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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DI AMMINISTRAZIONE N. 113/2009 OGGETTO: Presa d atto della Legge regionale della Sardegna n. 3 del 7 agosto 2009. Pubblicazione dei Comuni di Lanusei (OG), Tempio Pausania (OT) e Tortolì (OG), ai sensi dell art. 1, comma 16, della L.R. n. 3/2009. L anno duemilanove addì 14 del mese di settembre alle ore 15.20 e seguenti nella sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito, in ROMA, Piazza Cavour, n.25, sede dell Agenzia Autonoma per la gestione dell Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori: Presente MELILLI Dott. Fabio Presidente SI VIGNERI Prof.ssa Avv. Adriana Vicepresidente NO ANNIBALI Dott. Alessandro Consigliere SI DANZI Dott.ssa Maria Angela Consigliere NO GUERRA Avv. Mauro Consigliere NO NICOTRA Prof.ssa Avv. Ida Consigliere NO PAOLINI Dott. Carlo Consigliere SI RUFFINO Dott.ssa Daniela Consigliere SI SORO Avv. Francesco Consigliere SI Presiede la seduta il Presidente, Dott. Fabio Melilli. Sono presenti alla seduta per il Collegio dei Revisori dei Conti, la Dott.ssa Paola Rossini e il Dott. Marco Tani. Partecipa alla seduta il Direttore Generale, Dott.ssa Giovanna Marini, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante avvalendosi della collaborazione del personale degli Uffici.

DELIBERAZIONE N. 113 DEL 14 SETTEMBRE 2009 Oggetto: Presa d atto della Legge regionale della Sardegna n. 3 del 7 agosto 2009. Pubblicazione dei Comuni di Lanusei (OG), Tempio Pausania (OT) e Tortolì (OG), ai sensi dell art. 1, comma 16, della L.R. n. 3/2009. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Vista la nota prot. n. 10612 del 25 agosto 2009, con cui il Sindaco del Comune di Lanusei, (comune divenuto capoluogo della Provincia dell Ogliastra a seguito dell istituzione delle quattro nuove province della Sardegna di cui alla legge regionale n. 9/2001), ha chiesto, ai fini della nomina del segretario comunale titolare, la pubblicazione quale sede di segreteria appartenente alla classe I/B, ai sensi dell art. 1, comma 16, della legge regionale n. 3 del 7 agosto 2009; Richiamato il succitato art. 1, comma 16, ai sensi del quale Nei comuni capoluogo di provincia di nuova istituzione, nelle more di emanazione della normativa regionale di riordino dell'ordinamento delle autonomie locali, non si procede, anche nel caso in cui la segreteria si renda vacante, alla riclassificazione della sede ai fini della nomina del segretario comunale. Ai comuni continua, pertanto, ad applicarsi la disciplina attualmente vigente, sulla base della classe di appartenenza per popolazione o della classificazione posseduta al momento dell'istituzione del capoluogo di provincia. È fatta salva, comunque, la possibilità che il consiglio comunale del comune neocapoluogo stabilisca, con propria deliberazione, la riclassificazione della sede in classe I/A o I/B. ; Preso atto che con deliberazione n. 37 del 10 agosto 2009, il Consiglio Comunale di Lanusei ha disposto che la sede di segreteria del predetto Comune appartenga alla classe I/B; Vista la nota prot. n. 17643 del 31 agosto 2009, con la quale il Sindaco del Comune di Tortolì (comune divenuto capoluogo della Provincia dell Ogliastra a seguito dell istituzione delle quattro nuove province della Sardegna di cui alla legge regionale n. 9/2001) ha chiesto a questa Agenzia di procedere alla pubblicazione della sede vacante della segreteria comunale con la classe già posseduta, corrispondente alla classe II, ai sensi della legge regionale n. 3 del 7 agosto 2009; Vista la nota prot. n. 15257 del 7 settembre 2009 con cui il Sindaco del Comune di Tempio Pausania, (comune divenuto capoluogo della Provincia di Olbia - Tempio a seguito dell istituzione delle quattro nuove province della Sardegna di cui alla legge regionale n. 9/2001) ha chiesto la pubblicazione quale sede di segreteria

