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Allegato A REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI CON CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO, DI NATURA PROFESSIONALE O OCCASIONALE O COORDINATA E CONTINUATIVA 1

INDICE Art. 1 Art. 2 Oggetto, finalità, ambito applicativo Conferimento incarichi Art. 3 Presupposti per conferimento incarichi Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Art. 11 Art. 12 Accertamento impossibilità oggettiva utilizzo risorse interne Procedure comparative per conferimento incarichi Modalità e criteri per procedure comparative Conferimento incarichi senza esperimento procedure comparative Contratto Limiti di spesa Verifica esecuzione e buon esito incarico Regime particolare per contratti di collaborazione coordinata e continuativa Norme di rinvio 2

Art. 1- Oggetto, finalità, ambito applicativo 1. Il presente regolamento definisce e disciplina i limiti, i criteri e le modalità per il conferimento di incarichi individuali di collaborazione autonoma, con contratti di lavoro autonomo, di natura professionale o occasionale o coordinata e continuativa, per prestazioni d opera intellettuale ad esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 6 e successivi del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. e dall'art. 110, comma 6 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (d ora in avanti incarichi ). Il presente Regolamento è adottato sulla base dei criteri generali emanati dal Consiglio Comunale con atto n. 44 del 29.9.2010. 2. I contratti di lavoro autonomo di natura professionale o occasionale si identificano in prestazioni d opera intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l attività del committente; i relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti dell art. 2222 e seguenti e dell art. 2229 e seguenti del codice civile e generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di una attività circoscritta e tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorché prolungata nel tempo. Gli incarichi di lavoro autonomo di natura professionale o occasionale si articolano secondo le seguenti tipologie: a) incarichi di studio, afferenti a specifiche indagini, esami ed analisi su un oggetto o un particolare problema d interesse dell ente, con la finalità di produrre un risultato che diverrà proprietà dell ente e sarà da questo utilizzato; il requisito essenziale è la predisposizione di una relazione scritta finale nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte; b) incarichi di ricerca, riguardanti lo svolgimento di attività di speculazione e di approfondimento relative a determinate materie e la prospettazione dei relativi risultati e soluzioni, i quali presuppongono la preventiva definizione di specifici programmi da parte dell ente; c) consulenze consistenti nell acquisizione di pareri, valutazioni, espressioni di giudizio su una o più specifiche questioni proposte dall ente. 3. I contratti di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa, si identificano in prestazioni d opera intellettuale rese nell'ambito di rapporti di collaborazione di carattere sistematico e non occasionale, che si estrinsecano in prestazioni d opera intellettuale rese con continuità e sotto il coordinamento del committente ma senza vincolo di subordinazione, conferite ai sensi e per gli effetti dell art. 2222 e seguenti e dell art. 2229 e seguenti del codice civile, nonché dell art. 409 del codice di procedura civile. 4. Il contratto disciplina la decorrenza, il termine per il conseguimento della prestazione, l oggetto della prestazione, i rapporti tra Committente e Contraente ed il compenso pattuito. 5. Il contratto è espletato senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del Committente, non comporta obbligo di osservanza di un orario di lavoro, esclude l inserimento nella struttura organizzativa del Committente e può essere svolto, nei limiti concordati, anche nella sede del Committente. 6. Il presente regolamento non si applica: - alla rappresentanza in giudizio ed al patrocinio dell Amministrazione; - ai contratti d appalto o di cottimo anche se aventi ad oggetto le prestazioni dei servizi di cui all allegato II del D.L.vo 12.4.2006, n. 163; 7. Tra i possibili destinatari è incluso il personale delle pubbliche amministrazioni laddove normativamente consentito, purchè non sia dipendente dell amministrazione conferente. Sono inclusi, altresì, gli ex dipendenti collocati a riposo, nel rispetto delle norme vigenti. 8. In materia di casi di incompatibilità per l affidamento degli incarichi si applica l art. 87 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267, l art. 53 del D. L.vo 165/2001 e s.m.i. e l art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni nel testo allegato al CCNL 3

