COMUNE DI BOBBIO PELLICE Provincia di Torino REGOLAMENTO FIERA DI PRIMAVERA

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COMUNE DI BOBBIO PELLICE Provincia di Torino REGOLAMENTO FIERA DI PRIMAVERA FESTA DELLA POUIA E SAGRA DEI PRODOTTI LOCALI

TITOLO I DENOMINAZIONE ED ISTITUZIONE DELLA FIERA Art. 1 Denominazione e finalità Il Comune di Bobbio Pellice organizza ed autorizza la Fiera Locale di primavera denominata Festa della pouià e sagra dei prodotto locali, con l intento di far conoscere le produzioni locali alimentari e non alimentari, le attività lavorative e le tecnologie legate alla vita di montagna e promuovere il turismo, le associazioni e il volontariato. Art. 2 Istituzione e tipologia Fiera locale destinata in parte al commercio in genere e parte destinata ad area espositiva e vendita prodotti industriali, artigianali e zootecnici inerenti l agricoltura, la montagna e la valorizzazione del territorio, ovvero manifestazione di natura complessa afferente in parte al regime giuridico di cui alla Legge Regionale 28.11.2008, n 31 e le disposizioni attuative ed in parte alla disciplina del commercio su aree pubbliche D.Lgs 30.03.1998, n 114 e L.R. 12.11.1999, n 28.

TITOLO II INDIVIDUAZIONE E REGOLAMENTAZIONE AREA COMMERCIALE (D.lgs. 114/1998 e L.R. 28/1999) Art. 3 Localizzazione, periodo ed orario di attività Lo spazio fieristico viene individuato nelle seguenti vie pubbliche: P.zza Caduti per la Libertà, Via Fonte della Salute, Via 8 marzo e Via Maestra angolo Via Pellice. La data di svolgimento della fiera viene individuata nella seconda domenica di maggio di ogni anno dalle ore 8:00 alle ore 18:00. Entro le ore 7:30, gli operatori commerciali autorizzati, devono aver installato il proprio banco/auto negozio e le attrezzature consentite nell area relativa al posteggio a ciascuno assegnato. Non è consentito liberare il posteggio prima delle ore 18:00, fatti salvi in caso di gravi intemperie o di comprovata necessità, nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero. Entro le ore 19:00 tutti gli operatori devono aver liberato l intera area della fiera. Art. 4 Sospensione e trasferimento temporaneo La fiera può essere temporaneamente sospesa o trasferita per motivi di carattere igienico sanitario, di sicurezza, di pubblico interesse o di viabilità. Il Comune emette apposita ordinanza contenente le motivazioni di presupposto e le modalità della sospensione o del trasferimento. Art. 5 Posti disponibili, dimensioni dei posteggi e caratteristiche dei banchi di vendita I posti disponibili sull area individuata dall art. 3 sono segnati in apposita planimetria particolareggiata che si allega al presente regolamento e dalla quale si evidenziano: a) l ampiezza complessiva dell area destinata al commercio di generi vari individuata in P.zza Caduti per la Libertà e via Fonte della salute con n 52 posti b) l ampiezza complessiva dell area destinata al commercio dei prodotti degli agricoltori individuata in P.zza Caduti per la Libertà e via 8 marzo con n 16 posti c) le ampiezze delle aree destinate in via esclusiva agli operatori con autorizzazione per il commercio su aree pubbliche per la somministrazione di alimenti e bevande individuate in Via Fonte della salute, Via 8 marzo e Via Maestra angolo Via Pellice con n 3 posti d) la superficie dei posteggi nonché il numero progressivo, l esatta collocazione ed articolazione dei generi elencati nei punti precedenti.

