Campagna digitale di informazione sulla responsabilita civile e sulla sicurezza stradale. Vademecum



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Campagna digitale di informazione sulla responsabilita civile e sulla sicurezza stradale Vademecum

IL PROGETTO Campagna digitale di informazione sulla responsabilità civile auto e sulla sicurezza stradale Rc_@auto è una campagna di informazione sulla responsabilità civile auto e sulla sicurezza stradale promosso da Movimento Consumatori, Adusbef e Federconsumatori, con il patrocinio ed il contributo finanziario del CNCU. Il progetto ha lo scopo di fornire a chi è già assicurato, a chi deve cambiare compagnia o assicurarsi per la prima volta, tutte le informazioni utili per una scelta consapevole e responsabile. Per garantire il rapporto diretto con il consumatore è stato attivato un call center con un numero verde 800 821 263 (dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 13,00) che fornisce informazioni sull RC Auto, un email dedicata info@campagnarcauto.it ed un sito internet www.campagnarcauto.it oltre che gli sportelli territoriali delle Associazioni dei Consumatori. E stata realizzata una campagna di comunicazione a supporto del preventivatore unico del Ministero dello Sviluppo Economico. A favore della prevenzione della sicurezza stradale, della sinistrosità e dell importanza della polizza assicurativa è stata promossa la campagna educativa In Auto con Guido con la produzione di tre video e tre mini test caratterizzati da un linguaggio e da immagini semplici e divertenti a favore della sensibilizzazione dei più giovani. I temi e le attività del progetto saranno inoltre divulgati attraverso le newsletter delle associazioni, Consumers news e Federconsumatori news. 3

VADEMECUM Questo vademecum vuole essere uno strumento di orientamento e di tutela per gli automobilisti nel mercato assicurativo. Come si sa, l assicurazione per la responsabilità civile è obbligatoria se si vuole circolare con la propria auto. E fondamentale per il consumatore sapersi orientare agevolmente in questo settore che è particolarmente complesso e, negli ultimi anni, è stato oggetto di attenzioni molteplici da parte del legislatore. Proprio per la complessità crescente e l importanza socio-economica che la rc auto riveste al giorno d oggi può essere utile avere una guida sintetica che doti l automobilista/consumatore di alcune dritte per operare una scelta conveniente e consapevole. 4

INDICE 1. ULTIME NOVITA 7 2. Il CONTRATTO-BASE DELL RCAUTO 8 3. IL RISARCIMENTO DEL DANNO 9 4. LE CLASSI DI MERITO 10 5. I CONTRATTI DI ASSICURAZIONE PROFILATI 11 6. LE ASSICURAZIONI ED I PREVENTIVATORI ONLINE 17 7. I DOCUMENTI PER LA CIRCOLAZIONE 19 8. LA SICUREZZA DEI MINORI IN AUTO 24 9. LA LOTTA ALLE FRODI 28 5

6

1. ULTIME NOVITA A partire dall inizio del 2012, con il governo Monti, il settore delle assicurazioni ha conosciuto molti tentativi di riforma, molti dei quali però ancora non sono effettivi. Il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, ha introdotto norme per migliorare la lotta alle frodi e per rendere più efficiente il sistema del risarcimento diretto; ha immesso nel settore la scatola nera, ha inserito disposizioni più stringenti in materia di contraffazione dei contrassegni ed, infine, ha stabilito che, quando l utente vuole stipulare un contratto, la compagnia deve far visionare almeno 3 preventivi di 3 diverse compagnie detto obbligo di confrontabilità. Importanti novità del 2012 varate con il decreto legge n. 179 sono il contratto-base, l abolizione del tacito rinnovo ed ulteriori norme contro le frodi. Restano in standby altri cambiamenti, come la disciplina del risarcimento in forma specifica, previsti nell art. 8 del decreto Destinazione Italia ora abrogato dalla legge di conversione del decreto. 7

