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(sigla) PROTOCOLLO APPLICATIVO PER LE IMPRESE DISTRIBUTRICI DI SUPPORTI VERGINI (CD-R E DVD-R) ISCRITTE NEL REGISTRO DEI FABBRICANTI PRESSO IL MINISTERO DELLA SALUTE - N... tra S.I.A.E. - Società Italiana Autori ed Editori, in persona del Direttore della Sezione Musica Mercato Fonovideografico Maria Assunta Blanchi, con sede legale in Roma, Via della Letteratura, 30, d ora in avanti denominata SIAE e, in persona del legale rappresentante.... con sede legale in... Via/Piazza d ora in avanti denominata Impresa PREMESSO CHE - ai sensi degli artt. da 71-sexies a 71-octies L. 633/41 la legge consente: "la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali ma, a fronte di tale possibilità, attribuisce agli autori, agli artisti interpreti ed esecutori, ai produttori di fonogrammi, ai produttori originari di videogrammi 1

(sigla) e di opere audiovisive il diritto di ottenere un compenso da chi fabbrica o importa apparecchi e supporti di registrazione (art. 71- septies); - ai sensi dell'art. 71 septies, 1 comma, L. 633/41 detto compenso "è costituito, per gli apparecchi esclusivamente destinati alla registrazione analogica e digitale di fonogrammi o videogrammi, da una quota del prezzo pagato dall'acquirente finale al venditore che per gli apparecchi polifunzionali è calcolata sul prezzo di un apparecchio avente caratteristiche equivalenti a quelle della componente interna destinata alla registrazione, ovvero qualora ciò non fosse possibile da un importo fisso per apparecchio. Per i supporti di registrazione audio e video, quali supporti analogici, supporti digitali, memorie fisse o trasferibili destinate alla registrazione di fonogrammi o videogrammi il compenso è costituito da una somma commisurata alla capacità di registrazione resa dai medesimi supporti'. - a norma del 2 comma dell'art. 71-septies la misura del compenso è determinato con decreto dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali, sentiti il Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore previsto dall'art. 190 1. 633/41 e le Associazioni di categoria più rappresentative dei produttori di apparecchi di registrazione e di supporti. - il Ministro per i Beni e le Attività Culturali, tenuto conto dello sviluppo tecnologico e delle misure tecnologiche di protezione, ha rideterminato con Decreti Ministeriali del 30 dicembre 2009 e del 20 giugno 2014 la misura dei compensi spettanti a titolo di copia privata ai titolari dei diritti d'autore e dei diritti connessi; - la SIAE, ai sensi dell'art. 4 dell'allegato tecnico dei citati Decreti, 2

ha il compito di promuovere protocolli per una efficace applicazione delle disposizioni di legge, anche al fine di praticare esenzioni oggettive o soggettive come, a titolo esemplificativo, nei casi di uso professionale di apparecchi o supporti; - alcune imprese operanti nel settore medicale hanno evidenziato la rilevanza assunta dai supporti vergini (cd-r e dvd-r) per la diagnostica strumentale. La SIAE, in virtù dei compiti affidatile dall art. 4 del suddetto Allegato Tecnico, intende promuovere la sottoscrizione di protocolli applicativi con i soggetti privati che commercializzano tali prodotti destinati all utilizzo in campo medicale; - la sottoscrizione dei suddetti protocolli applicativi si è resa necessaria per disciplinare il mercato di prodotti sui quali è dovuto il compenso di copia privata, al fine di consentire agli operatori di concorrere in parità di condizioni ed evitare comportamenti elusivi della normativa su copia privata in vigore; - l impresa dichiara di essere fornitore abituale di supporti vergini (cd-r e dvd r) a soggetti pubblici e privati che svolgono attività nel campo della diagnostica medica strumentale; - l impresa ha esibito alla SIAE tutta la documentazione atta a dimostrare la propria iscrizione presso il registro dei fabbricanti di dispositivi medici (supporti per registrazione immagini radiografiche cd-r e dvd-r) istituito presso il Ministero della Salute. Il codice fabbricante attribuito all impresa dal Ministero competente dovrà essere indicato nella scheda anagrafica di cui all Allegato A che costituisce parte integrante di questo protocollo; - ai fini della suddetta iscrizione l impresa deve sottoporsi a verifiche e valutazioni - affidate ad enti particolari denominati 3