Le merci devono essere esposte sui banchi di vendita aventi l altezza minima dal suolo di cm. 100 ed il tendone a copertura del banco deve avere un altezza massima dal suolo di cm. 300; i banchi dei generi alimentari devono rispondere alle caratteristiche strutturali ed igieniche previste dalle norme di legge. Deve essere sempre garantito il passaggio di pronto soccorso e di emergenza. Art. 6 Circolazione pedonale e veicolare Nel giorno della fiera, dalle ore 7:00 alle ore 19:00, è vietata la circolazione dei veicoli nell area destinata alla fiera, ad eccezione dei mezzi di vigilanza, di pronto soccorso e di emergenza e degli operatori commerciali ed espositori. E vietata altresì la sosta nei tratti liberi da installazione di vendita. I veicoli per il trasporto della merce e di altro materiale in uso agli operatori commerciali autorizzati, possono sostare sull area della fiera, purché nel posteggio loro assegnato. Art. 7 Ruolino della fiera Presso gli uffici comunali deve essere tenuto a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse, l originale della planimetria della fiera con l indicazione dei posteggi, nonché l originale della pianta organica (ruolino della fiera), contenete l indicazione degli estremi dell assegnazione dell area, della superficie assegnata e della data di scadenza. Art. 8 Modalità e divieti da osservarsi nell esercizio dell attività di vendita Gli operatori hanno l obbligo di tenere sgombro da rifiuti lo spazio da essi occupato. Al termine delle operazioni di vendita, gli operatori devono raccogliere i rifiuti, chiuderli ermeticamente in sacchetti a perdere e depositarli negli appositi contenitori. L operatore, commerciale o assimilato, è soggetto all obbligo dell esposizione dei prezzi ai sensi dell art. 14 del D.Lgs. 114/98. E fatto divieto di usare qualsiasi apparecchio per l amplificazione e la diffusione dei suoni. Il posteggio non deve restare incustodito. Con l uso del posteggio, il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all esercizio dell attività.

Art. 9 Assegnazione posteggi Gli operatori commerciali interessati ad ottenere posteggio nella fiera devono presentare, almeno 60 giorni prima dello svolgimento, istanza in bollo con raccomandata ricevuta di ritorno (fa fede la data di spedizione), o presentarla direttamente all Ufficio Protocollo del Comune di Bobbio Pellice, nella quale deve indicare le generalità complete di indirizzo di residenza, numero e data di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche ed Ente che lo ha rilasciato nonché la data di iscrizione al registro ditte presso la C.C.I.A.A. competente per territorio. Ai fini dell assegnazione dei posteggi ci si attiene ai criteri previsti dalla D.G.R. 2 aprile 2001 n 32-2642 Capo II 2.2 e successive modifiche ed integrazioni. Gli agricoltori interessati ad ottenere posteggio nella fiera devono presentare almeno 60 giorni prima dello svolgimento istanza in bollo con raccomandata ricevuta di ritorno (fa fede la data di spedizione), o presentarla direttamente all Ufficio Protocollo del Comune di Bobbio Pellice, nella quale devono autocertificare oltre che le generalità del richiedente, la specifica qualifica di produttore agricolo in possesso di partita IVA, gli estremi di ubicazione del fondo di produzione del richiedente o dei fondi di produzione dei soci o associati con l indicazione se di coltura o di allevamento. Ai fini dell assegnazione dei posteggi ci si attiene ai criteri previsti dalla D.G.R. 2 aprile 2001 n 32-2642 Capo II lettera e) punto 6 e successive modifiche ed integrazioni. Art. 10 Occupazione ed utilizzo del posteggio Gli assegnatari di posteggio possono occupare con le loro attrezzature esclusivamente il posteggio loro assegnato entro e non oltre le ore 7:30. Ad ogni titolare di licenza ed autorizzazione sarà assegnato un solo posteggio. Il posteggio non è cedibile. L operatore dovrà presentarsi alla fiera munito di: - lettera di assegnazione posteggio rilasciata dagli uffici comunali - ricevuta di pagamento della tassa occupazione suolo pubblico. - Autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in originale - Documento d identità Gli operatori sprovvisti di ricevuta di versamento della tassa di occupazione suolo pubblico non saranno ammessi alla fiera se non dopo aver effettuato il pagamento in contanti della somma dovuta più le spese di rimborso stampati. La predetta somma sarà rimborsata previa presentazione dell originale della ricevuta di versamento pagata precedentemente.

