COMUNE DI L AQUILA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI PROVVIDENZE ECONOMICHE E DEL PATROCINIO DEL COMUNE ALLE ATTIVITA' CULTURALI

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REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI PROVVIDENZE ECONOMICHE E DEL PATROCINIO DEL COMUNE ALLE ATTIVITA' CULTURALI

ART. 1 OGGETTO Con il presente regolamento il Comune di L Aquila stabilisce i criteri, le modalità e le procedure per la concessione di benefici economici ad Enti pubblici e privati, ad Associazioni, Comitati, Istituzioni ed organismi senza fini di lucro e comunque operanti nel territorio di competenza, ai fini dell'applicazione dell'art. 12 della legge 7.8.1990, n. 241. Stabilisce altresì i criteri e le modalità, nonché le forme di pubblicità per la concessione del patrocinio ad iniziative e manifestazioni di particolare valore culturale promosse da soggetti pubblici che si svolgono all'interno del territorio comunale. ART. 2 FINALITA Il Comune di L Aquila riconosce alle attività culturali un preminente interesse pubblico quale strumento di progresso civile e sociale, di sviluppo occupazionale ed economico, di promozione dell immagine comunitaria. Nell ambito delle competenze e dei principi statutari valorizza la funzione di promozione sociale, di servizio e di innovazione perseguita dalle associazioni senza fini di lucro aventi finalità, culturali, educative e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, artistico e comunque tese al bene comune. L'Amministrazione Comunale intende, con l erogazione delle provvidenze nelle forme previste dal presente regolamento, qualificare la propria azione organica in campo culturale, sia favorendo la promozione, mediante sostegno economico-finanziario ad Enti pubblici e privati, ad Associazioni, Comitati, Istituzioni ed organismi senza fini di lucro e comunque operanti nel territorio di competenza e sia avviando iniziative gestite direttamente. Ciò al fine di realizzare diffusamente nell'ambito territoriale interventi capaci di favorire la omogenea crescita socio-culturale delle popolazioni residenti. ART. 3 DESTINATARI Possono beneficiare degli interventi gli Enti pubblici e privati, le Associazioni, i Comitati, le Istituzioni, gli organismi culturali che abbiano la residenza o la sede nel Comune di L Aquila e che svolgano attività senza fini di lucro rivolta al perseguimento di un interesse civico, culturale, ecc. Nel caso di soggetti che non abbiano la residenza o la sede nel Comune di L Aquila gli interventi possono essere erogati solo se le iniziative organizzate riguardano il territorio e la popolazione del Comune di L Aquila e vanno commisurati al relativo impegno finanziario. ART. 4 FINANZIAMENTO Il Consiglio Comunale, in sede di approvazione del bilancio annuale, determina l ammontare complessivo degli stanziamenti destinati al finanziamento di contributi oggetto del presente regolamento. Entro 30 giorni dall approvazione definitiva del bilancio di previsione annuale, la Giunta Comunale, con apposita deliberazione, emana le direttive per l assegnazione dei contributi medesimi.

ART. 5 TIPOLOGIA E NATURA DELLE PROVVIDENZE L'Amministrazione Comunale stanzia ogni anno nel proprio bilancio, secondo le disponibilità finanziarie, somme destinate alla concessione di contributi e sovvenzioni ad Enti pubblici e privati, ad Associazioni, Comitati, Istituzioni ecc., che svolgono un'attività rientrante negli scopi di cui all'art. 1. Le provvidenze che arrecano vantaggi ai richiedenti si articolano in forma di: a) Sovvenzioni, allorquando il Comune si fa carico interamente dell'onere derivante da una attività svolta nell ambito di una iniziativa organizzata da altri soggetti e che comunque si iscrive nei suoi indirizzi programmatici. b) Contributi, allorquando le provvidenze, aventi carattere occasionale o continuativo, sono dirette a favorire attività e/o iniziative per le quali il Comune si accolla solo una parte dell'onere complessivo, ritenendole in ogni caso valide. I contributi si distinguono in: - contributi ordinari per il funzionamento di Enti, Istituzioni, Associazioni e Organismi di carattere professionistico e comunque che accedono a finanziamenti di carattere ministeriale e/o regionali volti a sostenerne l'attività annuale e che svolgono con regolarità attività rilevanti. I contributi potranno essere erogati anche ad Enti, Istituzioni, Associazioni ed Organismi che abbiano una rilevante valenza culturale e che comunque svolgano attività regolare da almeno cinque anni. - contributi straordinari per singole iniziative e manifestazioni, possono essere assegnati sia per lo svolgimento dell'attività istituzionale, sia per manifestazioni o singole iniziative. c) Vantaggi economici, allorquando sono riferiti alla fruizione occasionale e temporanea di beni mobili e immobili di proprietà ovvero nella disponibilità del Comune, nonché di prestazioni e servizi gratuiti, ovvero a tariffe agevolate, e di apporti professionali e di lavoro di dipendenti comunali. ART. 6 RICHIESTA PROVVIDENZE Le richieste di ammissione alle provvidenze devono essere presentate con le modalità previste dall art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e corredate da copia fotostatica del documento di identità del legale rappresentante del soggetto richiedente, indirizzate all Assessorato alle Politiche Culturali e consegnate all Ufficio Protocollo del Comune di L Aquila. I contributi straordinari devono essere presentati entro il termine di sessanta giorni antecedenti la data di svolgimento dell'iniziativa o di inizio delle attività e contenere: a. una relazione descrittiva della natura e delle caratteristiche dell'attività e/o iniziativa, delle sue finalità ed obiettivi, dei destinatari o fruitori, della sua rilevanza sociale e territoriale, dell'impegno finanziario complessivo; b. un preventivo dettagliato delle spese che si presume di sostenere e di quello richiesto al Comune con la specificazione dei mezzi finanziari per farvi fronte; c. copia dello Statuto del soggetto richiedente

