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Protocollo RC n. 9275/10 Deliberazione n. 5 ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELL ASSEMBLEA CAPITOLINA Anno 2010 VERBALE N. 7 Seduta Pubblica dell 11 ottobre 2010 Presidenza: POMARICI L anno duemiladieci, il giorno di lunedì undici del mese di ottobre, alle ore 16,40, nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l Assemblea Capitolina in seduta pubblica, previa trasmissione degli avvisi per le ore 16 dello stesso giorno, per l esame degli argomenti iscritti all ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi. Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale, dott. Luigi MAGGIO. Assume la presidenza dell Assemblea Capitolina il Presidente Marco POMARICI, il quale dichiara aperta la seduta. (O M I S S I S) Alla ripresa dei lavori sono le ore 17,15 il Presidente dispone che si proceda al secondo appello. Eseguito l appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 31 Consiglieri: Aiuti Fernando, Angelini Roberto, Aurigemma Antonio, Berruti Maurizio, Cantiani Roberto, Cassone Ugo, Ciardi Giuseppe, Cochi Alessandro, De Luca Pasquale, De Priamo Andrea, Fioretti Pierluigi, Gasperini Dino, Gazzellone Antonio, Gramazio Luca, Guidi Federico, La Fortuna Giuseppe, Masino Giorgio Stefano, Mennuni Lavinia, Mollicone Federico, Naccari Domenico, Parsi Massimiliano, Piccolo Samuele, Pomarici Marco, Quarzo Giovanni, Siclari Marco, Smedile Francesco, Storace Francesco, Todini Ludovico Maria, Torre Antonino, Tredicine Giordano e Vannini Scatoli Alessandro. Giustificati i Consiglieri Orsi Francesco e Rocca Federico, in missione. Assenti l on. Sindaco Giovanni Alemanno e i seguenti Consiglieri: Alzetta Andrea, Azuni Maria Gemma, Bianconi Patrizio, Casciani Gilberto, Cirinnà Monica, Coratti Mirko, De Luca Athos, De Micheli Francesco, Di Cosimo Marco, Ferrari Alfredo, Marroni Umberto, Masini Paolo, Nanni Dario, Onorato Alessandro, Ozzimo Daniele, Panecaldo Fabrizio, Pelonzi Antongiulio, Policastro Maurizio, Quadrana Gianluca, Rossin Dario, Rutelli Francesco, Santori Fabrizio, Stampete Antonio, Valeriani Massimiliano, Vigna Salvatore, Visconti Marco e Zambelli Gianfranco.

2 Il PRESIDENTE, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi, comunica che il Consigliere Casciani ha giustificato la propria assenza. Partecipano alla seduta, ai sensi dell art. 11 del Regolamento, i Consiglieri Aggiunti Godoy Sanchez Madisson Bladimir e Okeadu Victor Emeka. Partecipano altresì alla seduta, ai sensi dell art. 46 del Regolamento, gli Assessori Antoniozzi Alfredo, Bordoni Davide, Corsini Marco e Marchi Sergio. (O M I S S I S) 87ª Proposta (Dec. G.C. del 21 luglio 2010 n. 65) Attivazione della revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali, ai sensi dell'articolo 1, comma 335, della legge del 30 dicembre 2004, n. 311. Premesso che l articolo 1, comma 335, della legge del 30 dicembre 2004, n. 311 ha previsto che: La revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali, per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato individuato ai sensi del Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, e il corrispondente valore medio catastale ai fini dell applicazione dell imposta comunale sugli immobili si discosta significativamente dall analogo rapporto relativo all insieme delle microzone comunali, è richiesta dai comuni agli Uffici provinciali dell Agenzia del Territorio. Per i calcoli di cui al precedente periodo, il valore medio di mercato è aggiornato secondo le modalità stabilite con il provvedimento di cui al comma 339. L Agenzia del Territorio, esaminata la richiesta del comune e verificata la sussistenza dei presupposti, attiva il procedimento revisionale con provvedimento del direttore dell Agenzia medesima. ; Che in relazione al disposto del citato comma 339 dell art. 1, della legge n. 311 del 2004, il 18 febbraio 2005 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto del Direttore dell Agenzia del Territorio avente ad oggetto: Modalità operative per l aggiornamento del valore medio di mercato di microzona, individuato ai sensi del Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. ; Che al predetto Decreto del Direttore dell Agenzia del Territorio sono allegate linee guida contenenti criteri e modalità operative per l attuazione della disposizione di cui al citato articolo 1, comma 335 della legge n. 311 del 2004; Che nelle medesime linee guida, al punto 6, è altresì previsto che: L Agenzia del Territorio emana, previa verifica dei presupposti delle richieste pervenute dai Comuni, entro il 31 maggio e il 30 novembre i provvedimenti di attivazione della revisione del classamento di cui all articolo 1, comma 335, ultimo periodo, della legge n. 311 del 2004, relativi alle richieste pervenute rispettivamente entro il 15 aprile e il 15 ottobre di ciascun anno ; Che, inoltre, il comma 336, dell art. 1, della legge n. 311 del 2004, ha previsto che: I comuni, constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, richiedono ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate la presentazione di atti di aggiornamento redatti ai sensi del Regolamento di cui al Decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701 ;

