Prot. 2012/50304 Modalità, termini di versamento e di comunicazione dei dati identificativi delle unità da diporto soggette alla tassa annuale di cui all articolo 16, commi da 2 a 10 e 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni IL DIRETTORE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, DISPONE 1. Modalità di versamento e di comunicazione dei dati necessari al controllo 1.1 La tassa annuale sulle unità da diporto prevista dall articolo 16, commi da 2 a 10 e 15ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, è versata mediante il modello di pagamento F24 versamenti con elementi identificativi. 1.2 I dati e le informazioni necessarie all attività di controllo sono contenuti nei modelli di pagamento indicati al punto 1.1. e al punto 1.4 e si riferiscono ai dati identificativi delle unità da diporto e al periodo per il quale il versamento viene effettuato. 1.3 Con separata risoluzione dell Agenzia delle entrate sono istituiti i codici tributo per il versamento della tassa annuale di cui al punto 1.1 e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello di pagamento. 1.4 I soggetti tenuti al versamento dell imposta che sono impossibilitati ad eseguire il pagamento con le modalità di cui al precedente punto 1.1 effettuano il versamento
mediante bonifico in EURO a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 - Capitolo 1222, indicando: a) codice BIC : BITAITRRENT; b) causale del bonifico: generalità del soggetto tenuto al versamento della tassa annuale, identificativo (sigla di iscrizione) dell unità da diporto, codice tributo e periodo di riferimento (così come indicati nella risoluzione di cui al punto 1.2); c) IBAN IT15Y0100003245348008122200, pubblicato sul sito internet della Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell Economia e delle finanze www.rgs.mef.gov.it. 2. Termini di versamento 2.1 La tassa di cui al punto 1.1 è riferita al periodo 1 maggio - 30 aprile dell anno successivo. 2.2 Il versamento della tassa è effettuato entro il 31 maggio di ciascun anno. 2.3 Qualora il presupposto per l applicazione della tassa si verifica successivamente al 1 maggio il versamento è effettuato entro la fine del mese successivo al verificarsi del presupposto stesso. 2.4 Per i contratti di cui al comma 7 dell articolo 16 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per i quali la tassa è dovuta per il periodo di durata del contratto, la stessa è determinata rapportando a giorni la misura indicata al comma 2 del citato articolo 16. La tassa è versata entro il giorno antecedente la data di inizio del periodo di durata del contratto ove questo sia di durata inferiore al periodo indicato al punto 2.1. Motivazioni L articolo 16, commi da 2 a10, e 15ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, ha istituito una tassa annuale sulle unità da diporto. Ai sensi del Il comma 7 del citato articolo 16, prevede che con provvedimento del Direttore 2
dell Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità e i termini di pagamento della tassa, di comunicazione dei dati identificativi dell unità da diporto e delle informazioni necessarie all attività di controllo. Con il presente provvedimento sono, pertanto, stabilite le modalità e i termini di versamento della tassa annuale, da effettuarsi ai sensi dell articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante utilizzo del modello F24 versamenti con elementi identificativi. I soggetti che sono impossibilitati ad utilizzare il modello F24 eseguono il versamento mediante l effettuazione di un bonifico in EURO a favore del bilancio dello Stato italiano. I dati identificativi dell unità da diporto e delle informazioni necessarie all attività di controllo sono indicati in sede di versamento della tassa. La tassa è versata entro il 31 maggio di ciascun anno, ovvero entro la fine del mese successivo dal verificarsi del presupposto. In applicazione del comma 7 del citato articolo 16 per i contratti per i quali la tassa è dovuta per la durata degli stessi, è previsto che essa è determinata rapportandola a giorni. Ove il contratto sia di durata inferiore al periodo 1 maggio /30 aprile la tassa è versata entro il giorno antecedente la data di inizio del periodo di durata del contratto. Riferimenti normativi Attribuzioni del Direttore dell Agenzia delle entrate - decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71 comma 3 lett. a); art. 73 comma 4); - decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, n. 1390, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001; - statuto dell Agenzia delle entrate; - regolamento di amministrazione dell Agenzia delle entrate. Disciplina normativa di riferimento - decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni: Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 1997; 3
- decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ( articolo 16, commi da 2 a 10) - decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (articolo 60-bis) La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Roma, 24 aprile 2012 IL DIRETTORE DELL AGENZIA Attilio Befera* * Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell art. 3, comma 2, D.L.gs n. 39/1993 4
- Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Settore Gestione Tributi Ufficio Gestione Dichiarazioni RISOLUZIONE N. 39/E Roma, 24 aprile 2012 Al Ministero dell Economia e delle finanze Dipartimento delle Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - I. G.P.B - I.G.F All Agenzia delle Dogane A Equitalia S.p.A. All Associazione Bancaria Italiana Al Consorzio Customer to Business Interaction Alle Poste Italiane S.p.A. Alla Sogei S.p.A. Prot. n. 2012/58586 OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24 Versamenti con elementi identificativi, della tassa annuale sulle unità da diporto, ai sensi dell articolo 16, commi da 2 a 10 e 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, e successive modificazioni L articolo 16 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall articolo 60-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 reca disposizioni per la tassazione di auto di lusso, imbarcazioni ed aerei.
2 In particolare, l articolo 16, comma 2, del decreto legge n. 201 del 2011, prevede che Dal 1 maggio di ogni anno le unità da diporto sono soggette al pagamento di una tassa annuale nelle misure ivi stabilite. Con provvedimento del Direttore dell Agenzia delle entrate del 24 aprile 2012, emanato ai sensi dell articolo 16, comma 7, del medesimo decreto legge, sono state stabilite le modalità e i termini di pagamento della tassa, di comunicazione dei dati identificativi delle unità da diporto e delle informazioni necessarie all attività di controllo. In particolare, nel citato provvedimento è previsto che Per i contratti di cui al comma 7 dell articolo 16 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per i quali la tassa è dovuta per il periodo di durata del contratto, la stessa è determinata rapportando a giorni la misura indicata al comma 2 del citato articolo. Per consentire il versamento, mediante il modello F24 Versamenti con elementi identificativi, della tassa in argomento, si istituiscono i seguenti codici tributo: 3370 denominato Tassa sulle unità da diporto - art. 16, comma 2, d.l. 201/2011 ; 8936 denominato Tassa sulle unità da diporto - art. 16, comma 2, d.l. 201/2011 - Sanzione ; 1931 denominato Tassa sulle unità da diporto - art. 16, comma 2, d.l. 201/2011 - Interessi. In sede di compilazione del modello F24 Versamenti con elementi identificativi sono indicati: nella sezione CONTRIBUENTE i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto versante; nella sezione ERARIO ED ALTRO in corrispondenza degli importi a debito versati : - il campo tipo è valorizzato con la lettera R - il campo elementi identificativi è valorizzato con il codice identificativo dell unità da diporto (sigla di iscrizione);
3 - nel caso di contratti di cui all articolo 16, comma 7, del decreto legge 201 del 2011 il campo elementi identificativi è valorizzato anche con l indicazione nei primi 6 caratteri, del giorno di inizio del contratto, del giorno e del mese di fine periodo del contratto, nel formato GGGGMM e nei successivi spazi il codice identificativo dell unità da diporto. - il campo codice è valorizzato con il codice tributo; - il campo anno di riferimento è valorizzato con l anno di decorrenza della tassa, nel formato AAAA (es:. 1 maggio 2012-30 aprile 2013, indicare anno 2012). Nel caso dei contratti di cui al citato articolo 16, comma 7, con durata a cavallo di due anni solari viene indicato l anno di decorrenza indicato nel contratto. IL DIRETTORE CENTRALE Paolo Savini