Art. 11 Assegnazione dei posteggi liberi o comunque non assegnati I titolari di posteggio non presenti all ora stabilita ai sensi del precedente art. 10 comma 1 non possono più accedere alle operazioni della fiera e sono considerati assenti, senza possibilità di richiedere la restituzione della somma pagata. I posteggi non occupati, sono assegnati secondo l ordine di graduatoria, comunque entro e non oltre le ore 8:00. Tale graduatoria è compilata dagli uffici competenti sulla base delle domande presentate in tempo utile, ma per le quali non è stato assegnato il posteggio per mancanza di posti. Un altra graduatoria verrà compilata per l assegnazione dei posteggi agli operatori che si presentano allo svolgersi delle operazioni di spunta, senza aver prodotto istanza nei termini previsti dall art. 9 comma 1. I posteggi sono, in questo caso, assegnati in base ai seguenti criteri: a) maggior numero di presenze b) maggiore anzianità nell esercizio dell attività di commercio su area pubblica del soggetto titolare dell autorizzazione esibita ai fini della partecipazione così come risultante dal registro delle imprese, già registro ditte; c) maggiore anzianità dell autorizzazione esibita I posteggi degli agricoltori non occupati sono assegnati, mediante apposita graduatoria, sulla base dei criteri indicati dalla D.G.R. 2 aprile 2001, n 32-2642 Capo II n. 1 lett. e) e successive modifiche ed integrazioni. Art. 12 Registro delle assenze degli operatori La rilevazione delle assenze dei titolari di posteggio è affidata all Agente di Polizia Municipale che ne cura la redazione alla decorrenza del termine stabilito dall art. 3 del presente regolamento. Art. 13 Registro delle presenze degli operatori La rilevazione delle presenze dei titolari di posteggio è affidata all Agente di Polizia Municipale e da diritto ad un incremento di un punto nella graduatoria per l assegnazione dei posteggi per l anno successivo. Le presenze accumulate nelle precedenti fiere vengono mantenute con il presente Regolamento. Art. 14 Revoca concessione La concessione relativa al posteggio è revocabile in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse od utilità pubblica.

Fatta salva la facoltà del Sindaco di sospendere o revocare in ogni momento, senza oneri per il Comune, la concessione del posteggio e di assegnarne altro in sostituzione, la concessione stessa è dichiarata decaduta per le seguenti cause: - perdita dei requisiti di cui all art. 5 del D.lgs. 31/03/1998, n 114; - mancato pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico. Art. 15 Rinuncia del posteggio In caso di forza maggiore debitamente documentata il rinunciante, previa comunicazione agli uffici competenti, ha diritto alla restituzione della somma pagata di cui all art. 14 e l assenza si terrà giustificata con conseguente mantenimento del punteggio. Art. 16 Sanzioni pecuniarie e accessorie La violazione delle disposizioni degli articoli del Titolo II del presente regolamento è punito con le sanzioni previste dall art. 29 della legge 114/98, o in mancanza di norma specifica, con la sanzione da 25,00 a 150,00 secondo le procedure stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n 689 e successive modifiche ed integrazioni e le relative somme sono introitate direttamente dal Comune. Art. 17 Modalità di subingresso Il trasferimento dell azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o mortis causa, comporta altresì il trasferimento del punteggio acquisito, ad esclusione dell anzianità di iscrizione al registro delle imprese, già registro ditte. Art. 18 Richiamo delle norme igienico sanitarie per la vendita di prodotti alimentari La vendita e la somministrazione di prodotti alimentari sono soggette alla vigilanza ed al controllo dell autorità sanitaria. Art. 19 T.O.S.A.P. L assegnazione del posteggio nell area della fiera è soggetta al pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico. I versamenti devono essere fatti tramite bollettino di conto corrente postale intestato al Comune di Bobbio Pellice. In caso di mancato pagamento si provvederà a versare la somma dovuta più le spese di rimborso stampati. La somma per il rimborso stampati dovrà essere stabilita con successiva delibera della Giunta Comunale.

