REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA NEL PAGAMENTO DELL IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

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REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA NEL PAGAMENTO DELL IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI Approvato con deliberazione C.C. n. 9 del 29/05/2008 Modificato con deliberazione C.C. n. 51 del 25/11/2008

INDICE: Art. 1) Oggetto e ambito della definizione agevolata Art. 2) Soggetti interessati Art. 3) Esclusioni Art. 4) Presentazione del modello Doc-fa Art. 5) Definizione e versamento del debito I.C.I. Art. 6) Perfezionamento della definizione agevolata Art. 7) Effetti delle verifiche dei classamenti da parte dell Agenzia del Territorio Art. 8) Errore scusabile Art. 9) Rateizzazione delle somme da corrispondere Art. 10) Rigetto dell istanza Art. 11) Effetti della definizione

Art. 1 Oggetto e ambito della definizione agevolata Il presente regolamento, adottato in forza delle disposizioni contenute nell art. 13 della Legge 289/2002 (finanziaria 2003) e nell ambito della potestà regolamentare prevista dall art. 52 del D.Lgs. 446/1997, disciplina la definizione agevolata dei rapporti tributari amministrativi, in materia di imposta comunale sugli immobili, maturati a seguito della regolarizzazione tardiva del classamento catastale (commi 336 e 337, art. 1 L. 311/2004). Art. 2 Soggetti interessati Sono ammessi alla definizione agevolata i soggetti passivi dell Imposta Comunale sugli Immobili, in quanto titolari di diritti reali sulle unità immobiliari di proprietà privata ubicate nel territorio comunale e non dichiarate in Catasto ovvero per le quali sussistono situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie o cambi di destinazione d uso, alla data del 31.12.2007. Ulteriore condizione per avvalersi della presente definizione agevolata è che vengano presentati alla competente Agenzia del Territorio gli atti di attribuzione/aggiornamento redatti ai sensi del Regolamento di cui al Decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701, (DOCFA) con l indicazione della data cui far riferire la mancata presentazione della denuncia catastale o della variazione. Art. 3 Esclusioni 1. La procedura di cui al presente Regolamento dovrà essere attivata prima della notifica da parte del Comune di una richiesta scritta ai sensi del comma 336, dell art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e comunque perentoriamente non oltre il termine di cui all art. 4. 2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano all immobile per il quale, alla data di entrata in vigore dello stesso, sia già stato comunicato al soggetto passivo d imposta l inizio del procedimento o, in assenza, sia già stato notificato avviso di accertamento d ufficio e/o in rettifica, qualunque sia il periodo di imposta di riferimento. Art. 4 Presentazione del modello DOCFA La richiesta di aggiornamento catastale è attivata mediante procedura DOCFA (documento catasto fabbricati, di cui al citato D.M. Finanze n. 701/94) e dovrà, a pena di inammissibilità della definizione agevolata, essere presentata, presso gli sportelli dell Agenzia del Territorio o in via telematica dai professionisti abilitati, dal 01.07.2008 ed entro il termine del 30.09.2009.

