SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA n. 175 RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI (Pervenute dal 17 al 23 novembre 2005) INDICE AYALA ed altri: su notizie relative ad un traffico internazionale di rifiuti tossici radioattivi (4-09066) (risp. Matteoli, ministro dell ambiente e per la tutela del territorio) Pag. 10131 BATTISTI: sul monopolio del servizio del soccorso stradale (4-08872) (risp. Martinat, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti)) 10133 BERGAMO: sulla programmazione dei flussi d ingresso dei lavoratori extracomunitari (4-08594) (risp. Maroni, ministro del lavoro e delle politiche sociali)) 10135 BETTONI BRANDANI: sulla Direzione scolastica regionale della Toscana (4-09551) (risp. Siliquini, sottosegretario di stato per l istruzione, l università e la ricerca)) 10137 COMPAGNA: sul Consorzio tra alcuni comuni della Campania (4-09056) (risp. Zinzi, sottosegretario di Stato per la salute)) 10142 CORTIANA, BRUTTI Paolo: sull istituzione del parco regionale del fiume Tevere (4-05897) (risp. Matteoli, ministro dell ambiente e per la tutela del territorio)) 10146 CUTRUFO: sulla vicenda di un invalido civile (4-08840) (risp. Maroni, ministro del lavoro e delle politiche sociali)) 10151 DANIELI Franco: sulla presenza di residuati bellici a carica chimica nel Mare Adriatico (4-07306) (risp. Matteoli, ministro dell ambiente e per la tutela del territorio)) 10152 DE PAOLI: su problemi ambientali verificatisi nel comune di Podenzano (4-08288) (risp. Matteoli, ministro dell ambiente e per la tutela del territorio) Pag. 10156 FASOLINO: sull obbligo di esporre il tricolore italiano e la fotografia del Presidente della Repubblica negli uffici della Polizia di Stato (4-09068) (risp. Saponara, sottosegretario di Stato per l interno)) 10164 sul collegamento tra l autostrada A3 e la strada statale n. 18 (4-09374) (risp. Martinat, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti)) 10165 FAVARO ed altri: sui finanziamenti alle scuole paritarie (4-07423) (risp. Aprea, sottosegretario di Stato per l istruzione, l università e la ricerca)) 10167 FIRRARELLO: sui canoni dovuti dall ENEL ai comuni del bacino imbrifero per la produzione di forza motrice (4-08726) (risp. Matteoli, ministro dell ambiente e per la tutela del territorio)) 10170 GARRAFFA ed altri: sullo svolgimento di un concorso (4-08479) (risp. Castelli, ministro della giustizia)) 10172 GUERZONI: sulla sezione femminile di una Casa circondariale (4-08631) (risp. Castelli, ministro della giustizia)) 10174 TIPOGRAFIA DEL SENATO (350)
10130 MALABARBA: sul progetto di costruzione di una centrale termoelettrica (4-08525) (risp. Matteoli, ministro dell ambiente e per la tutela del territorio) Pag. 10176 MALABARBA, SODANO Tommaso: sulla vicenda di un detenuto (4-07991) (risp. Castelli, ministro della giustizia)) 10179 MALABARBA ed altri: sui diritti sociali dei nomadi (4-08275) (risp. Aprea, sottosegretario di Stato per l istruzione, l università e la ricerca)) 10181 MONTALBANO: sul contratto di un dirigente scolastico (4-05134) (risp. Aprea, sottosegretario di Stato per l istruzione, l università e la ricerca)) 10184 PACE: sul trasferimento di un corso di un liceo scientifico (4-09363) (risp. Aprea, sottosegretario di Stato per l istruzione, l università e la ricerca)) 10186 PAGANO, BRUTTI Massimo: sul finanziamento di una cooperativa di Napoli (4-09192) (risp. Castelli, ministro della giustizia)) 10188 PETERLINI ed altri: sul bilinguismo nella Provincia autonoma di Bolzano (4-09087) (risp. D Alia, sottosegretario di Stato per l interno) Pag. 10190 SODANO Tommaso: sulla gestione degli enti parco (4-08993) (risp. Matteoli, ministro dell ambiente e per la tutela del territorio)) 10191 STANISCI: sulle graduatorie degli insegnanti soprannumerari (4-04536) (risp. Aprea, sottosegretario di Stato per l istruzione, l università e la ricerca)) 10196 sugli insegnanti precari (4-09310) (risp. Aprea, sottosegretario di Stato per l istruzione, l università e la ricerca)) 10198 TREU: sulla mobilità dei dipendenti di Telecom Italia (4-08181) (risp. Maroni, ministro del lavoro e delle politiche sociali)) 10201 TURRONI: sulla gestione degli enti parco (4-08810) (risp. Matteoli, ministro dell ambiente e per la tutela del territorio)) 10203 VERALDI: sull organico presso il tribunale di Catanzaro (4-08800) (risp. Castelli, ministro della giustizia)) 10214
10131 AYALA, D ANDREA, COVIELLO, GRUOSSO, DI SIENA. Al Ministro dell ambiente e per la tutela del territorio. Premesso che: nei numeri 22 e 23 del 9 e 16 giugno 2005 il settimanale «L Espresso» ha divulgato i contenuti di un memoriale indirizzato alla Direzione nazionale antimafia, redatto da un esponente di punta della ndrangheta calabrese, già collaboratore di giustizia, che ricostruisce l inquietante scenario nel quale, tra la fine degli anni Ottanta e gli anni Novanta, si sarebbe svolto un traffico internazionale di rifiuti tossici radioattivi; nel documento vengono citati in maniera circostanziata fatti, luoghi e persone coinvolte in tali traffici e viene indicato il territorio sito nel comune di Pisticci, in Basilicata (località Costa della Cretagna, lungo l argine del fiume Vella), come luogo di interramento di fusti contenenti rifiuti tossici radioattivi; tutta la vicenda è oggetto di indagini giudiziarie promosse dalla DDA della Basilicata nonché di accertamenti da parte della Commissione bicamerale di inchiesta sul ciclo dei rifiuti, che ha effettuato una tempestiva missione nei luoghi interessati, acquisendo elementi importanti; la Regione Basilicata ha prontamente istituito una task force, composta da personale dell ARPAB e del CNR, incaricata di verificare lo stato dei siti indicati, anche dal punto di vista delle eventuali tracce di radioattività, si chiede di conoscere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda promuovere, per quanto di competenza, a garanzia della salute pubblica ed a salvaguardia del territorio e dell ambiente. (4-09066) (13 luglio 2005) Risposta. In merito a quanto indicato nell interrogazione relativa a quanto pubblicato dal settimanale «L Espresso» sui contenuti di un memoriale di un esponente della ndrangheta, secondo il quale, tra la fine degli anni ottanta e novanta, si sarebbe svolto un traffico internazionale di rifiuti tossico-radioattivi con l interramento degli stessi nel territorio del Comune di Pisticci, in Basilicata, località Costa della Cretagna, lungo l argine del fiume Vella, si rappresenta quanto segue. L Ufficio del Centro regionale per la radioattività (CRR) ambientale dell Agenzia regionale protezione ambientale Basilica dell Agenzia regionale protezione ambiente Basilicata (ARPAB) è coinvolto su vari fronti nelle attività messe in atto per il controllo e il monitoraggio della radioattività ambientale sul territorio e sulle coste regionali.
10132 In particolare, la Regione Basilicata ha istituito un Gruppo tecnico ad hoc con delibera n. 1181 del 3 giugno 2005, composta oltre che da funzionari della stessa amministrazione regionale, da personale dell ARPAB e del Cnr; inoltre il citato ufficio (CRR) è impiegato quale supporto tecnico dal Coordinamento provinciale di Matera del Corpo forestale dello Stato delegato dell indagine dalla Procura distrettuale antimafia presso il Tribunale di Potenza e lo stesso ufficio dell ARPAB ha recentemente ricevuto una delega di indagine dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lagonegro (Potenza) per verificare lo stato della radioattività ambientale nell ambiente marino di Matera. A tal fine l ARPAB, oltre ad effettuare i rilievi radiometrici ambientali richiesti di volta in volta dagli organi di polizia giudiziaria nel corso delle loro indagini, ha avviato un piano di lavoro, con lo scopo di verificare lo stato della radioattività ambientale della zona «Cretagna/Torrente Vella/Torrente Calandrella» agro di Pisticci/Ferrandina (Matera) e sulla costa tirrenica regionale nei pressi di Maratea (Potenza), attraverso: la mappatura della zona con rilievi radiometrici della dose gamma ambientale in superficie; il prelievo e analisi di radioattività ambientale con spettrometria gamma su alcuni campioni di terreno e di altre matrici ambientali nei punti più rappresentativi presso i torrenti Vella e Sandrella; la mappatura della costa tirrenica regionale intorno a Maratea con rilievi radiometrici gamma ambientale; la campagna di monitoraggio dell ambiente marino di Maratea con prelievo e analisi di spettrometria gamma sulle matrici più rappresentative (sedimenti, alghe e pesce); eventuali ulteriori rilievi ed analisi in relazione all esito degli accertamenti investigativi o di altra natura effettuati dagli altri organismi e istituzioni coinvolti. Anche il Consiglio nazionale delle ricerche, per il Tramite dell Istituto di metodologie per le analisi ambientali (IMAA), con sede a Tito Scalo (Potenza), partecipa alle attività del Gruppo tecnico di supporto alla Giunta regionale, costituito con la deliberazione n. 1181 del 3 giugno 2005 dalla Giunta regionale della Basilicata. Nell ambito del suo mandato il Gruppo ha posto in essere azioni di monitoraggio e controllo di siti potenzialmente interessati dalla presenza di rifiuti e/o sostanze inquinanti sepolti, con particolare riguardo all area di costa della Cretagna. Nell ambito delle attività del gruppo, l IMAA sta effettuando sia analisi multitemporali di immagini satellitari e foto aeree dell area in oggetto, sia campagne di misura in situ mediante tecniche elettromagnetiche non invasive. L area di indagine ha riguardato l alveo del torrente Vella, a partire dalla zona dove esso confluisce nel Basento, fino a valle dell abitato di Ferrandina e, precisamente, in località Costa della Cretagna.
10133 Da quanto detto, le vicende evidenziate nell interrogazione sono all attenzione dei vari organi giudiziari che la seguono ormai da tempo, così come sono all attenzione della Commissione parlamentare d inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse. Qualora i risultati delle indagini in corso dovessero confermare la presenza dei rifiuti tossici radioattivi di cui si è trattato, il Ministero dell ambiente e per la tutela del territorio porrà in essere tutte le azioni per la salvaguardia della salute e del territorio, senza tralasciare l avvio della procedura per la promozione dell azione di risarcimento del danno ambientale, ai sensi dell art. 18 della legge 349/86. Il Ministro dell ambiente e per la tutela del territorio Matteoli (8 novembre 2005) BATTISTI. Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Premesso: che il soccorso stradale costituisce un importante servizio per la sicurezza dei cittadini e delle nostre strade; che l utente ha il diritto di rivolgersi alla impresa di soccorso stradale autorizzata di propria fiducia; che ciò non è possibile nei percorsi autostradali perché il servizio di soccorso è praticamente monopolizzato da un paio di società in virtù di requisiti aziendali di carattere finanziario e geografico, come la presenza dell azienda su tutto il territorio nazionale e un fondo capitale da multinazionale, non attinenti alla sicurezza, alla professionalità e alla competenza del servizio; che tali «criteri» escludono ingiustamente decine di aziende serie a livello regionale, compromettono una corretta concorrenza, instaurano un vero e proprio regime di monopolio anche tariffario e privano l utente del diritto di scegliere l impresa a cui affidare il proprio mezzo, si chiede di conoscere: se si ritenga legittimo e giustificato il monopolio nel soccorso autostradale mentre in tutti i settori anche di erogazione di pubblici servizi si introduce un regime di libero mercato per favorire la libera e corretta concorrenza a favore della efficienza dei servizi stessi e della loro economicità a favore degli utenti; quali iniziative si intenda assumere per introdurre anche nel servizio di soccorso autostradale, una volta garantiti i requisiti di sicurezza, serietà e competenza da parte delle imprese, i criteri che valgono per tutta la rete stradale del paese, dove la sicurezza del servizio richiede altrettanta se non maggiore affidabilità dei soggetti autorizzati. (4-08872) (15 giugno 2005)
10134 Risposta. In riferimento all interrogazione parlamentare 4-08872, si comunicano i seguenti elementi di risposta trasmessi dall ANAS Spa. Sulla rete autostradale il servizio di soccorso meccanico è affidato sulla base del disposto dell articolo 374 del Regolamento di attuazione (decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992 n. 495) del nuovo Codice della strada, della direttiva Ministero dei lavori pubblici del 24/ 05/1999 e della delibera 4/10/2001 della Commissione di garanzia per la legge 146/1990 nel caso di sciopero nei servizi pubblici essenziali, a soggetti in possesso di specifici requisiti fissati dalle società concessionarie e approvati da questo Ministero e da ANAS. La struttura dei rapporti tra il concessionario dell autostrada ed i soggetti autorizzati allo svolgimento del servizio di soccorso meccanico è stata rivista nell anno 1996 al fine di garantire il pluralismo nella erogazione dei servizi nel rispetto delle predette regole di settore. La società stradale informa che a seguito di una espressa indicazione dell Autorità garante della concorrenza del mercato, le società concessionarie autostradali hanno previsto un assetto del servizio di soccorso meccanico tale da consentire l accesso allo svolgimento del servizio a tutti i soggetti in grado di garantire il rispetto dei livelli minimi di servizio fissati in un regolamento. Tali livelli riguardano i tempi di arrivo sul posto di intervento da parte del mezzo a seguito della chiamata, la disponibilità di un adeguato numero di mezzi di soccorso leggeri e pesanti, la sussistenza di una centrale operativa funzionante nell arco di 24 ore per 365 giorni l anno ecc.. Tale nuovo assetto, strutturato sulla base di unità territoriali minime predeterminate, è stato sottoposto all esame dell Autorità garante della concorrenza del mercato che lo ha favorevolmente valutato, prendendo atto delle nuove misure adottate che sono state ritenute idonee. L organizzazione che ne faccia richiesta e che risulti in possesso di requisiti minimi fissati viene autorizzata a svolgere il servizio di soccorso meccanico sulle unità territoriali per le quali ha fatto richiesta. Per ottenere l autorizzazione allo svolgimento del servizio ciascun operatore deve impegnarsi a garantirne lo svolgimento 365 giorni all anno 24 ore su 24 nei confronti dell universalità degli utenti stradali. Gli operatori interessati non devono strutturarsi per offrire il servizio in tutta la rete autostradale ma possono limitarsi ad offrire il servizio, ove siano in possesso dei requisiti, solo nell ambito di una o più tratte autostradali. Il servizio è affidato alle organizzazioni con un documento autorizzativo, di durata limitata, nei quale sono disposte le modalità e i tempi di intervento, le tariffe e i mezzi impiegati (numero, caratteristiche e distribuzione sul territorio), che garantisce l impegno dell organizzazione circa la qualità del servizio erogato. Tale documento è a disposizione di tutte le organizzazioni che fanno richiesta di autorizzazione all espletamento del servizio. Attualmente i soggetti che, avendo fatto richiesta, sono risultati in possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento del servizio di soccorso
10135 meccanico sulla rete gestita da Autostrade per l Italia sono ACI Global e Europe Assistance VAI per l intera rete di competenza e ad ESA per la sola competenza della Direzione 6ª Tronco Cassino della A1. (17 novembre 2005) Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Martinat BERGAMO. Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Premesso che: il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17.12.2004, concernente «Programmazione transitoria dei flussi d ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l anno 2005», fissa, come anticipazione delle quote annuali d ingresso, una quota massima di 79.500 stranieri extracomunitari da ammettere nel territorio dello Stato, ripartita tra ingressi per lavoro subordinato anche a carattere stagionale, e per lavoro autonomo; con circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 1 del 25 gennaio 2005 si sono precisate le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione al lavoro e di attestazione per conversione riferite a cittadini extracomunitari; la circolare esige che le domande siano presentate mediante invio postale per lettera raccomandata da spedire esclusivamente da uffici della Società Poste Italiane; inoltre stabilisce che le domande saranno esaminate e definite «secondo l ordine cronologico d invio della raccomandata, tenuto conto della data e dell orario di spedizione risultanti dal timbro postale»; in Veneto l orario di apertura degli uffici postali è fissato alle 8.30 del mattino. Le lunghe code e l esiguità delle quote assegnate quest anno in sede di ripartizione regionale avrebbero generato un fenomeno di «migrazione» verso gli uffici postali delle regioni limitrofe con orario di apertura anticipato rispetto agli uffici postali veneti, si chiede di sapere: se rientri tra gli intendimenti del Ministro in indirizzo lo svolgimento di una verifica in merito all effettiva mancanza di uniformità dell orario di apertura degli uffici postali dislocati nelle diverse aree del Paese; se e quali azioni intenda intraprendere per disporre che, per quanti concorrono per le domande di autorizzazione al lavoro e di attestazione per conversione riferite a cittadini extracomunitari in una determinata regione, sia fatto l obbligo di inviare la richiesta solo ed esclusivamente tramite gli uffici postali della stessa regione per la quale si fa richiesta. (4-08594) (3 maggio 2005)
10136 Risposta. In relazione alla interrogazione parlamentare concernente le modalità di richiesta delle autorizzazioni al lavoro dei lavoratori extracomunitari, di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 17 dicembre 2004, si fa presente che con le circolari nn. 1 e 2 del 25 gennaio 2005, emanate da questo Ministero, si è provveduto a fissare, tra l altro, le modalità di presentazione delle richieste di autorizzazione al lavoro da parte dei datori di lavoro, mediante l invio per posta raccomandata, metodo, peraltro, già sperimentato per la programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri della Unione europea, di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 aprile 2004 e dell 8 ottobre 2004. Con tali circolari, in particolare, si stabilisce che la presentazione delle domande di autorizzazione al lavoro debba essere effettuata «esclusivamente mediante raccomandata, spedita da un ufficio postale dotato di affrancatrice che attesti oltre alla data anche l orario di invio». La scelta di avvalersi dell invio tramite posta è stata determinata dalla necessità di evitare il ripetersi di disagi per cittadini e funzionari degli uffici, ma anche dell insorgere di problemi di sicurezza e di ordine pubblico. A rafforzare la scelta è stata la considerazione che mentre le Direzioni provinciali del lavoro sono soltanto poco più di un centinaio, gli uffici di Poste Italiane S.p.A. sono circa 14.000 sul territorio nazionale. Si ritiene opportuno precisare, al riguardo, che Poste Italiane S.p.A., concessionaria del servizio postale universale, ai sensi dell articolo 1, comma 2, lettera o), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, in quanto organismo che fornisce l intero servizio postale su tutto il territorio nazionale, risulta riservataria degli invii raccomandati attinenti le procedure amministrative e giudiziarie, ai sensi dell articolo 4, comma 5, del citato decreto legislativo. Per procedure amministrative si intendono le procedure relative all attività della pubblica amministrazione e le gare ad evidenza pubblica. In ordine, poi, alle modalità di esercizio del servizio postale universale, si rileva che Poste Italiane S.p.A. gode di autonomia organizzativa ed in tale autonomia rientra anche la definizione degli orari di apertura al pubblico dei circa 14.000 uffici presenti sul territorio nazionale. Per quanto attiene, infine, all eventualità di una limitazione «territoriale» delle spedizioni relative alle richieste di autorizzazione al lavoro, si chiarisce che la stessa non è stata ritenuta praticabile. Inoltre, si fa presente che, il 1º febbraio 2005 ossia prima della pubblicazione del cosiddetto «decreto flussi», la società Poste Italiane ha diramato un comunicato stampa per indicare che la spedizione raccomandata poteva essere effettuata esclusivamente da un ufficio postale (non necessariamente nel comune di residenza) e da chiunque si fosse presentato allo sportello, invitando gli utenti ad informarsi su indirizzi ed orari di apertura di tutti gli
10137 uffici postali tramite l apposito numero verde oppure consultando il sito Internet della medesima società. (16 novembre 2005) Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni BETTONI BRANDANI. Al Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca. Premesso che: risulta all interrogante che da alcuni giorni si sta verificando negli uffici regionali e nei centri amministrativi della direzione scolastica della Toscana una grave situazione di disagio conseguente a provvedimenti adottati dal Direttore generale; in particolare l operazione di riordino degli uffici scolastici sta avvenendo con una scarsa trasparenza, tramite il conferimento di incarichi dirigenziali adottati ancor prima di aver individuato i relativi uffici ai quali assegnare i dirigenti responsabili; a tutt oggi l organigramma non è stato mai pubblicato, né è stata data informativa alle organizzazioni sindacali, e i dirigenti scolastici hanno chiesto al sopracitato Direttore generale quale sia la struttura dei rispettivi uffici di assegnazione; solo in data 25 gennaio 2005, ossia molto dopo i provvedimenti di assegnazione dei dirigenti, sono stati stabiliti gli organici del personale dei vari uffici. Si è quindi verificata una situazione di disagio crescente per il fatto che sono state variate le competenze sia territoriali che organizzative senza che l utenza ne sia stata informata; a titolo di esempio l ufficio V (reclutamento, formazione e valutazione dei dirigenti scolastici) è stato diviso in due e da Arezzo, ove aveva la sede, è stato trasferito a Firenze. Di tutto ciò le scuole non sanno nulla e non sanno con chi rapportarsi e a chi far riferimento; pratiche, documenti e quant altro viaggiano da un ufficio all altro senza che sia stata ufficialmente varata e pubblicata la nuova organizzazione amministrativa. Infatti c è già più di un ricorso al Giudice del lavoro da parte degli stessi dirigenti, che si vedono spostare da una sede all altra senza alcun preavviso e soprattutto senza alcuna logica organizzativa; vi è un caso specifico e grave che riguarda la provincia di Arezzo, alla quale è stata assegnata la Dr.ssa Quadretti, già in servizio a Firenze e che, abitando a Roma, viene a trovarsi in difficoltà per raggiungere quotidianamente la nuova sede, mentre il Dr. Caruso da Arezzo, dove risiede, è stato assegnato a Firenze senza essere mai stato interpellato e senza essere stato neppure ricevuto dal Direttore generale, più volte sollecitato in tal senso; si tratta di uno scambio di sedi non richiesto e non voluto da nessuno dei due; al termine di un convegno sulla disabilità nel mondo del lavoro, tenutosi ad Arezzo sabato 29 gennaio 2005, il Sottosegretario di Stato per il lavoro Maria Grazia Sestini, presente nella sua veste istituzionale,
10138 in merito all avvicendamento aretino, si sarebbe espressa nei confronti del Dr. Caruso dicendo che lo stesso aveva sbagliato criticando la riforma nella sua veste di provveditore. Secondo il Sottosegretario, egli avrebbe potuto scrivere quello che pensava come libero cittadino, non nella sua funzione istituzionale. Ella concludeva di averlo aiutato, essendo stata coinvolta in merito alla faccenda, affinché non venisse iniziato un procedimento disciplinare nei suoi confronti ma nel caso semplicemente si procedesse con un assegnazione diversa al momento del rinnovo dei contratti; da queste affermazioni, se confermate, apparirebbe evidente che il trasferimento del Dr. Caruso è frutto di considerazioni di natura non professionale; a ciò si aggiunga che i provvedimenti della Direzione generale scolastica della Toscana sono stati a parere dell interpellante così maldestri e palesemente contraddittori che interi segmenti istituzionali e della collettività aretina sono insorti contro questo metodo poco democratico, che non tiene minimamente conto neanche delle esigenze del territorio; da giorni, infatti, alcune pubbliche amministrazioni a vari livelli, Consulte degli studenti, dei genitori, Sindacati, il collegio dei Presidi, quasi tutti i parlamentari aretini e alcune associazioni stanno esternando pubblicamente, a mezzo stampa, la propria contrarietà al modo con il quale la Direzione regionale amministra la pubblica istruzione nella Regione Toscana, si chiede di sapere: se e quali provvedimenti si intenda assumere o sollecitare nei confronti della direzione regionale al fine di ristabilire in Toscana un clima sereno, collaborativo e rispettoso del principio secondo il quale ogni funzionario dello Stato deve adempiere ai doveri del suo ufficio nell interesse dell amministrazione per il pubblico bene; se e quali provvedimenti si intenda adottare in relazione alla specifica posizione del Dr. Alfonso Caruso e specificatamente in ordine all avvenuto trasferimento a Firenze, che l interpellante insiste nel definire inaccettabile quanto al metodo e alle motivazioni, sicuramente non utili per la società aretina. (4-09551) (19 ottobre 2005) Risposta. Si risponde all atto parlamentare con il quale l interrogante chiede chiarimenti in merito a provvedimenti adottati dal Direttore generale dell Ufficio scolastico regionale per la Toscana e si comunica quanto segue. Il riordino degli uffici in cui si articola l Ufficio scolastico in parola è stato operato dal Direttore generale regionale a seguito dell entrata in vigore del Regolamento di organizzazione del Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319. Questo Regolamento stabilisce che il Ministro, sentite le organizzazioni sindacali aventi titolo a partecipare alla contrattazione, determina
10139 le linee guida per l organizzazione degli uffici scolastici regionali sul territorio e, su proposta avanzata dal dirigente preposto all ufficio scolastico regionale, sentite le organizzazioni sindacali regionali, in coerenza con le linee guida, emana il decreto ministeriale di natura non regolamentare per l individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e la definizione dei relativi compiti. Considerata l esigenza di introdurre elementi di omogeneità nella struttura dei 18 Uffici scolastici regionali, in connessione con il predetto atto regolamentare di organizzazione, il Ministro, in data 30 aprile 2004, ha emanato le relative linee guida, che sono state oggetto anche di specifiche istruzioni ai Direttori generali regionali in successiva conferenza di servizio. In applicazione delle linee guida, come prescritto dall articolo 8, comma 8, del citato Regolamento, ciascun Direttore generale regionale ha formulato al Ministro proposta di articolazione del rispettivo Ufficio scolastico regionale. Il Ministro ha quindi determinato le articolazioni con singoli decreti, notificati ai Direttori generali regionali in apposita conferenza di servizio tenutasi presso il Ministero nel novembre 2004. In particolare, l Ufficio scolastico regionale per la Toscana è stato ristrutturato con decreto del Ministro del 27 luglio 2004, registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 2004. Successivamente, come previsto dall articolo 8, comma 8, del Regolamento, con proprio decreto del 31 dicembre 2004, il Direttore scolastico regionale per la Toscana ha dato attuazione al nuovo assetto, che si compendia in n. 10 Uffici presso la Direzione generale regionale e n. 10 presso i Centri servizi amministrativi istituiti nelle province. Nel nuovo assetto non è stata più prevista la precedente dislocazione presso i Centri servizi amministrativi di Arezzo, Livorno, Pistoia e Prato di quattro Uffici della Direzione generale. Si è in tal modo superato quanto previsto dal precedente decreto di organizzazione dell Ufficio scolastico regionale, che era stato adottato in via transitoria, in data 12 aprile 2002, dal Direttore generale regionale pro tempore; tale dislocazione territoriale era motivata, all epoca, da carenza di personale e di locali, in quanto al tempo la Direzione generale era ospitata nell edificio sede del Centro servizi amministrativi di Firenze. In attuazione del suddetto decreto di ristrutturazione dell Ufficio scolastico regionale per la Toscana, il Direttore generale regionale ha poi provveduto, in data 31 dicembre 2004, nell ambito della propria competenza, al conferimento dei consequenziali incarichi dirigenziali. Va a questo proposito evidenziato che la quasi generalità degli incarichi dirigenziali preesistenti, in Toscana, giungeva a naturale scadenza alla medesima data. Tanto il nuovo assetto dell Ufficio scolastico regionale che i criteri che il Direttore generale regionale avrebbe seguito nell assegnazione degli incarichi dirigenziali e nell assegnazione del personale ai singoli uffici sono stati oggetto di specifica informativa alle organizzazioni sindacali del comparto Ministeri in data 23 dicembre 2004.
