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PROTOCOLLO DI AZIONE VIGILANZA COLLABORATIVA CON POSTE ITALIANE PREMESSO CHE: - L art. 19 del decreto legge 24 giungo 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla l. 11 agosto 2014, n. 114, ha ridefinito le funzioni dell Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) stabilendo, tra l altro, al comma 2 che sono trasferiti alla medesima Autorità anche i compiti e le funzioni svolti dall Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all art. 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163; - L art. 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (Codice) dispone che l Autorità vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali, nonché, nei limiti stabiliti dal medesimo decreto legislativo, sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture esclusi dal suo ambito di applicazione, al fine di garantire l osservanza dei principi di cui all articolo 2 del decreto legislativo 163/2006 e, segnatamente, il rispetto dei principi di correttezza e trasparenza delle procedure di scelta del contraente, di tutela delle piccole e medie imprese attraverso adeguata suddivisione degli affidamenti in lotti funzionali e di economica ed efficiente esecuzione dei contratti, nonché il rispetto delle regole della concorrenza nelle singole procedure di gara; - L art. 4 del Regolamento in materia di attività di vigilanza e di accertamenti ispettivi dell Autorità, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014, dispone che le stazioni appaltanti possono chiedere all Autorità di svolgere un attività di vigilanza, anche preventiva, finalizzata a verificare la conformità degli atti di gara alla normativa di settore, all individuazione di clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale, nonché al monitoraggio dello svolgimento della procedura di gara e dell esecuzione dell appalto; - Il medesimo art. 4 del citato Regolamento in materia di attività di vigilanza e di accertamenti ispettivi dell Autorità individua ai commi 2 e 3 specifici presupposti per l attivazione della vigilanza collaborativa che, in quanto forma particolare di verifica di carattere prevalentemente preventivo, per essere esercitata efficacemente, non può rivolgersi alla totalità degli appalti indetti da una stazione appaltante, ma deve incentrarsi su particolari specifici casi ad alto rischio di corruzione; - L attività di vigilanza esercitata ai sensi dell art. 4 del citato Regolamento è volta a rafforzare ed assicurare la correttezza e la trasparenza delle procedure di affidamento poste in essere dalle stazioni appaltanti, a ridurre il rischio di contenzioso in corso di esecuzione, con efficacia dissuasiva di ulteriori condotte corruttive o comunque contrastanti con le disposizioni di settore; - Il Regolamento di vigilanza, ai commi 2 e 3 sopra richiamati, individua quattro ipotesi in cui la vigilanza collaborativa può essere richiesta dalle stazioni appaltanti : a) programmi straordinari 1

di interventi in occasione di grandi eventi di carattere sportivo, religioso, culturale o a contenuto economico ovvero a seguito di calamità naturali; b) programmi di interventi realizzati mediante investimenti di fondi comunitari; c) contratti di lavori, servizi e forniture di notevole rilevanza economica e/o che abbiano impatto sull intero territorio nazionale, nonché interventi di realizzazione di grandi infrastrutture strategiche; d) procedure di approvvigionamento di beni e servizi svolte da centrali di committenza o da altri soggetti aggregatori; CONSIDERATO CHE - In data 24.12.2015 Poste Italiane, nella persona dell Amministratore Delegato e Direttore Generale, Francesco Caio, ha inoltrato all ANAC richiesta di attivazione di vigilanza collaborativa; - la nota di Poste Italiane evidenzia sia la natura del soggetto richiedente, Società per Azioni recentemente quotata sul Mercato Telematico Azionario (MTA) gestito da Borsa Italiana SpA e titolare del Servizio Postale Universale, sia il conseguente assoggettamento disciplina della Parte Terza del D.Lgs. 163/2006 concernente i settori speciali per quanto funzionale all esercizio delle attività postali di cui all art. 211 del codice dei contratti pubblici; - la nota di Poste Italiane evidenzia altresì gli importanti investimenti che, in attuazione del Piano Industriale Poste 2020, la Società sta effettuando con impatto su tutto il territorio nazionale al fine di ammodernare e sviluppare nuove infrastrutture tecnologiche al servizio del Paese; - nel perseguimento delle finalità di cui sopra, Poste Italiane, individua specifiche procedure di gara di prossimo espletamento, riconducibili alla fattispecie delineata sub lettera c) dell art.4, comma 2, del Regolamento di Vigilanza dell Autorità, sopra richiamato, specificando che trattasi di appalti rientranti nell ambito informatico ed in quello logistico, di particolare impegno economico e di rilevante interesse in quanto rientranti nel piano di diffusione delle nuove tecnologie e relative attività core ; - l Autorità ritiene, pertanto, di avviare un attività di vigilanza speciale collaborativa in ragione di specifiche e rilevanti circostanze quali: la natura e la titolarità del servizio reso dal soggetto richiedente; l indicata rilevanza economica e l interesse strategico degli interventi individuati. TUTTO QUANTO PREMESSO l Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito anche l Autorità ) nella persona del Presidente, Raffaele Cantone E Poste Italiane SpA (di seguito anche Poste ) nella persona dell Amministratore Delegato, Francesco Caio sottoscrivono il presente PROTOCOLLO DI AZIONE 2