2. IL CONTRATTO-BASE DELL RC AUTO Il contratto-base è stato introdotto dal decreto sviluppo bis n. 179 del 18 ottobre 2012 e rappresenterà una novità molto importante nel settore della rc auto quando entrerà concretamente in vigore. Finalità del contratto-base è quella di dare una copertura assicurativa minima, basilare e uguale per tutti gli automobilisti italiani a prezzi ragionevoli; il consumatore potrà così mettere a confronto più facilmente le varie offerte e scegliere liberamente la compagnia assicurativa con cui sottoscrivere l rc auto. Una volta entrato in vigore il contratto base, tutte le compagnie assicurative dovranno proporre ai consumatori l assicurazione standard, le stesse decideranno liberamente il prezzo del contratto base e delle ulteriori garanzie proponendolo obbligatoriamente al potenziale contraente. L offerta dovrà essere fatta mediante il modello elettronico predisposto dal Ministero dello Sviluppo Economico, sentita l IVASS, così che il consumatore possa ottenere un unico prezzo complessivo annuo. Il premio di questo contratto base verrà definito da ogni assicurazione in base alle caratteristiche del cliente - età, classe di merito, residenza- e del veicolo che viene assicurato. 8

3. IL RISARCIMENTO DEL DANNO Il risarcimento di un danno a seguito di un sinistro può avvenire in 2 modalità: in forma specifica o per equivalente. Nel primo caso il risarcimento reintegra la situazione facendo tornare le cose come erano prima dell evento dannoso; Nel secondo il danneggiato ottiene una somma di denaro che va a compensare solamente la perdita subita ed il mancato guadagno (danno emergente e lucro cessante). In linea di principio dovrebbe essere migliore la reintegrazione in forma specifica, in quanto ripristina lo stato delle cose come era prima del verificarsi del danno; tuttavia è frequente, quando accade un sinistro stradale, che il costo delle riparazioni ecceda il valore di mercato del veicolo. In questi casi, in base all art. 2058 del Codice Civile, il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto od in parte possibile. Tuttavia, il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulti eccessivamente onerosa per il debitore. In materia c è stato anche un recente pronunciamento della Corte di Cassazione che, con l ordinanza n. 24.718 del 4 novembre 2013, ha stabilito che, in seguito a richiesta di risarcimento in forma specifica, se la somma necessaria per la riparazione dell auto risultasse di molto superiore al valore commerciale della stessa, il giudice potrebbe imporre il risarcimento per equivalente. Consideriamo, tuttavia, che il giudice chiamato a stabilire il risarcimento può anche operare una valutazione equitativa del danno e, basandosi così sul principio di ragionevolezza, stabilire una reintegrazione anche superiore al valore commerciale, purché questa non ecceda di molto il valore suddetto (cfr. ordinanza 24.718). 9

4. le CLASSI DI MERITO La legge prevede che i contratti assicurativi per le autovetture, per i ciclomotori e per i motocicli siano stipulati in base: a clausole di franchigia che prevedono la compartecipazione dell assicurato al risarcimento del danno; alla tipologia bonus/malus che prevede la variazione annuale del premio da pagare in relazione al fatto che l assicurato abbia causato sinistri oppure no. BONUS/MALUS è la tipologia di tariffazione più utilizzata ed è basata sulla cosiddetta classe di merito. La posizione cioè che la compagnia assegna al contraente in base alla condotta di guida tenuta negli anni e che può subire variazioni peggiorative o migliorative in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di riferimento. Le classi di merito stabilite dalla legge sono 18: la classe più bassa è la 1 ed è la più vantaggiosa identificando il guidatore virtuoso, la classe più alta è la 18 ed è la meno conveniente, riferita al guidatore meno esemplare. La classe di ingresso per chi si assicura per la prima volta è la 14ma. Per ogni anno trascorso senza aver causato alcun sinistro, la compagnia assicurativa attribuisce all assicurato un bonus consistente nell accesso alla classe di merito immediatamente più vantaggiosa; l assicurato ottiene anche una riduzione del premio assicurativo per l anno successivo. Nel caso contrario, invece, l assicurato riceverà un malus con retrocessione di due classi di merito subendo un aumento del premio assicurativo. 10

L attestato di rischio è il documento che rappresenta lo storico dei sinistri del veicolo assicurato degli ultimi 5 anni; la compagnia è obbligata ad inviare l attestato di rischio all assicurato almeno 30 giorni prima della scadenza della polizza. 4. I CONTRATTI DI ASSICURAZIONE PROFILATI Quando si parla di obbligatorietà dell assicurazione auto ci si riferisce soltanto alla copertura per la responsabilità civile, cioè quella relativa ai danni provocati ai veicoli altrui quando si causa un incidente. Esistono altre coperture opzionali che non sono obbligatorie, ma che può essere opportuno avere in quanto assicurano protezione anche da altri danni che non siano quelli derivanti dalla responsabilità civile. ASSICURAZIONE INCENDIO E FURTO La garanzia accessoria furto comprende i danni materiali e diretti derivati dalla sottrazione, anche violenta, del veicolo (furto/rapina totale) o di sue parti (furto/rapina parziale). Se previsto dal contratto, tale garanzia copre anche i danni derivanti dal solo tentativo di 11