10140 Va chiarito che l atto emanato il 25 gennaio 2005, menzionato nell interrogazione, concerne l assegnazione di personale agli uffici ed ha riguardato il solo personale in servizio presso la Direzione generale (32 dipendenti del comparto Ministeri sui 335 in servizio nell Ufficio scolastico regionale per la Toscana), per il quale è stata confermata, nella sostanza, la precedente assegnazione di specifiche competenze amministrative, al fine di garantire la necessaria continuità dell azione amministrativa. Contrariamente a quanto affermato nell interrogazione, il trasferimento di competenze non ha dato luogo ad alcuna disordinata trasmigrazione di atti, salvo che per tale non si intenda il passaggio di alcuni cosiddetti «faldoni» dal Centro servizi amministrativi di Arezzo alla Direzione generale in Firenze, avvenuto a mezzo di una autovettura. In merito al conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali, va premesso che in base all art. 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni e integrazioni, ed al vigente Contratto collettivo nazionale del lavoro del personale dirigente dell Area 1 in sede di conferimento degli incarichi stessi si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle attitudini e delle capacità professionali di ciascun dirigente, valutate anche con riferimento agli obiettivi fissati nella direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del Ministro; i criteri generali relativi all affidamento, al mutamento ed alla revoca degli incarichi di direzione di uffici dirigenziali sono oggetto di informazione preventiva alle organizzazioni sindacali rappresentative. In particolare, l articolo 19 del suddetto Contratto collettivo nazionale del lavoro prevede, tra l altro, che, nelle ipotesi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportano la modifica o la soppressione delle competenze affidate all ufficio o una loro diversa valutazione, si provvede ad una nuova stipulazione dell atto di incarico, assicurando al dirigente l attribuzione di un incarico equivalente. Ciò premesso, per quanto riguarda specificamente la posizione del dott. Caruso, va fatto presente che, nel pregresso assetto dell Ufficio scolastico regionale per la Toscana, il dotto Alfonso Caruso era stato destinatario di incarico principale di dirigente dell Ufficio V, dislocato in Arezzo (in scadenza il 31 dicembre 2004), con competenze sul reclutamento, l organizzazione, la gestione e la valutazione dei dirigenti scolastici. Al medesimo erano stati altresì attribuiti incarichi dirigenziali, aggiuntivi, presso i Centri servizi amministrativi di Arezzo e Siena. Ciò esclusivamente a motivo della carenza di personale dirigente. La natura aggiuntiva dei suddetti incarichi, a fronte dell incarico principale presso la Direzione generale, risulta espressamente dagli atti citati che, peraltro, erano stati debitamente sottoscritti per adesione dal dott. Alfonso Caruso. Nel nuovo assetto dell Ufficio scolastico regionale per la Toscana, definito con il suddetto provvedimento del 31 dicembre 2004, al dott. Alfonso Caruso era stato conferito l incarico di dirigente dell Ufficio II della Direzione generale, con competenze su: a) nuovi ordinamenti, programmi e curricula scolastici, valutazione degli apprendimenti, esami, scrutini, certificazioni; b) parità scolastica e vigilanza sulle scuole e corsi di istru-
10141 zione non statale e sulle scuole straniere in Italia. Trattasi quindi di incarico di rilevante importanza e prestigio, notificato al dott. Caruso in data 12 gennaio 2005. Con separati analoghi decreti, di pari data, erano stati altresì conferiti, rispettivamente, incarico di dirigente del Centro servizi amministrativi di Arezzo alla dott.ssa Franca Quadretti (già dirigente del precedente ufficio I) ed incarico di reggenza del Centro servizi amministrativi di Siena, a norma del vigente Contratto nazionale collettivo del lavoro del personale del comparto «Ministeri», al dott. Tommaso Amerighi, Direttore coordinatore (area funzionale C, posizione economica C3), in servizio presso l Ufficio scolastico regionale per la Toscana. Nel caso concreto, atteso che l ex Ufficio V, già affidato al dott. Alfonso Caruso, rientrava tra quelli per i quali la ristrutturazione dell Ufficio scolastico regionale ha comportato la modifica delle competenze affidate, riportate ex novo al ristrutturato Ufficio VI, era dovuta, ai sensi dell articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall articolo 13 del vigente Contratto collettivo nazionale del lavoro, l attribuzione di altro incarico come sopra indicato. Ciò, peraltro, ha trovato applicazione anche nei confronti degli altri dirigenti dell Ufficio scolastico regionale interessati da analoga condizione. Queste sono le linee ed i criteri cui ha inteso attenersi il Direttore generale regionale, nell ambito della propria competenza, in sede di conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali, incluso il criterio della rotazione degli incarichi finalizzata a garantire la più efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse in relazione al mutato assetto organizzativo. A tale proposito, va rilevato che il dott. Caruso si trova nella sede di Arezzo dai primi anni Novanta. Il Direttore generale regionale ha precisato che, diversamente da quanto affermato nell interrogazione, non v è stata alcuna divisione in due dell ex Ufficio V, che è stato invece accorpato. Il medesimo Direttore generale ha inoltre riferito che, lungi dall essersi rifiutato di ricevere il dott. Caruso, lo ha al contrario sollecitato ad assumere servizio presso la Direzione generale e a sottoscrivere il connesso contratto individuale di lavoro. Quanto all affermazione secondo cui vi sarebbe «più di un ricorso al Giudice del lavoro», risulta agli atti il solo ricorso ex articolo 700 del codice di procedura civile proposto dal dirigente in parola presso il Tribunale di Arezzo. Il dott. Caruso ha infatti impugnato presso il Tribunale di Arezzo l incarico a suo tempo conferitogli, di direzione dell Ufficio II della Direzione generale al quale, come già detto, non ha fatto seguito assunzione in servizio e sottoscrizione del connesso contratto individuale di lavoro. La controversia è pendente. Nel frattempo, in esecuzione di ordinanza emessa dallo stesso Tribunale in fase cautelare, al dott. Caruso è stato conferito incarico principale presso l Ufficio IX della Direzione generale (assistenza legale, gestione del contenzioso, attività di conciliazione, consulenza contrattuale e legale
10142 sulle tematiche di competenza delle istituzioni scolastiche) ed incarichi aggiuntivi di direzione dei Centri servizi amministrativi di Arezzo e Siena. Ciò per mero ripristino della situazione antecedente al conferimento dell incarico contestato. (10 novembre 2005) Il Sottosegretario di Stato per l istruzione, l università e la ricerca Siliquini COMPAGNA. Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell interno, della giustizia, per gli affari regionali e della salute. Premesso che: a seguito di richiesta di accesso ad atti amministrativi rivolta al Comune di Caivano (Provincia di Napoli) formulata ai sensi della legge 241/1990, in data 8 giugno 2005 si è avuta cognizione dell atto costitutivo di un «Consorzio intercomunale per i servizi socio-sanitari» in sigla «C.I.SS.», tra i Comuni di Caivano, Castelvolturno, Cercola, Gricignano di Aversa, Palma Campania, Poggiomarino, Roccabascerana, Sant Arpino e Terzigno, avvenuto con registrazione notarile in Napoli del 21 gennaio 2004; come specificato dall articolo 3 del suddetto atto costitutivo, «il Consorzio ha per scopo la realizzazione, l organizzazione e la gestione di qualsiasi servizio socio-sanitario che abbia carattere di pubblica utilità e che rientra negli scopi, nelle finalità e nelle competenze proprie degli enti locali, ad esclusione di quelli rientranti nell ambito della legge 328/ 00, affinché, operando in forma consortile, si consenta l istituzione dei servizi medesimi laddove già non siano sorti, si contribuisca al loro allargamento territoriale ed alla loro diffusione e penetrazione nei cittadini/ utenti, coinvolgendone od interessandone il più possibile, li si semplifichi nelle loro fasi e nei loro momenti organizzativi, se ne ottimizzi il risultato, si ricavino risparmi di spesa sempre utili alla collettività.» Nello specifico, il Consorzio è diretto all organizzazione ed espletamento dei seguenti servizi: l informazione e l educazione sanitaria rivolta ai cittadini; la promozione di rapporti e di collaborazioni con associazioni anche di volontariato operanti nel settore socio-assistenziale nonché socio-sanitario; le campagne di igiene e prevenzione; studi e ricerche nel campo epidemiologico anche con associazioni e/o strutture universitarie; la pubblicità di settore in tutte le sue forme; la diffusione ed eventuale pubblicazione di libri, riviste e testi; l informatizzazione di strutture e centri socio-sanitari; l organizzazione di manifestazioni di sensibilizzazione socio-sanitaria soprattutto presso scuole ed istituti di ricerca e/o presso i luoghi di lavoro; la consegna a domicilio di farmaci e parafarmaci; l installazione di apparecchiature medicali e simili anche informatiche per la prevenzione sanitaria; la partecipazione alle iniziative in ambito sanitario organizzate da o in collaborazione con altri enti, anche privati; l erogazione di ogni prodotto o
10143 servizio collocabile per legge attraverso il canale della distribuzione al dettaglio nel settore dei farmaci e dei parafarmaci; la gestione di farmacie e depositi; la dispensazione delle specialità medicinali, anche veterinarie e dei preparati galenici, officinali, omeopatici, di erboristeria, di prodotti parafarmaceutici, dietetici, integratori alimentari ed alimenti speciali, cosmetici e per l igiene della persona, la fornitura di materiali di medicazione, di presidi medico-chirurgici, di reattivi di diagnostici; la realizzazione e la gestione di centri e/o corsi anche a distanza e/o tramite sistemi informatici di aggiornamento per operatori socio-sanitari; i Comuni consorziati previa adozione di specifica delibera assembleare potranno affidare altri servizi al Consorzio non contrastanti con lo scopo sopra indicato; il Consorzio, previa deliberazione dell Assemblea dei consorziati a maggioranza assoluta, in luogo di una gestione imprenditoriale in via diretta, autonoma ed esclusiva, potrà costituire e/o partecipare ad altri consorzi e/o a società di capitale pubblico o miste (a prevalente capitale pubblico o privato) cui affidare l espletamento di tutte o in parte le attività rientranti nello scopo del Consorzio stesso, ovvero attività afferenti, strumentali o di supporto a quelle previste nel suo scopo; l adesione di un Comune al Consorzio, se richiesta ed accettata dopo che il Consorzio abbia già affidato a detti altri consorzi e/o a dette società pubbliche, miste e/o private, l espletamento di tutte o in parte delle attività rientranti nel suo scopo sociale, comporta per il Comune nuovo consorziato l automatico trasferimento all indicato Consorzio e/o alla medesima società degli stessi servizi già affidati a loro dal Consorzio, per quanto di sua competenza; tutte le attività del Consorzio potranno essere estese mediante convenzione ad altri Enti non consorziati, salvo le limitazioni e/o le procedure imposte dalla legge per determinati pubblici servizi, rientranti, pretesi, nella competenza esclusiva di determinati Enti pubblici; sempre a seguito della richiesta di accesso ad atti amministrativi, si è avuta altresì cognizione di ulteriori documenti inerenti gli atti conseguenziali posti in essere dal suddetto Consorzio, culminati in una gara di appalto per la scelta del socio privato di maggioranza per la costituzione di una società mista di capitale pubblico e privato (denominata S.p.A. Inco-Farma) per la gestione integrata del servizio di farmacia comunale nei comuni consorziati, gara aggiudicata alla SPA SOC.I.GE.SS.; sul Bollettino ufficiale della regione Camapania del 20 giugno 2005 è stato pubblicato il bando di concorso indetto dalla Inco-Farma S.p.A. per l assunzione a tempo determinato di otto farmacisti direttori di farmacie destinati ad essere preposti quali responsabili delle farmacie comunali di cui al precitato consorzio; l atto costitutivo del Consorzio intercomunale per i servizi sociosanitari e altri atti allo stesso connessi sarebbero inficiati da gravi irregolarità, visto che la Corte Costituzionale con sentenza n. 275 del 24 luglio 2003 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo 1 art. 8, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 362, sancendo conseguentemente
10144 l incompatibilità tra partecipazione a società di gestione di farmacie comunali e qualsiasi altra attività nel settore della produzione, distribuzione, intermediazione ed informazione scientifica del farmaco; l oggetto sociale del Consorzio C.I.SS. come testualmente innanzi riportato ed emergente dal relativo atto costitutivo sarebbe in contrasto con tale assetto normativo prevedendo lo svolgimento simultaneo di attività di gestione di farmacie e di ulteriori attività nel settore della produzione, distribuzione, intermediazione ed informazione scientifica del farmaco; la disposizione contenuta all art. 77 della Direttiva n. 2001/83/CEE prevede la facoltà degli Stati membri di consentire o non consentire il cumulo in unica persona della fornitura al dettaglio di farmaci al pubblico con l attività di grossista e a tal riguardo il legislatore italiano ravvisando il rischio di un conflitto di interessi tra le due attività innanzi citate avrebbe vietato tale simultaneo esercizio di attività; per converso, in contrasto con tale assetto normativo, l atto costitutivo del Consorzio C.I.SS., gli atti conseguenziali ed in particolare la procedura della gara di appalto per la scelta del Socio privato di maggioranza in favore della spa SOC.I.GE.SS. che viene ad assumere il ruolo di società di distribuzione intermedia come partner di maggioranza per la gestione delle farmacie comunali evidenziano una commistione, che sembrerebbe vietata dalla legge, tra attività di commercio al dettaglio ed all ingrosso di farmaci; dall oggetto sociale emerge che il Consorzio si propone di gestire ed organizzare anche servizi che non appartengono ai Comuni e come tali non sarebbero cedibili a terzi; gli atti di adesione al Consorzio dei Comuni consorziati sembrerebbero illegittimi in quanto acriticamente ed immotivatamente adottati senza alcuna istruttoria atteso che dagli stessi emerge solamente la determinazione di aderire al Consorzio per la pretesa convenienza dell operazione, senza che i relativi deliberati siano neppure supportati da studi di fattibilità tecnico-economica giustificativi dell adesione deliberata e la generica previsione che la gestione della sede farmaceutica comunale avverrà a mezzo del Consorzio; l operazione emergente dagli atti citati apparirebbe poi in palese contrasto con il codice deontologico dei farmacisti approvato dal Consiglio Nazionale dei Farmacisti il 2 febbraio 1996, giusta circolare della Federazione Ordini Farmacisti Italiani n. 4885/1996, atteso che tutte le attività previste dall art. 3 dell atto costitutivo innanzi citato risultano autonomamente decise in sede di costituzione del Consorzio senza alcuna consultazione con l Ordine dei Farmacisti e con le organizzazione di categoria; sul Bollettino ufficiale della regione Campania del 20 giugno 2005 risulterebbe pubblicato il bando di concorso per l assunzione di farmacisti nell ambito del suddetto Consorzio con scadenza 25 giugno 2005 e che tale bando prevederebbe quale modalità di selezione dei candidati «un esame per titoli e colloquio» con punti 10 attribuibili ai titoli e punti 20 attribuibili al colloquio, apparendo in tutta evidenza il carattere anomalo
10145 del bando di concorso in questione sia per le modalità di selezione, sia per il brevissimo termine previsto per la presentazione delle domande (appena cinque giorni) da parte degli aspiranti; le presunte illegittimità e anomalie nella procedura scaturita dalla costituzione del Consorzio sarebbero all attenzione della magistratura amministrativa a seguito di iniziative contenziose già promosse ed in itinere, e sono state inoltre oggetto di denuncia penale sulla quale sarebbero in corso indagini degli organi inquirenti, e di esposti ad altre Autorità dello Stato (Procura della Corte dei Conti, Prefetto di Napoli, Assessorato Regionale alla Sanità, Ministero dell interno, Ministero della salute); sembrerebbe che ci sia stata una larga richiesta, da parte di farmacisti, di acquisto di partecipazioni della S.p.A. SOC.I.GE.SS. con quotazioni lievitate in brevissimo tempo al fine di conseguire la titolarità delle farmacie; è di interesse generale assicurare che le assegnazioni delle sedi farmaceutiche avvengano attraverso procedure legittime e trasparenti, e nel pieno rispetto della normativa vigente, l interrogante chiede di sapere se il Governo sia a conoscenza della vicenda sopra riassunta e quali iniziative intenda promuovere per porre fine alle gravi irregolarità sopra prospettate. (4-09056) (12 luglio 2005) Risposta. Con riferimento ai quesiti posti dall atto parlamentare in esame e a seguito di richiesta di elementi informativi da parte del Ministero della salute, l Assessore alla sanità della Regione Campania ha precisato che sono attualmente in corso verifiche per quanto di competenza regionale in ordine all applicazione della specifica normativa di settore e che l apertura delle farmacie comunali viene autorizzata dall ente Regione e non dall Amministrazione comunale. Nelle more del completamento delle suddette verifiche da parte dell ente Regione, si sottolinea che dall atto costitutivo del «Consorzio intercomunale per i servizi socio-sanitari» formalizzato per atto Notar Del Balzo, repertorio 139369, racc. 18469 registrato a Napoli il 21 gennaio 2004 al n. 167/1, si ricavano in maniera analitica i servizi alla cui organizzazione ed espletamento è diretto il suddetto Consorzio costituito tra i Comuni di Caivano, Castelvolturno, Cercola, Gricignano di Aversa, Palma Campania, Poggiomarino, Roccabascerana, Sant Arpino e Terzigno. Risultano annoverati tra tali attività numerosi servizi anche extra farmaceutici che il Consorzio si propone di gestite ed organizzare, i quali non appartengono ai Comuni consorziati e come tali non sono dagli stessi cedibili al Consorzio: sicché appaiono di dubbia legittimità e viziati da carenza di potere gli atti dei Comuni che aderendo al Consorzio gli attribuiscono la gestione di servizi che non sono propri dell ente e che conseguentemente l ente non può delegare a terzi.
10146 È altresì macroscopica l illegittimità dell atto costitutivo del consorzio laddove prevede nell oggetto sociale la gestione di farmacie comunali e di depositi di materiale farmaceutico ed ulteriori molteplici attività finalizzate alla produzione, distribuzione, intermediazione ed informazione scientifica del farmaco, in evidente contrasto con quanto sancito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 275 del 24 luglio 2003 che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l articolo 8, primo comma, lettera a), della legge 8 novembre 1991 n. 362 dichiarando conseguentemente l incompatibilità tra partecipazione a società di gestione di farmacie comunali e qualsiasi altra attività nel settore della produzione, distribuzione, intermediazione ed informazione scientifica del farmaco. Nell istruttoria trasmessa dalla Regione Campania non vi è alcun cenno in ordine alla circostanza che gli atti di adesione al Consorzio dei singoli Comuni siano stati adottati a seguito di adeguata istruttoria e sulla scorta di studi di fattibilità tecnico-economica giustificativi dell adesione deliberata, sicché tale carenza non consente di individuare l iter logico-giuridico né le valutazioni economiche e tecniche che hanno indotto gli Enti ad aderire al Consorzio. (15 novembre 2005) Il Sottosegretario di Stato per la salute Zinzi CORTIANA, BRUTTI Paolo. Al Ministro dell ambiente e della tutela del territorio. Premesso che: il territorio del comune di Perugia adiacente al fiume Tevere è notoriamente di alto pregio paesaggistico e ambientale e, in particolare, quello compreso tra Ponte S. Giovanni e Ponte Felcino presenta elementi di indubbio interesse per la naturalità preservata nonostante la vicinanza alla città di Perugia, per l esistenza di una suggestiva viabilità storico-rurale su cui si distribuiscono numerosi beni storici culturali (si vedano la Torre medievale di Pretola, i molini di Ponte Felcino, numerose case rurali antiche), per l alto pregio paesistico delle colline che delimitano questo territorio costellato di ville e parchi storici, tutti rigorosamente soggetti a vincolo; tale elevata qualità è individuata e tutelata in numerosi atti pianificatori e normativi di diverse istituzioni: l Unione europea ha classificato l Ansa degli Ornari, situata tra Ponte S.Giovanni e Pontevalleceppi sito di interesse comunitario, Zona SIC.IT 5210025, e la Regione Umbria, la Provincia di Perugia, il Comune di Perugia, la USL n.2, ii presidente della VII Circoscrizione comunale e il presidente del Comitato di cittadini "I Molini di Fortebraccio", nell ambito degli accordi del Protocollo d intesa sottoscritto il 28 febbraio 1998, hanno assunto l impegno di avviare la progettazione del parco fluviale del Tevere; la Regione Umbria, con decreto del Presidente della giunta regionale 61/98, "Approvazione del Piano regionale delle aree naturali protette"
10147 articolo 5 della legge regionale 9/95, ha inserito tale territorio tra le «Aree di proposta e di studio», recepite nel «Piano urbanistico territoriale» con legge regionale n. 27/2000 e con lo stesso decreto del presidente della giunta regionale, all art. 4 delle norme regolamentari, ha disposto che la Giunta Regionale elabori «proposte progettuali dettagliate di istituzione di parchi o aree protette o comunque programmi di tutela ambientale-paesaggistica per le suddette aree di proposta e di studio, coordinati con il sistema parchi e le norme del PUT», da proporre al Consiglio regionale; la Provincia di Perugia, nel Piano territoriale di coordinamento provinciale all art. 38, punto 8, delle norme di attuazione, prevede che «all interno delle aree di studio (di cui al punto precedente) sono consentiti solo interventi che non alterino l equilibrio dell ambiente naturale esistente, quelli ricompresi in piani pubblici di settore, quelli di aree di valenza regionale, purché tali interventi vengano autorizzati ai sensi dell art.139 del decreto legislativo n. 490/99», ha classificato un ampio ambito di tale territorio, comprensivo dell area SIC, come Oasi di protezione faunistica e ha inserito la maggior parte di tale territorio nelle «zone di salvaguardia paesaggistica dei corsi d acqua d importanza territoriale»; il Comune di Perugina nel Piano regolatore generale, Cap. 23 obiettivi strutturali, Spazi aperti, prescrive che "l area tra la zona C.A.I. di PonteValleceppi e il Tevere, per le sue elevate qualità ambientali e paesaggistiche, va tutelata nel modo più forte»; le Conferenze programmatiche di Perugia e Terni il 9 ottobre 2003 hanno approvato e inviato per l approvazione definitiva all Autorità di bacino il Piano regionale per l assetto idrogeologico PAI, il cui principio fondante è garantire la protezione e il recupero della naturale dinamica fluviale, attraverso l inibizione dell occupazione e dell utilizzo degli alvei fluviali e delle aree golenali e inondabili per la sicurezza delle zone di monte e di valle, per cui vengono individuate ampie aree non edificabili; le Associazioni ambientaliste hanno da sempre promosso la creazione del parco fluviale del Tevere ravvisando l opportunità di estendere il parco esistente all intero corso del fiume coinvolgendo le regioni interessate. In particolare i cittadini, i comitati e le associazioni locali in più occasioni hanno ribadito l importanza di realizzare il parco fluviale nel comune di Perugia, per la conservazione di identità, nonché per la possibilità di un nuovo sviluppo economico sostenibile, data la posizione strategica di tale territorio tra i centri d arte e cultura di Perugia e Assisi; ricordato che: la regione con il disegno di legge n. 1953 del 9 febbraio 2000 ha individuato il «Sistema territoriale di interesse naturalistico-ambientale del fiume Tevere e delle sue Valli", comprensivo di detto territorio, e la II Commissione Consiliare ha attuato la partecipazione con incontro consultivo pubblico il 25 febbraio 2000; il comune di Perugia ha commissionato nel 99 il metaprogetto «Piano delle aree naturali protette del monte Tezio e del Fiume Tevere» con fondi pubblici, presentato in assemblea pubblica, riscuotendo larghi consensi;
10148 evidenziato che: le proposte della Regione e del Comune sopra citate non hanno avuto fino ad ora nessun esito operativo e che a tutt oggi nessun disegno di legge per l istituzione del parco fluviale del Tevere è stato presentato in Consiglio regionale, né è stato approvato il progetto comunale in materia nonostante il grande valore della zona, riconosciuto da tutte le istituzioni e in contrasto con i vincoli imposti dalle stesse negli atti di competenza; sono in previsione e, in parte, in via di realizzazione interventi parcellizzati e contraddittori che non solo non delineano un progetto organico di qualificazione del territorio fluviale ma addirittura rischiano di comprometterne irrimediabilmente il paesaggio e la fruibilità; previsioni e interventi ricadono in aree a rischio di esondazione e, in particolare, vengono compromesse le uniche aree di una certa ampiezza rimaste libere e utili per l espansione del fiume a vantaggio della sicurezza dei centri abitati; troppo spesso l informazione preventiva e la decisione condivisa sono state ignorate rendendo vani i tentativi delle associazioni ambientaliste, dei cittadini, delle circoscrizioni di richiamare l attenzione sulla necessità di individuare criteri e norme di salvaguardia paesaggistica e della flora e fauna, e di mettere in atto una progettazione integrata e di qualità entro cui convogliare e qualificare gli eventuali interventi necessari per la messa in sicurezza; tenuto conto che: il Comune di Perugia, nel territorio fluviale tra Pontevalleceppi e Ponte Felcino, in contrasto con i vincoli imposti dal PTCP e gli stessi obiettivi strutturali del PRG, ha in corso di approvazione-attuazione: nell area sopracitata, che «va tutelata nella maniera più forte» e parzialmente esondabile, un consistente ampliamento (18 ettari) dell insediamento industriale esistente, con possibilità di inserire industrie insalubri di 10 classe (la categoria più inquinante) e di realizzare capannoni di superfici e altezze tali da eliminare non solo il carattere agrario del luogo ma anche qualsiasi visuale dalla strada rurale storica Valvitiano (un vero e proprio belvedere di pianura) verso i profili collinari, vincolati dalla legge n. 1497/39, e definiti, nella stessa relazione del PRG, da preservare per la loro elevata qualità; contigua alla precedente, un area a parco privato attrezzato, davanti alla pineta di Ponte Felcino e dentro la fascia di rispetto fluviale/ambientale, che ha realizzato alberghi e impianti con alte densità da sottrarre a qualsivoglia spazio verde; tutto costruito contemporaneamente e adiacente a due nuovi capannoni industriali, trasformando un suggestivo paesaggio agrario mediterraneo fluviale in una periferia disordinata inquinata da traffico e rumore; davanti alla precedente area, la modifica del tracciato della strada storica Valvitiano (vincolato dalle stesse norme del PRG e da quelle del PTCP ) e la realizzazione di un parcheggio con scomparsa del contesto agrario della pineta e della strada rurale, e riduzione della fascia di libera espansione del fiume prevista dal PAI;
10149 a seguire verso nord, «attrezzature (sportive e ricreative) ad alta intensità trasformativa, di dimensioni e uso rilevanti» fuori dalle linee di trasporto pubblico, a ridosso del sottile percorso pedonale che coincide con il corridoio ecologico, nella fascia di rispetto ambientale e in area altamente esondabile; considerato che nello stesso ambito, al di fuori di ogni previsione di PRG, sono in corso di approvazione progetti di opere pubbliche di notevole impatto: la Provincia sta approntando e realizzando chilometri di argini i cui esiti paesaggistici, ambientali, sociali e financo idraulici, allo stato attuale risultano assolutamente devastanti. Tale opera, che modifica con un rilevato alto oltre 2 metri la morfologia del luogo e le relazioni con il Tevere, e interessa anche l area S.I.C., risulterebbe motivata, come dichiarato da rappresentanti istituzionali sulla stampa, più dall esigenza di costruire vicino al fiume (zona preclusa con l imminente approvazione del PAI) piuttosto che da un reale pericolo per la popolazione e gli immobili esistenti; la regione ha in corso di approvazione il progetto definitivo di un sottopasso alla ferrovia Centrale Umbra a Ponte Valleceppi, finalizzato al transito in doppio senso di mezzi pesanti per la Distilleria Di Lorenzo, azienda insalubre di 10 classe a rischio d incidente rilevante, di cui si discute la delocalizzazione. L intervento è prossimo all antico ponte sul Tevere, comporta un nuovo tratto di strada a ridosso dei binari, in area a rischio d incidente rilevante, esondabile, e invade il corridoio ecologico. È sulla sponda opposta dove si vogliono realizzare gli argini: di là si vuole salire da quota 190 a quota 193, di qui si scenderà da quota 190 a quota 184, e la quota del fiume è 185. L intervento per la messa in sicurezza del transito ferroviario, in realtà, produrrà nuovi rischi sia alla ferrovia, per il tipo di merci pericolose in transito, sia ai mezzi in transito, per gli aspetti idrogeologici, con l aggravante della compromissione irreversibile di una delle parti più caratteristiche e suggestive del lungo fiume; preso atto che: risulta evidente il rischio per la conservazione di un habitat naturale, paesaggistico, culturale di indiscusso pregio e collocato sulle sponde del più grande fiume dell Italia centrale che, per il grande valore storico e simbolico, meriterebbe di essere valorizzato per la fruizione di tutta la città, e per lo sviluppo turistico e economico sostenibile della zona, con un ritorno d immagine per tutta l Umbria; la popolazione locale, allarmata e disorientata per la contraddittorietà tra dichiarazioni, piani e azioni, rivendica il diritto di conoscere quale tipo di sviluppo sia previsto nel proprio territorio per poter operare le proprie scelte coerentemente, si chiede di sapere se non si ritenga: di accertare la fondatezza dei fatti descritti e le eventuali responsabilità; di rendere noto lo stato di fatto dell istituzione del Parco regionale del Tevere da parte della regione Umbria, come previsto dal decreto del Presidente della giunta regionale 10 febbraio 1998, n. 61;
10150 di esplicitare, per quanto di competenza e nelle more della redazione e adozione di specifici atti, quali azioni di salvaguardia e controllo si intenda mettere in atto per evitare, nel territorio definito «aree di studio» nella cartografia del Piano Urbanistico Territoriale Regionale, interventi non coerenti con la destinazione a parco della zona e in contrasto con il libero deflusso del Tevere e comunque con la salvaguardia del paesaggio e dell ambiente; di porre in atto, nel rispetto delle diverse autonomie istituzionali, con le metodiche dell Agenda 21 locale, sottoscritta da tutte le istituzioni, valutazioni sulla sostenibilità delle procedure decisionali e degli interventi previsti in questo ambito territoriale. (4-05897) (20 gennaio 2004) Risposta. In merito all interrogazione parlamentare concernente la richiesta di chiarimenti circa la realizzazione di interventi in territori ricadenti all interno del sito di interesse comunitario individuato ai sensi della Direttiva «Habitat» 92/43/CEE, si riferisce che tali interventi riguardano opere di competenza di diversi enti territoriali, che per quanto riguarda la Provincia, risultano ancora in fase di progettazione per cui nessun intervento ad oggi è stato ancora attivato. La progettazione riguarda i lavori di sistemazione del fiume Tevere per la riduzione del rischio idraulico in località Ponte Valleceppi (Comune di Perugia). Tale azione consisterà principalmente nella realizzazione di un arginatura in terra che permetterà, tra l altro, la rimozione di recinzioni che deturpano l ambiente fluviale, restituendolo alla pubblica fruizione. Il progetto in questione non ricade all interno delle zone individuate come Sito di interesse comunitario (SIC); ciò nonostante esso verrà ugualmente sottoposto alla Valutazione di incidenza ambientale, al fine di progettare l opera con il minore impatto ambientale possibile. Ulteriori azioni ricadenti presso l Ansa degli Ornari (sito SIC) verranno analogamente progettate con la dovuta attenzione e comunque sottoposte a Valutazione d incidenza e V.I.A.. Il Comune di Perugia ha fornito una documentazione dalla quale risulta che l area interessata dagli stessi non ricade all interno del Sito di interesse comunitario indicato in oggetto; pertanto non necessitano di essere sottoposti a procedura di Valutazione di incidenza ai sensi dell articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 120/03. La Regione Umbria non ha ancora fornito alcuna risposta, pertanto lo scrivente si è attivato nell inoltrare una richiesta di chiarimenti presso gli Uffici competenti, al fine di acquisire informazioni ed elementi di valutazione in ordine all assoggettamento dei medesimi interventi alle procedure di Valutazione di incidenza come previsto dall articolo 6 della Direttiva Habitat e dal decreto del Presidente della Repubblica 120/03 di recepimento nazionale.