Per consentire la razionalizzazione degli interventi a carattere ordinario la domanda deve pervenire al protocollo generale del Comune di L Aquila entro le ore 12.00 del giorno 30 settembre dell anno che precede quello cui la richiesta si riferisce. Le istanze devono essere corredate da: a. copia dello statuto vigente del soggetto richiedente, ove non già presentato precedentemente; b. copia dell'ultimo bilancio di esercizio, in quanto richiesto per legge, con le relazioni che lo accompagnano; c. relazione sulle attività che si propone di svolgere nell anno per il quale si richiede il contributo; d. bilancio previsionale sull attività che si propone di svolgere nell anno per il quale si richiede il contributo. Nella domanda di contributo, salvo che non sia previsto nei singoli statuti, gli interessati dovranno dichiarare espressamente che non viene perseguito alcun fine di lucro o di guadagno Con apposito provvedimento dirigenziale viene approvata la modulistica occorrente per la formazione delle istanze per le ammissione alle provvidenze previste nel presente regolamento. ART. 7 ISTRUTTORIA Le richieste di provvidenze finanziarie sono assegnate per l'istruttoria all Ufficio competente, che provvede alla verifica ed al riscontro della documentazione prodotta ed alla verifica della corrispondenza della richiesta con gli indirizzi di cui all'art. 8. Il responsabile del procedimento redige apposita proposta motivata di provvedimento da sottoporre all approvazione della Giunta Comunale. ART. 8 CRITERI DI ASSEGNAZIONE La Giunta Comunale, in base agli indirizzi, alle risorse disponibili, al numero delle domande ammissibili e conduzione dell'istruttoria, predispone il piano di riparto con riferimento ai seguenti criteri generali: a. per i contributi ordinari: a.1 utilità, importanza, rilievo culturale, civile e sociale delle finalità statutarie e dell'attività svolta a.2 coincidenza dell'attività con interessi generali o diffusi nella comunità; a.3 rilevanza territoriale dell'attività: locale, regionale o nazionale; a.4 entità del preventivo e/o consuntivo b. per i contributi straordinari: b.1 rilevanza e significatività delle specifiche attività ed iniziative in relazione alla loro utilità sociale e all'ampiezza e qualità degli interessi diffusi coinvolti nel campo sociale, culturale, sportivo, turistico e ricreativo; b.2 conformità con i programmi e gli obiettivi generali e settoriali del Comune b.3 valenza e ripercussione territoriale locale, regionale o nazionale;