furto o dalla sottrazione di parti integranti del veicolo (ad esempio l autoradio). La garanzia accessoria incendio copre l assicurato dai danni al veicolo causati dal fuoco generato da cause esterne, come esplosioni e fulmini, ed interne, come guasti alla vettura tipo il surriscaldamento del motore. Se non è stabilito diversamente dal contratto, la copertura assicurativa non si estende ai beni/oggetti presenti nell abitacolo. Possono essere anche previste delle garanzie aggiuntive che vanno a coprire i danni che l evento può causare a terzi oppure quelli alle apparecchiature elettroniche ad installazione fissa presenti nell auto (radio, tv, navigatori, lettori cd ). ASSICURAZIONE ATTI VANDALICI La garanzia atti vandalici di solito viene proposta in abbinamento all opzione furto ed incendio. Tale garanzia copre i danni subiti da eventi sociopolitici, sabotaggio, sommosse, tumulti e soprattutto da atti di vandalismo purché tali atti non possano essere ricondotti ad altre garanzie accessorie (ad esempio furto ed incendio). ASSICURAZIONE PER L ASSISTENZA STRADALE Garanzia accessoria che assiste l automobilista offrendogli un aiuto immediato e tecnico nel caso in cui si trovi in difficoltà a causa del verificarsi di un evento fortuito (ad esempio, un guasto o un incidente a seguito dei quali il veicolo non è in condizioni di circolare). 12

La garanzia comprende il recupero dell auto rimasta ferma in strada ed il trasporto fino al centro di assistenza. I limiti territoriali e di costo entro i quali tale garanzia accessoria opera sono stabiliti dal contratto e variano, quindi, da compagnia a compagnia. La garanzia accessoria può prevedere anche la possibilità di mettere a disposizione dell assicurato un auto sostitutiva. Tale opzione può essere gratuita o può richiedere il pagamento di un importo aggiuntivo. ASSICURAZIONE PER I CRISTALLI La garanzia cristalli assicura una copertura delle spese per la sostituzione o riparazione dei cristalli dell autovettura a causa di rotture provocate da terzi o da eventi accidentali. Ogni compagnia assicurativa propone la propria polizza con proprie condizioni e limiti nell erogazione del risarcimento; pertanto si consiglia di prestare attenzione alle eventuali clausole contrattuali. A titolo esemplificativo, è bene sapere che non tutte le compagnie assicurano la sostituzione del cristallo nel caso in cui questo sia solo rigato. LA POLIZZA KASKO La polizza Kasko è una copertura opzionale e piuttosto costosa che tutela dai danni subiti dall auto dell assicurato derivanti dalla circolazione. Agisce a prescindere dalla responsabilità dell assicurato; in sostanza, sia che ci sia responsabilità, sia nel caso in cui il danno si verifichi anche in assenza di questa, la copertura Kasko permette di ottenere il risarcimento. 13

Esistono due forme di kasko: completa: è la tipologia più estesa e, indipendentemente dalla responsabilità dell assicurato, copre tutti i danni: dal danneggiamento alla distruzione del veicolo o di sue parti, causati dalla collisione con altri veicoli, da urti, da ribaltamenti ed uscite di strada, verificatisi durante la circolazione su aree pubbliche o private; mini: è la tipologia meno completa e rimborsa solo i danni propri derivanti da collisione con un altro veicolo identificato, cioè di cui si possiedono i dati della targa. ASSICURAZIONE PER LA TUTELA LEGALE Prevede la copertura delle eventuali spese legali, normalmente a carico dell assicurato, dovute a procedimenti giudiziari o stragiudiziali; le spese coperte dalla polizza includono i costi di perizia, di consulenza legale così come le spese di consulenza da sostenere quando la colpa è attribuita all assicurato. La controversia legale può essere intrapresa dallo stesso assicurato allo scopo di far valere i propri diritti o da un soggetto terzo che chiami in causa l assicurato. Al momento della sottoscrizione della polizza, è bene prestare attenzione a quanto stabilito in merito all importo massimo che la compagnia decide di elargire per il risarcimento (massimale), all importo minimo stabilito al di sotto del quale la compagnia non risarcisce lasciando tale onere all assicurato (franchigia), alle situazioni stabilite in presenza delle quali la compagnia esclude il diritto al risarcimento (ad esempio in caso di guida sotto l effetto di sostanze stupefacenti), prevedendo altresì un azione di rivalsa nei confronti dell assicurato. 14