10151 Non appena in possesso degli aggiornamenti richiesti, questo Ufficio provvederà ad inoltrarli nel più breve tempo possibile. Si precisa che per le aree di studio di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 10 febbraio 1998 n. 61, successivamente recepite con legge regionale n. 27 del 2000 «Piano Urbanistico Territoriale», oggetto di approfondita analisi da parte dei Servizi Regionali competenti, non si sono realizzate le condizioni generali per l istituzione di nuovi Parchi regionali ai sensi della legge regionale 9/1995. Comunque la Giunta regionale ha in corso uno studio finalizzato a collocare la riforma dei parchi regionali di cui alla citata legge regionale all interno di una più generale riorganizzazione del sistema di governo delle aree naturali protette, che sia in grado di delineare una struttura organizzativa regionale e che ridefinisca l insieme dei poteri e delle funzioni che nella Regione presidiano il sistema. Inoltre, la Giunta regionale, nella consapevolezza che il Tevere costituisce per l Umbria un patrimonio di grande interesse, oltre che sul piano storico-culturale anche su quello naturalistico-ambientale, nel rispetto degli obiettivi contenuti nel Documento regionale annuale (DRA) 2003-2005, ha portato a compimento l attività di «progettazione generale di valorizzazione del patrimonio ambientale storico archeologico e turistico del territorio umbro, contermine all ansa del Tevere». Il Ministro dell ambiente e per la tutela del territorio Matteoli (8 novembre 2005) CUTRUFO. Ai Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali. Premesso che: Alessandro Conte di 27 anni, residente a Frosinone, titolare di una pensione di invalidità civile all 80%, a causa di un grave problema di obesità che gli procurava seri danni alla salute, si è sottoposto ad un intervento chirurgico che gli ha consentito di portare il suo peso da 300 a 150 kg; in data 30 marzo 2005 si è sottoposto alla visita triennale di controllo presso la ASL competente per territorio; al termine della visita citata la Commissione ha trattenuto la cartella clinica del signor Conte; a seguito di ciò il sig. Alessandro Conte, recatosi all ufficio postale per ritirare come ogni mese la sua pensione, non ha trovato il corrispettivo, senza che gli fosse pervenuto alcun preavviso o notifica; rivoltosi all INPS si è sentito rispondere che l Istituto non era a conoscenza né del provvedimento né dei motivi che lo avevano ispirato; fatto presente che il sig. Alessandro Conte non ha la possibilità di svolgere attività lavorativa e quindi remunerata, si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo, per quanto di rispettiva competenza, intendano, e con quali provvedimenti urgenti, intervenire a
10152 tutela del sig. Alessandro Conte, affinché gli venga restituito il minimo cespite di sostentamento rappresentato dalla pensione di invalidità, attualmente sospesa. (4-08840) (14 giugno 2005) Risposta. Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con riferimento all interrogazione 4-08840 si fa presente che in materia di invalidità civile l INPS, ai sensi dell articolo 130 della legge n. 112/1998, ha esclusivamente il compito di provvedere al pagamento mensile delle prestazioni economiche. Il riconoscimento dell invalidità civile è di competenza delle Regioni che verificano i requisiti sanitari tramite le commissioni mediche istituite presso le Aziende sanitarie locali (ASL). Dalle informazioni assunte, risulta che l Azienda sanitaria locale competente ha inviato a revisione sanitaria, nel marzo 2005, la pensione di invalidità civile del signor Alessandro Conte. Ai sensi dell articolo 1 della legge n. 295/1980, infatti, copia dei verbali di visita devono essere trasmessi dalle ASL alla competente Commissione periferica di revisione che, entro 60 giorni, deve pronunciarsi in merito. L Istituto, in attesa che la ASL comunichi gli esiti di tali accertamenti, è tenuto a sospendere l erogazione della pensione. L INPS ha fatto presente, poi, che la ASL ha rinnovato il trattamento pensionistico al signor Alessandro Conte fino al marzo 2008 (data della prossima revisione sanitaria) e che la pensione è stata ripristinata dal 12 settembre 2005. Il verbale medico è pervenuto all INPS in data 8 settembre 2005. Il pagamento avverrà nel mese di novembre 2005 e nel primo pagamento saranno compresi anche gli arretrati da aprile ad ottobre 2005. (16 novembre 2005) Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni DANIELI Franco. Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell ambiente e per la tutela del territorio e della difesa. Premesso che: da alcuni anni ormai è nota, sia attraverso inchieste giornalistiche che atti parlamentari, la grave situazione di inquinamento in cui versa il mare Adriatico in relazione alla presenza di un enorme e non meglio precisato numero di ordigni bellici; in particolare l ICRAM (Istituto centrale di ricerca sul mare) nel suo rapporto «residuati bellici affondati in Adriatico» ha documentato,
10153 solo nel basso Adriatico, più di 200 casi di pescatori intossicati e ustionati dalle esalazioni sprigionatesi da armi chimiche portate a galla con le reti; lo stesso ICRAM, grazie al programma ACAB (Armi chimiche affondate e bentos), tra il 1997 e il 1999 ha redatto mappe di quattro aree (siti di rilascio bombe) del basso Adriatico, di decine di miglia quadrate ognuna, dove si ritiene siano presenti «almeno ventimila residui bellici a carica chimica»; al largo di Molfetta furono individuati 11 ordigni all iprite ormai corrosi che si ritiene essere parte del carico della nave statunitense «John Harvey», affondata nel 1943 con un carico di almeno 15.000 bombe d aereo all iprite; la situazione si è aggravata con la guerra nei Balcani, durante la quale furono individuate alcune aree marine per lo sganciamento dagli aerei di ordigni bellici inesplosi; la varietà dei residuati bellici sotto i fondali è impressionante sia per quantità che per qualità: oltre all iprite, si trovano lewisite, fosgene, disfogene, adamsite, acido cianidrico, bombe a grappolo del tipo blu 27, proiettili all uranio impoverito; ancora oggi, in alcune zone, oltre le 12 miglia marine (ad esempio Fasan al largo di Fasano in Puglia e Cupra al largo di Cupramarittima nelle Marche) vengono rilasciate in mare bombe o serbatoi ausiliari da aerei militari italiani in «emergenza»; il mare Adriatico è già gravato da problemi di traffico di petroliere, dalle enormi quantità di nutrienti e pesticidi dell agricoltura e della zootecnia, dagli apporti inquinanti dei fiumi oltre che da altre numerose condizioni di inquinamento; la convenzione di Barcellona non consente la discarica definitiva a mare, nel Mediterraneo, di materiali che possano costituire pericolo per l ambiente marino, per l attività di pesca e per la navigazione e che rilasci accidentali o motivati da condizioni di emergenza devono comportare azioni di recupero, messa in sicurezza e bonifica delle aree interessate con verifica dei danni ed eventuali risarcimenti; alcune società di grande distribuzione da tempo hanno eliminato o grandemente ridotto l approvvigionamento e la commercializzazione di pesce dell Adriatico, per ragioni di cautela sanitaria, risultando lo stesso, a seguito di analisi di laboratorio di alcuni campioni, gravemente inquinato; da tempo il problema del recupero e della bonifica è stato sollecitato (lettera scritta dal Sottosegretario per l ambiente pro tempore on. Calzolaio all allora Presidente del Consiglio on. D Alema e interventi del Ministro dell ambiente dell epoca, on. Pecoraro Scanio); da tempo, al di là delle rassicuranti affermazioni di buona volontà, nessuna notizia certa è stata comunicata dalle competenti autorità, sia sul numero e sulla tipologia dei materiali presenti nei fondali, sia sulle eventuali operazioni di recupero e bonifica intraprese,
10154 si chiede di sapere: se e quali attività di monitoraggio, di recupero e bonifica del mare Adriatico da residuati bellici siano state intraprese e da chi e con quali risultati; se e quali siano i risultati delle analisi di laboratorio relative alla presenza di agenti inquinanti rilasciati dai materiali bellici affondati nel mare Adriatico e quale sia l impatto conseguente sul sistema marino e gli eventuali danni per i consumatori di prodotti ittici del bacino marino; se e quanti siano stati, anno per anno, gli sganciamenti di materiale bellico, operati da aerei dell Aeronautica militare italiana o di forze alleate nel mare Adriatico; se e quali ipotesi di risarcimento del danno subito dagli operatori della pesca nel mare Adriatico siano state ipotizzate, in conseguenza delle limitazioni subite e della riduzione della attività. (4-07306) (22 settmbre 2004) Risposta. Con riferimento all interrogazione concernente la presenza di ordigni bellici nel mare Adriatico si riferisce che l Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) ha svolto, su incarico di questo Ministero, tra il dicembre 1997 e ottobre 1999, un programma di ricerca denominato A.C.A.B. (Armi chimiche affondate e benthos), volto a localizzare nel basso Adriatico le aree di fondale interessate dalla presenza di residuati bellici a carica chimica, ad accertare il loro stato di conservazione ed a valutare i rischi ambientali. Al programma hanno partecipato il Consorzio nazionale interuniversitario per la Scienza del mare (Co.Ni.S.Ma), lo Stabilimento militare materiali difesa nucleare batteriologica e chimica ed altri Istituti. L ICRAM con il citato progetto ha redatto mappe di quattro aree del basso Adriatico nelle quali si ritiene siano presenti almeno ventimila residuati bellici a carica chimica. Le ricerche e prospezioni realizzate nell area pilota indagata, un rettangolo di cinque per due miglia a trentacinque miglia di mare a nord del porto di Molfetta, hanno rivelato la presenza di centodue probabili residuati. L ICRAM ha pubblicato nel 2001 una relazione del dr. Ezio Amato «residuati bellici affondati nel Basso Adriatico» nella quale il precitato ricercatore, in relazione alla necessità e metodologie degli interventi di bonifica, così conclude: «allo scopo si ritiene necessario, prioritariamente, estendere gli studi effettuati nell ambito del progetto A.C.A.B. e sperimentare le migliori metodologie impiegabili. Per incarico del Ministero dell ambiente, l ICRAM ha predisposto e sottoposto a valutazione del Ministero un progetto ad hoc ed ha realizzato e distribuito alle associazioni di pesca pugliesi il manuale illustrativo delle misure precauzionali da adottare in caso di salpamento di residuati bellici. L ICRAM ha inoltre in corso il progetto RED COD (Research on environmental damage caused by Chemical Ordnanca dumped at sea) che si
10155 propone «l approfondimento delle conoscenze circa la pericolosità dei residuati bellici affondati in Basso Adriatico. Tali conoscenze consentiranno di definire alcuni parametri idonei a stabilire effetti e rischi a carico degli ecosistemi bentonici interessati dalla presenza di aggressivi chimici e residuati bellici. In considerazione della scarsità di studi similari, le informazioni ottenute, unitamente ai protocolli di campionamento e analisi, potranno costituire un importante base di riferimento per studi analoghi da condurre anche in altre aree marine rivestendo, quindi, rilevanza internazionale. I risultati della ricerca bibliografica e archivistica potranno costituire la base per la realizzazione di mappe dei tratti di fondale interessati dall affondamento di armi chimiche e convenzionali. Si potranno, inoltre, fornire gli elementi necessari per la valutazione delle B.A.T. (Best avaialable technlogies) di bonifica dei fondali interessati». A conclusione del citato studio verranno valutate le opportune iniziative e le specifiche competenze dei diversi enti istituzionali coinvolti nella problematica: la bonifica sistematica di ordigni esplosivi e/o residuati bellici di aree in cui si presume la presenza di tale materiale rientra nelle funzioni del Ministero della difesa; la rimozione dei relitti di navi con il relativo carico, per quanto riguarda l aspetto della sicurezza della navigazione, spetta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Consiglio dei ministri e Ministero dell interno per quanto riguarda il Servizio nazionale di protezione civile; al Ministero dell ambiente e per la tutela del territorio per quanto concerne gli aspetti ambientali della vicenda. Per quanto riguarda l eventuale danno per i consumatori di prodotti ittici del bacino marino e l ipotesi di risarcimento del danno subito dagli operatori della pesca del mare, trattasi di attribuzioni che rientrano rispettivamente nelle competenze del Ministero della salute e del Ministero delle politiche agricole e forestali. Il precitato Istituto, con una successiva informativa in sintesi, ha fatto presente che «le operazioni di bonifica da residuati bellici dei fondali dell Adriatico a noi note sono quelle relative ad alcune delle operazioni effettuate dai nuclei Servizio difesa automezzi insidiosi della Marina militare. Tali operazioni avvengono con l impiego di operatori subacquei e quindi interessano esclusivamente bassi fondali. Altre attività di bonifica note sono quelle operate dai cacciamine italiani e di Paesi NATO dei tratti di fondale nell Adriatico dove sono state rilasciate bombe d aereo durante il conflitto sul territorio della ex federazione Jugoslavia. «I campioni di acqua, sedimento e pesci prelevati in prossimità degli ordigni sono stati sottoposti a quattro diverse metodologie di analisi che, nel complesso indicano la sussistenza di danni e rischi per gli ecosistemi marini riferibili a inquinanti persistenti rilasciati dai residuati corrosi». Il Ministero della difesa ha fatto presente di aver sempre tenuto nella debita considerazione il tema della salvaguardia dell ecosistema del Mare Adriatico, nel quadro di tutti gli interventi opportuni ed idonei a bonificare le aree interessate dalla presenza di ordigni.
10156 Nel merito ha precisato che le operazioni di bonifica svolte dalla Marina militare italiana e da unità NATO, nel periodo compreso fra il 1999 ed il 2001, sono state effettuate nell intero bacino del mare Adriatico. Si è trattato di un intensa attività di Contro misure mine (CMM), finalizzata ad eliminare, per quanto possibile con le tecnologie disponibili, il rischio dovuto alla presenza di ordigni sul fondo marino. Nel corso delle operazioni di bonifica, per motivi di sicurezza, il brillamento degli ordigni è stato effettuato adottando distinte procedure. È stata posta, inoltre, ogni attenzione per la salvaguardia dell ecosistema marino. Infatti, prima di ogni brillamento, si è provveduto ad impiegare apposite microcariche per il preventivo allontanamento della fauna ittica, ed a circoscrivere le zone interessate alle operazioni di brillamento con barriere di bolle gassose volte a limitare le conseguenze dell onda d urto provocata dall esplosione. L attività di bonifica ha consentito di localizzare e neutralizzare, a mezzo brillamento, diverse bombe che potevano costituire un pericolo per la navigazione. È di tutta evidenza, quindi, l importante attività a salvaguardia della sicurezza della navigazione che la Marina militare italiana assicura scrupolosamente e costantemente, svolgendo, ad integrazione dei predetti interventi di bonifica, operazioni di sorveglianza dei fondali delle principali rotte e linee di comunicazione marittime. Tutto ciò viene svolto nel più ampio quadro della piena sicurezza per l ambiente e per la salute dei cittadini. Il Ministro dell ambiente e per la tutela del territorio Matteoli (8 novembre 2005) DE PAOLI. Ai Ministri dell ambiente e per la tutela del territorio, delle attività produttive e della salute. Premesso: che il Comune di Podenzano in provincia di Piacenza ha rilasciato concessioni edilizie senza il rispetto dell iter previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 203/88 (emanato in attuazione delle Direttive CEE nn. 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203, concernenti norme in materia di qualità dell aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali), permettendo che nel 95, in zona classificata «D2-esterna al centro edificato», fosse insediata a soli dieci metri dalle case la River S.p.A., industria chimica classificata «insalubre di prima classe, la cui attività produttiva era prima di decapaggio ad umido, poi trasformato in pulitura a secco di dischi d alluminio (con emissioni di materiale particellare), e di verniciatura e teflonatura che concerne la depolimerizzazione del teflon; che il Testo Unico delle Leggi Sanitarie vieta l insediamento in centro abitato di «industrie insalubri di prima classe», normativa che,
10157 pur essendo vigente, è scavalcata surrettiziamente dal decreto del Presidente della Repubblica 203/88, che, invece, regola il campo delle emissioni, e nella sentenza 4844/96 R.N.R. del Tribunale Penale di Piacenza è dichiarato che l Amministrazione comunale di Podenzano non ha eseguito una procedura corretta, poiché le concessioni edilizie sono state rilasciate senza il rispetto dell iter previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 203/88 (emanato in attuazione delle Direttive CEE nn. 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell aria), come peraltro ammesso dallo stesso Sindaco di Podenzano; che nella stessa sentenza il Giudice dichiara: «Lo stabilimento River è sicuramente un complesso industriale inquinante, il quale con la fuoriuscita dei fumi del proprio ciclo produttivo costituisce un sicuro disturbo alla vita degli abitanti della zona Colombaia, e manifesta le sue perplessità riguardo al rilascio da parte delle Autorità competenti delle autorizzazioni (concessioni) a poche decine di metri dalle case, in un quartiere densamente abitato (con pericoli allo stato indefinibili per la salute degli abitanti) e quindi alla possibilità per la River di inquinare, seppure entro i limiti di legge, in quel determinato contesto abitato»; che dagli atti si evince come con delibera 22.12.1994 la Provincia di Piacenza ha concesso autorizzazioni ad emettere, oltre che dagli impianti sopra descritti, anche da: 1) otto camini di raffreddamento (altezza 10 m.) senza sistemi d abbattimento e monitoraggio in continuo, concedendo gli autocontrolli semestrali; 2) dalle valvole dei by-pass (altezza 2 m.), attivabili solo in caso di emergenza degli impianti, per due ore al giorno la stessa quantità d inquinanti emessi dagli impianti di verniciatura (5.000 mc/h) e dalla teflonatura (18.000 mc/h); che la popolazione ha da subito denunciato alle Autorità una situazione di disagio e malessere, documentato con oltre 200 documenti specialistici dei medici dell A.U.S.L. stessa, per fattori tossico-acuti collettivi, che nel 96 hanno portato ad indagini dalle quali è emerso «uno stato di pericolo per la salute e per l ambiente» (art. 10, lett. a), del decreto del Presidente della Repubblica 203/88) di cui alla Delibera Provinciale 22.10.1996, causato da: a) mancanza di sistemi d abbattimento nell impianto di teflonatura e di termometri nei forni della teflonatura, sistemi di controllo della temperatura, essenziali in un attività dove si assiste alla degradazione del teflon; b) inefficienza del post-combustore termico a servizio della teflonatura, dimostrata dalla presenza di dosi elevatissime di monossido di carbonio (1.300 mg/nm3) insieme ad acido cloridrico ed aldeidi (sostanze tutte «non normate»), da determinare la sospensione dell attività produttiva dell azienda per 15 giorni; che le situazioni di pericolo per la salute e per l ambiente si sono ripetute nel tempo: a) nel giugno 97, il Centro Nazionale Ricerche di Roma ha riscontrato la presenza di «nube tossica» nei campi agricoli adiacenti lo stabilimento, correlandola alla presenza nell aria delle sostanze impiegate come materie prime dalla Società River, accertamento che ha posto nuovamente in risalto la presenza di dosi massicce di monossido di carbonio,
10158 mentre le «polveri» e i «composti alcalini» non erano considerati per una scelta fatta con il Comune di Podenzano, e di «un elevata concentrazione di sostanze davanti alla porta centrale del capannone dove sono presenti le linee di teflonatura e verniciatura» e come vi fosse una concentrazione in questo punto maggiore di quella che l Ente aveva riscontrato nel camino principale, accertamento al quale non si dava seguito. L accertamento del C.N.R. ha avuto un riscontro penale, con la condanna dell industriale per violazione dell art. 674 del codice di procedura penale (seppure con una sentenza di non doversi procedere per avvenuta prescrizione), mentre tutti i superamenti di parametri riscontrati non sono stati considerati in ambito processuale giacché i tecnici dell A.R.P.A. hanno dichiarato di aver effettuato i controlli in via conoscitiva e non avevano avvisato l industriale della valenza penale degli accertamenti stessi, come prevedono gli artt. 220 e 223 del codice di procedura penale; b) il consulente tecnico d ufficio della Procura di Piacenza, l oncologo Dr. Morando Soffritti dell Istituto Ramazzini di Bologna, ha valutato la situazione dichiarando che, «in assenza di monitoraggio in continuo, gli indicatori veri dell inquinamento prodotto dall industria River sono i malesseri dei cittadini». Infatti, nel settembre 98 la Magistratura Inquirente di Piacenza con incidente probatorio (documento A.R.P.A. 4.11.1998. n.7371st-pc, effettuato mettendo a pieno regime gli impianti e ordinando all A.R.P.A. accertamenti volti a valutare la qualità dell aria in zona Colombaia derivante dall attività dello stabilimento River, accertava: 1) inquinamento atmosferico prodotto dall attività dello stabilimento stesso per il superamento (del doppio) d alcuni parametri, tra i quali spicca il risultato dell unico camino di raffreddamento monitorato in quella giornata (5,199 mg/nm3 di S.O.V.) che, se rapportato agli 8 camini esistenti, evidenzia una massa inquinante (per la quale non si erano mai prima fissati i limiti di concentrazione almeno per le S.O.V.) del doppio di quella emessa dal camino principale, nonché la presenza di dosi massicce di sostanze inquinanti oltre il perimetro di cinta dell industria, cioè campi agricoli (il pericoloso metiletilchetone che l A.R.P.A. in una relazione del 2000 associa all attività dello stabilimento). Nello stesso documento (punto 1) viene sottolineato dall A.R.P.A. che il fenomeno odoroso rilevato può trovare giustificazione nei valori di concentrazione misurati delle sostanze proprio nel momento in cui si manifesta l anomalia e nella tabella 3.3, dove vengono riportate tali concentrazioni, si può constatare, tra l altro, che i valori delle immissioni sono di gran lunga più significativi di quelli delle emissioni e concentrati in percentuali molto più rilevanti tra il portone ovest di accesso alle linee di produzione e il muro di cinta, rispetto ad altre zone esterne dello stabilimento, rilevamento che riporta alla verifica del C.N.R. sopra menzionata, alla quale evidentemente non si era dato alcun seguito. Nei procedimenti penali quest importantissima indagine è stata «confusa» con altro documento dell A.R.P.A. relativo alla giornata del 23.10.1998, ed anche in ambito istituzionale non si sono «letti» questi risultati ai fini di una risoluzione dello stato di pericolo incombente sulla popolazione, lasciando nulla e priva di efficacia
10159 l unica indagine mirata effettuata nell arco degli anni, e convalidando in questo modo un esposizione protratta a sostanze chimiche (800 sono gli eventi denunciati); c) i dati dell A.R.P.A. 2002/2003 danno ragione ai cittadini, in quanto i fenomeni odorosi denunciati trovano giustificazioni nei valori di concentrazione rilevati sistematicamente dall incidente probatorio 1998 al 2003 di alcune S.O.V. ed aldeidi, sospettate di contribuire al superamento della soglia di odore debole, e valori significativi del pericoloso acetonitrile, sostanza legata al ciclo di lavorazione dei solventi, sono stati trovati dall A.R.P.A. nella campagna 2002, oggetto per l AUSL (nota 10359 del 28.6.2004) di richiesta d approfondimento d indagine rimasta finora priva di seguito; considerato che per i fatti successivi al primo procedimento penale (giugno 98), la Procura di Piacenza si è avvalsa dei consulenti tecnici (Franchini-Pedroni), i quali, pur dichiarando: a) che «I nostri monitoraggi soffrono della limitazione di rappresentare praticamente il rilievo puntuale di due giornate nel corso di un anno e pertanto non possono essere di per sé totalmente significativi di una situazione di completa assenza di rischio ambientale» (le giornate a cui si riferiscono non figurano nei bollettini di presenza del fenomeno puntualmente inviati alle Procure competenti) ma nulla si sa della produzione in atto al momento di quell indagine; b) che la tecnologia applicata alla River prevede «un notevole impiego di sostanze pericolose con una significativa base di solvente», concludono che i cittadini sono affetti da sindrome chiamata Multiple Chemical Sensitivities (MCS), traducibile come «Sindrome da sensibilità multiple a sostanze chimiche» o da «ipersensibilità o ipersuscettibilità da diverse sostanze chimiche», adducendo l ipotesi che il fenomeno denunciato dai cittadini potesse provenire da esalazione di sacche di biogas o gas naturale (rammentando che nella zona, negli anni precedenti l insediamento della River, era attivo un allevamento di maiali e che, quindi, dagli scarichi di questo allevamento, eventualmente ancora presenti in profondità nei terreni circostanti, potrebbe liberarsi ancora biogas e che da fratturazioni profonde potrebbe occasionalmente risalire in superficie gas naturale), ipotesi rigettata con motivazioni dai consulenti dei cittadini Proff. Reggiani, Bracci e Massi, che la ritengono inverosimile. I periti della Procura Franchini-Pedroni non hanno dato risposta alle corpose motivazioni presentate dai consulenti dei cittadini (Reggiani, Bracci e Massi), pur se le richieste erano di approfondire le indagini partendo dai risultati dell incidente probatorio del 98, secondo cui l A.R.P.A. stessa aveva certificato che il fenomeno odoroso poteva trovare giustificazione nei valori rilevati d alcune sostanze sospettate d avere valori di soglia superiori al valore d odore debole, proprio nel momento in cui si manifestava il fenomeno odoroso stesso. Inoltre, nella campagna di rilevamenti 1999/2000 condotta dall A.R.P.A. (settimana dall 8 maggio al 15 maggio 2000), furono fatti accertamenti su campioni d aria prelevati in coincidenza col manifestarsi di fenomeni odorosi pungenti e fastidiosi. I rilievi, sia pur condotti con metodi strumentali diversi rispetto all incidente probatorio, confermarono la presenza d alcune al-
