Deliberazione n. 167 Oggetto: Procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) D.Lgs 267/2000.

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CONSIGLIO COMUNALE L'anno 2009 addì 23 del mese di dicembre, presso la sala consiliare, alle ore 17,15, si è riunito il Consiglio Comunale, in 1^ convocazione, adunanza ordinaria pubblica, per trattare gli affari iscritti all'ordine del giorno. Al momento dell adozione della deliberazione in oggetto, risultano presenti il Sindaco ed i Consiglieri: Enrico Minelli, Rosauro Solazzi, Pier Luigi Zanella, Guido Signorini, Paolo Santurro, Paolo Frezzi, Antonio Angeli, Mirko Briziarelli, Giulia Ulivi, Angelo Antonio Falmi, Sabrina Nencioni, Lorenzo Cappelletti, Alberto Briccolani, Andrea Poli, Massimo Mari, Marco Manzoli, Alessandra Passigli, Beatrice Bensi. Assenti giustificati: Cecilia Beconcini, Alberto Acanfora. Assenti ingiustificati: //. Presiede il Consigliere Sig. Rosauro Solazzi. Partecipa il Segretario Generale Dr. Stefano Mori. Assessori presenti alla seduta Sigg.ri: Silvia Tacconi, Alessandro Calvelli, Francesco Casini, Claudio Tonarelli e Laura Guerrini. Scrutatori nominati all inizio della seduta i Sigg.ri: Antonio Angeli, Giulia Ulivi, Andrea Poli. Deliberazione n. 167 Oggetto: Procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) D.Lgs 267/2000. Interviene il Consigliere Passigli che relaziona nella sua qualità di Presidente delle 1^ Commissione Consiliare. Il Consigliere Briccolani rileva che, anche se si tratta di cifre esigue, il Comune risulta spesso soccombente in diverse cause e si chiede come mai questo avvenga sempre più spesso; bisognerebbe, a suo parere, che la burocrazia fosse meno burocratica ed un po' più attenta e forse si potrebbero evitare tanti contenziosi che poi portano a queste figuracce. L'Assessore Casini ritiene molto trasparente aver portato in Consiglio Comunale il ricorso avverso una multa al Codice della Strada e comunque, se si guarda all'entità delle multe e dei ricorsi, il fatto risulta molto limitato. Il Consigliere Minelli rileva come questi casi possono verificarsi e comunque, a suo avviso, l'operato della Polizia Municipale è preciso e puntuale.

pag. 2 Il Consigliere Briccolani non accetta come dal suo intervento venga estrapolata una posizione contraria all'operato della Polizia Municipale, che non è mai venuta fuori, e ribadisce di aver parlato solo di ricorsi dinanzi la Commissione Tributaria. Il Sindaco accoglie la richiesta di Briccolani relativa ad una minore rigidità di comportamento, anche se non si deve isolare il caso particolare dal contesto generale. Si sofferma, in particolare, sul grande lavoro svolto dal Comune di Bagno a Ripoli volto al recupero dell'evasione fiscale che si aggira su 700.000,00 annui medi. Dopo di che, IL CONSIGLIO COMUNALE VISTA la sentenza resa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana Sezione Seconda n. 1508 del 2009, depositata in data 8 ottobre 2009, nella causa iscritta al numero RG 4130/1995, in cui il Comune non si era costituito, con la quale il Tribunale: - accoglieva il ricorso del sig. P.C. e per l'effetto annullava la deliberazione di Giunta del Comune di Bagno a Ripoli 26/09/95 n. 762, con la quale l'amministrazione aveva comminato al ricorrente, al tempo dipendente comunale, la sanzione disciplinare della multa pari a quattro ore di lavoro, nonché degli atti connessi; - poneva a carico del Comune gli oneri di lite che liquidava in Euro 2.500,00 oltre agli accessori di legge, da intendersi come spese generali al 12,50%, c.a.p. al 2% e IVA al 20%, all'esito del cui calcolo risulta un totale di Euro 3.442,50; PRESO ATTO che una corretta esecuzione della sentenza, in conseguenza dell'annullamento della delibera n. 762/95, comporta altresì la restituzione della somma pagata dal ricorrente a titolo di multa pari a quattro ore di lavoro, di Lire 57.655 equivalenti ad Euro 29,78, su cui occorre calcolare la rivalutazione monetaria in base agli indici Istat e gli interessi legali dal dovuto al saldo sul capitale così rivalutato, anno per anno, e che all'esito di tale calcolo il totale da corrispondere risulta essere di 56,86; DATO ATTO pertanto che la somma totale da corrispondere al ricorrente in esecuzione della sentenza sopra citata, comprensiva dell'importo dovuto a titolo di restituzione della somma pagata a titolo di multa e del rimborso delle spese di lite come sopra quantificate ammonta ad 3.499,36;

