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COMUNE DI MONTEBELLO JONICO Provincia di Reggio Calabria VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE COPIA N. 33 DEL 26/04/2012 OGGETTO: CONCESSIONE DI COMODATO D USO DELL UNITA IMMOBILIARE DENOMINATA EX SCUOLA ELEMENTARE UBICATA IN LOCALITA FOSSATELLO DI MONTEBELLO JONICO ALL ISTITUTO DELL APPROCCIO CENTRATO SULLA PERSONA, ALL ASSOCIAZIONE COUNSELLING CENTER E ALL ASSOCIAZIONE NO PROFIT ARCHIGRAMMA PER LA CREAZIONE DI UN CENTRO RESIDENZIALE PER MINORI DISAGIATI. L'anno DUEMILADODICI, il giorno VENTISEI del mese APRILE di alle ore 17:00 nella sede del Comune, convocata nelle forme di legge, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza del Sindaco e degli assessori: Presenti Si No GUARNA ANTONIO Sindaco x ROMEO CARMELO Vicesindaco x BARBARO DEMETRIO ORESTE CREA GIUSEPPE FOTI FRANCESCO Assessore x Assessore x Assessore x MACHEDA BRUNO Assessore x MINNITI SANTO Assessore x Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Patrizia Bognoni. Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato. LA GIUNTA COMUNALE Vista la proposta di deliberazione avanzata dal Sindaco; Visto il testo unico delle Leggi sull ordinamento degli Enti Locali ; Visti i pareri espressi dai responsabili dei settori interessati sulla proposta della presente deliberazione ; Ad unanimità di voti e termini di legge; DELIBERA Di approvare la proposta specificata in premessa, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale. Con votazione unanime e separata ai sensi dell art. 134 la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

Proposta di deliberazione Oggetto: Oggetto: Concessione di Comodato d uso dell unità immobiliare denominata ex scuola elementare ubicata in località Fossatello di Montebello Jonico all Istituto dell Approccio Centrato sulla Persona, all Associazione Counselling Center e all Associazione no profit Archigramma per la creazione di un Centro Residenziale per Minori Disagiati.. IL PROPONENTE Vista la richiesta a firma della dott.ssa Maria Teresa Rizzo, referente del progetto per la creazione di un Centro Residenziale per Minori Disagiati, pervenuta al protocollo dell Ente in data 13.04.2012, acquisita al n.ro 4132; Visto che con detta nota i dott. Alberto Zucconi, legale rappresentante dell Istituto dell approccio Centrato sulla persona, del dott. Giuseppe Dattola, legale rappresentante dell Associazione Counselling Center e della dott.ssa Maria Teresa Rizzo, legale rappresentante dell Associazione no profit Archigramma, hanno richiesto la concessione in uso dell unità immobiliare denominata ex scuola elementare ubicata in località Fossatello di Montebello Jonico; Atteso che l immobile richiesto rientra nell elenco dei locali e delle strutture di proprietà del Comune da concedere in uso a gruppi, enti ed associazioni, come da Delibera di Giunta n. 56 del 19.07.2011; Visto il Regolamento disciplinante l uso e la concessione dei locali di proprietà del Comune, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 27.04.2000; Visto il Testo Unico delle Leggi sull Ordinamento degli Enti Locali; Ritenuto opportuno procedere alla concessione in uso del locale sopra indicato; PROPONE Di approvare lo schema di comodato d uso tra il Comune di Montebello Jonico e le Associazioni per la costituzione del Centro Residenziale per Minori Disagiati ; Di concedere l uso dei locali specificati nella convenzione, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. Il Proponente Il Sindaco f.to Dott. Antonio Guarna PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE Resi ai sensi dell art. 49 Testo Unico delle Leggi sull Ordinamento degli Enti Locali PARERE DI REGOLARITA TECNICA Visto con parere FAVOREVOLE Montebello Jonico, Il Responsabile del Settore Urbanistica LL. PP. E Servizi f.to Arch. Antonino Claudio Diano