3 Che, altresì, il comma 58, dell art. 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ha previsto che: Gli Uffici Tributari dei comuni partecipano alla ordinaria attività di accertamento fiscale in collaborazione con le strutture dell amministrazione finanziaria. Partecipano altresì all elaborazione dei dati fiscali risultanti da operazioni di verifica. Il comune chiede all Ufficio tecnico erariale la classificazione di immobili il cui classamento risulti non aggiornato ovvero palesemente non congruo rispetto a fabbricati similari e aventi medesime caratteristiche. L Ufficio tecnico erariale procede prioritariamente alle operazioni di verifica degli immobili segnalati dal comune ; Che l art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ha attribuito ai comuni una podestà regolamentare generale in materia di entrate, anche tributarie; Considerato che lo strumento d intervento sui classamenti rappresentato dal citato comma 335, dell art. 1, della legge n. 311 del 2004, unitamente a quelli previsti dai commi da 336 a 339 della medesima legge e dal comma 58, dell art. 3, della legge n. 662 del 1996, costituiscono un insieme di facoltà concesse dal legislatore ai comuni, per attivare procedimenti di revisione ed adeguamento della base imponibile immobiliare finalizzati alla perequazione del prelievo fiscale; Che la situazione di non perfetta corrispondenza tra valore fiscale degli immobili rappresentato dalle rendite iscritte in catasto e reale capacità contributiva è già stato evidenziato dal legislatore nell art. 3, commi 154 e 155, della legge n. 662 del 1996 e nel conseguente D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138 Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri, nonché delle commissioni censuarie ; Che la medesima Direzione Centrale del Catasto, con la circolare n. 13/T-I-C-759 dell 8 gennaio 1999, ha evidenziato la necessità di un profondo processo revisionale le cui finalità specifiche erano chiaramente da individuarsi nella volontà del legislatore di assicurare al sistema impositivo immobiliare idonei livelli di equità e perequazione; Che nella medesima circolare n. 13/T-I-C-759 dell 8 gennaio 1999, era evidenziata l obsolescenza della vigente normativa e la mancata attivazione di idonee revisioni dall epoca di formazione ad oggi, nonché le conseguenti incoerenze del sistema per effetto del mancato adeguamento dei criteri di conservazione; Che il percorso di riforma del catasto e degli estimi, prefigurato dalla normativa sopraccitata, risulta ad oggi inattuato; Che la citata normativa contenuta nelle leggi n. 311 del 2004 e n. 662 del 1996 rappresenta lo strumento per affrontare la problematica del rapporto tra fiscalità sugli immobili e relativa base imponibile attraverso interventi limitati, ma significativi, per iniziare un percorso che, in assenza od in attesa di una riforma organica, elimini o riduca le incoerenze di maggiore evidenza e, nei tempi medio lunghi, tenda al riequilibrio del rapporto tra prelievo e capacità contributiva ed in sostanza ad una maggiore perequazione; Che tra gli obiettivi dell Amministrazione Comunale figura il perseguimento della perequazione del prelievo in un ottica di trasparenza e correttezza dell azione amministrativa, e che pertanto intende avvalersi di ogni strumento normativo per il conseguimento dei propri obiettivi nel rispetto del dettato costituzionale regolamentatore della funzione fiscale esercitata; Che si ritiene opportuno e corretto individuare, ai fini dell avvio della procedura prevista dal comma 335, dell art. 1, della legge n. 311 del 2004, quale scostamento significativo, tra il rapporto tra il valore medio di mercato ed il corrispondente valore medio catastale ai fini dell applicazione dell imposta comunale sugli immobili di ciascuna microzona e l analogo rapporto relativo all insieme delle microzone comunali, quello che risulti superiore al 35%;

4 Che il Comune di Roma, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 136 del 29 novembre 2001, in ottemperanza a quanto disposto dal D.P.R. n. 138 del 1998 ha adottato la suddivisione del proprio territorio in 238 microzone, avendo riguardo nella loro individuazione all omogeneità storico-urbanistica, infrastrutturale e dei valori di mercato degli immobili; Considerato, inoltre che in relazione ai criteri ed alle modalità previste dal più volte citato Decreto del Direttore dell Agenzia del Territorio, sono stati definiti: a) valore medio di mercato individuato ai sensi del Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998, per la singola microzona: il valore individuato dalle Amministrazioni Comunali, ovvero in carenza di determinazione dei comuni, dagli Uffici Provinciali dell Agenzia del Territorio, nel processo di definizione delle microzone comunali; b) valore medio di mercato aggiornato per singola microzona: il valore della lettera a) aggiornato secondo le modalità operative disposte dal provvedimento del Direttore dell Agenzia del Territorio; c) valore medio catastale ai fini dell applicazione dell imposta comunale sugli immobili: il valore unitario per metro quadrato di superficie ottenuto come quoziente tra la sommatoria dei valori costituenti la base imponibile dell imposta comunale sugli immobili relativi alle unità immobiliari ubicate nella microzona e omogenee, per destinazione e categoria catastale, a quelle di riferimento per il valore di cui alla lettera a), e la superficie complessiva delle medesime unità immobiliari; la superficie delle unità immobiliari è desunta, con riferimento al territorio analizzato, dalla banca dati catastale in forma diretta o indiretta attraverso il vano medio; d) rapporto tra valore medio di mercato aggiornato della singola microzona e valore medio catastale ai fini dell applicazione dell imposta comunale sugli immobili: il quoziente tra il valore numerico di cui alla lettera b) e quello della lettera c); e) analogo rapporto di cui alla lettera d) per l insieme delle microzone comunali: la media dei quozienti di cui alla lettera d); Che nel medesimo provvedimento del Direttore dell Agenzia del Territorio è altresì previsto che la revisione parziale del classamento può essere attivata per le microzone in cui il rapporto, di cui alla lettera d) si discosta significativamente dal valore del rapporto medio, di cui alla lettera e); Che secondo le disposizioni contenute nel citato provvedimento del Direttore dell Agenzia del Territorio, il termine significativamente non può intendersi inferiore ad uno scostamento di più del 35 per cento tra i due rapporti e ciascun comune, può assumere un valore percentuale più elevato di quello testé indicato per selezionare le anomalie, ma non una percentuale inferiore; Che infine per il calcolo dei rapporti, come sopra previsti, il periodo di riferimento de valori pubblicati dall osservatorio del mercato immobiliare dell Agenzia del Territorio è quello relativo al secondo semestre 2004; Che, a tal fine, in ottemperanza alle disposizioni dettate con la circolare n. 9 del 1 agosto 2005, prot. n. 53897, l Agenzia del Territorio ha provveduto: a. ad individuare il valore medio unitario di mercato, per ogni microzona, aggiornato sulla base dei dati OMI; b. a determinare il valore medio catastale ICI, per ogni microzona, individuato come rapporto fra la somma del valore catastale ICI, relativo a tutte le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali interessate dal processo, e quella della superficie catastale delle medesime unita immobiliari;