pag. 3 VISTA altresì la sentenza resa dal Giudice di Pace di Firenze, n. 4802 del 2009, depositata in data 10 giugno 2009, nella causa iscritta al numero RG 21440/2007 nella quale la rappresentanza e difesa dell'ente è stata assunta dalla Polizia Municipale, con la quale il Giudice: - accoglieva il ricorso della società D. s.r.l. e per l'effetto annullava il verbale impugnato dalla ricorrente; - condannava il Comune a rifondere alla ricorrente le spese di lite che liquidava in Euro 200,00 oltre accessori come per legge; VISTO il conteggio delle spese legali da liquidare in forza della suddetta sentenza, effettuato da parte dell'avvocato Adone Zoli, legale della ricorrente, e ricevuto dall'ente con Prot. 28716 del 31/07/09, per un importo di Euro 259,34; VISTA inoltre la sentenza resa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana Sezione Prima n. 521 del 2009, depositata in data 26 marzo 2009, nella causa iscritta al numero RG 500/2008, in cui il Comune non si era costituito, con la quale il Tribunale accoglieva il ricorso e compensava le spese, facendo salva la rifusione in favore del ricorrente delle spese relative al pagamento del contributo unificato, che in relazione a detta causa ammonta ad un importo di Euro 500,00; VISTA inoltre la sentenza resa dal Giudice di Pace di Firenze, n. 6827 del 2006, nella causa iscritta al numero RG 6303/2005, depositata in data 8 giugno 2009 e notificata a questo Ente in data 14 dicembre 2009, nella quale la rappresentanza e difesa dell'ente è stata assunta dalla Polizia Municipale, con la quale il Giudice: - accoglieva il ricorso del sig. F.M. e per l'effetto annullava il verbale impugnato dal ricorrente; - condannava il Comune a rifondere al ricorrente le spese di lite che liquidava d'ufficio in complessivi Euro 150,00 oltre forfettario, c..i. e i.v.a. come per legge, all'esito del cui calcolo risulta un totale di Euro 206,55; VISTA infine la sentenza resa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Firenze, n. 106/01/09, depositata il 9/11/09, in relazione ai ricorsi riunificati n. 181/07 e 75/07, proposti da G. D. e altri avverso l'attribuzione della rendita catastale e dell'avviso di accertamento ICI, in cui l'ente si è costituito, con cui la Commissione, sostanzialmente respingendo i ricorsi, pone però le spese della Consulenza Tecnica d'ufficio a