ASSICURAZIONE INFORTUNI CONDUCENTE L assicurazione copre i costi dei danni che il conducente subisce, anche nel caso in cui la responsabilità del sinistro sia sua. L assicurazione tradizionale rc auto, infatti, copre solo i danni causati a persone o a veicoli terzi. Se si ha una copertura per chi guida, la compagnia assicuratrice garantisce il risarcimento in caso di morte ed invalidità permanente del conducente, oltre la copertura delle spese sanitarie connesse al danno subito. Talora le compagnie assicuratrici, a fronte del pagamento di un premio più alto, offrono la possibilità di assicurare altre persone oltre al conducente (ad esempio i membri della stessa famiglia). ASSICURAZIONE EVENTI ATMOSFERICI La garanzia eventi atmosferici prevede il risarcimento dei danni subiti dal veicolo e causati da situazioni atmosferiche quali grandine, bufere, trombe d aria, inondazioni, valanghe, alluvioni, terremoti ed altri. Questa tipologia di assicurazione consente di coprire i danni totali o parziali riportati dal veicolo, in base ad un massimale stabilito in fase contrattuale e in caso di distruzione dell auto, in base al valore commerciale del mezzo. ASSICURAZIONE TEMPORANEA L assicurazione temporanea è una tipologia di polizza che consente di assicurare il proprio veicolo per un periodo determinato che va dai tre giorni ai sei mesi e può essere principalmente di due tipi: 15

a tempo limitato: è la tipologia più simile alla rc auto tradizionale, variando soltanto il tempo di durata/validità; oraria e giornaliera: è la tipologia che consente al veicolo di essere coperto dalla responsabilità civile solo in determinati orari ed in determinati giorni della settimana. Tale forma di assicurazione è apprezzata notevolmente da chi non utilizza l auto quotidianamente ma solo, ad esempio, nel weekend. ASSICURAZIONE AUTO CON SCATOLA NERA Molte compagnie propongono ai propri clienti l istallazione all interno dei veicoli della cosiddetta scatola nera ; un dispositivo mobile satellitare con rilevatore gps incorporato, in grado di ricavare una serie di informazioni relative alla velocità, alle accelerazioni e alle conseguenti decelerazioni, ai chilometri percorsi. In caso di guasto o incidente l istallazione del dispositivo garantisce una rapida localizzazione del veicolo e quindi un celere soccorso. Le compagnie, utilizzando i dati raccolti dalla scatola nera, avranno strumenti di prova inconfutabili sulla guida dei propri clienti e, quindi, sulla causa del sinistro. I costi relativi all attivazione, alla disattivazione, alla sostituzione e all abbonamento del dispositivo variano da compagnia a compagnia; consigliamo, pertanto, di prestare attenzione alle singole clausole contrattuali. 16

6. LE ASSICURAZIONI ED I PREVENTIVATORI ONLINE Le assicurazioni online si stanno diffondendo nell ultimo decennio in maniera consistente, soprattutto perché sono convenienti; hanno permesso alle imprese di risparmiare abbattendo i costi dell affitto dei locali, della gestione del personale e delle consulenze. Attraverso un semplice algoritmo informatico hanno elaborato un motore di ricerca interno che struttura il preventivo personalizzandolo a seconda delle caselle barrate. Tuttavia, sebbene assicurarsi online possa risultare vantaggioso per gli automobilisti, occorre fare attenzione e seguire alcune semplici regole prima di stipulare un contratto. L elenco dei siti internet delle imprese, dai quali si possono ottenere preventivi personalizzati, è agevolmente consultabile sia sul sito dell IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (www.ivass.it) sia su quello della Ania (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici) (www.ania.it). Tale elenco ha la finalità di fornire all utenza uno strumento che agevoli l individuazione e il collegamento ai siti delle imprese, le quali sono responsabili in via esclusiva dell operatività e funzionalità degli stessi, nonché della correttezza e completezza dei dati ivi pubblicati. Anche l IVASS, in collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico, ha creato un preventivatore online che si chiama tuo preventivatore ed è consultabile sul sito stesso dell IVASS o andando su: www.tuopreventivatore.it. 17