Art. 5 Definizione e versamento del debito ICI Entro il 30 settembre 2009, a pena di decadenza, i contribuenti che intendono avvalersi della definizione agevolata definiscono i rapporti tributari relativi alle annualità dell ICI arretrata che risultino ancora passibili di accertamento in base alla normativa ed ai Regolamenti vigenti, con il versamento di cinque annualità di imposta arretrate per ogni singolo immobile oggetto dell agevolazione, con l esclusione di sanzioni ed interessi. Se la mancata presentazione della denuncia catastale è riferibile ad un periodo inferiore ai cinque anni, l importo deve essere calcolato con decorrenza dalla data dell effettiva variazione. L imposta verrà calcolata sull intero imponibile nel caso di prima attribuzione della rendita, ovvero sul maggiore imponibile adottato nel caso di aggiornamento della rendita preesistente, con l applicazione dell aliquota relativa al tipo di utilizzo degli immobili prevista per i diversi anni di riferimento. Art. 6 Perfezionamento della definizione agevolata 1. La definizione agevolata si perfeziona attraverso la presentazione, dal 01.07.2008 ed entro il termine del 30/09/2009, di: a) istanza di definizione agevolata; b) conforme modello di dichiarazione ICI; c) copia della ricevuta del pagamento in autoliquidazione delle somme dovute, effettuato a mezzo del bollettino di conto corrente postale n. 11093523 intestato a Comune di Ortignano Raggiolo Servizio Tesoreria ICI oppure attraverso l utilizzo del modello di pagamento unificato F24 ; d) copia della ricevuta di presentazione all Agenzia del Territorio del modello DOC-FA;: 2. La documentazione di cui al punto precedente deve essere presentata, mediante consegna diretta presso il Comune di Ortignano Raggiolo Ufficio Protocollo, ovvero mediante spedizione per posta raccomandata (in questo caso farà fede la data del timbro di spedizione). Art. 7 Effetti delle verifiche dei classamenti da parte dell Agenzia del Territorio Qualora le operazioni di verifica, da parte dell Agenzia del Territorio di Arezzo, del modello DOCFA presentato, si concludano con esito negativo e all unità immobiliare vengano attribuiti una rendita o un classamento diversi da quelli proposti si procederà alla liquidazione delle maggiori somme, se dovute, o al rimborso delle eventuali somme eccedenti versate, senza applicazione delle sanzioni e degli interessi.

Art. 8 Errore scusabile In caso di errore scusabile, ritenuto tale ad insindacabile giudizio dell ente impositore, commesso nell effettuazione di un pagamento, la regolarizzazione è considerata perfezionata a condizione che l interessato versi la differenza e rimuova l irregolarità entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione che sarà inviata agli interessati a cura di questo ente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Art. 9 Rateizzazione delle somme da corrispondere 1. La rateizzazione dovrà essere richiesta dal contribuente contestualmente all istanza di cui al punto 6 e dovrà essere allegata l attestazione del pagamento della prima rata. La rata successiva dovrà essere pagata rispettando le seguenti modalità: SOGGETTO PASSIVO PERSONA FISICA - importi fino ad Euro 500,00 - versamento in due rate di cui la prima entro la data di presentazione dell'istanza di condono e la seconda entro i trenta giorni successivi ; - importi superiori ad Euro 500,01 - versamento in quattro rate di uguale importo: prima rata entro la data di presentazione dell'istanza di condono, seconda rata entro i successivi trenta giorni, terza rata entro i successivi sessanta giorni, quarta rata entro i successivi novanta giorni ; SOGGETTO PASSIVO PERSONA GIURIDICA - importi fino ad Euro 1.000,00 - versamento in un'unica soluzione entro la data di presentazione dell'istanza di condono; -importi oltre Euro 1.000,01 - versamento in due rate di uguale importo: prima rata entro la data di presentazione dell'istanza di condono; 2. Il pagamento della prima rata perfeziona la definizione agevolata ed il mancato pagamento della rata successiva alla prima costituisce titolo per la riscossione coattiva, con aggravio della sanzione prevista per il tardivo versamento.

Art. 10 Rigetto dell istanza 1. Il Comune provvede alla verifica del corretto adempimento dei versamenti delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, nonché della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione e, in caso di omissione o insufficienza del versamento ovvero in ipotesi di accertata infedeltà dell istanza, con provvedimento motivato, da comunicare all interessato entro il 30.10.2012 rigetta l istanza di definizione, riservandosi di attivare la procedura di accertamento. Decorso tale termine, l istanza si intende accolta a tutti gli effetti. 2. In caso di non accoglimento dell istanza gli importi versati non vengono rimborsati e si considerano effettuati a titolo definitivo per le annualità non più accertabili, mentre costituiranno acconto, per ciascuna annualità di imposta, per gli importi che risulteranno eventualmente dovuti in base agli accertamenti definitivi. Art. 11 Effetti della definizione Il perfezionamento della definizione preclude all amministrazione, nei confronti del dichiarante e dei soggetti contitolari, ogni possibilità di esperire accertamenti in rettifica o d ufficio, limitatamente ai fabbricati oggetto del condono e relativamente alle annualità condonate.