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FATTURAZIONE E PAGAMENTO 1) LE FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO DI TRASPORTO 68 1.1) INTRODUZIONE 68 1.2) TIPOLOGIE DI FATTURA 68 1.3) IL CONTENUTO DEI DOCUMENTI DI FATTURAZIONE 69 1.3.1) LE FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO DI TRASPORTO 69 1.3.2) LE ALTRE TIPOLOGIE DI FATTURA 69 2) I TERMINI DI EMISSIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE 69 2.1) I TERMINI DI EMISSIONE DELLE FATTURE 69 2.1.1) LE FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO DI TRASPORTO 69 2.1.2) LE ALTRE TIPOLOGIE DI FATTURA 70 2.2) IL PAGAMENTO DELLE FATTURE 70 2.2.1) IL TERMINE DI PAGAMENTO 70 2.2.2) GLI INTERESSI PER I CASI DI RITARDATO PAGAMENTO 71 3) LE CONTESTAZIONI 71 Versione 1.2 3 settembre 2001 67

1) LE FATTURE RELATIVE AL SERVIZIO DI TRASPORTO 1.1) Introduzione Al termine di ogni mese, una volta completato il calcolo del bilancio energetico definitivo per gli Utenti, il Trasportatore provvede ad emettere le fatture relative ai corrispettivi per il servizio di trasporto ed alle eventuali penali; costituisce inoltre parte integrante dell'attività in oggetto l'emissione di altre fatture, quali quelle relative ad eventuali conguagli ed agli interessi applicati ai pagamenti effettuati in ritardo. 1.2) Tipologie di fattura Il sistema tariffario di trasporto associato alle Condizioni di accesso distingue tra corrispettivi di capacità, corrispettivo fisso e corrispettivo variabile: a sua volta il corrispettivo di capacità è suddiviso in una componente per il trasporto su RN ed un altra per il trasporto su RR. Tale sistema prevede inoltre l applicazione di penali per il mancato rispetto degli impegni previsti dalle Condizioni di accesso. L'attività di fatturazione di cui al presente documento consente al Trasportatore di valorizzare i servizi forniti secondo lo schema previsto nel sistema tariffario. In via generale, l'elenco delle fatture emesse dal Trasportatore ai sensi del presente documento può essere suddiviso tra le fatture relative al servizio di trasporto vero e proprio e quelle che possono essere classificate come "altre tipologie di fattura". Le prime comprendono le seguenti voci: A) corrispettivo di capacità RN (per i Punti di Entrata ed i Punti d Uscita); B) corrispettivo di capacità RR (per i Punti di Riconsegna); C) corrispettivo fisso per ciascun Punto di Riconsegna; D) corrispettivo variabile; E) penale per supero di capacità impegnata; F) corrispettivo di bilanciamento; G) penale di sbilanciamento; H) corrispettivi per sbilanciamento mensile compensato e non compensato. Come sopra menzionato il Trasportatore provvede ad emettere, oltre alle fatture relative al servizio di trasporto, altre tipologie di fattura, quali: I) le fatture associate a conguagli e/o correzioni di errori relativi alle fatture già emesse, sotto forma di note di debito o di credito, quali gli errori di misura o di allocazione da una parte e gli errori di stampa e/o calcolo manifesti dall altra; J) le fatture relative ad interessi per ritardato pagamento; Versione 1.2 3 settembre 2001. 68

K) le fatture relative ad altre voci. 1.3) Il contenuto dei documenti di fatturazione 1.3.1) Le fatture relative al servizio di trasporto Ogni documento associato alla fatturazione in oggetto contiene: i dati identificativi dell Utente; il numero della fattura; la tipologia di fattura; il mese cui la fattura si riferisce; il codice tariffa e la descrizione relative ad ogni singola voce della fattura; il quantitativo mensile, espresso nell'unità di misura di portata o energia corrispondente, relativo ad ogni singola voce della fattura; l importo mensile, espresso in Euro, relativo ad ogni singola voce presente in fattura; l'importo totale fatturato, espresso in Euro; l ammontare dell Imposta sul Valore Aggiunto associata all importo dei corrispettivi fatturati, nella misura vigente. 1.3.2) Le altre tipologie di fattura Nel caso delle fatture associate a conguagli e/o correzioni di errori relativi alle fatture già emesse, il documento emesso dal Trasportatore contiene, relativamente ai documenti indicati ai punti I) e J): i dati identificativi dell Utente; il numero della fattura; la tipologia di fattura; il periodo cui la fattura si riferisce; i riferimenti alle fatture da conguagliare/correggere; le voci oggetto di conguaglio/correzione; l'indicazione del tasso d'interesse applicato (per le fatture di cui al punto I); l'importo a debito o credito dell Utente, espresso in Euro; l ammontare dell Imposta sul Valore Aggiunto associata all importo dei corrispettivi fatturati, nella misura vigente. 2) I TERMINI DI EMISSIONE E PAGAMENTO DELLE FATTURE 2.1) I termini di emissione delle fatture 2.1.1) Le fatture relative al servizio di trasporto In considerazione del fatto che i dati necessari per l'emissione delle varie fatture si renderanno disponibili in tempi diversi, le fatture relative al servizio di trasporto sopra descritte verranno emesse dal Trasportatore in tre momenti separati. Secondo la terminologia schematizzata nel diagramma, il Trasportatore emette le fatture di cui ai punti da A) a H) entro i seguenti termini: Versione 1.2 3 settembre 2001. 69