10160 deidi e SOV (in concentrazioni significative) sospettate di contribuire al superamento della soglia d odore debole. Tra essi, l acetaldeide, l etilacetato e il metiletilchetone direttamente legato all attività produttiva dell azienda. Tali sostanze sono state rinvenute anche nei rilievi A.R.P.A. 2002 e 2003; visto che, nonostante i cittadini lo richiedano da diversi anni, l A.R.P.A. non ha mai effettuato indagini mirate e specifiche sulle polveri (materiale particellare) e manca nelle disposizioni della Provincia un indagine mirata sulla presenza di materiale particellare nell area della River, caratterizzandolo nelle sue componenti chimico-fisiche fini e ultrafini (PM10 e PM 2,5), secondo le norme del decreto Sirchia-Matteoli, e l A.R.P.A. con documento 5 aprile 2002, prot. 4237, conferma che le indagini e le misure svolte non hanno riguardato le polveri; visto inoltre che gli otto camini di raffreddamento continuano a beneficiare di autocontrolli semestrali (peraltro solo per le sostanze organiche volatili che già esse non sono farfalle ma inquinanti) sebbene siano privi di sistemi d abbattimento, e i risultati dell incidente probatorio del 98, se rapportati agli otto camini, fanno presupporre una portata anche di materiale particellare di gran lunga superiore a quella del camino principale; considerato altresì: che i due consulenti tecnici della Procura di Piacenza Franchini e Pedroni hanno sì presentato un indagine sulle polveri, che è ritenuta contraddittoria e inaffidabile dal Dr. Domenico Massi, perito dei cittadini, per i seguenti motivi: 1) perché le misure sono riferibili a rilievi estemporanei di durata limitata 10 minuti ai fini della validità statistica e riproducibilità che condizionano, in qualsiasi corretta procedura di analisi ambientale, la conformità delle conclusioni e dei giudizi finali; 2) non esistono riferimenti quantitativi al traffico autoveicolare presente nei siti al momento delle misure; 3) i siti stessi sono stati scelti con criteri non omogenei quanto alla caratterizzazione delle possibili sorgenti di polveri (la zona del casello autostradale ha come sorgente esclusiva di polveri il traffico veicolare leggero e pesante, Via Cristoforo Colombo attraversa una zona che oltre che dalla presenza di un sostenuto traffico autoveicolare è caratterizzata dalla contiguità con la Ferrovia, la Centrale ENEL e il Cementificio, Via Papa Giovanni XXIII è situata in zona residenziale vicinissima ad una direttrice di traffico e ad una presenza produttiva); 4) le misure eseguite nei diversi siti della Colombaia e quelle relative all interno della River e al cortile non contengono alcun riferimento alle condizioni produttive in atto nell azienda al momento dei monitoraggi; 5) il valore di PM10 riscontrato a lato della statale Piacenza-Podenzano di fronte al civico 93 di Via Papa Giovanni XXIII risulta troppo elevato (144 micr/ mc) per poter essere attribuito al solo traffico autoveicolare presente in quel momento sulla statale, soprattutto se tale valore viene rapportato al dato del casello autostradale Sud di Piacenza (204.5 micr/mc, solo 30% in più) dove il passaggio di autoveicoli, compresi quelli pesanti i maggiori indiziati per la produzione di polveri sottili è di parecchi ordini di
10161 grandezza superiore a quello normalmente presente sulla strada statale Piacenza-Podenzano; 6) quanto alle poveri ultrafini, tutte le campagne condotte recentemente con apposita strumentazione dall A.R.P.A. in molti siti della Regione Emilia Romagna, caratterizzati dalla presenza di livelli significativi di traffico, stanno dimostrando che mediamente il rapporto percentuale tra le PM2.5 e le PM10 è abbastanza costante con un rapporto percentuale variabile tra il 52% e il 67.5%; 7) nelle misure di Franchini- Pedroni, tale rapporto si mantiene di molti ordini di grandezza inferiore anche paradossalmente nelle zone a più intenso traffico (11% al casello, 12% in Via Colombo), con l eccezione dell interno dello stabilimento River zona sinterizzazione teflon e del cortile dove tale rapporto supera rispettivamente il 25% e il 20%; 8) tale anomalia è confermata dal dato cumulativo delle concentrazioni di ultrafini (da 100 nanometri a 1 micron), presenti nella zona sinterizzazione teflon che risulta di 5.9 micr/ mc, rispetto all 1.9 medio di tutti gli altri siti esaminati; che non si è tenuto conto degli allarmanti risultati collegati ad esami specifici e mirati, condotti per un biennio, sulla salute di un campione di cittadini, giacché, nella fattispecie, sono stati rilevati danni sostanziali agli occhi in metà del campione esaminato ed alcune compromissioni importanti del quadro funzionale respiratorio, e nonostante i cittadini abbiano dichiarato che il protrarsi della situazione sta peggiorando la loro salute e che le emissioni sono le stesse (per tipologia e caratteristica d arrivo) accertate dalla Magistratura di Piacenza e dall A.R.P.A. nei fatti di cui all incidente probatorio del 98, nonché dal Giudice del Tribunale Penale di Piacenza e prima ancora dal C.N.R. ed altri; in quest iter procedurale non è stata data alcuna possibilità di far verificare di cosa si stesse parlando, né è stato espletato alcun accertamento sanitario sulle persone; che il G.I.P. di Piacenza ha dichiarato l opposizione inammissibile archiviando il caso nel peggiore dei modi, in quanto «le indicazioni della parte offesa attengono nel contesto delineato a mezzi di prova manifestamente superflui e irrilevanti», ritenendo valide le tesi presentate dai consulenti tecnici Franchini-Pedroni e conforme l operato dell industria per «il sostanziale rispetto dei limiti assegnati, una corretta gestione degli impianti e un soddisfacente funzionamento del sistema di aspirazione ed abbattimento delle sostanze aspirate dalle linee di produzione», già, quell aspetto formale, calcolato sulla base delle medie sulle 24 ore delle sostanze organiche volatili, che non tiene conto degli effetti cumulativi dovuti al ripetersi nel tempo dei fenomeni inquinanti, e se pecche ci sono state nella procedura d insediamento è intervenuta la prescrizione che non ha però la capacità di risanare i polmoni della gente, cosicché i valori limite espressi nelle ordinanze provinciali per le varie sostanze presenti nel caso specifico e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 203/88 sono ascrivibili a valori medi calcolati nelle 24 ore e l A.R.P.A. certifica a norma una sostanza in emissione dalla River, se il suo valore medio calcolato sulle 24 ore è inferiore ai valori limiti prefissati. Non serve conoscere che all interno di questi valori medi, ancorché nella norma, è possibile riscontrare, in maniera sia pure non continua e saltuaria, valori significativi di so-
10162 stanze critiche per l ambiente e la salute, come testimoniato da tutte le strisce delle campagne di misura condotte in questi anni da vari organismi istituzionali e non, compresi A.R.P.A. e C.N.R.; che altro esempio pratico di come vadano le cose si riscontra nel controllo ai raffreddamenti, e si prende a caso quello del 2001, dove, come in altri, le concentrazioni al camino e i flussi di massa delle sostanze organiche volatili sono risultati solo di poco inferiori ai valori limite, peraltro fissati solo per le S.O.V. successivamente al tanto discusso incidente probatorio del 98. Pertanto, se dal lato della norma le Autorità in questo caso hanno il cuore in pace, dall altro non si può certamente affermare in maniera surrettizia che la River non ha impatti negativi sulla salute dei cittadini giacché il 6 marzo 2001 gli abitanti della Colombaia si sono presi una bella dose di sostanze organiche volatili, tra le quali le famigerate aldeidi. Ci si chiede quale sia la situazione delle polveri, e quando non vi è il controllo quale sia la situazione, giacché sono camini autorizzati all autocontrollo semestrale; visto altresì: che la sostanza «teflon» non è «normata», nonostante la sua depolimerizzazione sia gran produttrice delle polveri ultrafini classificate tra le più pericolose per la salute umana, problema che il Servizio IAR del Ministero dell ambiente ha così trattato con nota 27 marzo 2002: «Fanno riferimento a componenti e sostanze non regolati dalla vigente normativa sulle emissioni in atmosfera, in alcuni casi precorrono quanto in via di definizione in ambito comunitario (PM2,5)», problema di cui le Istituzioni erano a conoscenza sin d allora, considerato che durante il dibattimento processuale il Responsabile Provinciale all Ambiente ha dichiarato che, sulla base dei fatti accaduti a Podenzano si auspicava che lo Stato regolasse la questione degli impianti nuovi proprio nel contesto della teflonatura, rilasciando però nel 94, inosservanti dei principi di prevenzione e precauzione, autorizzazioni ad emettere in centro abitato senza curarsi in nessun modo degli impianti (privi di termometri e sistemi di abbattimento) e di cosa emettessero da camini che fino ai primi del 97 (circa un giorno prima dell arrivo del C.N.R. in zona) erano di soli 10 e 5 metri, che si è visto si tratta di un mixer di sostanze organiche volatili (tra le quali aldeidi, formaldeide, acetonitrile, metiletilchetone+butirraldeide, etc.), materiale particellare (polveri sottili non meglio qualificate), sostanze alcaline, fluoruri, monossido di carbonio, acido cloridrico, etc. e non sacche di biogas o gas come asserito dai periti della Procura di Piacenza; che la ricerca scientifica sin dagli anni 50 avverte sui danni dell esposizione ai fumi di teflon e da notizie diramate attraverso Internet, alla sigla Pfoa, vi è allarme generale sulla sostanza «teflon» definita «killer silenzioso»; inoltre l Agenzia per la protezione ambientale statunitense nel luglio 2004 ha denunciato la Dupont per non aver fornito tutte le informazioni relative alla tossicità di uno degli elementi utilizzati per la produzione del teflon (Pfoa o C-8) per il numero di atomi di carbonio di cui è composta la struttura molecolare, sostanza utilizzata in diversi campi;
10163 che la Multiple Chemical Sensitivities attribuita ai cittadini di Podenzano non si può dire sia malattia da psicolabili o psicopatici in quanto sono accertate le esposizioni anno per anno a sostanze chimiche pericolose e di cui nessuno fino ad oggi ha accertato gli effetti sinergici, si chiede di sapere quali siano i motivi per i quali: i superamenti del doppio dei parametri non soggetti a media oraria, e dunque incontestabili dell incidente probatorio del 16-17 settembre 98, sono stati ignorati dalla Giustizia e dalle Istituzioni; si è dato ascolto con estrema celerità al verdetto dei due periti della Procura Franchini-Pedroni, invece che, come da richieste precise dei consulenti dei cittadini e dei cittadini stessi, ripetere l incidente probatorio con la stessa regola adottata nel 98 ma approfondendo questa volta la questione delle polveri sottili, nel pieno diritto del contraddittorio da ambo le parti; nonostante la mancanza di normativa che regolamenti le emissioni della depolimerizzazione del teflon (le più pericolose per la salute umana), questo problema è ignorato e si tende a trascurare le segnalazioni dei cittadini e si archiviano i fascicoli invece che richiedere approfondimenti doverosi sulla materia che concerne la salute pubblica, ma che coinvolge tutti. (4-08288) (8 marzo 2005) Risposta. L interrogazione riguarda problemi ambientali nel Comune di Podenzano (Piacenza) legati alla presenza dell insediamento industriale RIVER Spa. In merito si riferisce che dalla documentazione raccolta risulta che la ditta in oggetto, che svolge attività di teflonatura e verniciatura di supporti in alluminio, è autorizzata alle emissioni in atmosfera ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988 dall Amministrazione provinciale di Piacenza con le seguenti determinazioni dirigenziali: Determinazione n. 1523 del 18 novembre 1999 e Determinazione n. 695 del 12 aprile 2002. Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, la Regione ha fatto presente che, dai numerosi controlli realizzati presso lo stabilimento della River di Podenzano, a seguito delle segnalazioni pervenute dagli abitanti della zona circostante, non sono stati rilevati né superamenti dei limiti di emissione né rischi per la salute dei cittadini. Dagli esiti degli accertamenti effettuati periodicamente dall ARPA nell ambito dell attività di controllo delle emissioni in atmosfera presso lo stabilimento in oggetto, risulta infatti che le emissioni di composti organici volatili, così come quelle di tutte le altre sostanze emesse dall impianto, rispettano sia i limiti di portata che i limiti di concentrazione fissati nel relativo atto autorizzativo. La Regione rende noti, inoltre, i risultati della consulenza tecnica richiesta dal Procuratore della Repubblica di Piacenza, da cui è emerso non solo che la ditta River ha messo in atto tutte le prescrizioni impartite dagli
10164 organi di controllo ma anche che le tecnologie, complessivamente adottate per l abbattimento delle emissioni e per i controlli delle stesse, risultano le più efficaci e tecnicamente avanzate. Sulla base di tale consulenza, infatti, è stata attualmente disposta l archiviazione del procedimento di denuncia di emissioni inquinanti della River da parte del comitato di cittadini. Ciononostante la Provincia di Piacenza ha provveduto comunque a richiedere alla ditta la realizzazione di ulteriori sistemi di controllo. Infine, per quanto riguarda la qualità dell aria della zona circostante l impianto in oggetto, nel corso della campagna di monitoraggio effettuata dall ARPA in accordo con l Amministrazione provinciale nel periodo 2002-2003, per verificare in particolare i livelli di concentrazione di acido fluoridrico e composti organici volatili, sono state registrate quantità modeste di alcune sostanze organiche volatili, la cui concentrazione è risultata tuttavia prossima al limite di rilevabilità strumentale. Sono state invece rilevate quantità significative di acetonitrile, la cui presenza però, secondo quanto dichiarato dall ARPA, non è attribuibile alle attività svolte nella zona. Si evidenzia infine che, secondo quanto comunicato dal Comune di Podenzano, sulla base di un piano di riqualificazione urbana della zona di Podenzano, il comune stesso ha intrapreso con la Regione e la Provincia un percorso finalizzato al trasferimento dello stabilimento in oggetto in altra area, localizzata all interno di una zona esclusivamente produttiva. Per ulteriori chiarimenti si allega, a disposizione dell interrogante, un elaborato tecnico fornito dall APAT in cui sono indicati tutti i dettagli relativi alle lavorazioni ed ai sistemi di controllo ambientale presso la ditta RlVER Spa, nonché i risultati del monitoraggio a cura dei competenti organi locali. Il Ministro dell ambiente e per la tutela del territorio Matteoli (8 novembre 2005) FASOLINO. Al Ministro dell interno. Premesso che: tutti gli uffici centrali della polizia di Stato hanno l obbligo di esporre, all interno dei propri uffici, la bandiera tricolore italiana, nonché la fotografia del Presidente della Repubblica; il tricolore italiano non solo è il simbolo di valori morali e civili ma rappresenta l unità e l identità del popolo italiano; constatato che sembra che gli uffici periferici della polizia di Stato siano esenti dall adempimento di tale obbligo, ovvero l esposizione della bandiera tricolore italiana, nonché l effigie del Presidente della Repubblica, si chiede di sapere quali provvedimenti intenda adottare il Ministro in indirizzo al fine di estendere l obbligo dell esposizione del tricolore e
10165 della fotografia del Presidente della Repubblica a tutti, indistintamente, gli uffici della Polizia di Stato. (4-09068) (13 luglio 2005) Risposta. Come noto, l esposizione delle bandiere della Repubblica Italiana e dell Unione europea da parte delle Amministrazioni dello Stato è disciplinata dalla legge 5 febbraio 1998, n. 22, e dal relativo regolamento di attuazione, decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 121, adottato, anche in ragione degli aspetti intersettoriali della materia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. In particolare l articolo 6 del decreto presidenziale stabilisce l obbligo di esposizione delle bandiere in questione all interno degli uffici dei dirigenti titolari delle Direzioni generali nelle amministrazioni centrali e di quelli dei dirigenti di Uffici periferici statali aventi circoscrizione territoriale non inferiore alla Provincia, tanto da costituire tratto distintivo di tali uffici. Negli stessi ambienti, il comma 3 del citato articolo 6 stabilisce che vada esposto anche il ritratto del Capo dello Stato. Nel ritenere condivisibile quanto auspicato dall interrogante, si evidenzia che un eventuale modifica di tale disciplina debba essere oggetto di valutazione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri per i conseguenti riflessi anche su tutte le altre articolazioni periferiche delle diverse Amministrazioni statali e degli enti pubblici. (15 novembre 2005) Il Sottosegretario di Stato per l interno Saponara FASOLINO. Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Premesso che: l asse di collegamento tra l Autostrada A3 in corrispondenza dell abitato di Contursi e la strada statale n. 18 in corrispondenza dell abitato di Paestum costituisce il completamento dell asse trasversale di collegamento Tirreno Adriatico attraverso l itinerario A3 (Contursi) strada statale n. 7 (Lioni) A16 (Grottaminarda) A14 (Termoli), già ricompreso nella Delibera CIPE del 21.12.200l e relativa agli interventi prioritari di interesse nazionale previsti dalla Legge Obiettivo; l asse di collegamento tra l Autostrada A3 «Salerno-Reggio Calabria» in corrispondenza dell abitato di Contursi e la strada statale n. 18 in corrispondenza dell abitato di Paestum rientra nel Piano Pluriennale ANAS 2003-2012 approvato dal consiglio d amministrazione dell ANAS in data 13.05.2004 e dalla Conferenza Stato-Regioni; la CCIAA di Salerno ha rivestito il ruolo di soggetto proponente dell iniziativa di cui trattasi nell ambito del «Documento Condiviso» defi-
10166 nito dalla Provincia di Salerno, dalla CCIAA di Salerno, dal Comune capoluogo e dall Autorità Portuale e presentato in data 04.03.2002 al Presidente della Regione Campania, On.le Antonio Bassolino; l ANAS S.p.A. svolge il ruolo naturale di partner delle istituzioni locali, in nome della comune funzione pubblica, rappresentate dalla Regione Campania, dalla Provincia e dalla Camera di Commercio di Salerno, al fine di creare infrastrutture di servizio per il territorio e per le realtà economiche locali; l ANAS S.p.A., in sinergia con la Regione Campania, ha già avviato una serie di interventi, tesi sia a migliorare la qualità della rete esistente, in termini di sicurezza e comfort della circolazione stradale, sia a potenziarla, adeguandola alle esigenze di mobilità del territorio regionale ed interregionale; l intervento di che trattasi è compreso nelle previsioni del «Protocollo di Intesa» ANAS Regione recentemente siglato; la CCIAA di Salerno intende realizzare lo Studio di Fattibilità ambientale per la costruzione di una strada di collegamento tra Contursi Terme e Paestum Acropoli; rilevato che: l asse di collegamento tra l Autostrada A3 in corrispondenza dell abitato di Contursi e la strada statale n. 18 in corrispondenza dell abitato di Paestum è funzionale alla realizzazione dell asse interregionale Contursi (A3) Lioni (strada statale n. 7) Grottaminarda (A16) Termoli (A14), inserito dalla Regione Campania nell intesa Generale Quadro sottoscritta il 18.12.200l dalla Regione e dal Governo, per la definizione del Programma delle infrastrutture strategiche di interesse nazionale da finanziare con la legge n. 443/2001 «Legge Obiettivo»; alla luce delle considerazioni precedenti e nelle previsioni di un aumento del turismo e del traffico locale, le condizioni complessive di traffico, già a livelli di congestione, sono destinate a peggiorare con rilevanti impatti sui tempi di viaggio, sulla sicurezza della circolazione e sulle condizioni ambientali quali l inquinamento atmosferico ed acustico; considerato che è necessario realizzare l opera in parola mediante l azione coordinata ed integrata di tutti gli enti interessati, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga urgente e fondamentale inserire tale opera nel prossimo piano triennale. (4-09374) (21 settembre 2005) Risposta. In riferimento all interrogazione 4-09374, l ANAS Spa conferma che il collegamento tra l autostrada A3, in corrispondenza dell abitato di Contursi, e la strada statale n. 18, in corrispondenza di Paestum, è funzionale all asse interregionale Contursi (A3) Lioni - Grottaminarda (A16) Termoli (A14) ed è previsto tra le infrastrutture strategiche da finanziare con la legge obiettivo.
10167 In particolare, il tronco di che trattasi consentirebbe di completare il collegamento trasversale Tirreno-Adriatico. La previsione dell intervento in questione nel Piano decennale ANAS è stata fatta valutando l indubbia valenza del suddetto tronco. L ANAS informa, infine, che la possibilità di inserire l intervento in argomento, per il quale è attualmente in corso di elaborazione lo studio di fattibilità ad opera della Camera di Commercio di Salerno, nel prossimo contratto di programma 2006-2008 andrà valutata nel quadro delle esigenze complessive della rete stradale nazionale e delle risorse finanziarie disponibili. (17 novembre 2005) Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Martinat FAVARO, ARCHIUTTI, ALBERTI CASELLATI, DE RIGO, FAL- CIER, PASINATO, SAMBIN, TREDESE. Al Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca. Premesso: che le scuole dell infanzia paritarie funzionanti (anno scolastico 2003/2004) risultano essere 9.132, le sezioni più di 28.000, i bambini che la frequentano più di 630.000; che il finanziamento per tali scuole è rimasto pressoché invariato negli ultimi 4 anni (esercizio finanziario 2001: 258.368.926,00 euro; esercizio finanziario 2002: 272.753.284,00 euro; esercizio finanziario 2003: 272.753.284,00 euro; esercizio finanziario 2004: 270.135.240,00 euro), mentre le scuole materne riconosciute paritarie negli anni sono passate da 6.730 nel 2001 a 9.136 nel 2004; che si registra, quindi, che il contributo destinato alla singola scuola paritaria si è ridotto progressivamente del 24% negli ultimi tre anni; che negli ultimi due anni i fondi destinati alle scuole materne non statali ed alle scuole elementari parificate vengono sistematicamente accreditati con notevoli ritardi dalle Direzioni Scolastiche Regionali agli enti gestori, creando a questi ultimi non pochi disagi, che si ripercuotono spesso anche sul servizio erogato; che, per le scuole materne non statali, tale ritardo è ancora maggiore e tanto più grave in quanto queste garantiscono, soprattutto nelle Regioni settentrionali, l offerta scolastica a quasi la metà dei bambini aventi diritto. In dettaglio, risultano ancora non erogati a queste scuole gli ultimi 4/12 del 2003 (pari a circa 105 milioni di euro), oltre che, in molte regioni, i primi 8/12 del 2004; che, in queste condizioni, le scuole materne non statali sono costrette ad operare in una ingiustificata situazione di incertezza, finanziaria ed economica, in cui i finanziamenti erogati in ritardo dallo Stato vengono utilizzati per coprire le spese sostenute anche più di un anno prima,
10168 creando una condizione di credito permanente nei confronti dello Stato e di debito nei riguardi degli istituti di credito; che alcune scuole sono in ritardo con i pagamenti degli stipendi degli insegnanti per difficoltà di cassa; che l assestamento del bilancio dell esercizio finanziario in corso, previsto per il mese di novembre 2004, può essere uno strumento utile ad evitare che le risorse impegnate ma non ancora erogate vadano in economia; considerato che, nella scuola dell infanzia paritaria, il contributo dello Stato per bambino è di circa 450,00 euro all anno, mentre il costo unitario sostenuto dallo Stato per bambino nella scuola statale si aggira intorno 3.500,00 euro senza tenere conto degli oneri a carico degli enti locali, si chiede di sapere se e come si intenda intervenire per eliminare gli inconvenienti denunciati, che creano evidente sperequazione tra ragazzi frequentanti scuole statali e scuole paritarie e stanno inducendo la direzione di alcune scuole paritarie a considerare seriamente la possibilità di chiudere gli istituti. Ciò costringerebbe lo Stato ad assumersi la gestione diretta di altre scuole dell infanzia eliminando così le condizioni di un reale pluralismo delle strutture formative e aggravando la situazione di bilancio dello Stato. (4-07423) (7 ottobre 2004) Risposta. Si fa riferimento all interrogazione parlamentare concernente i contributi alle scuole non statali ed in particolare alle scuole dell infanzia paritarie. Si concorda pienamente con gli interroganti circa l importante servizio pubblico che svolgono le scuole paritarie in generale, in specie le scuole dell infanzia paritarie, nell ambito del sistema nazionale di istruzione istituito dalla legge n. 62 del 2000. Si è altresì consapevoli che tale rilevante ruolo meriterebbe un contributo maggiore di quello che è attualmente possibile assegnare, tenendo conto dei vincoli derivanti dalla legge e dalle esigenze di compatibilità finanziaria; ciò anche al fine di rendere più concreta la possibilità di esercizio della libertà di scelta educativa nel sistema pluralistico delineato dalla Costituzione. Quanto alle difficoltà derivanti alle scuole destinatarie dei contributi per il ritardo con il quale ricevono i contributi stessi, si stanno facendo sforzi per superarle, nei limiti resi possibili dai vincoli di bilancio e dalle rigidità che connotano il sistema di contabilità pubblica. Per comprendere la complessità del procedimento da seguire per la liquidazione, prima, e la concreta erogazione, poi, della somma destinata a ciascun gestore, risulta utile fare presente quanto segue. A seguito della riorganizzazione dell Amministrazione dell istruzione operata pima con il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre
10169 2000, n. 347, cui è poi seguito il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319 (Regolamento di organizzazione del Ministero dell istruzione dell università e della ricerca) lo stato di previsione di spesa del Ministero ha subito una notevole modificazione. Sono stati infatti istituiti i centri di responsabilità regionali, intestati agli Uffici scolastici regionali, cui sono state trasferite competenze già rimesse agli uffici dell Amministrazione centrale. Per quanto riguarda specificamente i contributi alle scuole non statali di ogni ordine e grado, una parte della somma ad esse complessivamente destinata viene erogata direttamente dagli Uffici scolastici regionali con imputazione ai pertinenti capitoli per i contributi alle scuole non statali intestati ai centri di responsabilità regionali; pertanto, gli Uffici scolastici regionali già all inizio di ciascun esercizio finanziario provvedono a ripartire le somme iscritte ai pertinenti capitoli tra i Centri servizi amministrativi delle rispettive province per l accreditamento alle scuole non statali destinatarie. Per la restante parte è stato invece costituito un fondo unico (Fondo per l integrazione dei finanziamenti alle scuole non statali), iscritto in bilancio al capitolo 1752 presso l unità previsionale di base di questo Ministero Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio. Stante questa impostazione del bilancio, si rende necessario procedere alla ripartizione del suddetto fondo unico con atto amministrativo a firma del Ministro dell economia e delle finanze, trattandosi di variazione di bilancio. Fino a quando non si perfeziona il provvedimento di variazione di bilancio adottato dal Dicastero dell economia, non è possibile dare corso alle operazioni di accreditamento dei finanziamenti iscritti nel suddetto Fondo agli uffici scolastici periferici per il successo accreditamento ai gestori delle scuole non statali del rispettivo ambito territoriale. Ciò chiarito, al fine di ridurre, per quanto possibile, i ritardi lamentati, si sono svolte apposite riunioni alle quali hanno partecipato i referenti competenti per materia degli Uffici scolastici regionali e i rappresentanti delle Associazioni dei gestori delle scuole non statali. Sono stati anche organizzati due seminari di studio in materia di parità scolastica, svolti a Fiuggi nei giorni 15 e 16 dicembre 2004 e nei giorni 5 e 6 maggio 2005, ai quali hanno partecipato i referenti per la parità scolastica presso gli Uffici scolastici regionali e di tutti i Centri servizi amministrativi, ed è stato posto all ordine del giorno, tra l altro, l esame delle problematiche attinenti all erogazione dei fondi. Per quanto riguarda l anno finanziario 2005, si comunica che il Ministero ha provveduto ad emanare con anticipo, rispetto agli anni precedenti, la circolare (n. 28 del 22 marzo 2005) relativa alla predisposizione del piano di riparto degli 8/12 del suddetto Fondo, riferito al periodo gennaio-agosto 2005.
