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche, anche se svolti all interno di organismi societari o associativi (ad esempio associazioni professionali, società fra professionisti, ecc.), con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile, nonché alle ulteriori ipotesi previste dall art. 409, numero 3 del Codice di Procedura Civile 1. L'oggetto delle prestazioni riguarda: Art. 2 Oggetto degli incarichi a) studi o consulenze finalizzati alla soluzione di problemi tecnici, progettuali, scientifici, giuridico amministrativi, nonché attività similari ivi compreso traduzioni specialistiche; b) attività tecnico amministrative specialistiche, legittimate esclusivamente dalla mancanza di personale idoneo a svolgere l'attività richiesta; c) attività di supporto alla ricerca. 2. Le attività di studio prevedono come requisito essenziale la consegna all Amministrazione di una relazione scritta nella quale siano illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte. 3. Le consulenze si sostanziano in richieste di pareri ad esperti. 4. Gli incarichi di supporto alla ricerca presuppongono la preventiva definizione del programma da parte della struttura interessata. Art. 3 Tipologie di incarichi 1. Anche agli effetti dell applicazione del presente regolamento si definiscono e considerano: a) rapporti di collaborazione coordinata e continuativa: i rapporti di collaborazione, sistematica e non occasionale, che si concretizzano in una prestazione d opera continuativa e coordinata dal committente, prevalentemente personale, ma non a carattere subordinato;

b) rapporti di prestazione occasionale: i rapporti di collaborazione in cui la prestazione resa non è caratterizzata dal coordinamento e dalla continuità ma che, al contrario, comporta obbligazioni in genere prevalentemente di risultato, che si esauriscono con il compimento di un unica prestazione ad esecuzione istantanea, occasionale, destinata a non ripetersi nel tempo, comunque privi dei caratteri propri delle collaborazioni coordinate e continuative; c) incarichi professionali: gli incarichi conferiti a coloro che già esercitano abitualmente, anche se non in modo prevalente, una propria attività professionale di lavoro autonomo con iscrizione ad albo o ordine professionale o comunque un attività professionale riconosciuta. Art. 4 Esclusioni ed eccezioni all applicazione 1. 1. Sono esclusi dall applicazione del presente regolamento e trovano disciplina nelle loro specifiche norme di riferimento, salvo ove nel seguito espressamente indicato, gli incarichi: a) disciplinati dal Regolamento per il conferimento di contratti per attività di insegnamento di cui all art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per gli incarichi di supporto alla didattica; b) per le collaborazioni degli studenti di cui all art. 13 della Legge 390/1991; c) per l attribuzione degli assegni Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca di cui all art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; d) per l attribuzione di assegni destinati all'incentivazione delle attività di tutorato, didatticheintegrative, propedeutiche e di recupero come previsti dalla legge 11 Luglio 2003, n. 170; e) professionali relative ad interventi e lavori per le opere pubbliche di cui al Decreto legislativo 163/2006; f) per lo svolgimento di funzioni all interno di organi di amministrazione e controllo dell Ateneo (ad esempio componenti Consiglio di Amministrazione, componenti collegio revisori, componenti nucleo di valutazione); g) la cui designazione, in base alla legge e/o atti amministrativi, avvenga a cura e costituisca prerogativa di soggetti terzi. 2. Non sono soggetti all'applicazione della disciplina sulle modalità di conferimento dell incarico previste dal presente regolamento gli incarichi espressamente previsti per legge. 3. Per l individuazione delle singole fattispecie di deroga di cui al precedente comma 2, nonché la fissazione di limiti d importo ed altre eventuali modalità procedurali, gli specifici incarichi saranno definiti con appositi provvedimenti. 