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Transcript:

Comune di Sciolze Copia PROVINCIA DI TO VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 6 OGGETTO: DETERMINAZIONI IN MERITO AL VERSAMENTO DELL'IMU DOVUTA SUI TERRENI AGRICOLI EX D.L. 24 GENNAIO 2015 N. 4 L anno duemilaquindici addì ventinove del mese di gennaio alle ore nove e minuti zero nella solita sala delle adunanze, previa l osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori: Cognome e Nome Presente 1. MOSSETTO GABRIELLA - Sindaco Sì 2. MONCALVO VITTORIO - Vice Sindaco Sì 3. CAGNO ALESSANDRA - Assessore Sì Totale Presenti: 3 Totale Assenti: 0 Assiste all'adunanza il Segretario Comunale VERNEAU D.ssa Diana il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, la Signora MOSSETTO GABRIELLA nella sua qualità di PRESIDENTE assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per le trattative dell oggetto sopra indicato.

OGGETTO: DETERMINAZIONI IN MERITO AL VERSAMENTO DELL'IMU DOVUTA SUI TERRENI AGRICOLI EX D.L. 24 GENNAIO 2015 N. 4 LA GIUNTA COMUNALE PREMESSO che in questo Comune, sino al 31 dicembre 2013, ha trovato applicazione l esenzione dal pagamento dell I.C.I. e dell I.M.U. prevista dall art. 7, c. 1, lett h) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, relativa ai.. terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, la cui individuazione è avvenuta sulla base dell elenco allegato alla Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14/6/1993; CHE sulla scorta dei succitati criteri questo Comune è stato considerato Totalmente delimitato con la conseguenza che tutti i terreni sono stati esentati dall assoggettamento ad I.C.I. ed I.M.U. sino a tutto il 31 dicembre 2013; RICHIAMATO l art. 22, comma 2, del D. L. n. 66/2014, che ha previsto la rideterminazione delle zone collinari e montane cui applicare l esenzione IMU di cui all art. 7, comma 1, lett. h) del D. Lgs. n. 504/1992, nell intento di restringerne considerevolmente l ambito di applicazione. VISTO che il Decreto Ministeriale del 28/11/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 06/12/2014, attuativo di tale disposizione, ha individuato nell altitudine del centro cittadino il criterio sulla base del quale identificare i Comuni ai quali riconoscere l esenzione, con la seguente modalità, fissando il termine di pagamento dell imposta dovuta per tutto l anno 2014 al 26/01/2015: esenzione completa per i comuni con altitudine del centro superiore a m. 601; esenzione parziale in quelli con altitudine compresa tra m. 281 e m. 600; nessuna esenzione per i Comuni con centro inferiore a m. 280 s.l.m. ATTESO che i criteri individuati del summenzionato Decreto ministeriale per definire le nuove aree di esenzione, nonché il ridotto lasso di tempo riconosciuto ai contribuenti per effettuare nei termini il versamento dell imposta conseguentemente dovuta per il possesso dei terreni in precedenza esentati, hanno dato origine a contestazioni e richieste di revisione dei criteri stessi per evidente illogicità da parte sia dei Comuni e delle loro associazioni, sia dei contribuenti, in forte difficoltà per lo stato di incertezza sulla concreta applicazione delle nuove esenzioni e sulle modalità di calcolo dell imposta dovuta, in particolare in quei Comuni privi di una specifica aliquota per la nuova fattispecie imponibile; RILEVATO altresì che il Decreto Ministeriale 28/11/2014 è stato oggetto di impugnazione avanti al T.A.R. Lazio per presunti profili di illegittimità, e che in relazione a specifiche istanze dei ricorrenti i suoi effetti sono stati sospesi, con decreti del Presidente TAR Lazio, sino al 4 febbraio 2015; RICHIAMATO il Decreto Legge 24 gennaio 2015, recante Misure urgenti in materia di esenzione IMU., con il quale, anche alla luce dei provvedimenti cautelari resi dalla Magistratura amministrativa in merito al D.M. 28/11/2014, sono stati forniti nuovi criteri di individuazione di esenzione dei terreni agricoli e incolti, ai fini IMU, richiamando la classificazione dei comuni montani fissata dall ISTAT, e, per quanto qui di interesse, stabilendo altresì quale termine ultimo per il versamento dell imposta relativa all anno 2014 il 10 febbraio p.v.; DATO ATTO che in relazione alla situazione di estrema incertezza venutasi a creare sulla questione, ulteriormente aggravata dall accoglimento delle richieste di sospensiva avanzate dai ricorrenti, non è stato possibile fornire sino ad oggi ai contribuenti chiare indicazioni circa gli adempimenti da porre in essere a fronte del mutato quadro normativo in materia di terreni agricoli ed incolti, ai fini dell applicazione dell I.M.U. per l anno di imposta 2014;