10170 Inoltre, in data 27 settembre 2005, con circolare n. 75, il Ministero ha comunicato agli Uffici scolastici regionali il piano di riparto dei restanti 4/ 12 del medesimo Fondo, riferiti al periodo settembre-dicembre 2005. (15 novembre 2005) Il Sottosegretario di Stato per l istruzione, l università e la ricerca Aprea FIRRARELLO. Al Ministro dell ambiente e per la tutela del territorio. Premesso che: la materia dei canoni demaniali e sovracanoni, che i concessionari come l ENEL debbono ai Comuni facenti parte dello stesso bacino imbrifero montano per la produzione di forza motrice, è regolata dalla legge 27/12/1953, n. 959, recante «Norme modificatrici del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti idrici, approvato con regio decreto 11/12/1933, n. 1775, riguardanti l economia montana», in particolare gli artt. 1 e 2; i concessionari, le cui opere sono situate, in tutto o in parte, nell ambito del perimetro imbrifero montano, sono soggetti al pagamento di un sovraccanone annuo di circa euro 670, aumentato di recente con decreto del Ministero dell ambiente, per ogni chilovattora di potenza nominale media, risultante dall atto di concessione, oltre ai canoni demaniali se spettanti; ai sensi dell art. 2 della legge, qualora i Comuni non si siano costituiti in consorzio, il sovraccanone sarà versato su apposito conto corrente fruttifero della Banca d Italia intestato al Ministero dei lavori pubblici, il quale provvederà con decreto alla ripartizione della somma tra i vari comuni interessati, in base ai criteri stabiliti nell art. 1 della legge; il sovraccanone dovrebbe risalire all epoca della entrata in funzione degli impianti di produzione di forza motrice, in seguito alla costruzione dei serbatoi dei laghi quali Ancipa e Pozzillo, risalenti agli anni Cinquanta, e ciò nonostante l ENEL non ha mai corrisposto quanto dovuto ai Comuni aventi diritto, i quali si sono visti sottrarre risorse importanti da destinare allo sviluppo locale, ammontanti a svariati miliardi di vechie lire; la competenza, che prima era del Ministero dei lavori pubblici, dal 2001 è passata però al Ministero dell ambiente, Direzione qualità della vita, Gestione risorse idriche; considerato che: il Consiglio superiore dei lavori pubblici deve esprimere parere definitivo ai fini della emissione di un decreto ricognitivo relativo alla concessione della derivazione d acqua, che servirà a confermare la stessa derivazione e sulla base della potenza nominale; il Direttore del sudetto Ministero ha voluto acquisire un parere da parte del Commissario per l emergenza idrica, che in Sicilia è il Presi-
10171 dente della Regione, per sapere se esistevano programmi regionali di utilizzazione delle acque invasate nei serbatoi dei laghi Ancipa e Pozzillo; quest ultimo a sua volta ha chiesto parere agli enti gestori che utilizzano l acqua per usi potabili, parere a quanto sembra non ancora acquisito, quindi non si è pervenuti ancora a sortire alcun effetto positivo ai fini dell annosa soluzione della questione; già nel 1999 è stata fatta adottare delibera ai Comuni interessati, dalla quale si desume che è stato costituito l istituto di credito Banca mercantile di Enna, quale coordinatore del fondo comune nel quale fare confluire i sovracanoni, per poi provvedere agli accrediti, quindi si presume nell imminenza di vedere sbloccata la situazione; l ENEL, che è concessionaria di grande derivazione per la produzione di forza motrice, ad oggi non ha ancora corrisposto alcuna delle somme dovute ai comuni, si chiede di sapere se e come intenda il Ministro in indirizzo risolvere tale problematica, che penalizza da decenni i Comuni della Sicilia non solo della Provincia regionale di Catania ma anche di Enna, e se e come intenda chiarire la situazione che, a quanto pare, si avviluppa sempre di più nella totale confusione burocratica, tra richieste di pareri a vario titolo e soluzioni incerte. (4-08726) (18 maggio 2005) Risposta. Con riferimento all interrogazione concernente canoni demaniali e sovracanoni dovuti dall Enel in favore dei Comuni per la produzione di forza motrice si riferisce che, dopo aver completato gli accertamenti istruttori con la certificazione dell Ufficio del Commissario per l emergenza idrica in Sicilia sui «programmi regionali di utilizzazione delle acque del sistema Salso-Simeto regolate nei serbatoi di Ancipa e Pozzillo per prioritarie esigenze idropotabili ed in via subordinata anche irrigue, precisandone portate e tempistica», è stato possibile predisporre uno schema di disciplinare di concessione per gli impianti idroelettrici dell ex Ente siciliano di elettricità ora ENEL nel quale, tra le varie condizioni del concessionario, è stato inserito l obbligo di corrispondere i sovracanoni a favore dei comuni «rivieraschi» e dei comuni ricadenti nei bacini imbriferi montani. Prima di sottoporre alla firma del legale rappresentante dell ENEL il suddetto disciplinare è necessario acquisire il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici prescritto dall articolo 40 del testo unico 1775/1933 parere che in data 29 luglio 2005 è stato richiesto con apposita documentata relazione, illustrante la specificità della utilizzazione idroelettrica in argomento e le riconnesse situazioni di diritto e di fatto, che hanno determinato l inconsueto protrarsi nel tempo delle incombenze istruttorie. Non appena il predetto consesso avrà comunicato il richiesto parere, verranno impartite disposizioni per i preliminari adempimenti di ordine fi-
10172 nanziario e quindi per la sottoscrizione del disciplinare per la formale accettazione da parte dell ENEL dei relativi obblighi e condizioni. Il Ministro dell ambiente e per la tutela del territorio Matteoli (8 novembre 2005) GARRAFFA, ROTONDO, MONTALBANO, BATTAGLIA Giovanni. Al Ministro della giustizia. Premesso che: venerdì 1º aprile 2005 si è svolto a Roma il concorso per operatori di vigilanza nel dipartimento di giustizia minorile bandito dal Ministero della giustizia; la notte tra il 31 marzo e il 1º aprile una frana ha interrotto la linea ferroviaria tra Villa San Giovanni e Scilla; nel convoglio ferroviario erano presenti 35 partecipanti al concorso provenienti da treni partiti da Palermo e Siracusa; il convoglio è arrivato a Roma alle 12.25, con ben 6 ore di ritardo rispetto all orario previsto; ai 35 potenziali partecipanti dopo i contatti telefonici con il Ministero era stato assicurato che la prova non sarebbe iniziata in loro assenza; nonostante l assicurazione data, alle 13.40 il Presidente della Commissione esaminatrice comunicava che la prova era iniziata già alle 13, inibendo quindi la partecipazione ai 35 siciliani; considerato che ogni viaggio ferroviario dalla Sicilia al resto della penisola è da paragonarsi ad una odissea, dove alla linea a binario unico si aggiungono periodicamente imprevisti che mostrano le difficoltà dei passeggeri che scelgono il treno come mezzo di trasporto, gli interroganti chiedono di sapere se e quali iniziative si intenda avviare per evitare una simile discriminazione nei confronti dei 35 esclusi e se non si ritenga che a breve possano partecipare ad una prova suppletiva che stabilisca una sorta di par condicio per dare un opportunità a chi guarda a questo concorso come una prova per la vita, per il futuro, come spesso capita a quanti, provenienti dal Sud, si impegnano alla ricerca di una dignitosa occupazione. (4-08479) (7 aprile 2005) Risposta. Con riferimento all interrogazione 4-08479 indicata, si rappresenta quanto segue. Nella serata del 31 marzo 2005 un convoglio ferroviario è deragliato in prpvincia di Reggio Calabria, determinando la momentanea interruzione del traffico ferroviario lungo la direttrice Battipaglia-Reggio Calabria. Nel corso della notte la Società Trenitalia ha, comunque, istituito un servizio sostitutivo (utilizzando linee ferroviarie alternative e predisponendo altresì un apposto traghetto), che ha garantito l arrivo a Roma, seb-
10173 bene con un ritardo, peraltro alquanto contenuto, dei viaggiatori provenienti dal sud, tra cui diversi concorrenti al concorso per operatore di vigilanza nel Dipartimento della giustizia minorile. La mattina del 1º aprile 2005, essendo a conoscenza di tale problematica, il presidente della commissione del concorso, nonostante l inizio della prova fosse previsto per le ore 11.00 ha atteso oltre un ora e mezzo, consentendo la partecipazione di diversi candidati giunti in ritardo e dimostrando notevole comprensione e disponibilità. Alle ore 12,30 circa, non ritenendo possibile procrastinare ulteriormente l attesa dei 1246 candidati presenti (su 1404 convocati), molti dei quali in possesso di biglietto di ritorno con orario già stabilito che non consentiva ulteriori dilazioni, è stato dato l avvio agli adempimenti relativi alla prova scritta. Per ciò che riguarda l eventualità della ripetizione della prova scritta, la giurisprudenza costante e anche, e soprattutto, la prassi corrente in materia di concorsi escludono tale ipotesi e non prevedono neanche la possibilità di una prova suppletiva in quanto, per un generale criterio di opportunità e di par condicio, la prova scritta va effettuata in unica sessione e proponendo a tutti i candidati, contemporaneamente, una prova di pari difficoltà. Inoltre, il bando del concorso (P.C.D. del 30 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 agosto 2004 IV serie speciale) all articolo 6 prevede che «la mancata presentazione del candidato a sostenere le prove sarà considerata come rinuncia al concorso»; pertanto non è previsto che la mancata partecipazione del candidato alla prova scritta possa essere giustificabile in alcun caso, senza eccezioni e neanche se dovuta a cause di forza maggiore, come nella presente circostanza. Va evidenziato poi che l eventuale ripetizione della prova o l espletamento di una prova suppletiva avrebbe potuto fornire, al contrario, validi e fondati elementi per un ricorso amministrativo da parte dei candidati che hanno regolarmente partecipato al concorso, anche di coloro che, pur provenendo dal Sud e più in particolare dalla Sicilia e pur subendo gli stessi disagi dovuti al blocco ferroviario, si sono messi nelle condizioni di partecipare comunque alla prova. Infatti, dei 335 candidati convocati provenienti dalla Sicilia hanno partecipato alla prova in 279; pertanto 56 candidati non hanno partecipato e di essi solo 35 sono stati impossibilitati a partecipare alla prova nei tempi previsti. Questa Amministrazione non può entrare nel merito della mancata partecipazione dei singoli candidati, i quali, essendo a conoscenza delle problematiche connesse con la situazione critica in cui versano i collegamenti ferroviari da e per la Sicilia, erano tenuti ad adoperarsi per essere presenti alla prova concorsuale, nei tempi previsti, eventualmente anticipando la partenza. Infine, contrariamente a quanto riportato nell interrogazione parlamentare, si esclude che alcun dipendente della Direzione generale competente, o dell Ufficio concorsi, o alcun membro della Commissione o il suo
10174 Presidente o funzionario ministeriale abbia dato rassicurazioni di alcun genere, telefonicamente o direttamente ai candidati o ad altre persone interessate, circa il fatto che la prova scritta non sarebbe iniziata in assenza dei 35 candidati provenienti dalla Sicilia. (22 novembre 2005) Il Ministro della giustizia Castelli GUERZONI. Al Ministro della giustizia. Premesso che: la situazione carceraria, anche a Modena, in Emilia Romagna ed in Italia, suscita forti preoccupazioni a causa in particolare del sovraffollamento pressoché generalizzato degli istituti di pena, a cui fa riscontro una cospicua insufficienza del numero degli operatori che, non di rado, sono costretti ad un lavoro al limite della sopportabilità (turni superiori alle 6 ore previste, ripetuti straordinari, rinvio di riposi, di ferie, ecc.) e che tutto ciò incide pesantemente sulle stesse condizioni dei detenuti, oltre che sull efficacia e sull efficienza delle attività di vigilanza e di sicurezza; la condizione degli operatori penitenziari, dei detenuti, delle strutture e dei servizi dell apparato carcerario si è ulteriormente aggravata negli ultimi anni anche per la riduzione delle risorse finanziarie disponibili; posto che: nell ambito di quanto finora richiamato, risulta di particolare gravità e fonte di forte preoccupazione la situazione in cui versa la Sezione femminile della Casa Circondariale S. Anna di Modena, che, con la presenza pressoché continua di oltre 30 detenute, può contare solo su 6 unità di agenti femminili e su una sola ispettrice, poiché le altre unità dell organico, costituito da 21 unità, risultano assenti per varie ragioni (trasferimenti in altre sedi, addette ad altre funzioni, ecc.) e tenuto altresì conto che ben 3 delle 6 unità femminili presenti hanno superato i 50 anni e non possono conseguentemente effettuare turni notturni; la gravissima carenza di organico femminile rende ormai non più sopportabile il lavoro delle operatrici presenti e, allo stesso tempo, disagevole la condizione delle stesse detenute, al punto che, di sovente, si impone il ricorso tassativamente escluso dalla legge ad agenti penitenziari maschili, e ciò non solo in casi di imprevisti o di emergenze ma, non di rado, per ordinarie traduzioni ai presidi esterni quando non addirittura per le perquisizioni delle carcerate, procedura anch essa esclusa tassativamente dalla legge e circostanza che suscita ovviamente comprensibili disagi e proteste da parte degli agenti e delle recluse; all interrogante risulta grave e del tutto incomprensibile il fatto che nella attribuzione alle sedi delle agenti penitenziarie di sesso femminile che hanno partecipato al 152º corso di formazione svoltosi a Parma ed a Verbania, effettuato nei mesi scorsi, a Modena siano state assegnate solo 2 unità, e ciò nonostante reiterate preoccupazioni e proteste dei sindacati che hanno avuto ampio riscontro di consenso presso le autorità
10175 locali, oltre che sulla stampa cittadina ed in vaste zone dell opinione pubblica e che lo stesso Direttore del carcere abbia sollecitato, tra l altro con lettera datata 12/2/2005, l assegnazione di almeno 7 unità in considerazione dei gravissimi problemi presenti alla Sezione femminile, ritenendo che «solo 2 unità sarebbero state palesemente insufficienti a garantire l ordine, la sicurezza e la disciplina nonché ad assicurare al personale tutti i diritti previsti dalle vigenti normative», si chiede di sapere: se sia a conoscenza del Ministro in indirizzo e degli uffici del Ministero la grave e rischiosa situazione in cui versa la Sezione femminile della Casa Circondariale S. Anna di Modena e del fatto che si debba ricorrere non di rado ad agenti penitenziari maschili per la vigilanza delle detenute; se rientri tra i suoi intendimenti un intervento presso il Dipartimento dell Amministrazione Penitenziaria per conoscere le ragioni che hanno impedito di assegnare, nel febbraio scorso, alla Sezione femminile della Casa Circondariale S. Anna di Modena, un maggiore numero di unità di personale femminile; se, in ogni caso, non ritenga di dover disporre, data la gravità della situazione ed i rischi incombenti, che siano assegnate con urgenza altre unità di agenti penitenziari femminili anche in relazione al fatto che in istituti di pena che non ospitano detenute, sia in Italia che in Emilia Romagna, sono assegnate agenti penitenziari di sesso femminile in numero significativo quando non addirittura cospicuo, mentre ciò sorprendentemente non avviene, nonostante le urgenti necessità, per la Casa Circondariale S. Anna di Modena, dove invece esiste ed è in funzione una Sezione femminile con altre 30 detenute. (4-08631) (4 maggio 2005) Risposta. Con riferimento all interrogazione, si rappresenta che, in base al sistema di rilevamento informatico delle presenze giornaliere di detenuti ed internati, alla data del 30.8.2005 risultavano presenti presso la Casa circondariale (C.C.) di Modena 363 detenuti, a fronte di una capienza di tollerabilità stimata in 368 unità. Tali presenze risultano così distribuite: sez. circondariale: 293; sez. transito: 1; sez. alta sicurezza: 48; sez. semiliberi: 26; sez. protetti: 24; sezione H.I.V.: 6. La locale sezione femminile registra la presenza di 35 detenute tutte ristrette nella sezione ordinaria, a fronte di una capienza di tollerabilità at-
10176 testata su 36 posti disponibili. Una sola detenuta è in regime di semilibertà. L analisi dei dati forniti non sembra denotare una situazione di particolare affollamento rispetto alla capacità ricettiva della struttura, specie se confrontata con le realtà di altri istituti penitenziari segnatamente di quelli metropolitani per i quali il tasso di densità abitativa è di gran lunga superiore alla media nazionale. La situazione della Casa circondariale di Modena, comunque, è alla costante attenzione del competente ufficio del Dipartimento dell amministrazione penitenziaria che è impegnato a tenere sotto controllo il livello di affollamento del citato istituto anche per il tramite del Provveditore regionale per l Emilia Romagna. Nel 2005 la competente Direzione generale ha adottato due provvedimenti deflattivi di presenze detentive per un totale di 18 detenuti che risultano alla data odierna compiutamente eseguiti, mentre nel 2004 ha disposto il trasferimento extradistretto dei detenuti ristretti nella sezione media sicurezza per un totale di 20 unità, al fine di calibrare l allocazione e la distribuzione dei detenuti sia sulle disponibilità ricettive, sia sulle opzioni offerte dai diversi circuiti penitenziari, oltre che sulle risorse umane disponibili. Peraltro, la presenza di tipologie diverse di detenuti (media sicurezza, alta sicurezza, semiliberi, protetti, HIV, donne) anche se non agevola il compito del personale di polizia penitenziaria preposto al servizio di vigilanza e custodia, nondimeno, non influisce sugli attuali standards di sicurezza che vengono comunque garantiti. Per quanto concerne la situazione del personale, si comunica che presso la Casa circondariale di Modena sono attualmente amministrate 22 unità di personale di Polizia penitenziaria femminile, di cui 20 appartenenti al ruolo agenti-assistenti e 2 al ruolo ispettori, con una carenza in organico di 1 unità. Si segnala, al riguardo, che nell ambito dei processi di mobilità avviati in occasione delle assunzioni di personale di Polizia penitenziaria effettuate dal mese di novembre 2004 al mese di marzo 2005, sono state destinate all istituto in argomento complessivamente 14 unità. (22 novembre 2005) Il Ministro della giustizia Castelli MALABARBA. Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della giustizia, dell ambiente e per la tutela del territorio e delle attività produttive. Premesso che: in data 23.6.2004 il Ministero dell ambiente e per la tutela del territorio emanava il provvedimento di compatibilità ambientale n. DEC/ DSA/0547, che esprimeva parere favorevole alla richiesta della società Energy Plus S.r.l. attinente all insediamento e alla messa in esercizio
10177 nel Comune di Salerno di una centrale termoelettrica a ciclo combinato della potenza di 780 MWe elettrici alimentata a gas naturale; nei mesi scorsi sono stati già presentati in merito al provvedimento di compatibilità ambientale n. DEC/DSA/0547, da parte del senatore Manzione, atti di sindacato ispettivo (3-02037 del 21 marzo 2005 e 4-07116 del 21 luglio 2004), che pongono seri dubbi e sollecitano dovuti chiarimenti sulla vicenda in questione e che si intendono testualmente qui riportati; in data 14.12.2004 il quotidiano «Il Mattino», nell articolo dal titolo «Distanza di sicurezza: per il PM è un errore sospetto», pubblicava la notizia di indagini in corso della Procura di Salerno (procuratore Gabriella Nuzzi), attinenti ad eventuali falsi sulle distanze di sicurezza contenuti nella richiesta di provvedimento di compatibilità ambientale presentata dalla Energy Plus S.r.l. e concesso dal Ministero dell ambiente con autorizzazione n. DEC/DSA/0547; i Consigli Comunali di Salerno, di Pontecagnano e di Serino, la Commissione speciale della Provincia di Salerno, le Commissioni Consiliari Turismo e Attività Produttive e Ambiente della Regione Campania, nelle loro sedi istituzionali hanno espresso motivato parere negativo alla realizzazione dell impianto industriale; la popolazione locale che vive nel raggio (6 Km.) di maggiore ricaduta degli agenti inquinanti ammonta alla notevole cifra di circa 250.000 persone, che la stessa è vivamente preoccupata per la salute di tutti e in particolare modo dei soggetti più deboli: i bambini dall età del concepimento (gravidanza) a quella adolescenziale (crescita), i portatori di malattie croniche o genetiche dell apparato respiratorio, gli allergici e gli anziani; le numerose manifestazioni pubbliche contro la realizzazione della centrale termoelettrica che hanno visto, tutte, l ampia partecipazione delle istituzioni locali e della società civile, svoltesi sino ad ora senza arrecare pubblico disturbo, potrebbero assumere forme di protesta più radicali nel momento d avvio della costruzione della centrale termoelettrica previsto per luglio 2005; ritenuto che: la valutazione d impatto ambientale n. DEC/DSA/0547 esprime parere favorevole basando le proprie valutazioni su dati errati e/o forse falsi, in quanto dall esame della stessa emergono le seguenti gravi incongruenze: a pag. 16 il rischio sismico viene indicato per il comune di Salerno «Zona 2» in base all Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20.3.2003, quando invece la delibera della giunta regionale n. 5447 del 7.11.2002 definisce la nuova classificazione sismica tutt oggi vigente in Campania che inserisce il comune di Salerno in Zona 2 (quindi con un maggiore rischio sismico); a pag. 13, per quanto attiene agli aspetti di sicurezza, viene indicato che l abitazione più vicina si trova a circa 600 mt. dall impianto,
10178 mentre la realtà del territorio vede numerose abitazioni presenti nel raggio di 100 mt. dall impianto; a pag. 5 vi è l errore più vistoso, che riguarda il quadro di riferimento progettuale; infatti l impianto non è ad una distanza di 15 Km. dall abitato della città di Salerno ma a soli 2,8 Km. e ad un Km. di distanza oltre il confine col comune di Pontecagnano vi è l abitato stesso della città di Pontecagnano, si chiede di conoscere: se corrisponda al vero quanto sinora espresso; se i Ministri interrogati abbiano contezza della pesante responsabilità che promana dalle gravi irregolarità e dai falsi sinora evidenziati; se e quali urgenti provvedimenti anche ispettivi i Ministri interrogati intendano eventualmente adottare; se non si ritenga che esistano, comunque, tutti gli elementi per disporre l immediata sospensione dell autorizzazione concessa dal Ministero delle attività produttive il 3 settembre 2004 e/o la revoca del decreto di compatibilità ambientale n. DEC/DSA/0547 emesso il 23.6.2004 dal Ministero dell ambiente e per la tutela del territorio. (4-08525) (19 aprile 2005) Risposta. In merito all interrogazione parlamentare concernente il progetto per la realizzazione di una Centrale termoelettrica nel Comune di Salerno, si rappresenta che nel testo del decreto di compatibilità ambientale DSA/DZ/2004/0547 del 23 giugno 2004 sono presenti alcune imprecisioni, rilevate dallo stesso interrogante con l atto ispettivo in oggetto. In particolare i 15 Km, anziché 1,5 Km, indicati a pag. 5 sestultima riga del decreto di valutazione di impatto ambientale quale distanza del sito della centrale dall abitato della Città di Salerno, è il frutto di un mero errore materiale. Tale errore, già fatto rilevare dal Comune di Salerno con nota del 20 luglio 2004, è stato debitamente segnalato e precisato dal rappresentante di questa Amministrazione in sede di Conferenza di servizi finale del 28 luglio 2004, tenuta dal Ministero delle attività produttive in veste di amministrazione procedente per il rilascio dell autorizzazione unica alla realizzazione e all esercizio della centrale (articolo 1 della legge 55/ 2002) e successivamente poi corretto nel testo originario del decreto DSA/DEC/2004/0547 del 23 giugno 2004, in forma di errata corrige sottoscritta dal Ministro. A pagina 10, al diciottesimo rigo, è stata indicata quale classificazione di rischio sismico per il Comune di Salerno la «zona 3» e, alla pag. 14 per il Comune di Salerno ed il Comune di Pontecagnano sempre la «zona 3». Si fa presente a tale riguardo che la classificazione sismica relativa ai sopra citati territori comunali è invece «zona 2», come si rileva anche dalla nota del 27 luglio 2004 della Società proponente, la quale «conferma
10179 che il progetto della centrale in oggetto sarà in accordo ai requisiti della Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 che prevede, per il sito in esame, zona sismica 2, emendato secondo quanto indicato al punto 2.1 del Progetto preliminare, documento n. A0019AXVVS999, che faceva riferimento alla classificazione secondo la normativa precedente». Dette imprecisioni contenute nel DEC/VIA sono state oggetto di una errata corrige. Si precisa che le inesattezze in questione, comunque, non inficiano la legittimità del decreto in quanto si sono verificate in conseguenza di meri errori materiali di trascrizione. In ogni caso, si fa presente che è possibile visionare il testo ufficiale del decreto sul sito web del Ministero dell ambiente e della tutela del territorio della Direzione generale per la salvaguardia ambientale, relativa alla Valutazione impatto ambientale (http://www.minambiente.it/sito/settori_azione/via/home_via.asp). Il Ministero dell ambiente e per la tutela del territorio Matteoli (8 novembre 2005) MALABARBA, SODANO Tommaso. Al Ministro della giustizia. Premesso che: Gilberto Brega, un detenuto di 53 anni che sta scontando dal 1998 una pena complessiva di tredici anni di carcere, è tra i fondatori dell associazione culturale «Papillon Rebibbia», nata nel 2001 come sviluppo dell attività svolta da un gruppo di detenuti nella biblioteca centrale del carcere di Rebibbia fin dal 1996; dagli ultimi mesi del 2001 il Brega ha subito ben quattro trasferimenti in diversi istituti carcerari. Trasferito in principio al carcere di Porto Azzurro, egli si è adoperato insieme ad altri detenuti, al Direttore dell epoca e ai Consiglieri regionali di Rifondazione affinché si facesse chiarezza su alcuni gravi episodi di provocazione e minacce contro alcuni detenuti sui quali è intervenuto anche il provveditore De Pascalis, che ha disposto l allontanamento di chi tra il personale si era reso responsabile delle provocazioni; in seguito a questa vicenda Gilberto Brega veniva trasferito nel carcere di Alessandria, dove subiva ripetute pressioni da parte degli operatori a causa della sua attività con l associazione Papillon. Dopo poco il detenuto doveva subire un ennesimo trasferimento al carcere di Novara, proprio alla vigilia di un ampia e assolutamente pacifica protesta che i detenuti di decine di carceri hanno iniziato lo scorso 18 ottobre; anche nel carcere di Novara si ripetevano le minacce di assegnarlo al regime del «41 bis» se avesse continuato ad impegnarsi nelle iniziative culturali e «rivendicative» promosse dalla Papillon;
10180 l ultimo trasferimento ha portato Gilberto Brega nel penitenziario di Udine, sempre più lontano dalle carceri romane presso le quali egli chiede il trasferimento da ormai tre anni per potersi avvicinare ai due figli ed alla madre ottantenne, si chiede di sapere: se rientri fra gli intendimenti del Ministro in indirizzo indagare sulle motivazioni che hanno portato ai numerosi trasferimenti di Gilberto Brega; se risulti quali motivi sottendano al mancato riavvicinamento del detenuto ai propri familiari, possibile attraverso la sua assegnazione presso un istituto di pena di Roma e provincia; se e quali indagini siano state avviate sulle minacce perpetrate ai danni dei detenuti che si adoperano affinché le Istituzioni competenti rivolgano la loro attenzione alle drammatiche situazioni esistenti nelle carceri italiane. (4-07991) (26 gennaio 2005) Risposta. Con riferimento all interrogazione 4-07991, si rappresenta che il detenuto Gilberto Brega, nato a Subiaco il 10 novembre 1951, arrestato il 18 settembre 1998, è stato condannato con sentenza passata in giudicato per i reati di tentato omicidio, rapina, porto abusivo di armi, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale, con fine pena previsto per la data del 10 marzo 2011. Dal 13 gennaio 2005 si trova ristretto presso la Casa Circondariale di Tolmezzo, proveniente da quella di Novara. Dagli atti del fascicolo risulta che questi durante la carcerazione ha quasi sempre tenuto una pessima condotta. Il 12 dicembre 2001 fu trasferito dalla Casa Circondariale di Rebibbia alla Casa di Reclusione di Porto Azzurro per motivi di ordine e sicurezza; il 28 ottobre 2003 fu trasferito dalla Casa di Reclusione di Porto Azzurro a quella di Alessandria per sfollamento; il 4 settembre 2004 fu trasferito dalla Casa di Reclusione alla casa Circondariale di Novara per motivi di ordine e sicurezza ed infine in data 29 dicembre 2004 fu disposto il trasferimento dalla Casa Circondariale di Novara a quella di Tolmezzo, sempre per motivi di ordine e sicurezza. L allontanamento dall istituto di Novara è stato determinato dal fatto che il Brega si è reso promotore di una manifestazione di protesta dei detenuti, coinvolgendo anche detenuti extracomunitari ed attuando opera di sobillazione per conto dell associazione denominata «Papillon». Anche quando il detenuto Brega si trovava ristretto nella Casa di Reclusione di Alessandria si rese promotore di manifestazioni di protesta, usando metodi minacciosi nei confronti degli altri detenuti affinché partecipassero a dette manifestazioni, allo scopo di ottenere l indulto, l amnistia, l abolizione dell ergastolo, l ottenimento delle misure alternative ed altro.
