SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Documenti analoghi
TESTO PROPOSTO DALLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE. Introduzione nel codice penale del reato di inquinamento processuale e depistaggio (n.

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

d iniziativa dei senatori BISINELLA, BELLOT, MUNERATO, ZIZZA, LANIECE, DALLA TOR, ASTORRE, DI GIACOMO, NACCARATO, MANCUSO e CONTE

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 14 aprile 2010 (v. stampato Senato n. 2043)

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE GREGORIO FONTANA, CINZIA MARIA FONTANA

d iniziativa dei senatori CASSON, BIANCO, D AMBROSIO, CHIURAZZI, DE SENA, GALPERTI, GARRAFFA, INCOSTANTE, MARITATI e DELLA MONICA

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE BOLOGNESI, DE MARIA, BERRETTA, BARUFFI, GHIZZONI, FABBRI

Atti parlamentari 138 Senato della Repubblica N XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI. Relazione tecnica

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE APPROVATA DALLA CAMERA DEI DEPUTATI. il 24 settembre 2014 (v. stampato Senato n. 1627)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

ENATO DELLA REPUBBLICA

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

Atti parlamentari 2 Senato della Repubblica N. 3277

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2143

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLIC RELAZIONE DELLA 2 COMMISSIONE PERMANENTE

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato BARBARO

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1767

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1484

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE CAUSI, MISIANI

869ª e 870ª Seduta Pubblica

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Modifiche alla Tabella F allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SERIE GENERALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. Roma - Lunedì, 19 agosto 2013 AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

1. col concorso di taluna delle circostanze indicate nel n. 2 dell'articolo 61;

TESTO PROPOSTO DALLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE. Introduzione del delitto di tortura nell ordinamento italiano

(Modifica dell articolo 600 del codice penale)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

SENATO DELLA REPUBBLICA

EMANA il seguente decreto legislativo:

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 853

«ART. 4-bis. 1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di

CRISTOFARO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 217

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 203

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. n. 2197, D INIZIATIVA DEI DEPUTATI DELFINO, FORLANI

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 3004

Atti Parlamentari XVII Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 721

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 2301

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

VIII COMMISSIONE AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2006, n.311

SENATO DELLA REPUBBLICA

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato; Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 28

SOMMARIO. PA R T E PR I MA Roma - Gioved ', 5 aprile 2007 AVVISO AGLI ABBONATI

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 20. Concessione di amnistia e indulto. d iniziativa dei senatori MANCONI, COMPAGNA, CORSINI e TRONTI

SENATO DELLA REPUBBLICA

ATTI PARLAMENTARI XVII LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI SUL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 405

SENATO DELLA REPUBBL1C

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 2252

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

Congelamento e confisca di beni strumentali e proventi da reato: attuata la direttiva europea

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

SENATO DELLA REPUBBLICA

LEGGE COSTITUZIONALE 11 marzo 1953, n. 1

LE MODIFICHE ALLA COSTITUZIONE VIGENTE PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI TITOLO IV RAPPORTI POLITICI

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 402

SENATO DELLA REPUBBLICA

A.C B. Introduzione dei reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Norme in materia di corruzione. d iniziativa del senatore D ALIA

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

SENATO DELLA REPUBBLICA. RELAZIONE DELLA f COHMISSIONE PERMANENTE

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2225

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1574

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 2270

D. Lgs. del 18 dicembre 1997, n. 473

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

d iniziativa dei senatori LUCIDI, SERRA, CRIMI, CAPPELLETTI, SCIBONA, CASTALDI, FUCKSIA, VACCIANO, DONNO, AIROLA, MOLINARI e BLUNDO

Supplemento ordinario n. 15/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 70

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 9 luglio 2015

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA

d iniziativa dei deputati BUSINAROLO, AGOSTINELLI, FERRARESI e SARTI (V. Stampato Camera n. 3365)

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 2191

Transcript:

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 1544-A Relazione orale Relatore Federici TESTO PROPOSTO DALLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA) Comunicato alla Presidenza il 7 maggio 2004 PER IL DISEGNO DI LEGGE Modifica all articolo 61 del codice penale d iniziativa del senatore DE CORATO COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 2002 TIPOGRAFIA DEL SENATO (1000)