22/01/2004. 9. Per il conferimento degli incarichi di cui al presente regolamento, le società partecipate dal comune di Cagli sono tenute ad osservare i principi e gli obblighi fissati in materia per l Ente nonché osservare i criteri per il controllo del comune sull osservanza delle regole da parte delle società partecipate. Il Responsabile competente trasmette il presente Regolamento alla società ai fini del rispetto delle norme ivi contenute e relativo monitoraggio. Art. 2- Conferimento incarichi 1. La competenza all affidamento degli incarichi è dei Responsabili dei Servizi competenti i quali possono ricorrervi nei limiti del Bilancio di previsione e del Piano Esecutivo di Gestione. Gli incarichi possono comunque essere conferiti, indipendentemente dall oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell art. 42, c. 2, D.L.vo 267/2000. 2. Gli incarichi possono essere conferiti per esigenze temporanee alle quali non è possibile far fronte con personale in servizio. Le attività oggetto dei contratti di cui all art. 1 dovranno avere come presupposto essenziale l impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane interne all Ente. 3. Le determine di affidamento di incarichi di studio, ricerca e consulenza - aventi natura giuridica di collaborazioni professionale, di collaborazione coordinata e continuativa - dovranno essere inviate all organo di revisione economico-finanziaria dell ente, prima della loro adozione e comunque prima dell espressione del visto di regolarità contabile ex art. 151, co. 4, TUEL n. 267/2000 al fine di acquisire il parere preventivo. 4. Gli atti di spesa, per gli incarichi di importo netto superiore a E. 5.000,00 devono essere trasmessi alla Sezione Regionale della Corte dei Conti. La trasmissione è effettuata dal Responsabile competente. Art. 3- Presupposti per conferimento incarichi 1. Gli incarichi possono essere conferiti ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria -diploma di laurea quadriennale o quinquennale (ordinamento universitario previgente a quello introdotto con D.M. 509/99) o diploma di laurea specialistica quinquennale (nuovo ordinamento) o comunque diplomi ad essi equipollenti per legge-. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che devono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell attività informatica, nonché a supporto dell attività didattica e di ricerca, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Gli incarichi possono essere conferiti in presenza delle seguenti condizioni e presupposti la cui verifica deve analiticamente risultare dall atto di conferimento: a) l'oggetto della prestazione d opera intellettuale deve corrispondere alle competenze istituzionali attribuite dall'ordinamento all'ente conferente e deve risultare coerente con le esigenze funzionali dell Ente; b) l oggetto di cui alla lett. a) deve essere preventivamente illustrato mediante programmi di attività o progetti specifici e determinati, da cui si rileva che per la loro realizzazione è richiesto l apporto di specifiche conoscenze o di contributi di alto contenuto di professionalità; c) l'ente deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; d) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; e) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione; f) l importo del compenso deve essere congruo. 4

2. Gli incarichi devono essere conferiti nel rispetto della procedura comparativa aperta di cui all art. 5, salvo quanto previsto dal successivo art. 7. 3. L osservanza dei presupposti e delle condizioni di cui ai precedenti commi deve risultare esplicitamente dalla determinazione di conferimento dell incarico. Art. 4- Accertamento impossibilità oggettiva utilizzo risorse interne 1. Allo scopo di accertare l impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane interne all ente, viene adottata la seguente procedura: a) il Responsabile competente invia al Segretario-Direttore Generale una relazione o un progetto contenente la specificazione delle iniziative e/o delle attività per la cui realizzazione si rende necessario il conferimento dell incarico, precisando altresì le caratteristiche professionali e curricolari richieste, nonché la natura, la durata del contratto da stipulare e l importo previsto per il compenso; b) il Segretario-Direttore Generale effettua l accertamento per il tramite dei responsabili degli altri servizi. Art. 5- Procedure comparative per conferimento incarichi 1. Gli incarichi sono conferiti mediante procedure comparative aperte sulla base dei curricula professionali degli esperti e, ove ritenuto opportuno, successivo colloquio. 2. Il responsabile competente predispone un apposito avviso, da pubblicare all Albo pretorio e sul sito web dell ente per almeno dieci giorni consecutivi, nel quale sono evidenziati: a) i contenuti altamente qualificanti dell incarico come risultano dal programma di attività o dai progetti specifici; b) i titoli, i requisiti professionali e le esperienze richiesti per la partecipazione alla prescritta procedura comparativa; c) il termine, non inferiore a dieci giorni, entro cui devono essere presentate le domande di partecipazione, corredate dei relativi curricula e delle eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all oggetto dell incarico; d) i criteri di valutazione dei titoli, dei requisiti professionali e delle esperienze indicati nelle domande di partecipazione ed i punteggi disponibili per ogni categoria di titoli, le modalità della comparazione degli interessati (solo titoli o titoli e colloquio); e) il giorno dell eventuale colloquio; f) le materie e le modalità dell eventuale colloquio; g) le modalità di espletamento dell'incarico; h) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico (di natura professionale o occasionale o coordinata e continuativa); i) il compenso complessivo lordo previsto. Art. 6- Modalità e criteri per procedure comparative 1. Il responsabile competente procede alla valutazione comparativa dei titoli, dei requisiti professionali e delle esperienze illustrate dagli interessati in relazione alle esigenze ed alle finalità che si intendono perseguire con l incarico. 2. Per la valutazione dei curricula, il responsabile può individuare esperti a supporto della propria attività anche nominando apposita commissione tecnica. Nel caso di procedura per titoli e colloquio, sono valutati preventivamente i titoli ed al colloquio sono ammessi solo i partecipanti che hanno conseguito i punteggi più elevati nel numero massimo indicato nell avviso; il punteggio per il colloquio non può essere superiore ad un terzo del punteggio massimo previsto per i titoli. 4. Dell esito della valutazione dei curricula e dei colloqui, ove richiesti, è redatto apposito verbale con l indicazione dei punti attribuiti a ciascun partecipante, richiamato nella determina di conferimento dell incarico, nel rispetto della normativa sulla privacy. 5. Il partecipante che ha conseguito il maggior punteggio è invitato alla sottoscrizione del contratto. 5