10181 Tali condotte, contrarie all ordine e alla sicurezza, sono state perpetrate dal detenuto Brega anche nella Casa Circondariale di Rebibbia. Per le ragioni sopra esposte la competente Direzione generale del Dipartimento dell amministrazione penitenziaria non ritiene opportuno modificare l assegnazione del Brega alla Casa Circondariale di Tolmezzo. In ogni caso, decorso un congruo periodo di tempo, ove dovessero pervenire istanze di trasferimento da parte dell interessato, queste ultime potranno essere valutate anche in senso positivo, se vi saranno le condizioni per poterle accogliere. In relazione a quanto segnalato dagli interroganti, occorre, infine, sottolineare che il Provveditore regionale di Firenze ha escluso che siano stati adottati provvedimenti nei confronti di personale di Polizia penitenziaria, non essendo emerse, dalle documentazioni acquisite, ipotesi di provocazione ai danni di detenuti ristretti presso la casa di reclusione di Porto Azzurro. Peraltro, non sono stati segnalati episodi di natura tale da rendere necessario l avvio di apposita inchiesta amministrativa. Diversamente, sarebbero stati attivati i relativi procedimenti disciplinari a carico del personale, ove fosse stata accertata la veridicità dei fatti o rinvenute ipotesi di infrazioni disciplinari. (22 novembre 2005) Il Ministro della giustizia Castelli MALABARBA, SODANO Tommaso, TOGNI Al Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca Premesso che: il giorno 2 febbraio 2005 alle ore 16 circa, presso la baraccopoli Rom rumena di via Lufrano, in località Arpino (tra Casoria e Volla), perdeva la vita il piccolo Alin Keresczy, di 9 anni, originario di Suceava, Romania. Giocando con la bici, il bambino si è avventurato sotto le barriere abbassate del passaggio a livello ed è rimasto travolto da un treno in corsa, morendo sul colpo; dopo il caso della piccola Rebecca, uccisa da un auto in corsa lo scorso maggio, si tratta di un altra morte annunciata, dal momento che in un campo collocato a ridosso della ferrovia è impossibile controllare o tenere in baracca i bambini che vogliono giocare; alcuni di questi bambini sono stati iscritti a scuola per il tramite dell Opera Nomadi di Napoli, ma i ritardi del Comune di Casoria nell allestire un servizio di accompagnamento per i piccoli Rom fa sì che il diritto allo studio e a una vita diversa per loro rimanga lettera morta. L inerzia totale delle istituzioni locali nel predisporre un idoneo centro di accoglienza per i Rom rumeni in Campania fa sì, inoltre, che questa gente continui a marcire tra i topi e i rifiuti, in mezzo a sostanze tossiche e ai lavori della TAV;
10182 spesso i giornali e l uomo della strada si indignano quando vedono il bambino Rom nelle strade a chiedere l elemosina, senza che tuttavia misure efficaci vengano adottate, si chiede di sapere se e quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere perché, anche sul piano legislativo, vengano definite norme che consentono di garantire un accoglienza e politiche sociali adeguate a favore dei diritti dei Rom e dei nomadi nel nostro paese. (4-08275) (3 marzo 2005) Risposta. Si risponde alla interrogazione parlamentare 4-08275 e si comunica quanto segue. Da diversi anni ormai, questa Amministrazione è impegnata sui temi dell interculturalità; la presenza di alunni con cittadinanza non italiana e di alunni nomadi nelle classi è oggi uno dei dati di sistema delle politiche educative ed è tra i fronti stabili di impegno organizzativo, progettuale e finanziario. È stata, infatti, attivata una rete di iniziative per sostenere il processo di integrazione che è riconosciuto come uno dei temi qualificanti dell intervento educativo sulla popolazione scolastica nel suo complesso e sull utenza specifica; in questo processo la scuola sta giocando un ruolo determinante, proprio perché è l istituzione in grado di offrire gli strumenti culturali più avanzati e l ambiente più naturale per imparare a vivere senza frontiere di mentalità. Per sostenere l azione del personale docente, impegnato a favorire l accoglienza e l integrazione degli alunni immigrati e/o nomadi, si è provveduto con uno specifico capitolo di finanziamento annuale, a favore delle scuole che, per collocazione territoriale o per scelte educative, si trovano impegnate in prima fila nell accoglienza e nell integrazione multi-etnica, a sostenere le trasformazioni dell organizzazione e della programmazione scolastica: tale iniziativa è stata concordata in sede sindacale in occasione della stipula del Contratto nazionale del Comparto scuola del 1999/2001 e del 2002/2005. In accordo con l Opera Nomadi, il 22 giugno 2005, è stato siglato un protocollo di intesa volto a promuovere iniziative per contrastare il fenomeno dell abbandono e della dispersione scolastica per i minori Rom, Sinti e Camminanti, cioè figli di circensi. Nello specifico tale Protocollo prevede che, in collaborazione con gli Uffici scolastici regionali e le istituzioni scolastiche autonome, vengano realizzate: 1. iniziative atte a favorire l inserimento e l integrazione; 2. iniziative di formazione specifiche per il personale docente e gli operatori scolastici al fine di raggiungere una migliore comprensione della lingua e della cultura romanì, per una maggiore efficacia della scolarizzazione tesa ad assicurare il completamento del ciclo d istruzione;
10183 3. interventi di formazione e aggiornamento di docenti e operatori per garantire in modo stabile e continuativo il raccordo tra le culture d origine e la scuola, da definire, insieme con gli Uffici scolastici regionali, le Regioni e gli Enti locali, previa intesa con l Opera Nomadi; 4. iniziative di ricerca e di sperimentazione didattica, anche con il sostegno della Comunità europea, ed azioni di monitoraggio relativamente al fenomeno dell abbandono e della dispersione scolastica. Si fa inoltre presente che questo Ministero si rapporta frequentemente con i referenti regionali e provinciali per l intercultura, attraverso conferenze di servizio e scambi per via telematica, nonché con gli Enti locali e diverse associazioni di settore presenti sul territorio. Le istituzioni scolastiche, per propria parie e nell ambito dell autonomia scolastica, accedono ai finanziamenti volti all arricchimento dell offerta formativa (legge 440/97), che prevede anche interventi a favore dell accoglienza e dell integrazione degli alunni stranieri e/o nomadi. Si fa, inoltre, presente che un numero consistente di alunni nomadi risulta inserito nelle strutture scolastiche statali anche se la loro frequenza appare a volte discontinua e saltuaria; ai camminanti, inoltre, viene attualmente riconosciuta, anche nel corso del medesimo anno scolastico, la possibilità di trasferimento da una scuola all altra, in considerazione degli spostamenti delle attività circensi. Riguardo al caso posto dagli interroganti si comunica quanto riferito dal Direttore generale regionale per la Campania. La legge n. 285 del 1997, recante «Disposizioni urgenti per la promozione di diritti e di opportunità per l infanzia e l adolescenza», prevede, all articolo 2, comma 2, che «gli Enti locali, ricompresi negli ambiti territoriali di intervento l, formulino piani territoriali di intervento della durata massima di un triennio, articolati in progetti immediatamente esecutivi, nonché il relativo piano economico e la prevista copertura finanziaria. A detti piani partecipano, mediante accordi di programma definiti ai sensi dell art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in particolare, il Provveditorato agli Studi, le Aziende Sanitarie Locali e i Centri di Giustizia Minorile». Il Comune di Napoli, a suo tempo, promosse la stipula di un accordo di programma triennale per il periodo 1997-1999, rinnovato per il 2000/ 2002 tra il Sindaco, un funzionario delegato ex legge n. 285 del 1997, la A.S.L. Napoli 1, il Provveditorato agli Studi, il Centro di giustizia minorile Campania e Molise che, in applicazione della predetta legge n. 285 del 1997, potenziava attività a favore dei bambini e degli adolescenti della città di Napoli in sinergia con i servizi degli Enti partners. Alcune priorità caratterizzanti l Accordo hanno riguardato particolarmente: la sperimentazione di servizi innovativi con specifico riferimento al campo dell educativa territoriale, alla famiglia ed ai servizi educativi per la prima infanzia; la promozione e lo sviluppo dei diritti dell infanzia, di cittadinanza e di partecipazione dei ragazzi alla vita della collettività cittadina.
10184 Coerentemente con tali priorità è stato sviluppato un piano di attività che ha previsto azioni progettuali specifiche per ridurre l abbandono scolastico degli alunni Rom e per operare per la loro integrazione sociale. Le azioni proposte dal piano ed attuate dall Assessorato alla dignità del Comune di Napoli nelle istituzioni scolastiche interessate alla problematica, sono state raccolte in due progetti denominati Progetto immigrati e Progetto Rom Città di Napoli e progetto Rom Zona Nord. Le finalità dei progetti sono state perseguite attraverso una varietà di azioni e di interventi integrati volti a favorire la frequenza, l accoglienza e l integrazione degli alunni Rom ed attraverso iniziative di formazione congiunta. I progetti in parola sono stati ideati e realizzati con il contributo di personale educativo specializzato fornito dall Opera Nomadi impegnato in una adeguata opera di mediazione culturale. (15 novembre 2005) Il sottosegretario di Stato per l istruzione, l università e la cultura Aprea MONTALBANO. Al Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca. Premesso che, a quanto consta all interrogante: a seguito di un banale episodio verificatosi fra tre docenti di un modulo di quarte classi elementari, il Circolo Didattico di Partanna (Trapani) sarebbe stato oggetto di una visita ispettiva che avrebbe dovuto svolgersi per raccogliere gli elementi di fatto e di diritto rientranti nel caso oggetto dell indagine; due delle tre docenti, nel periodo settembre 2002 aprile 2003, hanno omesso per 69 volte l una, e per 46 l altra, di firmare il registro di presenza e trascrivere gli argomenti svolti; temendo che il dirigente scolastico facesse uso improprio di tale materia, le docenti con alcuni genitori, parenti, amici personali, amici politici e gruppi di solidarietà avrebbero inviato una lettera di protesta al Centro Sevizi Amministrativi di Trapani; il dirigente avrebbe presentato all ispettore, su sua specifica richiesta, due relazioni nelle quali sarebbero stati contenuti fatti ed episodi di cui era a conoscenza personale, riguardanti determinati rapporti tra le due maestre e i gruppi dei genitori; a quanto pare le cose scritte e dichiarate dal dirigente scolastico all ispettore non avrebbero avuto alcuna rilevanza giuridica, né amministrativa né pedagogica, tantomeno metodologica e didattica; considerato che: in data 15 luglio 2003 il dirigente scolastico sarebbe stato invitato dal Direttore generale della Sicilia, in attesa del completamento dell indagine ispettiva, a recarsi a Palermo per procedere ad un mutamento dell incarico e ad assegnazione d ufficio del dirigente in altra località, situata in provincia diversa da quella di titolarità;
10185 la suddetta decisione sarebbe in palese contrasto con l art. 25 del contratto dei dirigenti scolastici (Gazzetta Ufficiale del 14 marzo 2002), che prevede due casi specifici per operare la revoca e rescindere il contratto; il mutamento dell incarico proposto si appaleserebbe altresì illegittimo e sconveniente poiché la materia del mutamento è disciplinata da circolare ministeriale nº 49 del 16 maggio 2003 e dall art. 13 del contratto integrativo nazionale del 23 settembre 2002, può avvenire soltanto su richiesta dell interessato per l insorgenza di malattie, per il trasferimento di coniuge e per altri casi previsti da norme speciali, si chiede di sapere: sulla base di quali elementi di diritto venga revocato un contratto che doveva dispiegare una durata di cinque anni, così come previsto dalla legge n.145 del 15/07/2002; se non si ritenga di intervenire al fine di accertare quanto in premessa e ritirare un atto iniquo e illegittimo. (4-05134) (31 luglio 2003) Risposta. Si fa riferimento all interrogazione parlamentare nella quale l interrogante ha espresso dubbi circa la legittimità del provvedimento con il quale il Direttore generale dell Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, a seguito di accertamenti ispettivi, ha assegnato l ex dirigente scolastico del Circolo di Partanna ad altro incarico dirigenziale e precisamente al Circolo di Menfi (Agrigento). Al riguardo, si comunica che il giudice del lavoro presso il Tribunale di Marsala, con ordinanza del 12 settembre 2003, ha rigettato il ricorso ex articolo 700 del codice di procedura civile che il dirigente scolastico in parola aveva prodotto avverso il suddetto provvedimento. Il medesimo dirigente non ha presentato reclamo avverso la predetta ordinanza. Va rilevato che il giudicante, nell ordinanza, non si è limitato a rigettare il ricorso con la rituale asserzione di insussistenza del fumus e del danno grave ed irreparabile, ma ha piuttosto diffusamente argomentato in ordine ai due presupposti di legge affermando testualmente che il mutamento di sede, implicante uno spostamento di alcune decine di chilometri tra la precedente sede di servizio e quella assegnata, ha incidenza pressoché nulla sotto il profilo di lesività potenziale, né il mutamento di sede sembra «suscettibile di determinare una lesione apprezzabile della dignità e del decoro personale e professionalità del ricorrente (...)». Sotto il profilo del fumus il giudice adito ha ritenuto altresì legittima la necessità dell adozione di provvedimenti che potessero assicurare in via immediata la normale funzionalità dell istituzione scolastica alla luce dell accertata sussistenza di sufficienti profili di incompatibilità ambientale. Il medesimo giudice ha ritenuto, infine, che «(...) è emersa con sufficiente chiarezza, quanto meno nella prospettiva probatoria tipica della presente fase cautelare, una situazione di esasperata conflittualità tra il ri-
10186 corrente e diverse componenti della realtà scolastica e territoriale di riferimento (...)». Le ampie motivazioni della suddetta ordinanza del giudice del lavoro adito confermano la legittimità del provvedimento di assegnazione del dirigente scolastico al Circolo didattico «Cacioppo» di Menfi, dove attualmente presta servizio. (15 novembre 2005) Il Sottosegretario di Stato per l istruzione, l università e la ricerca Aprea PACE. Al Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca. Premesso: che il giorno 6 settembre 2005 veniva affissa alla porta di ingresso del Liceo Scientifico Statale «Democrito» di via Prassilla, a Casalpalocco (Roma), una comunicazione che informava le famiglie del trasferimento del corso «A» presso la nuova succursale di via Catrani 55, con decorrenza 8 settembre 2005; che il giorno 6 settembre 2005 alcuni genitori hanno richiesto sia per iscritto, utilizzando i moduli predisposti dalla scuola, sia oralmente, mediante il personale ATA, colloqui con la Dirigente Scolastica, senza avere alcun riscontro, se non quello di vedere arrivare i Carabinieri nel piazzale della scuola; che il giorno 7 settembre 2005 veniva esposto un altro avviso dove si comunicava che in data 8, 9 e 10 settembre 2005, a causa della non disponibilità della succursale di via Catrani per inizio lavori, le classi 1a, 2a e 3a «A» venivano, in emergenza, sistemate al Liceo «Democrito», mentre le classi 4a e 5a «A» trovavano accoglienza nei locali della già succursale Scuola Media Statale «Alessandro Magno»; che il giorno 9 settembre 2005 i genitori hanno richiesto un incontro straordinario con la Dirigente Scolastica, a cui hanno partecipato i rappresentanti della Provincia di Roma e del XIII Municipio, nel corso del quale è emerso che: a) nella riunione del Consiglio di Istituto tenutasi il 6 giugno 2005 veniva verbalizzato che, in base alle iscrizioni accettate, si necessitava di ulteriori spazi, ipotizzando, quindi, un eventuale, e non specificata, succursale, procedendo poi alla votazione del criterio di rotazione relativo alle sedi esistenti; b) ad agosto 2005 gli organi preposti dalla Provincia comunicavano alla Dirigente Scolastica l assegnazione della succursale di via Catrani; che nel suddetto incontro del 9 settembre 2005 i genitori, tra le tante proposte, hanno visto accolta la proroga del trasferimento del corso «A» concessa fino al 12 settembre 2005, per consentire a due rappresentanti del Consiglio di Istituto, a due rappresentanti degli studenti, unitamente alla Dirigente Scolastica ed al rappresentante della Provincia di Roma, di fare una verifica sulla effettiva mancanza di aule;
10187 che dal sopralluogo guidato dalla Vice Preside emergeva la possibilità di reperire le aule mancanti presso la sede centrale dell Istituto, in via Prassilla, e presso la scuola media statale «Alessandro Magno», ma tale opportunità non era presa in considerazione dalla Dirigente Scolastica; che non è stato rispettato il diritto di informazione tempestiva e trasparente, come stabilito dalla carta dei servizi scolastici; che non c è stata, da parte della Dirigenza Scolastica, nessuna analisi preventiva circa la capacità degli studenti di raggiungere la succursale di via Catrani; che, quindi, è in atto dall inizio dell anno scolastico una protesta da parte delle famiglie e degli studenti del corso «A» che rifiutano di trasferirsi presso la succursale di via Catrani, perdendo così utili giorni di lezione, si chiede di sapere: se non si ritenga opportuno accertare le responsabilità di quanto accaduto ad inizio di anno scolastico, con conseguenti, gravi disagi per i numerosi interessati; quali provvedimenti si intenda adottare al fine di veder rispettato il diritto ad un informazione tempestiva e trasparente, nonché ad un utilizzo ottimale degli spazi esistenti presso la sede centrale dell Istituto in questione. (4-09363) (20 settembre 2005) Risposta. Si risponde all interrogazione parlamentare con la quale l interrogante chiede chiarimenti in merito al trasferimento del corso «A» del Liceo scientifico statale «Democrito» di Casalpalocco presso la succursale sita in via Catrani. Al riguardo si fa presente che il Direttore generale dell Ufficio scolastico regionale per il Lazio, a seguito degli esposti del 14 e 17 settembre 2005, presentati dai genitori degli alunni del Liceo scientifico «Democrito», ha chiesto chiarimenti, in data 15 settembre 2005, al Dirigente scolastico del citato Liceo, in merito alla lamentata mancanza di «informazione, trasparenza e partecipazione da parte dell utenza» al trasferimento del corso «A» nella nuova succursale di via Catrani, n. 55. Lo stesso, in data immediatamente successiva, ha chiesto all Amministrazione Provinciale di verificare la possibilità di soluzioni alternative all interno del Liceo stesso. Il Dirigente scolastico ha fornito tempestivamente i chiarimenti richiesti dall Ufficio scolastico regionale precisando che, a seguito di continua richiesta di iscrizioni da parte dell utenza, si era resa necessaria l individuazione di un altra sede e che la sede di via Catrani è scaturita a seguito di numerosi incontri con l Amministrazione provinciale ed il Municipio XIII iniziati fin dal mese di aprile 2005. Le iscrizioni degli alunni sono state accettate fino al raggiungimento del tetto massimo di alunni per classe, previsto dalle norme vigenti, dopo
10188 che l Ente locale ha provveduto a reperire i locali necessari per svolgere le attività didattiche. Gli studenti sono stati informati dai rappresentanti del consiglio di Istituto, durante l Assemblea studentesca tenutasi il 27 aprile 2005, sulla possibile apertura di una nuova succursale in via Catrani. Come risulta dal verbale redatto durante la seduta del Consiglio d istituto del 6 giugno 2005, il Dirigente scolastico ha reso nota la possibile apertura della citata succursale, sottolineando che la stessa necessitava di lavori di adeguamento alle esigenze scolastiche. A seguito della richiesta da parte dei genitori e degli alunni di un pullman di collegamento tra Casal Palocco e Dragoncello, il Dirigente scolastico si è subito attivato, contattando sia l ATAC che gli Assessorati competenti della Provincia. Detta richiesta è stata accolta dagli Enti locali competenti che hanno assicurato il prolungamento e il potenziamento delle linee dei mezzi di trasporto. L Ufficio scolastico regionale, pur prendendo atto di quanto comunicato dal Dirigente scolastico, tenuto conto della tensione esistente all interno e all esterno dell Istituto, ha invitato lo stesso Dirigente a valutare positivamente le proposte formulate dai genitori di reperire le aule mancanti presso la scuola media statale «Alessandro Magno», già succursale dell Istituto stesso, e nel contempo di impiegare i locali di via Catrani, per i quali l Amministrazione provinciale ha impegnato risorse finanziarie. Si ritiene, comunque, che il problema sia stato risolto in modo positivo in quanto il Dirigente scolastico, dopo l ulteriore reperimento di n. 5 classi presso la succursale di Largo T. Herzel (Scuola media statale «A. Magno») ha assegnato le stesse al corso «A», con effetto dal 23 settembre 2005, utilizzando tutti gli spazi disponibili e che l attività didattica si sta svolgendo regolarmente in tutto il Liceo «Democrito». Pertanto, in detta succursale, funzionano in totale n. 11 classi. (15 novembre 2005) Il Sottosegretario di Stato per l istruzione, l università e la ricerca Aprea PAGANO, BRUTTI Massimo. Al Ministro della giustizia. Premesso che: gli operatori sociali della Cooperativa «Il quadrifoglio» che gestiscono la Comunità di accoglienza per minori «Il ponte» di Nisida (Napoli), attualmente denominata Comunità pubblica di Nisida, impegnata nell attuazione di programmi sulla devianza minorile e nel recupero e nell assistenza dei minori a rischio, da ben 7 mesi non percepiscono i necessari finanziamenti da parte del Ministero della giustizia per il pagamento del personale, per la gestione della Comunità e per l attuazione dei programmi a favore dei minori ivi presenti;
10189 nel mese di marzo 2005 il Dipartimento della giustizia minorile ha destinato alla Cooperativa «Il quadrifoglio» meno di un terzo del totale della somma dovuta, costringendo la stessa ad impegnare tutte le proprie risorse finanziarie per far fronte alla grave emergenza; il ministro Castelli, rispondendo, in data 13 aprile 2005, alla Camera dei deputati ad un interrogazione presentata dall on. Russo Spena (3-04398), ha assicurato che le richieste della Cooperativa «Il quadrifoglio» sarebbero state «soddisfatte entro breve termine»; la suddetta Cooperativa opera in regime di convenzione con il Ministero della giustizia da oltre quindici anni, in un rapporto che si è contraddistinto per la qualità dei servizi offerti. Nonostante ciò l ultima convenzione risale al luglio 2004 ed, a tutt oggi, non c è stata alcuna rassicurazione da parte del Ministero riguardo alla stipula di una nuova convenzione; nonostante le rassicurazioni del Ministro a tutt oggi i finanziamenti per l anno 2005 non sono ancora arrivati e la prosecuzione delle attività della Comunità è garantita da un intesa tra il Centro giustizia minorile di Napoli e la Cooperativa «Il quadrifoglio»; la mancanza di risorse finanziarie rischia di pregiudicare il lavoro di circa quindici anni, di non consentire l attuazione di programmi in favore dei minori presenti ed in definitiva di venire meno ad uno dei fondamentali doveri di una corretta amministrazione della giustizia, che è quello del recupero delle persone in condizioni di disagio; la Comunità di Nisida ha dato ospitalità in questi anni a oltre quattrocento ragazzi, svolgendo un compito sociale di prim ordine, apprezzato per la qualità dei programmi e la competenza professionale degli addetti e che ha consentito l inserimento di molti di questi giovani nel mondo del lavoro; appare singolare che sia a rischio proprio la Comunità di Nisida, luogo nel quale da anni si sperimentano politiche di recupero dei ragazzi e ove è nato il Centro di studi europeo per la devianza minorile, si chiede di sapere: per quali motivi il Ministro in indirizzo non abbia a tutt oggi provveduto ad inviare alla Cooperativa «Il quadrifoglio» i finanziamenti dovuti; quali iniziative urgenti intenda adottare al fine di garantire la prosecuzione delle attività fondamentali per l assistenza e il recupero dei minori e dei progetti sperimentali svolti dalla Comunità pubblica di Nisida. (4-09192) (27 luglio 2005) Risposta. Con riferimento all interrogazione 4-09192, si rappresenta quanto segue. La tematica oggetto dell atto parlamentare, relativa al mancato finanziamento per l anno 2005 della cooperativa «Il Quadrifoglio» di Nisida, investe le strutture comunitarie di tutto il territorio nazionale, in conside-
10190 razione della crescita di spesa verificatasi negli ultimi anni per far fronte ad un maggiore utilizzo della misura del collocamento in comunità, applicata nei confronti dei minori dell area penale da parte dell autorità giudiziaria. Per garantire la copertura finanziaria della spesa per l esecuzione dei provvedimenti appena richiamati, è stato istituito, nell esercizio finanziario 2004, il capitolo di bilancio 2134, peraltro collocato nell ambito dei capitoli di «spese obbligatorie». Nello specifico, quindi, il Dipartimento della giustizia minorile ha reso possibile completare il risanamento dei debiti provenienti dall esercizio finanziario 2004 assegnando, a favore del Centro giustizia minorile di Napoli, la somma di euro 601.000,00 prevista nel documento di programmazione generale per l anno 2005. Si riferisce, altresì, che con decreto in data 15 luglio 2005, il citato Dipartimento ha disposto l assegnazione, a favore dei Centri per la Giustizia minorile da esso dipendenti, di un ulteriore somma, al fine di sostenere le spese concernenti il collocamento dei minori nelle comunità del privato sociale, da versare sul richiamato capitolo 2134 per l esercizio finanziario 2005. Al Centro di cui trattasi sono stati assegnati euro 176.000,00. (22 novembre 2005) Il Ministro della giustizia Castelli PETERLINI. Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell interno. Premesso che: nella Provincia Autonoma di Bolzano l equiparazione costituzionale della lingua italiana e tedesca è sancita dagli artt. 99 e 100 dello Statuto di Autonomia; le norme di attuazione dei suddetti articoli dello statuto di autonomia garantiscono il bilinguismo; i cittadini di lingua tedesca della Provincia di Bolzano hanno facoltà di usare la loro lingua nei rapporti con gli ufficiali giudiziari e con gli organi e uffici della pubblica amministrazione situati nella provincia o aventi competenza regionale, nonché con i concessionari di servizi di pubblico interesse svolti nella provincia stessa; la facoltà di usare la lingua tedesca vale anche per atti che riguardano l attività di polizia in genere, ovvero quando sono destinati ad avviare un azione penale o che comunque provochino una sanzione; la parificazione delle lingue italiana e tedesca vale anche per i controlli stradali e dei documenti, nelle rilevazioni, negli interrogatori, per gli atti pubblici e notarili, nei formulari e gli atti relativi all assicurazione obbligatoria, le confezioni medicinali e per i concessionari del servizio telefonico affinché gli elenchi telefonici degli utenti siano redatti distintamente in lingua tedesca e italiana;
10191 la carta d identità dei comuni della Provincia di Bolzano viene redatta nelle due lingue italiana e tedesca nonché nelle tre lingue italiana, tedesca e ladina per i comuni di lingua ladina; i passaporti dei residenti della Provincia di Bolzano sono redatti in lingua italiana, inglese e francese ma non in quella tedesca, omettendo in questo modo la toponomastica storicamente autentica in lingua tedesca dei comuni, si chiede di sapere se il Governo non ritenga opportuno garantire ai residenti della Provincia autonoma di Bolzano il diritto del bilinguismo nei documenti di viaggio e di riconoscimento internazionale quale il passaporto, attivandosi affinché questi siano redatti anche nella lingua tedesca. (4-09087) (14 marzo 2005) Risposta. Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri. La richiesta compilazione nella doppia lingua, italiana e tedesca, del passaporto europeo ai residenti nella provincia di Bolzano, non risulta conforme alla normativa comunitaria che ha stabilito le caratteristiche tipografiche del documento. L attuale tipo di libretto per il Passaporto ordinario (la lettura ottica) è stato, infatti, istituito con decreto del Ministro degli affari esteri in data 23 dicembre 1997 a seguito dell adesione del Governo italiano alla Risoluzione del 23 giugno 1981 dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri delle Comunità europee. Conseguentemente ogni eventuale modifica potrà essere disposta dal citato Ministro in ottemperanza a futuri accordi internazionali. La garanzia dell uso della lingua tedesca e ladina sancita dagli articoli 99 e 100 dello Statuto Speciale di Autonomia per la regione Trentino-Alto Adige, cui è stata data attuazione con il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988 n. 574, risulta, pertanto, in questo caso subordinata ai requisiti che il passaporto in quanto documento che esplica la sua validità in ambito internazionale deve necessariamente possedere. (14 novembre 2005) Il Sottosegretario di Stato per l interno D Alìa SODANO Tommaso. Al Ministro dell ambiente e per la tutela del territorio. Premesso che: in Italia sono stati istituiti 23 parchi nazionali, 24 aree protette marine, 146 riserve statali, 3 aree protette nazionali, 105 parchi regionali, 335 riserve regionali, 141 altre aree protette regionali, che vengono visitati an-
10192 nualmente da circa 15 milioni di visitatori con un giro d affari di oltre un miliardo di euro; presso la maggior parte delle aree protette non sono stati ancora adottati gli strumenti fondamentali di pianificazione e gestione (come il piano del parco, il regolamento, il piano pluriennale per lo sviluppo socio-economico delle comunità locali, il piano di gestione delle riserve naturali), ad eccezione del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, unico Parco Nazionale ad aver completato l iter autorizzativo del Piano del Parco; le piante organiche dei Parchi Nazionali non sono state completate e in molti casi le assunzioni effettuate raggiungono appena la metà di quelle previste, con evidenti ricadute negative sullo svolgimento delle attività amministrative e tecniche degli Enti; su 23 Parchi Nazionali istituiti, allo stato attuale 8 Enti non hanno Presidente, 6 sono commissariati, 6 non hanno consiglio direttivo, 2 non sono ancora attivati e quasi tutti gli Enti sono privi di Direttore regolarmente incaricato. Inoltre, tra quelli commissariati 4 parchi su 6 sono affidati alla stessa persona, cioè il responsabile della Direzione Conservazione della Natura, Aldo Cosentino, che attualmente è Commissario per il Parco Nazionale dell Appennino Tosco-Emiliano, per il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, per il Parco Nazionale dei Monti Sibillini e per il Parco Nazionale dell Aspromonte. Inoltre, soltanto 4 Parchi Nazionali su 23 (il Vesuvio, il Cilento-Vallo di Diano, le Dolomiti Bellunesi e la Maiella) hanno Direttori regolarmente in carica mentre per tutti gli altri c è una situazione confusa, con incarichi temporanei e coinvolgimenti di tecnici facenti funzioni e artifici vari; dal 2001 gli stanziamenti in finanziaria destinati alle aree protette si sono ridotti di almeno quattro milioni di euro; in alcuni Parchi Nazionali, con l attuale gestione, si è creata una situazione di forte tensione con cittadini ed associazioni ambientaliste ed è venuta meno l idea stessa che il Parco possa essere inteso come volano per lo sviluppo del territorio, come nel Parco del Pollino, in cui forti sono le contestazioni per le discusse consulenze affidate e per l incapacità di mettere in campo politiche di tutela dell area protetta, arrecando, in tal modo, grave nocumento ad aree SIC e ZPS di particolare rilevanza naturalistica, si chiede di sapere: come intenda intervenire il Ministro in indirizzo per porre fine alle gestioni commissariali nel rispetto della necessaria intesa con le Regioni e delle indicazioni delle Istituzioni interessate, come previsto dalla legge; come intenda altresì intervenire per sanare le gravi situazioni gestionali e di mancata tutela dell ambiente venutesi a creare nei Parchi sopra citati; se non ritenga che l attuale responsabile della Direzione Conservazione della Natura del Ministero dell ambiente e per la tutela del territorio,
10193 Aldo Cosentino, si trovi in una condizione di palese conflitto di interessi per la sua duplice veste di controllore e controllato. (4-08993) (5 luglio 2005) Risposta. Con l interrogazione sono stati richiesti specifici chiarimenti in ordine ai seguenti profili: gestioni commissariali degli enti parco; pretesa incompatibilità, con riferimento alla persona del dr. Aldo Cosentino, fra lo svolgimento delle funzioni di Commissario, delle quali il medesimo è investito relativamente a quattro parchi, e le funzioni di Direttore generale per la Protezione della natura. Sotto il primo degli indicati profili, si osserva che, anche in mancanza di norme specifiche, esiste nell ordinamento «un principio generale di continuità dell azione amministrativa» in base al quale gli organi collegiali amministrativi, che per la qualsiasi ragione siano impossibilitati a funzionare, possono essere temporaneamente sostituiti, a cura dell Amministrazione vigilante, da un organo straordinario cui viene demandato di assicurare l espletamento della indefettibile attività amministrativa nelle more della ricostituzione del collegio (così Consiglio di Stato, sez. VI, 31 marzo 1981, n. 133; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 6 dicembre 2001, n. 7879). Sulla base dell indicato principio, la giurisprudenza (Consiglio di Stato, sez. VI, 3 febbraio 2004, 341; sez. II, 24 febbraio 1988, n. 178 e sez. III, 14 febbraio 1989 n. 110; nonché T.A.R. Lazio, sez. II, 21 giugno 1984, n. 1010) ha sostenuto che il Ministero vigilante ben può disporre (o mantenere) la gestione commissariale dell Ente vigilato anche in assenza di una esplicita disposizione normativa che lo consenta quando gli organi di amministrazione ordinari siano incapaci di compiere gli atti di gestione, dovendo peraltro restituire l Ente alla gestione ordinaria quando siano venute meno le condizioni che avevano determinato il commissariamento. A tale conclusione si perviene in applicazione dei due seguenti corollari, entrambi derivanti dal principio di continuità delle funzioni amministrative, e da quello, di cui il primo è applicazione del buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97, primo comma, della Costituzione): il potere dell autorità governativa, di assicurare, occorrendo anche mediante commissari, il funzionamento degli enti pubblici, è immanente ed illimitato nel tempo; il suddetto potere, ancorché sempre esercitabile, non può essere esercitato che nei limiti, anche temporali, dello stato di necessità, dovendosi restituire gli enti alla gestione ordinaria quando siano venute meno le condizioni che avevano determinato il commissariamento.