4. Sono esclusi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001, purché il compenso corrisposto sia di modica entità, equiparabile ad un rimborso spese, sebbene congruo a remunerare la prestazione resa. 5. L assegnazione diretta, senza esperimento delle previste procedure comparative, deve comunque rappresentare una deroga eccezionale da motivare adeguatamente nella singola determinazione di incarico e può considerarsi legittima solo ove ricorra il requisito della particolare urgenza connessa alla realizzazione dell attività discendente dall incarico, ovvero quando vi sia evidenza della necessità di prestazioni professionali tali da non consentire forme di comparazione con riguardo alla natura dell incarico, all oggetto della prestazione o alle abilità / conoscenze / qualificazione dell incaricato. Art. 5 - Incarichi nell ambito di programmi di ricerca e formazione attraverso la ricerca, internazionali o nazionali

1. Per gli incarichi finanziati nell ambito di programmi di ricerca e di formazione attraverso la ricerca internazionale o nazionale, le regole stabilite dai programmi di finanziamento devono intendersi prevalenti e le disposizioni del presente regolamento sono applicate solo in quanto compatibili con le medesime. 2. L attivazione della procedura di selezione di cui all art. 6 potrà essere avviata anche nelle more della sottoscrizione del contratto nell ambito del quale la collaborazione sia finanziata, purché la fase di selezione del progetto da parte dell ente finanziatore sia conclusa. 3. L accertamento in bilancio del relativo fondo di ricerca dovrà avvenire prima della nomina della commissione giudicatrice. 4. La suddetta procedura di selezione non sarà attivata nel caso in cui la stessa sia stata già espletata dall ente finanziatore e/o comunque lo stesso abbia designato il soggetto da incaricare. Art. 6 - Contenuto e modalità della richiesta di attribuzione dell incarico 1. La richiesta di attribuzione dell incarico deve specificare: a) che l oggetto della prestazione deve corrispondere non solo alle competenze attribuite dall ordinamento all amministrazione ma deve, altresì, corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati; b) le motivazioni che giustificano la necessità del ricorso all affidamento dell incarico; c) che l esigenza deve essere di natura temporanea e richiedere prestazioni altamente qualificate; d) che devono essere preventivamente determinati la durata, il luogo, l oggetto e il compenso lordo per la prestazione, oltre agli indicatori di misurabilità del risultato; e) il profilo professionale e le competenze richieste e il titolo di studio o l abilitazione professionale previsti per legge. 2. Il richiedente, in quanto referente dell attività per la quale necessita la prestazione, deve presentare istanza di affidamento di incarico esterno al responsabile della struttura di riferimento che inoltrerà l istanza al Direttore del centro di gestione autonoma o al Dirigente dell Area Amministrativa in quanto delegato del Direttore Generale. 3. Per accertare l impossibilità di far fronte alle esigenze come rappresentate dal richiedente con il personale tecnico-amministrativo in servizio presso l Ateneo, il Direttore del centro di gestione autonoma e/o il Dirigente dell Area Amministrativa, in quanto delegato dal Direttore generale, provvederanno a realizzare un indagine preventiva tramite pubblicazione di un avviso sul sito web dell ateneo e all Albo Generale di Ateneo. Tale avviso dovrà essere pubblicizzato per almeno 10 giorni e l incarico non dovrà prevedere alcun compenso. Gli interessati dovranno far pervenire nei termini previsti dall avviso stesso, un istanza corredata da un curriculum dal quale si evinca il possesso dei requisiti richiesti e l esperienza maturata, insieme all autorizzazione del proprio responsabile ad eseguire l incarico all interno del proprio orario di servizio. Alla scadenza dell avviso, una commissione nominata ai sensi del successivo art. 9, valuterà le istanze ricevute. L esito della selezione sarà pubblicato sul sito web dell ateneo e all Albo Generale di Ateneo.