appartenente alla classe I/B, conservando quindi l attuale classificazione, ai sensi della suddetta legge regionale; Dato atto che il CCNL di categoria del 16 maggio 2001, nel disciplinare le fasce professionali, all art. 31, ha disposto che Nell ambito della fascia A, per la nomina in sede di comuni superiori a 250.000 abitanti, di comuni capoluogo di provincia e di amministrazioni provinciali è richiesta un anzianità di servizio di almeno due anni in enti inferiori della stessa fascia [ ] (da 65.001 a 250.000 abitanti); Rilevato, pertanto, che il richiamato CCNL ha disposto che la titolarità della sede di segreteria di un comune capoluogo di provincia debba essere assunta da un segretario iscritto nella fascia professionale A che abbia un anzianità di servizio di almeno due anni in enti con popolazione compresa tra 65.001 e 250.000 abitanti, a prescindere dal numero di abitanti del comune capoluogo; Considerato che il Titolo IV, capo II (Segretari comunali e provinciali), del D.Lgs. n. 267/2000, ed in particolare, l art. 105, ha stabilito che 1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le materie di cui al presente capo con propria legislazione ; Atteso che per effetto della citata legge regionale n. 3 del 7 agosto 2009, ai Comuni capoluogo di provincia di nuova istituzione nella Regione Sardegna verrebbe riconosciuta la possibilità di mantenere la classe di appartenenza per popolazione o la classificazione posseduta al momento dell istituzione del capoluogo di provincia, nonché la facoltà di procedere alla riclassificazione della sede in classe I/A o I/B, con delibera del consiglio comunale neocapoluogo, in deroga alla disciplina vigente di cui all art. 31 del CCNL di categoria; Considerato che sono emerse forti perplessità sulla possibilità che una Regione, sia pure a Statuto Speciale, possa disciplinare la materia dei segretari comunali e provinciali dal momento che questa differenziazione territoriale, potrebbe tradursi in una diversificazione tale da implicare una rottura del principio di uguaglianza garantito dalla uniforme applicazione su tutto il territorio nazionale delle norme che regolano il potere di nomina del Sindaco e delle disposizioni del CCNL di categoria; Atteso che l art. 117 Cost., secondo comma, assegna alla competenza esclusiva dello Stato, la legislazione elettorale, organi di governo e le funzioni fondamentali di comuni, province e regioni.», e ritenuto che esistono, argomenti sufficienti a sospingere la disciplina del segretario nell alveo della legislazione statale, sia in termini di organi che di funzioni : entrambe le nozioni possono fondare la competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia riguardante il segretario comunale perché con riferimento agli organi, si può sostenere che essi non sono solo quelli così definiti dal T.U. delle leggi sugli enti locali, ma anche gli organi

amministrativi e gestionali, tra cui rientrerebbe il segretario comunale, e con riferimento alle funzioni occorre rilevare che l assistenza giuridico amministrativa nei confronti dell ente possa essere senz altro ritenuta essenziale e, come tale, fondamentale; Ritenuto che, stante la valenza generale della questione ed i considerevoli risvolti applicativi, occorre investire della problematica de qua il Ministero dell Interno; Visto il D.Lgs. n. 267/2000; Visto il C.C.N.L. del 16.05.2001; Visto il D.P.R. n. 465/1997; Ad unanimità di voti: DELIBERA 1. Di prendere atto della Legge regionale della Sardegna n. 3 del 7 agosto 2009 ed, in particolare, dell art. 1, comma 16, relativamente alla classificazione delle sedi di segreteria dei nuovi comuni capoluogo di provincia derivanti dall istituzione delle nuove Province della Sardegna, ai fini della nomina del Segretario comunale. 2. Di pubblicare il Comune di Tortolì (OG) come sede di classe II, mentre i Comuni di Lanusei (OG) e Tempio Pausania (OT) come sedi di classe I/B. 3. Di segnalare la predetta normativa al Ministero dell Interno per le opportune valutazioni in merito e per l adozione degli eventuali atti ritenuti più opportuni anche ai fini di quanto previsto dall art. 127 della Costituzione. 4. La Direzione Generale è incaricata dell esecuzione della presente deliberazione.

Del che si è redatto il presente verbale. IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell articolo 20 del regolamento per il funzionamento del Consiglio di amministrazione dell agenzia Autonoma per la gestione dell albo dei segretari comunali e provinciali, approvato con deliberazione n.15/7 del 30 luglio 1998, e s.m.i., è stata pubblicata, ai sensi dell articolo 21 del medesimo regolamento, mediante affissione all albo delle pubblicazioni, per otto giorni a far data dal e mediante inserimento nel sito internet dell agenzia per giorni dal. IL SEGRETARIO IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE