Sulla tutela del patrimonio arboreo

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Comune di Cerro Maggiore provincia di Milano Regolamento Sulla tutela del patrimonio arboreo Adottato con deliberazione del consiglio comunale 15 del 28/2/05. In vigore dal 28/4/05.

INDICE: Art. 1 - Principi Generali Art. 2 - Ambito di applicazione Art. 3 - Divieti Art. 4 - Interventi prescritti Art. 5 - Protezione degli alberi prima del rilascio della concessione edilizia Art. 6 - Esenzione di autorizzazione Art. 7 - Deroghe ai divieti di abbattimento Art. 8 - Salvaguardia fitopatologica obbligo abbattimento alberi morti o ammalati loro sostituzione Art. 9 - Profilassi delle malattie letali endemiche Art. 10 Aree degradate o incolte Art. 11 - Sanzioni amministrative Art. 12 - Riferimenti legislativi Art. 13 Verifiche tecniche Art. 14 - Entrata in vigore

ART. 1 PRINCIPI GENERALI L'Amministrazione Comunale, attraverso il presente regolamento, intende tutelare il patrimonio arboreo, oltre a promuovere e diffondere la sensibilità e la cultura naturalistica nei cittadini e negli operatori del verde. ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE Il presente regolamento si applica a protezione degli alberi presenti entro i confini comunali. Risultano esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento i boschi di cui alla L.R. n. 27 del 28/10/2004 (articolo 3). Sono oggetto di protezione gli alberi: con una circonferenza del tronco di almeno 80 centimetri, misurata a mt. 1,30 da terra e/o con almeno 12 metri di altezza, nonché le essenze che, per caratteristiche proprie della specie, non raggiungono le dimensioni succitate. Nel caso di alberi (policormici) con più tronchi si considererà la somma delle circonferenze dei singoli tronchi, misurate come sopra precisato. L'Amministrazione Comunale, si riserva la possibilità di tutelare piante che, pur non raggiungendo le dimensioni succitate, siano giudicate di particolare pregio. Non sono soggetti alla disciplina del presente regolamento gli alberi e i gruppi di alberi per i quali sono stabilite particolari forme di protezione in base a norme superiori più restrittive. Il presente regolamento non si applica agli alberi da frutta ad eccezione di: Castagno ( Castanea sativa) Gelso ( Morus alba, nigra) Noce ( Juglans regia) Ciliegio (Prunus avium) Olivo (Olea europaea )

ART. 3 DIVIETI Nell ambito di applicazione del presente regolamento è vietato: a) abbattere, rimuovere, danneggiare gli alberi protetti di cui all art. 2; b) effettuare capitozzature; c) effettuare operazioni che comportino l impermeabilizzazione del terreno d) procedere a scavi di qualsiasi natura; e) ammassare materiali di qualunque tipo; f) versare su o nel terreno, sali dannosi, oli, prodotti acidi o alcalini potenzialmente dannosi per le piante. Con riferimento ai punti c), d), e), f), non sussiste divieto allorquando le operazioni siano effettuate ad una distanza dalla pianta superiore a 10 volte il diametro del fusto, misurato a mt. 1,30 da terra. Con riferimento al punto c) il divieto non sussiste per alberi su strade ed aree pubbliche, qualora si adottino in altro modo precauzioni per evitare la morte degli alberi. ART. 4 INTERVENTI PRESCRITTI Il Dirigente competente, potrà prescrivere che il proprietario di un terreno adotti determinati interventi per la cura, la conservazione, la difesa degli alberi protetti ai sensi dell art. 2 del presente regolamento. Il personale incaricato dell'area Tecnica delle disposizioni contenute nelle autorizzazioni. verificherà il rispetto e l adempimento ART. 5 PROTEZIONE DEGLI ALBERI PRIMA DEL RILASCIO DELLA CONCESSIONE EDILIZIA In sede di presentazione di progetti per il rilascio dello specifico titolo abilitativo ed, per interventi di lavori di demolizione, costruzione, ricostruzione e/o ampliamento, nonché per interventi sottoposti a denuncia d inizio attività edilizia, tutti gli alberi, aventi le caratteristiche di cui all art. 2 del presente regolamento, insistenti sull area oggetto dell intervento, dovranno essere rigorosamente rilevati ed indicati su apposita planimetria in scala non superiore a 1:200 con allegata documentazione fotografica. I progetti dovranno essere studiati in maniera da rispettare gli alberi di cui all art. 2, esistenti, avendo cura di non offendere l apparato radicale.