TITOLO III INDIVIDUAZIONE E REGOLAMENTAZIONE AREA ESPOSITIVA MEZZI AGRICOLI, TECNOLOGICI E INDUSTRIALI INERENTI L AGRICOLTURA E LA MONTAGNA, AREA VENDITA E/O ESPOSITIVA DELL ARTIGIANATO E OPERE DELL INGEGNO, AREA PROMOZIONE DEL TURISMO DELLE ASSOCIAZIONI SENZA FINI DI LUCRO E DEL VOLONTARIATO E AREA ZOOTECNICA (L.R. 31/2008) Art. 20 Localizzazione, periodo ed orario di attività Lo spazio fieristico espositivo, l area artigianale e delle opere dell ingegno, l area per la promozione del turismo, delle associazioni senza fine di lucro e del volontariato e l area zootecnica vengono individuati nelle seguenti aree: - Area espositiva mezzi agricoli, tecnologici ed industriali inerenti l agricoltura e la montagna Via 8 marzo n 10 posti. - Area riservata alla vendita e/o esposizione dell artigianato Piazza Pertini n 10 posti - Area riservata alla vendita e/o esposizione opere dell ingegno Piazza Pertini n 5 posti - Area promozione del turismo delle associazioni senza fini di lucro e del volontariato Via 8 marzo n 10 posti - Area riservata al Comune per intrattenimenti, promozione dei prodotti locali, degustazioni e somministrazione alimenti e bevande e promozione turistica Ala Comunale e retro Municipio - Area zootecnica destinata ad eventuali mostre o mercato del bestiame nel piazzale all incrocio tra Via Pellice e Via Queyras La data di svolgimento della fiera viene individuata nella seconda domenica di maggio di ogni anno dalle ore 8:00 alle ore 18:00. Entro le ore 8:00, gli espositori e gli artigiani autorizzati, devono aver installato le proprie attrezzature consentite nell area relativa al posteggio a ciascuno assegnato. Non è consentito liberare il posteggio prima delle ore 18:00, fatti salvi in caso di gravi intemperie o di comprovata necessità, nel qual caso ogni operatore è tenuto a facilitare il transito di sgombero. Entro le ore 19:00 tutti gli espositori e artigiani devono aver liberato l intera area della fiera. Art. 21 Sospensione e trasferimento temporaneo La fiera può essere temporaneamente sospesa o trasferita per motivi di carattere igienico sanitario, di sicurezza, di pubblico interesse o di viabilità. Il Comune emette apposita ordinanza contenente le motivazioni di presupposto e le modalità della sospensione o del trasferimento.

Art. 22 Posti disponibili, dimensioni dei posteggi e caratteristiche dei banchi di vendita I posti disponibili sulle aree istituite all art. 20 sono individuati in apposita planimetria particolareggiata che si allega al presente regolamento e dalla quale si evidenziano: a) l ampiezza complessiva dell area destinata all esposizione dei mezzi agricoli, tecnologici e industriali inerenti l agricoltura e la montagna individuata in Via 8 marzo, il numero cronologico e le dimensioni dei posteggi; b) l ampiezza complessiva dell area destinata all esposizione e/o vendita dell artigianato e delle opere dell ingegno individuata in Piazza Pertini, il numero cronologico e le dimensioni dei posteggi; c) l ampiezza complessiva dell area destinata alla promozione del turismo, alle associazioni senza fine di lucro e al volontariato individuata in Via 8 marzo, il numero cronologico e le dimensioni dei posteggi; d) l ampiezza complessiva dell area riservata al Comune per intrattenimenti, promozione dei prodotti locali, degustazioni e somministrazione alimenti e bevande e promozione turistica individuata dietro il Municipio e sotto l Ala Comunale; e) l ampiezza complessiva dell area zootecnica individuata nel piazzale all incrocio con Via Pellice e Via Queyras che verrà adibito a parcheggio auto in caso del mancato svolgimento della mostra e/o mercato del bestiame. Art. 23 Definizioni degli operatori su area fiera - L espositore di mezzi agricoli, industriali e tecnologici è colui che singolo, associato o consorziato espone e non vende il giorno della fiera attrezzature che vende in altre sedi e giorni. - L artigiano o Impresa Artigiana sono definite dalla legge quadro per l artigianato prevista dalla legge 08.08.1985, n 443 e successive modifiche ed integrazioni e dalla Legge Regionale 14.01.2009, n 1, - Venditore di opere dell ingegno è colui che, occasionalmente, espone per vendere opere di carattere creativo di provenienza propria non classificabili come opere d arte, non in possesso di autorizzazioni per il commercio all ingrosso, al minuto, in sede fissa o su aree pubbliche e che non effettua la produzione o la vendita dei prodotti esposti come attività professionale principale attestata da autocertificazione. Art. 24 Assegnazione posteggi Le aree destinate all esposizione dei mezzi agricoli, tecnologici e industriali inerenti l agricoltura e la montagna e all esposizione e/o vendita dell artigianato vengono assegnate su invito da parte del Comune; Il Comune predispone un elenco di potenziali operatori da invitare e un elenco di potenziali riserve;