Mese di Trasporto Mese di Fatturazione Mese di Pagamento 5 10 15 per le fatture di cui ai punti A), B) e C) sopra indicati, entro il giorno 5 del mese successivo al mese di trasporto (mese di fatturazione); per le fatture di cui al punto D), entro il giorno 10 del mese di fatturazione; per le fatture di cui ai punti E), F), G) e H) entro il giorno 15 del mese di fatturazione. In tutti i casi in cui il giorno 5, 10 o 15 cada di sabato, domenica o giorno festivo, il termine di emissione delle fatture viene prorogato al primo giorno lavorativo successivo. Le fatture saranno anticipate via posta elettronica od a mezzo fax: successivamente le fatture stesse verranno inviate per lettera. 2.1.2) Le altre tipologie di fattura Per quanto riguarda i documenti di cui al punto I), nel caso di errori di misura o di allocazione sono previsti due momenti di verifica (come previsto al capitolo Bilanciamento ) nel corso dell'anno termico 2001-2002, con cadenza semestrale, successivamente ai quali sono attivate le relative procedure di conguaglio: il termine per l'emissione, da parte del Trasportatore, delle relative note di debito o di credito è fissato per la fine del secondo mese successivo il semestre sottoposto a conguaglio: ad esempio, per il semestre ottobre - marzo il documento in oggetto verrà emesso entro il 31 maggio. Le fatture di cui al punto J) sono emesse entro il settimo giorno successivo la data del ritardato pagamento cui si riferiscono. 2.2) Il pagamento delle fatture E' fatto obbligo agli Utenti di provvedere al pagamento delle fatture nei termini previsti nel presente documento: eventuali ritardi saranno sanzionati secondo la metodologia di seguito indicata e costituiscono una delle cause di risoluzione contrattuale previste al Capitolo Disposizioni legali. Eventuali errori di stampa e/o di calcolo manifesti negli importi fatturati vengono generalmente corretti prima del termine di pagamento, determinando l annullamento del documento e l invio di una nuova fattura. Nel caso non sia possibile provvedere in tempo utile alla correzione, l'utente pagherà l'importo considerato corretto, se minore, e verrà emessa relativa nota credito; oppure l eventuale maggiore importo verrà conguagliato sulla prima fattura successiva emessa dal Trasportatore. 2.2.1) Il termine di pagamento Il termine di pagamento delle fatture da parte degli Utenti consegue dai tempi dalla relativa emissione. Ciascun Utente sarà tenuto ad effettuare il pagamento delle fatture in oggetto, presso il conto corrente bancario indicato sulle stesse, entro i seguenti termini: Mese di Trasporto Mese di Fatturazione Mese di Pagamento Versione 1.2 3 settembre 2001. 70

5 10 15 per le fatture di cui ai punti A), B) e C), entro il giorno 5 del mese successivo al mese di fatturazione (mese di pagamento); per le fatture di cui al punto D), entro il giorno 10 del mese di pagamento; per le fatture di cui ai punti E), F), G) e H), entro il giorno 15 del mese di pagamento. Tutti i termini di pagamento di cui sopra sono da considerati fissi ed indipendenti dalla effettiva data di emissione delle fatture, purché queste ultime siano state inviate entro e non oltre i termini di emissione precedentemente menzionati al precedente paragrafo 2.1.1 : in caso contrario il termine di pagamento viene fissato a 30 giorni dalla data di emissione della fattura. Nel caso in cui il giorno di scadenza cada di sabato, domenica o giorno festivo, l Utente potrà provvedere al pagamento delle fatture entro il primo giorno lavorativo successivo. Per quanto riguarda le altre tipologie di fattura, i rispettivi termini di pagamento sono fissati come segue: per le note di credito o di debito relative ad errori di misura o di allocazione, di cui al punto I), entro 30 giorni dall emissione delle stesse; gli errori di stampa e/o di calcolo manifesti saranno invece conteggiati sull'importo della prima fattura successiva; per le fatture di cui al punto J), entro 30 giorni dall emissione delle stesse. 2.2.2) Gli interessi per i casi di ritardato pagamento In caso di ritardato pagamento di una fattura, l Utente dovrà, sugli importi fatturati e non pagati, interessi per ogni giorno di ritardo pari al tasso EURIBOR a 12 mesi (come rilevato dal quotidiano Ilsole24ore ), corrispondente a ciascun giorno di ritardo, maggiorato di 2 punti percentuali. 3) LE CONTESTAZIONI Qualora sorgano contestazioni da parte dell Utente circa l'importo fatturato, l Utente dovrà comunque provvedere al pagamento integrale della fattura in oggetto. Se la contestazione si rivela fondata, la correzione verrà effettuata contestualmente alla prima fattura successiva alla risoluzione della contestazione, tenendo conto degli interessi come definiti nel caso di ritardato pagamento. Per la regolamentazione dell eventuale arbitrato necessario per dirimere il contenzioso si veda il Capitolo Disposizioni legali. Salvo contestazioni tra le parti, ciascuna fattura sarà considerata definitiva dopo un periodo di 3 mesi dall emissione della stessa. Versione 1.2 3 settembre 2001. 71