Dipartimento Politiche Previdenziali, Rapporti con gli Enti e i CIV Roma, 26 febbraio 2014 Alle FNP-CISL Regionali Alle FNP-CISL Territoriali Al Coordinamento Donne FNP-CISL Ai RR.TT. Reg.li e Terr.li FNP-CISL All Ufficio Legale FNP-CISL - Loro Sedi - Circolare n. 38/MC/pt Oggetto: Regolamento armonizzazione requisiti pensionistici (D.P.R. n. 157/2013) Di recente è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Regolamento concernente l armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico del personale del Comparto Difesa- Sicurezza e del Comparto Vigili del Fuoco e Soccorso Pubblico, nonché di categorie di personale iscritto presso l Inps, l ex-enpals e l ex-inpdap, in attuazione dell art. 24, comma 18, del D.L. n. 201/11, conv. in L. n. 214/11. Stante la peculiarità delle singole categorie di lavoratori interessati, attendiamo le circolari interpretative dei Ministeri vigilanti e dell Inps in materia. Occorre precisare, sin da subito, che, nonostante il titolo, il Regolamento in esame non riguarda il Comparto Difesa-Sicurezza, Vigili del Fuoco e Soccorso Pubblico, disciplinando invece i lavoratori del soppresso Fondo Spedizionieri Doganali, i lavoratori dei Poligrafici, Marittimi, dello Spettacolo (gruppi di ballo e canto, gruppo attori), il Fondo Sportivi Professionisti ed i Controllori di Volo, gli iscritti al Fondo Volo, il personale viaggiante addetto ai Pubblici Servizi di Trasporto. I lavoratori che hanno maturato i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre u.s. secondo la previgente normativa, accederanno al trattamento pensionistico di vecchiaia o anzianità in base alle regole previste nella predetta normativa. E opportuno precisare che il Regolamento in esame entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ovvero dal 17 gennaio 2014. Ai requisiti anagrafici previsti dal D.P.R. n. 157/13, nonché ai requisiti dei lavoratori a cui continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti, si applica anche la disciplina degli adeguamenti alla speranza di vita, ex art. 12, commi 1 e 2, L. n. 122/10. Qui di seguito le categorie di lavoratori interessati. A chi perfeziona i requisiti dal 1 gennaio 2014 non si applicano le cosiddette finestre. Per quanto riguarda gli Spedizionieri Doganali, come noto, il loro Fondo fu soppresso con legge n. 230/97; l art. 2 della L. 230/97 aveva previsto la conservazione della pensione maturata al 1997, in base alle anzianità assicurative acquisite presso il soppresso Federazione Nazionale Pensionati Cisl - Via Castelfidardo 47, 00185 Roma Telefono 06/448811 - Fax 06/4440552 - E-mail previdenza@fnp.cisl.it - www.pensionati.cisl.it
Fondo, in aggiunta ai trattamenti pensionistici ordinari. Il Regolamento di armonizzazione ha previsto che la predetta quota di pensione deve essere erogata dall Inps al compimento del 66 anno di età. Per gli iscritti al soppresso Fondo Spedizionieri Doganali, è prevista, inoltre, la possibilità di totalizzare i contributi, ex art. 1 del D.lgs. n. 42/06, ai fini della pensione di vecchiaia e di anzianità. Lavoratori poligrafici Per le aziende poligrafiche in crisi, l art. 37 della L. n. 416/81 prevede la possibilità di esodo e di prepensionamento a determinate condizioni; il Regolamento di armonizzazione modifica il requisito contributivo da far valere nell Ago per l invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, portandolo a 35 anni dal 1 gennaio 2014, ed a 36 e 37 anni di anzianità contributiva rispettivamente dal 2016 e dal 2018. Personale viaggiante addetto ai Pubblici Servizi di Trasporto Per gli iscritti al soppresso Fondo di Previdenza del Personale addetto ai Pubblici Servizi di Trasporto, con la modifica apportata dal Regolamento di armonizzazione al D.lgs. n. 414/96, la pensione di vecchiaia sarà liquidata al raggiungimento del requisito anagrafico ridotto di cinque anni rispetto a quello, tempo per tempo, in vigore nel regime generale obbligatorio; in particolare per gli uomini, dal 2014 al 2015, occorreranno 61 anni e 3 mesi mentre per le donne, sempre per lo stesso periodo, saranno richiesti 58 anni e 9 mesi; dal 2016 al 2020 per gli uomini occorreranno 61 anni e 3 mesi, con l ulteriore variazione della speranza di vita mentre per le donne, dal 2016 al 2017, saranno richiesti 60 anni e 3 mesi, con la variazione della speranza di vita e 61 anni e 3 mesi, sempre con la variazione della speranza di vita, dal 2018 al 2020. Lavoratori Marittimi I piloti del pilotaggio marittimo, riuniti