10194 L esistenza di un generale potere del Ministro di commissariare gli enti vigilati si evince dal combinato disposto degli articoli 13 e 14 decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 419, recante la disciplina in tema di riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali. L articolo 13, 1º comma, nel fissare le linee guida da seguire nel procedimento di generale revisione degli statuti degli enti impone, alla lettera q), la precisa individuazione delle ipotesi di commissariamento dell ente e dei poteri del commissario straordinario, nominato dall autorità di vigilanza. Il successivo articolo 14, nelle more dell entrata a regime del citato articolo 13 con effetto dal 1º gennaio 2002, fa salve «le disposizioni della legge 20 marzo 1975 n. 70 e le altre disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano l organizzazione ed il funzionamento degli enti pubblici nazionali di cui al presente decreto (...) in quanto non siano derogate dalle norme statutarie di adeguamento alle disposizioni del presente decreto». Il potere di commissariamento trova dunque la sua fonte nell articolo 29 della legge 20 marzo 1975 n. 70, che può ritenersi espressione di un principio generale estensibile a tutti i casi di inosservanza agli obblighi che fanno capo all Ente, dovendosi ritenere connaturato alla funzione di vigilanza ministeriale, intesa ad assicurare il raggiungimento delle finalità di legge e statutarie dell ente, non solo la possibilità di eliminare eventuali irregolarità amministrativo-contabili riscontrate nelle varie gestioni, ma anche di rimuovere ogni fattore che ostacoli o impedisca il raggiungimento delle suddette finalità (T.A.R. Lazio, Il sez., 21 ottobre 2002, n. 8971; T.A.R. Lazio, III sez., 13 marzo 1990, n. 388). La correttezza di questa conclusione trova conferma quanto agli Enti Parco in un parere della II sezione del Consiglio di Stato (3 febbraio 1999, n. 32), nel quale è stato chiarito che essi risultano sottoposti alla vigilanza del Ministro dell ambiente, senza alcuna particolare limitazione ad alcuni atti (o particolari categorie degli stessi) a tal fine elencati nella legislazione di settore; sostenendosi, al riguardo, che «l esenzione dal controllo è propria solo di taluni degli enti detti indipendenti, a compensare la quale, peraltro, provvedono, in virtù del principio democratico, dispositivi di responsabilità politica diretta dall organo centrale. Ma (...) per gli Enti Parco, non esiste alcun dispositivo di tal fatta. Tali Enti, del resto, non sono ab intrinseco enti indipendenti, perché non sono esponenziali di gruppi territoriali (...). L esenzione dal controllo dunque si risolverebbe in un attribuzione di potestà scissa da meccanismi riduttivi all altrui giudizio, e questo vulnererebbe l anzidetto principio, perché contrasterebbe il principio generale della limitazione del potere». Quanto sopra posto, viene in luce la problematica relativa all ipotizzabile presenza di profili di «incompatibilità» laddove la titolarità dell ufficio commissariale coincida con la titolarità di posizione decisoria nell ambito dell Amministrazione vigilante. Altrimenti detto, tale «incompatibilità» potrebbe venire in evidenza nel caso in cui le funzioni di commissario straordinario vengano conferite
10195 nei confronti di soggetto incardinato nell ambito dell Amministrazione vigilante: e, in seno a questa, investito di poteri inerenti all esercizio delle funzioni di vigilanza che si sostanzino nell adottabilità di atti idonei ad esprimere all esterno la volontà dell Ente. Va in primo luogo sottolineato che, se è vero che l Amministrazione vigilante legittimamente esercita, al ricorrere dei necessari presupposti, il potere di nominare un organo commissariale temporaneamente investito di poteri decisori e gestionali inerenti un Ente sottoposto a vigilanza, è altrettanto vero che la relativa designazione ben può ricadere su un soggetto appartenente all Amministrazione vigilante stessa (e, quindi, organicamente incardinato nei relativi ruoli). Nessun particolare onere motivazionale deve assistere tale scelta (dovendosi ribadire come la designazione del commissario e, quindi, l individuazione del nominativo, sia assistita da ampio apprezzamento di carattere discrezionale): dovendo invece rimarcarsi come, soltanto nel caso in cui l Amministrazione vigilante intenda affidare tale incarico a soggetto «esterno» alla stessa, potrà venire in considerazione l esigenza di manifestare le ragioni che non soltanto hanno condotto a tale designazione «esterna», ma che hanno caratterizzato, con riferimento alla necessaria presenza dei requisiti di competenza e professionalità, l individuazione di quel particolare nominativo. Ribadita, dunque, l assenza di vincoli quanto alla designazione dell organo commissariale (nonché il carattere di eccezionalità e temporaneità che assiste lo svolgimento del relativo incarico, alla luce di note coordinate di legittimità che consentono l introduzione di fasi parentetiche nell ordinario funzionamento degli organi di amministrazione e gestione dell Ente vigilato), l unico problema che residua all attenzione è quello della sostenuta incompatibilità delle funzioni commissariali, laddove delle stesse sia investito un soggetto ordinariamente destinatario di funzioni di controllo nell ambito dell Amministrazione vigilante. Se una vera e propria «incompatibilità» non può essere ravvisata in relazione alla «duplicità» di ruoli dei quali il soggetto stesso venga a trovarsi (temporaneamente, quanto eccezionalmente) investito, qualche implicazione di spessore maggiormente problematico potrebbe venire a manifestarsi nel caso in cui atti del Commissario vengano sottoposti all attenzione dello stesso soggetto investito di tali funzioni, nell esercizio, però, dei poteri (di controllo) spettanti all Amministrazione vigilante nella quale il medesimo è incardinato. Tale evenienza, in effetti, potrebbe venire a determinare un impropria commistione, in capo allo stesso soggetto, di funzioni inerenti all Ente vigilato (in qualità di Commissario) ed all Amministrazione vigilante (in sede di controllo dei medesimi atti) che evidenti ragioni di opportunità (ancor prima che di legittimità) suggeriscono di scongiurare. Tuttavia, l effetto «cumulativo» in precedenza descritto non assume carattere di indiscriminata automaticità. Infatti, anche relativamente alle prerogative esercitabili dall Amministrazione vigilante, va rammentato come l attuale ordinamento preveda
10196 un articolata composizione delle funzioni dirigenziali, alle quali accede l adottabilità di atti anche a rilevanza esterna idonei ad esprimere con valenza provvedimentale la volontà dell Amministrazione stessa. Per tutto il periodo in cui il Direttore generale eserciti le funzioni commissariali e limitatamente agli Enti Parco presso i quali tale attività venga dal medesimo disimpegnata, il controllo sugli atti determinativi dal medesimo adottati in tale veste potrà essere esercitato dal personale con qualifica dirigenziale non avente qualifica di Direttore generale (e, quindi, non preposto ad una Direzione generale ministeriale): sia con riferimento ad attribuzioni «proprie» spettanti ex lege al personale in questione; sia con riferimento alla consentita «delegabilità» (nel caso di specie, a carattere eccezionale e temporaneo) di funzioni «proprie» del Direttore Generale in materia di controllo, in capo ad altri dirigenti. Ne consegue che, ferma restando la legittimità dell affidamento, nella persona del Direttore generale per territorio della Direzione per la protezione della natura, di funzioni commissariali relative alla gestione di Enti Parco, ed ulteriormente ribadito il carattere del tutto eccezionale e temporaneo che lo svolgimento delle funzioni stesse assume, nelle more della restituzione, in capo agli organismi statutariamente investiti delle relative attribuzioni, degli ordinari poteri di carattere programmatorio/gestionale, durante il periodo di svolgimento dell incarico commissariale, eventuali atti di controllo, espressione del potere di vigilanza dell Amministrazione centrale, ben potranno essere adottati con la firma e sotto l esclusiva responsabilità di altro personale dell Amministrazione stessa investito di funzioni dirigenziali: evitando così che un medesimo atto determinativo risulti adottato e successivamente controllato da parte del medesimo soggetto, sia pure nelle diverse vesti di organo straordinario dell Ente vigilato e di organo investito, in seno all Amministrazione vigilante, di poteri di controllo in ordine all operato del primo. Orbene, a tale logica di condotta si è attenuta la Direzione del Ministero significando che tutta l attività di controllo tutorio sugli atti dell Ente, adottati durante la gestione commissariale, è stata curata dal dirigente della Divisione VII della medesima direzione. Il Ministro dell ambiente e per la tutela del territorio Matteoli (8 novembre 2005) STANISCI. Al Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca. Premesso che: nelle scuole di ogni ordine e grado vengono ogni anno predisposte le graduatorie interne d istituto che designano gli eventuali docenti soprannumerari;
10197 da alcuni anni, così come riferito da alcuni docenti, i contratti collettivi siglati dall Aran e dalle organizzazioni sindacali non prenderebbero in considerazione all interno della valutazione dei titoli tutte le abilitazioni e i titoli culturali ottenuti dai docenti a seguito del superamento di pubblici concorsi per titoli ed esami; se così è, ci si troverebbe di fronte ad un grave atto di omissione di titoli, con la conseguente penalizzazione dei lavoratori del settore; a tale proposito i TAR del Molise e di Catanzaro hanno già accolto richieste di riconoscimento di titoli, si chiede di sapere: se al Ministro risultino i fatti riportati; se non si ritenga di dover intervenire con una circolare esplicativa e di modifica della valutazione dei titoli, allo scopo di porre fine ad interpretazioni disomogenee sul territorio nazionale. (4-04536) (14 maggio 2005) Risposta. Si risponde alla interrogazione parlamentare con la quale l interrogante chiede interventi da parte di questo Ministero affinché nei contratti collettivi, ove sono individuati i titoli valutabili ai fini della predisposizione delle graduatorie interne d istituto, che si utilizzano per l individuazione dei docenti soprannumerari, vengano presi in considerazione tutti i titoli culturali e tutte le abilitazioni ottenute dai docenti a seguito del superamento di pubblici concorsi per titoli ed esami. Al riguardo si fa presente che le graduatorie d istituto ai fini dell individuazione dei docenti soprannumerari vengono stilate sulla base dei punteggi contenuti nelle tabelle di valutazione dei titoli e dei servizi allegate al Contratto collettivo nazionale integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed amministrativo, tecnico ed ausiliario; per l anno scolastico 2005-2006 questo contratto è stato sottoscritto il 13 giugno 2005. Per quanto concerne i titoli generali previsti nelle suddette tabelle, essi vengono concordati annualmente in sede di contrattazione tra l Amministrazione e le organizzazioni sindacali di categoria. Il criterio seguito in merito è quello di valutare quei titoli che possono essere considerati come facenti parte del bagaglio culturale dei docenti e di cui i docenti stessi non trovano alcun proficuo utilizzo nell ambito scolastico, in quanto non spendibili ai fini della carriera. Pertanto, viene riconosciuto un punteggio a tutti coloro che hanno superato un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l accesso al ruolo di appartenenza o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza, indicando chiaramente nella relativa nota (10), l esclusione di concorsi riservati per il conseguimento dell abilitazione o dell idoneità. Ciò al fine di dare riconoscimento a coloro che hanno superato un pubblico concorso.
10198 Per quanto attiene, invece, il conseguimento di un abilitazione, questo titolo non trova alcun riconoscimento nel contratto; ciò in quanto il possesso dell abilitazione è un requisito essenziale al fine di una eventuale richiesta di passaggio ad altra classe di concorso o ad altro ruolo. Analogamente, non si è mai ritenuto opportuno dare alcun riconoscimento al titolo inerente il primo diploma di laurea il cui possesso risulta essere, attualmente, requisito necessario per poter accedere al ruolo. Viene invece riconosciuto un punteggio per ogni ulteriore diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale. Quanto ai corsi di riconversione professionale di cui all articolo 473 del decreto legislativo n. 297 del 1994, aventi, ove necessario anche valore abilitante, si precisa che trattasi di normali corsi (e non concorsi) organizzati dagli uffici scolastici periferici e programmati secondo le esigenze, sulla base di piani periodici e, soprattutto, svolti solo per gli insegnanti per i quali vi sia la disponibilità di posti o cattedre: questi corsi sono destinati prioritariamente a docenti utilizzati per l insegnamento cui si riferiscono i corsi stessi. Il fine dell attivazione di detti corsi è stato soltanto quello di agevolare il personale docente rendendo possibile una maggiore mobilità professionale all interno del comparto della scuola, in relazione all emergenza di situazioni di soprannumerarietà del personale stesso e in relazione a cambiamenti negli ordinamenti degli studi e nei programmi di insegnamento. Al riguardo è necessario chiarire che, nel redigere le tabelle di valutazione allegate al Contratto che comprendono: un titolo 1º inerente all anzianità di servizio; un titolo II, inerente alle esigenze di famiglia; un titolo III inerente ai titoli culturali generali il criterio che si è adottato è quello di dare, comunque, un equo riconoscimento tra i tre titoli. Per la fase di mobilità territoriale, che comprende i trasferimenti a domanda e d ufficio, sono state privilegiate l anzianità e le esigenze di famiglia; solo nella fase di mobilità professionale, comprendente i passaggi di cattedra e di ruolo, dove non sono previste le esigenze di famiglia, è data maggiore rilevanza ai titoli culturali generali. Ciò in quanto la domanda prodotta dal docente tende esclusivamente a migliorare la propria posizione giuridica ed economica. Non risulta che le Regioni Molise e Calabria abbiano dato una diversa interpretazione alle su indicate disposizioni contrattuali. (15 novembre 2005) Il Sottosegretario di Stato per l istruzione, l università e la ricerca Aprea STANISCI. Al Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca. Premesso che: nella scuola pubblica pugliese c è stato, per l anno scolastico 2005 2006, un calo di iscrizioni pari a circa 6000 unità, suddivise tra
10199 scuola dell infanzia, con 1095 bambini in meno, scuola elementare, con 1118, e scuola media, con 4602; nella scuola superiore invece il numero degli studenti è in crescita di 698 unità; la diminuzione di iscrizioni nella scuola media genera non pochi problemi ai 10.000 docenti precari che, iscritti nelle graduatorie, sperano di conquistare, prima o poi, un posto definitivo; la situazione, già grave per tutti i docenti precari, diventa preoccupante per i docenti precari di sostegno, per gli alunni diversamente abili e per le loro famiglie, in quanto i docenti assunti a tempo indeterminato sono solo 205, a fronte dei 1139 necessari a coprire le cattedre. Penalizzati da questa carenza di organico sono soprattutto gli alunni diversamente abili che frequentano la scuola secondaria media e superiore, dove c è bisogno di 639 insegnanti di sostegno, a fronte dei 500 necessari nella scuola dell infanzia e nella primaria, mentre sono solo 205 i docenti di sostegno assunti a tempo indeterminato. Un numero davvero irrisorio se si tiene conto della funzione dell insegnanti di sostegno e della situazione degli studenti diversamente abili, persone che per la particolare sensibilità, delicatezza e fragilità hanno bisogno di presenze quotidiane certe e stabili, che la realtà del precariato certamente non consente. Sono i disabili, come sempre, la fascia più debole anche nell istituzione scolastica perché, al pari di molti alunni più fortunati, ogni anno sono costretti a cambiare insegnanti, con i conseguenti problemi didattici, psicologici, pedagogici ed affettivi, che si aggiungono a quelli propri della disabilità, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno: considerare con grande attenzione il problema degli insegnanti precari per evitare il cambio di docenti nel corso dell anno scolastico; risolvere in modo definitivo la situazione dei docenti di sostegno precari, per dare certezze ai disabili ed alle loro famiglie, consentendo a queste persone sfortunate di trovare, almeno a scuola, un ambiente sereno e l accoglienza necessaria ad affrontare i gravi disagi legati alle particolari condizioni di disabilità, che solo la presenza rassicurante e stabile degli insegnanti di sostegno può garantire. (4-09310) (14 settembre 2005) Risposta. Si risponde alla interrogazione parlamentare con la quale l interrogante, nel far presente che nella scuola pubblica pugliese si registra un notevole calo di iscrizioni in tutti gli ordini di scuola ad eccezione delle scuole secondarie superiori ove il numero degli allievi risulta in crescita, lamenta, per tale ordine di scuola, un inadeguata assegnazione di posti di sostegno e chiede di valutare con grande attenzione il problema degli insegnanti precari e di risolvere in modo definitivo il problema dei docenti di sostegno precari. In via preliminare si ribadisce che l attenzione agli alunni disabili e al pieno sviluppo delle loro potenzialità, sia in ambito scolastico che ai
10200 fini dell inserimento nella vita attiva, costituisce una priorità assoluta di questo Ministero e del nostro sistema di istruzione e formazione, come testimonia il fatto che il nostro Paese da tempo occupa una posizione prioritaria e di avanguardia nell Unione europea in materia di integrazione e sostegno. Negli ultimi quattro anni il numero dei docenti preposti all integrazione e al sostegno è passato da 74.000 (anno scolastico 2001/2002) ad oltre 83.000 (anno scolastico 2004/2005), con un rapporto docenti/alunni nella realtà nazionale corrispondente a 1/1,9. Com è noto all interrogante il riconoscimento dell alunno disabile e l assegnazione allo stesso delle ore necessarie per la piena realizzazione del diritto allo studio ed all integrazione, richiede una procedura articolata e complessa alla cui realizzazione concorrono numerosi livelli istituzionali, soggetti e organismi, gruppi operativi, ciascuno con compiti ben definiti e tra loro complementari. Il numero delle ore di sostegno attribuito ad ogni alunno è pertanto il risultato degli accertamenti tecnici, delle valutazioni e delle determinazioni assunte in maniera coordinata ed interagente da una pluralità di soggetti esperti, sulla base di un approfondita conoscenza e consapevolezza delle sue effettive difficoltà e di un attento esame delle modalità più idonee a superarle. Né va trascurato che, in base alle norme vigenti, i docenti di sostegno non vengono assegnati al singolo alunno disabile, ma alla scuola nel suo complesso, che, dal canto suo, provvederà poi, nell ambito del piano dell offerta formativa, ad organizzare e mettere a disposizione le risorse secondo le soluzioni organizzative, operative e didattiche più rispondenti alle esigenze. Va poi precisato che non sempre e necessariamente un maggior numero di ore di sostegno è garanzia di un integrazione e di un apprendimento migliori. Infatti, rilevano rispetto all efficacia degli interventi, le metodologie educative e gli strumenti didattici adottati, il coordinamento progettuale, organizzativo ed operativo fra docente della classe e docente di sostegno gli strumenti attraverso i quali si può realizzare un effettivo processo di recupero e di crescita degli alunni in difficoltà. Tra l altro va tenuto presente che la legge 104/92 e le disposizioni attuative della stessa prevedono che le disabilità debbano corrispondere a patologie dovute a «minorazione fisica, psichica e sensoriale, stabilizzata o progressiva». Circostanza questa troppo spesso non tenuta presente dalle ASL, che definiscono come handicap situazioni di disagio connesse a fattori di natura socio-ambientale, con la conseguenza che sono sottratte dal budget complessivo rilevanti disponibilità che dovrebbero, più opportunamente, essere destinate ad alunni più bisognosi di azioni di sostegno. Per quanto riguarda, in particolare, la provincia di Brindisi occorre rilevare che, nonostante le leggi finanziarie che si sono succedute nel tempo abbiano previsto una riduzione degli organici del personale docente, l organico di diritto dei posti di sostegno della Regione Puglia, e quindi anche della succitata provincia, è rimasto invariato. La stabilità dell organico consolidato ha consentito la copertura dei posti con docenti con
10201 contratto a tempo indeterminato in misura percentuale maggiore rispetto alle altre tipologie di posti. Per quanto riguarda la provincia di Brindisi nell ultimo quinquennio, su posti di sostegno, sono stati immessi in ruolo ben 186 unità di personale docente dei quali n. 44 con decorrenza primo settembre 2005. L Ufficio scolastico regionale, inoltre, con l istituzione di un congruo numero di posti in deroga sono 304 solo per il corrente anno scolastico è sempre riuscito a corrispondere alla domanda di integrazione scolastica sulla base dei pareri tecnici formulati dal Gruppo provinciale di lavoro per l integrazione (gruppo H) funzionante presso ciascun Centro servizi amministrativi della Regione, cui compete valutare le proposte delle singole istituzioni scolastiche in conformità degli indirizzi dei cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 2004. Secondo le assicurazioni fornite dal Dirigente generale dell Ufficio scolastico regionale per la Puglia la dotazione complessiva dei posti di sostegno per la provincia di Brindisi è da reputarsi rispondente alle prescrizioni della legge n. 104 del 1992. (15 novembre 2005) Il Sottosegretario di Stato per l istruzione, l università e la ricerca Aprea TREU. Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Premesso che: tra l ottobre 1999 ed il dicembre 2003 i dipendenti della Telecom Italia S.p.a. sono stati interessati da ripetute operazioni di collocamento in mobilità e cassa integrazione, a seguito degli accordi intervenuti, presso il Ministero del lavoro, tra organizzazioni sindacali e azienda, in conseguenza di una serie di ristrutturazioni aziendali che hanno determinato significativi esuberi di personale; le organizzazioni sindacali stimano che il numero di lavoratori complessivamente raggiunti da provvedimenti di mobilità, nell arco temporale indicato, si attesti tra le dodicimila e le quindicimila unità; ai fini dell individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità, i citati accordi avevano previsto la valutazione congiunta del dato anagrafico e dell anzianità di servizio, in modo da consentire agli stessi lavoratori di maturare, durante il periodo di mobilità, il diritto al pensionamento d anzianità; a tal fine, il dipendente effettivamente posto in mobilità avrebbe goduto del versamento di contributi figurativi da calcolarsi sulla base di una «retribuzione annua teorica», a sua volta ricostruita sulla base dell ultimo stipendio percepito prima della cessazione dal servizio e della proiezione annua delle retribuzioni relative alle ultime settimane lavorate; i lavoratori interessati dai provvedimenti di mobilità risultavano all epoca iscritti, oltre che all Assicurazione generale obbligatoria (AGO),
10202 anche al Fondo di previdenza integrativa per il personale addetto a pubblici servizi di telefonia, cioè al Fondo che a decorrere dal 1997 aveva sostituito il Fondo previdenza telefonici (FPT); la legge finanziaria 2000 (art. 41 della legge n. 488 del 1999) ha successivamente disposto la soppressione di tale Fondo, stabilendo tuttavia che nei confronti dei lavoratori assicurati o pensionati alla data del 31 dicembre 1999 continuassero ad applicarsi le regole di calcolo delle contribuzioni e delle prestazioni già previste per il Fondo soppresso; dunque, la contribuzione figurativa riconosciuta ai dipendenti in mobilità in quanto composta di una quota a carico dell Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e di una quota integrativa a carico della gestione separata INPS in cui sono confluite le vecchie contribuzioni al Fondo previdenziale telefonici (FPT) avrebbe dovuto essere calcolata applicando alla «retribuzione annua teorica» le regole previste per le rispettive gestioni di competenza; secondo quanto segnalato dalle organizzazioni sindacali, la Telecom Italia S.p.a. per il tramite della società che cura il calcolo delle retribuzioni del personale dipendente (TESS) nella ricostruzione delle «retribuzioni annue teoriche» dei dipendenti posti in mobilità avrebbe arbitrariamente applicato criteri di calcolo impropri o comunque difformi rispetto a quelli utilizzati dall INPS; in particolare, l azienda avrebbe effettuato il calcolo delle quote orarie rilevanti ai fini della «retribuzione teorica annua» adottando i criteri riservati ad istituti particolari quali lo straordinario di norma meno onerosi per il datore di lavoro, con ciò alterando in misura significativa l ammontare complessivo della contribuzione figurativa; in definitiva, se tale ricostruzione trovasse riscontro, i lavoratori della Telecom Italia S.p.a collocati in mobilità potrebbero vedersi corrispondere un trattamento pensionistico inferiore, a parità di requisiti anagrafici e contributivi, rispetto a quello corrisposto agli altri lavoratori della medesima azienda andati in pensione nello stesso periodo, si chiede di sapere: se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno accertare, con la massima sollecitudine, l effettiva sussistenza di comportamenti irregolari da parte della società Telecom Italia S.p.a., in sede di computo delle quote di contribuzione figurativa, tali da configurare una disparità di trattamento e un ingiusta discriminazione nei confronti dei lavoratori posti in mobilità o in cassa integrazione; in generale, se non ritenga opportuno attivare anche intervenendo presso l INPS i necessari controlli e provvedimenti affinché il calcolo e la liquidazione della pensione dei lavoratori dipendenti collocati in mobilità o in cassa integrazione vengano posti in essere con piena trasparenza e regolarità, nel rispetto delle leggi vigenti. (4-08181) (22 febbraio 2005)
10203 Risposta. In ordine all atto parlamentare 4-08181, si riferisce quanto comunicato dall Istituto Nazionale di Previdenza Sociale. Si fa presente, preliminarmente, che l art. 7, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, dispone che «i periodi di godimento dell indennità di mobilità (...) sono riconosciuti d ufficio utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione ed ai fini della determinazione della misura della pensione stessa. Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui si riferisce il trattamento straordinario di integrazione salariale (...)». L INPS ha fornito, con la circolare n. 148 del 13 maggio 1994, le istruzioni applicative precisando che per la determinazione del trattamento straordinario di integrazione salariale sono da prendere in considerazione tutti gli elementi retributivi assoggettati a contribuzione corrisposti con carattere di continuità e non collegati alla effettiva presenza al lavoro. Pertanto, fra tutte le possibili indennità astrattamente ipotizzabili, configurate dalla legge o dai contratti, deve essere fatta una distinzione tra le indennità non tecnicamente collegate alle prestazioni di lavoro e le indennità legate esclusivamente alla materiale ed effettiva prestazione di lavoro. Le prime rientrano tra gli elementi integrabili della retribuzione. In considerazione di quanto sopra, deve essere effettuata, caso per caso, una indagine sulla natura e sulle modalità di erogazione di ogni singola indennità. Devono essere, ad esempio, escluse dal suddetto calcolo le somme pagate a titolo di straordinario, di indennità di turno (quest ultima solo se legata all effettuazione del turno e, quindi, non rientrante come voce fissa contrattualmente prevista), di incentivi relativi al lavoro svolto. Si precisa altresì che devono invece essere inclusi tra gli elementi integrabili della retribuzione le eventuali mensilità aggiuntive. L INPS, in base ai dati ricevuti dalla Telecom, ha proceduto al calcolo della liquidazione dell indennità di mobilità nei confronti dei lavoratori licenziati dalla stessa società e, nell accreditare la relativa contribuzione figurativa, ha provveduto ad applicare le suindicate disposizioni. (16 novembre 2005) Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni TURRONI. Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell ambiente e per la tutela del territorio. Premesso che: su «Il Corriere della Sera» del 25 maggio 2005 è apparsa una intervista al Ministro dell ambiente e per la tutela del territorio Altero Matteoli nella quale egli replica ad alcuni dati contenuti nel primo Libro bianco sui parchi compilato dall associazione ambientalista WWF; il Libro bianco evidenzia il continuo ricorso ai commissariamenti nei parchi, una gestione improntata alla trasformazione delle aree protette in territorio dove investire per opere di alto impatto ambientale (piste e impianti da sci, strade, parcheggi, infrastrutture), volte a incentivare un tu-
10204 rismo di massa incompatibile con la natura dei luoghi nonché la scarsa attenzione per le zone umide, lagunari e costiere, nonché un elevato grado di burocratizzazione e un eccessivo politicismo nelle nomine; nella citata intervista il Ministro afferma, fra le altre cose, di ricorrere al commissariamento degli enti parco «perchè sulle nomine non si trova accordo con le regioni» ed in riferimento all anomala situazione che vede il Direttore del servizio conservazione natura del Ministero ricoprire contemporaneamente la carica di commissario di ben quattro parchi nazionali afferma: «Ci ho messo un mio uomo per rispetto. Un commissario di parte sarebbe stato uno sgarbo»; il Ministro ammette altresì, in occasione della medesima intervista, di aver chiesto deroghe al divieto di portare armi nei parchi al fine di evitare problemi e lunghe deviazioni a chi deve passare armato nelle aree protette senza averne il permesso, ponendo quale sola condizione quella per cui «il fucile deve essere scarico»; sollecitato dall intervistatore sull abbattimento di 490 cervi nel parco dello Stelvio, il Ministro afferma che «La selezione è sempre esistita» e comunque non sarebbe possibile trasferire altrove gli animali perchè sembra che nessuno li vorrebbe; il Ministro avrebbe dichiarato infine all intervistatore del Corriere, in materia di finanziamenti per l anno 2005, che i parchi «hanno mantenuto la stessa cifra» (43 milioni di euro); una serie di vicende connesse alla gestione dei parchi confligge palesemente con l asserita volontà del Ministro di ricercare il consenso delle regioni, se è vero ad esempio che nel parco del Cilento il Presidente in carica era stato rimosso e sostituito con un imprenditore edile già parlamentare di Alleanza nazionale nonostante il parere opposto della regione Campania e se è vero che quel medesimo presidente è rimasto in carica solo grazie ad una sentenza del Consiglio di Stato, che nel luglio 2003 ha respinto il ricorso del ministro Matteoli contro la sentenza del TAR di accoglimento del ricorso presentato dall interessato e dalla regione Campania; la Corte costituzionale, con sentenza n. 27 del 2004, ha annullato il decreto del Ministro dell ambiente del 19 settembre 2002 di nomina del commissario straordinario dell ente parco Arcipelago Toscano censurando il fatto che il Ministro non ha avviato e proseguito il procedimento per raggiungere l intesa con la regione; in merito al carattere politico di talune nomine è impossibile negare, solo per fare alcuni esempi, che al parco del Gargano sia stato nominato un avvocato, già candidato di AN alle regionali e coordinatore di AN a Manfredonia; in Val Grande il leader di AN a Verbania; alla Maddalena uno dei dirigenti storici di AN a Nuoro; al Pollino un ex parlamentare di AN; alla Majella un ex presidente provinciale di AN e candidato del medesimo partito del Ministro alle regionali; alle Dolomiti bellunesi un ex sindaco di AN di Cibiana; al Circeo un ex sindaco di AN di Sabaudia. Aspetto ancor più grave della appartenenza politica è costituito dalla