Prima di tutto occorre confrontare i vari preventivi offerti dalle diverse compagnie; in rete sono presenti vari siti di comparazione attraverso i quali, inserendo i dati dell assicurato e quelli del veicolo, si ottiene il preventivo più vantaggioso. E comunque bene sempre andare a controllare anche sul sito stesso delle compagnie per fare una verifica ulteriore. Occorre poi fare attenzione alle varie garanzie accessorie. Oltre ai costi sono da considerare le franchigie e gli scoperti. La franchigia viene definita attraverso una cifra ben definita, mentre lo scoperto viene indicato attraverso una percentuale. Sarà, quindi, opportuno calcolare con precisione quanto verrà effettivamente rimborsato dalla compagnia. Bisogna fare attenzione alle clausole contrattuali, con particolare riferimento ai casi in cui la compagnia risarcisce e a quelli in cui, invece non è prevista la copertura. Il sito di un assicurazione online è strutturato in modo tale che chi sottoscrive una polizza online possa essere seguito passo passo nella gestione della propria pratica o in caso di sinistro. Per parlare direttamente con un operatore, quasi tutti i siti hanno a disposizione un numero verde gratuito. Nel sito di una compagnia on-line devono essere indicati: dati identificativi dell intermediario; indirizzo della sede, recapito telefonico, numero di fax e indirizzo di posta elettronica; numero e data di iscrizione al Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi e indicazione che l intermediario è soggetto al controllo dell IVASS. 18

Prima di effettuare la sottoscrizione di un qualsiasi contratto assicurativo, anche se di breve durata, è consigliabile consultare sul sito dell IVASS: gli elenchi delle imprese italiane ed estere ammesse ad operare in Italia (elenchi generali ed elenco specifico per la rc auto); l elenco degli avvisi relativi a Casi di contraffazione o società non autorizzate ; il Registro unico degli intermediari assicurativi e l elenco degli intermediari dell Unione Europea. 7. I DOCUMENTI PER LA CIRCOLAZIONE IL BOLLO Il bollo auto è una tassa sul possesso applicato a tutti i veicoli sul territorio nazionale da versare alla Regione in cui è residente il proprietario dell autoveicolo o motoveicolo. Le persone che risultano essere proprietarie di uno o più veicoli al Pubblico Registro Automobilistico sono tenute a versare la quota annuale, indipendentemente dall utilizzo del mezzo, per poter circolare regolarmente sul territorio nazionale. 19

Maggiore sarà la classe d inquinamento (Euro 3, Euro 4, etc) e più bassa sarà la tassa da pagare per il veicolo. Sono esenti dal pagamento del bollo, ma sono comunque assoggettati ad un tassa di circolazione o tassa forfettaria i veicoli di interesse storico, aventi un età di vita compresa generalmente tra i 20/30 anni (a seconda della regione) e sia iscritto a registri storici, in questo caso la tassa è obbligatoria solo in caso d utilizzo del mezzo, con il pagamento del cosiddetto minibollo (da 25 a 30 euro secondo le regioni). Il bollo può essere pagato presso: Automobile Club d Italia (ACI); Posta; Agenzie di pratiche automobilistiche; Tabaccheria tramite sistema informatico della Lottomatica; on-line in certe regioni. LA CARTA DI CIRCOLAZIONE La carta di circolazione è il documento necessario alla circolazione del veicolo che il conducente deve sempre portare nel veicolo per poter circolare; è rilasciata dall ufficio provinciale della Motorizzazione Civile e riporta i dati relativi alle caratteristiche tecniche del veicolo. IL CERTIFICATO DI PROPRIETA E il documento rilasciato dagli uffici provinciali dell ACI Pubblico Registro Automobilistico; non è necessario per la circolazione, ma deve essere comunque conservato in quanto attesta lo stato giuridico attuale del veicolo. 20