Alla pratica edilizia andrà sempre acclusa la dichiarazione del proprietario di cui all allegato 1 del presente regolamento e le eventuali disposizioni in merito. In caso di autorizzazione all abbattimento, al fine di reintegrare la consistenza del patrimonio arboreo esistente, l Amministrazione Comunale richiederà al proprietario, o all'avente titolo dell intervento edilizio, di piantare nuovi alberi in sostituzione di quelli rimossi nel rispetto delle prescrizioni tecniche indicate nell allegato 5 del presente regolamento, precisandone specie e dimensioni. Nel caso sussistano situazioni d impossibilità oggettiva, riconosciute dal Dirigente competente, nel piantare nuovi alberi nel lotto di terreno oggetto dell intervento edilizio, il proprietario o l avente titolo dell intervento edilizio, dovrà provvedere, a mettere a dimora nuovi alberi in luoghi, al di fuori dell area oggetto dell intervento. L Amministrazione Comunale indicherà le aree dove dovranno essere messi a dimora gli alberi, nonché le essenze tipiche locali da piantumare.l elenco delle essenze tipiche locali costituisce l allegato 3) del presente regolamento. Il proprietario dovrà costituire, a garanzia di quanto sopra, specifico deposito cauzionale o polizza fidejussoria sostitutiva, di entità pari al valore delle piante da mettere a dimora. Tale deposito verrà svincolato ad attecchimento dei nuovi alberi, dopo la verifica da parte dei competenti Uffici, comunque non prima di 1 (uno) anno dalla messa a dimora degli stessi. Il numero degli alberi da mettere a dimora, a reintegro del patrimonio arboreo, verrà determinato sulla base dei prezzi desunti dal listino prezzi delle piante ornamentali dell Assoverde (Associazione Italiana Costruttori del verde) relativo all anno in vigore al momento del rilascio dell autorizzazione. ART. 6 ESENZIONE DI AUTORIZZAZIONE Si prescinde dalle previste richieste di autorizzazione quando: a) il proprietario sia obbligato a rimuovere o a modificare la struttura degli alberi a seguito di sentenza giudiziaria; b) dall albero possano derivare immediati pericoli a persone o cose. Relativamente alla lettera b) il proprietario potrà procedere all intervento, avendo avuto cura, per quanto possibile, di avvisare comunicando successivamente per iscritto al Sindaco le ragioni d urgenza che lo hanno determinato. Sono inoltre esenti dall autorizzazione, gli alberi che insistono su vie o aree pubbliche, che ricorrono nelle condizioni di cui alle lettere a) e b), e quelli individuati nell ambito di un intervento approvato con progetto dai competenti organi comunali.

ART. 7 DEROGHE AI DIVIETI DI ABBATTIMENTO Il Dirigente competente, può autorizzare l abbattimento di alberi soggetti a tutela, in deroga al divieto di cui all art. 2, quando: a) l albero sia ammalato e la sua conservazione, anche previa considerazione dell interesse pubblico, non sia possibile; b) l albero, per cause naturali o per interventi inadeguati effettuati nel passato, risulti aver compromesso irrimediabilmente, il suo normale sviluppo vegetativo; c) l albero, a causa dello sviluppo vegetativo dell apparato radicale comprometta in modo rilevante strutture e/o manufatti; d) la pianta è palesemente infestante, quale : Robinia pseudoacacia,ailanthus altissima, Brussonetia papirifera; e) l'interessato alleghi alla richiesta di autorizzazione per effettuare l abbattimento di alberi, un progetto di ristrutturazione ambientale, ovvero venga previsto il riordino degli alberi presenti nell area interessata, alla cui approvazione resta subordinato. Relativamente alle lettere a) e c), su richiesta, si dovranno produrre eventuali relazioni redatte da specialisti o tecnici abilitati. La richiesta tendente ad ottenere la deroga dovrà essere presentata per iscritto al Comune, mediante il modulo riportato nell allegato 2 del presente regolamento, la relativa autorizzazione verrà rilasciata dopo l accertamento dei necessari presupposti. Non sono soggetti ad autorizzazione gli interventi su piante dimoranti all interno di azienda vivaistica. ART. 8 SALVAGUARDIA FITOPATOLOGICA OBBLIGO ABBATTIMENTO ALBERI MORTI O AMMALATI LORO SOSTITUZIONE E fatto obbligo al proprietario provvedere, previo conseguimento dell' autorizzazione di cui all art. 7 lettera a), all abbattimento dell albero ammalato o morto e sua sostituzione con altre essenze le cui caratteristiche dovranno essere preventivamente concordate con gli Uffici del Settore competente.