(sigla) organismi notificati - che riguardano, fra l altro, la tracciabilità del prodotto classificato come dispositivo medico. E' CONVENUTO QUANTO SEGUE: 1. Premessa La premessa è parte integrante del presente accordo. 2. Oggetto del protocollo applicativo 2.1 Con il presente protocollo applicativo le parti intendono disciplinare l applicazione del compenso di copia privata sui supporti vergini (cd-r e dvd-r) esclusivamente utilizzati per l attività di diagnostica medica strumentale. 2.2 Le parti convengono di esentare dal pagamento del compenso di copia privata i supporti vergini (cd-r e dvd-r), di cui al punto 2.1, che l impresa acquisterà e cederà a soggetti pubblici o privati che utilizzano tali supporti per l attività di diagnostica medica strumentale o a distributori in possesso del certificato rilasciato dalla SIAE di cui al successivo punto 4 del presente protocollo. 3. Obbligazioni dell Impresa 3.1 All atto della sottoscrizione del presente protocollo, l impresa si impegna a fornire i dati di cui all allegato A - scheda anagrafica, che costituisce parte integrante del presente protocollo. 3.2 L impresa si impegna a destinare esclusivamente al mercato 4

medicale, i supporti vergini non soggetti al pagamento del compenso di copia privata in virtù del presente protocollo. A tal fine l impresa è tenuta ad inserire nel foglio istruzioni dei supporti vergini (cd-r e dvd-r) una dicitura che riporti espressamente il divieto di utilizzo di tali prodotti per la riproduzione di contenuti che non siano quelli espressamente previsti per l attività di diagnostica strumentale in campo medico. 3.3 Al fine di permettere alla SIAE la tracciabilità dei flussi di acquisto e vendita dei prodotti commercializzati non soggetti al pagamento del compenso di copia privata in virtù del presente protocollo, l impresa si impegna: a) in caso di vendita a soggetti privati, ad acquisire, conservare e, in caso di richiesta, esibire alla SIAE, copia della visura camerale dalla quale risulti l esercizio diretto da parte dell impresa acquirente - dell attività di diagnostica strumentale in campo medicale; b) ad esibire alla SIAE tutta la documentazione idonea a verificare la provenienza e la destinazione dei supporti vergini (cd-r e dvd-r) non soggetti al pagamento del compenso di copia privata in virtù del presente protocollo; c) a fornire alla SIAE copia di tutta la documentazione attestante l avvenuta iscrizione presso il registro dei fabbricanti di dispositivi medici (supporti per registrazione immagini radiografiche cd-r e dvd-r) istituito presso il Ministero della Salute; d) a comunicare alla SIAE gli elementi identificativi che, in base alla normativa prevista dal Ministero della Salute per l iscrizione al registro dei fabbricanti di dispositivi medici, verranno impressi su 5

(sigla) tutti i supporti vergini (cd-r e dvd-r) commercializzati quali dispositivi medici. e) a comunicare tempestivamente alla SIAE l eventuale cancellazione dell impresa dal registro dei fabbricanti di dispositivi medici istituito presso il Ministero della Salute e qualsiasi altra modifica riguardante le verifiche e valutazioni effettuate dall organismo notificato. f) a comunicare tempestivamente alla SIAE ogni altra variazione dei dati indicati nell anagrafica di cui all Allegato A che costituisce parte integrante di questo protocollo. 3.4 Al fine di permettere alla SIAE la verifica del corretto comportamento dell impresa riguardo gli obblighi derivanti dalla normativa sulla copia privata (art. 71-septies L. 633/41) nella sua qualità di obbligato principale e responsabile in solido l impresa si impegna a: consentire alla SIAE di effettuare i controlli sull attività di commercializzazione di tutti i prodotti. Detti controlli ai sensi dell art. 182 bis L.d.A - potranno essere effettuati dalla SIAE, anche a campione, mediante l accesso agli stabilimenti, magazzini, ed uffici, documenti e scritture contabili dell impresa o di terzi suoi distributori. 3.5 Nel caso in cui la cessione di supporti vergini che, in virtù del presente protocollo, sono stati esentati dal pagamento del compenso di copia privata sia effettuata a distributori commerciali, anziché a utilizzatori finali (soggetti pubblici e privati) che operano nel campo medicale, l impresa ha l obbligo di accertare che i propri clienti siano in possesso della certificazione SIAE di cui al punto 4 6

(sigla) del presente protocollo, in corso di validità, che consenta loro di acquistare i supporti vergini senza corrispondere il compenso di copia privata. Copia della certificazione dovrà essere acquisita e conservata fra i documenti contabili dell impresa per un minimo di 5 anni dalla data di cessione dei supporti vergini. L impresa si impegna altresì a comunicare trimestralmente a SIAE le quantità di supporti vergini cd-r e dvd-r ceduti ai propri distributori, indicando anche i nominativi di questi ultimi. 3.6 L impresa si impegna ad adottare un codice di condotta nel quale sia evidenziato che i supporti vergini (cd-r e dvd-r) per i quali, sulla base del presente protocollo, non è stato applicato il compenso, non possono essere utilizzati, ceduti o comunque destinati a scopi diversi dalla commercializzazione in campo medicale. Il codice di condotta, da comunicare alla SIAE, dovrà essere portato a conoscenza dei dipendenti, collaboratori e terzi ai quali l impresa consente l accesso nei propri locali. 3.7 Nel caso in cui l impresa fabbrichi o importi i supporti cd-r e dvd-r, risultando così obbligato principale alla corresponsione del compenso, all atto della dichiarazione trimestrale di vendita prevista dall art. 71-septies della L. 633/41, sarà tenuta ad indicare il totale dei cd-r e dvd-r ceduti senza l applicazione del compenso ai sensi del presente protocollo nella colonna Unità non assoggettate presente nel modello di dichiarazione. 3.8 L impresa è tenuta alla presentazione della dichiarazione trimestrale di vendita e alla corresponsione del compenso per tutti i 7