IL CONTRASSEGNO ASSICURATIVO E il documento cartaceo che attesta che l auto è assicurata per la responsabilità civile. Va esposto in evidenza su veicolo (ad esempio sul parabrezza). A richiesta delle autorità, va esibito anche il certificato di assicurazione, che contiene gli estremi della polizza ed i principali dati anagrafici del contraente. Il contrassegno riporta stampati il nome e il logo della compagnia, oltre all anagrafica del contraente. Chi non lo espone rischia una multa da 41 a 168 euro. Il decreto interministeriale n. 110 del 9 agosto 2013 regola nel dettaglio la progressiva dematerializzazione dei contrassegni RC Auto. Entro ottobre 2015, essi saranno sostituiti da strumenti informatici che confluiranno in una banca dati telematica. Il database sarà alimentato con i dati relativi alla copertura rc auto per i veicoli circolanti. In tal modo le forze dell ordine potranno verificare la copertura assicurativa dei veicoli connettendosi direttamente alla banca dati. Non sarà più obbligatorio esporre il contrassegno. La dematerializzazione dovrebbe consentire di eliminare i fenomeni fraudolenti legati alla contraffazione dei contrassegni. La durata della rc auto è fissata in un anno: decorre dalle 24 del giorno in cui si paga il premio. In quasi tutti i contratti, se alla scadenza il contraente non paga i premi successivi, la polizza si sospende a partire dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza. Per 15 giorni dopo la scadenza, l assicuratore risponde dei sinistri causati dal proprio assicurato anche se il pagamento del premio non è avvenuto: è il periodo di tolleranza. 21

Quando ancora esisteva il tacito rinnovo, occorreva, se si voleva risolvere il contratto di rc auto, inviare la disdetta alla compagnia; oggi si può disdire il contratto semplicemente lasciando che scada e non pagando più la polizza. La nuova normativa dell art. 170-bis del Codice delle Assicurazioni (Decreto Legislativo 7/9/2005, n. 209), introdotto dal Decreto Legge n. 179 del 2012, prevede anche che, qualora sussistano ancora nei contratti clausole di tacito rinnovo, queste sono nulle. Attenzione, però: la norma che ha abolito il tacito rinnovo vale solo per la responsabilità civile e non anche per le altre coperture opzionali. I RECLAMI Possono presentare reclamo gli utenti assicurativi (assicurati e/o danneggiati) - sia persone fisiche che giuridiche - e le associazioni riconosciute per la rappresentanza degli interessi dei consumatori. I reclami possono essere presentati sulle materie di: mancata osservanza, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi; liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari per le quali si chiede l attivazione della rete FIN-NET (risoluzioni extragiudiziali delle controversie). Nel caso in cui sia già stata adita l autorità giudiziaria non è possibile inoltrare reclamo. Il reclamo va presentato, in prima istanza, alla compagnia. 22

Le imprese hanno degli uffici specializzati attraverso i quali gestiscono i reclami e danno riscontri agli utenti. Gli indirizzi di questi uffici sono reperibili nelle note informative rilasciate dall impresa, sul sito internet della stessa oppure sul sito dell IVASS nella specifica sezione Uffici reclami delle imprese. E importante inviare in prima battuta il reclamo all impresa in quanto se questo viene mandato direttamente all IVASS, l Istituto dovrà girarlo all impresa con conseguente allungamento dei tempi di gestione e risposta. Solo se la compagnia non dà risposta (deve farlo entro 45 giorni), o dà un riscontro insoddisfacente, allora si può indirizzare la lamentela all IVASS. Il reclamo (i cui modelli sono reperibili su diversi siti internet aventi ad oggetto la materia assicurativa e sul sito dell Ivass) deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione dell impresa, dell intermediario o del perito di cui si lamenta l operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze. IL MODULO BLU Il modulo blu o constatazione amichevole d incidente è il documento che si deve compilare quando si rimane coinvolti in un incidente stradale. Compilato in modo chiaro e corretto e firmato da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro, il modulo blu permette di semplificare e velocizzare le pratiche del risarcimento. E comunque opportuno compilarlo sempre, anche nel caso in cui le parti non trovino l accordo sulla dinamica dell accaduto: ciascun automobilista riporterà la propria versione dei fatti. 23