ART. 9 PROFILASSI DELLE MALATTIE LETALI EPIDEMICHE L abbattimento della pianta malata dovrà avvenire durante i periodi asciutti e/o freddi, preferibilmente in estate o in inverno, evitando la diffusione della segatura derivata dal taglio mediante l uso degli aspiratori. Il materiale di risulta dovrà essere tempestivamente allontanato su idonei mezzi chiusi e avviato ad idoneo smaltimento. Le ceppaie degli alberi tagliati dovranno essere asportate ed il terreno dovrà essere sostituito con coltivo trattato con prodotti anticrittogamici. ART. 10 AREE DEGRADATE O INCOLTE 1. Fatta salva l applicazione delle disposizioni normative vigenti in ordine alla manutenzione delle aree private non edificate, il soggetto che ne abbia l effettiva disponibilità cura la corretta manutenzione di tali aree ed in particolare effettua lo sfalcio periodico delle erbe infestanti e di essenze che sono causa di allergie o comunque di molestia per la salute pubblica. 2. Con provvedimento motivato e per ragioni di igiene o di decoro, il Sindaco, su parere del competente ufficio comunale, dispone la manutenzione, la conservazione e la ricomposizione delle aree verdi, anche con la messa a dimora di essenze compatibili con l intorno urbano al fine di evitare l ulteriore propagazione o lo sviluppo di erbe o piante infestanti o pericolose per la salute pubblica. ART. 11 SANZIONI AMMINISTRATIVE In caso di inosservanza del presente regolamento, verranno applicate, a carico del proprietario e della ditta esecutrice del lavoro, in ragione di ciascun albero, le sanzioni seguenti: a) danni, all apparato radicale, scortecciature, strozzature da legature,capitozzatura, con danneggiamento consistente della pianta soggetta a protezione da Euro 52,00 a Euro 130,00

b) abbattimento di un albero soggetto a protezione senza la prescritta autorizzazione da Euro 260,00 a Euro 770,00 c) restanti violazioni al regolamento, non previste nel presente articolo da Euro 78,00 a Euro 310,00 In aggiunta alla sanzione prevista alla lettera b), l Amministrazione Comunale, nel caso di danneggiamento grave o abbattimento di albero di particolare valore ornamentale e/o ambientale, potrà esigere dal contravventore la messa a dimora di alberi, le cui caratteristiche e specie dovranno essere concordate con i competenti uffici. La fornitura e la mesa a dimora dovranno avvenire secondo le prescrizione di cui all allegato 5. Coloro che, privi di autorizzazione di cui agli artt. 5 e 7, effettueranno interventi sugli alberi rientranti nel presente regolamento, oltre alle sanzioni di cui sopra, saranno altresì vincolati al ripristino del patrimonio arboreo con un numero di alberi, di dimensioni e specie indicati dai competenti Uffici comunali, pari al valore del danno arrecato. La fornitura e la messa a dimora dovranno avvenire secondo le prescrizione di cui all allegato 5 del presente regolamento. Il proprietario degli alberi individuati all art. 2 e l autore degli interventi, effettuati in violazione al presente regolamento sono obbligati, in solido, al pagamento delle sanzioni previste nel presente articolo, in conformità a quanto previsto dalla Legge 24/11/1981 n. 689. L accertamento e l irrogazione delle sanzioni amministrative, avvengono nel rispetto del procedimento previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. Gli agenti del Corpo di Polizia Municipale ed il responsabile dell'area Tecnica sono deputati all'accertamento ed alla contestazione delle violazioni previste dal Presente Regolamento. ART. 12 RIFERIMENTI LEGISLATIVI Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento si fa riferimento alle normative vigenti in materia.

ART.13 VERIFICHE TECNICHE Per la valutazione e le verifiche della congruità e l appropriatezza degli interventi proposti e/o richiesti dai cittadini di cui al presente regolamento, l Amministrazione Comunale si avvarrà della facoltà di affidare l incarico ad un professionista qualificato esterno, sino a quando non avrà nel proprio organico personale in possesso dei necessari requisiti di studio e/o esperienza professionale. ART.14 ENTRATA IN VIGORE Il presente Regolamento entrerà in vigore ai sensi dell'art. 9, 3 comma del vigente Statuto Comunale.