Articolo 1 (Premesse) 1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo di azione. Articolo 2 (Finalità) 1. Il presente Protocollo disciplina lo svolgimento dell attività di vigilanza collaborativa preventiva, come meglio indicato nei successivi articoli, finalizzata a verificare la conformità degli atti di gara alla normativa di settore, all individuazione di clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale, nonché al monitoraggio dello svolgimento della procedura di gara e dell esecuzione dell appalto. 2. Ai fini dell efficacia della vigilanza medesima, nei successivi articoli viene individuato, all interno di aree particolarmente critiche o di azioni/misure rilevanti, un numero limitato di specifici affidamenti sui quali espletare l attività prevista dall art. 4. 3. Il procedimento di verifica preventiva di cui al presente Protocollo si svolgerà secondo modalità e termini temporali coerenti con il fine di assicurare la tempestiva attivazione delle procedure e dei connessi adempimenti. Articolo 3 (Oggetto) 1. Poste Italiane e l Autorità intendono sviluppare un rapporto di collaborazione con riferimento alle procedure di affidamento nell ambito del Codice degli Appalti finalizzato al superamento di ogni eventuale criticità e all individuazione di un percorso di ottimizzazione delle procedure per prevenire fenomeni corruttivi e/o tentativi di infiltrazione criminale. 2. L attività che l Autorità porrà in essere riguarda il settore dei contratti pubblici, ivi inclusa la sicurezza sui luoghi di lavoro, e sarà incentrata su un totale di n. 2 affidamenti considerati a maggior rischio di seguito indicati: - fornitura di HW Storage per la trasformazione tecnologica del Gruppo da installare all'interno dei nuovi data center di Viale Europa e Torino suddiviso in n. 2 lotti per una durata di 24 mesi e un importo stimato di ca. 15.000.000; - servizio di trasporto tra centri di lavorazione di Poste Italiane, dei prodotti postali ed attività collegate nell ambito territoriale delle Regioni Sud 1 e Sud 2 di Poste Italiane (Regioni Puglia, Basilicata, Sicilia). Appalto suddiviso in n. 5 lotti su base provinciale, per una durata di 24 mesi, oltre una possibile opzione di rinnovo di un anno, per un importo stimato di ca. 10.000.000. 3. Poste Italiane, tutte le volte in cui la natura e la specifica tipologia degli affidamenti lo consentiranno, considererà le osservazioni formulate dall Autorità nell espletamento dell attività 3

di vigilanza collaborativa sui sopra indicati affidamenti benchmark per ulteriori affidamenti di analogo oggetto. Articolo 4 (Procedimento di verifica ) 1. Formano oggetto di verifica preventiva i seguenti documenti: bandi di gara o lettere di invito o inviti a presentare offerta nel caso di procedura negoziata; disciplinari di gara; capitolati; schemi di contratto; provvedimenti di nomina dei commissari e di costituzione della commissione giudicatrice; verbali del subprocedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse; provvedimenti di aggiudicazione, provvisoria e definitiva. Accordi quadro e relativa documentazione di gara e/o contrattuale c) i seguenti atti della fase di esecuzione dei contratti: perizie di variante; atti finalizzati alla conclusione di accordi bonari e contratti di transazione di cui agli articoli 240 e 239 del Codice; proposte/atti di risoluzione contrattuale o altri atti in autotutela; sospensioni contrattuali; riscontrate violazioni del protocollo di legalità, ove sottoscritto; riscontrati gravi inadempimenti e gravi ritardi ascrivibili a responsabilità dell appaltatore e provvedimenti conseguentemente assunti dall amministrazione (applicazioni di penali, segnalazioni, escussione della cauzione, esecuzione in danno, eventuale risoluzione e modalità di affidamento della prestazione residua ad altro operatore). 2. L Autorità si riserva comunque la facoltà di richiedere ulteriore documentazione ritenuta utile e/o necessaria ai fini del corretto svolgimento dell attività collaborativa. Articolo 5 (Ulteriori forme di collaborazione) 4

1. Poste Italiane, fermo restando quanto risulterà stabilito dalla nuova disciplina di recepimento delle Direttive UE 2014/24 e 2014/25, inserirà nella documentazione di gara e/o contrattuale relativa a ciascun affidamento di cui all art. 3, la seguente clausola: Poste Italiane si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell imprenditore o dei componenti la compagine sociale di controllo, o dei dirigenti apicali dotati di generali poteri di rappresentanza dell impresa sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp. Al fine di dare concreta attuazione a tale impegno Poste interagirà periodicamente con l ANAC la quale metterà a disposizione della stessa ogni utile elemento dalla medesima divulgabile per l attivazione della clausola. 2. Dopo i primi sei mesi dalla sottoscrizione del presente Protocollo di Azione Poste Italiane invia all Autorità un report dei contratti nei quali sono state contestate violazioni delle clausole e condizioni predisposte nei bandi per prevenire tentativi di infiltrazione criminale. Articolo 6 (Procedimento di vigilanza collaborativa) 1. Il procedimento di verifica si articola secondo le seguenti modalità: I. gli atti di cui al precedente articolo 3 e 4 sono trasmessi all Autorità preventivamente alla loro formale adozione da parte di Poste Italiane; II. a seguito della trasmissione l Autorità esprime un parere, anche formulando eventuali osservazioni; III. in particolare, qualora si individuino irregolarità o non conformità alle vigenti disposizioni normative o alle pronunce dell Autorità, l ANAC formula un rilievo motivato e lo trasmette a Poste Italiane. In tale ipotesi, Poste Italiane: a. se ritiene fondato il rilievo, vi si adegua, modificando o sostituendo l atto in conformità al rilievo stesso, inviando altresì copia del documento in tal senso rettificato; b. se, invece, non ritiene fondato il rilievo, presenta le proprie controdeduzioni all Autorità e assume gli atti di propria competenza. Articolo 7 (Durata) 1. Il presente Protocollo ha durata di un anno a decorrere dalla data della sua sottoscrizione. Articolo 8 (Verifica intermedia) 5

1. Dopo i primi sei mesi di collaborazione l Autorità e Poste Italiane procederanno ad una prima verifica dell efficacia delle attività poste in essere anche al fine di provvedere all aggiornamento o adeguamento dell oggetto della collaborazione per i successivi sei mesi. 2. Dopo i primi sei mesi dalla sottoscrizione del presente Protocollo di Azione Poste Italiane invia all Autorità un primo report relativo ai procedimenti/contratti che sono stati oggetto di vigilanza collaborativa specificando: - La data di pubblicazione degli atti oggetto di vigilanza collaborativa; - Lo stato del procedimento; - La presenza di eventuali contestazioni/riserve/contenzioso. Il contenuto del suddetto report viene tenuto in considerazione ai fini della valutazione di cui al precedente comma 1. Ulteriori report successivi al primo sono previsti, con cadenza semestrale, per tutta la durata del Protocollo ed anche in caso di eventuali rinnovi. Articolo 10 (Prerogative di Poste Italiane) 1. Le attività svolte dall Autorità nell ambito della vigilanza collaborativa disciplinata dal presente Protocollo di Azione non costituiscono né determinano ingerenza nella fase decisoria che rimane prerogativa esclusiva della stazione appaltante e di Poste Italiane, né in alcun modo ne possono limitare la responsabilità in merito. Restano, pertanto, fermi i poteri di vigilanza, segnalazione e sanzionatori istituzionalmente attribuiti all ANAC. Roma, 21 aprile 2016 Il Presidente dell Autorità Nazionale Anticorruzione Raffaele Cantone L Amministratore Delegato di Poste Italiane Francesco Caio 6