Gli operatori invitati dovranno confermare su apposito modulo, predisposto dal Comune, la propria presenza almeno trenta giorni prima della fiera; in caso di mancata conferma si procederà ad invitare un nuovo operatore scelto dall elenco delle riserve che dovrà confermare la propria presenza almeno dieci giorni prima della fiera. Gli operatori interessati a partecipare alla fiera che non sono stai invitati potranno fare richiesta di essere inseriti nell elenco delle riserve per un successivo invito. La conferma di partecipazione alla fiera potrà pervenire al Comune tramite posta ordinaria, tramite fax o a mano presso l Ufficio Protocollo del Comune di Bobbio Pellice. Le aree destinate all esposizione e/o vendita delle proprie opere dell ingegno vengono assegnate previo domanda in bollo di occupazione suolo pubblico e di dichiarazione di essere in possesso dei requisiti previsti dall art 4 comma 2 lettera h) del D.Lgs 114/98 da presentarsi almeno trenta giorni prima della fiera con raccomandata ricevuta di ritorno o direttamente presso l Ufficio Protocollo del Comune di Bobbio Pellice. Fatta eccezione per la prima volta, che farà fede la data di presentazione, i posteggi verranno assegnati in base al maggior numero di presenze e a parità di esse al luogo di provenienza più vicino dell operatore che ha fatto la richiesta. Gli operatori commerciali ed espositivi non potranno occupare aree al di fuori di quelle assegnate dal Comune. Art. 25 Registro delle presenze La rilevazione delle presenze dei titolari di posteggio è affidata all Agente di Polizia Municipale e da diritto ad un incremento di un punto nella graduatoria per l assegnazione dei posteggi per l anno successivo. Art. 26 Richiamo delle norme igienico sanitarie per la vendita di prodotti alimentari La vendita e la somministrazione di prodotti alimentari sono soggette alla vigilanza ed al controllo dell autorità sanitaria. Art. 27 T.O.S.A.P. L assegnazione del posteggio nell area della fiera è soggetta al pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico. I versamenti devono essere fatti tramite bollettino di conto corrente postale intestato al Comune di Bobbio Pellice. In caso di mancato pagamento si provvederà a versare la somma dovuta più le spese di rimborso stampati. La somma per il rimborso stampati dovrà essere stabilita con successiva delibera della Giunta Comunale. L area destinata alla promozione del turismo, delle associazioni senza fine di lucro e del volontariato e l area riservata al Comune per intrattenimenti, promozione dei

prodotti locali, degustazioni e somministrazione alimenti e bevande e promozione turistica non è soggetta al pagamento della T.O.S.A.P. Art. 28 Sanzioni pecuniarie e accessorie Salvo altre norme di legge, chiunque viola le disposizioni degli articoli del Titolo III del presente regolamento è punito con la sanzione da 25,00 a 150,00 secondo le procedure stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n 689 e successive modifiche ed integrazioni e le relative somme sono introitate direttamente dal Comune. TITOLO IV DISPOSIZIONI COMUNI Art. 29 Norme finali e transitorie Il presente regolamento entra in vigore dopo la doppia pubblicazione prevista dallo statuto. Per quanto non contemplato nel presente regolamento si fa riferimento al D.Lvo 114/98 e agli indirizzi regionali in materia di commercio su aree pubbliche, alla Legge Regionale n 31 del 28.11.2008 e alle disposizioni attuative.