Nessun compenso relativo a lavoro straordinario potrà essere riconosciuto all interessato per quest attività (lavoro straordinario che resta disciplinato dal Regolamento per la disciplina dell orario di lavoro). 4. Nel caso di incarichi finalizzati alla ricerca, il Direttore del centro di gestione autonoma, dopo aver accertato l impossibilità di far fronte alle esigenze con il personale in servizio presso l Ateneo (con le modalità previste dal comma 3) e dopo aver verificato la sussistenza dei presupposti di legittimità e la copertura finanziaria, con il supporto della struttura amministrativa di riferimento, provvederà all attivazione delle procedure amministrative conseguenti. 5. Il Dirigente dell Area Amministrativa, in quanto delegato dal Direttore Generale, dopo aver attestato l impossibilità di far fronte alle esigenze rappresentate dal richiedente con il personale in servizio presso l Ateneo (con le modalità previste dal comma 3) e dopo aver verificato la sussistenza dei presupposti di legittimità e di opportunità della richiesta nonché il rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente e la copertura sul bilancio di previsione, dà corso alla procedura di selezione, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione. 6. I soggetti che hanno dato avvio a procedure di selezione, conservano anche con modalità informatiche, per il tempo indicato nel comma 5 del successivo art. 8, gli avvisi di selezione interna emanati e i verbali della commissione di selezione. Art. 7 - Individuazione delle professionalità Avviso di selezione 1. Tutti gli incarichi devono essere affidati previo esperimento di procedura comparativa, salvo le eccezioni disciplinate agli art. 4 e 5. 2. La selezione è indetta con provvedimento del Responsabile del Centro di Gestione Autonoma, ovvero con provvedimento del Dirigente dell Area Amministrativa in quanto delegato del Direttore Generale. 3. L'Ufficio competente predispone un apposito avviso di selezione nel quale sono evidenziati i seguenti elementi: a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi relativi all'attività dell'ente; b) durata e luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo; c) il termine e la modalità per la presentazione delle domande nonché i criteri generali a base della comparazione. Tra i criteri dovranno essere compresi: - la qualificazione professionale richiesta; - le esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento. d) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione; e) le modalità selettive previste (per titoli o per titoli e colloquio); f) l indicazione delle materie o del contenuto delle prove; g) il diario dell eventuale colloquio, il quale potrà essere fissato anche successivamente dalla commissione giudicatrice e reso noto mediante pubblicazione sul sito web dell Ateneo; h) il compenso della prestazione e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, eventuali cause di sospensioni della prestazione; i) l indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento di selezione; l) ogni altra notizia o prescrizione, ritenuta utile.

4. La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri generali, è effettuata dalla commissione in sede di prima riunione e comunque prima dell eventuale colloquio. Ai titoli sono riservati 70 punti e al colloquio 30. Gli incarichi sono conferiti, entro il numero di quelli messi a selezione, a candidati che abbiano conseguito almeno 35 dei 70 punti complessivamente a disposizione per i titoli e 27/30 per l eventuale colloquio, compresi nella graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa. A parità di punteggio, è preferito il candidato di età anagrafica più giovane. Dalla graduatoria si potrà attingere solo in caso di rinuncia del vincitore alla sottoscrizione del contratto. 5. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dall avviso di selezione per la presentazione delle domande. 6. Dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande sarà comunicata agli interessati l eventuale esclusione. 7. In presenza di specifiche condizioni ed al fine di superare le difficoltà derivanti dall attribuzione di incarichi in presenza di particolari condizioni di urgenza, nonché di assicurare la massima trasparenza all azione amministrativa, possono essere indette procedure di selezione tendenti alla individuazione di soggetti potenzialmente interessati al conferimento di incarichi ed alla creazione di elenchi, con validità annuale, di soggetti idonei per le varie potenzialità, da cui attingere in via eccezionale o continuativa in ragione della specificità dell incarico da conferire e della correlativa attività da svolgere. Art. 8 - Pubblicità ed efficacia 1. L avviso di selezione per la stipula dei contratti sarà reso pubblico mediante pubblicazione all albo ufficiale nonché sul sito dell Ateneo per un periodo di tempo non inferiore a 10 giorni. 2. Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente. 3. L'efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata agli obblighi di legge. 4. L incarico non potrà essere attribuito a coloro che abbiano un grado di coniugio, parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla struttura che ha richiesto la selezione ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell Ateneo. 5. Fermo restando le altre condizioni ed obblighi previsti dalla normativa in materia, la pubblicazione nel sito web deve restare sino alla scadenza dell incarico o della sua eventuale proroga nella sezione incarichi in essere e per i 5 anni successivi nella sezione incarichi conclusi. 6. In deroga a quanto stabilito nel precedente art. 4 sono soggetti al regime della pubblicità gli incarichi per le attività professionali relative ad interventi e lavori per le opere pubbliche di cui al Decreto legislativo 163/2006. Art. 9 Commissione di valutazione 1. La commissione di valutazione è nominata con atto del Direttore del Centro autonomo di gestione o con provvedimento del Dirigente dell Area Amministrativa ed è formata da un minimo

di tre componenti, di cui uno con funzione di presidente e uno con funzioni di segretario, esperti nelle materie attinenti alla professionalità richiesta. 2. Detti componenti sono scelti, nel rispetto dei principi delle pari opportunità, tra il personale docente, dirigente e tecnico-amministrativo di qualificazione ed esperienza appropriate e/o esperti in materia, nel rispetto delle incompatibilità previste dal D.P.R. 487/1994 e s.m.i. 3. La partecipazione alle attività della Commissione non dà luogo alla erogazione di alcun compenso. Art. 10 - Durata del contratto, determinazione e liquidazione del compenso 1. Non è ammesso il rinnovo dell incarico. Su istanza motivata del responsabile della struttura interessata, la durata dell incarico potrà essere prorogata ove si ravvisi un motivato interesse per un periodo comunque non superiore alla metà del contratto originario, previa verifica della copertura finanziaria e comunque nel rispetto dei limiti economici previsti dall art. 6. Nel caso in cui la necessità di conferimento dell incarico si riproponga, fermo restando le condizioni di legittimità, dovrà essere nuovamente esperito l iter previsto dal presente regolamento. 2. Il compenso deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato, a tariffe professionali o agli usi e consuetudini eventualmente esistenti. 3. Deve comunque essere sempre assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'amministrazione. 4. I compensi sono da intendersi comprensivi delle eventuali spese di trasporto, vitto e alloggio connesse all espletamento dell incarico, salvo il caso in cui sia diversamente previsto nel bando di selezione. 5. Il compenso viene corrisposto in unica soluzione, al termine dell'incarico o in più soluzioni previa verifica della regolare esecuzione della prestazione secondo le condizioni stabilite dal contratto con l incaricato attestata dal responsabile delle attività. 6. Possono comunque essere concessi, se previsti dal contratto, acconti sul corrispettivo in relazione alla rendicontazione del lavoro effettivamente svolto o all avanzamento delle varie attività, nonché agli oneri incontrati dall incaricato nell erogazione della prestazione. 7. Il pagamento è disposto, nel rispetto delle norme fiscali, previdenziali ed assicurative vigenti, previa presentazione di regolare documentazione, rilasciata dall'interessato. Art. 11 - Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico 1. Il responsabile della struttura interessata verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, in particolare quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati. 2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dall incaricato esterno risultino non conformi all oggetto del contratto ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il responsabile della struttura interessata può richiedere al soggetto incaricato di raggiungere i risultati entro un termine stabilito,

comunque non superiore a novanta giorni, fermo restando il compenso pattuito; ovvero può richiedere agli uffici competenti di avviare le procedure per risolvere il contratto per inadempienza. 3. Qualora i risultati siano parzialmente soddisfacenti il responsabile della struttura interessata può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può far provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito. 4. Il responsabile della struttura interessata deve garantire l'assenza di oneri ulteriori e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati. Art. 12 - Norme finali 1. Per quanto non espressamente previsto valgono, ove applicabili, le disposizioni legislative vigenti in materia di incarichi da parte della pubblica amministrazione, nonché il Codice Civile. 2. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno dell'emanazione del Decreto Rettorale di recepimento dell approvazione.