Atti parlamentari 2 Senato della Repubblica N. 1544-A INDICE Pareri: della 1ª Commissione permanente... Pag. 3 della 5ª Commissione permanente...» 4 Disegno di legge: testo d iniziativa del senatore De Corato e testo proposto dalla Commissione...» 5

Atti parlamentari 3 Senato della Repubblica N. 1544-A PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) (Estensore: Boscetto) 30 marzo 2004 La Commissione, esaminato il disegno di legge, considerato che l età avanzata della vittima rientra, per costante giurisprudenza, tra le circostanze aggravanti di cui al vigente articolo 61, primo comma, numero 5), del codice penale e considerato che la novella proposta dal disegno di legge in titolo appare potenzialmente foriera di ingiustificate sperequazioni e contraria al principio costituzionale di ragionevolezza sottraendo al giudice la valutazione, caso per caso, in merito alla sussistenza dell aggravante in questione, esprime, per quanto di competenza, parere contrario.

Atti parlamentari 4 Senato della Repubblica N. 1544-A PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO) (Estensore: Ferrara) sul disegno di legge e su un emendamento 5 maggio 2004 La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge e l emendamento 1.0.3 (testo 2), per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta.

Atti parlamentari 5 Senato della Repubblica N. 1544-A DISEGNO DI LEGGE DISEGNO DI LEGGE D iniziativa del senatore De Corato Testo proposto dalla Commissione Modifica all articolo 61 del codice penale Modifiche agli articoli 625, 640 e 646 del codice penale e alla legge 7 giugno 2000, n. 150 Art. 1. Art. 1. 1. All articolo 61 del codice penale, al primo comma, dopo il numero 11), è aggiunto il seguente: «11-bis) l aver commesso il fatto contro persona di età pari o superiore ai 65 anni». 1. All articolo 625 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, dopo il numero 5), è inserito il seguente: «5-bis) se il fatto è commesso contro una persona che ha compiuto gli anni settanta»; b) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: «La circostanza attenuante prevista dall articolo 62-bis, se concorre con la circostanza aggravante di cui al numero 5-bis) del primo comma, non può essere ritenuta equivalente o prevalente rispetto ad essa e la diminuzione di pena si opera sulla quantità di pena risultante dall aumento conseguente alla predetta aggravante». 2. All articolo 640 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo comma, dopo il numero 1), è inserito il seguente: «1-bis) se il fatto è commesso contro una persona che ha compiuto gli anni settanta»; b) dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente: «La circostanza attenuante prevista dall articolo 62-bis, se concorre con le cir-

Atti parlamentari 6 Senato della Repubblica N. 1544-A (Segue: Testo del disegno di legge) (Segue: Testo proposto dalla Commissione) costanze aggravanti di cui al secondo comma, non può essere ritenuta equivalente o prevalente rispetto ad esse e la diminuzione di pena si opera sulla quantità di pena risultante dall aumento conseguente alle predette aggravanti». 3. All articolo 646 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo comma, dopo le parole: «deposito necessario» sono inserite le seguenti: «ovvero se il fatto è commesso contro una persona che ha compiuto gli anni settanta»; b) dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente: «La circostanza attenuante prevista dall articolo 62-bis, se concorre con le circostanze aggravanti di cui al terzo comma, non può essere ritenuta equivalente o prevalente rispetto ad esse e la diminuzione di pena si opera sulla quantità di pena risultante dall aumento conseguente alle predette aggravanti». Art. 2. 1. All articolo 1, comma 5, lettera d), della legge 7 giugno 2000, n. 150, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ivi incluse le azioni di prevenzione, che possono essere oggetto di apposite campagne informative promosse dai Ministeri dell interno e del lavoro e delle politiche sociali a valere anche sulle risorse di cui all articolo 14, in relazione a quanto previsto dagli articoli 625, primo comma, numero 5-bis), 640, secondo comma, numero 1-bis), e 646, secondo comma, del codice penale».

E 0,50