Art. 7- Conferimento incarichi senza esperimento procedure comparative 1. In deroga a quanto previsto dall'art. 5, il responsabile competente può conferire gli incarichi in via diretta, senza l'esperimento di procedure comparative, quando ricorre una delle seguenti situazioni: a) quando non hanno avuto esito le procedure comparative di cui all art. 6, a patto che non vengano modificate le condizioni previste nella iniziale proposta di incarico; b) in casi di estrema urgenza, adeguatamente motivati, quando le condizioni per la realizzazione dei programmi di attività, degli obiettivi e dei progetti specifici non consentono l utile e tempestivo esperimento di procedure comparative; c) per prestazioni di natura artistica o ad alto contenuto artistico, culturale o specialistica non comparabili, in quanto un solo soggetto può fornirle od eseguirle con il grado di perfezione richiesto; d) altre casistiche consentite dalla norma. Art. 8- Contratto 1. Il responsabile formalizza l'incarico mediante stipula di un contratto, in forma scritta, contenente i seguenti elementi: a) le generalità del contraente; b) la precisazione della natura della collaborazione professionale o occasionale o coordinata e continuativa, di lavoro autonomo; c) il termine di esecuzione della prestazione e/o di durata dell incarico; d) il luogo in cui viene svolto l incarico; e) l'oggetto dell incarico; f) le modalità specifiche di esecuzione e di adempimento dell incarico e le eventuali verifiche; g) l ammontare del compenso per l incarico e gli eventuali rimborsi spese; h) le modalità di pagamento del compenso; i) la specifica accettazione delle disposizioni del presente regolamento; j) la determinazione delle penali pecuniarie e le modalità della loro applicazione; k) la definizione dei casi di risoluzione del contratto; l) il foro competente in caso di controversie. 2. Il pagamento del compenso è condizionato alla effettiva realizzazione dell oggetto dell incarico. La corresponsione avviene, di norma, al termine dello svolgimento dell incarico, salva diversa pattuizione. In ogni caso, l incaricato è tenuto alla presentazione di una relazione finale sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti. ART. 9- Limiti di spesa Il limite massimo di spesa annua degli incarichi di collaborazione autonoma è fissato nel bilancio di previsione dell ente, nel rispetto delle norme vigenti. Con l approvazione del conto consuntivo dovrà essere comunicato al Consiglio comunale l ammontare della spesa sostenuta per gli incarichi e le consulenze nell esercizio finanziario di competenza, al fine di consentire la necessaria attività di controllo. Art. 10- Verifica esecuzione e buon esito incarico 1. Il Responsabile competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo. 2. Il Responsabile competente accerta, altresì, il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti. 3. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dall incaricato risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del contratto ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Responsabile può 6

richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito ovvero può risolvere il contratto per inadempienza. Art. 11- Regime particolare per contratti di collaborazione coordinata e continuativa 1. Gli incarichi possono essere conferiti con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell art. 409, n. 3, c.p.c., nel rispetto della disciplina del presente regolamento, quando le prestazioni d opera intellettuale e i risultati richiesti al collaboratore devono essere resi con continuità e sotto il coordinamento del responsabile competente. 2. Le prestazioni sono svolte senza vincolo di subordinazione e sono assoggettate a un vincolo di coordinamento funzionale agli obiettivi/attività oggetto delle prestazioni stesse, secondo quanto stabilito dal contratto e dal responsabile competente. 3. Al collaboratore non possono essere affidati poteri gestionali autonomi né compiti di rappresentanza dell ente. 4. Il collaboratore non è tenuto al rispetto di un orario predeterminato; la sua attività può essere esercitata presso le sedi dell Amministrazione, secondo le direttive impartite dal responsabile competente, il quale mette eventualmente a disposizione i locali, le attrezzature e gli impianti tecnici strettamente funzionali all espletamento dell incarico. 5. Gli eventuali obblighi di iscrizione alla gestione separata INPS di cui alla legge n. 335/1995, e s.m.i., sono a carico del collaboratore, che è tenuto a darne idonea comunicazione all Amministrazione. Gli eventuali obblighi di iscrizione all INAIL sono a carico dell Amministrazione. Il collaboratore è altresì tenuto a dare la certificazione necessaria per la liquidazione del compenso. 6. I diritti e i doveri del committente e del collaboratore, le modalità di svolgimento delle prestazioni, i casi di sospensione e di estinzione del rapporto di collaborazione sono disciplinati dal contratto sulla base di uno schema tipo predisposto di concerto tra il Servizio Affari Istituzionali - Generali e Contratti ed il Servizio Personale. Art. 12- Norme di rinvio 1. Ai sensi dell art. 3 Legge 24.12.2007, n. 244 (L.F. 2008): -c. 18: I contratti relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche amministrazioni di cui all art. 1, c.2, D.L.vo 30 marzo 2001, n.165, sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell oggetto dell incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell amministrazione stipulante ; -c. 55 così sostituito dall art. 46, c.2, D.L. 112/2008: Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell art. 42, c.2, D.L.vo 267/2000 ; -c. 56 così sostituito dall art. 46, c.3, D.L. 112/2008 come modificato dalla legge di conversione: Con il regolamento di cui all articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformita` a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l affidamento di incarichi di collaborazione autonoma che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo dell Ente. 2. Ai sensi dell art. 1 c. 127 della legge 23.12.1996, n. 662, modificato dall art. 3 c. 54 L.244/2007 ( L.F. 2008): Le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i 7

relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell incarico e dell ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto. Copia degli elenchi è trasmessa semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Funzione Pubblica. 3. Ai sensi dell art. 53 c. 14 D.L.vo 165/2001:. Le amministrazioni rendono noti mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l oggetto, la durata e il compenso dell incarico.. 4. Ai sensi dell art.7 c. 6-quater del D.L.vo 165/2001, introdotto dall art. 3 c. 77 L. 244/2007 (L.F. 2008): Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144. 5. ai sensi dell art.1 c.42 L. 311/2004. L'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione, deve essere adeguatamente motivato con specifico riferimento all'assenza di strutture organizzative o professionalità interne all'ente in grado di assicurare i medesimi servizi, ad esclusione degli incarichi conferiti ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. In ogni caso l'atto di affidamento di incarichi e consulenze di cui al primo periodo deve essere corredato della valutazione dell'organo di revisione economicofinanziaria dell'ente locale e deve essere trasmesso alla Corte dei conti. L'affidamento di incarichi in difformità dalle previsioni di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano agli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti. 7. Ai sensi dell art. 6 c. 7 D.L. 31.05.2010, n. 78 convertito con modifiche nella L.122/2010 Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n.196, omissis.., non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. 8. Per gli incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca ad ex dipendenti, ferma restando la disciplina del presente regolamento, si fa rinvio all art. 25, della Legge 23.12.1994, n. 724 e ad ogni altra normativa in materia.. 8