10205 mancanza dei requisiti indispensabili richiesti dalla legge 394/91 e dalla palese incompetenza di taluni dei nominati; in merito ai commissariamenti va notato che quasi un terzo dei parchi nazionali esistenti (esclusi i due mai divenuti operanti) è attualmente commissariato e un solo commissario deve suddividersi fra quattro parchi nazionali (Appennino Tosco-emiliano, Monti Sibillini, dell Aspromonte e foreste casentinesi); per alcune aree protette il commissariamento perdura da anni mentre un terzo dei parchi è stato commissariato con proroghe bimestrali a dispetto di numerose sentenze della Corte costituzionale e dell unanime indirizzo parlamentare e nonostante il fatto che più volte l associazione delle aree protette (Federparchi) abbia segnalato al Ministero la necessità di superare i commissariamenti e ristabilire la normalità nella gestione di quegli enti; in merito alle risorse, le cifre dimostrano che vi è stato un drastico taglio dello stanziamento per le aree protette, passato da 58.672.000 euro del 2004 a 54.120.000 euro per il 2005, mentre i 43.000.000 assegnati ai parchi nel 2005 confermano (senza tener conto dell inflazione) la cifra lorda dell anno precedente, la quale era già il frutto di un biennio di tagli consecutivi, a fronte di stime operate nel 2002 dallo stesso Ministero che quantificavano il fabbisogno reale in circa 77.000.000 di euro, rendendo così impossibile ogni attività di investimento e consentendo solo con grande difficoltà la ordinaria amministrazione degli enti; in riferimento al decreto del Presidente del Consorzio del parco nazionale dello Stelvio volto a consentire l abbattimento di 490 cervi tra il 15 ottobre 2004 e il 15 gennaio 2005, va rilevato che tale abbattimento è stato deciso, secondo numerose associazioni ambientaliste, senza che ne fosse accertata la necessità in violazione dell articolo 11 della legge 394 del 91, che consente gli abbattimenti solo in caso di squilibri ecologici accertati, e dell articolo 19 della legge 157/1992, che li consente solo dopo che sia stata accertata l inefficacia dei metodi ecologici per evitare i danni; in merito al favore espresso dal Ministro per il transito di armi nei parchi, esso si pone in aperta contraddizione con la legge quadro sulle aree protette (articoli 6, comma 4, 11, comma 3, 22 e 30, comma 2, della legge 394 del 1991) che esplicitamente vieta l introduzione di armi nei parchi, anche nel caso in cui l arma venga trasportata scarica, chiusa nella sua custodia ed a bordo di un veicolo, durante l attraversamento dell area protetta da parte di soggetti diretti altrove, come confermato dalla deliberazione del Ministero dell ambiente 2 dicembre 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 1997 e come confermato dalla sentenza della Cassazione n. 30 del 5 gennaio 2000; la citata sentenza della Corte di cassazione (Sezione III, penale) ha infatti escluso l applicabilità dell art. 21, lett. g), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in base al quale è consentito il trasporto delle armi da caccia purché scariche e chiuse in custodia, anche in zone in cui è vietata l attività venatoria, atteso che tale disposizione, riferendosi alle «altre» zone in
10206 cui opera il detto divieto, non vale relativamente ai luoghi specificamente indicati alle lettere da a) ad e) dello stesso art. 21 (tra i quali figurano i parchi nazionali e le riserve naturali), nei quali il divieto in questione si correla ad interessi ulteriori rispetto a quelli di mera protezione della fauna selvatica, si chiede di sapere: quale sia la valutazione del Governo circa la compatibilità tra l importante incarico ministeriale del dottor Aldo Cosentino e la carica di commissario in ben quattro parchi nazionali, anche ai fini di un efficiente espletamento di tutte queste funzioni simultanee; se non si ritenga che i commissariamenti, atti finalizzati al superamento di difficoltà temporanee, quando durano molto a lungo, come sta accadendo per l Arcipelago Toscano, i Monti Sibillini, il Tosco-emiliano e le foreste casentinesi, rappresentino un vulnus permanente alla collaborazione istituzionale; se non si ritenga che la prassi di ricorrere reiteratamente ai commissariamenti al fine esplicito di superare il dissenso con le regioni interessate, lungi dall essere una soluzione alle necessità del territorio protetto e delle comunità locali, rappresenti, divenendo uno strumento sistematico di gestione, un ostacolo alla soluzione di problemi connessi alla vita stessa degli enti, oltre a contraddire con un atto di imperio le necessità di gestione di un ente, qual è il parco, articolato e complesso, che non può prescindere dai rapporti con le amministrazioni e le popolazioni locali; se non si ritenga che l elevato livello di burocratizzazione e politicismo, unitamente alla incompetenza dei candidati prescelti e al ricorso a procedure di nomina che non tengono conto o sono in aperto dissenso con le regioni, costituisca un danno gravissimo alla piena e corretta funzionalità del sistema delle aree protette, riducendone la credibilità e pregiudicandone il rapporto con le comunità di riferimento; se non si ritenga che le affermazioni del Ministro in merito all introduzione di armi nelle aree protette siano in aperto contrasto con le finalità di protezione di valori ambientali superiori affermate dalla legge quadro sui parchi e ribadite dalla giurisprudenza penale, nonchè con la lettera e lo spirito delle leggi vigenti; se non si ritenga che un danno altrettanto, se non più, grave e durevole al sistema delle aree protette sia apportato dalla costante e progressiva riduzione delle risorse disponibili, che ormai ammontano a meno di due terzi del fabbisogno stimato dal Ministero medesimo e dalla commercializzazione della natura, secondo un modello turistico intensivo che travolge ecosistemi e biodiversità delicatissimi; se non si ritenga più urgente, rispetto allo sfruttamento delle risorse naturali dei parchi anche a fini turistici, intraprendere iniziative urgenti per assicurare l adozione in tutte le aree protette dei fondamentali strumenti di pianificazione e gestione (come il piano del parco, il regolamento, il piano pluriennale per lo sviluppo socio-economico delle comunità locali, il piano di gestione delle riserve naturali) che oggi mancano in buona parte delle
10207 aree in questione, rendendo assolutamente carente la programmazione e non misurabile l efficacia di gestione; per quali motivi, a dispetto di tanta attenzione per la realizzazione di opere impattanti in molti ambienti tutelati in area montana ai fini di sfruttamento turistico, risultino trascurati molti habitat rari o minacciati, a cominciare dagli ambienti umidi, le coste, i fondali marini, i boschi planiziali e le aree umide; se non si ritenga che il ministro Matteoli, anche alla luce delle ultime dichiarazioni, non possa più offrire sufficienti garanzie affinché la scelta degli amministratori e dei dirigenti degli enti sia compiuta sulla base delle reali capacità e delle esperienze dei candidati, come richiesto dalla legge quadro sui parchi. (4-08810) (31 maggio 2005) Risposta. In merito all interrogazione concernente la gestione dei parchi, si rappresenta quanto segue. Relativamente alla problematica del commissariamento degli Enti Parco, va innanzi tutto rammentata l esistenza, nell ordinamento, di un principio generale di continuità dell azione amministrativa, in base al quale gli organi collegiali che, per qualsiasi ragione, siano impossibilitati a funzionare, possono essere temporaneamente sostituiti, a cura dell Amministrazione vigilante, da un organo straordinario cui viene demandato di assicurare l espletamento della indefettibile attività amministrativa nelle more della ricostituzione del collegio. Il Ministero vigilante ben può (rectius: deve) disporre e/o mantenere la gestione commissariale dell Ente vigilato anche in assenza di una esplicita disposizione normativa che lo consenta quando gli organi di amministrazione ordinari siano incapaci di compiere gli atti di gestione, dovendo peraltro restituire l Ente alla gestione ordinaria quando siano venute meno le condizioni che avevano determinato il commissariamento. A tale conclusione si perviene in applicazione dei due seguenti corollari, entrambi derivanti dal principio di continuità delle funzioni amministrative, e da quello, di cui il primo è applicazione del buon andamento della Pubblica amministrazione (articolo 97, primo comma, della Costituzione): il potere dell autorità governativa, di assicurare, occorrendo anche mediante commissari, il funzionamento degli enti pubblici, è immanente ed illimitato nel tempo; il suddetto potere, ancorché sempre esercitabile, non può essere esercitato che nei limiti, anche temporali, dello stato di necessità, dovendosi restituire gli enti alla gestione ordinaria quando siano venute meno le condizioni che avevano determinato il commissariamento. Ciò premesso, in linea di principio, il disposto commissariamento di taluni Enti Parco trova sicuro fondamento, non soltanto negli illustrati
10208 principi di carattere generale, ma anche nelle pertinenti disposizioni di legge, atteso che l esistenza di un generale potere del Ministro di commissariare gli enti vigilati si evince: dal combinato disposto degli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 419, recante la disciplina in tema di riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, nonché dall articolo 29 della legge 20 marzo 1975 n. 70, che rappresenta espressione di un principio generale estensibile a tutti i casi di inosservanza agli obblighi che fanno capo all Ente: dovendosi ritenere connaturato alla funzione di vigilanza ministeriale (intesa ad assicurare il raggiungimento delle finalità di legge e statutarie dell ente), non solo la possibilità di eliminare eventuali irregolarità amministrativo-contabili riscontrate nelle varie gestioni, ma anche di rimuovere ogni fattore che ostacoli o impedisca il raggiungimento delle suddette finalità. Ciò posto, non può omettersi di porre in evidenza l impegno da questo Dicastero costantemente profuso (testimoniato dai numerosi incontri con i Presidenti delle Regioni interessate, da ultimo il 15 giugno 2005 con i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna e Toscana, il 23 giugno 2005 con i Presidenti della Regione Umbria e Marche, mentre l incontro con il Presidente della Regione Calabria previsto per il 14 giugno 2005 è stato rinviato a nuova data su richiesta del Presidente stesso) al fine di conseguire, con le competenti Amministrazioni regionali, le necessarie intese prodromiche al reinsediamento degli organismi collegiali ai quali la legge affida lo svolgimento delle ordinarie funzioni di indirizzo e programmazione: al riguardo rimarcandosi come la perdurante vigenza degli incarichi commissariali in essere trovi fondamento proprio nel mancato raggiungimento delle previste intese con le Regioni, in difetto delle quali non si è potuto pervenire ad un, pur auspicabile, sollecito ripristino di «fisiologiche» modalità di governo degli Enti Parco. Ciò doverosamente puntualizzato, si osserva, con particolare riferimento al quesiti formulati dall interrogante, che: tutti i casi di disposto commissariamento degli Enti parco hanno trovato presupposto in oggettive e dimostrabili ragioni di impossibilità di funzionamento degli organismi collegiali ordinariamente preposti allo svolgimento delle funzioni di indirizzo e di programmazione, di tal guisa da rendere impraticabile anche l ordinaria attività gestionale; quanto all individuazione del soggetto investito delle funzioni commissariali, se è vero che l Amministrazione vigilante legittimamente esercita, al ricorrere dei necessari presupposti, il potere di nominare un organo temporaneamente investito di poteri decisori e gestionali inerenti un Ente sottoposto a vigilanza, è altrettanto vero che la relativa designazione ben può ricadere su un soggetto appartenente all Amministrazione vigilante stessa (e, quindi, organicamente incardinato nei relativi ruoli); tenuto presente l ambito di ampia discrezionalità che assiste le scelte dell Amministrazione vigilante, l esigenza costantemente tenuta pre-
10209 sente nell affidamento delle funzioni in discorso da questa Amministrazione è stata rappresentata dalla scelta di persone dotate di indiscussa qualificazione professionale e di approfondita esperienza nel settore di che trattasi; conseguentemente, non si rinvengono, né sono altrimenti configurabili, ragioni giuridicamente ostative al legittimo conferimento, nella persona del Direttore generale per territorio della Direzione per la protezione della natura, di funzioni commissariali relative alla gestione di Enti Parco; inoltre, la nomina di Direttore generale per territorio, e quindi di un tecnico, deve ritenersi un atto di rispetto nei confronti dei residenti delle Regioni, che di ciò hanno dato reiteratamente atto; relativamente al profilo temporale della durata dell incarico in questione, va ribadito il carattere del tutto eccezionale e temporaneo che lo svolgimento delle funzioni stesse assume, nelle more della restituzione, in capo agli organismi statutariamente investiti delle relative attribuzioni, degli ordinari poteri di carattere programmatorio/gestionale; se, alla stregua di quanto rappresentato al precedente alinea, la durata delle funzioni in discorso è necessariamente coordinata al ripristino degli ordinari organismi degli Enti Parco, va ulteriormente soggiunto che è stata ed è cura di questa Amministrazione scongiurare improprie commistioni fra attività commissariale ed attività di vigilanza: ponendosi la necessaria attenzione al fine di precludere, anche in via di fatto, ogni fenomeno di cumulabilità, in capo ad un medesimo soggetto, delle funzioni di organo straordinario dell Ente vigilato e di organo investito, in seno all Amministrazione vigilante, di poteri di controllo in ordine all operato del primo. Quanto alla problematica sollevata in materia di circolazione delle armi all interno di aree protette, si osserva quanto segue. Va, innanzi tutto, sottolineato che la legge 6 dicembre 1991 n. 394 (legge quadro sulle aree protette), nello stabilire (articolo Il, comma 3, lettera f) un generalizzato divieto di introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati, ha nondimeno demandato al regolamento del Parco l individuazione delle «eventuali deroghe» al divieto anzidetto. In presenza di un quadro giurisprudenziale non sempre omogeneo e tale, comunque, da indurre talune perplessità in ordine all ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione del divieto in discorso, anche con riferimento ai soggetti che, in ragione delle funzioni istituzionalmente svolte, sono dalla legge stessa autorizzati a portare le armi ed al fine di scongiurare indesiderati fenomeni di disomogeneità regolamentare (ipotizzabili ove i diversi Enti Parco avessero diversamente disciplinato, nell esercizio del potere regolamentare ad essi spettante, la materia in questione), la Direzione per la protezione della natura di questo Ministero ha approntato uno schema-tipo di regolamento che,
10210 improntato a fondamentali esigenze di univocità regolamentativa e di chiarezza dispositiva, onde porre le utili premesse non soltanto ai fini di una omogenea disciplina della materia su tutto il territorio nazionale, ma per una riduzione del contenzioso in sede giurisdizionale che ha sovente accompagnato l applicazione della disciplina in discorso, e lungi dall introdurre modalità indiscriminatamente permissive quanto all introduzione nelle aree protette di armi e/o di altri strumenti di offesa, idonei ad arrecare pregiudizio alle specie in essi tutelate e, più in generale, all ambiente; ha, invece, rigorosamente disciplinato ed espressamente, quanto drasticamente, circoscritto i casi di consentita introduzione e/o trasporto di armi, perlopiù astretti al mero «porto» di siffatti strumenti comunque scarichi e, quindi, in atto inidonei all offesa lungo la percorrenza di pubblici itinerari viari interni al territorio tutelato; ferma restando, ovviamente, l ovvia preclusione ad ogni forma di non consentita utilizzabilità di tali strumenti nell ambito del territorio tutelato. Quanto alla necessità pure sottolineata dall interrogante di adozione, in tutte le aree protette, dei fondamentali strumenti di pianificazione e di gestione (piano del parco, regolamento, piano pluriennale per lo sviluppo socio-economico, piano di gestione delle riserve naturali), va innanzi tutto rammentato che: l elaborazione del piano del Parco e del piano pluriennale economico-sociale rientra nelle attribuzioni del Consiglio direttivo del Parco e della Comunità del Parco: i quali, a norma dell articolo 11-bis della legge n. 394 del 1991, elaborano contestualmente, e attraverso reciproche consultazioni, tali strumenti di programmazione; mentre il regolamento del Parco al quale, ai sensi del precedente articolo 11, è demandata la disciplina dell esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco è adottato dall Ente Parco, anche contestualmente all approvazione del piano per il Parco di cui al successivo articolo 12. Fermo restando, dunque, che l adozione degli strumenti programmatori in questione rientra nelle esclusive attribuzioni degli Enti Parco di talché non appare ipotizzabile alcun intervento, ad opera di questa Amministrazione vigilante, volto a determinare una «pratica» sostituzione di determinazioni adottate in sede centrale rispetto al compiuto svolgimento delle funzioni di indirizzo e programmatorie invece unicamente esercitabili da parte dei competenti organismi di ciascun Ente, pena un inammissibile ablazione delle prerogative ad essi rimesse ex lege si precisa che: dato atto dell inammissibilità dell adozione di direttive e/o indicazioni aventi generalizzata ed obbligatoria vigenza applicativa volte ad informare il contenuto della pianificazione in argomento, la cui adattabilità è, con ogni evidenza, preclusa dal necessario rispetto per il libero svolgimento, ad opera dei competenti organismi collegiali di ciascun Ente Parco, della funzione programmatoria ad essi rimessa dalla legge;
10211 l attività di vigilanza espletata in materia è stata costantemente improntata ad intenti di carattere propulsivo e sollecitativo volti a superare fasi, talora prolungatamente inerziali, che hanno caratterizzato, presso talune realtà, l adozione di siffatti strumenti di programmazione: nella consapevolezza, da parte di questa Amministrazione, del primario rilievo svolto dalla configurazione di una compiuta pianificazione al fine di un più efficace perseguimento delle finalità istituzionali degli Enti in questione; con riferimento, invece, al puntuale riscontro degli strumenti adottati, obbligatoriamente svolto nell esercizio dell attività di vigilanza (necessariamente estesa al complesso delle determinazioni aventi connotazione programmatoria) l attenzione non è stata esclusivamente limitata ad una verifica della compatibilità degli adottati atti pianificatori rispetto al sovraordinato quadro normativo di riferimento (legge quadro sulle aree protette), ma è stata anche estesa pur sempre nell osservanza delle fondamentali esigenze di tutela ambientale che ispirano il perseguimento delle finalità istituzionali degli Enti in questione all effettivo riscontro del rispetto, da parte delle relative previsioni, delle fondamentali previsioni dettate dall ordinamento in merito al corretto e legittimo svolgimento dell attività da parte delle pubbliche amministrazioni ed alla connessa tutela delle posizioni soggettive vantate dai cittadini; giova ancora rammentare che l approvazione ed adozione degli strumenti pianificatori è esclusiva competenza delle Regioni. Viene, in considerazione, la problematica concernente le procedure di nomina dei Presidenti e le modalità di scelta degli amministratori e dei direttori degli Enti Parco, che l interrogante invero condivisibilmente correla ad una necessaria verifica delle «reali capacità e delle esperienze dei candidati». In argomento va rammentato che l articolo 9, comma 3, della legge n. 394 del 1991, stabilisce che il Presidente dell Ente è nominato dal Ministro dell ambiente e per la tutela del territorio, d intesa con i Presidenti delle Regioni nel cui territorio ricada in tutto o in parte il Parco Nazionale. Il potere di proposta che la legge attribuisce al Ministro dell ambiente e per la tutela del territorio va necessariamente condiviso dalle Regioni interessate affinché ne possa scaturire la nomina. Ne consegue, pertanto, che ove l intesa non venga espressa, l Ente non può essere dotato né del Presidente né del Consiglio di Amministrazione, di cui il Presidente è componente. La procedura prevista dalla legge è tale che non consente nomine che non tengano conto o siano in dissenso con le Regioni, come invece sostenuto dall interrogante. Ciò determina, altro e conseguente aspetto del problema, il potere-dovere per l Amministrazione vigilante di assicurare il funzionamento degli Enti mediante Commissari straordinari, la cui scelta non è previsto che sia condivisa dalle Regioni.
10212 Finché da parte delle Regioni non perverranno motivazioni diverse da quelle esclusivamente politiche di cui le stesse sono espressione, sarà problematico raggiungere il consenso, nonostante l impegno profuso costantemente da questo Dicastero, sulla scelta di un nominativo idoneo cui affidare l incarico di Presidente. Per quanto concerne, poi, la scelta dei Direttori, va innanzi tutto rammentato che il comma 11 dell articolo 9 della legge 6 dicembre 1991 n. 394 prevede che «il direttore del parco è nominato, con decreto, dal Ministro dell Ambiente, scelto in una rosa di tre candidati proposti dal consiglio direttivo tra soggetti iscritti ad un albo di idonei all esercizio dell attività di direttore di parco istituito presso il Ministero dell ambiente, al quale si accede mediante procedura concorsuale per titoli». Con lettera circolare del 26 maggio 2004, la Direzione per la protezione della natura ha avuto modo di precisare che, alla stregua della comunicazione del Decreto direttoriale 9 febbraio 2004 (riportata in Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2004), l elenco dei nominativi degli idonei allo svolgimento delle funzioni di Direttore di Parco in quanto tali iscritti nell Albo indicato dalla legge risulta composto, alla stregua di quanto indicato nel decreto ministeriale 10 agosto 1999: dai soggetti che hanno superato la prova concorsuale di cui all art. 3 del citato decreto ministeriale 10 agosto 1999; dai direttori di parco in carica alla data di entrata in vigore della legge 9 dicembre 1998 n. 426; e dai soggetti inseriti nell elenco degli idonei di cui al decreto del Ministero dell ambiente del 14 aprile 1994. Se le concrete modalità di pubblicizzazione degli avvisi relativi alla selezione degli aspiranti a ricoprire, presso taluno degli Enti Parco, le funzioni direttoriali avviene con le più ampie garanzie di diffusione notiziale onde consentire che lo svolgimento della scelta intervenga fra la più estesa platea di partecipanti, va ulteriormente sottolineato che, fermo restando l individuazione dei candidati all interno dei soggetti per i quali sia stata preventivamente acclarata l «idoneità» alle funzioni di che trattasi, mediante inclusione nell Albo sopra indicato, il concreto svolgimento della selezione preordinata all individuazione della «rosa» di tre nominativi da sottoporre poi all esercizio ministeriale del potere di nomina trattandosi di selezione per soli titoli presuppone la necessaria presentazione, ad opera degli aspiranti, di un aggiornato e documentato curriculum professionale (nel quale vengano adeguatamente illustrati i vantati titoli di studio, di servizio e scientifici) onde consentire la verifica del persistente ed attuale livello di professionalità tecnico-scientifica e manageriale che costituisce elemento indefettibile per l affidamento dell incarico in questione. Per ciò che concerne, invece, il conferimento dell incarico di Direttore di area marina protetta (A.M.P.), questa Amministrazione, in assenza di specifica disposizione di legge (diversamente da quanto espressamente previsto a proposito dei Direttori di Parco) ha, fin dal febbraio 2004, re-
10213 golamentato, con atto avente carattere direttivo, sia i requisiti professionali e le esperienze scientifiche che devono essere vantate dai candidati, sia l iter procedimentale preordinato alla selezione del nominativo più idoneo, nei confronti del quale interviene, a cura e sotto la responsabilità dell Ente Gestore dell A.M.P., la stipulazione del contratto disciplinante lo svolgimento del relativo rapporto, riservandosi, tuttavia, nell esercizio della funzione di vigilanza, la verifica della legittimità delle procedure poste in essere. La costante attenzione verso la tutela degli habitat rari e minacciati è testimoniata dalle numerose ricerche affidate alle Università italiane che hanno consentito la riduzione sullo stato della biodiversità in Italia e dei relativi piani di azione che, attualmente in fase di stampa, sarà presentato prossimamente alle Regioni e al mondo scientifico. Inoltre, questo Ministero primo fra tutti in Europa ha sottoscritto con l IUCN (Unione mondiale per la conservazione della natura) l impegno a pervenire alla salvaguardia della biodiversità entro il 2010 («Countdown 2010»). In merito a quanto rappresentato circa la riduzione del contributo ordinario per i Parchi nazionali, occorre rilevare che, l inizio di un processo di progressiva riduzione degli stanziamenti sul capitolo in esame, risale all anno 2000, e si è protratto fino al corrente esercizio finanziario con un unica eccezione rappresentata dalla finanziaria per il 2004 in cui, in controtendenza, si è registrato un incremento. La tendenza sempre più accentuata di diminuzione di risorse finanziarie dello Stato ha imposto una accelerazione del processo di crescita e responsabilizzazione degli Enti affinché approntassero una gestione ottimale tesa a realizzare un giusto equilibrio tra economia e salvaguardia ambientale, e per reperire, con la gestione, fonti di auto finanziamento che potessero contribuire, seppur in parte, a sopperire l intervento finanziario dello Stato. Le Commissioni Ambiente di Camera e Senato hanno, altresì, più volte rappresentato, nel corso di questi anni, l esigenza che gli Enti Parco perseguissero una politica di programmazione territoriale tendente a raggiungere l equilibrio tra economia e ambiente e attivassero interventi mirati all autofinanziamento anche se tali indicazioni non sono state sempre seguite dagli Enti Parco. Nonostante le riduzioni operate dal Ministero dell economia e delle finanze sulle risorse, in assenza di fonti proprie di autofinanziamento, si è curato che non andassero ad incidere sulle spese di parte corrente. Infatti, come si è potuto rilevare dagli schemi di riparto, approvati dalle competenti Commissioni parlamentari, a tutti gli Enti sono state sempre assicurate le risorse finanziarie che garantissero comunque le spese di parte corrente.
10214 Per quel che concerne gli investimenti la somma di euro 5.000.000,00 è rimasta invariata. Il Ministro dell ambiente e per la tutela del territorio Matteoli (8 novembre 2005) VERALDI. Al Ministro della giustizia. Premesso che: l interrogante, anche a seguito dell annuncio delle dimissioni dall ordine giudiziario del Presidente della sezione GIP Antonio Baudi, il 12 maggio 2005 ha presentato un atto di sindacato ispettivo (4-08684), volto a richiedere in tempi strettissimi un intervento per promuovere il completamento degli organici presso il tribunale di Catanzaro; la situazione a Catanzaro è divenuta insostenibile poiché, come già palesato dallo stesso Baudi, vi è il rischio certo di veder bloccate le archiviazioni, le udienze preliminari, i decreti penali, le custodie cautelari; un ulteriore vicenda rende ancor più visibile la drammaticità del momento: il giudice Gaudi, a causa delle minacce subite, aveva chiesto di astenersi dalla trattazione del procedimento nei confronti di Gangemi Francesco ed altri; la richiesta era stata accolta dal Presidente del Tribunale, ma il GIP designato in sostituzione non potrà occuparsi della causa poiché in questi giorni si trasferirà in Corte d Appello, si chiede di sapere quali azioni immediate, per quanto di competenza, si intenda intraprendere al fine di garantire a Catanzaro l effettivo esercizio della giurisdizione penale. (4-08800) (31 maggio 2005) Risposta. Con riferimento all interrogazione 4-08800, si comunica quanto segue. Allo stato, la situazione complessiva del personale di magistratura togata del Tribunale di Catanzaro presenta la vacanza di uno dei complessivi 5 posti di Presidente di sezione previsti (vacanza pubblicata dal Consiglio superiore della magistratura il 22 luglio 2005) nonché di 8 dei complessivi 34 posti di giudice di cui attualmente l Ufficio è dotato (4 dei quali pubblicati il 24 marzo 2005). Quanto alla citata vacanza del posto di Presidente di sezione, deve in particolare precisarsi che all assegnazione della dott.ssa Adalgisa Rinardo al Tribunale suddetto (disposta con decreto del 16 giugno 2005, inserito nel Bollettino Ufficiale n. 16/2005) ha fatto seguito il trasferimento del dott. Antonio Baudi alla Corte d Appello di Catanzaro (ove ha assunto possesso delle funzioni conferitegli in data 15 luglio scorso) dando origine alla vacanza medesima. Per quanto riguarda le suddette 8 vacanze fra i posti di giudice, deve invece rilevarsi che esse sono comprensive delle 3 unità togate (segnata-
10215 mente i dott. Fabrizio Cosentino, Claudia Pingitore e Alessandro Bravin) allo stato ancora in servizio presso il Tribunale di Catanzaro, essendo in corso di perfezionamento la procedura volta alla loro immissione nel possesso delle funzioni presso le sedi giudiziarie ove sono state rispettivamente trasferite. (22 novembre 2005) Il Ministro della giustizia Castelli
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