ALLEGATO 1 Lì, AL COMUNE DI CERRO MAGGIORE AREA TECNICA -TERRITORIO AMBIENTE Settore Territorio Ambiente CERRO MAGGIORE OGGETTO: Dichiarazione riguardante il patrimonio arboreo all interno del lotto interessato all intervento edilizio. Il / La sottoscritt... residente in..via..n..tel n.... in qualità di proprietario del terreno sito in Cerro Maggiore, Via.... e distinto al mappale n... del foglio n... Sotto la propria responsabilità, avvalendosi delle disposizioni di cui all'art. 47 del D:P.R. 28/12/2000, n. 445, e consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n.445 in, in caso di dichiarazione mendace: D I C H I A R A che non vi sono essenze arboree rientranti nel regolamento e che, pertanto, non necessita di ڤ alcuna autorizzazione; che il patrimonio arboreo all interno del succitato lotto e indicato nella planimetria di ڤ progetto ( allegata alla presente richiesta) consiste in N essenze quali : verrà mantenuto integro in quanto non di ingombro all erigenda costruzione. E pertanto, così come disposto dall art.2 del vigente Regolamento comunale sulla tutela del patrimonio arboreo: a) non verranno realizzati scavi; a) non si procederà all impermeabilizzazione del terreno; b) non verranno effettuati ammassi di materiale e versamenti di sostanze dannose attorno agli stessi alberi; arboree, che è sua intenzione procedere all abbattimento di n. essenze ڤ rientranti nel regolamento, e specificatamente:........ e riportate nell allegata planimetria diڤ sostituire tali essenze, in numero e dimensioni, con altre indicate dai competenti uffici comunali, nelle aree individuate nell allegata planimetria. Dichiara, inoltre, di aver preso visione di quant altro disposto nel vigente regolamento di tutela del patrimonio arboreo di cui all oggetto. Allegati: 1) planimetria scala 1:200 completa di quote 2) polizza fidejussoria n FIRMA

ALLEGATO 2 Lì, AL COMUNE DI CERRO MAGGIORE AREA TECNICA -TERRITORIO AMBIENTE Settore Territorio Ambiente CERRO MAGGIORE OGGETTO: Interventi sul patrimonio arboreo - richiesta autorizzazione - Il sottoscritto... residente a.. in Via.n.. tel. N.... In qualità di... C H I E D E l autorizzazione ad effettuare interventi di abbattimento su n..piante di.presenti all interno della sua proprietà in Via... in quanto.... ESECUTORE DEI LAVORI (1) Ditta..con sede in.... Via tel n saluti. In attesa di sopralluogo di verifica e della successiva risposta si inviano distinti FIRMA (1) da indicare solo se differente dal proprietario

ELENCO DELLE ESSENZE TIPICHE LOCALI ALLEGATO 3 Per i nuovi impianti la scelta delle essenze arboree deve avvenire preferibilmente nella gamma di quelle appartenenti alle specie vegetali locali e/o entrate nella storia o nel paesaggio lombardi, qui di seguito elencate. Nome volgare Nome scientifico Acero campestre (Acer campestre) Acero montano (Acer pseudoplatanus) Acero riccio (Acer platanoides) Agrifoglio (Ilex aquifolium) Bagolaro (Celtis australias) Betulla Bianca ( Betulla pendula) Biancospino (Crataegus monogyna) Castagno ( Castanea sativa) Carpino bianco ( Carpins betulus) Cerro (Quercus cerris) Ciavardello ( Sorbus torminalis) Ciliegio ( Cornus avium) Corniolo ( Cornus mas ) Faggio (Fagus sylvatica) Farnia ( Quercus robur ) Frassino ( Fraxinus excelsior) Frassino ( Fraxinus angustifolia) Gelso bianco ( Morus alba) Gelso nero ( Morus nigra) Maggiociondolo (Laburnum anagyroides) (Citisus laburnum) Melograno ( Punica granatum) Melo selvatico ( Malus sylvesteris) Nespolo ( Mespilus germanica) Noce (Junglas regia) Olmo campestre (Ulmus campetris) Olmo ciliato (Ulmus laevis) Ontano nero (Alnus glutinosa) Orniello (Fraxinus ornus) Pado (Prunus padus) Pino silvestre (Pimus sylvestris) Pioppo bianco (Popolus alba) Pioppo gatterino (Popolus canescens) Pioppo nero (Populos nigra) Pioppo tremolo (Popolus tremula) Platano (Platanus spp.) Robinia (Robinia pseudoacacia) Rovere (Quercus petraea) Salice bianco (Salix alba) Salice cinereo (Salix cinerea) Salicone (Salix caprea) Sambuco (Sambucus nigra) Sorbo domestico (Sorbus domestica) Sorbo montano (Sorbus aria) Tasso (Taxus baccata) Tiglio nostrale (Tilia platyphyllos) Tiglio intermedio (Tilia vulgaris) Tiglio selvatico (Tilia cordata) Delle specie sopraelencate possono essere utilizzate anche varietà ornamentali.