pag. 4 carico di entrambe le parti in egual misura, intendendosi per parti da un lato Comune e Agenzia delle Entrate e dall'altro i ricorrenti; PRESO ATTO pertanto che il Comune e l'agenzia delle Entrate, in esecuzione della suddetta sentenza, dovranno sopportare ciascuno il 25% delle spese di Consulenza Tecnica d'ufficio; VISTO il conteggio delle spese di CTU da liquidare, in forza della suddetta sentenza, nella misura del 25% dell'importo di Euro 2.183,24 di cui alla notula del professionista trasmessa con nota ricevuta dall'ente con Prot. 41192 del del 18/11/09, per un importo totale di Euro 545,81; DATO ATTO che tutte le suddette sentenze di primo grado sono esecutive ex lege e che, pertanto, impregiudicata la valutazione in ordine alla eventuale proposizione di appello, appare opportuno procedere alla corresponsione di quanto dovuto, anche al fine di evitare eventuali iniziative esecutive, con costi ulteriori per l'amministrazione; RITENUTO necessario procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio scaturente dalle sopra riferite sentenze esecutive, giusta il disposto di cui all'art. 194, comma 1, lettera a), decreto legislativo 267/00; CONSIDERATO che le suddette somme, per un totale di Euro 5.011,06, trovano adeguata copertura finanziaria sul capitolo PEG n. 2001/70 Spese legali Intervento n. 1 01 02 03 Prestazione di servizi del bilancio 2009; VISTO l'art. 23, comma quinto, L. 27/12/02 n. 289, secondo il quale i provvedimenti di riconoscimento di debito fuori bilancio devono essere trasmessi agli organi di controllo ed alla Procura della Corte dei Conti; VISTI altresì i pareri resi ex art. 49 del D.Lgvo 267/2000 dal Direttore Generale e dal Dirigente Area 1, rispettivamente sotto il profilo della regolarità tecnica e della regolarità contabile; VISTA infine l'attestazione di conformità alla vigente normativa rilasciata dal Segretario Generale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 97, commi 2 e 4, lettera d), del Decreto Legislativo n. 267/2000; Con 14 voti favorevoli e 5 contrari (Consiglieri Briccolani, Poli, Mari, Manzoli e Passigli del Gruppo P.d.L.) su 19 presenti, espressi per alzata di mano,

pag. 5 DELIBERA 1) di riconoscere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 194, comma I, lettera a), D.Lgs 267/2000, il debito fuori bilancio discendente dal carattere esecutivo delle sentenze rese: - dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana Sezione Seconda n. 1508 del 2009, nella causa iscritta al numero RG 4130/1995, pari ad 3.499,36; - dal Giudice di Pace n. 4802 del 2009, nella causa iscritta al numero RG 21440/2007, pari ad 259,34; - dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana Sezione Prima n. 521 del 2009, nella causa iscritta al numero RG 500/2008, pari ad 500,00; - dal Giudice di Pace di Firenze, n. 6827 del 2006, nella causa iscritta al numero RG 6303/2005, depositata in data 8 giugno 2009, pari ad 206,55; - dalla Commissione Tributaria Provinciale di Firenze, n. 106/01/09, sui ricorsi riunificati n. 181/07 e 75/07, pari ad 545,81, per un totale di 5.011,06; 2) di dare atto che il finanziamento del debito di cui al punto 1 trova copertura finanziaria sul capitolo PEG n. 2001/70 Spese legali Intervento n. 1 01 02 03 Prestazione di servizi del bilancio 2009; 3) di incaricare il Segretario Generale di trasmettere copia della presente deliberazione all'organo di revisione ed alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 3, della L. 27/12/02 n. 289. ------------------ Si dà atto che, all'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, rientra in aula il Consigliere Mari.

pag. 6 Firmati nell'originale: IL SEGRETARIO GENERALE f.to Mori IL PRESIDENTE f.to Solazzi ------------------------------- Certificato di Pubblicazione --------------------------- Io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Messo, certifico che copia della presente deliberazione viene affissa all'albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi resterà per 15 giorni consecutivi. Lì 8 gennaio 2010 IL SEGRETARIO GENERALE f.to Mori ------------------------------------------------------------------------------------------------ La presente copia di deliberazione è conforme all'originale. Lì 8 gennaio 2010 L Istruttore Amministrativo (S. Baldini) ---------------------------------- Certificato di esecutività ----------------------------- Io sottoscritto Segretario Generale certifico che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.L.vo 18.8.2000, n. 267, per il decorso di dieci giorni dalla pubblicazione. Lì 19 gennaio 2010 IL SEGRETARIO GENERALE f.to Mori