in corporazioni, di cui agli articoli 86 e seguenti del codice della navigazione nonché i marittimi abilitati al pilotaggio ai sensi dell art. 96 del codice della navigazione, iscritti alle Assicurazioni Generali Obbligatorie ed alla Cassa unica assegni familiari gestite dall Istituto, conseguono il diritto alla pensione di vecchiaia al raggiungimento del requisito anagrafico ridotto di cinque anni rispetto a quello, tempo per tempo, in vigore per la generalità dei lavoratori (L. 413/84). I lavoratori Marittimi possono ottenere la pensione anticipata di vecchiaia al compimento del 56 anno di età fino al 31 dicembre 2015, 57 anno di età fino al 31 dicembre 2017 e 58 anno di età dal 1 gennaio 2018, purché facciano valere millequaranta settimane di contribuzione esclusi i periodi assicurativi non corrispondenti ad attività di navigazione accreditata ai sensi della L. n. 414/84 nonché della normativa precedente alla predetta, di cui almeno cinquecentoventi settimane di effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo. Lavoratori dello Spettacolo e del Gruppo Ballo Per i lavoratori dello Spettacolo appartenenti alle categorie dei tersicorei e ballerini, l età pensionabile è fissata per uomini e 2
donne al compimento del 46 anno di età anagrafica, ex art. 4, comma 4 del D.lgs. n. 182/97. Lavoratori dello Spettacolo, Gruppo Attori L età degli attori viene elevata così come risulta nella tabella C allegata all art. 4, comma 2, del D.lgs. n. 182/97, qui di seguito riportata. Decorrenza della pensione Uomini Dal 1 gennaio 2014 64 anni Donne Dal 1 gennaio 2014 60 anni Dal 1 gennaio 2016 61 anni Dal 1 gennaio 2018 62 anni Dal 1 gennaio 2020 63 anni Dal 1 gennaio 2022 64 anni Lavoratori dello Spettacolo, Gruppo Canto Per i lavoratori dello Spettacolo, già iscritti alla data del 31 dicembre 1995, appartenenti alle categorie degli artisti lirici, professori d'orchestra, orchestrali, coristi, concertisti, cantanti di musica leggera, la pensione di vecchiaia si consegue all'età di 61 anni per gli uomini ed all'età di 57 anni per le donne. Quest ultimo requisito è fissato a 58 anni a decorrere dal 1 gennaio 2016, a 59 anni a decorrere dal 1 gennaio 2018, a 60 anni a decorrere dal 1 gennaio 2020 e a 61 anni a decorrere dal 1 gennaio 2022. Sportivi Professionisti Per i lavoratori già iscritti al Fondo alla data del 31 dicembre 1995, la pensione di vecchiaia si consegue all'età di 53 anni per gli uomini ed all età di 49 anni per le donne. Quest ultimo requisito è fissato a 50 anni a decorrere dal 1 gennaio 2016, a 51 anni a decorrere dal 1 gennaio 2018, a 52 anni a decorrere dal 1 gennaio 2020 e a 53 anni a decorrere dal 1 gennaio 2022. Perdita del titolo abilitante Il Regolamento di armonizzazione prevede che le disposizioni vigenti prima della sua entrata in vigore continuino a trovare applicazione nei confronti dei lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiunti limiti di età e i cui ordinamenti di settore, che disciplinano il rilascio ed il rinnovo di tale titolo, non ne prevedano l elevazione. Qualora tali limiti di età possano essere elevati, la deroga trova applicazione solo quando il lavoratore, sottoposto a giudizio di idoneità, non abbia ottenuto il rinnovo del titolo abilitante da parte dell Autorità competente. Per i lavoratori iscritti al Fondo Volo, per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiunti limiti di età, sempre in presenza delle condizioni di cui sopra, si applicano i requisiti di accesso e di decorrenza dei trattamenti pensionistici di vecchiaia vigenti al 31 dicembre 2011, quindi 55 anni per le donne e 60 anni per gli uomini. Ai Controllori di Volo (controllore del traffico aereo, pilota e operatore radiomisure, l esperto di assistenza del volo e meteo), di cui all art. 5 L. n. 248/90, continuano ad applicarsi i requisiti di accesso ed il regime delle decorrenze dei trattamenti pensionistici 3