CONTRATTO DI COMODATO D USO DELL UNITA IMMOBILIARE DENOMINATA EX SCUOLA ELEMENTARE UBICATA IN LOCALITA FOSSATELLO DI MONTEBELLO JONICO TRA il COMUNE DI MONTEBELLO JONICO (RC), con sede in Montebello Jonico, Via Portovegno - cap. 89064 - Partita Iva: 00710360801, di seguito denominato anche come comodante E L ISTITUTO DELL APPROCCIO CENTRATO SULLA PERSONA, L ASSOCIAZIONE COUNSELLING CENTER E L ASSOCIAZIONE NO PROFIT ARCHIGRAMMA, nella persona dei suoi legali rappresentanti, rispettivamente il dott. Alberto Zucconi, nato a Firenze il il 31.05.1946, con sede in Roma alla Piazza Vittorio Emanuele II, n. 99; il dott. Giuseppe Dattola, nato a Reggio Calabria il 11.12.1957, con sede legale in Reggio Calabria via Crisafi, n. 6; la dott.ssa Maria Teresa Rizzo, nata a Reggio Calabria il 22.06.1974, con sede operativa in Reggio Calabria, via Aspromonte, n. 16, quindi denominati anche come comodatari Premesso: - che alcuni immobili di proprietà del Comune di Montebello Jonico attualmente inutilizzati; - che l immobile richiesto rientra nell elenco dei locali e delle strutture di proprietà del Comune da concedere in uso a gruppi, enti o associazioni, come da Delibera di G. C. n.. 57 del 19.07.2011; - che il Comune ha interesse ad evitare che la perdurante inutilizzazione determini nel tempo un suo inevitabile degrado architettonico ed ambientale, ed intende quindi riqualificarne la presenza nel territorio; Tutto ciò premesso, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 Premesse Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. Articolo 2 Oggetto Il Comune di Montebello Jonico concede in comodato all ISTITUTO DELL APPROCCIO CENTRATO SULLA PERSONA, ALL ASSOCIAZIONE COUNSELLING CENTER E ALL ASSOCIAZIONE NO PROFIT ARCHIGRAMMA, che accetta, l immobile di proprietà comunale ubicata in Fossatello di Montebello Jonico denominata ex scuola elementare, per costituire un raggruppamento operativo al fine di realizzare un Centro Residenziale per Minori Disagiati di concerto con le politiche giovanili del Comune di Montebello Jonico, (si allegano elaborati progettuali). I suddetti immobili sono accettati dal Comodatario nelle condizioni di fatto e di diritto in cui si trovano (comprensivo di eventuali aree e pertinenze), come da apposito verbale redatto alla consegna. Articolo 3 Durata Il contratto ha una durata temporanea di anni tre più due. Il contratto è rinnovabile alla scadenza, salvo che le parti non abbiano concordato il suo rinnovo per iscritto prima della data di scadenza. Articolo 4 Oneri del comodatario Il comodatario è tenuto a custodire e consegnare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia e non può servirsene che per l uso determinato dal contratto.

Al fine di una migliore conservazione dei beni concessi in comodato, il comodatario si obbliga a svolgere le seguenti attività: a) effettuazione delle pulizie dei locali dai in concessione, sia interni che esterni; b) piccola manutenzione dei locali, manutenzione delle aree verdi, per assicurarne l agibilità; raccolta e smaltimento dei rifiuti e dell erba prodotti dall effettuazione delle pulizie e dalla manutenzione delle aree verdi, secondo le disposizioni delle competenti strutture sanitarie o comunali; Articolo 5 Presa in consegna Il comodatario dichiara di aver visitato gli immobili oggetto del presente atto di comodato e dichiara di ritenerli idonei allo svolgimento delle predette attività, obbligandosi a riconsegnarli alla scadenza del contratto liberi da persone e cose e con gli impianti in condizioni di regolare funzionamento. Gli stessi immobili, oggetto del comodato di cui al presente atto, sono riemssi nella disponibilità del comodatario, con verbale di consegna redatto dall ufficio tecnico comunale. Articolo 6 Spese per l uso della cosa Il comodatario dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria degli immobili avuti in comodato, ivi compresa quella degli eventuali oneri accessori e quant altro, forniture e/o servizi, occorrenti per l uso previsto dal presente atto. Il comodatario, nei limiti della destinazione di cui all art. 2 del presente contratto, provvederà, ove necessario e comunque previa autorizzazione scritta del comodante, ad adeguare gli immobili