CONSIDERATO che rispetto alla situazione al 31 dicembre 2013, con l applicazione dei nuovi criteri stabiliti dal summenzionato D.L. n. 4/2015 in questo Comune non trova più applicazione dal 1 gennaio 2014 in poi l esenzione prevista dall art. 7, c. 1, lett. h) del D.Lgs. n. 504/1992, con la conseguenza che sono chiamati ad adempiere al nuovo obbligo di versamento IMU per il possesso dei terreni agricoli o incolti un elevato numero di contribuenti; RICHIAMATO l art. 10 della Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), che testualmente recita: Art. 10. (Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente) 1. I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede. 2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa. 3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria. Le violazioni di disposizioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nullità del contratto. DATO ATTO che l oggettivo ridotto spazio temporale a disposizione dei contribuenti per procedere compiutamente all assolvimento degli obblighi di pagamento nei termini, nonché l elevato numero dei soggetti passivi coinvolti e la necessità di ricorrere in molti casi all ausilio dei centri di assistenza fiscale per la definizione delle specifiche posizioni, evidenzia l esigenza di disporre di un lasso di tempo più ampio rispetto a quello fissato dall art. 1, c. 5 del D.L. n. 4/2015, a tutela del principio di collaborazione e dell affidamento del contribuente; RITENUTO nel caso in esame ricorrere i presupposti per il riconoscimento di un termine più ampio, individuato nel giorno 28 febbraio 2015, per l espletamento degli obblighi collegati all applicazione dei nuovi criteri di esenzione fissati dal D.L. n. 4/2015, ed in particolare al versamento dell IMU dovuta per il possesso dei terreni agricoli ed incolti insistenti sul territorio comunale, disponendo di conseguenza che per i versamenti effettuati entro tale data non possano trovare applicazione sanzioni ed interessi, ai sensi dell art. 10 dello Statuto del contribuente approvato con la Legge n. 212/2000; RICHIMATA la Risoluzione n.1/df del 23 giugno 2014 del Ministero Dell Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze; VISTA la Legge 27 luglio 2000, n. 212; VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; VISTI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'articolo 49, primo comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile dal Responsabile dei Servizi finanziari; Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese,

DELIBERA - La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del dispositivo, e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata; - Di ritenere tempestivi, per i motivi indicati in narrativa, i versamenti dell IMU effettuati entro il 16.03.2015 dai possessori di terreni agricoli e incolti insistenti sul territorio comunale, esenti sino al 31/12/2013, disponendo pertanto la disapplicazione delle sanzioni e degli interessi per i versamenti effettuati dopo il 10 febbraio, ma comunque entro il 16 MARZO 2015. - Di demandare al Responsabile del tributo l applicazione del presente provvedimento, ivi inclusa l adeguata diffusione del contenuto, mediante affissione di appositi manifesti e pubblicazione sul sito istituzionale dell Ente. Con separata votazione in forma palese ed all unanimità di voti favorevoli, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell art. 134, 4 comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

Il Sottoscritto Responsabile del Servizio UFFICIO FINANZIARIO -vista la proposta di deliberazione relativa all argomento evidenziato in oggetto; -considerato che in seguito all istruttoria condotta, per quanto di competenza sotto l aspetto tecnico, il provvedimento risulta rispettare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi del combinato disposto dall art. 49 comma 1 e dall art. 147 bis del Decreto Legislativo 267/00 T.U.E.L. e s.m.i.; esprime sulla presente proposta di deliberazione PARERE in ordine alla regolarità tecnica favorevole IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO UFFICIO FINANZIARIO LAMPIANO Teresa Il Responsabile del Servizio Finanziario: vista la proposta di deliberazione relativa all argomento evidenziato in oggetto; in seguito all istruttoria relativa alla verifica dei riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell Ente, ai sensi del combinato disposto dall art. 49 comma 1 e dall art. 147 bis del Decreto Legislativo 267/00 T.U.E.L. e s.m.i. RILASCIA sulla presente proposta di deliberazione PARERE in ordine alla regolarità contabile favorevole IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO LAMPIANO Teresa

Letto, confermato e in originale sottoscritto IL PRESIDENTE F.to MOSSETTO GABRIELLA F.to VERNEAU D.ssa Diana E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO Sciolze, lì 10/02/2015 VERNEAU Dott.ssa Diana Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA Che la presente deliberazione viene affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 10/02/2015 come prescritto dall'art.124, comma 1, d.lgs. n. 267/00. F.toVERNEAU D.ssa Diana -------------------------------------- =============================================== E' stata comunicata con elenco n. 2 in data 10/02/2015 ai Sigg. Capigruppo consiliari come previsto dall'art. 125, del d.lgs n. 267/00; nonché alla Prefettura di Torino (art. 135, d.lgs.n.267/00) - CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL 29-gen-2015 decorsi 10 giorni dalla data di inizio dalla pubblicazione, non essendo pervenuta richiesta di invio al controllo (art. 134, comma 3); lì, 10/02/2015 F.to VERNEAU D.ssa Diana