5 c. a calcolare il rapporto tra il risultato di cui al punto a. e quello di cui al punto b., con riferimento alla singola microzona (rapporto di microzona) ed all insieme delle microzone comunali (rapporto medio comunale); Che ha, infine, provveduto a calcolare lo scostamento tra i due rapporti di cui al precedente punto c., come previsto e per le finalità di cui al comma 335, dell art. 1, della legge n. 311 del 2004; Che il risultato delle predette operazioni è stato, da ultimo, trasmesso dall Agenzia del Territorio, con nota n. QB 257303 dell 8 luglio 2010, come dall allegata tabella (allegato A) parte integrante della presente deliberazione; Che con riguardo a tutta la normativa ed ai provvedimenti attuativi citati, con particolare riguardo allo scostamento tra i rapporti maggiore del 35%, risultano individuate n. 17 microzone; Che, pertanto, le microzone su cui procedere alla revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata ricadenti nel territorio comunale sono: N Microzona Denominazione 171 Ville dell Appia 1 Centro Storico 3 Trastevere 14 Gianicolo 2 Aventino 4 Borgo 5 Prati 24 Esquilino 18 Flaminio II 8 Monti 11 Testaccio 20 Salario Trieste 19 Parioli 10 San Saba 17 Delle Vittorie Trionfale 6 Flaminio I 7 XX Settembre Che risulta pertanto opportuno richiedere, all Ufficio Provinciale dell Agenzia del Territorio, la revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site nelle microzone comunali sopra individuate; Atteso che in data 9 luglio 2010 il Dirigente della U.O. Gestione dei Procedimenti di lotta all evasione ed elusione fiscale e del contenzioso, del Dipartimento Risorse Economiche, ha espresso il parere che di seguito si riporta: Ai sensi e per gli effetti dell art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto. Il Dirigente F.to: C.F. Cellucci ; Preso atto che in data 9 luglio 2010 il Direttore del Dipartimento Risorse Economiche, ha attestato ai sensi dell art. 25, c. 1, lett. h) e i), del Regolamento degli Uffici e Servizi, come da dichiarazione in atti la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell Amministrazione,

6 approvandola in ordine alle scelte di natura economico-finanziaria o di impatto sulla funzione dipartimentale che essa comporta. Il Direttore F.to: A. Graziano ; Che in data 21 luglio 2010 il Vice Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: Ai sensi dell art. 49, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto. Il Vice Ragioniere Generale F.to: C. Ialongo ; Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, di cui all art. 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; L ASSEMBLEA CAPITOLINA per i motivi espressi in narrativa, DELIBERA 1. di richiedere al competente Ufficio dell Agenzia del Territorio la revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata situate nelle seguenti microzone: N Microzona Denominazione 171 Ville dell Appia 1 Centro Storico 3 Trastevere 14 Gianicolo 2 Aventino 4 Borgo 5 Prati 24 Esquilino 18 Flaminio II 8 Monti 11 Testaccio 20 Salario Trieste 19 Parioli 10 San Saba 17 Delle Vittorie Trionfale 6 Flaminio I 7 XX Settembre Il Dipartimento Risorse Economiche coopererà con l Agenzia del Territorio, nell ambito del Protocollo d Intesa sottoscritto tra le due Amministrazioni il 30 aprile 2009, nella definizione e condivisione delle metodologie e delle modalità operative della revisione del classamento, anche ai fini di un più ampio progetto che, utilizzando tutti gli strumenti normativi disponibili, persegua una sempre maggiore e generalizzata perequazione nella base imponibile costituita dai fabbricati.

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17 La Segreteria Generale comunica che la I Commissione Consiliare Permanente, nella seduta del 6 ottobre 2010, ha espresso parere favorevole a maggioranza. Il PRESIDENTE invita l Assemblea alla votazione, con procedimento elettronico, della surriportata proposta di deliberazione. Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente, con l assistenza dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata all unanimità, con 29 voti favorevoli. Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri: Alzetta, Aurigemma, Azuni, Berruti, Bianconi, Cantiani, Cassone, Cirinnà, De Priamo, Gasperini, Gazzellone, La Fortuna, Marroni, Masino, Mennuni, Naccari, Panecaldo, Parsi, Piccolo, Pomarici, Quarzo, Rossin, Santori, Smedile, Storace, Todini, Vannini Scatoli, Vigna e Zambelli. Il Presidente rammenta che i Consiglieri in missione autorizzata concorrono a formare il numero legale anche agli effetti deliberativi. La presente deliberazione assume il n. 5. (O M I S S I S) IL PRESIDENTE M. POMARICI IL VICE SEGRETARIO GENERALE L. MAGGIO

18 La deliberazione è stata pubblicata all Albo Pretorio dal. al e non sono state prodotte opposizioni. La presente deliberazione è stata adottata dall'assemblea Capitolina nella seduta dell 11 ottobre 2010. Dal Campidoglio, li p. IL SEGRETARIO GENERALE....