di vecchiaia vigenti al 31 dicembre 2013. A decorrere dal 1 gennaio 2014 l accesso alla pensione nei regimi misto e contributivo con età inferiori ai 60 anni è consentito solo con un anzianità contributiva di 42 anni e 3 mesi per gli uomini e 41 anni e 3 mesi per le donne. Sulla quota retributiva di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate prima del 1 gennaio 2012 è applicata una riduzione pari ad un punto percentuale per ogni anno di anticipo nell accesso al pensionamento rispetto all età di 60 anni; questa percentuale annua è elevata a due punti per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. Qualora l età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi. Il Regolamento di armonizzazione ha abrogato l art. 1, comma 4 del D.lgs. n. 149/97 che consentiva ai dipendenti dell ENAV, in possesso di un anzianità contributiva inferiore a diciotto anni alla data del 31 dicembre 1995, l aumento, nel limite di 5 anni, di 1 anno ogni 5 di servizio intero svolto nei profili professionali anche nel caso di accesso alla pensione di anzianità. Questa maggiorazione di servizio adesso è possibile solo nel caso di pensione di vecchiaia rispetto al requisito anagrafico. Deroghe Il Regolamento di armonizzazione prevede una serie di deroghe che consentono l applicazione delle norme vigenti al 31 dicembre 2013, in particolare per: - i collocati in mobilità, ai sensi degli artt. 4 e 24 L. n. 223/91, sulla base di accordi sindacali stipulati entro il 31 agosto 2013 sempreché, alla medesima data, i lavoratori non abbiano cessato l attività lavorativa e maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell indennità di mobilità, di cui all art. 7, commi 1 e 2 L. n. 223/91; - i collocati in mobilità lunga, ai sensi dell art. 7, commi 6 e 7, della L. n. 223/91, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 31 agosto 2013 e che alla medesima data siano cessati dall attività lavorativa; - i lavoratori che entro il 31 agosto 2013 siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione e che perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 agosto 2016; questi lavoratori non devono aver ripreso l attività lavorativa dopo essere stati autorizzati ed al 31 agosto 2013 deve risultare accreditato o accreditabile almeno un contributo volontario; - lavoratori che al 31 agosto 2013 sono in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell art. 42, comma 5 del D.Lgs. n. 151/2001, con perfezionamento, entro 24 mesi dalla data di inizio del congedo, del requisito contributivo per l accesso alla pensione, indipendentemente dall età anagrafica, di cui all art. 1, comma 6, lett. a), della L. n. 243/04; - i lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 31 agosto 2013 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli artt. 410, 411 e 412-ter del cpc e, senza successiva rioccupazione, avrebbero maturato, secondo la previgente normativa, la decorrenza alla pensione entro il 31 agosto 2016; 4
- i lavoratori che, in applicazione di accordi collettivi di incentivo all esodo stipulati entro il 31 agosto 2013 dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, senza successiva rioccupazione in altra attività lavorativa avrebbero maturato, secondo la previgente normativa, la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 agosto 2016; - i lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria finalizzata al prepensionamento ai sensi dell art. 37, comma 1, lettera a, l. n. 416/81, in forza di accordi di procedura sottoscritti entro il 31 agosto 2013. Il Decreto prevede che rimangono applicabili ai lavoratori destinatari del Regolamento di armonizzazione, se più favorevoli, le disposizioni relative alle precedenti salvaguardie ovvero la salvaguardia dei 65.000 (art. 24 commi 14 e 15 L. 214/11, con le modifiche di cui all art. 6, comma 2-ter L. 14/12), la salvaguardia dei 55.000 (art. 22 L. 135/2012), la salvaguardia dei 10.130 lavoratori (art. 1, comma 231 L. 228/12), ed infine la salvaguardia dei 6.500 lavoratori (art. 11 D.L. 102/13). Il Decreto non richiama la salvaguardia contenuta nell art. 11 bis della L. n. 124/13 ovverosia quella di 2500 titolari di congedo straordinario per l assistenza all handicap e la salvaguardia per ulteriori 17.000 lavoratori di cui alla L. 147/13 art. 1, da comma 194 a 198. La disposizione finale del Regolamento di armonizzazione prevede che i risparmi di spesa derivanti dall applicazione del regolamento stesso (e valutati in 4.724.000 per l anno 2014, in 12.280.000 per il 2015, in 35.951.000 per il 2016, in 38.800.000 per il 2017, 37.583.000 per il 2018, 69.361.000 per il 2019, 80.507.000 per il 2020, 86.718.000 per il 2021, 70.828.000 per il 2022 ed 86.493.000 per l anno 2023) confluiscano nel Fondo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ex art. 1, comma 235 L. n. 228/12. Con un successivo decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze sarà disposta la conseguente integrazione del predetto Fondo operando le necessarie variazioni di bilancio. Cordiali saluti. Loreno Coli (Segretario Nazionale) 5