La partecipazione del Comune in qualità di promotore o di associato all'ente richiedente costituisce condizioni di particolare rilievo e di preferenza nella concessione delle provvidenze. Per lo stesso soggetto e per il medesimo anno le provvidenze a favore della attività annuali e specifiche e quelle di sostegno di singole iniziative sono, di norma, tra loro alternative. ART. 9 MODALITA DI EROGAZIONE L'erogazione delle provvidenze comunque assegnate è disposta nel seguente modo: a. contributi ordinari: l'80% alla esecutività della deliberazione di concessione, il saldo a presentazione di relazione consuntiva accompagnata dal rendiconto della destinazione del contributo comunale, copia del bilancio preventivo e consuntivo. b. contributi straordinari: a presentazione di relazione consuntiva sull'attività e sui risultati conseguiti, della documentazione giustificativa delle somme concesse dal Comune, del conto consuntivo complessivo della manifestazione realizzata. La corresponsione dei benefici è subordinata alla presentazione della documentazione di cui ai precedenti punti. I singoli importi da assegnare per contributi straordinari sono determinati in ragione di un massimo del 50% dell intero preventivo. L importo del contributo, unitamente ad altre entrate, non può superare il 100% del preventivo di spesa. La corresponsione dell eventuale beneficio non potrà essere superiore all assegnazione iniziale ma proporzionale alla spesa effettivamente sostenuta per l intera iniziativa e, in presenza di un rendiconto di importo inferiore al preventivo presentato, il contributo sarà ridotto proporzionalmente. ART. 10 CONTROLLI L Amministrazione procede ad effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni presentate dai soggetti richiedenti. Qualora le dichiarazioni rese risultino false il dichiarante sarà sottoposto alle sanzioni previste dal Codice Penale ed il contributo verrà revocato. ART. 11 PUBBLICITA DEI CONTRIBUTI I beneficiari dei contributi da parte del Comune sono tenuti a far risultare dagli atti e dai mezzi coi quali effettuano pubblici annunci e promozioni delle iniziative finanziate, che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune. ART. 12 DECADENZA I soggetti assegnatari delle provvidenze, di cui al presente regolamento, decadono dal diritto di ottenerle ove si verifichi una delle seguenti condizioni: a) non sia stata realizzata o svolta l'attività per la quale la provvidenza era stata assegnata;

b) non venga presentata documentazione prescritta entro dodici mesi dall'assegnazione; c) siano intervenute modifiche del programma tali da alterare sostanzialmente l'iniziativa proposta; d) non venga evidenziato negli atti e nelle manifestazioni esteriori il concorso del Comune nel finanziamento dell'attività dell'iniziativa. ART. 13 INFORMAZIONE Al fine di garantire la massima trasparenza all attività amministrativa, il Comune assicura la più ampia informazione sulle risorse disponibili, sui programmi, sulle modalità d accesso e sugli interventi erogati. ART. 14 PUBBLICITA DEL REGOLAMENTO Copia del presente regolamento è tenuta a disposizione del pubblico presso gli Uffici del Servizio Cultura perché ne possa essere presa visione in qualsiasi momento. Comunicazione dell avvenuta approvazione del presente regolamento e di tutte le eventuali future modifiche viene data tempestivamente alla cittadinanza con l impiego degli strumenti di informazione ritenuti più efficaci e capillari. Tutti i provvedimenti attuativi del presente regolamento sono altresì pubblicizzati con le stesse modalità. ART. 15 ALBO DEI BENEFICIARI DELLE PROVVIDENZE Il Comune provvede alla tenuta dell'albo e gli elenchi attuali dei beneficiari di provvidenze di natura finanziaria o economica. Per la pubblicazione dello stesso si provvede nelle forme previste dalla Legge. ART. 16 PATROCINIO Il patrocinio è concesso a Comuni, Comunità Montane ed altri Enti Pubblici, Università, Associazioni ed Istituzioni che, per notorietà e struttura sociale possedute, danno garanzia e validità delle iniziative. Non è ammessa la concessione di patrocinio alle iniziative promosse da Enti, Associazioni, Organizzazioni pubbliche e private per fini di lucro o commerciali nonché a favore di organizzazioni politiche, sindacali o rappresentative di interessi di categorie economiche e sociali. I soggetti beneficiari sono tenuti a far risultare con appropriata pubblicizzazione che le attività sono realizzate con il patrocinio del Comune di L Aquila.

ART. 17 CRITERI DI CONCESSIONE DEL PATROCINIO Il patrocinio può essere concesso soltanto a quelle iniziative e manifestazioni che coinvolgano parte o tutto il territorio comunale o abbiano una rilevante ricaduta per il territorio e la comunità comunale e che rappresentino almeno una delle seguenti caratteristiche: siano pertinenti ai settori di attività di competenza dell'ente; siano corrispondenti alle esigenze di particolare valore sociale, morale, culturale, celebrativo, educativo, sportivo ed ambientale che il Comune rappresenta. Le domande di patrocinio devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente o dal soggetto richiedente e devono illustrare contenuti, fini, tempi e modalità di svolgimento delle iniziative. I soggetti che beneficiano del patrocinio sono di norma autorizzati all'uso del logo. La concessione di patrocinio non comporta spese a carico del Bilancio dell'ente. Il patrocinio è concesso, in via eccezionale, anche per iniziative che si svolgono al di fuori del territorio comunale, purché presentino un contenuto direttamente legato al Comune. ART. 18 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PATROCINIO Le domande di patrocinio devono essere trasmesse all Ufficio di competenza, almeno un mese prima dello svolgimento dell'iniziativa. La richiesta di concessione di patrocinio viene opportunamente istruita e proposta dall'ufficio di competenza all Assessorato di riferimento per le conseguenti decisioni. ART. 19 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO Il presente regolamento entra in vigore all intervenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione del medesimo.