concessi in comodato ed i relativi impianti alle proprie esigenze d uso nel rispetto delle vigenti normative, con particolare riguardo a quelle in materia antinfortunistica e di sicurezza del lavoro, nonché alle disposizioni di legge emanate in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell esercizio ferroviario, di cui al D.P.R. 753/80 e successive modificazioni. Il comodatario ha facoltà di fruire, per un periodo di dieci giorni dalla data di consegna degli immobili e nei limiti richiesti dalla loro destinazione d uso, delle utenze e dei servizi eventualmente individuati ed espressamente riportate nel verbale di consegna per la fornitura dell energia elettrica, gas, acqua, e/o di quant altro occorrente, a fronte del pagamento di una somma forfetaria che sarà determinata e successivamente comunicata dal competente ufficio tecnico. Entro il citato termine di dieci giorni, il comodatario ha l obbligo di stipulare direttamente con i fornitori tutti i contratti necessari di fornitura di energia elettrica, gas, acqua, e quant altro necessario per l uso previsto dal presente atto. Articolo 7 Modifiche e addizioni Il comodatario non può apportare, anche se a proprie spese, alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali concessi in comodato senza il preventivo consenso scritto e l approvazione del relativo progetto da parte del comodatario. Le migliorie ed addizioni che venissero eseguite, anche con la tolleranza del comodante, resteranno di proprietà del comodante senza che questi abbia l obbligo di corrispondere alcun indennizzo o compenso. Negli altri casi, il comodatario avrà l obbligo della rimessa in pristino, a proprie spese, a semplice richiesta del comodante anche nel corso del comodato. Il comodatario ha l obbligo di richiedere, a propria cura e spese, ai competenti organi amministrativi ogni eventuale autorizzazione o permesso prescritto dalla normativa vigente per l esecuzione dei lavori di cui sopra.

Articolo 8 Divieto di cessione e subcomodato Il comodatario non può cedere il presente contratto, mentre ha la facoltà di subcomodare i locali, anche parzialmente, purché ne venga mantenuta la destinazione d uso, previa autorizzazione scritta del Comune di Montebello Jonico e/o del Comodante, salva comunque la propria responsabilità per l adempimento da parte del subcomodatario di tutto quanto stabilito dal presente contratto. Il comodatario deve comunicare per iscritto al comodante il nominativo/ragione sociale del soggetto sub comodatario. Articolo 9 Accesso ed ispezione Il comodante ha il diritto di accedere in qualsiasi momento ai locali concessi in comodato con il proprio personale, o con il personale appositamente autorizzato, per ogni accertamento e/o verifica ritenuti opportuni ad assicurare le esigenze connesse all esercizio ferroviario. Il comodante ha altresì il diritto di occupare parzialmente e temporaneamente gli immobili concessi in comodato per esigenze connesse all esercizio ferroviario e realizzare sui locali oggetto del presente contratto ogni intervento ritenuto funzionale al soddisfacimento delle esigenze dei clienti del servizio ferroviario. Al comodante spetta in via esclusiva lo sfruttamento commerciale e pubblicitario degli immobili oggetto del presente contratto. Articolo 10 Responsabilità

Il comodatario esonera espressamente il comodante da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero derivargli per qualsiasi titolo o ragione, anche per fatti dolosi o colposi di terzi, ivi compresi i fatti del personale addetto all uso dei locali ed all esecuzione degli oneri di cui all art. 4 del presente contratto. Il comodatario esonera espressamente il comodante da ogni responsabilità per danni od infortuni che possano derivare a terzi, ivi compreso al personale addetto all uso dei locali ed alla prestazione dei servizi di cui all art. 4 del presente contratto, per l uso dei locali concessi in comodato, o comunque verificatisi nei locali stessi, anche a causa di terzi. Ai fini del presente articolo è considerato terzo anche il subcomodatario ed il personale da esso incaricato. Articolo 11 Prescrizioni di sicurezza e norme di salvaguardia ambientale Il comodatario si obbliga a stipulare ed a mantenere in vita per tutta la durata del presente comodato una polizza assicurativa presso Compagnia di primaria importanza e per un congruo massimale, stabilito dall ufficio tecnico, contro tutti i rischi che possano gravare sull immobile e per responsabilità civile. La polizza dovrà contenere clausola che preveda la risarcibilità diretta del comodante e, in caso di responsabilità civile, del danneggiato. A richiesta del comodante, il comodatario dovrà esibire copia della polizza e delle quietanze di pagamento del premio. Articolo 12 Recesso Il comodatario ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto, purchè dia al Comodante preventiva comunicazione del recesso a mezzo di lettera raccomandata A.R.. Articolo 13

Clausola risolutiva espressa Costituiscono cause di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell art. 1456 c.c. per fatto e colpa del comodatario, salvo il diritto al risarcimento dei la violazione degli obblighi ed oneri di cui agli artt. 2, 4, 6, 8 e 11 del presente contratto. Articolo 14 Clausola fiscale Nessun corrispettivo è dovuto per il presente comodato. Articolo 15 Domicilio e clausola arbitrale Per ogni effetto dipendente dal presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, le parti eleggono i seguenti domicili anche fiscali: - Comodante = Comune di MONTEBELLO JONICO (RC), Via Portovegno, 89064 - partita IVA: 00710360801; - Comodatario = all ISTITUTO DELL APPROCCIO CENTRATO SULLA PERSONA, ALL ASSOCIAZIONE COUNSELLING CENTER E ALL ASSOCIAZIONE NO PROFIT ARCHIGRAMMA, nella persona dei suoi legali rappresentanti, rispettivamente il dott. Alberto Zucconi, nato a Firenze il il 31.05.1946, con sede in Roma alla Piazza Vittorio Emanuele II, n. 99; il dott. Giuseppe Dattola, nato a Reggio Calabria il 11.12.1957, con sede legale in Reggio Calabria via Crisafi, n. 6; la dott.ssa Maria Teresa Rizzo, nata a Reggio Calabria il 22.06.1974, con sede operativa in Reggio Calabria, via Aspromonte, n. 16. Le parti convengono che tutte le controversie, comunque derivanti dal presente contratto ivi compresa la sua interpretazione ed esecuzione saranno deferite, secondo quanto previsto dagli artt. 806 c.p.c. e seguenti del Codice di Procedura Civile ad un Collegio arbitrale composto di tre membri, di cui uno designato da ciascuna delle parti ed il terzo di comune accordo, ovvero in

assenza di accordo, direttamente dal Presidente del Tribunale di Reggio Calabria. Le parti convengono altresì che il Collegio deciderà secondo diritto ed entro centottanta giorni dalla sua costituzione. Il Collegio arbitrale avrà sede a Reggio Calabria. Articolo 16 Modifiche al contratto Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non mediante atto scritto. Articolo 17 Applicazione delle norme Per quanto non previsto dal presente contratto, le parti fanno espresso riferimento alle leggi vigenti, alle consuetudini ed usi locali. Montebello Jonico, lì Per il Comune di Montebello Jonico Per il Progetto Centro Residenziale per Minori Disagiati I legali rappresentanti ISTITUTO DELL APPROCCIO CENTRATO SULLA PERSONA Dott. Albero Zuccali ASSOCIAZIONE COUNSELLING CENTER Dott. Giuseppe Dattola ASSOCIAZIONE ARCHIGRAMMA Dott.ssa Maria Teresa Rizzo

*************** *************** Ai sensi e per gli effetti dell art. 1341 CC, le Parti dichiarano di approvare specificatamente gli artt. 2, 4, 6, 7, 8, 10,11, 12, 13, 15, 16 e 17 del presente contratto. Montebello Jonico, lì Per il Comune di Montebello Jonico Per il Progetto Centro Residenziale per Minori Disagiati I legali rappresentanti ISTITUTO DELL APPROCCIO CENTRATO SULLA PERSONA Dott. Albero Zuccali ASSOCIAZIONE COUNSELLING CENTER Dott. Giuseppe Dattola ASSOCIAZIONE ARCHIGRAMMA Dott.ssa Maria Teresa Rizzo

Letto, confermato e sottoscritto Il Sindaco-Presidente f.to dott. Antonio Guarna Il Segretario Comunale f.to dott.ssa Patrizia Bognoni ESTREMI DI PUBBLICAZIONE Il sottoscritto messo comunale dichiara che la presente deliberazione viene oggi affissa all albo pretorio on line al n.ro Montebello Jonico, lì vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. IL MESSO COMUNALE f.to Sig.F.Pansera Attesto, su dichiarazione resa dal messo comunale, che la presente deliberazione viene pubblicata oggi all Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi e contestualmente viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari con prot. n. Montebello Jonico, lì del Il Segretario Comunale f.to Dott.ssa Patrizia Bognoni ESTREMI DI ESECUTIVITA Attesto che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il. - Ai sensi dell art. 134, comma 3 D.Lgs. n. 267/2000 (decorsi dieci giorni dalla pubblicazione); - Ai sensi dell art. 134, comma 4 D.Lgs. n. 267/2000 (immediatamente esecutiva). Montebello Jonico, lì Il Segretario Comunale f.to Dott.ssa Patrizia Bognoni E copia conforme all originale. lì Il Segretario Comunale Dott.ssa Patrizia Bognoni