8. LA SICUREZZA DEI MINORI IN AUTOMOBILE Il trasporto dei bambini sui veicoli è regolato dall art. 172 del Codice della Strada (decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal decreto legislativo n. 150/2006) che prevede che i passeggeri di altezza inferiore a 1,50 mt siano agganciati a un sistema di ritenuta omologato (seggiolini o adattatori), adeguato al peso ed alla statura del bambino e dotato di etichetta di omologazione come prescritto dalle normative stabilite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, conformemente ai regolamenti della Commissione Economica per l Europa delle Nazioni Unite o dalle equivalenti direttive comunitarie (ECE R44-03/ ECE R44-04). I dispositivi di ritenuta sono obbligatori dalla nascita fino al raggiungimento di 36 Kg di peso; fino ai 18 kg possono essere usati solo i seggiolini, oltre questo peso possono essere usati anche gli adattatori (piccoli sedili che, sollevando il bambino, permettono di usare le cinture di sicurezza dell auto che andranno passate sotto le alette poste ai lati, in senso longitudinale al torace). Tutti i prodotti omologati devono essere dotati di un etichetta che attesti l idoneità al trasporto del bambino. L etichetta deve riportare: la normativa di riferimento (es: ECE R44/04) il tipo di omologazione (es: Universale sta ad indicare che il seggiolino è indicato per ogni tipo di autovettura; Non universale sta ad indicare, al contrario, che il seggiolino può essere posizionato solo su alcune vetture) il peso del bambino marchio di omologazione. Il numero è riferito al Paese di omologazione (1 Germania, 2 Francia, 3 Italia, 4 Paesi Bassi, 5 Svezia, 6 Regno Unito..) numero di omologazione numero progressivo di produzione 24

I dispositivi più recenti sono contrassegnati dalle sigle ECE R44-04 e ECE R44-03. Le omologazioni ECE R44/01 ed ECE R44/02 non sono più legalmente valide e quindi ne è proibita la vendita e l utilizzo. Nel mese di luglio 2013 è entrata in vigore la normativa Europea I -Size (UN R129) che vige in parallelo con la normativa ECE R44/04 e mira a migliorare il livello di sicurezza dei bambini in auto garantendo migliore protezione in caso di impatto laterale e frontale. La normativa europea prevede 5 classi di ritenuta, ripartite in base alle fasce di peso dei bambini che possono utilizzarli; nello specifico: - GRUPPO 0: PER BAMBINI FINO a 10 KG. Il sistema di ritenuta va montato in senso contrario a quello di marcia. Se si decide di montare il seggiolino sul sedile anteriore e il veicolo risulta essere dotato di airbag frontale, bisogna disinstallare l airbag attraverso il dispositivo di disabilitazione. Disattivato l airbag e posizionato il seggiolino sul sedile anteriore, è opportuno tirare il sedile indietro, per aumentare la distanza tra il seggiolino e il cruscotto. Sono incluse in questo gruppo anche le navicelle, ovvero le culle imbottite fissate con le cinture dell auto. - GRUPPO 0+: PER BAMBINI FINO ai 13 KG. Questi seggiolini hanno le stesse caratteristiche dei seggiolini appartenenti al gruppo precedente ma offrono maggiore protezione a testa e gambe. Nel presente gruppo sono inclusi i cosiddetti ovetti. - GRUPPO 1: PER BAMBINI DAI 9 ai 18 KG. Seggiolini montati nel senso di marcia e fissati con la cintura di sicurezza del veicolo. 25

- GRUPPO 2 : PER BAMBINI DAI 15 ai 25 KG. Seggiolini dotati di un piccolo schienale e talvolta poggiatesta che offre la massima sicurezza. Servono a sollevare il bambino in maniera da poter usare, con l aggiunta di un dispositivo di aggancio, le cinture di sicurezza dell auto che in questo modo passano nei punti corretti ( sopra il bacino e sopra la spalla invece che sopra il petto e il collo). - GRUPPO 3: PER BAMBINI DAI 22 ai 36 KG. E il cosiddetto rialzo, cuscino senza braccioli che serve ad aumentare l altezza del bambino affinché si possano usare le cinture di sicurezza. Esistono in commercio specifici seggiolini per i portatori di handicap, muniti di base girevole che facilita l inserimento, l uscita nonché la sistemazione del bambino in auto. Ovviamente si tratta di seggiolini omologati e sottoposti a test di sicurezza secondo la normativa ECE-R44/04. Esistono poi i seggiolini con il sistema Isofix Universale che possono essere installati su tutte le vetture dotate di ancoraggio Top Tether. Isofix è un sistema di montaggio standardizzato a livello internazionale che permette di installare velocemente e correttamente un seggiolino in auto senza utilizzare le cinture di sicurezza. L art. 172 del Codice della Strada prevede alcune sanzioni per il mancato/ errato utilizzo di cinture di sicurezza e di sistemi di ritenuta; la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 a euro 323 per chiunque non faccia uso dei dispositivi di ritenuta; quando il mancato uso riguarda il minore, della violazione risponde il conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento del fatto, chi è tenuto alla sorveglianza del minore stesso. 26