(sigla) supporti cd-r e dvd-r ceduti a soggetti diversi da quelli indicati nell art. 2 del presente protocollo. 4. Certificazione all impresa 4.1 La SIAE rilascerà all impresa - entro 7 giorni dalla sottoscrizione del protocollo applicativo - una certificazione (munita di elementi che ne comprovano l autenticità) che consentirà a quest ultima di acquistare i supporti vergini (cd-r e dvd-r) destinati al settore medicale senza l applicazione del compenso di copia privata. La certificazione avrà valore fino alla fine dell'anno solare di emissione e sarà rinnovata a richiesta dell impresa. Qualunque alterazione o falsificazione della certificazione rilasciata dall ente pubblico SIAE darà luogo a responsabilità civile e penale. 5. Violazione degli Obblighi da parte dell impresa 5.1 Qualora la SIAE, a seguito dei controlli di cui al punto 3.4 o nel caso di verifiche indirette ed incrociate, accerti il mancato rispetto da parte della impresa degli obblighi di cui all art. 3, punti 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6; 3.7; 3.8, il presente protocollo si intenderà immediatamente risolto. La risoluzione verrà comunicata mediante raccomandata a/r con ricevuta di ritorno. 5.2 La risoluzione per inadempimento del presente protocollo comporterà l obbligo a carico dell impresa di corrispondere il compenso dovuto ai sensi della normativa vigente sui supporti commercializzati, fatti salvi i maggiori danni che la SIAE potrà richiedere. 8

5.3 In caso di mancata osservanza degli obblighi assunti con la sottoscrizione del presente protocollo si applicheranno le disposizioni in materia di inadempimento e responsabilità contrattuale di cui al codice civile. 6. Durata 6.1 Il presente protocollo ha validità dalla data della stipula fino al 31 dicembre dell anno successivo a quello di stipula, e sarà rinnovato previa espressa richiesta dell Impresa. 6.2 Il venire meno dei requisiti soggettivi necessari per accedere al presente protocollo, comporterà l immediata cessazione di ogni esenzione. 7. Controversie La competenza a decidere di eventuali controversie in ordine all esecuzione del presente protocollo è demandata alla competenza del Foro di Roma. Letto, accettato e sottoscritto Redatto a Roma in due esemplari il Per la SIAE. Per l Impresa 9

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell informativa dovuta ai sensi del Codice della Privacy (D. Lgs. n. 196/2003), pubblicata sul sito web ufficiale della SIAE (www.siae.it), e fornisce il proprio consenso al trattamento dei dati personali da parte della SIAE. Per l impresa 10

SIAE COPIA PRIVATA PROTOCOLLO APPLICATIVO SUPPORTI MEDICALI ALLEGATO A La compilazione della presente scheda costituisce presupposto per la sottoscrizione del Protocollo applicativo per l acquisto/cessione di supporti vergini (cd-r e dvd-r) destinati ad essere utilizzati nell ambito di attività di diagnostica medica strumentale. La comunicazione di dati incompleti o non veritieri, ovvero il loro mancato aggiornamento, costituiscono motivo di risoluzione immediata di tale contratto. 1. DATI DELL IMPRESA DENOMINAZIONE DELL IMPRESA:.. PARTITA IVA: CODICE FISCALE:... SEDE COMMERCIALE: Via/Piazza Numero civico Città CAP.. RESPONSABILE RAPPORTI CON SIAE:. Tel:. Fax:.. E-mail: UBICAZIONE IMPIANTI: Via/Piazza Numero civico Città CAP.. UBICAZIONE MAGAZZINI: Via/Piazza Numero civico Città CAP.. Pagina 1di 2

2. STOCK INIZIALE PRODOTTI ALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DEL PROTOCOLLO: Quantità CD-R (con compenso copia privata già assolto): Quantità CD-R (con compenso di copia privata da assolvere): Quantità DVD-R (con compenso copia privata già assolto):.... Quantità DVD-R (con compenso di copia privata da assolvere): 3.DATI DI ISCRIZIONE AL REGISTRO FABBRICANTI DI DISPOSITIVI MEDICI DEL MINISTERO DELLA SALUTE CODICE FABBRICANTE: (indicare il codice attribuito dal Ministero della Salute) CODICE IDENTIFICATIVO DEL CATALOGO:... (indicare il codice dei prodotti attribuito dal fabbricante) CERTIFICATO CE DI QUALITA DEL PRODOTTO N... rilasciato da: DATA L IMPRESA (timbro e firma) Pagina 2 di 2