ALLEGATO 4 SPECIE ARBOREE NON TIPICHE LOCALI AVENTI TUTTAVIA DISCRETO VALORE ORNAMENTALE. Abete rosso Alberi da frutta in genere Araucaria Catalpa Cedro atlantica Cedro del Libano Cedro deodara Cercis Chamaecyparis Ciliegio Cipresso dell Arizona Ginko biloba Gleditsia Larice Lauro nobile Libocedro thuia Ligustro Liriodendro Magnolia Olivo Palma Pino marittimo Pino nero Pino strobo Quercia rossa Sophora Taxodium Tsuga

ALLEGATO 5 PRESCRIZIONI RIGUARDANTI LA FORNITURA E MESSA A DIMORA DI ALBERI La pianta da mettere a dimora dovrà possedere i seguenti requisiti e caratteristiche: 1. Appartenere alle specie e varietà richieste. Se al momento della fornitura, per la mancanza di alcune caratteristiche distintive (foglie, fiori, ecc.), non fosse possibile stabilire con certezza l entità botanica della pianta, questa sarà accettata con riserva: la riserva sarà sciolta solo se la verifica risulterà positiva, in caso contrario l interessato dovrà sostituire a suo completo carico e con le relative garanzie i soggetti appartenenti alle specie o varietà non richieste. 2. Essere sana e rigogliosa, esente da attacchi parassitari (insetti, funghi, virus ecc.); non presentare ferite, scortecciature o strozzature da legatura; la chioma dovrà avere buona conformazione e dovrà essere proporzionata al diametro del fusto. 3. Altezza di mt. 3.50 4.00 e circonferenza di cm. 16 18 4. Apparato radicale: a. Per pianta in zolla Radici provviste di pane di terra con zolla priva di fratture o dissecamenti; prima della messa a di mora l involucro della zolla dovrà essere tolto e la zolla stessa non dovrà frantumarsi b. Per pianta in vaso Contenitore di dimensioni e caratteristiche idonee; dopo avere asportato il contenitore prima della messa a dimora si dovranno vedere numerosi capillari e piccole radici. In casi particolari l ufficio preposto potrà indicare di volta in volta misure diverse da quelle sopra citate. Dopo avere preparato la buca di larghezza e profondità sufficiente a contenere comodamente la zolla, la pianta sarà collocata a dimora, distanziata da altre e dai manufatti presenti sul luogo di piantumazione, avendo cura che il colletto, dopo la sistemazione del terreno, si trovi a fior di terra e che le radici non siano soggette a condizioni di ristagno di umidità. Il reinterro dovrà essere effettuato migliorando la struttura del terreno, con eliminazione degli infestanti e dei sassi, con aggiunta di terriccio o torba neutra. Si dovrà provvedere alla realizzazione della zanella (piccolo bacino d invaso per l acqua irrigua) e all ancoraggio della pianta mediante pali tutori, picchetti e tiranti o altri accorgimenti specificati di volta in volta. I tipi di legacci da utilizzare dovranno essere specifici per la legatura di piante. Nel caso di utilizzo di pali in legno questi dovranno essere completamente scortecciati e torniti. Al colletto della pianta dovrà essere sistemata una idonea protezione.

Sono altresì a totale carico dell interessato tutte le cure colturali (innaffiature, trattamenti antiparassitari, eliminazione di eventuali polloni, ecc.) necessarie a mantenere in perfetto stato sanitario e vegetativo la pianta per il periodo di un anno a partire dalla data d impianto. Durante tale periodo di garanzia il soggetto garante sarà ritenuto responsabile della morte della pianta, qualunque ne sia la causa, salvo furti ed atti di vandalismo e dovrà provvedere alla sua sostituzione, sostenendone tutti i costi, con altre piante che dovranno possedere le caratteristiche indicate nel presente paragrafo. Durante il periodo di garanzia, inoltre, l interessato dovrà assicurare la verticalità delle piante provvedendo, se necessario, anche al rifacimento ed alla sostituzione dell ancoraggio. L ufficio competente, in ogni caso, in sede di verifica, potrà pretendere la sostituzione delle piante che apparissero sofferenti e poco vitali o, comunque, con caratteristiche peggiori di quelle iniziali.